CA
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/09/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1132 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con l'Avv. Antonio Parte_1
Maria Gangemi ---- appellante
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con i funzionari Dott. Vincenzo Parrello e D.ssa Rosaria Leuzzi
---- appellato
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Catanzaro. Opposizione ad Ordinanza-Ingiunzione.
Conclusioni per l'appellante: “… in accoglimento del ricorso proposto dalla Pt_1 Parte_1
voglia riformare la sentenza n. 206/2022 del Tribunale di Catanzaro, Sez. Lavoro nella
[...]
parte in cui “rigetta il ricorso” e per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione n. 103.1/2018
opposta.
Con condanna alle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”;
Conclusioni per l'appellato : “… rigettare in toto l'appello spiegato siccome Controparte_2 infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare
integralmente la Sentenza di primo grado impugnata, rigettando l'opposizione all'ordinanza-
ingiunzione epigrafata.
...
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio a favore dell'Amministrazione opposta ai
sensi dell'art. 9 comma 2 D. Lgs. 149/2015, in vigore dal 24.09.2015”.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Catanzaro, adito dalla ha rigettato il suo ricorso, Parte_1
col quale aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n° 103/2018 del 4/12/2018,
notificata i successivi 14-18/12/2018, recante irrogazione di una sanzione amministrativa, pari ad € 19.712,65, per non aver rispettato le prescrizioni di legge in materia di assunzioni dei lavoratori, in particolare per il lavoratore;
per le mancate comunicazioni di Controparte_3
legge nel giorno antecedente l'instaurazione dei rapporti di lavoro;
per la mancata consegna di una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o copia del contratto individuale di lavoro;
nonché per l'omessa registrazione, sul Libro Unico del Lavoro, dei dati relativi alla lavoratrice ed alle sue prestazioni lavorative, che determinano differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali.
2. Lo stesso Tribunale, infatti, ritenuto che gli unici motivi di opposizione articolati dalla parte riguardavano censure formali riguardanti l'asserita erronea instaurazione della fase del tentativo di conciliazione e la consequenziale violazione del diritto di difesa, ha, piuttosto,
evidenziato come “Il tentativo di conciliazione non è condizione di procedibilità degli
accertamenti successivamente effettuati dall'Organo di Vigilanza, né una condizione di
procedibilità della contestazione degli illeciti amministrativi accertati in esito alla verifica
ispettiva. La fattibilità della conciliazione è sempre valutata dall'Organo di Vigilanza che, alla
presenza di determinate situazioni o di impedimenti, può determinarsi nel non perseguimento
della stessa. Pertanto non potendo affermare che il tentativo di conciliazione sia una vera e
propria condizione di procedibilità dell'accertamento ispettivo, non è altresì possibile affermare
che un difetto di instaurazione del contraddittorio, nella conciliazione, possa viziare, invalidare
lo stesso accertamento;
di fatto in concreto non esiste una lesione del diritto di difesa del datore di lavoro, allor quando lo stesso parteci al successivo procedimento ispettivo, rendendo altresì ,
nell'ambito della procedura come nel caso in esame, le proprie dichiarazioni”.
E, considerato, peraltro, che “quando l'ordinanza, come nel caso de quo, rechi la dettagliata
indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi del verbale
di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, deve ritenersi
soddisfatto l'obbligo di motivazione”, ha valutato come infondati i motivi di doglianza.
3. Con il proposto gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove: a)
non ha valorizzato le difese formali della società ricorrente, impossibilitata, a suo dire, ad essere coinvolta nel procedimento conciliativo per una mancata corretta evocazione, stante l'erroneo domicilio utilizzato per le comunicazioni;
b) non ha valorizzato l'eccezione di invalidità derivata dell'atto sanzionatorio, reso, per l'appunto, inefficace dall'omesso rituale espletamento della procedura conciliativa, avente carattere preventivo.
4. L' si costituisce anche in grado di appello, resistendo. Controparte_2
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 4 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
I.- L'appello è infondato.
