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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 22/05/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 154/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE PASQUALE Parte_1 C.F._1
TIZIANA, LEONE FRANCESCO, FELL SIMONA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Palermo, Via della Libertà 62; contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._2 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._3 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
Email_1
In punto a: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore/i di parte ricorrente chiede/chiedono e conclude/concludono:
“IN VIA CAUTELARE e inaudita altera parte, stante la sussistenza del fumus boni iuris e l'urgenza del provvedere, o, se del caso, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti: I. disapplicare l'O.M. 112/2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui all'art. 7, comma 4, lett. e) - “Istanza di partecipazione” - prescrive che “L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto” arrecando alla ricorrente un grave pregiudizio sotto diversi profili, sia economici che professionali,;
pagina 1 di 6 II. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente all'assunzione dalla I fascia delle G.P.S. di Belluno per la classe di concorso ADSS – Sostengo nella scuola secondaria di II grado e procedere con l'assegnazione di un incarico di supplenza alla stessa, illegittimamente non attribuito poiché ritenuta sprovvista di idoneo titolo in quanto inserita con riserva nelle GPS di proprio interesse;
III. ritenere e dichiarare nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente;
IV. adottare ogni altro provvedimento d'urgenza che, secondo le circostanze, appaia più idoneo ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso;
NEL MERITO
I. previa conferma del provvedimento cautelare emesso ed espletamento e/o accertamento di rito o di merito, ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di provvedere al riconoscimento del diritto della ricorrente all'assunzione da I fascia delle GPS di CP_3 per la classe di concorso ADSS – Sostengo nella scuola secondaria di II grado aldilà dell'inserimento con riserva nelle stesse in quanto specializzata sul sostegno in Spagna in attesa di riconoscimento;
II. per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, alla corresponsione di tutto quanto spettante all'odierna ricorrente in termini di risarcimento del danno da perdita di chances e degli eventuali danni economici legittimamente spettanti in relazione al mancato conferimento incarico per il quale era stata convocata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.”
***
Il procuratore/i di parte resistente chiede/chiedono e conclude/concludono:
“In via preliminare di rito:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
Nel merito in via principale:
- rigettare il ricorso ex art.414 c.p.c., in quanto infondato per tutti i motivi sopra esposti;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle relative differenze retributive, nonché l'applicazione del divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese di giudizio, competenze ed onorari di causa da liquidarsi a norma dell'art. 152- bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse. ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 04/12/2022 , come sopra rappresentata, conveniva Parte_1
in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni indicate in Controparte_1
epigrafe, anche in via cautelare, a tal fine esponendo di essere una docente non di ruolo, in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, in particolare in Spagna,
pagina 2 di 6 di aver presentato istanza di riconoscimento presso l'Amministrazione resistente convenuta e di essere in attesa di ottenere il relativo provvedimento, di avere per l'a.s. 2022/23, secondo i termini e le modalità prescritte dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022, domanda di inserimento nella I fascia delle GPS di , ottenendo l'inserimento in graduatoria con riserva alla CP_3
posizione n. 23 con punti 46,50 ma senza riuscire a conseguire l'ambita assunzione, e ciò poiché
l'art. 7, comma 4, lett. e), O.M. 112/2022, rubricato “Istanza di partecipazione”, prescriveva che
“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto.”
La ricorrente si doleva della illegittimità di tale previsione, che le aveva di fatto impedito un inserimento utile in graduatoria.
2. La difesa di parte convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto, come sopra rappresentato, che CP_1
preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del GO e nel merito resisteva al ricorso, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Lo svolgimento del processo.
La causa, effettuata la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione della domanda sul sito ministeriale, era ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
4. La giurisdizione.
Va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente, con affermazione della giurisdizione del Giudice Ordinario, avendo la parte ricorrente sostenuto l'esistenza di un proprio diritto alla stipulazione del contratto a termine, per la propria iscrizione nelle graduatorie di prima fascia “con riserva”, per il possesso di un titolo estero in ambito europeo, e dunque la posizione che la parte riterrebbe sussistente a proprio vantaggio appare chiaramente da qualificarsi come di diritto soggettivo e introdurre una controversia concernente l'assunzione al lavoro di competenza del Tribunale
Ordinario, ex articolo 63 del decreto legislativo n. 165/01.
5. Il merito della domanda.
Nel merito la domanda attorea non è fondata, e ciò anche con riferimento alla sussistenza del fumus pagina 3 di 6 boni iuris della domanda cautelare introdotta con il ricorso.
La ricorrente è in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, nell'ambito dell'Unione Europea ed in particolare in Spagna, ed ha chiesto l'inserimento nelle graduatorie provinciali nella I Fascia, in forza dell'O.M. 112/2022 all'art. 7, comma 4 lett.e). Tale disposizione prevede che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli CP_1
estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”.
La ricorrente si duole della contrarietà di tale ultima disposizione, che le ha consentito solo l'accesso alle graduatorie con riserva nell'attesa di riconoscimento del titolo, sarebbe in contrasto con l'articolo
59, comma quattro, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 che statuisce che “in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Ca. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, Controparte_1
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021 (…)”.
Va sul punto rilevato che tale ultima previsione non riguarda l'anno scolastico 2022/23, ma solo quello precedente 2021/2022, sicché non appare applicabile al caso dell'attrice, ed ancora- con riferimento al lamentato ritardo nel riconoscimento da parte dell'amministrazione convenuta a provvedere sulla valutazione del riconoscimento rispetto al termine di 120 giorni stabilito dai commi 2 e 6 dell'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 – deve ritenersi che tale ritardo non può determinare quale conseguenza che si debba necessariamente considerare tale titolo come equipollente a quelli italiani, dovendosi procedere comunque a una verifica, caso per caso, e potendo anche l'amministrazione, ove il pagina 4 di 6 documento in questione fosse stato prodotto in giudizio, formulare rilievi di merito circa la sua correttezza e autenticità e sufficienza ai fini della valutazione di equipollenza.
Va rammentato che la Corte di giustizia nella sentenza del 16 giugno 2022 nella causa C- Persona_2
577/20, con riferimento alla Direttiva UE 2005/36 e agli articoli 45 e 49 TFUE, da un lato, ha rilevato che la procedura di valutazione comparativa presuppone la fiducia reciproca tra gli Stati membri nei titoli attestanti le qualifiche professionali rilasciate da ciascuno Stato membro, cosicché “l'autorità dello Stato membro ospitante è in linea di principio tenuta a considerare come veritiero un documento quale, in particolare, un diploma rilasciato dall'autorità di un altro Stato membro”. La Corte ha però ammesso che l'autorità competente possa procedere ai controlli descritti nella medesima sentenza allorché nutra gravi dubbi, che vadano al di là di semplici sospetti, quanto all'autenticità o alla veridicità di un documento.
