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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17842/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, all'esito dell'udienza del 13/12/2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 17842/2015 r.g. proposta da
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e Parte_1
difesi dall'Avv. Francesco Moramarco, domiciliatario, in virtù di mandato a margine dell'atto di costituzione del nuovo difensore del 9/3/2016;
-attrice-
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Antonio Vinci, domiciliatario, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta;
-convenuta-
Oggetto: azione di adempimento del contratto di assicurazione contro il furto d'auto.
Conclusioni come da verbale d'udienza del 13/12/2024 che si intendono integralmente pagina 1 di 9 richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- La premettendo di avere acquistato, in data Parte_2
23/12/2013, l'autovettura BMW modello "420 DCP-versione Msport tg. ET597NW” al prezzo di €47.250,00, iva inclusa, nonché di avere stipulato con la un Controparte_1
contratto di assicurazione, includente tra gli altri, anche il rischio contro il furto dell'auto come da polizza nr. 103284173, ha agito in giudizio nei confronti della compagnia assicuratrice per il riconoscimento del diritto all'indennizzo (stragiudizialmente negato), in quanto, dopo avere parcheggiato il veicolo, in data 29/12/2014 in Bari – Torre a Mare alla Via G. Signorile,
regolarmente chiuso a chiave e con l'allarme inserito, ed essersi recato sul medesimo luogo il successivo 4/1/2015 verso le ore 16,00 per riprenderla, constatava che lo stesso era stato trafugato da ignoti e, per tale evento, nell'immediatezza dei fatti sporgeva formale denuncia-
querela presso la Legione dei Carabinieri di Puglia Stazione di AR. Ha, quindi, concluso per l'accertamento dell'inadempimento della agli obblighi Controparte_1
derivanti dal contratto di assicurazione e per la relativa condanna al pagamento del complessivo importo di €47.250,00, oltre il danno da svalutazione monetaria, in subordine per la condanna della compagnia di assicurazione al risarcimento della maggiore o minore somma che si riterrà
di giustizia, anche a seguito di eventuale CTU, con vittoria di spese di giudizio (atto di citazione notificato il 24/11/2015).
pagina 2 di 9 I.2.- Con comparsa di risposta depositata il 16/2/2016 si è costituita in giudizio la
, la quale ha, anzitutto, contestato l'operatività della polizza Controparte_1
assicurativa ed, in particolare, l'essersi in concreto verificato il denunciato furto da parte di ignoti nell'arco temporale compreso tra il 29/12/2014 e il 4/1/2015, dunque, un evento rientrante nel rischio coperto dalla polizza invocata in giudizio;
tanto in considerazione della circostanza che, a seguito di accertamenti esteri svolti dalla compagnia di assicurazione,
documentati mediante l'attestazione del Direttore della Sezione Controllo dell'Ente Doganale
del Marocco del 24/7/2015, l'autovettura dell'attrice sarebbe stata importata dapprima in
Marocco, attraverso la frontiera presente al porto di Bab Sebta in data 16/12/2014 e, poi, in
Mauritiana attraverso la frontiera di Guergarate in data 31/12/2024. Nella prospettazione della convenuta, dunque, tali circostanze dimostrerebbero che, alla data del presunto furto, l'auto si trovasse già fuori dal territorio nazionale. Ha, inoltre, eccepito il minor prezzo di acquisto dell'autovettura di €37.648,42 in base all'estratto cronologico del P.R.A., e che quindi la stessa sarebbe stata assicurata per un valore maggiore in violazione dell'art. 1909 c.c.; infine, ha evidenziato il difetto di titolarità attiva in capo all'attrice in quanto, dalla raccomandata a/r del
25/6/2015, risulterebbe che l'autovettura de qua era stata acquistata con finanziamento (e pagamento rateale) dalla BMW Group Financial Service, mentre la ne aveva Parte_1
conseguito la disponibilità quale mera utilizzatrice;
sicché al più l'indennizzo spetterebbe all'ente proprietario, ossia alla società locatrice BMW Group Financial Service, nell'ipotesi in cui il credito residuo non fosse stato soddisfatto.
I.3.- Con memoria difensiva del 93/2010 si è, altresì, costituito per l'attrice l'Avv.
Francesco Moramarco, a seguito della rinuncia al mandato da parte del precedente difensore,
avv. Sergio Carabellese.
pagina 3 di 9 I.4.- Istruita, oltre che sulla scorta della documentazione versata in atti, previo espletamento delle prove testimoniale a mezzo di e di Testimone_1 Parte_3
(cfr. verbale d'udienza del 14/6/2017) ed acquisizione dei tracciati di Octo Telematics Italia
S.r.l., relativi alla circolazione dell'autovettura BMW serie 4 coupé tg. ET 597 NW, intestata alla la causa è pervenuta, da ultimo, all'udienza del 13/12/2024 Parte_2
in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata in decisione, con rinuncia delle parti al deposito di scritti conclusivi.
II.- La domanda attorea è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per quanto di ragione.
Ciò premesso, l'odierna controversia trae origine dall'azione di adempimento del contratto di assicurazione contro il furto d'auto, polizza nr. 103284173, promossa dalla assicurata, , nei confronti della Compagnia assicuratrice, Parte_2
, a seguito del rifiuto di quest'ultima ad indennizzare l'attrice per Controparte_1
il furto dell'autovettura BMW modello "420 DCP-versione Msport Tg ET597NW”, che,
secondo la ricostruzione effettuata dall'attrice sarebbe avvenuto tra il 29/12/2014 e il 4/1/2015
in Bari, località Torre a Mare, alla via Giuseppe Signorile, luogo ove il Sig. Parte_2
sostiene di averla posteggiata prima di partire in data 30/12/2014 per Stoccolma e di non averla ritrovata al suo ritorno in data 4/1/2015, sporgendo nello stesso giorno denuncia-querela.
Orbene, la Suprema Corte, afferma univocamente che “in materia di assicurazione contro
i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto
dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio
assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe
l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia. A tal fine la
pagina 4 di 9 denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente
il fatto illecito si sia verificato (Cassazione civile sez. VI, 03/02/2023, n.3446)”.
Difatti, vertendosi in ipotesi di polizza assicurativa a copertura del furto di veicolo, dato che l'evento coperto da garanzia, oltre che costitutivo del diritto al pagamento dell'indennizzo è
costituito dal furto, è sull'assicurato che incombe l'onere di dimostrarne l'esistenza (nel medesimo senso si veda, in giurisprudenza, ex multis, Cass. civ., 21 dicembre 2017, n. 30656).
La prova non riguarda esclusivamente la sussunzione dell'evento nel rischio assicurato ma anche la sua dipendenza dall'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, il che consente anche di ricordare come molto spesso il rischio assicurato contempli anche specifiche circostanze la cui ricorrenza, oltre alla “descrizione” dell'evento, concorre ad individuare l'oggetto del rischio assicurato (si pensi, ad esempio, alla previsione secondo la quale il furto del veicolo sia assicurato a condizione che il veicolo sia dotato di antifurto o di sistema di geolocalizzazione).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, al fine di dettare regole di ripartizione degli oneri probatori rispetto alla clausole delimitative del rischio, ha distinto principalmente tra “rischi inclusi” e “rischi non compresi”, affermando che la circostanza che l'evento rientri tra i rischi
“inclusi” è fatto costitutivo della pretesa e, come tale, va provata dall;
al contrario, la Parte_4
circostanza che rientri tra i rischi “non compresi”, rappresenta fatto impeditivo della pretesa dell'assicurato, con la conseguenza che la relativa prova incombe sull'assicuratore.
In base a tale assunto, uniforme e consolidata Cassazione ritiene che “nel giudizio
promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento
dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei
"rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se
pagina 5 di 9 il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive,
causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali
clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore”
(Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n.1558).
Tuttavia, l'applicazione dei richiamati principi non deve sfociare nell'onere probatorio,
per l'assicurato, di dimostrare circostanze negative, come ad esempio quella di non essere più
effettivamente in possesso del bene o, addirittura, di dover individuare l'autore del furto.
Nel caso di specie, in base ai principi sopra enunciati, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, la , avrebbe dovuto dar prova dell'avvenuto Parte_2
furto, quale fatto costitutivo del suo diritto all'indennizzo, in quanto la difesa della convenuta,
relativamente all'an della pretesa creditoria, si basa principalmente sulla contestazione dell'operatività della polizza assicurativa e sulla circostanza che il veicolo assicurato si trovasse fuori dal territorio italiano nel periodo in cui lo stesso si assume sia stato derubato, quest'ultima smentita dalle evidenze della geolocalizzazione dell'auto ad opera della Octo Telematics Italia,
che nello stesso periodo (16/12/2014-31/12/2014) colloca il veicolo nella città di Bari.
Posto che la presentazione della denuncia-querela non è di per sé sufficiente a dimostrare che il fatto illecito si sia verificato, l'acquisizione della localizzazione dell'autovettura attraverso il servizio della Octo Telematics Italia Srl, in virtù del contratto di abbonamento stipulato dall'attrice con la stessa (nr. 5350575 del 15/1/2014), permette di ricavare alcuni elementi fondamentali per la risoluzione del caso in questione.
Anzitutto, come più volte dichiarato dall'attrice, l'autoveicolo sarebbe stato parcheggiato in Bari, località Torre a Mare, alla via Giuseppe Signorile, ciò si evince sia dall'atto di citazione, che dalla querela sporta dal sig. il 5/1/2015 alla Legione Parte_2
pagina 6 di 9 Carabinieri di Puglia Stazione di AR (doc. 3 fasc. attoreo), ma anche dalle testimonianze rese nel processo (cfr. testimonianza di resa a verbale d'udienza del Testimone_1
14/6/2017, la quale evidenzia un ulteriore spostamento da parte del teste in data 31/12/2014 per poi riportare l'auto sempre nella Via Signorile che, tuttavia, non trova conferma nelle risultanze documentali della geolocalizzazione del dispositivo satellitare).
Dalla ricostruzione operata dalla Octo Telematics Italia Srl si ricava come l'autovettura non abbia mai sostato nel luogo indicato dall'attrice, ma piuttosto in Via degli Ulivi - 70016
AR (Bari), ove risulta la sua ultima posizione in data 3/1/2015 e dove si sono dirette le attività di ricerca della stessa.
Peraltro, dalle medesime evidenze documentali si ha notizia dello “spegnimento” in data
5/12/2014, e di una condizione di sosta continuativa fino alla fine dell'anno 2014, senza alcuna rilevazione degli spostamenti descritti dalla società attrice e dallo stesso teste sopra citato.
Non persuade, inoltre, che nella denuncia querela sporta da non si sia Parte_2
fatto alcun riferimento al coinvolgimento personale negli accadimenti di Testimone_1
sebbene lo stesso avesse assistito alle operazioni di parcheggio del veicolo, per avere accompagnato il primo con la propria autovettura, in data 29/12/2024.
Tali risultanze possono ritenersi tali da avvalorare la ritenuta inadeguatezza probatoria in ordine all'evento furto, pure prescindendosi dalle circostanze legate al transito alla frontiera estera del veicolo, contestate dalla attrice con riguardo alla legittimità ed autenticità del documento proveniente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del Marocco –
amministrazione delle Dogane e Imposte Dirette (docc. D1 e D2 fasc. convenuta).
