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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/02/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1352/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio CA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1352/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
• (cod. fisc. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
CA (RC) il 28.10.1950, residente in [...], elettivamente domiciliata in Via Alpi 9/11, Oggiona Santo Stefano (VA) presso lo studio dell'Avv.to Daniele Sicilia (cod. fisc. PEC: C.F._2
dal quale è rappresentata e difesa in forza di Email_1 procura in calce all'atto di citazione depositato il 30/04/2021
-parte attrice- contro
• (c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
15.03.1980 e (c.f. nata a [...] il P_ C.F._4
27.101987, entrambi residenti in [...], ed elettivamente domiciliati in Via Garibaldi 4, Villa San Giovanni (RC) presso lo studio dell'Avv.to Annamaria Tripepi (c.f. ) PEC: giusta C.F._5 Email_2 procura in calce alla comparsa di costituzione in atti il 4/10/2021
-parte convenuta- MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e e premesso: di essere proprietaria dell'immobile Controparte_1 P_ sito in Gallico Superiore frazione di Reggio CA (RC), Via Morace Traversa Quinta
n. 17, identificata al NCEU di Reggio CA, al foglio 5, numero 470, sub 2, cat. A/5, classe 5, come pervenutale per dichiarazione di successione del 30 settembre 2008 (doc.
1). Che l'immobile era utilizzato dalla propria famiglia nel periodo estivo, per trascorrere le ferie estive, ovvero per alcune ricorrenze, come il Natale e la Pasqua. Che negli ultimi anni, tuttavia, a causa degli impegni lavorativi e degli interventi di pagina 1 di 8 manutenzione e ristrutturazione di cui l'immobile necessitava, non veniva utilizzato, avendo in programma di ristrutturarlo.
Che dal settembre del 2015, l'immobile era stato abusivamente occupato da una famiglia rumena, la quale si era illegittimamente impossessata dell'immobile, impedendo alla GN e ai figli qualsiasi attività sullo stesso. Che in particolare, in data Pt_1
06.09.2015, l'attrice apprendeva da una sua conoscente, GN Persona_1 residente in Prioli, frazione di Gallico Superiore (RC), la notizia dell'occupazione abusiva del proprio immobile da parte di una famiglia di rumeni, che approfittando dell'assenza dei proprietari, si era trasferita a viverci senza il consenso della proprietaria, occupandolo senza alcun titolo che la legittimasse. Che tale circostanza veniva confermata all'attrice da un altro conoscente, il Signor , Testimone_1 residente in Catona (RC). Che i convenuti avevano apportato modifiche all'immobile, non autorizzate e non consentite, di cui la stessa non assume alcuna responsabilità, anche in relazione ad eventuali allacci abusivi al sistema elettrico
Che l'attrice, oltre al danno derivante dall'impossibilità di poter usufruire del proprio immobile, ricevere bollette di pagamento per le utenze a servizio dell'immobile, consumi di acqua, luce, spazzatura ed IMU, in uso agli occupanti (doc. 2). Che l'attrice denunciava i fatti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio CA il
22.09.2015, denuncia-querela nei confronti di ignoti, per i reati di cui agli articoli 614 e
633 cod. pen. (doc. 3). Che dopo il deposito della querela, a seguito delle indagini svolte, venivano identificati i soggetti occupanti identificati nelle persone dei convenuti;
che nel procedimento penale avviato contro i convenuti l'attrice ha scelto di non costituirsi parte civile per ottenere in questa sede un provvedimento che le consenta di ottenere la liberazione dell'immobile e il risarcimento dei danni subiti;
che vano era risultato il tentativo di addivenire ad una bonaria soluzione della vicenda per ottenere la liberazione dell'immobile, compresa la procedura di mediazione esperita (ex art. 5 D.lgs. 28/2010) avvenuta in data 30.10.2018. Che ex art. 832 cod. civ. ed essendo illegittimamente privata del godimento del proprio immobile, l'attrice aveva diritto a chiedere il rilascio dell'immobile detenuto da soggetti privi di titolo e la condanna di questi ultimi al risarcimento del danno conseguentemente subito.
Concludeva chiedendo: “… in via principale: - accertata e dichiarata l'occupazione sine titulo da parte dei convenuti, e dell'unità P_ Controparte_1 immobiliare sita in Gallico Superiore (RC), in Via Morace Traversa Quinta n. 17, identificata al NCEU al Foglio 5, numero 470, sub 2, di cui l'attrice è proprietaria, per l'effetto * condannare e , nonché tutti gli ulteriori P_ Controparte_1 soggetti che occupano l'immobile unitamente agli stessi, all'immediato rilascio della stessa libera e vuota di persone o cose di loro proprietà in favore dell'attrice * pagina 2 di 8 condannare i GN e al risarcimento dei danni P_ Controparte_1 tutti patiti e patiendi dall'odierna attrice, quantificati in un importo pari ad €200,00= mensili, dal settembre 2015 sino all'effettivo rilascio dell'immobile, per l'indennità da occupazione abusiva dello stesso, ovvero nella diversa misura, maggiore o denegatamente minore che emergerà in corso di causa;
* condannare i GN P_
e al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi
[...] Controparte_1 dall'odierna attrice, quantificati in un importo pari ad €2.430,28 S.E.&O. per utenze e
TARI, importo che ci si riserva di meglio specificare in corso di causa;
in via subordinata: - accertata e dichiarata l'occupazione sine titulo da parte dei convenuti,
e dell'unità immobiliare sita in Gallico Superiore P_ Controparte_1
(RC), in Via Morace Traversa Quinta n. 17, identificata al NCEU al Foglio 5, numero
470, sub 2, di cui l'attrice è proprietaria, per l'effetto * condannare e P_
, nonché tutti gli ulteriori soggetti che occupano l'immobile Controparte_1 unitamente agli stessi, all'immediato rilascio della stessa libera e vuota di persone o cose di loro proprietà in favore dell'attrice; * condannare i GN e P_
al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dall'odierna attrice, Controparte_1 da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.; in via istruttoria: con ogni e più ampia riserva di dedurre e produrre all'esito del concedendo termine di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc. civ. all'esito del tenore delle avverse difese. in ogni caso: - con vittoria di spese, diritti, onorari e oltre spese generali ex D.M. 55/14 ss modifiche e integrazioni, e oneri di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario”. Costituendosi nel giudizio, i convenuti non contestavano di avere occupato l'immobile attoreo unitamente ai due figli minori. Rilevano lo stato di abbandono il cui il bene versava e che l'immobile risultava abbandonato come provato dalle fotografie allegate e relative all'attività investigativa svolta in sede penale all'esito della querela sporta dall'attrice, nonché le spese sostenute per lavori edili elettrici e idrici eseguiti nell'immobile tali da rendere infondata la pretesa risarcitoria attorea. Che avevano vanamente chiesto di regolarizzare l'occupazione con la sottoscrizione di un contratto di locazione, negato dalla proprietaria.
Concludevano chiedendo “rigettare la domanda per come proposta, con tutte le conseguenti richieste di condanna nello stesso atto formulate;
in via subordinata, ed in virtù della presenza di figli minori riconoscere alla famiglia la possibilità di proseguire nella detenzione del bene con stipula di un regolare contratto di locazione che tenga conto nella determinazione del canone delle migliorie apportate e delle effettive condizioni del bene. In via istruttoria si fa riserva di dedurre, modificare e precisare le domande conclusioni nei termini di cui all'art. 186 VI comma c.p.c. Con vittoria di pagina 3 di 8 spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
1.3 La causa è stata istruita con le produzioni documentali allegate dalle parti alle rispettive costituzioni ed alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
1.4 Con ordinanza del 17/02/2024 veniva formulata alle parti ex art. 185 bis c.p.c. proposta conciliativa aderita dalla parte attrice e non anche dalla convenuta che all'udienza del 18.12.24 formulava una diversa proposta transattiva, rifiutata dalla parte attrice alla successiva udienza del 22 gennaio 2025.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 26 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
1.5 All'udienza del 26 febbraio '25 le parti discutono la causa come da verbale e all'esito della camera di consiglio viene decisa come segue.
2. La domanda di parte attrice è fondata e va accolta, nei limiti di cui in parte motiva.
3. Sul tema della qualificazione giuridica delle domande di rilascio di un bene, si è delineato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità un contrasto composto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 7305/2014. Nel regolamentare il detto contrasto il Giudice della nomofilachia ha precisato che “l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo.” Ed ancora, "… in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, pagina 4 di 8 previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale,
l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo", essendo onere del convenuto di dimostrare la esistenza di un valido titolo (ad es. comodato) legittimante l'occupazione ed il godimento del bene
(Cass. n. 18660/2013).
Il discrimen delineato dalla Corte si sostanza dell'esistenza ab origine di un qualsivoglia titolo, seppur invalido o divenuto inefficace, in presenza del quale l'azione di rilascio immobile ha natura personale.
3.1 In applicazione dei predetti principi, l'azione esercitata dall'attrice è un'azione di rivendica essendo pacifico al giudizio che l'occupazione protratta dai convenuti è abusiva, avvenuta e protratta senza alcun titolo legittimante e contro la volontà della proprietaria.
3.2 Lo stesso attore in citazione qualifica la domanda come azione di rivendica ed a sostegno dell'istanza di rilascio ha allegato e prodotto: 1) l'atto di successione da cui risulta la titolarità del diritto reale di proprietà del bene oggetto di causa in capo alla stessa attrice;
2) denuncia querela sporta il 22/9/2015; 3) i risultati dell'indagine penale svolta e il verbale di sopralluogo redatto dall'Autorità che ha accertato la detenzione dei convenuti dell'immobile attoreo;
4) il rinvio a giudizio dei convenuti innanzi al Giudice
Penale per l'illegittima occupazione del bene in questione in proprietà dell'attrice; 5) ha dedotto e risulta provata al giudizio anche dagli assunti difesivi svolti dai convenuti,
l'assenza di un contratto di locazione valido ed efficace tra le parti in causa, ed anche di un accordo verbale in tal senso.
3.3 Si deve ritenere assolto pertanto l'onere probatorio ricadente sul titolare del diritto reale che ha assunto l'occupazione sine titulo dell'immobile in questione ad opera dei convenuti , non avendo questi ultimi provato l'esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione protratta dell'immobile attoreo;
piuttosto, gli stessi convenuti nelle difese svolte nel presente giudizio hanno confermato di non avere un contratto di locazione che li legittimi a detenere il bene attoreo;
è smentito dai riscontri istruttori acquisiti la sussistenza di un assenso verbale all'occupazione del bene da parte della proprietaria. Dall'indagine penale, dalle dichiarazioni rese a SIT dai GN e Testimone_1
acquisite al presente giudizio, ha trovato conferma Parte_2 che i convenuti, i quali non hanno mai avuto alcun contatto o accordo con la GN
, hanno occupato abusivamente l'immobile. Che alcun accordo locatizio con la Pt_1
pagina 5 di 8 proprietaria o soggetti terzi è intercorso con gli occupanti che non hanno mai corrisposto alcuna somma a corrispettivo del godimento dell'immobile.
Deve ritenersi pertanto provato che tra le parti in causa non sussiste alcun valido titolo che legittimi l'occupazione dell'immobile attoreo ad opera dei convenuti. 3.4 Accertata pertanto l'insussistenza di un titolo legittimante l'occupazione da parte dei convenuti dell'unità immobiliare per cui è causa, questi ultimi vanno condannati al rilascio immediato dell'immobile in favore dell'attore.
4 Parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di una somma dovuta per l'occupazione senza titolo.
In tema di indennità di occupazione, per giurisprudenza maggioritaria, il danno subito dal proprietario (o possessore o detentore qualificato) è in re ipsa, nel senso che lo stesso discende dalla perdita, totale o parziale, della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo, in relazione alla sua natura normalmente fruttifera. Il risarcimento ben può essere determinato sulla base di elementi presuntivi semplici e facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo, ossia al danno rapportato al valore locativo del cespite usurpato ( Cass. n. 14222/2012; Cass. n. 20823/2015; 11.02.2008, n. 3251; Cass.,
8.3.2010, n. 5568; Cass., 9.04.2013, n.8571).
In sostanza, l'illegittima occupazione costituisce un fatto che determina un ingiusto danno a carico del proprietario del bene, fatto a cui necessariamente consegue l'obbligazione di risarcire il danneggiato nella misura del pregiudizio subito.
Di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito in merito al danno evento e danno conseguenza precisando che: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta"; e che "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato" (Cass. Sez. Un. n.33645/2022; n. 33659, 20222).
Pertanto, fondamento del danno emergente risarcibile in ipotesi di occupazione sine titulo è la perdita della possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene da parte del proprietario, considerata come conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto di proprietà. Pertanto, una volta che il proprietario abbia allegato la perdita della concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento, il danno emergente è presunto e, se non provato nel suo specifico ammontare, può essere liquidato in via pagina 6 di 8 equitativa dal giudice, se del caso, adottando come parametro il canone di locazione di mercato.
5 Applicando i superiori principi alla fattispecie in esame, ne consegue che l'attrice privata del godimento (diretto o indiretto) del proprio immobile, ha titolo per il conseguimento dell'indennità di occupazione abusiva, determinata con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato" (Cass.
Sez. Un. n.33645/2022; n. 33659, 20222).
Va rilevato che per la quantificazione del danno non può farsi riferimento al valore indicato dall'attrice (euro 200,00 mensili) in quanto fondato solo su una unica valutazione che è riferita comunque ad un immobile che, seppur similare per dimensioni e ubicazione, risultava idoneo all'uso locatizio, mentre quello oggetto di causa, come pacificamente risulta al giudizio, era bisognoso di interventi di ristrutturazione per essere abitato.
Occorre supplire quindi con una quantificazione del danno operata in via equitativa che tenga in conto sia le condizioni in cui versava il bene all'atto dell'occupazione ad opera dei convenuti, ( e quindi delle spese da questi sostenuti e documentati per renderlo idoneo all'utilizzo), ma anche della durata dell'occupazione, protratta dal settembre del 2015 a tutt'oggi. Appare equo liquidare all'attrice l'importo complessivo di euro 5.000,00 a titolo di indennità di occupazione abusiva.
6 È fondata e va accolta la domanda attorea mirata a ottenere dai convenuti il pagamento degli importi pagati a corrispettivo dei servizi connessi al godimento del bene, per i consumi idrici, elettrici, spazzatura e quant'altro, consumi riferiti al periodo di occupazione dei convenuti., come provato dalle bollette e modelli di pagamento allegati
(all. 2 e 11).
I convenuti devono risarcire l'attrice di quanto da questa versato a corrispettivo dei consumi dei servizi e utenze dell'immobile e per l'importo documentato di euro 6.111,68 (all.2 citazione e all.11 seconda memoria 183 comma 6 c.p.c.) .
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi liquidate in favore dell'attrice. I convenuti devono rimborsare all'attrice le spese e i compensi di lite che si liquidano sulla base delle vigenti tabelle, in considerazione del valore della lite e con riferimento ai minimi (per la poca complessità della lite), complessivamente in euro
2.540,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio CA , in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1352/2021 R.G.A.C. promossa da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
pagina 7 di 8 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così P_ provvede:
-in accoglimento della domanda attorea, dichiara che i convenuti occupano senza titolo l'immobile in proprietà di , sito in Gallico Superiore (RC), in Via Parte_1
Morace Traversa Quinta n. 17, identificata al NCEU al Foglio 5, numero 470, sub 2;
- per l'effetto, ordina ai convenuti e di liberare Controparte_1 CP_3 immediatamente l'unità immobiliare suddetta e di consegnarla alla parte attrice senza dilazione e libera da persone e cose;
-condanna e al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 CP_3 della somma di euro 5.000,00 a titolo di indennità di occupazione abusiva oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- condanna e al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 CP_3 della somma di euro 6.111,68 quale corrispettivo dei consumi delle utenze dell'immobile per il periodo occupato, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
-condanna e a rimborsare alla parte attrice le spese Controparte_1 CP_3 di lite che liquida complessivamente in euro 3.085,00 di cui euro 545,00 per spese vive ed 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge e quest'ultima se dovuta, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Daniele Sicilia dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Reggio CA, 26 febbraio 2025 in esito alla camera di consiglio chiusa alle ore 15,40 ed in assenza delle parti.
Il Giudice Onorario
Grazia Cammaroto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio CA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1352/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
• (cod. fisc. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
CA (RC) il 28.10.1950, residente in [...], elettivamente domiciliata in Via Alpi 9/11, Oggiona Santo Stefano (VA) presso lo studio dell'Avv.to Daniele Sicilia (cod. fisc. PEC: C.F._2
dal quale è rappresentata e difesa in forza di Email_1 procura in calce all'atto di citazione depositato il 30/04/2021
-parte attrice- contro
• (c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
15.03.1980 e (c.f. nata a [...] il P_ C.F._4
27.101987, entrambi residenti in [...], ed elettivamente domiciliati in Via Garibaldi 4, Villa San Giovanni (RC) presso lo studio dell'Avv.to Annamaria Tripepi (c.f. ) PEC: giusta C.F._5 Email_2 procura in calce alla comparsa di costituzione in atti il 4/10/2021
-parte convenuta- MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e e premesso: di essere proprietaria dell'immobile Controparte_1 P_ sito in Gallico Superiore frazione di Reggio CA (RC), Via Morace Traversa Quinta
n. 17, identificata al NCEU di Reggio CA, al foglio 5, numero 470, sub 2, cat. A/5, classe 5, come pervenutale per dichiarazione di successione del 30 settembre 2008 (doc.
1). Che l'immobile era utilizzato dalla propria famiglia nel periodo estivo, per trascorrere le ferie estive, ovvero per alcune ricorrenze, come il Natale e la Pasqua. Che negli ultimi anni, tuttavia, a causa degli impegni lavorativi e degli interventi di pagina 1 di 8 manutenzione e ristrutturazione di cui l'immobile necessitava, non veniva utilizzato, avendo in programma di ristrutturarlo.
Che dal settembre del 2015, l'immobile era stato abusivamente occupato da una famiglia rumena, la quale si era illegittimamente impossessata dell'immobile, impedendo alla GN e ai figli qualsiasi attività sullo stesso. Che in particolare, in data Pt_1
06.09.2015, l'attrice apprendeva da una sua conoscente, GN Persona_1 residente in Prioli, frazione di Gallico Superiore (RC), la notizia dell'occupazione abusiva del proprio immobile da parte di una famiglia di rumeni, che approfittando dell'assenza dei proprietari, si era trasferita a viverci senza il consenso della proprietaria, occupandolo senza alcun titolo che la legittimasse. Che tale circostanza veniva confermata all'attrice da un altro conoscente, il Signor , Testimone_1 residente in Catona (RC). Che i convenuti avevano apportato modifiche all'immobile, non autorizzate e non consentite, di cui la stessa non assume alcuna responsabilità, anche in relazione ad eventuali allacci abusivi al sistema elettrico
Che l'attrice, oltre al danno derivante dall'impossibilità di poter usufruire del proprio immobile, ricevere bollette di pagamento per le utenze a servizio dell'immobile, consumi di acqua, luce, spazzatura ed IMU, in uso agli occupanti (doc. 2). Che l'attrice denunciava i fatti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio CA il
22.09.2015, denuncia-querela nei confronti di ignoti, per i reati di cui agli articoli 614 e
633 cod. pen. (doc. 3). Che dopo il deposito della querela, a seguito delle indagini svolte, venivano identificati i soggetti occupanti identificati nelle persone dei convenuti;
che nel procedimento penale avviato contro i convenuti l'attrice ha scelto di non costituirsi parte civile per ottenere in questa sede un provvedimento che le consenta di ottenere la liberazione dell'immobile e il risarcimento dei danni subiti;
che vano era risultato il tentativo di addivenire ad una bonaria soluzione della vicenda per ottenere la liberazione dell'immobile, compresa la procedura di mediazione esperita (ex art. 5 D.lgs. 28/2010) avvenuta in data 30.10.2018. Che ex art. 832 cod. civ. ed essendo illegittimamente privata del godimento del proprio immobile, l'attrice aveva diritto a chiedere il rilascio dell'immobile detenuto da soggetti privi di titolo e la condanna di questi ultimi al risarcimento del danno conseguentemente subito.
Concludeva chiedendo: “… in via principale: - accertata e dichiarata l'occupazione sine titulo da parte dei convenuti, e dell'unità P_ Controparte_1 immobiliare sita in Gallico Superiore (RC), in Via Morace Traversa Quinta n. 17, identificata al NCEU al Foglio 5, numero 470, sub 2, di cui l'attrice è proprietaria, per l'effetto * condannare e , nonché tutti gli ulteriori P_ Controparte_1 soggetti che occupano l'immobile unitamente agli stessi, all'immediato rilascio della stessa libera e vuota di persone o cose di loro proprietà in favore dell'attrice * pagina 2 di 8 condannare i GN e al risarcimento dei danni P_ Controparte_1 tutti patiti e patiendi dall'odierna attrice, quantificati in un importo pari ad €200,00= mensili, dal settembre 2015 sino all'effettivo rilascio dell'immobile, per l'indennità da occupazione abusiva dello stesso, ovvero nella diversa misura, maggiore o denegatamente minore che emergerà in corso di causa;
* condannare i GN P_
e al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi
[...] Controparte_1 dall'odierna attrice, quantificati in un importo pari ad €2.430,28 S.E.&O. per utenze e
TARI, importo che ci si riserva di meglio specificare in corso di causa;
in via subordinata: - accertata e dichiarata l'occupazione sine titulo da parte dei convenuti,
e dell'unità immobiliare sita in Gallico Superiore P_ Controparte_1
(RC), in Via Morace Traversa Quinta n. 17, identificata al NCEU al Foglio 5, numero
470, sub 2, di cui l'attrice è proprietaria, per l'effetto * condannare e P_
, nonché tutti gli ulteriori soggetti che occupano l'immobile Controparte_1 unitamente agli stessi, all'immediato rilascio della stessa libera e vuota di persone o cose di loro proprietà in favore dell'attrice; * condannare i GN e P_
al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dall'odierna attrice, Controparte_1 da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.; in via istruttoria: con ogni e più ampia riserva di dedurre e produrre all'esito del concedendo termine di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc. civ. all'esito del tenore delle avverse difese. in ogni caso: - con vittoria di spese, diritti, onorari e oltre spese generali ex D.M. 55/14 ss modifiche e integrazioni, e oneri di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario”. Costituendosi nel giudizio, i convenuti non contestavano di avere occupato l'immobile attoreo unitamente ai due figli minori. Rilevano lo stato di abbandono il cui il bene versava e che l'immobile risultava abbandonato come provato dalle fotografie allegate e relative all'attività investigativa svolta in sede penale all'esito della querela sporta dall'attrice, nonché le spese sostenute per lavori edili elettrici e idrici eseguiti nell'immobile tali da rendere infondata la pretesa risarcitoria attorea. Che avevano vanamente chiesto di regolarizzare l'occupazione con la sottoscrizione di un contratto di locazione, negato dalla proprietaria.
Concludevano chiedendo “rigettare la domanda per come proposta, con tutte le conseguenti richieste di condanna nello stesso atto formulate;
in via subordinata, ed in virtù della presenza di figli minori riconoscere alla famiglia la possibilità di proseguire nella detenzione del bene con stipula di un regolare contratto di locazione che tenga conto nella determinazione del canone delle migliorie apportate e delle effettive condizioni del bene. In via istruttoria si fa riserva di dedurre, modificare e precisare le domande conclusioni nei termini di cui all'art. 186 VI comma c.p.c. Con vittoria di pagina 3 di 8 spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
1.3 La causa è stata istruita con le produzioni documentali allegate dalle parti alle rispettive costituzioni ed alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
1.4 Con ordinanza del 17/02/2024 veniva formulata alle parti ex art. 185 bis c.p.c. proposta conciliativa aderita dalla parte attrice e non anche dalla convenuta che all'udienza del 18.12.24 formulava una diversa proposta transattiva, rifiutata dalla parte attrice alla successiva udienza del 22 gennaio 2025.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 26 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
1.5 All'udienza del 26 febbraio '25 le parti discutono la causa come da verbale e all'esito della camera di consiglio viene decisa come segue.
2. La domanda di parte attrice è fondata e va accolta, nei limiti di cui in parte motiva.
3. Sul tema della qualificazione giuridica delle domande di rilascio di un bene, si è delineato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità un contrasto composto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 7305/2014. Nel regolamentare il detto contrasto il Giudice della nomofilachia ha precisato che “l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo.” Ed ancora, "… in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, pagina 4 di 8 previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale,
l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo", essendo onere del convenuto di dimostrare la esistenza di un valido titolo (ad es. comodato) legittimante l'occupazione ed il godimento del bene
(Cass. n. 18660/2013).
Il discrimen delineato dalla Corte si sostanza dell'esistenza ab origine di un qualsivoglia titolo, seppur invalido o divenuto inefficace, in presenza del quale l'azione di rilascio immobile ha natura personale.
3.1 In applicazione dei predetti principi, l'azione esercitata dall'attrice è un'azione di rivendica essendo pacifico al giudizio che l'occupazione protratta dai convenuti è abusiva, avvenuta e protratta senza alcun titolo legittimante e contro la volontà della proprietaria.
3.2 Lo stesso attore in citazione qualifica la domanda come azione di rivendica ed a sostegno dell'istanza di rilascio ha allegato e prodotto: 1) l'atto di successione da cui risulta la titolarità del diritto reale di proprietà del bene oggetto di causa in capo alla stessa attrice;
2) denuncia querela sporta il 22/9/2015; 3) i risultati dell'indagine penale svolta e il verbale di sopralluogo redatto dall'Autorità che ha accertato la detenzione dei convenuti dell'immobile attoreo;
4) il rinvio a giudizio dei convenuti innanzi al Giudice
Penale per l'illegittima occupazione del bene in questione in proprietà dell'attrice; 5) ha dedotto e risulta provata al giudizio anche dagli assunti difesivi svolti dai convenuti,
l'assenza di un contratto di locazione valido ed efficace tra le parti in causa, ed anche di un accordo verbale in tal senso.
3.3 Si deve ritenere assolto pertanto l'onere probatorio ricadente sul titolare del diritto reale che ha assunto l'occupazione sine titulo dell'immobile in questione ad opera dei convenuti , non avendo questi ultimi provato l'esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione protratta dell'immobile attoreo;
piuttosto, gli stessi convenuti nelle difese svolte nel presente giudizio hanno confermato di non avere un contratto di locazione che li legittimi a detenere il bene attoreo;
è smentito dai riscontri istruttori acquisiti la sussistenza di un assenso verbale all'occupazione del bene da parte della proprietaria. Dall'indagine penale, dalle dichiarazioni rese a SIT dai GN e Testimone_1
acquisite al presente giudizio, ha trovato conferma Parte_2 che i convenuti, i quali non hanno mai avuto alcun contatto o accordo con la GN
, hanno occupato abusivamente l'immobile. Che alcun accordo locatizio con la Pt_1
pagina 5 di 8 proprietaria o soggetti terzi è intercorso con gli occupanti che non hanno mai corrisposto alcuna somma a corrispettivo del godimento dell'immobile.
Deve ritenersi pertanto provato che tra le parti in causa non sussiste alcun valido titolo che legittimi l'occupazione dell'immobile attoreo ad opera dei convenuti. 3.4 Accertata pertanto l'insussistenza di un titolo legittimante l'occupazione da parte dei convenuti dell'unità immobiliare per cui è causa, questi ultimi vanno condannati al rilascio immediato dell'immobile in favore dell'attore.
4 Parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di una somma dovuta per l'occupazione senza titolo.
In tema di indennità di occupazione, per giurisprudenza maggioritaria, il danno subito dal proprietario (o possessore o detentore qualificato) è in re ipsa, nel senso che lo stesso discende dalla perdita, totale o parziale, della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo, in relazione alla sua natura normalmente fruttifera. Il risarcimento ben può essere determinato sulla base di elementi presuntivi semplici e facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo, ossia al danno rapportato al valore locativo del cespite usurpato ( Cass. n. 14222/2012; Cass. n. 20823/2015; 11.02.2008, n. 3251; Cass.,
8.3.2010, n. 5568; Cass., 9.04.2013, n.8571).
In sostanza, l'illegittima occupazione costituisce un fatto che determina un ingiusto danno a carico del proprietario del bene, fatto a cui necessariamente consegue l'obbligazione di risarcire il danneggiato nella misura del pregiudizio subito.