Nel caso della , il convenuto ha documentato che con riguardo al titolo di studio Pt_1 CP_1 denominato “Curso superior de Especialización en atención a las necesidades especificas de apoyo educativo”, rilasciato all'attrice dalla Universidad Cardenal Herrera – CEU – Castellò De La Plana -
Valencia (Spagna), lo stesso aveva richiesto al “Ministerio de Universidades” - competente in Spagna per la professione di docente (come risultante dal sistema IMI stesso) se detto “Curso superior de
Especialización en atención a las necesidades especificas de apoyo educativo” rilasciato dalla
Universidad Cardenal Herrera – CEU, costituisse formazione o professione regolamentata in Spagna ai sensi della Direttiva comunitaria 2005/36; il competente Ministero spagnolo ha riscontrato detta richiesta il 14.06.22, rispondendo che “Il curso superior de Especialización en atención a las necesidades especificas de apoyo educativo” rilasciato dalla Universidad Cardenal Herrera – CEU – non è un titolo ufficiale in Spagna. È un titolo proprio dell'Università Cardenal Herrera. Questo corso in Spagna non abilita per l'esercizio della professione regolamentata di Maestro di Educazione primaria nelle specializzazioni di pedagogia terapeutica, o Udito e Linguaggio, che sono le professionalità che servono per l'educazione speciale in Spagna. “
Alla luce di tale riscontro proveniente dallo Stato nel quale il titolo vantato dalla ricorrente è stato conseguito, deve ritenersi che il rigetto dell'iscrizione dell'attrice nelle graduatorie di interesse senza riserva non costituisca eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e illogicità dell'azione amministrativa, in quanto appare conseguente ad una verifica di inidoneità del titolo della Pt_1 all'accesso in graduatoria, pienamente rientrante nell'esercizio del potere di verifica dei titoli di accesso alle GPS in capo al convenuto. CP_1
Va infatti rammentato che il diritto della ricorrente al riconoscimento del titolo conseguito all'estero in pagina 5 di 6 ambito europeo, in tempi congrui ai sensi commi 2 e 6 dell'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206, deve essere contemperato con l'interesse primario a che la popolazione scolastica versante in condizioni soggettive di svantaggio venga assistita, nel proprio percorso didattico, da personale educativo di comprovata capacità e competenza tecnica. Nel bilanciamento tra tali interessi il secondo deve essere ritenuto prevalente.
La domanda attorea va dunque rigettata, anche con riferimento all'istanza cautelare che appare priva di fumus boni iuris, ed infine con riferimento alle conseguenze risarcitorie indicate dall'attrice, che non appaiono fornite di alcun riscontro.
6. Le spese di lite.
La particolarità della vicenda trattata e la presenza di decisioni di merito di tenore diverso dalla presente suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 154/2022 promossa da contro Parte_1
in persona del Ministro pro tempore, ogni Controparte_6
diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
Così deciso in Belluno, in data 22/05/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 154/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE PASQUALE Parte_1 C.F._1
TIZIANA, LEONE FRANCESCO, FELL SIMONA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Palermo, Via della Libertà 62; contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._2 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._3 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
Email_1
In punto a: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore/i di parte ricorrente chiede/chiedono e conclude/concludono:
“IN VIA CAUTELARE e inaudita altera parte, stante la sussistenza del fumus boni iuris e l'urgenza del provvedere, o, se del caso, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti: I. disapplicare l'O.M. 112/2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui all'art. 7, comma 4, lett. e) - “Istanza di partecipazione” - prescrive che “L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto” arrecando alla ricorrente un grave pregiudizio sotto diversi profili, sia economici che professionali,;
pagina 1 di 6 II. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente all'assunzione dalla I fascia delle G.P.S. di Belluno per la classe di concorso ADSS – Sostengo nella scuola secondaria di II grado e procedere con l'assegnazione di un incarico di supplenza alla stessa, illegittimamente non attribuito poiché ritenuta sprovvista di idoneo titolo in quanto inserita con riserva nelle GPS di proprio interesse;
III. ritenere e dichiarare nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente;
IV. adottare ogni altro provvedimento d'urgenza che, secondo le circostanze, appaia più idoneo ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso;
NEL MERITO
I. previa conferma del provvedimento cautelare emesso ed espletamento e/o accertamento di rito o di merito, ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di provvedere al riconoscimento del diritto della ricorrente all'assunzione da I fascia delle GPS di CP_3 per la classe di concorso ADSS – Sostengo nella scuola secondaria di II grado aldilà dell'inserimento con riserva nelle stesse in quanto specializzata sul sostegno in Spagna in attesa di riconoscimento;
II. per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, alla corresponsione di tutto quanto spettante all'odierna ricorrente in termini di risarcimento del danno da perdita di chances e degli eventuali danni economici legittimamente spettanti in relazione al mancato conferimento incarico per il quale era stata convocata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.”
***
Il procuratore/i di parte resistente chiede/chiedono e conclude/concludono:
“In via preliminare di rito:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
Nel merito in via principale:
- rigettare il ricorso ex art.414 c.p.c., in quanto infondato per tutti i motivi sopra esposti;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle relative differenze retributive, nonché l'applicazione del divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese di giudizio, competenze ed onorari di causa da liquidarsi a norma dell'art. 152- bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse. ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 04/12/2022 , come sopra rappresentata, conveniva Parte_1
in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni indicate in Controparte_1
epigrafe, anche in via cautelare, a tal fine esponendo di essere una docente non di ruolo, in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, in particolare in Spagna,
pagina 2 di 6 di aver presentato istanza di riconoscimento presso l'Amministrazione resistente convenuta e di essere in attesa di ottenere il relativo provvedimento, di avere per l'a.s. 2022/23, secondo i termini e le modalità prescritte dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022, domanda di inserimento nella I fascia delle GPS di , ottenendo l'inserimento in graduatoria con riserva alla CP_3
posizione n. 23 con punti 46,50 ma senza riuscire a conseguire l'ambita assunzione, e ciò poiché
l'art. 7, comma 4, lett. e), O.M. 112/2022, rubricato “Istanza di partecipazione”, prescriveva che
“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto.”
La ricorrente si doleva della illegittimità di tale previsione, che le aveva di fatto impedito un inserimento utile in graduatoria.
2. La difesa di parte convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto, come sopra rappresentato, che CP_1
preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del GO e nel merito resisteva al ricorso, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Lo svolgimento del processo.
La causa, effettuata la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione della domanda sul sito ministeriale, era ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
4. La giurisdizione.
Va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente, con affermazione della giurisdizione del Giudice Ordinario, avendo la parte ricorrente sostenuto l'esistenza di un proprio diritto alla stipulazione del contratto a termine, per la propria iscrizione nelle graduatorie di prima fascia “con riserva”, per il possesso di un titolo estero in ambito europeo, e dunque la posizione che la parte riterrebbe sussistente a proprio vantaggio appare chiaramente da qualificarsi come di diritto soggettivo e introdurre una controversia concernente l'assunzione al lavoro di competenza del Tribunale
Ordinario, ex articolo 63 del decreto legislativo n. 165/01.
5. Il merito della domanda.
Nel merito la domanda attorea non è fondata, e ciò anche con riferimento alla sussistenza del fumus pagina 3 di 6 boni iuris della domanda cautelare introdotta con il ricorso.
La ricorrente è in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, nell'ambito dell'Unione Europea ed in particolare in Spagna, ed ha chiesto l'inserimento nelle graduatorie provinciali nella I Fascia, in forza dell'O.M. 112/2022 all'art. 7, comma 4 lett.e). Tale disposizione prevede che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli CP_1
estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”.
La ricorrente si duole della contrarietà di tale ultima disposizione, che le ha consentito solo l'accesso alle graduatorie con riserva nell'attesa di riconoscimento del titolo, sarebbe in contrasto con l'articolo
59, comma quattro, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 che statuisce che “in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Ca. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, Controparte_1
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021 (…)”.
Va sul punto rilevato che tale ultima previsione non riguarda l'anno scolastico 2022/23, ma solo quello precedente 2021/2022, sicché non appare applicabile al caso dell'attrice, ed ancora- con riferimento al lamentato ritardo nel riconoscimento da parte dell'amministrazione convenuta a provvedere sulla valutazione del riconoscimento rispetto al termine di 120 giorni stabilito dai commi 2 e 6 dell'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 – deve ritenersi che tale ritardo non può determinare quale conseguenza che si debba necessariamente considerare tale titolo come equipollente a quelli italiani, dovendosi procedere comunque a una verifica, caso per caso, e potendo anche l'amministrazione, ove il pagina 4 di 6 documento in questione fosse stato prodotto in giudizio, formulare rilievi di merito circa la sua correttezza e autenticità e sufficienza ai fini della valutazione di equipollenza.
Va rammentato che la Corte di giustizia nella sentenza del 16 giugno 2022 nella causa C- Persona_2
577/20, con riferimento alla Direttiva UE 2005/36 e agli articoli 45 e 49 TFUE, da un lato, ha rilevato che la procedura di valutazione comparativa presuppone la fiducia reciproca tra gli Stati membri nei titoli attestanti le qualifiche professionali rilasciate da ciascuno Stato membro, cosicché “l'autorità dello Stato membro ospitante è in linea di principio tenuta a considerare come veritiero un documento quale, in particolare, un diploma rilasciato dall'autorità di un altro Stato membro”. La Corte ha però ammesso che l'autorità competente possa procedere ai controlli descritti nella medesima sentenza allorché nutra gravi dubbi, che vadano al di là di semplici sospetti, quanto all'autenticità o alla veridicità di un documento.
Nel caso della , il convenuto ha documentato che con riguardo al titolo di studio Pt_1 CP_1 denominato “Curso superior de Especialización en atención a las necesidades especificas de apoyo educativo”, rilasciato all'attrice dalla Universidad Cardenal Herrera – CEU – Castellò De La Plana -
Valencia (Spagna), lo stesso aveva richiesto al “Ministerio de Universidades” - competente in Spagna per la professione di docente (come risultante dal sistema IMI stesso) se detto “Curso superior de
Especialización en atención a las necesidades especificas de apoyo educativo” rilasciato dalla
Universidad Cardenal Herrera – CEU, costituisse formazione o professione regolamentata in Spagna ai sensi della Direttiva comunitaria 2005/36; il competente Ministero spagnolo ha riscontrato detta richiesta il 14.06.22, rispondendo che “Il curso superior de Especialización en atención a las necesidades especificas de apoyo educativo” rilasciato dalla Universidad Cardenal Herrera – CEU – non è un titolo ufficiale in Spagna. È un titolo proprio dell'Università Cardenal Herrera. Questo corso in Spagna non abilita per l'esercizio della professione regolamentata di Maestro di Educazione primaria nelle specializzazioni di pedagogia terapeutica, o Udito e Linguaggio, che sono le professionalità che servono per l'educazione speciale in Spagna. “
Alla luce di tale riscontro proveniente dallo Stato nel quale il titolo vantato dalla ricorrente è stato conseguito, deve ritenersi che il rigetto dell'iscrizione dell'attrice nelle graduatorie di interesse senza riserva non costituisca eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e illogicità dell'azione amministrativa, in quanto appare conseguente ad una verifica di inidoneità del titolo della Pt_1 all'accesso in graduatoria, pienamente rientrante nell'esercizio del potere di verifica dei titoli di accesso alle GPS in capo al convenuto. CP_1
Va infatti rammentato che il diritto della ricorrente al riconoscimento del titolo conseguito all'estero in pagina 5 di 6 ambito europeo, in tempi congrui ai sensi commi 2 e 6 dell'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206, deve essere contemperato con l'interesse primario a che la popolazione scolastica versante in condizioni soggettive di svantaggio venga assistita, nel proprio percorso didattico, da personale educativo di comprovata capacità e competenza tecnica. Nel bilanciamento tra tali interessi il secondo deve essere ritenuto prevalente.
La domanda attorea va dunque rigettata, anche con riferimento all'istanza cautelare che appare priva di fumus boni iuris, ed infine con riferimento alle conseguenze risarcitorie indicate dall'attrice, che non appaiono fornite di alcun riscontro.
6. Le spese di lite.
La particolarità della vicenda trattata e la presenza di decisioni di merito di tenore diverso dalla presente suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 154/2022 promossa da contro Parte_1
in persona del Ministro pro tempore, ogni Controparte_6
diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
Così deciso in Belluno, in data 22/05/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 6 di 6