Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11610/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GERVASI FRANCESCO e , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. GERVASI FRANCESCO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2
GIACONA SANTI PIERPAOLO e elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO, 354 CATANIA presso lo studio dell'avv. GIACONA SANTI PIERPAOLO
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 07.10.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 9
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Parte_1
Catania la e premetteva che: Parte_2
- intratteneva con la un rapporto di conto corrente ordinario Parte_2
codificato con il n°12302.09 aperto il 05.04.2001 e chiuso il 31.12.2017 con un saldo banca apparente di euro 16.933,09 a debito della correntista e passaggio della posizione a sofferenza per un importo di euro 16.933,09.
- alla data del 31.12.2017, il conto corrente in oggetto presentava un saldo debitore, ritenuto errato, pari ad € 16.933,09, poiché la avrebbe applicato tassi di interesse oltre la soglia antiusura, Pt_2
commissioni e spese non dovute;
- la avrebbe altresì, applicato interessi passivi ultralegali per euro 15.150,87 e spese TEG per Pt_2
euro 13.191,71 in mancanza di una valida ed efficace convenzione scritta più volte richiesta e mai ottenuta;
- avrebbe addebitato le operazioni passive per il cliente con data anticipata rispetto a quella di effettuazione dell'operazione e accreditato le operazioni attive al cliente con valuta posticipata, elevando così gli importi degli interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto;
- praticato l'anatocismo bancario in violazione dell'art.1283 cc;
- applicato CMS per un importo complessivo di €7.327,46.
- espungendo tutte le competenze illegittimamente addebitate dalla dal 05.04.2001 al Pt_2
31.12.2017 il saldo legittimo del c/c, alla chiusura del rapporto, risulterebbe pari ad € 18.743,23 a credito della correntista.
In diritto eccepiva: il superamento del tasso soglia di usura previsto dalla Legge 108-2006 rispetto al tasso di interesse legale e quindi la violazione dell'art. 1815 c.c.; l'illegittimo addebito di somme a titolo di commissioni di massimo scoperto e di “valute fittizie”.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “ I.disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
II.ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità, illegittimità, invalidità ed inefficacia della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta dei conti correnti indicati in epigrafe, sia perché applicata in mancanza di una valida ed efficace convenzione scritta sia per violazione dell‟ art. 1283
c.c. e della delibera CICR del 9-02-2000;
III.Ritenere e dichiarare la illegittimità, invalidità ed inefficacia della commissione di massimo scoperto, della commissione istruttoria veloce e del corrispettivo sull‟ accordato perché applicata in mancanza di valida convenzione scritta;
ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e-o prive
pagina 2 di 9 di causa e-o non originariamente pattuite le clausole che impongano ulteriori spese e costi di tenuta dei conti;
IV.ritenere e dichiarare la nullità dei c.d. giorni banca e della valuta per mancanza di valida convenzione scritta e per gli altri motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente) e, per l‟effetto, ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro e, quelle passive, nella data di effettuazione dell‟operazione;
V.accertare la mancanza di un valido ed efficace contratto di apertura del conto corrente n° 12302.09
e, per l‟effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale;
per l‟effetto, e previa eventuale consulenza tecnica d‟ufficio, come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo dei conti correnti in esame applicando il tasso legale di interesse o quello sostitutivo ex art. 117 TUB, sia creditore che debitore, senza alcuna capitalizzazione degli interessi, senza commissioni , senza spese e con valuta data operazione nonché imputando le rimesse prima al capitale e poi degli interessi;
VI. ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, i conti risultino pari a zero e, per l‟effetto, condannare l‟istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;
VII. All‟esito del predetto ricalcolo dell‟attuale saldo dei conti intrattenuti presso la , accertare Pt_2 se ed in che misura vi è un credito della società attrice e ritenere e dichiarare ,in tal caso, l‟obbligo della convenuta di corrispondere detta somma;
Pt_2
VIII.condannare la , in persona del legale rappresentante p. t. , al Parte_2 pagamento in favore della società attrice di € 18.743,23 o di quella maggiore o minore somma che sarà determinata dal CTU in corso di causa, a titolo di ripetizione delle somme illegittimamente pagate dalla società attrice alla banca convenuta per interessi passivi ultralegali, commissioni e spese non dovute;
IX. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento delle Pt_2
spese processuali, disponendone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario, ai sensi e per gli effetti dell‟ art. 93 c. p..c.”.
Si costituiva in giudizio la contestando l'infondatezza nei fatti e Parte_2 in diritto di quanto sostenuto dall'attrice.
pagina 3 di 9 Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1)
In via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda ex adverso formulata;
2) Ancora preliminarmente, ritenere e dichiarare prescritto il diritto reclamato da parte attrice secondo quanto eccepito in narrativa;
3) Nel merito, senza recesso, rigettare siccome totalmente infondate in fatto e diritto le domande formulate dall'attrice; 4) Con il favore delle spese.”.
All'udienza cartolare del 25.01.2022, il G.I., su richiesta delle parti, provvedeva ad assegnare i termini di cui all'art.183 comma 6 cpc.
All'udienza cartolare del 03.10.2022, il G.I. disponeva CTU contabile al fine di ricalcolare l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti con riferimento al rapporto bancario per cui è causa.
Espletata la CTU, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
07.10.2024.
Indi, all'udienza del 07.10.2024, la causa veniva posta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, occorre evidenziare in premessa che, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., incombe sull'attore l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda.
Nel caso di specie, parte attrice, al fine di ottenere la rideterminazione del saldo di conto corrente è tenuta a produrre la documentazione necessaria a ricostruire fedelmente i rapporti di dare e avere relativi al rapporto oggetto di contestazione.
Sul punto la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha affermato che “ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, giacché in questa evenienza è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio
2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi” (Cass. Civ., sez. I, 6 dicembre 2018- 2 marzo 2019, n. 11543).
Orbene, l'attendibile rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente presuppone, in modo indefettibile, che risultino acquisiti al processo tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità poiché solo in questo modo è possibile accertare il saldo pervenendo ad un risultato che ricostruisca fedelmente i rapporti dare-avere riclassificati secondo i criteri determinati dal giudice in ragione dei vizi inficianti il contratto di volta in volta individuati.
Al riguardo la Suprema Corte, dopo aver affermato che il cliente che agisce nei confronti della banca in ripetizione di indebito oggettivo deve provare, in applicazione dell'art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti pagina 4 di 9 e delle domande di accertamento costituenti il presupposto dell'accoglimento della domanda mediante il deposito degli estratti di conto corrente, ha evidenziato che “in mancanza di taluni estratti di conto corrente egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati;
ben potendo il giudice accertare, di regola mediante consulenza tecnico d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione dell'attore, in quanto risultanti dagli estratti di conto da questi depositati” (Cass. Civ., sez. I, 13 giugno 2022).
Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha concluso affermando il seguente principio di diritto: “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dalla banca di danaro che afferma essere stato a costei indebitamente dato nel corso dell'intera durata del rapporto sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi e al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta, per come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente riferiti all'intera durata del rapporto;
con la conseguenza che qualora egli depositi solo alcuni di tali estratti periodici di conto corrente egli da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, l'omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto a partire dal primo saldo (nella specie, a debito) dal cliente documentalmente riscontrato”.
Nel caso di specie parte attrice ha chiesto l'accertamento e rideterminazione del saldo legittimo di conto corrente n.12302.09, aperto in data 05.04.2001, depositando gli estratti conto integrali, analitici e scalari, senza soluzione di continuità dal 05.04.2001 al 31.12.2017, copie delle richieste di documentazione ex art.119 TUB e copie della relazione di consulenza tecnica contabile di parte e su detta documentazione è stata espletata la consulenza tecnica d'ufficio, tenendo conto dell'estratto di c/c più risalente prodotto.
L'onere probatorio posto a carico dell'attore è stato dunque pienamente soddisfatto.
Come detto, la causa è stata istruita mediante CTU contabile, le cui risultanze, essendo scevre da vizi logici e tecnici, risultano condivisibili.
Al CTU il Giudice aveva assegnato il compito di: ” 1) Ricalcoli il CTU, con riferimento al conto corrente ordinario n. 12302.09, l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi
pagina 5 di 9 in assenza di reciprocità tra le parti ed in assenza di pattuizione scritta, e quindi in violazione dell'art.
120 TUB. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia Pt_2 espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;
2) predisporre il calcolo degli interessi passivi applicando agli scoperti di conto il tasso legale, in caso di mancanza di contratto, e il tasso pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla secondo le variazioni via via intervenute e Pt_2
risultanti dagli estratti conto;
nel caso in cui le variazioni del tasso di interesse non siano state comunicate, calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato;
3) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n.
2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate;
nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato; per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR
20 giugno 2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR. 4) rideterminare il saldo “reale” del conto applicando i criteri già indicati nel precedente capoverso;
b) svolta detta operazione - ed ove il saldo del conto come rideterminato presenti un credito per il correntista – il c.t.u. individuerà le rimesse ripristinatorie della provvista e le rimesse che possono definirsi solutorie redigendo apposito prospetto che individui queste ultime rimesse in ordine cronologico (dal quale risulti di immediata percezione la data della rimessa ed il suo importo); c) rilevato che detto accertamento deve necessariamente tenere conto del saldo reale del conto (e dunque del saldo epurato dagli interessi illegittimamente addebitati dalla banca) che è l'unico che da la misura dell'affidamento utilizzabile dal correntista e dunque consente di individuare i pagamenti che non hanno lo scopo di riespandere il limite di tale affidamento ma costituiscono pagamento anticipato di interessi (in tal senso cfr. sentenza SS.UU. 24418/10); d) ritenuto che individuate le rimesse solutorie il CTU procederà alla quantificazione dell'indebito prescritto operando il confronto tra
l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca - pagati con le
pagina 6 di 9 rimesse solutorie prescritte - e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato imputando la differenza così ottenuta (che costituisce l'indebito ripetibile) a deconto del credito eventualmente accertato in esito alla rielaborazione del conto;
A tal fine, individui il CTU il saldo effettivo sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto esclusivamente degli estratti conto prodotti.
3) Effettui il CTU ogni conteggio osservando i seguenti criteri:
A) Se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto;
B) Se non sono stati prodotti gli estratti conto iniziali:
b.1) se ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista;
b.2) se ad agire è la banca: nessun ricalcolo;
C) Nel caso, invece, in cui, la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi
c.1) se ad agire è il correntista: effettuando i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo;
c.2) se ad agire è la banca: nessun ricalcolo”.
In particolare, il consulente d'ufficio, nella relazione depositata in data 28.07.2023, dopo aver esaminato la documentazione versata in atti relativamente al c/c n.12302.09 al fine di individuare le condizioni economiche pattuite al momento dell'apertura del rapporto e le successive modifiche, ha evidenziato l'assenza del contratto bancario sottostante al rapporto di conto corrente ordinario n°
12302.09, procedendo comunque al calcolo della pretesa debitoria, sulla base dei soli estratti conto integrali.
L'obiettivo della verifica è stato quello di:
“1) Eliminare la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti ed in assenza di pattuizione scritta;
2) Predisporre il calcolo degli interessi passivi applicando agli scoperti di conto il tasso legale, come da indicazione del mandato e secondo le linee guida del Tribunale di Catania, che al punto “B) – 4) In caso di totale assenza di contratto il tasso legale;
3) Eliminare le CMS e tutte le altre commissioni applicate in assenza di pattuizione scritta;
4) Redazione di un prospetto con indicazione delle rimesse che hanno natura solutoria ed identificate sulla base del saldo reale del rapporto di conto corrente.”
Il CTU ha evidenziato che il saldo inziale di apertura alla data del 05 aprile 2011 era pari a euro 0,00 e quello di chiusura dalla data del 31 dicembre 2017 negativo per euro 16.933,09.
pagina 7 di 9 Ha proceduto all'eliminazione di tutte le commissioni, gli interessi e le spese varie applicate dalla banca, in assenza di pattuizione scritta, che hanno portato all'espunzione di complessivi € 41.074,49, analiticamente indicati nella relazione nonché all'eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi ed applicazione del tasso di interesse legale vigente per singolo anno.
Ha determinato quindi un nuovo saldo positivo a favore del correntista, per € 24.141,39, dal quale decurtare interessi passivi maturati al tasso di interesse legale non capitalizzato per complessivi €
203,74.
In presenza di saldo positivo a favore del correntista, per complessivi € 23.937,65 il saldo reale è stato rivisto applicando quanto indicato al punto 4) del mandato e redigendo un apposito prospetto con tutte le rimesse che hanno avuto natura solutoria. Le 155 rimesse solutorie individuate son state tutte riepilogate nell'all. 5.
Considerata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla il CTU ha calcolato poi l'indebito Pt_2
prescritto che è costituito dalle rimesse volte a ripianare gli interessi passivi dovuti, dato dalla differenza tra originario addebito di interessi ed importo ricalcolato.
A tale fine è stata considerata quale confine temporale il 13 settembre 2011 che distingueva le rimesse solutorie prescritte da quelle non prescritte (decimo anno precedente all'atto di citazione).
Il totale delle somme non ripetibile è risultato pari ad € 12.875,3.
Infine il CTU ha concluso che “ Gli interessi, le commissioni e le spese bancarie che vanno espunte per il periodo 05/04/2001 – 31/12/2017 sono pari ad € 41.074,48 con conseguente rideterminazione del saldo finale al 01.12.2017 che passa da - € 16.933,09 ad € 24.141,39. Al saldo finale rielaborato vanno sottratti gli interessi passivi ricalcolati al tasso di interesse legale non capitalizzati, pari €
203,74 e le rimesse solutorie non più ripetibili e pari ad €12.875,31. Il dato a credito del correntista alla data del 01.12.2017 è pari ad € 11.062,35.”
Ne consegue che il saldo del c/c in oggetto, alla data del 01/12/2017 è pari a €.11.062,35 in favore della correntista.
Va pertanto accolta la domanda di restituzione di indebito e va condannata la convenuta al Pt_2 pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 11.062,35, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo .
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 37/2018, avuto riguardo alla natura ed al valore (decisum) della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, da distrarsi in favore del procuratore che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
pagina 8 di 9 Le spese di CTU, già liquidate e poste provvisoriamente a carico di parte attrice, vanno poste a carico della quale parte soccombente. Parte_2
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11610/2021
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCERTA il saldo di conto corrente n.12302.09, alla data del 01.12.2017, in euro a
€.11.062,35 a credito di Parte_1
- CONDANNA la , in persona del legale rappresentante p. Parte_2
t., al pagamento in favore di di € 11.062,35, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1
soddisfo;
- CONDANNA parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.264,00 di cui euro 264,00 per spese ed euro 3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- PONE le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania, il 14 gennaio 2025
Il GIUDICE dott. Vera Marletta
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