TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile n. 1541/2024 r.g., cui è riunita la causa iscritta al n. 1548/2024 rg.
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Oggi, 7 maggio 2025, alle ore 10:19, innanzi al Giudice, dott. Francesco Paolo Pizzo, chiamata la causa n. 1541/2024 r.g., cui è riunita la causa iscritta al n. 1548/2024 rg, sono comparsi l'avv.
Avetrano, per parte opponente , nonché, in sostituzione dell'avv. Amaddeo, per Parte_1
l'opponente nonché l'avv. V. Sammartano, in sostituzione dell'avv. Piccione, per Parte_2 parte opposta.
I procuratori delle parti chiedono di discutere la causa.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita i procuratori delle parti a discutere ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Avetrano discute insistendo per l'accoglimento dei due atti di opposizione agli atti esecutivi;
chiede che venga dichiarata la nullità del precetto per violazione dell'art. 477, comma primo, c.p.c.; in subordine chiede che lo stesso venga dichiarato invalido per violazione dell'art. 754, primo comma,
c.p.c.; chiede, infine, la condanna dell'opposta al pagamento delle spese e dei Controparte_1 compensi del giudizio.
L'avv. Sammartano si riporta alla comparsa;
chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla pacifica nullità del precetto;
chiede la compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda per effetto della intervenuta morte del legale rappresentante dell'associazione debitrice;
in subordine chiede che le spese vengano contenute nel minimo e nei limiti degli effettivi esborsi sostenuti dagli opponenti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:35, riaperta l'udienza, in assenza dei procuratori delle parti,
il Giudice
pronuncia sentenza, allegata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 1 a 5 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
N. 1541/2024 R.G., cui è riunita la causa iscritta al N. 1548/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1541 R.G. dell'anno 2024 tra:
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'avv. Paolo Amaddeo, in virtù di procura alle liti in atti;
OPPONENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Duilio Piccione, in virtù di procura alle liti in atti;
OPPOSTA
Cui è riunita la causa iscritta al n. 1548/24 R.G. tra:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._3 dall'avv. Antonino Vetrano, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Duilio Piccione, in virtù di procura alle liti in atti;
OPPOSTA avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza cui la presente sentenza deve intendersi allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti.
1.1) Con atto di citazione depositato il 23/10/24, proponeva Parte_2
opposizione avverso il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 121/2022 emessa dal
Tribunale Civile di Marsala e il relativo atto di precetto, per l'importo totale di €
25.650,85.
L'opposizione si fonda sui seguenti motivi:
- violazione dell'art. 477 comma 1 c.p.c. poiché il precetto è stato notificato alla Parte_2
contestualmente ed unitamente alla sentenza che costituisce il titolo esecutivo;
- in via subordinata, violazione dell'art. 754 comma 1 c.c. poiché, oltre a Parte_2
e , destinatari dell'odierno precetto, vi è la presenza degli
[...] Parte_1
ulteriori eredi , e Parte_2 Parte_3 Parte_1 CP_2
.
[...]
Pertanto, chiedeva: “a) dichiarare la nullità, l'invalidità o comunque l'irregolarità del precetto per i motivi esposti in premessa;
b) con vittoria di spese e compensi di lite”.
1.2) Si costituiva ammettendo di avere erroneamente notificato Controparte_1 all'opponente il titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto senza il rispetto del termine dilatorio di giorni 10 previsto dall'art. 477, comma 1, cpc.
Pertanto, chiedeva: “- in via preliminare, ai sensi dell'art. 274, secondo comma, cpc richiedere al Presidente del Tribunale di disporre la riunione del procedimento n.
1548/2024 RG (quello introdotto da con prima udienza fissata per il Parte_1
13/3/2015 dinanzi al G.I. dott.ssa Barcellona) a quello in epigrafe portante n. 1541/2024;
- nel merito, ritenere e dichiarare nullo il precetto e dichiarare cessata la materia del contendere;
- con compensazione delle spese di lite posto che parte opponente non contesta l'esistenza del titolo esecutivo”.
1.3) Con separato atto di citazione, iscritto al n. 1548/24, invero, Parte_1
proponeva opposizione agli atti sopra descritti, per ragioni del tutto sovrapponibili a quelle formulate dall'opponente , concludendo nei medesimi termini. Parte_2
Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
1.4) Anche rispetto a tale opposizione, rubricata al n. 1548/24 RG, si costituiva l'odierna opposta, deducendo analoghe ragioni di nullità del precetto.