I.1 E' evidente come la società ricorrente/appellante abbia affidato le proprie difese a censure afferenti non già il merito delle contestazioni e delle correlative sanzioni irrogatele,
bensì alla regolarità dell'iter formale seguito dall'amministrazione per giungere all'ordinanza ingiunzione.
In sostanza, la ha lamentato di non essere stata posta nelle condizioni Parte_1
di poter organizzare un'efficace difesa, a causa del mancato, regolare, suo coinvolgimento della fase afferente al tentativo di conciliazione, a prescindere che esso dovesse intendersi obbligatorio o facoltativo.
I.2 Sennonché, le ragioni della parte si scontrano con un pacifico principio espresso con chiarezza dalla SS.UU. della Cassazione, mediante pronuncia che, successivamente, ha innervato ampia produzione giurisprudenziale.
Si fa riferimento a Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010, secondo cui
ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo
al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del
procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata
audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la
nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non
l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di
audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede
giurisdizionale>>.
I.3 Detto principio, applicato, nell'arresto sopra trascritto, alla fattispecie delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione del C.d.S., ha trovato applicazione vieppiù per dipanare le controversia della materia lavoristica, proprio con riguardo alle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni, posto che il giudice del lavoro è ontologicamente il giudice del rapporto e non il giudice preposto alla verifica della regolarità formale dell'atto.
La sezione lavoro della Suprema Corte, ad esempio, ripercorrendo il solco di proprie precedenti pronunce, ha affermato che
novembre 1981, n. 689, art. 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione
amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di
consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto
obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in
modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo
giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante
il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di
accertamento, già noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione>>
(Cassazione civile sez. lav., 29/11/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 29/11/2010), n.24127).
Sicché, allorquando, come nella fattispecie in esame, l'ingiunto sia posto nella condizione di conoscere esattamente quali siano le contestazioni addebitategli, “in modo che ... possa far
valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale”, il suo diritto di difesa è ampiamente garantito, a nulla ostando eventuali vizi procedimentali.
I.4 Quanto, poi, alla tesi dell'appellante secondo cui il tentativo di conciliazione rappresenterebbe l'atto direttamente presupposto dall'ordinanza-ingiunzione, si ricorda,
sempre con richiamo alla giurisprudenza del Giudice di legittimità, che l'atto presupposto,
nella fattispecie, è quello recante le contestazioni circa le norme “la cui violazione è stata posta
a fondamento di detta sanzione”:
ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sindacare sotto il profilo
della legittimità, al fine della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto
presupposto, e cioè quello integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento
di detta sanzione;
tale sindacato tuttavia, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, deve
restare circoscritto alla legittimità; tuttavia, il verbale di contestazione della violazione di norme
del codice della strada costituisce non un atto discrezionale, ma un accertamento, il quale è
sottoposto al controllo giurisdizionale soltanto al fine di stabilire se sussistono le condotte
attestate (sia nella loro materialità, sia nella loro riconducibilità ad una norma che le sanziona),
a prescindere da ogni discrezionalità rispetto alla quale possa ammissibilmente configurarsi
un'eccezione di sviamento di potere. (Nella specie, in base all'enunciato principio, la S.C. ha
dichiarato manifestamente infondato il motivo di ricorso che denunciava la mancata
motivazione del giudice di merito in ordine alla sussistenza di un vizio di eccesso di potere da
parte dei verbalizzanti, in quanto animati dall'intento di infliggere al contravventore la
decurtazione del maggior numero possibile di punti dalla patente di guida)>> (Cassazione civile sez. II, 24/01/2013, n.1742).
II.- Per le ragioni declinate, l'appello va rigettato, con conferma integrale della sentenza del Tribunale.
III.- Anche le spese di questo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in parte dispositiva, nella misura già decurtata del 20% dei compensi, giusta l'applicazione dell'art. 9 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149.
