Ordinanza cautelare 11 marzo 2022
Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 11/03/2022, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2022
N. 00216/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2022, proposto da
TO De IS, rappresentato e difeso dall’avvocato Piero De Stradis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Oria, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del diniego di permesso di costruire in sanatoria e fiscalizzazione abuso progetto di accertamento di conformità” (ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, e fiscalizzazione dell’abuso edilizio ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001), comunicato con nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Ing. Gaetano Padula, n. prot. 0023493 del 9/1/2021, notificata a mani del ricorrente in pari data;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- Con ordinanza n. 104 del 12/9/2019 il Comune di Oria ingiungeva al ricorrente la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite in difformità delle Concessioni edilizie n. 148/1998 e n. 280/2002 presso l’immobile sito in Oria (Br), alla via Fermi, n. 17 destinato a residenza familiare (identificato nel N.C.E.U. al FG. 41, P.lla 568, Sub. 7).
- In data 9/8/2021 il ricorrente presentava domanda di rilascio di permesso di costruire in sanatoria – accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e fiscalizzazione degli abusi, corredata da relazione giurata di un tecnico.
- In data 23/11/2021 l’Ufficio Tecnico del Comune di Oria, con nota prot. n. 22423, comunicava il preavviso di diniego per le seguenti motivazioni: “ a) il piano secondo dell’immobile in oggetto non è conforme alle prescrizioni imposte della Concessione Edilizia n. 280/2002, pertanto esso risulta essere realizzato in totale difformità dal titolo edilizio. Le condizioni affinché si possa applicare l’art. 34 del DPR n. 380/2001 sono: la qualificazione di parziale difformità dal Permesso di Costruire (o altro titolo abilitativo) e la oggettiva impossibilità di demolire o ripristinare lo stato dei luoghi assentito. Non è questo il caso di specie: l’immobile a piano secondo è, nella sua interezza, stato realizzato in totale difformità dal titolo abilitativo; l’intervento oggetto di istanza è escluso, quindi, dal campo di azione della fiscalizzazione dell’abuso; b) per quanto riguarda la richiesta di accertamento di conformità dell’abuso, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, la condizione di “doppia conformità” urbanistico-edilizia, che deve sussistere sia al momento della realizzazione dell’abuso che al momento della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità. Non è questo il caso di specie: l’altezza utile interna dei volumi tecnici a piano secondo è pari a 2,57 mt., maggiore di quella massima consentita dalle NTA del Programma di Fabbricazione vigente nel Comune di Oria, pari a 2,30 mt. ”.
- In data 9/12/2021, al ricorrente veniva notificato il diniego.
- Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990 come modificato dal cd “decreto semplificazioni” (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 conv. in legge 11 settembre 2020, n. 120) – difetto di istruttoria – carenza/difetto di motivazione – sviamento; II. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 artt. 31 e 34 violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di sanatoria e sanzioni edilizie – eccesso di potere per presupposti di fatto e di diritto erronei – violazione del principio di affidamento e buona fede del privato – omessa ponderazione e bilanciamento degli interessi coinvolti –ingiustizia manifesta – contraddittorietà – difetto di istruttoria – irragionevolezza – carenza di motivazione – sviamento; III. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 artt. 33 e 36 violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di sanatoria e sanzioni edilizie – eccesso di potere per presupposti di fatto e di diritto erronei – violazione del principio di affidamento e buona fede del privato – omessa ponderazione e bilanciamento degli interessi coinvolti – ingiustizia manifesta – contraddittorietà – difetto di istruttoria – irragionevolezza – carenza di motivazione – sviamento.
Considerato che:
- L’esame delle relative censure richiede l’approfondimento proprio della fase di merito.
Ritenuto che:
- L’efficacia del diniego di sanatoria determina l’immediata eseguibilità della ingiunzione demolitoria non impugnata nei termini.
- Pertanto, occorre addivenire alla sospensione del diniego di sanatoria nelle more della decisione di merito, onde evitare che l’interesse attivato in giudizio venga definitivamente pregiudicato con la demolizione delle opere.
Ritenute irripetibili le spese di lite della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie la domanda cautelare nei termini di cui in motivazione e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento di diniego sulla istanza di sanatoria.
Fissa per la trattazione del merito del ricorso la pubblica udienza del 14 dicembre 2022.
Spese della presente fase cautelare irripetibili.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO