TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
4182/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'udienza del 10 febbraio 2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , come da precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4182/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, nata ad [...] il [...] e residente a [...]
n. 4550 , c.f. , che agisce nella qualità di legale rappresentante” dell' C.F._1 [...]
, con Sede in Roma , viale delle Benedettine 34, cf. Controparte_1
, in giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Gaspare Sollena , come da procura alle P.IVA_1
liti depositata in atti di giudizio , domiciliata presso il suo studio professionale in Partinico ,via
Principe Umberto 48 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_2
p.t. c.f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura in atti , domiciliato in Catania Piazza della
Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente Oggetto : opposizione ad avviso di addebito n. 3972024 00009295 04 000
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.04.2024 parte attrice impugnava l'avviso di addebito n.3972024
0000929504000, con cui l'Ente previdenziale chiedeva il pagamento della somma di € 927,90 per contributi previdenziali dovuti al fondo pensione lavoro dipendenti, derivante da note di rettifica emesse per i periodi decorsi da 04/2022 a 05/2022.
Precisava in fatto che l'avviso di addebito opposto era stato notificato il 19.03.2024 con richiesta di pagamento della somma di € 927,90 comprensiva di sanzioni e interessi per il periodo intercorso da aprile al maggio 2022.
Precisava altresì che l'avviso di addebito proviene da note di rettifica emesse secondo quanto dispo sto dall'art. 1 comma 1175 della legge 296/2006 .
Richiamava la legge n. 126/2020 c.d. “ decontribuzione sud” che prevedeva i benefici contributivi consistenti nell'esonero dal versamento pari al 30 per cento in riferimento ai rapporti di lavoro di –
pendente ( con esclusione settore agricolo e domestico ) , la cui sede di lavoro era situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media
EU27 o comunque compreso tra il 75 ed il 90 per cento, ed un tasso di disoccupazione inferiore alla media nazionale.
La riduzione dei contributi era prevista sino al 31 dicembre 2020 , poi prorogata sino al 2029 per effetto dell'art. 1 , co. 161, L. 178/2020 . Evidenziava che le condizioni di applicabilità dei benefici erano tutte presenti nella fattispecie concreta.
La condizione di applicabilità della riduzione dei contributi era rappresentata dalla collocazione
CP_ delle sedi li lavoro in specifiche aree territoriali previste dalle circolari 122/2020 e 33/2021.
Dichiarava pertanto che la ricorrente odierna nei periodi di aprile e maggio 2022 aveva occupato presso la sede di lavoro sita in Catania le signore , Parte_2 Parte_3
e . Parte_4
Dichiarava che le note di rettifica emesse erano state oggetto di ricorso amministrativo del 23. 12. superata da pronunce di merito e da circolare . Controparte_3
Il recupero operato secondo le note di rettifica , poi confluite in avviso di addebito , si palesava come conseguenza del DURC negativo del 07 luglio 2022 , emesso a seguito dell'invito a regola-
rizzare del 07 giugno 2022, che avrebbe causato il disconoscimento delle agevolazioni pregresse,
come indicate nelle note di rettifica dei periodi di aprile e maggio 2022, poi confluite in avviso di addebito impugnato.
Deduceva che gli effetti della perdita del DURC positivo non potevano essere retroattivi ma al mas-
simo potevano influire sul diritto alla percezione degli incentivi solo per il periodo di inadempienza e non già per i periodi precedenti o per i successivi.
Sotto tale profilo richiamava la circolare Ministero del lavoro e la giurisprudenza di merito interve-
nuta sulla perdita dei benefici contributivi, disposta ai sensi dell'art. 1 co. 1175 della legge 296/
2006 a causa di emissione di DURC negativo , che non poteva avere effetto retroattivo, ma può
operare esclusivamente per il periodo successivo alla perdita del DURC e non per i periodi precedenti.
