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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/10/2024, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 29 ottobre 2024 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 547/2012 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Cicala, giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Patti, via l. D'Amico n. 1 (c/o
Studio Avv. Nuccio Ricchiazzi);
- ricorrente -
Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria Laganà, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliati in Messina presso CP_ l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale in proprio e quale mandatario della CP_2
- resistente –
TRA
Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, P. IVA Parte_2
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, (poi P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Vicari, Controparte_3
giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in S. Agata Militello, via Martoglio
n. 14;
- resistente – OGGETTO: Opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.04.2012, parte ricorrente esponeva che con intimazione di pagamento n. 29520129008881275/000, notificata in data 27.02.2012, la
Agente della Riscossione per la provincia di Messina, intimava il Parte_2 pagamento dell'importo di euro 5.732,16 entro cinque giorni dalla notifica della stessa, quale importo non pagato della cartella di pagamento n. 29520010068146041000, maggiorato di 361,92 per compensi di riscossione e delle spese all'01.02.2012 e di
269,09 per interessi di mora maturati all'01.02.2012, con avvertimento che in mancanza avrebbe proceduto ad esecuzione forzata.
La ricorrente evidenziava di non aver mai avuto conoscenza se non attraverso l'intimazione di pagamento, per il tramite della delle pretese in Parte_2
ordine ai contributi IVS fissi/percentuali sul minimale relativi agli anni 1992, 1993,
1994 e 1995, nonché alle somme aggiuntive per omesso versamento dei contributi IVS relativi agli stessi anni 1992, 1993, 1994 e 1995, non essendo stata preceduta dalla notifica della relativa cartella di pagamento, che sarebbe distinta con il n.
29520010068146041000.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto oggetto di impugnazione e, nel merito, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle somme portate dall'intimazione di pagamento, nonché l'intervenuta decadenza dell'Agente di riscossione dal diritto di procedere alla riscossione coatta per la mancata notifica della cartella di pagamento n. 29520010068146041000 e/o per averla notificata oltre il termine di cui all'art. 25 del DPR 602/1973, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l' con memoria depositata in data 01.02.2013, eccependo, in CP_1 via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell' e della in CP_1 CP_2
quanto soggetti estranei alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali e, nel merito, chiedeva la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione ed il rigetto del ricorso con vittorie di spese e compensi.
Pag. 2 di 9 Si costituiva la con memoria depositata in data Parte_2
18.07.2012, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva della con riferimento alle eccezioni di carattere previdenziale ed alla prescrizione Pt_2
formulate da parte ricorrente, e, nel merito, evidenziava che la cartella di pagamento opposta per i crediti era stata regolarmente notificata in data 11.12.2001 ai sensi CP_1 dell'art. 139 c.p.c. e si opponeva alla richiesta di eccepita decadenza del diritto alla riscossione di quanto intimato alla ricorrente dalla ed alla richiesta Parte_2
di sospensione del ruolo e/o avviso di pagamento impugnato. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con vittorie di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente ed assegnata allo scrivente come da provvedimento con cui lo stesso ha preso servizio presso questo ufficio in data 30 novembre 2022 ed il D.P. n. 50/2022.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c.
Oggetto della domanda di è l'annullamento dell'intimazione di Parte_1
pagamento n. 29520129008881275/000, già indicato in premessa per i motivi addotti.
Preliminarmente, bisogna soffermare l'attenzione sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dai resistenti costituiti.
Preliminarmente, va rammentato che secondo il recente orientamento della
Cassazione a Sezioni Unite “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore”, ossia l' , mentre “se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei CP_1
confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa” (Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514).
E ciò in quanto “il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, - emanato, come il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 112… disponeva, nel testo originario, che contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario. Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba
Pag. 3 di 9 notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Poiché la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo
l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni
(come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art.
24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria” (Cassazione,
Sezioni Unite, sentenza 8/03/2022, n. 7514).
In applicazione di tale norma, la Cassazione a Sezioni Unite 25 luglio 2007 n.
16412, inaugurando un orientamento in seguito più volte ribadito (Cass. 11 gennaio
2008 n. 476, Cass. 30 giugno 2009 n. 15310, Cass. 15 giugno 2011 n. 13082), ha affermato che, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudizio l'ente. La richiamata decisione precisa che se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito.
Infatti, "l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina
l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente
Pag. 4 di 9 creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio... in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore” (Cassazione, Sezioni
Unite, sentenza 8/03/2022, n. 7514).
Così ricostruito l'iter argomentativo della questione sulla legittimazione o meno in giudizio dell'ente concessionario, i giudici di legittimità hanno affermato il principio dell'assenza di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. fra ente impositore ed ente concessionario (titolare solo della facoltà di ricevere il pagamento del quantum della cartella).
Di contro, nel caso di evocazione e successiva celebrazione del processo nei confronti di entrambi i soggetti, ente impositore e concessionario, la Suprema Corte ha ritenuto che “nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n. 14991 del 15/07/2020, Cass. n. 21220 del 28/11/2012”.
(Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 8/03/2022, n. 7514).
Seguendo tale impostazione, nel caso in esame non emergono fondate ragioni per dichiarare la carenza di legittimazione passiva né della né Parte_2 dell' e della così come avanzato dagli enti resistenti costituiti. CP_1 Controparte_2
Anche perché, come dopo si evidenzierà, vengono contestati atti che comunque sono stati posti in essere sia dall'ente impositivo nonché dall'agente della riscossione.
In merito alla eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali non può che propendersi per il termine prescrizionale quinquennale, per cui risulta fondata la richiesta avanzata da parte ricorrente.
Pag. 5 di 9 L'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 prevede che “… le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: … b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
La giurisprudenza di legittimità, nel fare applicazione di questa norma, ha ritenuto che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata sia sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
di conseguenza, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché
l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione;
né rileva l'eventuale inerzia della cassa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, poiché il credito contributivo ha una sua autonoma esistenza, che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, e da cui decorre il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo (cfr. Cassazione, ordinanza 20.12.2022, n. 37570;
Cass., Sezioni Unite, 23397/2016; nello stesso senso Cass. 9865/2019, Cass.
21830/2014).
Nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che i contributi IVS fissi/percentuali sul minimale relativamente agli anni 1992, 1993, 1994 e 1995, nonché alle somme aggiuntive per omesso versamento dei contributi IVS relativi agli stessi anni, si è già maturato il termine prescrizionale quinquennale previsto per legge, per cui le somme afferenti a detti anni risultano non dovute.
In ultimo, per completezza, relativamente alla decadenza dell' di procedere CP_1
alla riscossione di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali iscritti a ruolo va detto quanto segue.
L'articolo 25, comma 1, D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, prevede che “ I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi
Pag. 6 di 9 esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
Invero la Suprema Corte di Cassazione, in merito, asserisce che “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (vd. Cassazione, ordinanza 24 marzo-7 settembre 2021, n. 24134; da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018).
In altri termini, l'irrilevanza assoluta dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, non esime il giudice dal valutare la fondatezza o meno della pretesa formulata attraverso la cartella di pagamento o l'avviso di addebito.
Ed ancora, secondo la giurisprudenza, “... la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9
e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato...” (cfr. Corte
d'Appello di Potenza, Sentenza n. 101/2024 del 15.07.2024).
Per cui anche questa eccezione è meritevole di accoglimento, non avendo l' CP_1
iscritto a ruolo i suddetti contributi previdenziali entro i termini previsti dalla legge.
Pag. 7 di 9 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va accolto, per cui va dichiarato l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento oggetto dell'impugnazione con ogni eventuale atto presupposto.
Ciò poiché dovendosi pur ritenere decaduta la parte dall'impugnare l'eventuale prescrizione maturata dalla data di debenza dei contributi (fino al 1995) alla cartella di pagamento del 2001, deve evidenziarsi che l'ulteriore successivo atto interruttivo è avvenuto (come da documentazione in atti) solo nel gennaio 2008, quindi ben oltre il termine quinquennale sopra indicato. Sul punto l'unica documentazione prodotta idonea a provare detta interruzione è la copia dell'avviso di ricevimento vidimato, non potendo invece utilizzarsi in tal senso la documentazione unilateralmente formata dall'Istituto o dall'ente della riscossione.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese, quindi, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex
D.M. n.55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia oltre che dell'assenza di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia e vanno poste a carico delle parti resistenti costituite in via solidale.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
CP_ depositato in data 04.04.2012 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n.
29520129008881275/000, notificata in data 27.02.2012 per l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi indicati;
- condanna la (poi ) e Parte_2 Controparte_3
l' , in solido, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del CP_1
giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.865,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Patti, 29 ottobre 2024
Pag. 8 di 9 Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
Pag. 9 di 9