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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 22/09/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1877/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1877/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
- Ricorrente
Entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Paolo Giovanni
Ramaioli (c.f. ) in Lodi (LO), alla via XX Settembre n. 12; C.F._3
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
FATTO
I sig.ri e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_3 sottoscritto e depositato in data 12.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“ A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 18.09.1972, nel Comune di Caselle Lurani, presso la Parrocchia di S. Caterina V.M., tra i sig.ri
e , con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 3 Comune di Sant'Angelo Lodigiano al n. 41, Parte II, Serie B, anno 1972, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
1) i sig.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2 indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non avendo perciò nulla da pretendere reciprocamente l'uno dall'altra”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.09.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma I n. 2) lett. b) della
Legge 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti risultano separate consensualmente alle condizioni omologate con decreto n. 7133/2004 del
05.11.2004.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Stante la domanda congiunta, nulla dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Caselle Lurani Parte_2
(LO), in data 18.09.1972, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di
Sant'Angelo Lodigiano (LO) n. 41, parte II, serie B, anno 1972;
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. nulla sulle spese di lite;
pagina 2 di 3 4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 22.09.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1877/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
- Ricorrente
Entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Paolo Giovanni
Ramaioli (c.f. ) in Lodi (LO), alla via XX Settembre n. 12; C.F._3
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
FATTO
I sig.ri e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_3 sottoscritto e depositato in data 12.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“ A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 18.09.1972, nel Comune di Caselle Lurani, presso la Parrocchia di S. Caterina V.M., tra i sig.ri
e , con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 3 Comune di Sant'Angelo Lodigiano al n. 41, Parte II, Serie B, anno 1972, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
1) i sig.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2 indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non avendo perciò nulla da pretendere reciprocamente l'uno dall'altra”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.09.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma I n. 2) lett. b) della
Legge 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti risultano separate consensualmente alle condizioni omologate con decreto n. 7133/2004 del
05.11.2004.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Stante la domanda congiunta, nulla dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Caselle Lurani Parte_2
(LO), in data 18.09.1972, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di
Sant'Angelo Lodigiano (LO) n. 41, parte II, serie B, anno 1972;
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. nulla sulle spese di lite;
pagina 2 di 3 4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 22.09.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3