Con provvedimento del 12/3/25 è stata disposta la riunione dei suddetti procedimenti, successivamente tratti in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2) L'opposizione è fondata.
È circostanza pacifica tra le parti che, nel caso di specie, la creditrice Controparte_1 non ha rispettato il termine dilatorio di giorni 10 previsto dall'art. 477, comma 1, c.p.c., come emerge dalla produzione in atti e come risulta confermato dalle dichiarazioni rese, in entrambe le cause oggi riunite, dal procuratore dell'odierna opposta.
Peraltro, parte opposta nulla ha dimostrato in ordine alla pregressa notifica del precetto e del titolo esecutivo in favore dell'originario debitore, frattanto deceduto.
Deve, pertanto, qualificarsi come nullo l'atto di precetto opposto notificato dalla CP_1
agli odierni opponenti per omesso rispetto della sequenza temporale sancita dall'ultima parte del comma I dell'art. 477 c.p.c., risultando contestuale la notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo agli opponenti senza il rispetto minimo dei 10 giorni per la notifica del precetto decorrenti dalla preventiva notifica del titolo.
Alla luce delle superiori considerazioni, va, pertanto, dichiarata la nullità del precetto nei confronti degli opponenti per mancato rispetto del disposto di cui all'art. 477, comma I
c.p.c..
Non può, invece, addivenirsi alla declaratoria di cessata materia del contendere, in ragione del difetto di convergenza delle richieste delle parti processuali e del persistente interesse degli opponenti a una pronuncia sul merito.
3) Spese di lite.
In ragione del comportamento processuale tenuto dalla parte opposta, concretizzatosi in un immediato riconoscimento dell'eccepito vizio ex art. 477, primo comma, c.p.c., le spese vanno compensate in ragione di 2/3, con residuo liquidato in dispositivo in favore di entrambi gli opponenti secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/14, opportunamente modulati sulla scorta della contenuta estensione dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta,
Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del precetto opposto;
2) condanna parte opposta a rifondere gli opponenti delle spese di giudizio che, già compensate in ragione di 2/3, liquida:
- in favore di , in € 846,66 per compensi professionali, oltre al rimborso Parte_2
forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge;
- in favore di , in € 846,66 per compensi professionali, oltre al Parte_1
rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
Marsala, 7/5/25.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 5 a 5
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Oggi, 7 maggio 2025, alle ore 10:19, innanzi al Giudice, dott. Francesco Paolo Pizzo, chiamata la causa n. 1541/2024 r.g., cui è riunita la causa iscritta al n. 1548/2024 rg, sono comparsi l'avv.
Avetrano, per parte opponente , nonché, in sostituzione dell'avv. Amaddeo, per Parte_1
l'opponente nonché l'avv. V. Sammartano, in sostituzione dell'avv. Piccione, per Parte_2 parte opposta.
I procuratori delle parti chiedono di discutere la causa.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita i procuratori delle parti a discutere ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Avetrano discute insistendo per l'accoglimento dei due atti di opposizione agli atti esecutivi;
chiede che venga dichiarata la nullità del precetto per violazione dell'art. 477, comma primo, c.p.c.; in subordine chiede che lo stesso venga dichiarato invalido per violazione dell'art. 754, primo comma,
c.p.c.; chiede, infine, la condanna dell'opposta al pagamento delle spese e dei Controparte_1 compensi del giudizio.
L'avv. Sammartano si riporta alla comparsa;
chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla pacifica nullità del precetto;
chiede la compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda per effetto della intervenuta morte del legale rappresentante dell'associazione debitrice;
in subordine chiede che le spese vengano contenute nel minimo e nei limiti degli effettivi esborsi sostenuti dagli opponenti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:35, riaperta l'udienza, in assenza dei procuratori delle parti,
il Giudice
pronuncia sentenza, allegata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 1 a 5 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
N. 1541/2024 R.G., cui è riunita la causa iscritta al N. 1548/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1541 R.G. dell'anno 2024 tra:
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'avv. Paolo Amaddeo, in virtù di procura alle liti in atti;
OPPONENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Duilio Piccione, in virtù di procura alle liti in atti;
OPPOSTA
Cui è riunita la causa iscritta al n. 1548/24 R.G. tra:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._3 dall'avv. Antonino Vetrano, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Duilio Piccione, in virtù di procura alle liti in atti;
OPPOSTA avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza cui la presente sentenza deve intendersi allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti.
1.1) Con atto di citazione depositato il 23/10/24, proponeva Parte_2
opposizione avverso il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 121/2022 emessa dal
Tribunale Civile di Marsala e il relativo atto di precetto, per l'importo totale di €
25.650,85.
L'opposizione si fonda sui seguenti motivi:
- violazione dell'art. 477 comma 1 c.p.c. poiché il precetto è stato notificato alla Parte_2
contestualmente ed unitamente alla sentenza che costituisce il titolo esecutivo;
- in via subordinata, violazione dell'art. 754 comma 1 c.c. poiché, oltre a Parte_2
e , destinatari dell'odierno precetto, vi è la presenza degli
[...] Parte_1
ulteriori eredi , e Parte_2 Parte_3 Parte_1 CP_2
.
[...]
Pertanto, chiedeva: “a) dichiarare la nullità, l'invalidità o comunque l'irregolarità del precetto per i motivi esposti in premessa;
b) con vittoria di spese e compensi di lite”.
1.2) Si costituiva ammettendo di avere erroneamente notificato Controparte_1 all'opponente il titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto senza il rispetto del termine dilatorio di giorni 10 previsto dall'art. 477, comma 1, cpc.
Pertanto, chiedeva: “- in via preliminare, ai sensi dell'art. 274, secondo comma, cpc richiedere al Presidente del Tribunale di disporre la riunione del procedimento n.
1548/2024 RG (quello introdotto da con prima udienza fissata per il Parte_1
13/3/2015 dinanzi al G.I. dott.ssa Barcellona) a quello in epigrafe portante n. 1541/2024;
- nel merito, ritenere e dichiarare nullo il precetto e dichiarare cessata la materia del contendere;
- con compensazione delle spese di lite posto che parte opponente non contesta l'esistenza del titolo esecutivo”.
1.3) Con separato atto di citazione, iscritto al n. 1548/24, invero, Parte_1
proponeva opposizione agli atti sopra descritti, per ragioni del tutto sovrapponibili a quelle formulate dall'opponente , concludendo nei medesimi termini. Parte_2
Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
1.4) Anche rispetto a tale opposizione, rubricata al n. 1548/24 RG, si costituiva l'odierna opposta, deducendo analoghe ragioni di nullità del precetto.
Con provvedimento del 12/3/25 è stata disposta la riunione dei suddetti procedimenti, successivamente tratti in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2) L'opposizione è fondata.
È circostanza pacifica tra le parti che, nel caso di specie, la creditrice Controparte_1 non ha rispettato il termine dilatorio di giorni 10 previsto dall'art. 477, comma 1, c.p.c., come emerge dalla produzione in atti e come risulta confermato dalle dichiarazioni rese, in entrambe le cause oggi riunite, dal procuratore dell'odierna opposta.
Peraltro, parte opposta nulla ha dimostrato in ordine alla pregressa notifica del precetto e del titolo esecutivo in favore dell'originario debitore, frattanto deceduto.
Deve, pertanto, qualificarsi come nullo l'atto di precetto opposto notificato dalla CP_1
agli odierni opponenti per omesso rispetto della sequenza temporale sancita dall'ultima parte del comma I dell'art. 477 c.p.c., risultando contestuale la notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo agli opponenti senza il rispetto minimo dei 10 giorni per la notifica del precetto decorrenti dalla preventiva notifica del titolo.
Alla luce delle superiori considerazioni, va, pertanto, dichiarata la nullità del precetto nei confronti degli opponenti per mancato rispetto del disposto di cui all'art. 477, comma I
c.p.c..
Non può, invece, addivenirsi alla declaratoria di cessata materia del contendere, in ragione del difetto di convergenza delle richieste delle parti processuali e del persistente interesse degli opponenti a una pronuncia sul merito.
3) Spese di lite.
In ragione del comportamento processuale tenuto dalla parte opposta, concretizzatosi in un immediato riconoscimento dell'eccepito vizio ex art. 477, primo comma, c.p.c., le spese vanno compensate in ragione di 2/3, con residuo liquidato in dispositivo in favore di entrambi gli opponenti secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/14, opportunamente modulati sulla scorta della contenuta estensione dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta,
Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del precetto opposto;
2) condanna parte opposta a rifondere gli opponenti delle spese di giudizio che, già compensate in ragione di 2/3, liquida:
- in favore di , in € 846,66 per compensi professionali, oltre al rimborso Parte_2
forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge;
- in favore di , in € 846,66 per compensi professionali, oltre al Parte_1
rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
Marsala, 7/5/25.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 5 a 5