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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
IN MA, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 365/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 627/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 1
e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- ATTO CONTESTAZI n. T65COMH00492023 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503MH00492023 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503MH00492023 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 412/2025 depositato il
25/11/2025 Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 627 del 2.12.2024 con la quale la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Vicenza aveva respinto il ricorso avverso un atto di contestazione ed irrogazione sanzioni pari ad € 5.935.550,40 afferente l'annualità 2019.
L' atto trae origine dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Noventa Vicentina tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022 nei confronti della società Società_1 RLs, esercente l' attività di compravendita di auto nuove ed usate (ora in fallimento).
Al termine delle complesse ed articolate investigazioni, erano stati segnalati all' A.G. i sigg. Ricorrente_1
, Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3, ritenuti responsabili di un meccanismo di frode fiscale avviato mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della Società_1, società cosiddetta “cartiera”, con l'assistenza di alcuni professionisti.
Le altre società coinvolte risultavano essere la Società_2 RLs, l'Società_3 RL in liquidazione, la ditta Società_4 di Nominativo_4, la Società_2 RLs, la Associazione_1 RLs e le società Società_5 RL e Società_5 RL (quest'ultime amministrate dal Ricorrente_1).
Le indagini condotte, ma non ancora concluse, nell'ambito del procedimento penale n. 5037/2020 RGNR, instaurato presso la Procura della Repubblica di Vicenza, avevano permesso all'ufficio di rilevare la natura di mera cartiera della Società_1 RLs e la responsabilità del Ricorrente_1, ritenuto uno dei promotori della frode fiscale.
Veniva, pertanto, notificato avviso di accertamento nei confronti dei predetti indagati con estensione delle sanzioni tributarie anche ai professionisti coinvolti nella frode, in considerazione dei vantaggi che i soggetti hanno effettivamente ricevuto a seguito della violazione della normativa fiscale (cosiddetta
“personalizzazione della sanzione”).
Nel caso de quo, secondo l'ufficio, il beneficio è costituito dall'Iva sul totale delle fatture emesse per operazioni inesistenti (€ 3.297.527,69 su un imponibile di € 14.991.262,29).
A tutti i beneficiari della frode, responsabili in via solidale con la società per le sanzioni ex art. 11 del D.
Lgs. n.n. 472/97, veniva notificato l'atto di contestazione.
Il giudice adito, accertata l'infondatezza delle argomentazioni esposte da parte ricorrente in ordine all' estraneità all' attuazione del disegno criminoso, con sentenza n. 627/2024 respingeva il ricorso, con condanna al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 10.000,00.
Propone ora appello il Ricorrente_1, ribadendo la fondatezza delle proprie argomentazioni.
Si costituisce parte appellata, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal sig. Ricorrente_1 è infondato e va respinto.
Questa Corte, dopo attento esame della copiosa documentazione in atti, ritiene di condividere quanto statuito dai giudici di prime cure, non ritenendo meritevoli di pregio le argomentazioni riproposte in sede di gravame dall' appellante.
In via preliminare, ritenuto rilevante quanto accertato in sede investigativa ed amministrativa dall'ufficio in ordine al ruolo rivestito dal Ricorrente_1 nel disegno criminoso posto in essere dai soggetti coinvolti nella frode, con l'assistenza fiscale e gestionale fornita dai consulenti Nominativo_5, Nominativo_6 e Nominativo_7, questa Corte condivide l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale, nel definire il rapporto tra l'art. 7 del D.L. n. 269/2003 e le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 472/97, artt. 2
e 11, risulta legittimo irrogare la sanzione anche nei confronti della persona fisica, qualora venga accertata l'artificiosa costituzione di una società di capitali per fini illeciti.
Né può assumere rilevanza la censura riproposta dal Ricorrente_1 in sede di gravame sulla presunta violazione del contraddittorio da parte dell'ufficio, non essendosi il contribuente avvalso delle facoltà previste dall'art. 16 del D.lgs. n. 472/97; infatti, nessuna deduzione difensiva è stata prodotta entro il termine di 60 gg dalla notifica dell'atto impugnato e, in ogni caso, dall'andamento processuale, non si rinvengono elementi dai quali si possa dedurre che il diritto di difesa dell'interessato sia stato in qualche modo leso.
Ora, in mancanza sia della definizione agevolata sia delle deduzioni difensive, l'atto di contestazione assume valenza di legittimo provvedimento di irrogazione sanzioni.
Tutto ciò premesso, rilevato che la Società_1 RLs era solamente una società “cartiera”, (assunto confermato dall' intervenuta definitività dell'avviso di accertamento 2019 notificato alla società), con ciò venendo a mancare, ai fini fiscali, la causa del contratto di cui all'art. 2247 c.c., il fine/beneficio illecito conseguito dai soci non può che corrispondere all'Iva sul totale delle fatture emesse per operazioni inesistenti.
Sulla base di tali premesse occorre, pertanto, verificare se le argomentazioni esposte dal Ricorrente_1 possano ritenersi convincenti e, di conseguenza, idonee a superare la presunzione enunciata dall'ufficio di considerarlo tra gli attori principali della frode fiscale.
Ora, dall'esame della copiosa documentazione prodotta dall'ufficio e non adeguatamente confutata da parte appellante, emerge che il Ricorrente_1, nell'anno oggetto di contestazione, ricopriva la carica di amministratore delle società Società_5 RL ed Società_5 RL, entrambe clienti della società Società_2 RLs, con la quale la Società_1 aveva intrattenuto rapporti commerciali finalizzati, in via esclusiva, alla frode in materia di Iva.
Secondo i militari verbalizzanti, il ruolo di collegamento ricoperto dal Ricorrente_1 tra le società implicate nella frode, si baserebbe proprio sui rapporti commerciali intercorrenti con le due società Società_2 RLs e Global Service RLs dallo stesso amministrate nonché sul complesso giro di conoscenze e di affari conclusi con gran parte dei soggetti coinvolti;
sulla base di ciò, appare meritevole di pregio la presunzione di ritenere il Ricorrente_1 amministratore di fatto della Società_1 RL.
Pertanto, questa Corte ritiene che il ruolo ricoperto da parte appellante nel disegno criminoso posto in essere sia di effettiva compartecipazione nella realizzazione delle violazioni tributarie contestate, con ciò legittimando l'applicazione dell'art. 11 del D.lgs. n. 472/97.
L' appello va, quindi, respinto e per l'effetto, va confermata la legittimità dell'atto impugnato. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 10.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
respinge l'appello. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
€ 10.000,00, oltre oneri di legge se dovuti;
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
IN MA, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 365/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 627/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 1
e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- ATTO CONTESTAZI n. T65COMH00492023 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503MH00492023 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503MH00492023 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 412/2025 depositato il
25/11/2025 Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 627 del 2.12.2024 con la quale la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Vicenza aveva respinto il ricorso avverso un atto di contestazione ed irrogazione sanzioni pari ad € 5.935.550,40 afferente l'annualità 2019.
L' atto trae origine dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Noventa Vicentina tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022 nei confronti della società Società_1 RLs, esercente l' attività di compravendita di auto nuove ed usate (ora in fallimento).
Al termine delle complesse ed articolate investigazioni, erano stati segnalati all' A.G. i sigg. Ricorrente_1
, Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3, ritenuti responsabili di un meccanismo di frode fiscale avviato mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della Società_1, società cosiddetta “cartiera”, con l'assistenza di alcuni professionisti.
Le altre società coinvolte risultavano essere la Società_2 RLs, l'Società_3 RL in liquidazione, la ditta Società_4 di Nominativo_4, la Società_2 RLs, la Associazione_1 RLs e le società Società_5 RL e Società_5 RL (quest'ultime amministrate dal Ricorrente_1).
Le indagini condotte, ma non ancora concluse, nell'ambito del procedimento penale n. 5037/2020 RGNR, instaurato presso la Procura della Repubblica di Vicenza, avevano permesso all'ufficio di rilevare la natura di mera cartiera della Società_1 RLs e la responsabilità del Ricorrente_1, ritenuto uno dei promotori della frode fiscale.
Veniva, pertanto, notificato avviso di accertamento nei confronti dei predetti indagati con estensione delle sanzioni tributarie anche ai professionisti coinvolti nella frode, in considerazione dei vantaggi che i soggetti hanno effettivamente ricevuto a seguito della violazione della normativa fiscale (cosiddetta
“personalizzazione della sanzione”).
Nel caso de quo, secondo l'ufficio, il beneficio è costituito dall'Iva sul totale delle fatture emesse per operazioni inesistenti (€ 3.297.527,69 su un imponibile di € 14.991.262,29).
A tutti i beneficiari della frode, responsabili in via solidale con la società per le sanzioni ex art. 11 del D.
Lgs. n.n. 472/97, veniva notificato l'atto di contestazione.
Il giudice adito, accertata l'infondatezza delle argomentazioni esposte da parte ricorrente in ordine all' estraneità all' attuazione del disegno criminoso, con sentenza n. 627/2024 respingeva il ricorso, con condanna al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 10.000,00.
Propone ora appello il Ricorrente_1, ribadendo la fondatezza delle proprie argomentazioni.
Si costituisce parte appellata, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal sig. Ricorrente_1 è infondato e va respinto.
Questa Corte, dopo attento esame della copiosa documentazione in atti, ritiene di condividere quanto statuito dai giudici di prime cure, non ritenendo meritevoli di pregio le argomentazioni riproposte in sede di gravame dall' appellante.
In via preliminare, ritenuto rilevante quanto accertato in sede investigativa ed amministrativa dall'ufficio in ordine al ruolo rivestito dal Ricorrente_1 nel disegno criminoso posto in essere dai soggetti coinvolti nella frode, con l'assistenza fiscale e gestionale fornita dai consulenti Nominativo_5, Nominativo_6 e Nominativo_7, questa Corte condivide l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale, nel definire il rapporto tra l'art. 7 del D.L. n. 269/2003 e le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 472/97, artt. 2
e 11, risulta legittimo irrogare la sanzione anche nei confronti della persona fisica, qualora venga accertata l'artificiosa costituzione di una società di capitali per fini illeciti.
Né può assumere rilevanza la censura riproposta dal Ricorrente_1 in sede di gravame sulla presunta violazione del contraddittorio da parte dell'ufficio, non essendosi il contribuente avvalso delle facoltà previste dall'art. 16 del D.lgs. n. 472/97; infatti, nessuna deduzione difensiva è stata prodotta entro il termine di 60 gg dalla notifica dell'atto impugnato e, in ogni caso, dall'andamento processuale, non si rinvengono elementi dai quali si possa dedurre che il diritto di difesa dell'interessato sia stato in qualche modo leso.
Ora, in mancanza sia della definizione agevolata sia delle deduzioni difensive, l'atto di contestazione assume valenza di legittimo provvedimento di irrogazione sanzioni.
Tutto ciò premesso, rilevato che la Società_1 RLs era solamente una società “cartiera”, (assunto confermato dall' intervenuta definitività dell'avviso di accertamento 2019 notificato alla società), con ciò venendo a mancare, ai fini fiscali, la causa del contratto di cui all'art. 2247 c.c., il fine/beneficio illecito conseguito dai soci non può che corrispondere all'Iva sul totale delle fatture emesse per operazioni inesistenti.
Sulla base di tali premesse occorre, pertanto, verificare se le argomentazioni esposte dal Ricorrente_1 possano ritenersi convincenti e, di conseguenza, idonee a superare la presunzione enunciata dall'ufficio di considerarlo tra gli attori principali della frode fiscale.
Ora, dall'esame della copiosa documentazione prodotta dall'ufficio e non adeguatamente confutata da parte appellante, emerge che il Ricorrente_1, nell'anno oggetto di contestazione, ricopriva la carica di amministratore delle società Società_5 RL ed Società_5 RL, entrambe clienti della società Società_2 RLs, con la quale la Società_1 aveva intrattenuto rapporti commerciali finalizzati, in via esclusiva, alla frode in materia di Iva.
Secondo i militari verbalizzanti, il ruolo di collegamento ricoperto dal Ricorrente_1 tra le società implicate nella frode, si baserebbe proprio sui rapporti commerciali intercorrenti con le due società Società_2 RLs e Global Service RLs dallo stesso amministrate nonché sul complesso giro di conoscenze e di affari conclusi con gran parte dei soggetti coinvolti;
sulla base di ciò, appare meritevole di pregio la presunzione di ritenere il Ricorrente_1 amministratore di fatto della Società_1 RL.
Pertanto, questa Corte ritiene che il ruolo ricoperto da parte appellante nel disegno criminoso posto in essere sia di effettiva compartecipazione nella realizzazione delle violazioni tributarie contestate, con ciò legittimando l'applicazione dell'art. 11 del D.lgs. n. 472/97.
L' appello va, quindi, respinto e per l'effetto, va confermata la legittimità dell'atto impugnato. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 10.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
respinge l'appello. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
€ 10.000,00, oltre oneri di legge se dovuti;