Ordinanza cautelare 12 maggio 2022
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 22/09/2025, n. 16358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16358 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16358/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04662/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4662 del 2022, proposto da
Cos.Pel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Francesca Triveri, Simone Abellonio e Chiara Di Maria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pesce e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pesce in Roma, via Bocca di Leone;
nei confronti
di Icim S.p.A., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad DI
di Schüco International Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Sani, Maria Giovanna Laurenzana e Daniele Salvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso lo studio Maria Giovanna Laurenzana in Roma, via Tor de' Schiavi 50/A;
per l'annullamento
- dell'atto prot. GSE/P20220003837 in data 11 febbraio 2022, del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., avente a oggetto il “procedimento di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 680663, di potenza pari a 793,20 kW, sito in Via Venezia, 58, nel Comune di Mondovì (CN)”, tramite cui il GSE stesso ha comunicato a Cos.Pel S.r.l. la decadenza dal diritto di percepire le tariffe incentivanti;
- di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati, fra cui espressamente, il provvedimento di sospensione del procedimento e di richiesta di integrazioni prot. GSE/P201800569304 in data 4 luglio 2018, con il quale il GSE S.p.A. ha chiesto a Cos.Pel S.r.l. di trasmettere delle osservazioni, eventualmente corredate da prove documentali, in relazione alle risultanze emerse a seguito del sopralluogo effettuato da ICIM S.p.A., per conto del GSE S.p.A. stesso, in data 20 dicembre 2017; il verbale di sopralluogo di ICIM S.p.A. e la non conosciuta comunicazione di ICIM S.p.A., citata nell'atto dell'11 febbraio 2022 del GSE S.p.A.; le note del GSE S.p.A. del 5 marzo 2022, del 10 marzo e del 7 aprile 2022, recanti per oggetto “compensazione crediti GSE”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
Visto l’atto di intervento ad DI di Schüco International Italia S.r.l.;
Vista la dichiarazione del 21 luglio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Vista la dichiarazione del 23 luglio 2025, notificata in pari data, con la quale parte interveniente ad DI dichiara di voler rinunciare all’intervento;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente ha impugnato in questa Sede il provvedimento prot. GSE/P20220003837 dell’11 febbraio 2022 con cui il GSE ha disposto la decadenza dalle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011 (c.d. “Quarto Conto Energia”) a suo tempo riconosciute in relazione ad un impianto fotovoltaico di sua proprietà, ritenendo sussistente la violazione rilevante di cui all’All. 1, lett. j), D.M. 31 gennaio 2014, per mancanza di conformità alla normativa settoriale dei moduli installati presso il predetto impianto.
È intervenuta ad DI la società Schüco International Italia s.r.l., ritenendo la sussistenza di un proprio interesse all’accoglimento del gravame in quanto fornitrice dei moduli asseritamente difformi rispetto alla normativa rilevante.
Successivamente parte ricorrente, con dichiarazione depositata il 21 luglio 2025, ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il giudizio, poiché nella pendenza del medesimo aveva presentato l’istanza di cui all’art. 42, comma 4-bis, d.lgs. 28/2011 e detta istanza è stata accolta dal GSE, con conseguente riammissione a beneficiare dell’incentivo decurtato del dieci per cento.
Con atto del 23 luglio 2025, in pari data notificato alle altre parti, la società Schüco ha manifestato la volontà di rinunciare allo spiegato intervento.
A quest’ultimo riguardo, si osserva che l’art. 84 cod. proc. amm. prescrive, rispettivamente al primo e al terzo comma, che la rinunzia debba provenire dal difensore munito di mandato speciale a rinunziare (oppure direttamente dalla parte) e debba essere notificata alle altre parti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza.
Considerato che le predette formalità risultano rispettate (e che tale disciplina, ancorché dettata con riferimento al ricorso, risulta applicabile anche agli interventi in corso di causa), va dichiarata l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. quanto alla posizione dell’interveniente ad DI .
Per quanto concerne il ricorrente, d’altro canto, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate fra tutte le parti, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione; resta tuttavia ferma la condanna (disposta con l’ordinanza n. 3040/2022 pubblicata il 12 maggio 2022) del ricorrente alla refusione delle spese della fase cautelare, in quanto l’esito del giudizio non consente di ritenere superate le motivazioni alla base della predetta condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando nel giudizio indicato in epigrafe:
- dichiara estinto il giudizio per rinuncia quanto alla posizione dell’interveniente ad DI ;
- dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Tito Aru |
IL SEGRETARIO