Di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito in merito al danno evento e danno conseguenza precisando che: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta"; e che "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato" (Cass. Sez. Un. n.33645/2022; n. 33659, 20222).
Pertanto, fondamento del danno emergente risarcibile in ipotesi di occupazione sine titulo è la perdita della possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene da parte del proprietario, considerata come conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto di proprietà. Pertanto, una volta che il proprietario abbia allegato la perdita della concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento, il danno emergente è presunto e, se non provato nel suo specifico ammontare, può essere liquidato in via pagina 6 di 8 equitativa dal giudice, se del caso, adottando come parametro il canone di locazione di mercato.
5 Applicando i superiori principi alla fattispecie in esame, ne consegue che l'attrice privata del godimento (diretto o indiretto) del proprio immobile, ha titolo per il conseguimento dell'indennità di occupazione abusiva, determinata con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato" (Cass.
Sez. Un. n.33645/2022; n. 33659, 20222).
Va rilevato che per la quantificazione del danno non può farsi riferimento al valore indicato dall'attrice (euro 200,00 mensili) in quanto fondato solo su una unica valutazione che è riferita comunque ad un immobile che, seppur similare per dimensioni e ubicazione, risultava idoneo all'uso locatizio, mentre quello oggetto di causa, come pacificamente risulta al giudizio, era bisognoso di interventi di ristrutturazione per essere abitato.
Occorre supplire quindi con una quantificazione del danno operata in via equitativa che tenga in conto sia le condizioni in cui versava il bene all'atto dell'occupazione ad opera dei convenuti, ( e quindi delle spese da questi sostenuti e documentati per renderlo idoneo all'utilizzo), ma anche della durata dell'occupazione, protratta dal settembre del 2015 a tutt'oggi. Appare equo liquidare all'attrice l'importo complessivo di euro 5.000,00 a titolo di indennità di occupazione abusiva.
6 È fondata e va accolta la domanda attorea mirata a ottenere dai convenuti il pagamento degli importi pagati a corrispettivo dei servizi connessi al godimento del bene, per i consumi idrici, elettrici, spazzatura e quant'altro, consumi riferiti al periodo di occupazione dei convenuti., come provato dalle bollette e modelli di pagamento allegati
(all. 2 e 11).
I convenuti devono risarcire l'attrice di quanto da questa versato a corrispettivo dei consumi dei servizi e utenze dell'immobile e per l'importo documentato di euro 6.111,68 (all.2 citazione e all.11 seconda memoria 183 comma 6 c.p.c.) .
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi liquidate in favore dell'attrice. I convenuti devono rimborsare all'attrice le spese e i compensi di lite che si liquidano sulla base delle vigenti tabelle, in considerazione del valore della lite e con riferimento ai minimi (per la poca complessità della lite), complessivamente in euro
2.540,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio CA , in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1352/2021 R.G.A.C. promossa da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
pagina 7 di 8 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così P_ provvede:
-in accoglimento della domanda attorea, dichiara che i convenuti occupano senza titolo l'immobile in proprietà di , sito in Gallico Superiore (RC), in Via Parte_1
Morace Traversa Quinta n. 17, identificata al NCEU al Foglio 5, numero 470, sub 2;
- per l'effetto, ordina ai convenuti e di liberare Controparte_1 CP_3 immediatamente l'unità immobiliare suddetta e di consegnarla alla parte attrice senza dilazione e libera da persone e cose;
-condanna e al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 CP_3 della somma di euro 5.000,00 a titolo di indennità di occupazione abusiva oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- condanna e al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 CP_3 della somma di euro 6.111,68 quale corrispettivo dei consumi delle utenze dell'immobile per il periodo occupato, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
-condanna e a rimborsare alla parte attrice le spese Controparte_1 CP_3 di lite che liquida complessivamente in euro 3.085,00 di cui euro 545,00 per spese vive ed 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge e quest'ultima se dovuta, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Daniele Sicilia dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Reggio CA, 26 febbraio 2025 in esito alla camera di consiglio chiusa alle ore 15,40 ed in assenza delle parti.
Il Giudice Onorario
Grazia Cammaroto
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