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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/12/2025, n. 6132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6132 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente est.
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10746 / 2020 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FICHERA FRANCESCO GIOVANNI ENRICO, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
nato a CATANIA il 05/09/1970 C.F. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. VIRZÌ SERGIO, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 29/09/2020 adiva questo Tribunale chiedendo la Parte_1 pronuncia della separazione personale dal marito , con cui ha contratto CP_1 matrimonio in Aci Castello in data 21.7.2007.
Dal matrimonio sono nati i figli (il 29.6.2004) e (il 4.7.2006). Per_1 Per_2
La ricorrente esponeva che l'unione coniugale nel tempo si era deteriorata sino a rendere intollerabile la convivenza;
chiedeva l'affido condiviso dei figli, al tempo minorenni, con
1 collocamento presso la madre;
chiedeva la corresponsione, da parte del coniuge, di un assegno di mantenimento in favore della prole, nella misura di euro 600,00 mensili.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , aderendo alla domanda di CP_1 separazione e di affido condiviso dei figli;
chiedeva il collocamento dei figli presso il padre, con la corresponsione, da parte della ricorrente, di un assegno di mantenimento in favore della prole nella misura di euro 600,00; chiedeva, in via riconvenzionale, di condannare la ricorrente al pagamento in favore di parte resistente dell'importo di € 600,00 mensili o di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia per il periodo dal gennaio 2019 al dicembre 2020, in cui i figli minori ed avevano vissuto col padre;
chiedeva, infine, di porre a carico della Per_1 Per_2 ricorrente un assegno di mantenimento in suo favore.
Il resistente esponeva che in passato aveva lavorato presso il negozio di ferramenta di famiglia, mentre attualmente si trovava in stato di disoccupazione, anche a causa delle patologie respiratorie da cui è affetto;
i figli, nel primo periodo di separazione di fatto, avevano continuato a coabitare con il padre, mentre si erano trasferiti solo in un momento successivo presso la madre.
All'udienza presidenziale del 15.6.2021, fallito il tentativo di conciliazione, la causa transitava nella fase istruttoria.
All'udienza del 10.2.2022 il giudice istruttore assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 9.12.2024, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni;
quindi, il giudice istruttore ha posto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, il Collegio ritiene di confermare l'ordinanza con cui il giudice istruttore ha rigettato la richiesta di prova orale dedotta dal resistente, in quanto vertente su circostanze superflue ai fini della decisione o relative a fatti che vanno provati documentalmente (con particolare riguardo alle condizioni di salute e ai redditi percepiti).
La domanda di separazione avanzata da merita accoglimento. Parte_1
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Nessuna statuizione va assunta sull'affidamento e collocamento dei figli e , ormai Per_1 Per_2 maggiorenni.
2 La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento in favore dei figli, maggiorenni non autonomi, conviventi con la madre, è fondata e va accolta.
In giurisprudenza è ormai acquisita la c.d. funzione educativa del mantenimento, per la quale l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni “si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (così, tra le tante,
Cass. civ., sez. I, 20.08.2014 n. 18076), che vale a circoscriverne la portata sia in termini di contenuto, sia di durata.
D'altra parte, in ossequio al principio di auto-responsabilità, il diritto del figlio non può configurarsi in termini di mera pretesa assistenzialistica, perdurando in linea di principio fino a quando egli non abbia acquisito nozioni, conoscenze ed esperienze tali da consentire, in relazione alle proprie capacità ed aspirazioni, di inserirsi nel tessuto economico-sociale. Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro (...). Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto,
l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze” (così, Cass. civ., sez. I,
14.08.2020, n. 17183).
Nel caso di specie entrambi i figli hanno da poco superato la maggiore età e non possono ritenersi in colpa per il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica: in particolare è incontestato che , diciannovenne, stia completando il ciclo di studi presso l'istituto Per_2 alberghiero, mentre , ventunenne, dopo aver completato il percorso di formazione, si sta Per_1 adoperando al fine dell'inserimento nel mondo del lavoro.
Va, quindi, posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della CP_1 prole maggiorenne non economicamente autosufficiente mediante il versamento alla coniuge di un assegno pari ad euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie (tale somma, in assenza di documentazione reddituale aggiornata, è determinata in considerazione delle esigenze minime di sostentamento e ricreative della prole).
L'obbligo decorre dal mese di dicembre 2020 per la figlia (essendo incontestato che a tale Per_1 data la figlia è ritornata a vivere con la madre), fermo restando quanto disposto in sede presidenziale per il figlio . Per_2
3 La domanda di ripetizione delle somme versate per il mantenimento dei figli da parte del resistente in costanza di matrimonio esula dall'oggetto del presente giudizio e va dichiarata inammissibile.
Va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di ammonimento ex art. 709 ter c.p.c., formulata dal resistente, avendo i figli ormai raggiunto la maggiore età.
La domanda di mantenimento formulata dal resistente in proprio favore è infondata e va rigettata.
Il diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole presuppone la dimostrazione della mancanza di mezzi adeguati e dell'impossibilità oggettiva di procurarseli per mezzo di un'attività lavorativa confacente alle proprie attitudini, nel rispetto del dovere di auto-responsabilità economica che grava su ciascun coniuge anche nella fase di crisi matrimoniale. Sul punto, di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che grava sul richiedente l'assegno di mantenimento l'onere di dimostrare di essersi attivamente e inutilmente proposto sul mercato del lavoro per reperire un'occupazione retribuita adeguata alle proprie attitudini. Il riconoscimento dell'assegno non può estendersi a coprire ciò che il richiedente, con ordinaria diligenza, sarebbe in grado di procurarsi autonomamente (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
10/02/2025, n. 3354).
Nella specie il resistente non ha fornito un adeguato compendio probatorio in ordine ai presupposti per l'attribuzione di un assegno di mantenimento a suo favore (con particolare riguardo a eventuale documentazione sanitaria attestante la riduzione della capacità lavorativa);
d'altra parte la ricorrente gode di redditi esigui (provento dell'attività saltuaria di cameriera) sicchè non emerge una situazione di squilibrio economico tra i coniugi tale a giustificare la corresponsione di un assegno a favore del resistente (proprietario della casa familiare, ove risiede).
La domanda va quindi rigettata.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione dell'oggetto della causa e della natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 10746/2020, disattesa ogni altra domanda:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
PONE a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
e , maggiorenni non economicamente autosufficienti, versando entro giorno 5 di Per_1 Per_2 ogni mese alla ricorrente un assegno di mantenimento di euro € 400,00 da rivalutarsi
4 annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza come in parte motiva, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
DICHIARA cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di ammonimento ex art. 709 ter c.p.c. formulata dal resistente;
RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento formulata dal resistente;
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande;
COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
DISPONE la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente est.
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10746 / 2020 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FICHERA FRANCESCO GIOVANNI ENRICO, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
nato a CATANIA il 05/09/1970 C.F. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. VIRZÌ SERGIO, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 29/09/2020 adiva questo Tribunale chiedendo la Parte_1 pronuncia della separazione personale dal marito , con cui ha contratto CP_1 matrimonio in Aci Castello in data 21.7.2007.
Dal matrimonio sono nati i figli (il 29.6.2004) e (il 4.7.2006). Per_1 Per_2
La ricorrente esponeva che l'unione coniugale nel tempo si era deteriorata sino a rendere intollerabile la convivenza;
chiedeva l'affido condiviso dei figli, al tempo minorenni, con
1 collocamento presso la madre;
chiedeva la corresponsione, da parte del coniuge, di un assegno di mantenimento in favore della prole, nella misura di euro 600,00 mensili.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , aderendo alla domanda di CP_1 separazione e di affido condiviso dei figli;
chiedeva il collocamento dei figli presso il padre, con la corresponsione, da parte della ricorrente, di un assegno di mantenimento in favore della prole nella misura di euro 600,00; chiedeva, in via riconvenzionale, di condannare la ricorrente al pagamento in favore di parte resistente dell'importo di € 600,00 mensili o di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia per il periodo dal gennaio 2019 al dicembre 2020, in cui i figli minori ed avevano vissuto col padre;
chiedeva, infine, di porre a carico della Per_1 Per_2 ricorrente un assegno di mantenimento in suo favore.
Il resistente esponeva che in passato aveva lavorato presso il negozio di ferramenta di famiglia, mentre attualmente si trovava in stato di disoccupazione, anche a causa delle patologie respiratorie da cui è affetto;
i figli, nel primo periodo di separazione di fatto, avevano continuato a coabitare con il padre, mentre si erano trasferiti solo in un momento successivo presso la madre.
All'udienza presidenziale del 15.6.2021, fallito il tentativo di conciliazione, la causa transitava nella fase istruttoria.
