Sentenza breve 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 08/02/2023, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/02/2023
N. 02141/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00986/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 986 del 2023, proposto da
LA BR, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Zottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Vasco De Gama 91, come da procura in atti;
contro
Ama S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Clizia Calamita Di Tria, Giorgio Fraccastoro, Alessio Maria Tropiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia come da procura in atti;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ferraguto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia come da procura in atti;
per l'annullamento
- DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA SELEZIONE ESTERNA - DA PARTE DI AMA S.p.A. - DI N.100 OPERAI GENERICI CCNL UTILITALIA SERVIZI AMBIENTALI - AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO - DA INSERIRE AL LIVELLO J A TEMPO INDETERMINATO – PART- TIME VERTICALE 25 ORE SETTIMANALI e DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E COMUNQUE CONSEQUENZIALE, CHE INCIDA SFAVOREVOLMENTE SULLA POSIZIONE GIURIDICA DEL RICORRENTE, IL TUTTO PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI, SOSPENSIVE ED ANCHE DI SEGNO PROPULSIVO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ama S.p.A. e di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che la parte ricorrente in epigrafe ha impugnato la propria esclusione dalla graduatoria della selezione esterna, indetta da AMA S.p.A., di n. 100 operai generici “CCNL Utilitalia Servizi Ambientali – Area “Spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio da inserire al livello J a tempo indeterminato – part time verticale 25 ore settimanali”;
Rilevato che gli atti della selezione vengono censurati dalla parte ricorrente per violazione di legge ed eccesso di potere sotto i profili dell’irragionevolezza e del difetto di motivazione;
Considerato che si sono costituite in giudizio AMA s.p.a. e la Regione Lazio, che, con le rispettive memorie, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo (in quanto sarebbe dotato di giurisdizione il Giudice Ordinario) e l’infondatezza del ricorso;
Ritenuto che il ricorso, chiamato alla camera di consiglio del 7 febbraio 2023 per la discussione dell’istanza cautelare, può essere deciso mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti presenti;
Considerato che, come già ritenuto da questo TAR nel definire analoga controversia (sentenze sezione I quater, n. 1085 del 2021; sez. I quater, n.11422 del 2021), il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia la cui giurisdizione appartiene al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro;
Ritenuto, infatti, che la procedura oggetto di giudizio non è un concorso pubblico, ma una selezione per assunzioni presso una società a controllo pubblico, essendo AMA s.p.a. una società partecipata in via totalitaria da Roma Capitale, alla quale non sono affidati poteri autoritativi, con la conseguenza che anche la esclusione dalla selezione per l’assunzione va inquadrata nell’esercizio di atti paritetici;
- che, in generale, in tema di società a partecipazione pubblica, le procedure per l’assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, in quanto dalla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l’esclusione dell’obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti (Cass., SS.UU. n. 7759 del 27.3.2017) trovando, invece, applicazione le regole di cui all’art. 19 del d. lgs. n. 175 del 2016, per cui “resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale” (Cass. civ. sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28329), un'ormai pacifica giurisprudenza del Giudice amministrativo (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 2 maggio 2017, n. 432; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 25 maggio 2015, n. 7424; T.A.R. Umbria, 29 gennaio 2014, n. 83);
Considerato, infatti, che si tratta di controversia avente ad oggetto il diritto soggettivo all’assunzione, previa ammissione alla relativa selezione, in quanto gli atti in discorso sono destinati a informare l'esercizio di un potere di selezione di carattere non pubblicistico ma privatistico, in quanto diretto a realizzare non un interesse pubblico ma un interesse privato alla corretta gestione delle risorse disponibili (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 10/09/2022, n. 2345);
- che, specularmente nel quadro generale sul riparto di giurisdizione delineato dall’art. 63 d.lgs. n. 165 del 2002, per il comma 4 restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo “le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (e quindi non delle società da queste ultime partecipate), “nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3” (quelli in regime di diritto pubblico - T.A.R. Toscana, sez. I, 17/01/2022, n.32);
Ritenuto, conclusivamente, che la giurisdizione sulla presente controversia è devoluta al Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a.;
Considerato che la peculiarità della controversia indice alla compensazione delle spese processuali fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO