Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 10/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 365/2023 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
QUAGLIATO VIRGILIO e ROBERTI CATERINA,
RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. LUZI MARCO,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.05.2023 la società istante opponeva il decreto ingiuntivo n.
31/2023, notificato il 31.03.2023 per il pagamento di € 998.387,10, a titolo di mancato pagamento del contributo di ingresso alla mobilità, alle conseguenti sanzioni civili, oltre spese liquidate in euro 5.712,00 oltre accessori.
pagina 1 di 8
CP_ dell' sul presupposto che alcune richieste di mobilità, effettuate dal liquidatore, sig.
e non dagli organi della procedura del concordato preventivo con Persona_1
cessione dei beni, non potevano essere esenti, ex art. 3, comma 3, della l. 223/91, dal contributo previsto dall'art. 5 della medesima legge.
CP_ Parte ricorrente contesta la pretesa dell' sul rilievo che, seppure formalmente gli atti di messa in mobilità erano stati adottati dal socio e liquidatore della Pt_1
sostanzialmente essi erano riferibili alla volontà degli organi del concordato in quanto la mobilità era stata avviata in modo condiviso all'interno di una valida procedura concorsuale che prevedeva le procedure di licenziamento collettivo.
CP_
L' ha chiesto il rigetto del ricorso poiché l'art. 3, comma 3, della legge
223/1991 assegna all'organo della procedura fallimentare e quindi nel caso del concordato preventivo, al liquidatore, il potere di adottare l'atto che avvia la procedura per il licenziamento collettivo. Nel caso in esame, per le procedure attivate a partire dal
14.02.2014 al 22.09.2014 (a differenza delle precedenti attivate dal 17.06.2013 al
25.10.2013, attivate al commissario giudiziale) l'atto di avvio dei licenziamenti collettivi era stato adottato dall'allora socio unico della , sig. Parte_1 Pt_2
e non dall'organo della procedura concorsuale.
[...]
***
1. L'art. 5 comma 4 della L. 223 del 1991 (abrogato con effetto dal 1° gennaio 2017 dall' art. 2, comma 71, lettera a) della L. 92/2012) prevede che "per ciascun lavoratore posto in
mobilita' l'impresa e' tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di
mobilita' spettante al lavoratore. Tale somma e' ridotta alla meta' quando la
pagina 2 di 8 dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, abbia formato
oggetto di accordo sindacale".
L'art. 3 della stessa legge, intitolato "Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali" (abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016 dall' art. 2, comma 70,
L. 28 giugno 2012, n. 92, come sostituito dall' art. 46-bis, comma 1, lett. h), D.L. 22
giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) al comma 3 dispone inoltre che : "Quando non sia possibile la continuazione dell'attivita',
anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali
possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il
commissario hanno facolta' di collocare in mobilita' ai sensi dell'articolo 4 ovvero
dell'articolo 24 i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma
6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5,
comma 4, non e' dovuto".
Il tenore letterale della disposizione chiarisce che la fattispecie che determina il diritto all'esenzione si verifica quando, per la constatata impossibilità di continuazione dell'attività o di salvaguardia dei livelli occupazionali, gli organi di una procedura concorsuale dispongano la collocazione in mobilità (e quindi il licenziamento) del personale eccedente.
2. Le giurisprudenza di legittimità ritiene che la norma attribuisca agli organi della procedura concorsuale un eccezionale potere di gestione dell'impresa, ovvero il potere di valutare in prospettiva la possibilità di continuare (anche tramite la cessione dell'azienda)
l'attività imprenditoriale e, in caso negativo, di decidere di collocare in mobilità il personale dipendente (così Cass. S.U. n. 3597/2003). A tale potere di gestione corrisponde nella seconda ipotesi l'esonero dall'obbligo di pagare il relativo contributo.
La previsione si giustifica nell'ottica della tutela degli interessi socialmente rilevanti quali sono quelli della generalità dei creditori a non vedere un ulteriore incremento del passivo,
pagina 3 di 8 e le ripercussioni che essa produce sulla finanza pubblica trovano una garanzia nel controllo giudiziale preventivo cui la legge assoggetta le scelte adottate nell'ambito delle procedure concorsuali.
La disposizione ha portata eccettiva della previsione che stabilisce l'obbligo di pagamento per la generalità delle imprese i cui lavoratori sono collocati in mobilità (nelle diverse misure sopra indicate) sicché l'estensione dell'esenzione ad ipotesi in cui non vi sia alcuna procedura concorsuale e la mobilità sia disposta dallo stesso imprenditore costituisce un'interpretazione analogica, non consentita ai sensi dell'art. 14 delle preleggi (così, in un caso in cui la procedura per il licenziamento collettivo era stata avviata dall'imprenditore,
che aveva contestualmente richiesto l'ammissione dell'impresa al concordato preventivo
(Cass. Sez. L, n. 23948/2014; id.,13625/2014; id. n. 19422/2003).
3. Parte ricorrente non contesta che, ai fini dell'esenzione, sia necessario che il licenziamento collettivo sia disposto dagli organi della procedura. Contesta però che, nel caso in esame, ciò non sia avvenuto poiché, seppure sottoscritti dal solo liquidatore e legale rappresentante della società, gli atti del procedimento di licenziamento collettivo, a cominciare dalle comunicazioni di avvio, tutti adottati dopo il decreto di omologa, erano sostanzialmente riferibili agli organi della procedura di concordato preventivo.
4. Si condivide la tesi di parte ricorrente.
La proposta di concordato preventivo, depositata il 13.10.2012 conteneva fin dall'origine la previsione di un esubero di personale in quanto la nuova società che avrebbe acquisito un ramo della intendeva acquisire solo parte del personale in forza a Parte_3
quest'ultima (v. pag. 17 e 18 del doc. 3).
E' coerente con tale previsione la condotta tenuta dal commissario giudiziale prima dell'omologa del concordato.
Dal verbale di accertamento e notificazione (doc. 2) si evince infatti che dal 17.6.2013 al
25.11.2013 (il refuso segnalato dalla difesa ricorrente a pag. 3, punto 7, è pacifico), il pagina 4 di 8 commissario giudiziale (nominato in occasione dell'apertura della procedura di concordato preventivo in data 14.05.2013), ha avviato ben 7 procedure di mobilità per
CP_ licenziamento collettivo, per le quali l' non ha sollevato obiezioni.
5. Ciò che è qui in contestazione sono le procedure di mobilità successive, formalmente attivate dal legale rappresentante della in liquidazione dopo l'omologa della Pt_1
proposta di concordato.
Questi licenziamenti si pongono nel solco dei precedenti disposti dai Commissari
giudiziali. Gli organi della procedura concordataria (commissari e liquidatori giudiziali)
erano pienamente consapevoli che il liquidatore della stesse attivando le Pt_1
procedure di licenziamento collettivo in contestazione. Ciò, oltre ad essere intuibile in ragione della complessità dei procedimenti e della pluralità dei soggetti istituzionalmente coinvolti, emerge in modo evidente dalle dichiarazioni rese in giudizio da uno dei liquidatori giudiziali, dalle quali si evince che ad essi è imputabile l'effettiva volontà di risoluzione dei rapporti di lavoro, la cui attuazione è stata demandata al liquidatore della società.
Il teste , liquidatore giudiziale, ha dichiarato che “la mobilità di una parte Tes_1
dei lavoratori faceva parte del piano concordatario e sulle modalità della sua attuazione
abbiamo avuto continui contatti con i commissari giudiziari, oltre che con le
organizzazioni sindacali. Con i commissari giudiziari venivano concordate le modalità
con le quali procedere per la messa in mobilità dei lavoratori. Dopo l'omologazione del concordato, l'operatività viene assicurata da noi con il controllo dei commissari con i
quali abbiamo continuato a confrontarci;
la nostra attività era svolta sulla base delle iniziali indicazioni dei commissari… La [consulente del lavoro, n.d.r.] trasmetteva Pt_4
l'elenco dei lavoratori in mobilità ai liquidatori giudiziali;
noi davamo indicazione alla
di far firmare gli atti al liquidatore civilistico ADR: abbiamo Pt_4 Persona_1
dato indicazione di fare sottoscrivere al questi atti perché ritenevamo di non Pt_1
pagina 5 di 8 avere titolo per farlo personalmente. Noi riteniamo che i compiti dei liquidatori giudiziali
siano strettamente attinenti alla liquidazione del patrimonio aziendale e non alla sua
gestione operativa e quindi non anche alle assunzioni e ai licenziamenti.”.
In sostanza, i liquidatori giudiziali, ritenendo di non essere titolati a risolvere i rapporti di lavoro in esubero, hanno disposto che fosse il liquidatore “civilistico” della società, sig.
, ad attivare la procedura di licenziamento collettivo. Parte_5
6. La valutazione dei liquidatori non è giuridicamente corretta poiché, dopo l'omologazione del concordato preventivo, la legittimazione a procedere al licenziamento collettivo è del liquidatore giudiziale. Ciò non è mai stato posto in dubbio (fino a Cass. SU 3597/2003 il dubbio riguardava la possibilità di disporre il licenziamento collettivo per il commissario giudiziale dopo l'ammissione alla procedura e fino al provvedimento di omologa). L'art. 3, comma 3, della legge n. 223/1991, infatti, deroga all'art. 167 LF, in base al quale durante la procedura di concordato il debitore conserva l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa, “per consentire una più pregnante tutela di determinati interessi socialmente rilevanti” (Cass. 3597/2003).
7. Accertato in punto di fatto che il liquidatore della società ha sottoscritto le comunicazioni di avvio delle procedure di licenziamento collettivo su incarico dei liquidatori giudiziali,
CP_ deve valutarsi se tale circostanza superi le obiezioni sollevate dall' e consenta di riconoscere alla ricorrente l'esenzione dal pagamento del contributo per la mobilità dei lavoratori.
Verificato che le procedure di licenziamento collettivo sono state disposte nell'ambito e in attuazione del concordato preventivo omologato dal Tribunale e sulla base di una puntuale valutazione di opportunità e convenienza degli organi della procedura (del liquidatore nella fase successiva all'omologazione), pare al decidente impossibile negare l'esenzione.
pagina 6 di 8 Come rilevato nella relazione dell'Ufficio del Massimario redatta in occasione del contrasto di giurisprudenza risolto da Cass 3597/2003, la norma mostra di voler condizionare il beneficoi “a una verifica giudiziale delle condizioni di ammissione alla
procedura” ed a “subordinare l'elargizione di qualunque beneficio nei confronti
dell'impresa a un controllo giuridico-economico da parte dell'organo concorsuale a
tanto istituzionalmente deputato.”.
Nel caso in esame entrambi i presupposti sostanziali sono soddisfatti: le procedure di licenziamento collettivo sono state attivate in chiara attuazione del progetto concordatario
omologato e sulla base delle indicazioni dei liquidatori che, dopo averne verificato la congruità giuridico-economica, hanno dato mandato al liquidatore della società di provvedervi.
In tali condizioni il disconoscimento dell'esonero si tradurrebbe in un pregiudizio agli interessi che il legislatore ha mostrato, con l'art. 3, comma 3,cit., di voler tutelare,
gravando i creditori del concordato di un costo che, essendo in prededuzione,
pregiudicherebbe anche crediti privilegiati dei lavoratori.
CP_
8. Le pronunce di legittimità che l' fa valere a supporto della contraria tesi riguardano casi nei quali alcuna procedura concorsuale era in corso (Cass. 23984/2014) ovvero ipotesi nelle quali l'imprenditore aveva promosso i licenziamenti collettivi prima dell'apertura del procedimento di concordato e in assenza di qualunque organo pubblico in grado di valutare e supportare l'operazione (Cass. 13625/2014 e id. 19422/2003).
Per le ragioni esposte il ricorso è accolto.
9. Le spese di lite sostenute dalla ricorrente sono liquidate in € 15.000,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge. Considerata l'obiettiva difficoltà del caso e l'assenza di puntuale giurisprudenza edita di legittimità, sono compensate per la metà.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Spese come in parte motiva.
Pesaro, 10.04.2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 8 di 8