All'udienza del 10.2.2022 il giudice istruttore assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 9.12.2024, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni;
quindi, il giudice istruttore ha posto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, il Collegio ritiene di confermare l'ordinanza con cui il giudice istruttore ha rigettato la richiesta di prova orale dedotta dal resistente, in quanto vertente su circostanze superflue ai fini della decisione o relative a fatti che vanno provati documentalmente (con particolare riguardo alle condizioni di salute e ai redditi percepiti).
La domanda di separazione avanzata da merita accoglimento. Parte_1
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Nessuna statuizione va assunta sull'affidamento e collocamento dei figli e , ormai Per_1 Per_2 maggiorenni.
2 La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento in favore dei figli, maggiorenni non autonomi, conviventi con la madre, è fondata e va accolta.
In giurisprudenza è ormai acquisita la c.d. funzione educativa del mantenimento, per la quale l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni “si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (così, tra le tante,
Cass. civ., sez. I, 20.08.2014 n. 18076), che vale a circoscriverne la portata sia in termini di contenuto, sia di durata.
D'altra parte, in ossequio al principio di auto-responsabilità, il diritto del figlio non può configurarsi in termini di mera pretesa assistenzialistica, perdurando in linea di principio fino a quando egli non abbia acquisito nozioni, conoscenze ed esperienze tali da consentire, in relazione alle proprie capacità ed aspirazioni, di inserirsi nel tessuto economico-sociale. Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro (...). Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto,
l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze” (così, Cass. civ., sez. I,
14.08.2020, n. 17183).
Nel caso di specie entrambi i figli hanno da poco superato la maggiore età e non possono ritenersi in colpa per il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica: in particolare è incontestato che , diciannovenne, stia completando il ciclo di studi presso l'istituto Per_2 alberghiero, mentre , ventunenne, dopo aver completato il percorso di formazione, si sta Per_1 adoperando al fine dell'inserimento nel mondo del lavoro.
Va, quindi, posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della CP_1 prole maggiorenne non economicamente autosufficiente mediante il versamento alla coniuge di un assegno pari ad euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie (tale somma, in assenza di documentazione reddituale aggiornata, è determinata in considerazione delle esigenze minime di sostentamento e ricreative della prole).
L'obbligo decorre dal mese di dicembre 2020 per la figlia (essendo incontestato che a tale Per_1 data la figlia è ritornata a vivere con la madre), fermo restando quanto disposto in sede presidenziale per il figlio . Per_2
3 La domanda di ripetizione delle somme versate per il mantenimento dei figli da parte del resistente in costanza di matrimonio esula dall'oggetto del presente giudizio e va dichiarata inammissibile.
Va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di ammonimento ex art. 709 ter c.p.c., formulata dal resistente, avendo i figli ormai raggiunto la maggiore età.
La domanda di mantenimento formulata dal resistente in proprio favore è infondata e va rigettata.
Il diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole presuppone la dimostrazione della mancanza di mezzi adeguati e dell'impossibilità oggettiva di procurarseli per mezzo di un'attività lavorativa confacente alle proprie attitudini, nel rispetto del dovere di auto-responsabilità economica che grava su ciascun coniuge anche nella fase di crisi matrimoniale. Sul punto, di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che grava sul richiedente l'assegno di mantenimento l'onere di dimostrare di essersi attivamente e inutilmente proposto sul mercato del lavoro per reperire un'occupazione retribuita adeguata alle proprie attitudini. Il riconoscimento dell'assegno non può estendersi a coprire ciò che il richiedente, con ordinaria diligenza, sarebbe in grado di procurarsi autonomamente (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
10/02/2025, n. 3354).
Nella specie il resistente non ha fornito un adeguato compendio probatorio in ordine ai presupposti per l'attribuzione di un assegno di mantenimento a suo favore (con particolare riguardo a eventuale documentazione sanitaria attestante la riduzione della capacità lavorativa);
d'altra parte la ricorrente gode di redditi esigui (provento dell'attività saltuaria di cameriera) sicchè non emerge una situazione di squilibrio economico tra i coniugi tale a giustificare la corresponsione di un assegno a favore del resistente (proprietario della casa familiare, ove risiede).
La domanda va quindi rigettata.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione dell'oggetto della causa e della natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 10746/2020, disattesa ogni altra domanda:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
PONE a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
e , maggiorenni non economicamente autosufficienti, versando entro giorno 5 di Per_1 Per_2 ogni mese alla ricorrente un assegno di mantenimento di euro € 400,00 da rivalutarsi
4 annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza come in parte motiva, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
DICHIARA cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di ammonimento ex art. 709 ter c.p.c. formulata dal resistente;
RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento formulata dal resistente;
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande;
COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
DISPONE la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli
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