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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. IU EL ON Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD AG Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 961 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Laura Rizzo Parte_1
e dall'avv. Alessandro Baio, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
E
, nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Davide Lo Presti, Controparte_1 giusta procura allegata al ricorso congiunto;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 14 ottobre 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 9 ottobre 2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto Parte_1 Controparte_1
e depositato in data 23 giugno 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
In particolare, i coniugi hanno dedotto che dal matrimonio non sono nati figli, dichiarando di aver regolarizzato i loro rapporti economici.
Sostituita l'udienza di comparizione dei coniugi del 14 ottobre 2025 dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e dall'emissione della sentenza di separazione n. 1461/19 del 26 novembre 2019, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le condizioni concordate non sono in contrasto con norme di rango superiore.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Agrigento, il 3 settembre 1998, da e , trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Agrigento Parte_1 Controparte_1 al n. 325, parte II, serie A, dell'anno 1998 alle condizioni concordate in ricorso, da intendersi integralmente trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 23 ottobre 2025. Il Giudice est.
G. UD AG
Il Presidente
IU EL ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. IU EL ON Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD AG Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 961 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Laura Rizzo Parte_1
e dall'avv. Alessandro Baio, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
E
, nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Davide Lo Presti, Controparte_1 giusta procura allegata al ricorso congiunto;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 14 ottobre 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 9 ottobre 2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto Parte_1 Controparte_1
e depositato in data 23 giugno 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
In particolare, i coniugi hanno dedotto che dal matrimonio non sono nati figli, dichiarando di aver regolarizzato i loro rapporti economici.
Sostituita l'udienza di comparizione dei coniugi del 14 ottobre 2025 dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e dall'emissione della sentenza di separazione n. 1461/19 del 26 novembre 2019, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le condizioni concordate non sono in contrasto con norme di rango superiore.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Agrigento, il 3 settembre 1998, da e , trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Agrigento Parte_1 Controparte_1 al n. 325, parte II, serie A, dell'anno 1998 alle condizioni concordate in ricorso, da intendersi integralmente trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 23 ottobre 2025. Il Giudice est.
G. UD AG
Il Presidente
IU EL ON