Richiamava altresì giurisprudenza di merito secondo la quale la regolarizzazione avvenuta oltre il termine di 15 giorni indicato nell'invito a regolarizzare ma comunque prima della emissione di no-
te di rettifica , determinava l'impossibilità di revocare i benefici contributivi fruiti.
Indicava la pronuncia di Corte di Appello Palermo , 19.01.2023 n. 1204 e precisava altresì come testualmente specificato “ Nel caso di specie la regolarizzazione è avvenuta nel mese di luglio 2022
laddove le note di rettifica risultano emesse a novembre e dicembre dello stesso anno.”
Faceva riferimento altresì alla novellazione legislativa rappresentata dal D.L. n. 19/2024 che ha ag-
giunto il comma 1175 bis all'art. 1 della legge n. 296/2006 , desumendo dal testo del citato nuovo comma , la volontà legislativa di “ confermare l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza
cioè che una eventuale irregolarità non può determinare la definitiva caducazione di un beneficio
contributivo ,ma tutt'al più impedirne temporaneamente la fruizione, come condizione sospensiva.
( cfr. pag. 9 ricorso introduttivo ).
Deduceva pertanto che anche a volere considerare sussistente la irregolarità che ha determinato irregolare il 07. Luglio 2022 , tale irregolarità sarebbe da considerare regolarizzata nel cor Pt_5 so del medesimo mese , tanto che in data 01 agosto 2022l'impresa aveva regolare. Pt_5
Infine , sotto altro profilo , eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito per la mancata indica-
zione degli estremi dell'atto di accertamento dell' e la mancata indicazione di data di notifica, CP_2
non riportando altresì in modo separato il calcolo degli interessi.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con sanzioni e somme aggiuntive.
Il tribunale riteneva non sussistenti i presupposti per la richiesta di sospensione e fissava udienza di discussione al 25.10.2024 , indicando i termini per la notifica del ricorso e del decreto .
CP_ Instaurato correttamente il contraddittorio si costituiva l che contestava nel merito l'opposizio ne rilevando come la nota di rettifica prima e l'avviso di addebito dopo erano stati emessi per il re-
cupero di contribuzione non versata a seguito di illegittimo godimento di sgravi contributivi applicati, questo determinava la violazione dell'art. 1 comma 1175 della legge 296/ 2006. Chiedeva
quindi il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente col deposito di note scritte ed documenti.
Delegata per discussione e decisione all'esito dell'udienza del 25 ottobre 2024 , sostituita l'udienza odierna dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ,presa visione delle istanze e conclusioni come in atti depositate , la causa viene definita con il presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso poiché l'avviso di addebito risulta notificato a mezzo pec in data 19 marzo 2024 mentre il ricorso risulta depositato il 26 aprile
2024 , risulta rispettato pertanto il termine di opposizione di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999.
L'avviso di addebito all'esame di giudizio ha per oggetto le inadempienze n. 3305- 3006 derivanti da note di rettifica emesse per irregolarità contributiva , in riferimento ai periodi di aprile- maggio
2022.
Le note di rettifica di cui all'avviso di addebito opposto sono state emesse rispettivamente in data
17 gennaio 2024 e 25 gennaio 2024 con scadenze datate rispettivamente 16 febbraio 2024 e 26 feb braio 2024, sono interessate dalla normativa che subordina la fruibilità delle agevolazioni alla regolarità contributiva, secondo quanto dispone l' art. 1 comma 1175 L. 27.12.2006. n. 296.
Orbene nelle note di rettifica allegate in atti e notificate all' Istituto di Suore dell'immacolata ricorrente ed alla rappresentante legale , si legge che “La presente nota di rettifica è stata emessa
il17/01/2024 si riferisce alla denuncia mensile DM 2013 di competenza 04/2022 con saldo di €
1.461,00. Sulla base dei dati forniti con flusso Uniemens e delle caratteristiche contributive in
essere è stato accertato che gli importi dichiarati a debito e/o a credito non corrispondono a quan
to calcolato dalle procedure di controllo in applicazione delle disposizioni vigenti. Il dettaglio dei
calcoli è riportato nel prospetto NOTA DI RETTIFICA”.
CP_ L' ha anche analiticamente documentato la nota di rettifica recante data 25 gennaio 2024 e con scadenza 26 febbraio 2024, la cui ricezione a mezzo pec dalla parte ricorrente viene documentata dall'istituto .
Il ricorrente da parte sua non ha fornito prova di avvenuto pagamento delle irregolarità , sebbene in ricorso faccia riferimento ad una regolarizzazione che sarebbe avvenuta nel mese di luglio 2022
( cfr. pag. 10 ricorso ) , in atti di giudizio non risulta prova alcuna di regolarizzazione e di versa-
mento dei contributi dovuti per la fruizione dei benefici contributivi.
Tantomeno può trovare accoglimento la tesi prospettata dal ricorrente medesimo secondo cui il legislatore , innovando l'art. 1 comma 1175 bis della legge 296/2006 abbia escluso che una irregolarità possa caducare i benefici contributivi goduti , ma al più sospenderne la fruizione tempo raneamente.
L'art. 29 , comma 1, D.L. 19/2024, convertito in legge 56/2024 ha introdotto novità in tema di
DURC e fruizione di benefici normativi e contributivi.
L'art. 1 , comma 1175 della legge 296/2006 , nel testo oggi vigente dispone : “A decorrere dal
primo luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro
e legislazione sociale sono subordinati al possesso , da parte dei datori di lavoro, del documento
unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le
violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali , fermi restando
gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti , stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. 1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolariz-
zazione degli obblighi contributivi ed assicurativi secondo quanto previsto dalla normativa vigente
nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli
organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge, in relazione alle violazioni
amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati
non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
Pertanto l'art. 29, co. 1 , del D.L. 19/2024 subordina la fruizione dei benefici contributivi all'aas-
senza di violazioni “ nelle materie di lavoro e legislazione sociale, tutela delle condizioni di lavoro ,
salute e sicurezza , come saranno individuate negli specifici DM Ministeriali.
Detto articolo interviene sulla portata delle conseguenze derivanti da violazioni di obblighi di legge ampliandone la portata, rispetto all'intera compagine aziendale , fissando poi un tetto massimo per il recupero delle violazioni non regolarizzabili con l'art. 1175- bis.
Il Dossier di accompagnamento al D.L. 19/2024 specifica che, ai fini del godimento dei benefici contributivi, è più ampio il requisito richiesto dell'osservanza delle norme relative alle condizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo
ampliamento comporta che la presenza di una delle suddette violazioni potrà impedire il godimento dei benefici anche se non riferite alla singola posizione lavorativa .
Il nuovo comma 1175-bis prevede che permangono i benefici in caso di regolarizzazione ed in caso di regolarizzazione eseguita entro i termini indicati da organi di vigilanza. Prima di questo interven-
to normativo non era possibile una regolarizzazione successiva all'ispezione.
La tesi prospettata dalla parte ricorrente , secondo la quale il legislatore abbia confermato la posizione espressa da parte delle RT di IT , secondo la quale l'irregolarità non determina la caducazione dei benefici pregressi , non trova conforto nel testo di legge novellato di recente.
Pertanto nella fattispecie all'esame , anche alla luce delle novità introdotte dal legislatore , il recupe
CP_ ro delle contribuzioni non versate da pare legittimo , non avendo fornito parte ricorrente prova alcuna di regolarizzazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4182/2024 R.G. Lavoro , disattesa ogni contraria eccezione e difesa , così
provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma l'avviso di addebito impugnato con obbligo di pagamento delle somme ivi portate.;
Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio da rifondere alla parte resistente che liquida in e
884,5 , oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per legge.
Catania lì 10.02.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 e sono state poi regolarizzate come risultava dal DURC dell'01.08.2022.
Deduceva che l'istituto previdenziale operava secondo una interpretazione illegittima delle norme
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'udienza del 10 febbraio 2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , come da precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4182/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, nata ad [...] il [...] e residente a [...]
n. 4550 , c.f. , che agisce nella qualità di legale rappresentante” dell' C.F._1 [...]
, con Sede in Roma , viale delle Benedettine 34, cf. Controparte_1
, in giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Gaspare Sollena , come da procura alle P.IVA_1
liti depositata in atti di giudizio , domiciliata presso il suo studio professionale in Partinico ,via
Principe Umberto 48 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_2
p.t. c.f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura in atti , domiciliato in Catania Piazza della
Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente Oggetto : opposizione ad avviso di addebito n. 3972024 00009295 04 000
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.04.2024 parte attrice impugnava l'avviso di addebito n.3972024
0000929504000, con cui l'Ente previdenziale chiedeva il pagamento della somma di € 927,90 per contributi previdenziali dovuti al fondo pensione lavoro dipendenti, derivante da note di rettifica emesse per i periodi decorsi da 04/2022 a 05/2022.
Precisava in fatto che l'avviso di addebito opposto era stato notificato il 19.03.2024 con richiesta di pagamento della somma di € 927,90 comprensiva di sanzioni e interessi per il periodo intercorso da aprile al maggio 2022.
Precisava altresì che l'avviso di addebito proviene da note di rettifica emesse secondo quanto dispo sto dall'art. 1 comma 1175 della legge 296/2006 .
Richiamava la legge n. 126/2020 c.d. “ decontribuzione sud” che prevedeva i benefici contributivi consistenti nell'esonero dal versamento pari al 30 per cento in riferimento ai rapporti di lavoro di –
pendente ( con esclusione settore agricolo e domestico ) , la cui sede di lavoro era situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media
EU27 o comunque compreso tra il 75 ed il 90 per cento, ed un tasso di disoccupazione inferiore alla media nazionale.
La riduzione dei contributi era prevista sino al 31 dicembre 2020 , poi prorogata sino al 2029 per effetto dell'art. 1 , co. 161, L. 178/2020 . Evidenziava che le condizioni di applicabilità dei benefici erano tutte presenti nella fattispecie concreta.
La condizione di applicabilità della riduzione dei contributi era rappresentata dalla collocazione
CP_ delle sedi li lavoro in specifiche aree territoriali previste dalle circolari 122/2020 e 33/2021.
Dichiarava pertanto che la ricorrente odierna nei periodi di aprile e maggio 2022 aveva occupato presso la sede di lavoro sita in Catania le signore , Parte_2 Parte_3
e . Parte_4
Dichiarava che le note di rettifica emesse erano state oggetto di ricorso amministrativo del 23. 12. superata da pronunce di merito e da circolare . Controparte_3
Il recupero operato secondo le note di rettifica , poi confluite in avviso di addebito , si palesava come conseguenza del DURC negativo del 07 luglio 2022 , emesso a seguito dell'invito a regola-
rizzare del 07 giugno 2022, che avrebbe causato il disconoscimento delle agevolazioni pregresse,
come indicate nelle note di rettifica dei periodi di aprile e maggio 2022, poi confluite in avviso di addebito impugnato.
Deduceva che gli effetti della perdita del DURC positivo non potevano essere retroattivi ma al mas-
simo potevano influire sul diritto alla percezione degli incentivi solo per il periodo di inadempienza e non già per i periodi precedenti o per i successivi.
Sotto tale profilo richiamava la circolare Ministero del lavoro e la giurisprudenza di merito interve-
nuta sulla perdita dei benefici contributivi, disposta ai sensi dell'art. 1 co. 1175 della legge 296/
2006 a causa di emissione di DURC negativo , che non poteva avere effetto retroattivo, ma può
operare esclusivamente per il periodo successivo alla perdita del DURC e non per i periodi precedenti.
Richiamava altresì giurisprudenza di merito secondo la quale la regolarizzazione avvenuta oltre il termine di 15 giorni indicato nell'invito a regolarizzare ma comunque prima della emissione di no-
te di rettifica , determinava l'impossibilità di revocare i benefici contributivi fruiti.
Indicava la pronuncia di Corte di Appello Palermo , 19.01.2023 n. 1204 e precisava altresì come testualmente specificato “ Nel caso di specie la regolarizzazione è avvenuta nel mese di luglio 2022
laddove le note di rettifica risultano emesse a novembre e dicembre dello stesso anno.”
Faceva riferimento altresì alla novellazione legislativa rappresentata dal D.L. n. 19/2024 che ha ag-
giunto il comma 1175 bis all'art. 1 della legge n. 296/2006 , desumendo dal testo del citato nuovo comma , la volontà legislativa di “ confermare l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza
cioè che una eventuale irregolarità non può determinare la definitiva caducazione di un beneficio
contributivo ,ma tutt'al più impedirne temporaneamente la fruizione, come condizione sospensiva.
( cfr. pag. 9 ricorso introduttivo ).
Deduceva pertanto che anche a volere considerare sussistente la irregolarità che ha determinato irregolare il 07. Luglio 2022 , tale irregolarità sarebbe da considerare regolarizzata nel cor Pt_5 so del medesimo mese , tanto che in data 01 agosto 2022l'impresa aveva regolare. Pt_5
Infine , sotto altro profilo , eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito per la mancata indica-
zione degli estremi dell'atto di accertamento dell' e la mancata indicazione di data di notifica, CP_2
non riportando altresì in modo separato il calcolo degli interessi.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con sanzioni e somme aggiuntive.
Il tribunale riteneva non sussistenti i presupposti per la richiesta di sospensione e fissava udienza di discussione al 25.10.2024 , indicando i termini per la notifica del ricorso e del decreto .
CP_ Instaurato correttamente il contraddittorio si costituiva l che contestava nel merito l'opposizio ne rilevando come la nota di rettifica prima e l'avviso di addebito dopo erano stati emessi per il re-
cupero di contribuzione non versata a seguito di illegittimo godimento di sgravi contributivi applicati, questo determinava la violazione dell'art. 1 comma 1175 della legge 296/ 2006. Chiedeva
quindi il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente col deposito di note scritte ed documenti.
Delegata per discussione e decisione all'esito dell'udienza del 25 ottobre 2024 , sostituita l'udienza odierna dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ,presa visione delle istanze e conclusioni come in atti depositate , la causa viene definita con il presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso poiché l'avviso di addebito risulta notificato a mezzo pec in data 19 marzo 2024 mentre il ricorso risulta depositato il 26 aprile
2024 , risulta rispettato pertanto il termine di opposizione di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999.
L'avviso di addebito all'esame di giudizio ha per oggetto le inadempienze n. 3305- 3006 derivanti da note di rettifica emesse per irregolarità contributiva , in riferimento ai periodi di aprile- maggio
2022.
Le note di rettifica di cui all'avviso di addebito opposto sono state emesse rispettivamente in data
17 gennaio 2024 e 25 gennaio 2024 con scadenze datate rispettivamente 16 febbraio 2024 e 26 feb braio 2024, sono interessate dalla normativa che subordina la fruibilità delle agevolazioni alla regolarità contributiva, secondo quanto dispone l' art. 1 comma 1175 L. 27.12.2006. n. 296.
Orbene nelle note di rettifica allegate in atti e notificate all' Istituto di Suore dell'immacolata ricorrente ed alla rappresentante legale , si legge che “La presente nota di rettifica è stata emessa
il17/01/2024 si riferisce alla denuncia mensile DM 2013 di competenza 04/2022 con saldo di €
1.461,00. Sulla base dei dati forniti con flusso Uniemens e delle caratteristiche contributive in
essere è stato accertato che gli importi dichiarati a debito e/o a credito non corrispondono a quan
to calcolato dalle procedure di controllo in applicazione delle disposizioni vigenti. Il dettaglio dei
calcoli è riportato nel prospetto NOTA DI RETTIFICA”.
CP_ L' ha anche analiticamente documentato la nota di rettifica recante data 25 gennaio 2024 e con scadenza 26 febbraio 2024, la cui ricezione a mezzo pec dalla parte ricorrente viene documentata dall'istituto .
Il ricorrente da parte sua non ha fornito prova di avvenuto pagamento delle irregolarità , sebbene in ricorso faccia riferimento ad una regolarizzazione che sarebbe avvenuta nel mese di luglio 2022
( cfr. pag. 10 ricorso ) , in atti di giudizio non risulta prova alcuna di regolarizzazione e di versa-
mento dei contributi dovuti per la fruizione dei benefici contributivi.
Tantomeno può trovare accoglimento la tesi prospettata dal ricorrente medesimo secondo cui il legislatore , innovando l'art. 1 comma 1175 bis della legge 296/2006 abbia escluso che una irregolarità possa caducare i benefici contributivi goduti , ma al più sospenderne la fruizione tempo raneamente.
L'art. 29 , comma 1, D.L. 19/2024, convertito in legge 56/2024 ha introdotto novità in tema di
DURC e fruizione di benefici normativi e contributivi.
L'art. 1 , comma 1175 della legge 296/2006 , nel testo oggi vigente dispone : “A decorrere dal
primo luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro
e legislazione sociale sono subordinati al possesso , da parte dei datori di lavoro, del documento
unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le
violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali , fermi restando
gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti , stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. 1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolariz-
zazione degli obblighi contributivi ed assicurativi secondo quanto previsto dalla normativa vigente
nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli
organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge, in relazione alle violazioni
amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati
non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
Pertanto l'art. 29, co. 1 , del D.L. 19/2024 subordina la fruizione dei benefici contributivi all'aas-
senza di violazioni “ nelle materie di lavoro e legislazione sociale, tutela delle condizioni di lavoro ,
salute e sicurezza , come saranno individuate negli specifici DM Ministeriali.
Detto articolo interviene sulla portata delle conseguenze derivanti da violazioni di obblighi di legge ampliandone la portata, rispetto all'intera compagine aziendale , fissando poi un tetto massimo per il recupero delle violazioni non regolarizzabili con l'art. 1175- bis.
Il Dossier di accompagnamento al D.L. 19/2024 specifica che, ai fini del godimento dei benefici contributivi, è più ampio il requisito richiesto dell'osservanza delle norme relative alle condizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo
ampliamento comporta che la presenza di una delle suddette violazioni potrà impedire il godimento dei benefici anche se non riferite alla singola posizione lavorativa .
Il nuovo comma 1175-bis prevede che permangono i benefici in caso di regolarizzazione ed in caso di regolarizzazione eseguita entro i termini indicati da organi di vigilanza. Prima di questo interven-
to normativo non era possibile una regolarizzazione successiva all'ispezione.
La tesi prospettata dalla parte ricorrente , secondo la quale il legislatore abbia confermato la posizione espressa da parte delle RT di IT , secondo la quale l'irregolarità non determina la caducazione dei benefici pregressi , non trova conforto nel testo di legge novellato di recente.
Pertanto nella fattispecie all'esame , anche alla luce delle novità introdotte dal legislatore , il recupe
CP_ ro delle contribuzioni non versate da pare legittimo , non avendo fornito parte ricorrente prova alcuna di regolarizzazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4182/2024 R.G. Lavoro , disattesa ogni contraria eccezione e difesa , così
provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma l'avviso di addebito impugnato con obbligo di pagamento delle somme ivi portate.;
Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio da rifondere alla parte resistente che liquida in e
884,5 , oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per legge.
Catania lì 10.02.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 e sono state poi regolarizzate come risultava dal DURC dell'01.08.2022.
Deduceva che l'istituto previdenziale operava secondo una interpretazione illegittima delle norme