TRIB
Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 22/03/2024, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1418/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1418/2020 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. FERRI FABRIZIO, che la rappresenta e difende, Parte_1 giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attrice in opposizione contro rappresentata e difesa dall'Avv. ABATE Controparte_1
GABRIELE, che la rappresenta e difende, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta in opposizione
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 299/2020 - r. g. n. 521/2020
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in composizione monocratica, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- in via principale, per tutti i fatti esposti in narrativa, dichiarare che nulla è dovuto da parte di a Parte_1 [...]
, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome illegittimo rigettando tutte le Controparte_2 domande con esso proposte in quanto inammissibili e comunque infondate;
- in via riconvenzionale, previo accertamento e dichiarazione dell'inadempimento e/o inesatto adempimento di
[...]
alla propria obbligazione per tutte le ragioni di cui in narrativa, condannare la medesima al Controparte_2 rimborso della somma già corrisposta da pari ad € 3.660,00; Parte_1
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Parte convenuta ha concluso come segue: Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
-Respingere l'opposizione e la domanda riconvenzionale spiegata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
299/2020-RG 521/2020 opposto. Con vittoria delle spese di lite.
pagina 1 di 6
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato nel rispetto dei termini, la società svolgeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 299/2020 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di
Euro 5.978,00 oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di saldo dovuto per la creazione di un sito web della società e altri servizi informatici prestati dall'impresa individuale (ora cessata),
[...]
in favore dell'ingiunta. Controparte_2
A sostegno dell'opposizione, l'attrice allegava di aver realizzato un software per l'ausilio all'attività di revisione legale e di essersi rivolta, nel 2019, alla convenuta opposta per la realizzazione del back end del sito internet anche con la realizzazione di grafici personalizzati e per l'emissione degli ordinativi e rinnovi automatici.
In base agli accordi intercorsi tra le parti, sulla base della proposta presentata da in Controparte_2 data 17.10.2019, la predetta si era impegnata a realizzare quanto richiesto dalla in giorni Pt_1 lavorativi 40, nello specifico il sito web, il sistema e-commerce, il black end ed il CRM Custom, ed in giorni lavorativi 30 per la consegna del Setup e dell'integrazione gestionale , dietro il Org_1 corrispettivo di Euro 7.900,00 oltre IVA.
L'odierna attrice aveva versato a titolo di acconto la somma di Euro 3.000,00 oltre IVA, così residuando l'importo di Euro 4.900,00 + IVA alla consegna della piattaforma ben funzionante.
Le prestazioni richieste, tuttavia, oltre ad essere state eseguite oltre i tempi previsti, non erano state completate e il risultato non era conforme a quanto richiesto, sicché- anche a fronte delle osservazioni e contestazioni mosse - la aveva realizzato una versione del sito e del CRM difforme Controparte_2 rispetto a quanto richiesto dalla Pt_1
L'opponente contestava quindi l'utilizzabilità del software realizzato da controparte, evidenziando di essersi rivolta ad altri professionisti per le medesime prestazioni e spiegava domanda riconvenzionale per vedersi rimborsare quanto versato a titolo di acconto, pari ad Euro 3.660,00, stante l'inadempimento da parte della Controparte_2
Costituitasi in giudizio, quale titolare dell'impresa individuale Controparte_2 Controparte_2 evidenziava di aver correttamente adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, in particolare di aver consegnato il software nel rispetto delle cadenze concordate e che, quanto al servizio CMR (Customer
Relationship Management), tutte le caratteristiche richieste erano state puntualmente recepite e applicate.
La convenuta specificava di aver inviato fattura proforma n. 341 chiedendo il pagamento del dovuto senza ottenere però riscontro dalla società attrice e, quanto alla domanda riconvenzionale, ne eccepiva l'infondatezza poiché la somma di Euro 3.660,00 costituiva pagamento parziale della maggior somma legittimamente dovuta quale corrispettivo della fornitura dei servizi ricevuti correttamente da controparte.
La causa veniva istruita mediante escussione di testi e CTU e, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., era trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento, nei termini di seguito esposti.
pagina 2 di 6 Sul merito dell'opposizione proposta. Il contratto stipulato tra le parti deve essere inquadrato all'interno della fattispecie del contratto di opera e, in particolare, di prestazione di opera intellettuale, per cui a venire in rilievo sono contestazioni aventi ad oggetto l'inadempimento, rectius la non completa- inesatta esecuzione delle prestazioni richieste.
Le prestazioni oggetto del contratto stipulato tra le parti in data 18.10.2019 erano infatti le seguenti:
- Attività sito web + sistema e- commerce al prezzo di Euro 2.400,00 oltre Iva;
- Back- End- CRM Custom per l'Amministratore al prezzo di Euro 4.500,00 oltre Iva;
- Setup ed integrazione Gestionale Danea EasyFatt al prezzo di Euro 1.000,00 oltre IVA.
Parte convenuta avrebbe dovuto implementare alcune caratteristiche del sito dell'opponente, promuovendone così la funzionalità e la visibilità sul web.
L'opposizione proposta dall'attrice ha trovato parziale conferma in base agli esiti cui è giunta la CTU disposta in corso di causa, analizzando il programma realizzato e la sua conformità a quanto previsto nel contratto richiamato.
Quanto al termine contrattualmente previsto per la consegna del progetto, l'art. 1 del contratto sottoscritto tra le parti prevedeva espressamente che la medesima sarebbe avvenuta entro quaranta giorni lavorativi dall'esecuzione del bonifico in acconto e, risultando documentalmente provato il pagamento alla data del 29.10.2019 da parte dell'opponente e pacificamente ammesso che il progetto finale (in disparte le successive contestazioni e l'incontro tenutosi presso la sede dell'opponente a gennaio 2020), è stato consegnato in data 23.12.2019, il ritardo contestato dall'opponente risulta smentito anche dalle ulteriori risultanze probatorie.
Il teste indicato dall'attrice ed escusso all'udienza del 11.11.2021, ha confermato che il Testimone_1 contratto del 18.10.2019 derivava fa una seconda offerta formulata dalla ad un prezzo Controparte_2 maggiore della precedente1, in quanto i tempi di consegna erano stati ridotti, ma tale dichiarazione non si pone in contrasto comunque con la clausola richiamata (l'art. 1 fa espresso riferimento a 40 gg lavorativi come da preventivo, allegato che reca ulteriormente il riferimento alle “date del rilascio” in
40 giorni lavorativi).
Né la corrispondenza prodotta è idonea a superare tali circostanze, ben potendo la computer Doctor aver iniziato a lavorare sul progetto anche prima del ricevimento del bonifico in acconto, fermo il termine finale pattuito tra le parti.
Ferme tali considerazioni sull'inadempimento contestato in termini di ritardo nella consegna del progetto, devono ora essere esaminati gli ulteriori motivi di opposizione, che invece riguardano la conformità del medesimo rispetto a quanto richiesto dalla e all'utilità che la medesima può Pt_1 aver tratto dal medesimo.
Anzitutto dalle prove testimoniali assunte nel presente giudizio non è possibile trarre alcuna conclusione in termini specifici riguardo al contenuto delle “problematiche” su cui le parti si siano trovate a discutere all'incontro tenutosi presso la sede dell'opponente, in Parma. Nessuno dei testi escussi ha infatti precisato né la finalità né l'esito di tale colloquio.
pagina 3 di 6 Tutti (ivi compreso il teste dell'attrice, sono stati concordi nel confermare tuttavia che il software Tes_1 gestionale non sarebbe stato fornito dalla ma da altra società. Org_1 Controparte_2
Lo stesso preventivo accettato dall'opponente, in verità, prevede tra le prestazioni fornite dalla convenuta esclusivamente quella di “Setup e integrazione” del gestionale Org_2
Ferme tali premesse, è dunque ai risultati della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio che occorre avere riguardo.
Questo Giudice ritiene di dover condividere le conclusioni cui è giunto il CTU, stante il rigore metodologico con cui l'ausiliare ha risposto al quesito formulato dal giudice.
Nello specifico, il CTU ha premesso che il software esaminato si componeva di due parti:
- Una parte che va sotto il nome di CMS, legata al sito web accessibile dal cliente come front end e dall'amministratore del sistema come back end;
- Una parte che va sotto il nome di CRM, utilizzata per la gestione del database, accessibile dall'amministratore.
Quanto alla parte di CMS, il CTU ha concluso che le attività previste al punto 1) e al punto 2) del preventivo allegato al contratto sono state tutte correttamente eseguite dalla convenuta opposta, precisando tuttavia che “non sono state e non potevano essere implementate le voci di Implementazione
Scherma.org e Ottimizzazione semantica” (“SEO”) in quanto legate alla pubblicazione del sito web.
Parimenti le attività riportate all'ultima pagina del preventivo allegato al contratto, che descrive analiticamente le prestazioni richieste (“Posizionamento e Analytics”, “Ottimizzazione Lato client” e
“Ottimizzazione lato server”) non sono state implementate in quanto potevano essere eseguite solo all'esito della pubblicazione del sito. Parte Quanto, invece, alla parte di , l'ausiliare ha confermato che, dal confronto con quanto previsto contrattualmente, la ricerca per soggetto è stata implementata, mentre nella parte prospect non è prevista né la ricerca per “gruppo” né la possibilità di “carica prospect”, nella parte clienti non sono implementate la ricerca per gruppo e per mancati rinnovi come invece era indicato nel file excel predisposto dall'attrice opponente al momento del conferimento dell'incarico alla convenuta opposta.
Il CTU ha analizzato le singole prestazioni richieste alla sul punto e ha concluso che Controparte_2
“la parte di programma relativa al CRM è conforme per quanto riguarda i requisiti di visualizzazione della ricerca clienti e ordini ma non è stata implementata la funzionalità di inserimento/modifica dati clienti o ordini”.
Il CTU, anche in risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice, ha evidenziato come il prodotto finale consegnato dalla alla non possa considerarsi come Controparte_2 Parte_1 realizzazione parziale di un software, bensì un software su cui non sono state implementate alcune funzionalità. Nella parte in cui il medesimo è stato implementato, il software risulta funzionante e permette al cliente di effettuare un ordine attraverso il sito sia previa registrazione sia senza registrazione.
Il software permette inoltre all'amministratore di aggiornare il sito, ivi compresi i prodotti, cercare clienti e ordini tramite il CRM.
L'ausiliare ha inoltre specificato come la parte non eseguita non inficia comunque il funzionamento del software come implementato, ma solo la sua ottimizzazione della visibilità del sito e ottimizzazione lato server e client e ha stimato il tempo necessario ad eseguire gli interventi necessari a rendere il pagina 4 di 6 progetto del tutto conforme a quanto richiesto dall'opponente (i.e. implementazione mancante) in un range di tempo stimato nel 15-20% per la parte di CMS e nel 16%- 21% per la parte di CRM rapportato al tempo necessario alla realizzazione dell'intero progetto.
Alla luce di tali considerazioni il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la somma oggetto dello stesso deve essere ridimensionata, tenuto conto dell'inadempimento (parziale) da parte della convenuta Parte opposta, sia in relazione alla parte relativa al CMS che alla parte di in proporzione rispetto al corrispettivo pattuito tra le parti nel contratto del 18.10.2019.
Sulla domanda riconvenzionale proposta da parte opponente
Parte opponente chiede il rimborso di quanto versato a titolo di acconto, pari ad euro 3.660,00, stante l'inadempimento di controparte, che avrebbe reso inutilizzabile il progetto della Controparte_2
Su tale richiesta giova precisare che, anche dagli esiti della espletata CTU, il programma realizzato da non era certamente inutilizzabile o totalmente difforme da quanto richiesto da parte Controparte_2 opponente, ma presentava alcune mancanze (così come analiticamente riportato sopra) e alcune difformità ai dettati contrattuali, che comportano certamente la necessità di ridimensionare la somma oggetto di decreto ingiuntivo e di corrispettivo, ma non possono indurre a ritenere che controparte fosse del tutto inadempiente agli obblighi assunti, sicché la domanda riconvenzionale spiegata dalla Pt_1 non può essere accolta.
