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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 96/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott.ssa Angela Quitadamo presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott. Vito Savino consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 20.2.2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 96/2024 promossa da:
“ anche in breve “ Parte_1 Pt_2
rappresentato e difeso dall'avv. POZZOLI CESARE ANDREA elett. dom.to in Indirizzo
[...]
Telematico
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. ,BROGLIA DAVID elett.te dom.to Controparte_1
in Indirizzo Telematico
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
già impugna la sentenza Parte_3 Parte_4
resa dal Giudice del lavoro di Macerata, n. 285 del 18.12.2023 depositata in data 19.12.2023 la quale così statuiva: “in parziale accoglimento delle domande proposte da , condanna il Controparte_1
convenuto, come sopra rappresentato, al versamento in favore del ricorrente di € 39.598,83 Parte_4
a titolo di differenze retributive e di TFR spettantigli in relazione all'inquadramento nel I livello CCNL
pagina 1 di 4 di categoria dal 18-5-2008 in poi, determinate a decorrere dalla medesima data;
2) condanna il
convenuto, come sopra rappresentato, al versamento in favore del ricorrente di € 1.268,36 a
Parte_4 titolo di indennità sostitutiva dei riposi compensativi non goduti, € 3.342,60 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute ed € 8.343,80, a titolo di compenso per lavoro straordinario festivo relativamente ai periodi indicati nel ricorso;
3) condanna il convenuto, come sopra
Parte_4 rappresentato, al versamento in favore del ricorrente di € 8.440,66 a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali sull'importo di € 33.179,91, calcolati fino al 31- 8-2023, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme come anno per anno rivalutate dall'1-09-2023 al saldo effettivo;
4) condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente dell'importo
Parte_4 corrispondente alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma di € 19.373,68 dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo;
5) condanna il convenuto al
Parte_4 versamento in favore del ricorrente di complessivi € 13.487,56 a titolo di contribuzione previdenziale relativa alle suddette differenze retributive;
6) accertato inoltre il demansionamento subito dal dall'1-6-2012 al 16-3-2018, condanna il convenuto al risarcimento in favore CP_1 Parte_4
del ricorrente del danno subito, determinato in via equitativa in misura pari al 20% della retribuzione mensile lorda spettantigli per il suddetto periodo, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme come anno per anno rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo;
7) rigetta le ulteriori domande;
8) condanna il convenuto, come sopra Parte_4
rappresentato, a rifondere alla parte ricorrente due terzi delle spese di lite, due terzi liquidati in complessivi € 8.930,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, pari ad € 259,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge;
compensa tra le parti il terzo residuo;
9) pone definitivamente a carico del resistente le spese relative Parte_4 all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto”.
Con l'atto di appello, il appellante rappresenta che, dopo la pubblicazione della Parte_4
predetta sentenza, le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, IV comma c.c., e 410 e ss. c.p.c., con il quale si sono date reciprocamente atto del fatto che “il rapporto di lavoro tra di esse instauratosi sulla base del contratto di lavoro stipulato in data 1.4.1987 è definitivamente cessato in data 28.3.2018 a seguito del licenziamento irrogato per giusta causa”. Nell'ambito del citato accordo il sig. ha quindi dichiarato di Controparte_1
“rinuncia[re] alle domande proposte con il ricorso ordinario depositato nella Cancelleria della
Sezione Lavoro del Tribunale di Macerata, iscritto all'RG. n. 617/2018 nonché all'azione; rinuncia conseguentemente al titolo rappresentato dalla Sentenza del Tribunale del Lavoro di Macerata,
pagina 2 di 4 dott.ssa Germana Russo, n. 285 del 19.12.2023 di cui alla lettera e) delle premesse, e, pertanto, rinuncia ad avvalersi ad ogni conseguente effetto dei predetti titoli”.
Con il predetto “verbale di accordo” le parti si sono inoltre impegnate “a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per far dichiarare dalla Corte d'Appello di Ancona la cessazione della materia del contendere tramite instaurazione di apposito giudizio di appello ex art. 422 c.p.c.”.
Di conseguenza, sulla scorta di tale accordo intercorso tra le parti, l'appellante chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Si è costituito nel presente grado anche aderendo alla dichiarazione della Controparte_1
cessazione della materia del contendere a spese compensate.
La Corte di Appello di Ancona ha fissato l'udienza di discussione al 20.2.2025 con la modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. e le parti hanno depositato note scritte ribadendo le sopra esposte conclusioni.
Questo Collegio, alla luce dell'accordo transattivo intercorso tra le parti, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la potestà di questa Corte di definire la controversia con una propria sentenza finale di merito.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si e' iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto
(anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
In relazione ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in oggetto, come ha precisato sul punto la dottrina, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda (in caso contrario l'azione proposta risulterebbe ab initio carente di interesse); che esso determini l'eliminazione della materia in lite, che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo ha chiarito che “Il giudice puo', in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioe' se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che e' venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a cio' non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualita' in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della pagina 3 di 4 soccombenza virtuale” (cfr. Cass.11/12/2006 n. 271) .
Nel caso di specie, l'intervenuta transazione stragiudiziale della controversia di cui hanno dato atto entrambe le parti, determina, come detto, sensi dell'art. 100 cpc, il sopravvenire della carenza di interesse alla decisione del giudizio.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Controversie in materia di lavoro e previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) spese compensate..
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott.ssa Angela Quitadamo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott.ssa Angela Quitadamo presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott. Vito Savino consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 20.2.2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 96/2024 promossa da:
“ anche in breve “ Parte_1 Pt_2
rappresentato e difeso dall'avv. POZZOLI CESARE ANDREA elett. dom.to in Indirizzo
[...]
Telematico
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. ,BROGLIA DAVID elett.te dom.to Controparte_1
in Indirizzo Telematico
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
già impugna la sentenza Parte_3 Parte_4
resa dal Giudice del lavoro di Macerata, n. 285 del 18.12.2023 depositata in data 19.12.2023 la quale così statuiva: “in parziale accoglimento delle domande proposte da , condanna il Controparte_1
convenuto, come sopra rappresentato, al versamento in favore del ricorrente di € 39.598,83 Parte_4
a titolo di differenze retributive e di TFR spettantigli in relazione all'inquadramento nel I livello CCNL
pagina 1 di 4 di categoria dal 18-5-2008 in poi, determinate a decorrere dalla medesima data;
2) condanna il
convenuto, come sopra rappresentato, al versamento in favore del ricorrente di € 1.268,36 a
Parte_4 titolo di indennità sostitutiva dei riposi compensativi non goduti, € 3.342,60 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute ed € 8.343,80, a titolo di compenso per lavoro straordinario festivo relativamente ai periodi indicati nel ricorso;
3) condanna il convenuto, come sopra
Parte_4 rappresentato, al versamento in favore del ricorrente di € 8.440,66 a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali sull'importo di € 33.179,91, calcolati fino al 31- 8-2023, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme come anno per anno rivalutate dall'1-09-2023 al saldo effettivo;
4) condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente dell'importo
Parte_4 corrispondente alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma di € 19.373,68 dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo;
5) condanna il convenuto al
Parte_4 versamento in favore del ricorrente di complessivi € 13.487,56 a titolo di contribuzione previdenziale relativa alle suddette differenze retributive;
6) accertato inoltre il demansionamento subito dal dall'1-6-2012 al 16-3-2018, condanna il convenuto al risarcimento in favore CP_1 Parte_4
del ricorrente del danno subito, determinato in via equitativa in misura pari al 20% della retribuzione mensile lorda spettantigli per il suddetto periodo, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme come anno per anno rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo;
7) rigetta le ulteriori domande;
8) condanna il convenuto, come sopra Parte_4
rappresentato, a rifondere alla parte ricorrente due terzi delle spese di lite, due terzi liquidati in complessivi € 8.930,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, pari ad € 259,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge;
compensa tra le parti il terzo residuo;
9) pone definitivamente a carico del resistente le spese relative Parte_4 all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto”.
Con l'atto di appello, il appellante rappresenta che, dopo la pubblicazione della Parte_4
predetta sentenza, le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, IV comma c.c., e 410 e ss. c.p.c., con il quale si sono date reciprocamente atto del fatto che “il rapporto di lavoro tra di esse instauratosi sulla base del contratto di lavoro stipulato in data 1.4.1987 è definitivamente cessato in data 28.3.2018 a seguito del licenziamento irrogato per giusta causa”. Nell'ambito del citato accordo il sig. ha quindi dichiarato di Controparte_1
“rinuncia[re] alle domande proposte con il ricorso ordinario depositato nella Cancelleria della
Sezione Lavoro del Tribunale di Macerata, iscritto all'RG. n. 617/2018 nonché all'azione; rinuncia conseguentemente al titolo rappresentato dalla Sentenza del Tribunale del Lavoro di Macerata,
pagina 2 di 4 dott.ssa Germana Russo, n. 285 del 19.12.2023 di cui alla lettera e) delle premesse, e, pertanto, rinuncia ad avvalersi ad ogni conseguente effetto dei predetti titoli”.
Con il predetto “verbale di accordo” le parti si sono inoltre impegnate “a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per far dichiarare dalla Corte d'Appello di Ancona la cessazione della materia del contendere tramite instaurazione di apposito giudizio di appello ex art. 422 c.p.c.”.
Di conseguenza, sulla scorta di tale accordo intercorso tra le parti, l'appellante chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Si è costituito nel presente grado anche aderendo alla dichiarazione della Controparte_1
cessazione della materia del contendere a spese compensate.
La Corte di Appello di Ancona ha fissato l'udienza di discussione al 20.2.2025 con la modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. e le parti hanno depositato note scritte ribadendo le sopra esposte conclusioni.
Questo Collegio, alla luce dell'accordo transattivo intercorso tra le parti, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la potestà di questa Corte di definire la controversia con una propria sentenza finale di merito.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si e' iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto
(anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
In relazione ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in oggetto, come ha precisato sul punto la dottrina, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda (in caso contrario l'azione proposta risulterebbe ab initio carente di interesse); che esso determini l'eliminazione della materia in lite, che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo ha chiarito che “Il giudice puo', in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioe' se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che e' venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a cio' non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualita' in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della pagina 3 di 4 soccombenza virtuale” (cfr. Cass.11/12/2006 n. 271) .
Nel caso di specie, l'intervenuta transazione stragiudiziale della controversia di cui hanno dato atto entrambe le parti, determina, come detto, sensi dell'art. 100 cpc, il sopravvenire della carenza di interesse alla decisione del giudizio.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Controversie in materia di lavoro e previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) spese compensate..
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott.ssa Angela Quitadamo
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