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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 23/01/2026, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 628/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 163/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160053000607000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170012525063000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170035653658000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180025389168000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste sulle richieste di cui alle memorie del 07/01/2026 con la quale ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere avendo presentato istanza di rateizzazione
Resistente/Appellato: L'ufficio ne prende atto e si rimette al collegio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso avverso l' intimazione di pagamento notificata il 15/10/2024
a Ricorrente_1 , relativa a diverse cartelle esattoriali meglio descritte in ricorso. La parte ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti per prescrizione/decadenza e omessa notifica degli atti presupposto dell'intimazione oggetto del presente giudizio .
All'odierna udienza, insistendo con quanto evidenziato nelle memorie depositate il 7/01/2026,la stessa ricorrente ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere perchè ha avanzto istanza di rateizzazione del debito tributario.
La resistente A.E. non si è opposta alla suddetta richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria, in virtù di quanto evidenziato dalla ricorrente, ritiene debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13 in composizione monocratica, visto l'art. 46 D.Lgs.
546/1992 dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 163/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160053000607000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170012525063000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170035653658000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180025389168000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste sulle richieste di cui alle memorie del 07/01/2026 con la quale ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere avendo presentato istanza di rateizzazione
Resistente/Appellato: L'ufficio ne prende atto e si rimette al collegio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso avverso l' intimazione di pagamento notificata il 15/10/2024
a Ricorrente_1 , relativa a diverse cartelle esattoriali meglio descritte in ricorso. La parte ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti per prescrizione/decadenza e omessa notifica degli atti presupposto dell'intimazione oggetto del presente giudizio .
All'odierna udienza, insistendo con quanto evidenziato nelle memorie depositate il 7/01/2026,la stessa ricorrente ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere perchè ha avanzto istanza di rateizzazione del debito tributario.
La resistente A.E. non si è opposta alla suddetta richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria, in virtù di quanto evidenziato dalla ricorrente, ritiene debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13 in composizione monocratica, visto l'art. 46 D.Lgs.
546/1992 dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.