Peraltro, alcuna circostanza relativa ad un diverso posizionamento o al pregresso smarrimento del satellitare è stata valorizzata dalla parte attrice, al punto da privare di qualsivoglia valore pagina 7 di 9 probatorio gli esiti accertativi emersi dalla documentazione Octo Telematics su cui, peraltro, la stessa società attrice ha insistito (tanto in funzione della valorizzazione del principio di diritto alla cui stregua “In tema di polizza per furto d'auto, non vale ad offrire riscontro circa
l'avvenuto furto, il report storico dimesso da C. s.p.a., del veicolo asseritamente rubato,
relativo alla sua geolocalizzazione, tenuto conto che le coordinate registrate potrebbero non
riferirsi al suindicato veicolo: tale dispositivo elettronico può essere, da un esperto del settore,
agevolmente e in breve tempo disinstallato dall'autovettura su cui è installato e installato su un
altro veicolo, senza che la sede operativa di sorveglianza sia in grado di averne contezza.
Inoltre, se l'antenna GPS dell'impianto satellitare viene manomessa, la data GPS non viene più
aggiornata; da quanto indicato, discende l'inattendibilità probatoria dei dati risultanti dal
report del dispositivo satellitare” così Tribunale Parma, 11/02/2019, n. 243).
Conclusivamente, la domanda attorea va rigettata per difetto di prova.
III.- In considerazione della peculiarità della fattispecie, in particolare, dei profili di accertamento legati alle risultanze del sistema Octo Telematics e all'incompatibilità con le dichiarazioni rese da un teste diretto, nonché tenuto conto anche della infondatezza del rilievo difensivo della compagnia convenuta che nell'eccepire il difetto di titolarità attiva in capo all'attrice ha fatto riferimento ad un contratto di finanziamento assimilato al contratto di
leasing, senza tuttavia allegare né offriva prova adeguata della sussistenza dei relativi presupposti sostanziali, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 24/11/2015 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 pagina 8 di 9 così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Bari, 9/4/2025 Il Giudice - Valentina D'Aprile
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, all'esito dell'udienza del 13/12/2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 17842/2015 r.g. proposta da
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e Parte_1
difesi dall'Avv. Francesco Moramarco, domiciliatario, in virtù di mandato a margine dell'atto di costituzione del nuovo difensore del 9/3/2016;
-attrice-
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Antonio Vinci, domiciliatario, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta;
-convenuta-
Oggetto: azione di adempimento del contratto di assicurazione contro il furto d'auto.
Conclusioni come da verbale d'udienza del 13/12/2024 che si intendono integralmente pagina 1 di 9 richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- La premettendo di avere acquistato, in data Parte_2
23/12/2013, l'autovettura BMW modello "420 DCP-versione Msport tg. ET597NW” al prezzo di €47.250,00, iva inclusa, nonché di avere stipulato con la un Controparte_1
contratto di assicurazione, includente tra gli altri, anche il rischio contro il furto dell'auto come da polizza nr. 103284173, ha agito in giudizio nei confronti della compagnia assicuratrice per il riconoscimento del diritto all'indennizzo (stragiudizialmente negato), in quanto, dopo avere parcheggiato il veicolo, in data 29/12/2014 in Bari – Torre a Mare alla Via G. Signorile,
regolarmente chiuso a chiave e con l'allarme inserito, ed essersi recato sul medesimo luogo il successivo 4/1/2015 verso le ore 16,00 per riprenderla, constatava che lo stesso era stato trafugato da ignoti e, per tale evento, nell'immediatezza dei fatti sporgeva formale denuncia-
querela presso la Legione dei Carabinieri di Puglia Stazione di AR. Ha, quindi, concluso per l'accertamento dell'inadempimento della agli obblighi Controparte_1
derivanti dal contratto di assicurazione e per la relativa condanna al pagamento del complessivo importo di €47.250,00, oltre il danno da svalutazione monetaria, in subordine per la condanna della compagnia di assicurazione al risarcimento della maggiore o minore somma che si riterrà
di giustizia, anche a seguito di eventuale CTU, con vittoria di spese di giudizio (atto di citazione notificato il 24/11/2015).
pagina 2 di 9 I.2.- Con comparsa di risposta depositata il 16/2/2016 si è costituita in giudizio la
, la quale ha, anzitutto, contestato l'operatività della polizza Controparte_1
assicurativa ed, in particolare, l'essersi in concreto verificato il denunciato furto da parte di ignoti nell'arco temporale compreso tra il 29/12/2014 e il 4/1/2015, dunque, un evento rientrante nel rischio coperto dalla polizza invocata in giudizio;
tanto in considerazione della circostanza che, a seguito di accertamenti esteri svolti dalla compagnia di assicurazione,
documentati mediante l'attestazione del Direttore della Sezione Controllo dell'Ente Doganale
del Marocco del 24/7/2015, l'autovettura dell'attrice sarebbe stata importata dapprima in
Marocco, attraverso la frontiera presente al porto di Bab Sebta in data 16/12/2014 e, poi, in
Mauritiana attraverso la frontiera di Guergarate in data 31/12/2024. Nella prospettazione della convenuta, dunque, tali circostanze dimostrerebbero che, alla data del presunto furto, l'auto si trovasse già fuori dal territorio nazionale. Ha, inoltre, eccepito il minor prezzo di acquisto dell'autovettura di €37.648,42 in base all'estratto cronologico del P.R.A., e che quindi la stessa sarebbe stata assicurata per un valore maggiore in violazione dell'art. 1909 c.c.; infine, ha evidenziato il difetto di titolarità attiva in capo all'attrice in quanto, dalla raccomandata a/r del
25/6/2015, risulterebbe che l'autovettura de qua era stata acquistata con finanziamento (e pagamento rateale) dalla BMW Group Financial Service, mentre la ne aveva Parte_1
conseguito la disponibilità quale mera utilizzatrice;
sicché al più l'indennizzo spetterebbe all'ente proprietario, ossia alla società locatrice BMW Group Financial Service, nell'ipotesi in cui il credito residuo non fosse stato soddisfatto.
I.3.- Con memoria difensiva del 93/2010 si è, altresì, costituito per l'attrice l'Avv.
Francesco Moramarco, a seguito della rinuncia al mandato da parte del precedente difensore,
avv. Sergio Carabellese.
pagina 3 di 9 I.4.- Istruita, oltre che sulla scorta della documentazione versata in atti, previo espletamento delle prove testimoniale a mezzo di e di Testimone_1 Parte_3
(cfr. verbale d'udienza del 14/6/2017) ed acquisizione dei tracciati di Octo Telematics Italia
S.r.l., relativi alla circolazione dell'autovettura BMW serie 4 coupé tg. ET 597 NW, intestata alla la causa è pervenuta, da ultimo, all'udienza del 13/12/2024 Parte_2
in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata in decisione, con rinuncia delle parti al deposito di scritti conclusivi.
II.- La domanda attorea è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per quanto di ragione.
Ciò premesso, l'odierna controversia trae origine dall'azione di adempimento del contratto di assicurazione contro il furto d'auto, polizza nr. 103284173, promossa dalla assicurata, , nei confronti della Compagnia assicuratrice, Parte_2
, a seguito del rifiuto di quest'ultima ad indennizzare l'attrice per Controparte_1
il furto dell'autovettura BMW modello "420 DCP-versione Msport Tg ET597NW”, che,
secondo la ricostruzione effettuata dall'attrice sarebbe avvenuto tra il 29/12/2014 e il 4/1/2015
in Bari, località Torre a Mare, alla via Giuseppe Signorile, luogo ove il Sig. Parte_2
sostiene di averla posteggiata prima di partire in data 30/12/2014 per Stoccolma e di non averla ritrovata al suo ritorno in data 4/1/2015, sporgendo nello stesso giorno denuncia-querela.
Orbene, la Suprema Corte, afferma univocamente che “in materia di assicurazione contro
i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto
dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio
assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe
l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia. A tal fine la
pagina 4 di 9 denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente
il fatto illecito si sia verificato (Cassazione civile sez. VI, 03/02/2023, n.3446)”.
Difatti, vertendosi in ipotesi di polizza assicurativa a copertura del furto di veicolo, dato che l'evento coperto da garanzia, oltre che costitutivo del diritto al pagamento dell'indennizzo è
costituito dal furto, è sull'assicurato che incombe l'onere di dimostrarne l'esistenza (nel medesimo senso si veda, in giurisprudenza, ex multis, Cass. civ., 21 dicembre 2017, n. 30656).
La prova non riguarda esclusivamente la sussunzione dell'evento nel rischio assicurato ma anche la sua dipendenza dall'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, il che consente anche di ricordare come molto spesso il rischio assicurato contempli anche specifiche circostanze la cui ricorrenza, oltre alla “descrizione” dell'evento, concorre ad individuare l'oggetto del rischio assicurato (si pensi, ad esempio, alla previsione secondo la quale il furto del veicolo sia assicurato a condizione che il veicolo sia dotato di antifurto o di sistema di geolocalizzazione).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, al fine di dettare regole di ripartizione degli oneri probatori rispetto alla clausole delimitative del rischio, ha distinto principalmente tra “rischi inclusi” e “rischi non compresi”, affermando che la circostanza che l'evento rientri tra i rischi
“inclusi” è fatto costitutivo della pretesa e, come tale, va provata dall;
al contrario, la Parte_4
circostanza che rientri tra i rischi “non compresi”, rappresenta fatto impeditivo della pretesa dell'assicurato, con la conseguenza che la relativa prova incombe sull'assicuratore.
In base a tale assunto, uniforme e consolidata Cassazione ritiene che “nel giudizio
promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento
dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei
"rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se
pagina 5 di 9 il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive,
causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali
clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore”
(Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n.1558).
Tuttavia, l'applicazione dei richiamati principi non deve sfociare nell'onere probatorio,
per l'assicurato, di dimostrare circostanze negative, come ad esempio quella di non essere più
effettivamente in possesso del bene o, addirittura, di dover individuare l'autore del furto.
Nel caso di specie, in base ai principi sopra enunciati, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, la , avrebbe dovuto dar prova dell'avvenuto Parte_2
furto, quale fatto costitutivo del suo diritto all'indennizzo, in quanto la difesa della convenuta,
relativamente all'an della pretesa creditoria, si basa principalmente sulla contestazione dell'operatività della polizza assicurativa e sulla circostanza che il veicolo assicurato si trovasse fuori dal territorio italiano nel periodo in cui lo stesso si assume sia stato derubato, quest'ultima smentita dalle evidenze della geolocalizzazione dell'auto ad opera della Octo Telematics Italia,
che nello stesso periodo (16/12/2014-31/12/2014) colloca il veicolo nella città di Bari.
Posto che la presentazione della denuncia-querela non è di per sé sufficiente a dimostrare che il fatto illecito si sia verificato, l'acquisizione della localizzazione dell'autovettura attraverso il servizio della Octo Telematics Italia Srl, in virtù del contratto di abbonamento stipulato dall'attrice con la stessa (nr. 5350575 del 15/1/2014), permette di ricavare alcuni elementi fondamentali per la risoluzione del caso in questione.
Anzitutto, come più volte dichiarato dall'attrice, l'autoveicolo sarebbe stato parcheggiato in Bari, località Torre a Mare, alla via Giuseppe Signorile, ciò si evince sia dall'atto di citazione, che dalla querela sporta dal sig. il 5/1/2015 alla Legione Parte_2
pagina 6 di 9 Carabinieri di Puglia Stazione di AR (doc. 3 fasc. attoreo), ma anche dalle testimonianze rese nel processo (cfr. testimonianza di resa a verbale d'udienza del Testimone_1
14/6/2017, la quale evidenzia un ulteriore spostamento da parte del teste in data 31/12/2014 per poi riportare l'auto sempre nella Via Signorile che, tuttavia, non trova conferma nelle risultanze documentali della geolocalizzazione del dispositivo satellitare).
Dalla ricostruzione operata dalla Octo Telematics Italia Srl si ricava come l'autovettura non abbia mai sostato nel luogo indicato dall'attrice, ma piuttosto in Via degli Ulivi - 70016
AR (Bari), ove risulta la sua ultima posizione in data 3/1/2015 e dove si sono dirette le attività di ricerca della stessa.
Peraltro, dalle medesime evidenze documentali si ha notizia dello “spegnimento” in data
5/12/2014, e di una condizione di sosta continuativa fino alla fine dell'anno 2014, senza alcuna rilevazione degli spostamenti descritti dalla società attrice e dallo stesso teste sopra citato.
Non persuade, inoltre, che nella denuncia querela sporta da non si sia Parte_2
fatto alcun riferimento al coinvolgimento personale negli accadimenti di Testimone_1
sebbene lo stesso avesse assistito alle operazioni di parcheggio del veicolo, per avere accompagnato il primo con la propria autovettura, in data 29/12/2024.
Tali risultanze possono ritenersi tali da avvalorare la ritenuta inadeguatezza probatoria in ordine all'evento furto, pure prescindendosi dalle circostanze legate al transito alla frontiera estera del veicolo, contestate dalla attrice con riguardo alla legittimità ed autenticità del documento proveniente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del Marocco –
amministrazione delle Dogane e Imposte Dirette (docc. D1 e D2 fasc. convenuta).
Peraltro, alcuna circostanza relativa ad un diverso posizionamento o al pregresso smarrimento del satellitare è stata valorizzata dalla parte attrice, al punto da privare di qualsivoglia valore pagina 7 di 9 probatorio gli esiti accertativi emersi dalla documentazione Octo Telematics su cui, peraltro, la stessa società attrice ha insistito (tanto in funzione della valorizzazione del principio di diritto alla cui stregua “In tema di polizza per furto d'auto, non vale ad offrire riscontro circa
l'avvenuto furto, il report storico dimesso da C. s.p.a., del veicolo asseritamente rubato,
relativo alla sua geolocalizzazione, tenuto conto che le coordinate registrate potrebbero non
riferirsi al suindicato veicolo: tale dispositivo elettronico può essere, da un esperto del settore,
agevolmente e in breve tempo disinstallato dall'autovettura su cui è installato e installato su un
altro veicolo, senza che la sede operativa di sorveglianza sia in grado di averne contezza.
Inoltre, se l'antenna GPS dell'impianto satellitare viene manomessa, la data GPS non viene più
aggiornata; da quanto indicato, discende l'inattendibilità probatoria dei dati risultanti dal
report del dispositivo satellitare” così Tribunale Parma, 11/02/2019, n. 243).
Conclusivamente, la domanda attorea va rigettata per difetto di prova.
III.- In considerazione della peculiarità della fattispecie, in particolare, dei profili di accertamento legati alle risultanze del sistema Octo Telematics e all'incompatibilità con le dichiarazioni rese da un teste diretto, nonché tenuto conto anche della infondatezza del rilievo difensivo della compagnia convenuta che nell'eccepire il difetto di titolarità attiva in capo all'attrice ha fatto riferimento ad un contratto di finanziamento assimilato al contratto di
leasing, senza tuttavia allegare né offriva prova adeguata della sussistenza dei relativi presupposti sostanziali, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 24/11/2015 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 pagina 8 di 9 così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Bari, 9/4/2025 Il Giudice - Valentina D'Aprile
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