Le spese di lite sono liquidate in base ai parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 s.m.i. (non essendo intervenute particolari questioni in fatto e in diritto e comunque del valore della causa prossimo al minimo dello scaglione sino ad Euro 26.000,00), tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e che le medesime comprendono già quelle monitorie, atteso che “in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento”
(Cass. n. 27926/2019; Cass. n. 11606/2018; Cass. n. 18125/2017).
Le spese, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione e degli esiti della CTU, devono essere parzialmente compensate tra le parti, in misura pari al 50%.
Le spese di CTU devono infine essere poste a carico paritario nei rapporti interni tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, ogni altra domanda ed eccezione assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie l'opposizione svolta da parte di avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
299/2020- r.g. n. 521/2020 emesso dall'intestato Tribunale e conseguentemente:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 299/2020- r.g. n. 521/2020;
- Condanna al pagamento della somma di Euro 3.229,95 in favore della Parte_1 società oltre interessi ex D. Lgs. n. Controparte_1
231/2002 dal dovuto sino al saldo;
pagina 5 di 6 - Condanna a rifondere a il 50% delle spese Parte_1 Controparte_2 del presente giudizio, che si liquidano in Euro 1.350,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario, CPA e Iva se dovuta, compensando tra le parti la restante parte del 50%;
- Pone definitivamente a carico di entrambe le parti e in misura paritaria le spese di CTU, già liquidate.
Così deciso in La Spezia, in data 22.3.2024
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La precedente offerta era articolata su 60 giorni lavorativi, con una differenza di prezzo di Euro 1.600,00.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1418/2020 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. FERRI FABRIZIO, che la rappresenta e difende, Parte_1 giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attrice in opposizione contro rappresentata e difesa dall'Avv. ABATE Controparte_1
GABRIELE, che la rappresenta e difende, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta in opposizione
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 299/2020 - r. g. n. 521/2020
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in composizione monocratica, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- in via principale, per tutti i fatti esposti in narrativa, dichiarare che nulla è dovuto da parte di a Parte_1 [...]
, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome illegittimo rigettando tutte le Controparte_2 domande con esso proposte in quanto inammissibili e comunque infondate;
- in via riconvenzionale, previo accertamento e dichiarazione dell'inadempimento e/o inesatto adempimento di
[...]
alla propria obbligazione per tutte le ragioni di cui in narrativa, condannare la medesima al Controparte_2 rimborso della somma già corrisposta da pari ad € 3.660,00; Parte_1
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Parte convenuta ha concluso come segue: Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
-Respingere l'opposizione e la domanda riconvenzionale spiegata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
299/2020-RG 521/2020 opposto. Con vittoria delle spese di lite.
pagina 1 di 6
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato nel rispetto dei termini, la società svolgeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 299/2020 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di
Euro 5.978,00 oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di saldo dovuto per la creazione di un sito web della società e altri servizi informatici prestati dall'impresa individuale (ora cessata),
[...]
in favore dell'ingiunta. Controparte_2
A sostegno dell'opposizione, l'attrice allegava di aver realizzato un software per l'ausilio all'attività di revisione legale e di essersi rivolta, nel 2019, alla convenuta opposta per la realizzazione del back end del sito internet anche con la realizzazione di grafici personalizzati e per l'emissione degli ordinativi e rinnovi automatici.
In base agli accordi intercorsi tra le parti, sulla base della proposta presentata da in Controparte_2 data 17.10.2019, la predetta si era impegnata a realizzare quanto richiesto dalla in giorni Pt_1 lavorativi 40, nello specifico il sito web, il sistema e-commerce, il black end ed il CRM Custom, ed in giorni lavorativi 30 per la consegna del Setup e dell'integrazione gestionale , dietro il Org_1 corrispettivo di Euro 7.900,00 oltre IVA.
L'odierna attrice aveva versato a titolo di acconto la somma di Euro 3.000,00 oltre IVA, così residuando l'importo di Euro 4.900,00 + IVA alla consegna della piattaforma ben funzionante.
Le prestazioni richieste, tuttavia, oltre ad essere state eseguite oltre i tempi previsti, non erano state completate e il risultato non era conforme a quanto richiesto, sicché- anche a fronte delle osservazioni e contestazioni mosse - la aveva realizzato una versione del sito e del CRM difforme Controparte_2 rispetto a quanto richiesto dalla Pt_1
L'opponente contestava quindi l'utilizzabilità del software realizzato da controparte, evidenziando di essersi rivolta ad altri professionisti per le medesime prestazioni e spiegava domanda riconvenzionale per vedersi rimborsare quanto versato a titolo di acconto, pari ad Euro 3.660,00, stante l'inadempimento da parte della Controparte_2
Costituitasi in giudizio, quale titolare dell'impresa individuale Controparte_2 Controparte_2 evidenziava di aver correttamente adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, in particolare di aver consegnato il software nel rispetto delle cadenze concordate e che, quanto al servizio CMR (Customer
Relationship Management), tutte le caratteristiche richieste erano state puntualmente recepite e applicate.
La convenuta specificava di aver inviato fattura proforma n. 341 chiedendo il pagamento del dovuto senza ottenere però riscontro dalla società attrice e, quanto alla domanda riconvenzionale, ne eccepiva l'infondatezza poiché la somma di Euro 3.660,00 costituiva pagamento parziale della maggior somma legittimamente dovuta quale corrispettivo della fornitura dei servizi ricevuti correttamente da controparte.
La causa veniva istruita mediante escussione di testi e CTU e, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., era trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento, nei termini di seguito esposti.
pagina 2 di 6 Sul merito dell'opposizione proposta. Il contratto stipulato tra le parti deve essere inquadrato all'interno della fattispecie del contratto di opera e, in particolare, di prestazione di opera intellettuale, per cui a venire in rilievo sono contestazioni aventi ad oggetto l'inadempimento, rectius la non completa- inesatta esecuzione delle prestazioni richieste.
Le prestazioni oggetto del contratto stipulato tra le parti in data 18.10.2019 erano infatti le seguenti:
- Attività sito web + sistema e- commerce al prezzo di Euro 2.400,00 oltre Iva;
- Back- End- CRM Custom per l'Amministratore al prezzo di Euro 4.500,00 oltre Iva;
- Setup ed integrazione Gestionale Danea EasyFatt al prezzo di Euro 1.000,00 oltre IVA.
Parte convenuta avrebbe dovuto implementare alcune caratteristiche del sito dell'opponente, promuovendone così la funzionalità e la visibilità sul web.
L'opposizione proposta dall'attrice ha trovato parziale conferma in base agli esiti cui è giunta la CTU disposta in corso di causa, analizzando il programma realizzato e la sua conformità a quanto previsto nel contratto richiamato.
Quanto al termine contrattualmente previsto per la consegna del progetto, l'art. 1 del contratto sottoscritto tra le parti prevedeva espressamente che la medesima sarebbe avvenuta entro quaranta giorni lavorativi dall'esecuzione del bonifico in acconto e, risultando documentalmente provato il pagamento alla data del 29.10.2019 da parte dell'opponente e pacificamente ammesso che il progetto finale (in disparte le successive contestazioni e l'incontro tenutosi presso la sede dell'opponente a gennaio 2020), è stato consegnato in data 23.12.2019, il ritardo contestato dall'opponente risulta smentito anche dalle ulteriori risultanze probatorie.
Il teste indicato dall'attrice ed escusso all'udienza del 11.11.2021, ha confermato che il Testimone_1 contratto del 18.10.2019 derivava fa una seconda offerta formulata dalla ad un prezzo Controparte_2 maggiore della precedente1, in quanto i tempi di consegna erano stati ridotti, ma tale dichiarazione non si pone in contrasto comunque con la clausola richiamata (l'art. 1 fa espresso riferimento a 40 gg lavorativi come da preventivo, allegato che reca ulteriormente il riferimento alle “date del rilascio” in
40 giorni lavorativi).
Né la corrispondenza prodotta è idonea a superare tali circostanze, ben potendo la computer Doctor aver iniziato a lavorare sul progetto anche prima del ricevimento del bonifico in acconto, fermo il termine finale pattuito tra le parti.
Ferme tali considerazioni sull'inadempimento contestato in termini di ritardo nella consegna del progetto, devono ora essere esaminati gli ulteriori motivi di opposizione, che invece riguardano la conformità del medesimo rispetto a quanto richiesto dalla e all'utilità che la medesima può Pt_1 aver tratto dal medesimo.
Anzitutto dalle prove testimoniali assunte nel presente giudizio non è possibile trarre alcuna conclusione in termini specifici riguardo al contenuto delle “problematiche” su cui le parti si siano trovate a discutere all'incontro tenutosi presso la sede dell'opponente, in Parma. Nessuno dei testi escussi ha infatti precisato né la finalità né l'esito di tale colloquio.
pagina 3 di 6 Tutti (ivi compreso il teste dell'attrice, sono stati concordi nel confermare tuttavia che il software Tes_1 gestionale non sarebbe stato fornito dalla ma da altra società. Org_1 Controparte_2
Lo stesso preventivo accettato dall'opponente, in verità, prevede tra le prestazioni fornite dalla convenuta esclusivamente quella di “Setup e integrazione” del gestionale Org_2
Ferme tali premesse, è dunque ai risultati della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio che occorre avere riguardo.
Questo Giudice ritiene di dover condividere le conclusioni cui è giunto il CTU, stante il rigore metodologico con cui l'ausiliare ha risposto al quesito formulato dal giudice.
Nello specifico, il CTU ha premesso che il software esaminato si componeva di due parti:
- Una parte che va sotto il nome di CMS, legata al sito web accessibile dal cliente come front end e dall'amministratore del sistema come back end;
- Una parte che va sotto il nome di CRM, utilizzata per la gestione del database, accessibile dall'amministratore.
Quanto alla parte di CMS, il CTU ha concluso che le attività previste al punto 1) e al punto 2) del preventivo allegato al contratto sono state tutte correttamente eseguite dalla convenuta opposta, precisando tuttavia che “non sono state e non potevano essere implementate le voci di Implementazione
Scherma.org e Ottimizzazione semantica” (“SEO”) in quanto legate alla pubblicazione del sito web.
Parimenti le attività riportate all'ultima pagina del preventivo allegato al contratto, che descrive analiticamente le prestazioni richieste (“Posizionamento e Analytics”, “Ottimizzazione Lato client” e
“Ottimizzazione lato server”) non sono state implementate in quanto potevano essere eseguite solo all'esito della pubblicazione del sito. Parte Quanto, invece, alla parte di , l'ausiliare ha confermato che, dal confronto con quanto previsto contrattualmente, la ricerca per soggetto è stata implementata, mentre nella parte prospect non è prevista né la ricerca per “gruppo” né la possibilità di “carica prospect”, nella parte clienti non sono implementate la ricerca per gruppo e per mancati rinnovi come invece era indicato nel file excel predisposto dall'attrice opponente al momento del conferimento dell'incarico alla convenuta opposta.
Il CTU ha analizzato le singole prestazioni richieste alla sul punto e ha concluso che Controparte_2
“la parte di programma relativa al CRM è conforme per quanto riguarda i requisiti di visualizzazione della ricerca clienti e ordini ma non è stata implementata la funzionalità di inserimento/modifica dati clienti o ordini”.
Il CTU, anche in risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice, ha evidenziato come il prodotto finale consegnato dalla alla non possa considerarsi come Controparte_2 Parte_1 realizzazione parziale di un software, bensì un software su cui non sono state implementate alcune funzionalità. Nella parte in cui il medesimo è stato implementato, il software risulta funzionante e permette al cliente di effettuare un ordine attraverso il sito sia previa registrazione sia senza registrazione.
Il software permette inoltre all'amministratore di aggiornare il sito, ivi compresi i prodotti, cercare clienti e ordini tramite il CRM.
L'ausiliare ha inoltre specificato come la parte non eseguita non inficia comunque il funzionamento del software come implementato, ma solo la sua ottimizzazione della visibilità del sito e ottimizzazione lato server e client e ha stimato il tempo necessario ad eseguire gli interventi necessari a rendere il pagina 4 di 6 progetto del tutto conforme a quanto richiesto dall'opponente (i.e. implementazione mancante) in un range di tempo stimato nel 15-20% per la parte di CMS e nel 16%- 21% per la parte di CRM rapportato al tempo necessario alla realizzazione dell'intero progetto.
Alla luce di tali considerazioni il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la somma oggetto dello stesso deve essere ridimensionata, tenuto conto dell'inadempimento (parziale) da parte della convenuta Parte opposta, sia in relazione alla parte relativa al CMS che alla parte di in proporzione rispetto al corrispettivo pattuito tra le parti nel contratto del 18.10.2019.
Sulla domanda riconvenzionale proposta da parte opponente
Parte opponente chiede il rimborso di quanto versato a titolo di acconto, pari ad euro 3.660,00, stante l'inadempimento di controparte, che avrebbe reso inutilizzabile il progetto della Controparte_2
Su tale richiesta giova precisare che, anche dagli esiti della espletata CTU, il programma realizzato da non era certamente inutilizzabile o totalmente difforme da quanto richiesto da parte Controparte_2 opponente, ma presentava alcune mancanze (così come analiticamente riportato sopra) e alcune difformità ai dettati contrattuali, che comportano certamente la necessità di ridimensionare la somma oggetto di decreto ingiuntivo e di corrispettivo, ma non possono indurre a ritenere che controparte fosse del tutto inadempiente agli obblighi assunti, sicché la domanda riconvenzionale spiegata dalla Pt_1 non può essere accolta.
Le spese di lite sono liquidate in base ai parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 s.m.i. (non essendo intervenute particolari questioni in fatto e in diritto e comunque del valore della causa prossimo al minimo dello scaglione sino ad Euro 26.000,00), tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e che le medesime comprendono già quelle monitorie, atteso che “in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento”
(Cass. n. 27926/2019; Cass. n. 11606/2018; Cass. n. 18125/2017).
Le spese, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione e degli esiti della CTU, devono essere parzialmente compensate tra le parti, in misura pari al 50%.
Le spese di CTU devono infine essere poste a carico paritario nei rapporti interni tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, ogni altra domanda ed eccezione assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie l'opposizione svolta da parte di avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
299/2020- r.g. n. 521/2020 emesso dall'intestato Tribunale e conseguentemente:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 299/2020- r.g. n. 521/2020;
- Condanna al pagamento della somma di Euro 3.229,95 in favore della Parte_1 società oltre interessi ex D. Lgs. n. Controparte_1
231/2002 dal dovuto sino al saldo;
pagina 5 di 6 - Condanna a rifondere a il 50% delle spese Parte_1 Controparte_2 del presente giudizio, che si liquidano in Euro 1.350,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario, CPA e Iva se dovuta, compensando tra le parti la restante parte del 50%;
- Pone definitivamente a carico di entrambe le parti e in misura paritaria le spese di CTU, già liquidate.
Così deciso in La Spezia, in data 22.3.2024
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La precedente offerta era articolata su 60 giorni lavorativi, con una differenza di prezzo di Euro 1.600,00.