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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/11/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, composta dai
Signori Magistrati:
- Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
- Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- Dott. Carmelo Mazzeo Consigliere estensore ha emesso la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 83/2023 R.G. vertente tra
- , nata il [...] a [...], c.f.: Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Intilisano, C.F._1
giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Messina, Via S. Filippo Bianchi n. 54, e presso la pec
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1 APPELLANTE
E
- (cod. fisc. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Messina, piazza
Unione Europea, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Letizia Saccà, giusta procura in atti;
APPELLATO
Riservata la decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la Corte, riunita in camera di consiglio, ha osservato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 giugno 2022, il Giudice del Tribunale di Messina
rigettava la domanda con cui aveva chiesto la Parte_1
condanna del ai sensi dell'art. 2051 c.c., al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti alla propria persona a causa di una caduta verificatasi, il 29 gennaio 2010, alle ore 15,00 circa, tra il marciapiede di Via del Fante ed il Viale Annunziata, in Messina,
asseritamente dovuta all'elevato dislivello ed ad una buca presente in
2 quel tratto, resa non visibile dall'acqua piovana.
Proponeva appello la illustrando i motivi di gravame Parte_1
coi quali chiedeva la riforma della sentenza con l'accoglimento della domanda.
Si costituiva il che replicava e chiedeva il Controparte_1
rigetto del gravame.
Acquisiti i fascicoli di parte, il Consigliere Istruttore riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice rigettava la domanda perchè l'istruttoria svolta non aveva permesso di verificare che la caduta della attrice fosse avvenuta a causa delle condizioni insidiose della strada da lei percorsa.
Osservava, invero, che nessuno dei testi escussi nel corso del giudizio aveva riferito sulle modalità della caduta e sulla riconducibilità di essa allo stato in cui versava la strada.
Il testimone , madre dell'attrice, aveva, infatti, Testimone_1
dichiarato che quella mattina pioveva e che la figlia era scesa dall'auto a comprare il pane nel panificio di via Del Fante, precisando che,
durante il percorso di ritorno, era caduta nel superare il dislivello tra
Via del Fante e Viale Annunziata, aveva sbattuto il gomito destro per
3 terra ed aveva riportato gravi lesioni, che avevano reso necessari due interventi chirurgici.
Il teste aveva, però, precisato di non sapere riferire esattamente la dinamica della caduta, perché si trovava in macchina e non aveva assistito all'incidente e, con riguardo allo stato dei luoghi, che quel dislivello era pieno di terriccio e, a causa della pioggia, era più
scivoloso.
L'altro teste, non era, invece, presente al Testimone_2
momento del fatto, essendo arrivato sui luoghi successivamente.
Ciò detto, il primo decidente rilevava che la documentazione fotografica prodotta in giudizio permetteva di constatare la presenza di un notevole dislivello tra il marciapiede e la sede stradale,
caratterizzato dall'erosione o consumazione dell'asfalto, ma che le scarne dichiarazioni dei testi dell'attrice non consentivano di ritenere -
come anticipato- che la fosse caduta a causa delle Parte_1
condizioni obiettivamente pericolose della strada nel punto posto a ridosso del marciapiede e non, piuttosto, per esempio, di una sua distrazione.
Aggiungeva che la conoscenza dei luoghi da parte della
, che, fra l'altro, aveva già percorso, in senso inverso, il Parte_1
4 tratto di strada in esame -anche se non era provato che avesse percorso proprio il punto in cui poi è caduta- avrebbe dovuto, certamente,
consentirle di avvedersi dell'esistenza di un tale dislivello, anche perchè il fatto era avvenuto in pieno giorno e quel dislivello era pienamente visibile.
Aggiungeva, anzi, che proprio la presenza di pioggia avrebbe dovuto indurre l'attrice a procedere con la diligenza ordinaria al fine di evitare di passare proprio nel punto in cui il dislivello era maggiore ovvero di procedere con la diligenza necessaria per evitare le conseguenze dannose determinate dal menzionato dislivello,
richiedendosi l'ordinaria diligenza da parte degli utenti sulla base dell'applicazione del generale principio di affidamento, soprattutto perché in quel punto ove era avvenuta la caduta residuava comunque uno spazio sufficiente per un comodo e sicuro transito pedonale (Cass.
6403/2020).
Men che meno –soggiungeva il primo Giudice- sussistevano i presupposti per ravvisare la colpevole responsabilità dello stesso ente,
ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ebbene, coi primi tre, complementari e connessi, motivi di gravame, l'appellante sostiene che il Tribunale non abbia tenuto
5 conto, nella ricostruzione della vicenda, di elementi di fatto decisivi,
emersi dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione fotografica prodotta, che avrebbero dovuto portare ad una diversa decisione: la presenza di un elevato dislivello e di una buca, non visibili né segnalati e riparati e la condotta prudente e regolare tenuta dalla attrice in quel frangente costituivano, infatti, circostanze dalle quali desumere, secondo l'appellante, che il custode non aveva, nella fattispecie, adeguatamente prevenuto il pericolo di caduta oggettivamente esistente e creatosi in quel luogo e che, soprattutto, era errata l'affermazione secondo cui, nella specie, non era stato possibile verificare che la caduta della attrice fosse avvenuta proprio per le condizioni pericolose in cui versava la strada, in quel punto e non,
piuttosto, per il comportamento poco accorto dalla stessa tenuto.
I motivi di appello sono infondati.
Sulla questione, infatti, è da prestare convinta adesione a quanto dalla Corte di Cassazione affermato in ordine all'adeguatezza del giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo alla cosa rispetto alla natura e pericolosità di quest'ultima,
sicchè quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e
6 superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode (Cass.
3662/2013).
La Suprema Corte, in proposito, ha anche precisato che, in relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità
oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043
c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso (Cass. 38584/2021 e 1310/2012).
Ancora, si rammenta che deve essere sempre valutato l'eventuale comportamento incauto, assunto dal danneggiato, al fine di verificarne l'incidenza nel dinamismo del danno e, quindi, di escludere il nesso eziologico astrattamente individuabile tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.
7 In proposito, costituisce orientamento consolidato del Supremo
Collegio, avallato dalle Sezioni Unite, quello secondo il quale, quando il comportamento del danneggiato sia ragionevolmente apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento (o reciproca interazione) tra i doveri di precauzione e cautela gravanti sui soggetti coinvolti. Difatti, quanto più la situazione di possibile danno è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente (e quindi oggettivamente) attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (che si discosta, appunto,
dalla normalità oggettivamente intesa delle condotte attese in quel frangente) nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento anomalo superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione
8 dell'evento, al rango di causa autonoma dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la res (Cass. S.U. 20943/2022 e 822/2024).
Ebbene, il completo percorso argomentativo spiegato dal primo
Giudice, correttamente motivato alla luce della esposta e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, resiste alle censure dell'appellante che, innanzitutto, si rivelano alquanto generiche con riguardo alla affermata carenza probatoria riguardante le effettive modalità della caduta e, quindi, alla acclarata insussistenza della adeguata prova del nesso di causalità.
Le prove testimoniali, invero, sono effettivamente inidonee a dimostrare come avvenne, realmente, la caduta, né può sopperire,
all'uopo, la (astratta) documentazione fotografica prodotta.
In ogni caso, può fondatamente ritenersi che all'appellante, in presenza di quelle condizioni di tempo e di luogo, sarebbe bastata l'ordinaria prudenza e cautela per evitare di percorrere proprio quel tratto di strada che, all'evidenza -come emerge, invece, dalle prodotte fotografie- non era destinato al passaggio pedonale, potendo la scegliere un attiguo percorso alternativo e, quindi, aggirare Parte_1
9 quella situazione potenzialmente pericolosa, da lei prevedibile e percepibile -perché aveva già percorso, qualche minuto prima, in senso inverso, quel tragitto ed anche perché presumibilmente conosceva la situazione dei luoghi, risiedendo in una via non distante-
e, quindi, evitabile, senza che fosse necessaria, all'uopo, alcuna specifica segnalazione che la palesasse.
Peraltro, in quella specifica situazione di tempo piovoso (ma,
comunque, normalmente luminoso), la scivolata e la caduta erano maggiormente prevedibili e, quindi, maggiore doveva essere il dovere di cautela da parte dell'utente della strada che poteva entrava in contatto con la cosa (Cass. 12174/2016). Con la evidente conseguenza che, per l'appellante, la decisione di seguire ugualmente quel percorso non poteva che presentare un fattore di rischio, consapevolmente accettato e, quindi, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, configurando il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.
In sostanza, è possibile affermare che quello stato della cosa (il tratto di marciapiede e strada in questione) potenzialmente pericoloso,
comunque ingeneratasi, proprio perchè facilmente visibile ed evitabile, sarebbe stato superabile mediante l'adozione di un
10 comportamento ordinariamente cauto, sicuramente esigibile da parte della stessa danneggiata (soggetto di giovane età), che avrebbe potuto spontaneamente adottare un atteggiamento più prudente –anche omissivo o di momentanea attesa-, indipendentemente da qualsiasi avviso o segnalazione (Cass. 4390/2017).
Ogni altra censura resta così assorbita.
L'appello deve essere, in conclusione, rigettato.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, con il riconoscimento degli oneri riflessi in sostituzione di Iva e Cpa, essendo stato il Comune patrocinato dalla sua Avvocatura interna (Cass. S.U. 3592/2023).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti del in persona del Parte_1 Controparte_1
pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Messina CP_2
del 20 giugno 2022.
11 Condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado che liquida in complessivi euro
4.996,00, oltre contributo forfettario ed oneri riflessi nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002,
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dell'art. 3.
Messina, 4 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Carmelo Mazzeo Dott.ssa Vincenza Randazzo
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