Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/01/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2023 /6878
PERSANO CE /COMUNE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 17.1.2025 dopo la discussione orale della causa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6878/2023 R. G. C., avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione ex art 22 e ss L.n.689/1981 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe A. Marasco in virtù di mandato a in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
Opponente
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Novembre ed elettivamente domiciliato presso il municipio in virtù di mandato in atti
Opposto
Conclusioni come da verbale in data 19.3.2024
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La presente motivazione viene redatta nella forma prevista dall'art. 132 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 18.06.2009, n. 69, in base al quale la
L'opposizione all'ordinanza ingiunzione del n. 58/2023 del 28.08.2023 Controparte_1
è fondata e viene accolta.
L'Ente convenuto non ha assolto l'onere ex lege previsto di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, non ha in alcun modo dimostrato né la sussistenza dell'infrazione, né la legittimità, né la tempestività, del procedimento sanzionatorio, espressamente ed integralmente contestato dal Sig.
, con ciò violando la disciplina di cui al noto D. Lgs. nr. 150/2011 e i Parte_1 principi pacificamente affermati dalla Giurisprudenza di legittimità già allorquando le opposizioni a sanzioni amministrative erano integralmente disciplinate dalla Legge nr.
689/1981 (Cass. Civ., Sez. III, 19.07.1999, nr. 3741; Cass. Civ., Sez. I, 26.06.1992, nr.
8031; Cass. Civ., Sez. I, 29.12.1989, nr. 5826).
Trattasi di regola confermata anche nel regime normativo introdotto dal D. Lgs nr.
150/2011, poiché la Suprema Corte ha come noto anche recentemente confermato che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere probatorio dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria e della sua legittimità incombe sulla Pubblica
Amministrazione, la quale è chiamata a dimostrare anche la correttezza del proprio operato, in perfetta coerenza, peraltro, con le regole fissate dagli artt. 6 e ss. del D. Lgs. nr. 150/2011 (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sezione VI, Ordinanza n. 1921/2019).
Il non ha fornito alcun elemento utile a confutare alcuno dei motivi Controparte_1 addotti dal ricorrente Sig. , né quelli formali, né quelli eminentemente Pt_1 sostanziali, conseguentemente l'opposizione viene accolta.
Le spese di lite sono interamente compensate, stante la particolarità dei motivi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da , disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 così provvede:
1) Accoglie l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n.58/2023 per le ragioni esposte in narrativa;
2) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Lecce il 17 gennaio 2025
Il G.O.P. Avv Giuseppe Quaranta