Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/05/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 31 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Pasquale Andrizzi Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Ettore Triolo, Giacinto Greco, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Ripetizione di indebito.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 2.12.16 esponeva di aver ricevuto una comunicazione datata Parte_1 CP_ 19.10.16 con cui l' le chiedeva la restituzione della somma di euro 21.847,02 che sarebbero stati indebitamente pagati nel periodo 1.5.07 – 31.10.09 “sulla sua pensione cat. INVCIV n. 07022273”.
In particolare, dalla comunicazione emergeva che “a seguito della revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta. È stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”.
2) Denunciava: a) la genericità ed indeterminatezza della richiesta di restituzione, da cui non era dato comprendere le ragioni dell'indebito e che non consentiva di svolgere un'adeguata difesa;
b) che le somme chieste in restituzione non erano state effettivamente corrisposte;
c) che trattandosi di provvedimento adottato solo il 19.10.16, nessun recupero poteva essere azionato prima di tale data e,
CP_ 3) L' si difendeva sostenendo quanto segue “La sig.ra ha riscosso una prestazione Pt_1 d'invalidità civile invciv/7022273 dal 01/04/2007 al 31/12/2009 (pensione + indennità d'accompagnamento) per un totale di €. 22.547,41 a seguito di riconoscimento con verbale ASL. A seguito della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 165/2015, che ha riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità dal 01/04/2007, la ricorrente, avendo notificato atto di precetto, ha ottenuto la riliquidazione della pensione d'inabilità (invciv/7036431) in data 18/09/2015 con pagamento effettuato il 02/11/2015 con accredito sul libretto presso l'ufficio postale di Ioppolo par ad €. 34.689,00. Il debito scaturito dalla ricostituzione del 18/09/2015 riguarda il recupero della pensione per il periodo 01.04.2007 – 31.10.2009 riscossa su invciv/7022273 ed ammonta complessivamente ad €. 8.127,10, come erroneamente indicato nella comunicazione di indebito. È appena il caso di notare che il giudicato si è formato in relazione alla statuizione della Corte d'Appello ed al conseguente pagamento, non certo sulla prima riscossione, che andava rideterminata alla luce della nuova pronunzia giudiziale e così è stato fatto con l'attribuzione di un nuovo certificato pensionistico n. 07036431. Vengono, pertanto, recuperate le somme oggetto della liquidazione amministrativa sulla diversa pensione n. 07022273”.
4) Con la sentenza impugnata il tribunale di Vibo Valentia ha respinto il ricorso della con le Pt_1 seguenti motivazioni:
“
5. Occorre preliminarmente rammentare come – in materia di ripetizione dell'indebito previdenziale – «nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'”accipiens” l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto», secondo quanto puntualizzato – fra le altre – da Cass., Sez. Lav., sent. n. 2739/2016. 6. È d'uopo rilevare come l'Istituto previdenziale, assolvendo di fatto all'onere probatorio – incombente sulla parte ricorrente – abbia convincentemente dato conto: a) della scansione cronologica degli accadimenti;
b) delle ragioni alla base dell'erogazione; c) delle coordinate di tempo in corrispondenza delle quali è emersa la non-debenza della prestazione qui ripetuta;
d) delle motivazioni poste a sostegno della domanda di restituzione. CP_ 6.1. A ben vedere, l' previdenziale – a seguito di operazioni di revisione – ha ravvisato che la ricorrente – nel periodo andante dal 1° maggio 2007 al 31 ottobre 2009 – abbia riscosso una prestazione di invalidità civile (INVCIV/7022273) non spettante, in occasione del riconoscimento – a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, n. 165/2015 – del diritto, della ricorrente, alla pensione di inabilità (INVCIV/7036431) decorrente dal 1° aprile 2007.
6.2. Dunque, dalla constatazione di sussistenza del diritto di a conseguire la pensione a Pt_1 partire dal 1° aprile 2007, a decorrere dalla quale è stato posto in pagamento l'assegno pensionistico INVCIV n. 07036431, discende il conguaglio con la prestazione di invalidità erogata in passato: circostanza generativa dell'indebito oggi controverso ed effettivamente sussistente.
7. Per tutto quanto testé chiarito, allora, il ricorso va respinto”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1 5.1) che la sentenza era chiaramente affetta da motivazione apparente ed era in ogni caso errata perché il tribunale non aveva considerato che il diritto alla pensione d'inabilità era stato riconosciuto con la sentenza n. 165 pronunciata da codesta Corte il 19 marzo 2015, per cui risultava inverosimile, oltre che non provato, che alla ricorrente potesse essere stata corrisposta una prestazione ancor prima del suo riconoscimento;
5.2) che il tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla eccezione sollevata già con il ricorso introduttivo del giudizio, con cui si contestava l'avvenuto pagamento delle somme oggetto di CP_ ripetizione. A fronte di tale doglianza, l' non aveva dimostrato il pagamento asseritamente indebito, avendo depositato delle stampe che non comprovavano l'effettiva corresponsione della somma. Una volta contestato l'avvenuto pagamento, era inconferente il richiamo al principio giurisprudenziale secondo cui è il ricorrente che agisce per l'accertamento negativo dell'obbligo restitutorio a dover provare la sussistenza dei requisiti sottesi alla percezione delle somme. La CP_ ricorrente, infatti, non poteva fornire prova di una circostanza negativa, essendo semmai l' a CP_ dover dimostrare l'avvenuto pagamento. Nel caso di specie l' non aveva fornito alcuna dimostrazione del pagamento, sicché non sussisteva in radice il presupposto della ripetizione di indebito.
5.3) che il tribunale aveva anche omesso di pronunciarsi sull'eccezione di giudicato sollevata con la domanda giudiziale. Il diritto a percepire la pensione di invalidità civile era stato riconosciuto alla ricorrente solo con sentenza n° 165/15 della Corte di Appello di Catanzaro, passata in giudicato, per cui l'eventuale, e non provato, pagamento di somme avvenuto prima della suddetta pronuncia avrebbe dovuto essere eccepito nel corso del relativo giudizio di merito. Successivamente alla succitata CP_ pronuncia giudiziale, poteva essere eccepito dall' solo un eventuale pagamento successivo alla sentenza n° 165/15, non certo un asserito pagamento intervenuto prima della sentenza della Corte di
Appello. Nel presente giudizio l'ente aveva affermato che “il giudicato si è formato in relazione alla statuizione della Corte d'Appello ed al conseguente pagamento, non certo sulla prima riscossione, che andava rideterminata alla luce della nuova pronunzia giudiziale e così è stato fatto con l'attribuzione di un nuovo certificato pensionistico n. 07036431”. Ma una tale deduzione era manifestamente infondata poiché, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio ("giudicato esplicito"), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituivano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e CP_ indefettibili della decisione ("giudicato implicito"). Qualora l' a fronte della richiesta della sig.ra di riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità di cui all'art. 12, legge 118/71, avesse Pt_1 ritenuto di aver già corrisposto la medesima prestazione, con decorrenza dal 1° aprile 2007, avrebbe dovuto dedurre tale circostanza - ossia la carenza d'interesse ad agire – nel precedente giudizio, ciò che non era avvenuto con conseguente preclusione di far valere una tale ragione nel presente procedimento.
5.4) che il tribunale non aveva tenuto conto del costante orientamento di legittimità in tema di indebito assistenziale, secondo cui la ripetibilità delle somme era possibile solo a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Nel caso di specie, il provvedimento con cui era stato accertato l'indebito risaliva al 2016, ma era riferito CP_ al periodo 2007 – 2009, né l' aveva dedotto che l'erogazione indebita fosse in qualche modo addebitabile alla ricorrente.
CP_ 5.5) che il tribunale non aveva tenuto conto del fatto che l' nel costituirsi in giudizio, aveva ammesso che la pretesa restitutoria era pari ad euro 8.127,10, in tali termini riducendo la sua originaria CP_ richiesta di restituzione della somma di euro 21.847,02. Sotto tale profilo l' nonostante avesse ammesso che l'importo da restituire ammontasse alla minor somma di euro 8.127,10, aveva comunque proceduto al recupero dell'intera somma di euro 21.847,02. Tanto era avvenuto parte con trattenute di euro 100,00 sulla pensione di vecchiaia della ricorrente, parte in sede di liquidazione CP_ dell'indennità di accompagnamento come da liquidazione del 22.6.22.
CP_ 6) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello, ribadendo le difese di cui al superiore punto 3).
7) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) L'appello deve essere accolto.
9) Le parti convengono sul fatto che, come risulta dalla lettura della sentenza n° 165/15 della Corte di Appello di Catanzaro prodotte da entrambe le parti, con tale pronuncia venne riconosciuto il diritto della a percepire la pensione di invalidità civile con decorrenza 1.4.07. Pt_1
10) Da tale sentenza emerge chiaramente che alla vennero negati i diritti alla pensione di Pt_1 invalidità civile e all'indennità di accompagnamento sia in fase amministrativa, essendo stata respinta la sua domanda amministrativa del 20.3.07, sia all'esito del primo grado di giudizio, caratterizzato dallo svolgimento di Ctu medico-legale.
11) Il giudice di appello, rilevato che in realtà la consulenza medico-legale di primo grado aveva riconosciuto una invalidità civile nella misura del 100% e ravvisata la esistenza degli altri requisiti di legge, ha riformato in parte la sentenza impugnata, riconoscendo il diritto a percepire la sola pensione di invalidità civile dal primo giorno del mese successivo rispetto a quello della domanda amministrativa, dunque dall'1.4.07.
CP_ 12) Ora, l' sostiene continua a sostenere che l'indebito oggetto di causa si sarebbe formato perché
“La sig.ra ha riscosso una prestazione d'invalidità civile invciv/7022273 dal 01/04/2007 al Pt_1 31/12/2009 (pensione + indennità d'accompagnamento) per un totale di €. 22.547,41 a seguito di riconoscimento con verbale ASL”. Aggiunge l'istituto che a seguito della sentenza di appello 165/15 e relativo precetto, vi era stata la riliquidazione della pensione d'inabilità (invciv/7036431) in data
18/09/2015 con pagamento effettuato il 02/11/2015 con accredito sul libretto presso l'ufficio postale di Ioppolo par ad €. 34.689,00. L'istituto ha quindi ribadito che il debito scaturito dalla ricostituzione del 18/09/2015 riguarda il recupero della pensione per il periodo 01.04.2007 – 31.10.2009 riscossa su invciv/7022273 ed ammonta complessivamente ad € 8.127,10.
CP_ 13) Tuttavia, il fatto che l' avrebbe provveduto al pagamento, per usare l'espressione dell'ente, di pensione + indennità d'accompagnamento dall'1.4.07 al 31.12.09, oltre a non essere stato provato, come si dirà, risulta totalmente in contrasto con quanto emerge dalla sentenza di appello n° 165/15.
14) Come detto, dalla sentenza emerge chiaramente che la vide respinta la sua domanda Pt_1 amministrativa del 20.3.07, per cui non si comprende a cosa si riferisca l'ente allorquando parla di un riconoscimento “con verbale Asl”. Allo stesso modo, non può non rilevarsi che, per quanto risulta dagli atti di causa, solo con la sentenza n° 165/15 venne riconosciuto alla il diritto alla sola Pt_1 pensione di invalidità civile, non anche alla indennità di accompagnamento, per cui risulta ignoto su quali basi l'ente avrebbe provveduto al pagamento di entrambe le prestazioni prima ancora della pronuncia giudiziale di appello e sulla base di un non meglio chiarito “verbale Asl” di cui in atti non v'è traccia.
15) Ma soprattutto si rileva che sin dal ricorso introduttivo del giudizio, la ha negato di aver Pt_1 percepito la somma asseritamente pagata dal 1.4.07 al 31.10.09 ed è vero che, come denunciato con l'atto di appello, la prova di tale pagamento, che doveva essere fornita dall'istituto, non è stata data, CP_ risultando del tutto insufficiente allo scopo il documento 7), prodotto dall' e denominato
“riepilogo dei pagamenti”, in realtà costituito da mere comunicazioni mensili al pensionato che non documentano alcun pagamento sulla non meglio chiarita prestazione di invalidità civile recante n°
7022273. Il tutto sempre considerando che l'avvenuto pagamento di “pensione + indennità d'accompagnamento” dall'aprile 2007 all'ottobre 2009 risulta smentito dalle circostanze che emergono dalla sentenza di appello 165/15 nei termini sopra chiariti.
16) La conseguenza è che, con assorbimento degli ulteriori motivi di appello, risulta fondato il secondo motivo, con cui si denuncia l'omessa pronuncia del tribunale circa l'eccezione con cui la ricorrente contestava in radice l'avvenuto pagamento delle somme chieste in restituzione. Tale CP_ circostanza doveva essere provata dall' quale creditore che assume di aver indebitamente pagato. Ma tanto, come detto, non è avvenuto.
CP_ 17) L'ulteriore conseguenza è che dalla somma corrisposta dall' in forza della sentenza della
Corte di Appello di Catanzaro n° 165/15 non risulta alcunché da detrarre per asseriti pagamenti indebiti in precedenza intervenuti. Non sussiste, pertanto, l'obbligo restitutorio pari ad euro 21.847,02 CP_ CP_ di cui alle missive del 19.10.16 e del 22.2.17. Al riguardo deve evidenziarsi che dalle difese non è nemmeno chiaro se in sede giudiziale l'ente abbia ridotto la sua pretesa ad euro 8.127,10. Dalla lettura del documento 7) denominato “riepilogo dei pagamenti” emergono somme liquidate sulla prestazione 07022273 ben superiori all'importo di euro 8.127,00, mentre tenendo conto delle sole somme riferite alla voce “pensione lorda” si giunge ad un importo comunque inferiore ad euro 8.127,10.
18) Infine, non può accedersi in questa sede alla domanda di condanna avanzata dall'appellante alla CP_ restituzione di quanto dall asseritamente trattenuto in assenza di titolo. A prescindere che una tale domanda non era stata proposta nel corso del primo grado di giudizio, quanto alle trattenute mensili di euro 100,00, che sarebbero state operate su una pensione di vecchiaia della ricorrente, non risulta alcuna prova che esse siano effettivamente avvenute;
prova che era la ricorrente a dover CP_ fornire, mentre in atti risulta la sola comunicazione del 22.2.17 con cui veniva solo esternata l'intenzione di procedere alle trattenute. Quanto alla trattenuta effettuata in sede di liquidazione della indennità di accompagnamento del 22.6.22, la domanda, come detto, risulta tardivamente proposta in questo grado di giudizio, non essendo stata dalla ricorrente avanzata nemmeno con le note di trattazione scritta depositate al tribunale di Vibo Valentia il 27.6.22, dunque successivamente alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento.
19) Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la CP_ soccombenza a carico dell'
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n° 711/22, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara insussistente l'obbligo dell'appellante di restituire la somma di euro 21.847,02; CP_ 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.700,00, per il primo grado di giudizio, ed in euro 3.000,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 23.4.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale