Ordinanza collegiale 24 settembre 2021
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00683/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00620/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia AG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 620 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Daniele Romiti del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso il suo studio in Rimini, Via Circonvallazione Meridionale n. 56, giusta procura in calce al ricorso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, Prefettura e Questura di Rimini, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento, previa sospensiva,
«del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Rimini prot. N. P-RN/L/N/2020/-OMISSIS- del 20.05.2021, comunicato in pari data, con cui è stato decretato il rigetto dell'istanza di emersione ex art. 103 co. 1 D.L. 34/2020 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ivi compreso il parere della Questura di Rimini».
quanto ai motivi aggiunti:
del parere della Questura di Rimini del 11.11.2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Prefettura e Questura di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 19 luglio 2021, la sig. -OMISSIS-, cittadina albanese, ha impugnato, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, gli atti indicati in epigrafe, con i quali l’Amministrazione intimata ha respinto l'istanza di emersione dal lavoro irregolare di collaboratore al bisogno familiare (domanda presentata in data 22 giugno 2020 ex art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 dalla sig.ra -OMISSIS-, cittadina italiana residente a Saludecio - RN).
2. Questi i motivi del diniego qui impugnato: “ VISTA la nota con la quale, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, è stato comunicato agli interessati il motivo che osta all'accoglimento della dichiarazione di emersione; RILEVATO che a seguito delle osservazioni prodotte dal legale di parte istante, acquisite al protocollo in data 9 febbraio 2021, la Questura ha confermato il parere non favorevole all'accoglimento dell'istanza, per il seguente motivo: la cittadina straniera -OMISSIS- non è ammessa alle procedure di emersione previste dall'art. 103 comma 1 poiché rientrante nei casi di esclusione di cui al comma 10 lettera C; ”.
3. In ricorso sono articolati i seguenti motivi di censura: “ Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 103 co. 10 lett. c) e d) D.L. 34/2020 nonché dell'art. 3 l. 241/90 per difetto e genericità della motivazione; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; violazione del principio di ragionevolezza ”: mentre nel preavviso di rigetto veniva comunicato che la Questura avrebbe ravvisato l'ipotesi di cui al comma 10 lettera d ) del decreto-legge n. 34 del 2020 (stranieri “ che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ”), nel diniego conclusivo l’Amministrazione ha addotto, come motivo ostativo, quello previsto dalla lettera c ) del comma 10 del predetto decreto-legge (stranieri “ che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ”). In realtà la ricorrente non avrebbe mai riportato alcun provvedimento di condanna né alcuna denuncia (come da copia del certificato penale, del certificato dei carichi pendenti e della visura del casellario, allegati 7-9). Sarebbero dunque evidenti i vizi di difetto di motivazione e di istruttoria che affliggono l’atto impugnato.
4. Il Ministero si è costituito in giudizio con mero atto di stile in data 23 agosto 2021.
5. Con ordinanza interlocutoria n. 791/2021 del 9 - 24 settembre 2021 il Tribunale ha disposto l’acquisizione, a cura del Prefetto di Rimini, di una “ dettagliata relazione, corredata di documentazione, comprovante la sussistenza a carico della ricorrente di eventuali condanne penali ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 c. 10, lett. c) D.L. 34/2020 ”.
6. In data 16 novembre 2021 la Questura ha depositato una relazione nella quale ha rappresentato di aver espresso parere negativo “ ritenendo la Signora -OMISSIS- persona socialmente pericolosa e pertanto rientrante nei casi di esclusione di cui all'art. 103 co 10 lett. D ”, aggiungendo che “ Il giudizio di pericolosità sociale veniva formulato sulla scorta del fatto che l'interessata risultava destinataria, nell'ambito del procedimento penale NR. -OMISSIS-, instauratosi presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, con avviso di conclusione delle indagini in relazione agli artt. 81 co 2 e 110 c.p., art. 73 co 1 e 6 DPR 309/90, in quanto correa in una attività di spaccio di grossi quantitativi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, unitamente al marito -OMISSIS- -OMISSIS-, 15.09.1986, pluripregiudicato per reati specifici in materia di stupefacenti, espulso dal territorio nazionale con inammissibilità Schengen al 30.01.2024, ed al fratello cognato -OMISSIS-15.02.1990, irregolare sul t.n. e ad altre persone sia albanesi che italiane. Questo Ufficio si è espresso facendo riferimento alla lettera "D" e non "C" che riguarda le persone ancora indagate e non condannate come invero considerate da quest'ultima lettera ”.
7. La ricorrente ha dunque proposto motivi aggiunti (notificati e depositati il 3 dicembre 2021) nei quali ha contestato come inammissibile la modifica o comunque l’integrazione postuma della motivazione attraverso gli scritti difensivi, neppure riconducibile al meccanismo di sanatoria ex art. 21- octies della legge n. 241 del 1990, ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria non applicabile al difetto di motivazione in quanto non assimilabile alla violazione di una norma procedimentale o a un vizio di forma, ed ha censurato la nota della Questura per “ I) violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 103 co. 10 lett. d) D.l. 34/2020; violazione di legge in relazione all'art. 3 l. 241/90; difetto, apparenza e contraddittorietà della motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti di fatto, travisamento dei fatti nonché violazione del criterio di ragionevolezza in relazione alla valutazione di pericolosità sociale ”: la condizione della straniera ricorrente non sarebbe riconducibile nell'ipotesi di pericolo per l' “ ordine pubblico ” o “ la sicurezza dello Stato ”, poiché la Corte costituzionale avrebbe precisato che l’ordine pubblico va inteso quale “ complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale ” (sentenza n. 290 del 2001; sent. n. 129 del 2009), sicché l’ordine pubblico preso in considerazione dalla norma non sarebbe quello generale, inteso come l’allarme sociale che tutti i reati suscitano, bensì sia quello che metta in concreto pericolo il buon assetto e il regolare andamento della vita sociale, cioè “ l’armonica e pacifica coesistenza dei cittadini sotto la sovranità dello Stato e del diritto ”, fattispecie che non sarebbe ravvisabile nel caso in esame, non essendo comunque un'ipotesi di reato che possa mettere in pericolo né l'ordine pubblico (concetto diverso da quello di pubblica sicurezza) né, tanto meno, la sicurezza dello Stato. La Questura, inoltre, si sarebbe basata, esclusivamente e in maniera del tutto automatica, su di una mera indagine.
8. La causa è stata dunque nuovamente esaminata nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 e la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 71/2022, con specifica motivazione sulla non accoglibilità del ricorso: “ Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari atteso che il giudizio di pericolosità sociale, ai sensi del comma 10 lett. d) dell’art. 103 D.L. 34/2020, può desumersi anche in assenza di condanne penali ovvero nel caso di specie dalla pendenza di procedimento a carico della ricorrente per fattispecie connotata da grave disvalore sociale ”.
9. Il Ministero ha quindi depositato in data 14 marzo 2022 la sentenza nr.-OMISSIS-del Tribunale di Pesaro di condanna della ricorrente ad anni due e mesi otto di reclusione, nonché alla multa di euro 12.000, perché ritenuta colpevole in concorso del reato p. e p. dall’art. 74, commi 1 e 6, del d.P.R. n. 309 del 1990 per aver acquisito “ assai consistenti quantitativi di sostanza stupefacente di tipo cocaina da vari fornitori per l’ulteriore smercio al dettaglio ”.
10. In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti, la causa è stata iscritta nel ruolo “aggiunto” con finalità “esplorative” dell’udienza di merito del 26 febbraio 2025, al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia, nell’ambito di un apposito programma diretto allo smaltimento dell’arretrato.
11. Nulla è pervenuto e nella predetta udienza pubblica di “smistamento” del 26 febbraio 2025 è comparsa la sola Avvocatura dello Stato, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente.
12. La causa è stata dunque rinviata per la decisione conclusiva all’udienza dell’11 giugno 2025, nella quale anche nessuno è comparso per la parte ricorrente (è comparsa la sola Avvocatura dello Stato) e nessun atto o documento ulteriore risulta esser stato nelle more depositato. La causa è stata quindi presa in decisione, come da verbale di udienza, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., della facoltà del Tribunale di porre a fondamento della sua decisione una questione di rito rilevata d’ufficio, in ordine alla possibile improcedibilità del ricorso.
13. Occorre premettere e sottolineare che, come riferito nell’esposizione dello svolgimento del processo, la causa è stata chiamata all’udienza nell’ambito dell’apposito ruolo aggiunto espressamente finalizzato alla verifica della persistenza di un interesse processuale concreto e attuale alla decisione di merito, nel quadro di un’iniziativa diretta allo smaltimento delle cause più risalenti nel tempo, funzionale al raggiungimento dell’obiettivo della ragionevole durata del processo. Nel suddetto ruolo aggiunto sono iscritte, seguendo l’ordine cronologico di proposizione, le cause più “antiche” che, anche tenendo conto della previsione dell’art. 72- bis c.p.a., appaiono suscettibili di pronta definizione in rito. L’efficacia di questo strumento processuale, che rappresenta l’unico mezzo allo stato disponibile per lo smaltimento dell’arretrato, così da consentire al giudice di concentrarsi sulle cause vive e attuali, postula una fattiva collaborazione del Foro. In tale contesto, pertanto, in base al principio di leale collaborazione tra parti e giudice (secondo l’art. 2 c.p.a. “ Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo ”), sarebbe stato onere della parte rappresentare motivatamente le ragioni oggettive idonee a rendere comprensibile la persistenza di un’utilità attuale e concreta, e non puramente astratta e ipotetica, a ottenere una pronuncia di merito eventualmente favorevole, con specifico riguardo al caso pratico dedotto.
14. L’esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento del processo dimostra il sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente a coltivare il ricorso e a chiederne la decisione nel merito.
15. Depongono in modo inequivoco nel senso della sopravvenuta carenza d’interesse:
- l’assenza di qualsivoglia atto processuale della parte ricorrente successivo alla fase cautelare, risalente al settembre del 2021 - gennaio del 2022;
- la sua mancata comparizione e l’assenza di memorie, atti, documenti nelle successive due udienze pubbliche alle quali la causa è stata chiamata, nonostante la parte risulti esser stata ritualmente avvisata;
- la natura della controversia e la tipologia degli atti impugnati, per loro natura destinati a dispiegare effetti temporanei o a essere rapidamente superati dalle successive vicende amministrative;
- il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza collegiale di rigetto della “sospensiva” (fase nella quale la causa ha già ricevuto una motivata risposta di giustizia, con espressa motivazione, come detto, sulla non accoglibilità del ricorso);
- la mancata replica al deposito dell’Amministrazione in data 14 marzo 2022 (sentenza n.-OMISSIS-del Tribunale di Pesaro di condanna della ricorrente ad anni due e mesi otto di reclusione, nonché alla multa di euro 12.000, perché ritenuta colpevole in concorso del reato p. e p. dall’art. 74, commi 1 e 6, del d.P.R. n. 309 del 1990 per aver acquisito “ assai consistenti quantitativi di sostanza stupefacente di tipo cocaina da vari fornitori per l’ulteriore smercio al dettaglio ”);
- l’assenza di domanda risarcitoria (o di una espressa riserva di volerla proporre).
16. In ragione di quanto esposto e visti gli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a. (in base ai quali “ Il giudice . . . può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo ”) e 84, comma 4, c.p.a., in base al quale “ Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”, il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
17. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia AG (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorremte.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.