IV.- Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con Parte_1
ricorso depositato in data 12 novembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro,
giudice del lavoro, n. 206/2022, resa in data 14 maggio 2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, in favore dell'appellato,
liquidate nella misura di € 2.400,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta;
3. dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, di Catanzaro, il 22
settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1132 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con l'Avv. Antonio Parte_1
Maria Gangemi ---- appellante
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con i funzionari Dott. Vincenzo Parrello e D.ssa Rosaria Leuzzi
---- appellato
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Catanzaro. Opposizione ad Ordinanza-Ingiunzione.
Conclusioni per l'appellante: “… in accoglimento del ricorso proposto dalla Pt_1 Parte_1
voglia riformare la sentenza n. 206/2022 del Tribunale di Catanzaro, Sez. Lavoro nella
[...]
parte in cui “rigetta il ricorso” e per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione n. 103.1/2018
opposta.
Con condanna alle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”;
Conclusioni per l'appellato : “… rigettare in toto l'appello spiegato siccome Controparte_2 infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare
integralmente la Sentenza di primo grado impugnata, rigettando l'opposizione all'ordinanza-
ingiunzione epigrafata.
...
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio a favore dell'Amministrazione opposta ai
sensi dell'art. 9 comma 2 D. Lgs. 149/2015, in vigore dal 24.09.2015”.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Catanzaro, adito dalla ha rigettato il suo ricorso, Parte_1
col quale aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n° 103/2018 del 4/12/2018,
notificata i successivi 14-18/12/2018, recante irrogazione di una sanzione amministrativa, pari ad € 19.712,65, per non aver rispettato le prescrizioni di legge in materia di assunzioni dei lavoratori, in particolare per il lavoratore;
per le mancate comunicazioni di Controparte_3
legge nel giorno antecedente l'instaurazione dei rapporti di lavoro;
per la mancata consegna di una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o copia del contratto individuale di lavoro;
nonché per l'omessa registrazione, sul Libro Unico del Lavoro, dei dati relativi alla lavoratrice ed alle sue prestazioni lavorative, che determinano differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali.
2. Lo stesso Tribunale, infatti, ritenuto che gli unici motivi di opposizione articolati dalla parte riguardavano censure formali riguardanti l'asserita erronea instaurazione della fase del tentativo di conciliazione e la consequenziale violazione del diritto di difesa, ha, piuttosto,
evidenziato come “Il tentativo di conciliazione non è condizione di procedibilità degli
accertamenti successivamente effettuati dall'Organo di Vigilanza, né una condizione di
procedibilità della contestazione degli illeciti amministrativi accertati in esito alla verifica
ispettiva. La fattibilità della conciliazione è sempre valutata dall'Organo di Vigilanza che, alla
presenza di determinate situazioni o di impedimenti, può determinarsi nel non perseguimento
della stessa. Pertanto non potendo affermare che il tentativo di conciliazione sia una vera e
propria condizione di procedibilità dell'accertamento ispettivo, non è altresì possibile affermare
che un difetto di instaurazione del contraddittorio, nella conciliazione, possa viziare, invalidare
lo stesso accertamento;
di fatto in concreto non esiste una lesione del diritto di difesa del datore di lavoro, allor quando lo stesso parteci al successivo procedimento ispettivo, rendendo altresì ,
nell'ambito della procedura come nel caso in esame, le proprie dichiarazioni”.
E, considerato, peraltro, che “quando l'ordinanza, come nel caso de quo, rechi la dettagliata
indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi del verbale
di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, deve ritenersi
soddisfatto l'obbligo di motivazione”, ha valutato come infondati i motivi di doglianza.
3. Con il proposto gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove: a)
non ha valorizzato le difese formali della società ricorrente, impossibilitata, a suo dire, ad essere coinvolta nel procedimento conciliativo per una mancata corretta evocazione, stante l'erroneo domicilio utilizzato per le comunicazioni;
b) non ha valorizzato l'eccezione di invalidità derivata dell'atto sanzionatorio, reso, per l'appunto, inefficace dall'omesso rituale espletamento della procedura conciliativa, avente carattere preventivo.
4. L' si costituisce anche in grado di appello, resistendo. Controparte_2
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 4 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
I.- L'appello è infondato.
I.1 E' evidente come la società ricorrente/appellante abbia affidato le proprie difese a censure afferenti non già il merito delle contestazioni e delle correlative sanzioni irrogatele,
bensì alla regolarità dell'iter formale seguito dall'amministrazione per giungere all'ordinanza ingiunzione.
In sostanza, la ha lamentato di non essere stata posta nelle condizioni Parte_1
di poter organizzare un'efficace difesa, a causa del mancato, regolare, suo coinvolgimento della fase afferente al tentativo di conciliazione, a prescindere che esso dovesse intendersi obbligatorio o facoltativo.
I.2 Sennonché, le ragioni della parte si scontrano con un pacifico principio espresso con chiarezza dalla SS.UU. della Cassazione, mediante pronuncia che, successivamente, ha innervato ampia produzione giurisprudenziale.
Si fa riferimento a Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010, secondo cui
ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo
al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del
procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata
audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la
nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non
l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di
audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede
giurisdizionale>>.
I.3 Detto principio, applicato, nell'arresto sopra trascritto, alla fattispecie delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione del C.d.S., ha trovato applicazione vieppiù per dipanare le controversia della materia lavoristica, proprio con riguardo alle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni, posto che il giudice del lavoro è ontologicamente il giudice del rapporto e non il giudice preposto alla verifica della regolarità formale dell'atto.
La sezione lavoro della Suprema Corte, ad esempio, ripercorrendo il solco di proprie precedenti pronunce, ha affermato che
novembre 1981, n. 689, art. 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione
amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di
consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto
obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in
modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo
giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante
il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di
accertamento, già noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione>>
(Cassazione civile sez. lav., 29/11/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 29/11/2010), n.24127).
Sicché, allorquando, come nella fattispecie in esame, l'ingiunto sia posto nella condizione di conoscere esattamente quali siano le contestazioni addebitategli, “in modo che ... possa far
valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale”, il suo diritto di difesa è ampiamente garantito, a nulla ostando eventuali vizi procedimentali.
I.4 Quanto, poi, alla tesi dell'appellante secondo cui il tentativo di conciliazione rappresenterebbe l'atto direttamente presupposto dall'ordinanza-ingiunzione, si ricorda,
sempre con richiamo alla giurisprudenza del Giudice di legittimità, che l'atto presupposto,
nella fattispecie, è quello recante le contestazioni circa le norme “la cui violazione è stata posta
a fondamento di detta sanzione”:
ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sindacare sotto il profilo
della legittimità, al fine della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto
presupposto, e cioè quello integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento
di detta sanzione;
tale sindacato tuttavia, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, deve
restare circoscritto alla legittimità; tuttavia, il verbale di contestazione della violazione di norme
del codice della strada costituisce non un atto discrezionale, ma un accertamento, il quale è
sottoposto al controllo giurisdizionale soltanto al fine di stabilire se sussistono le condotte
attestate (sia nella loro materialità, sia nella loro riconducibilità ad una norma che le sanziona),
a prescindere da ogni discrezionalità rispetto alla quale possa ammissibilmente configurarsi
un'eccezione di sviamento di potere. (Nella specie, in base all'enunciato principio, la S.C. ha
dichiarato manifestamente infondato il motivo di ricorso che denunciava la mancata
motivazione del giudice di merito in ordine alla sussistenza di un vizio di eccesso di potere da
parte dei verbalizzanti, in quanto animati dall'intento di infliggere al contravventore la
decurtazione del maggior numero possibile di punti dalla patente di guida)>> (Cassazione civile sez. II, 24/01/2013, n.1742).
II.- Per le ragioni declinate, l'appello va rigettato, con conferma integrale della sentenza del Tribunale.
III.- Anche le spese di questo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in parte dispositiva, nella misura già decurtata del 20% dei compensi, giusta l'applicazione dell'art. 9 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149.
IV.- Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con Parte_1
ricorso depositato in data 12 novembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro,
giudice del lavoro, n. 206/2022, resa in data 14 maggio 2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, in favore dell'appellato,
liquidate nella misura di € 2.400,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta;
3. dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, di Catanzaro, il 22
settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale