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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 8549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8549 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 26789/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICAPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Balletti la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26789/2022 del R.G., vertente
TRA
(codice fiscale Parte 1
P.IVA 1 ), in persona del dott. quale procuratore Parte_2 '
in forza di procura speciale del 28.04.2022 Parte 1dell
, rep. 177893, racc. 11776, elettivamente domiciliata in per Notaio ER 1
Napoli alla Piazza Vanvitelli n°15, presso lo studio dell'avv. Francesco GULIA,
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in ( C.F. 1 calce all'atto di citazione;
fax 081/662108; mail: Email 1 PEC: Email 2 ATTRICE NELLA CAUSA DI MERITO-OPPOSTA
E
ESPOSITO SALVATORE
CONVENUTO NELLA CAUSA DI MERITO-OPPONENTE-CONTUMACE
E
(cf. P.IVA 2 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar Per 2 di Fiumicino (RM) del 23.01.23, rep. 37590. racc. 7131, dall'Avv. Marina Savastano ( ) e con il medesimo C.F. 2 domiciliato in Napoli, in via A. De Gasperi n. 55, c.a.p. 80133, presso l'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli - PEC: Email 3 t;
CONVENUTO NELLA CAUSA DI MERITO-TERZO PIGNORATO
OGGETTO: Opposizione ex art. 615, 2° comma cpc. CONCLUSIONI
L'avv. GULIA per l' CP_2 conclude chiedendo che l'adìto Tribunale Voglia
-1) Accertare e dichiarare che il credito di cui alle cartelle nn°07120110109004332000, 07120110150424411000, 07120110160950690000, 07120120114895558000, 07120130117475479000, 07120130135891002000,
07120130140909358000, 07120140060253976000, 07120140067542651000 e
07120140086953266000, poste a sostegno del pignoramento presso terzi eseguito in danno del sig. Persona 3 , era effettivamente ab origine dovuto, sicchè i versamenti eseguiti dal terzo “a saldo” debbono e dovevano essere considerati pienamente legittimi, in ragione del proposto pignoramento ex art.72 bis del DPR 602/73.
-2) Per l'effetto, rigettare sul punto tutte le domande del sig. Persona 3 siccome inammissibili, infondate e carenti di prova a sostegno. 3) Condannare sempre ed in ogni caso il sig. Persona 3 al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.1.2021, Persona 3 proponeva opposizione all'esecuzione avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/73 n. 07120213220000374000, promosso nei suoi confronti, con atto notificato il con contestuale istanza di sospensione7.12.2021, da Parte 1 ノ
dell'esecuzione.
L'opponente deduceva:
1) l'illegittimità dell'iter di riscossione messo in atto dall' Controparte_3
[...] , non potendosi procedere alla notifica di un ordine diretto di pagamento a terzi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/73, per i crediti in esame;
2) la nullità, inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento per omessa prodromica notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro 5 giorni al pagamento delle somme risultanti dal ruolo, poiché era trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento (art. 50, comma 2, d.p.r. 602/73);
3) la nullità derivata dell'atto di pignoramento impugnato in conseguenza della mancata notificazione delle cartelle, costituenti atti presupposti;
4) la intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti. Con decreto del 2/2/22 il giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti, sospendendo inaudita altera parte l'esecuzione, in ragione della dedotta mancata notifica delle cartelle costituenti atti presupposti del pignoramento.
All'esito della comparizione delle parti il giudice, con ordinanza del 04/10/2022, sospendeva l'esecuzione solo per i crediti originariamente oggetto delle cartelle nn. 07120110109004332000,07120110150424411000,07120110160950690000,0712012
011489555800,0712013011747547900,07120130135891002000,0712013014090935
8000,07120140060253976000,07120140067542651000,0712014008695326600, mentre per i crediti, oggetto delle restanti cartelle, rigettava l'istanza di sospensione. Assegnava alla parte interessata il termine perentorio di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della causa, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., ridotti della metà. Con atto di citazione notificato a ER 3 in data 15/11/2022 CP 2 introduceva il giudizio di merito chiedendo: 1) Accertare e dichiarare che il credito di cui alle cartelle nn 07120110109004332000, 07120110150424411000, 07120110160950690000,
07120120114895558000, 07120130117475479000, 07120130135891002000,
07120130140909358000, 07120140060253976000,07120140060253976000, e 07120140067542651000
07120140086953266000, poste a sostegno del pignoramento presso terzi eseguito in danno del sig. ER 3 era effettivamente ab origine dovuto, sicchè i ノ
versamenti eseguiti dal terzo "a saldo” dovevano essere considerati pienamente legittimi in ragione del proposto pignoramento ex art. 72 bis DPR n. 602/73.
2) Per l'effetto, rigettare sul punto tutte le domande del sig. Persona 3 siccome inammissibili, infondate e carenti di prova a sostegno.
3) Condannare sempre ed in ogni caso il sig. ER 3 al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. Nonostante rituale notifica dell'atto di citazione, ER 3 non si costituiva in giudizio. Con provvedimento reso all'esito della trattazione scritta dell'udienza dell'8.03.23, questo giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato CP 1, da effettuarsi nei termini di legge.
Con comparsa depositata il 5.10.2023, si costituiva l'ente deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva. All'udienza del 3 aprile 2024, tenutasi a trattazione scritta, la causa, precisate le conclusioni, era assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ordinanza del 04/10/2022, il GU, in funzione di G.E., sospendeva l'esecuzione relativamente ai crediti di cui alle cartelle 07120110109004332000,
07120110160950690000, 07120120114895558000, 07120110150424411000, 07120130135891002000, 07120130140909358000, 07120130117475479000,
07120140060253976000, 07120140067542651000 e 07120140086953266000 e rigettava l'istanza di sospensione relativamente ai crediti di cui alle rimanenti cartelle, poste a base del pignoramento diretto ex art. 72 bis cpc. Parte 1 ha introdotto il giudizio di merito solo con riferimento ai crediti di cui alle cartelle per cui è stato sospeso il pignoramento. Secondo l'ente il giudice erroneamente avrebbe ritenuto che i crediti in questione fossero estinti per avvenuto pagamento. La doglianza è fondata.
Dall'esame della documentazione allegata all'atto di citazione risulta infatti che i crediti in questione sono stati saldati dal terzo pignorato CP_1 con bonifico in data 14/15.02.2022 proprio in esecuzione del pignoramento opposto.
§2. Occorre a questo punto accertare se sussisteva il diritto di CP_2 di procedere all'esecuzione relativamente alle cartelle 07120110109004332000,
07120110160950690000, 07120120114895558000, 07120110150424411000,
07120130135891002000, 07120130140909358000, 07120130117475479000,
07120140060253976000, 07120140067542651000 e 07120140086953266000 alla luce dei motivi di opposizione, articolati da ER 3 col ricorso introduttivo, depositato il 5.01.2021. In primo luogo quest'ultimo ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, lamentando la nullità del pignoramento per omessa notifica degli atti presupposti, vale a dire delle cartelle, nonché dell'intimazione di pagamento n°07120219007875738000 (motivi di cui ai punti 2 e 3 di cui sopra).
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure l'opposizione ex art. 617 cpc è inammissibile, perché tardivamente proposta. Infatti il pignoramento è stato notificato il 7.12.2020, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato in data 5.01.2021, ben oltre il termine di 20 giorni previsto dal codice di rito.
§3. In secondo luogo Persona 3 ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, di cui alle cartelle in questione. La domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione, per la cui proposizione la normativa non precede alcun termine. L'opposizione è parzialmente fondata.
Emerge dalla documentazione prodotta da CP_2 che: la cartella 07120110109004332000 è stata notificata il 26.05.2011 a mani del
-
destinatario. Il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto dalla notifica del preavviso di fermo n. n°07180201500102319000, notificato ai sensi dell'art. 140 cpc, con raccomandata spedita il 26.01.2016, sicchè la notifica deve considerarsi avvenuta 10 giorni dopo in data 5.02.2016. La intimazione di pagamento n. 07120189008946408000 non riguarda la cartella de qua. La successiva intimazione di pagamento n. 07120219007875738 è stata notificata a mani in data 19.11.2021, allorché il termine di prescrizione del 5.02.2021 era già decorso. Il credito dunque risulta prescritto. La cartella 07120110150424411000 è stata notificata il 03.11.2011 a mani di familiare convivente. Il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto dalla notifica del preavviso di fermo n. n°07180201500102319000, notificato ai sensi dell'art. 140 cpc, con raccomandata spedita il 26.01.2016, sicchè la notifica deve considerarsi avvenuta 10 giorni dopo in data 5.02.2016. La intimazione di pagamento n. 07120189008946408000 non riguarda la cartella de qua. La successiva intimazione di pagamento n. 07120219007875738 è stata notificata a mani in data 19.11.2021, allorché il termine di prescrizione del 5.02.2021 era già decorso. Il credito dunque risulta prescritto. La cartella 07120110160950690000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc,
-
con raccomandata spedita il 28.12.2012, sicchè la notifica deve considerarsi avvenuta 10 giorni dopo in data 7.01.2013. Il termine quinquennale di
•
prescrizione è stato interrotto dalla notifica del preavviso di fermo n.
n°07180201500102319000, notificato ai sensi dell'art. 140 cpc, con raccomandata spedita il 26.01.2016, sicchè la notifica deve considerarsi avvenuta 10 giorni dopo in data 5.02.2016. La intimazione di pagamento n. 07120189008946408000 non riguarda la cartella de qua. La successiva intimazione di pagamento n. 07120219007875738 è stata notificata a mani in data 19.11.2021, allorché il termine di prescrizione del 5.02.2021 era già decorso. Il credito dunque risulta prescritto. La cartella 07120120114895558000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc, con raccomandata spedita il 4.09.2013, sicchè la notifica deve considerarsi avvenuta 10 giorni dopo in data 14.09.2013. Il termine è stato interrotto prima dalla notifica della intimazione di pagamento n. 07120189008946408000 e, poi, dalla successiva intimazione di pagamento n. 07120219007875738 notificata a mani in data 19.11.2021.
La cartella 07120130117475479000 è stata notificata ai sensi dell'art. 1400 cpc, con raccomandata spedita il 21.11.2013, sicchè la notifica deve considerarsi avvenuta 10 giorni dopo in data 1.12.2013. Il termine è stato interrotto prima dalla notifica della intimazione di pagamento n. 07120189008946408000 e, poi, dalla successiva intimazione di pagamento n. 07120219007875738 notificata a mani in data 19.11.2021.
La cartella 07120130135891002000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc, con raccomandata spedita il 28.05.2014, sicchè la notifica deve considerarsi avvenuta 10 giorni dopo in data 7.06.2014. Il preavviso di fermo n. 07180201500102319000 e la intimazione di pagamento n.
07120189008946408000 non riguardano la cartella de qua. La successival intimazione di pagamento n. 07120219007875738 è stata notificata a mani in data 19.11.2021, allorché il termine di prescrizione del 7.06.2019 era già abbondantemente decorso. Il credito dunque risulta prescritto. la cartella 07120130140909358000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc, con raccomandata spedita il 27.05.2014, sicchè la notifica deve considerarsi avvenuta 10 giorni dopo in data 6.06.2014. Il preavviso di fermo n. 07180201500102319000 e la intimazione di pagamento n.
07120189008946408000 non riguardano la cartella de qua. La successiva intimazione di pagamento n. 07120219007875738 è stata notificata a mani in data 19.11.2021, allorché il termine di prescrizione del 6.06.2019 era già abbondantemente decorso. Il credito dunque risulta prescritto. la cartella 07120140060253976000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc,
-
con raccomandata spedita l'11.09.2014, sicchè la notifica deve considerarsi avvenuta 10 giorni dopo in data 21.11.2014. Il preavviso di fermo n. 07180201500102319000 e la intimazione di pagamento n.
07120189008946408000 non riguardano la cartella de qua. La successiva intimazione di pagamento n. 07120219007875738 è stata notificata a mani in data 19.11.2021, allorché il termine di prescrizione del 21.11.2019 era già. abbondantemente decorso. Il credito dunque risulta prescritto. la cartella 07120140067542651000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc, con raccomandata spedita il 29.10.2014, sicchè la notifica deve considerarsi avvenuta 10 giorni dopo in data 8.11.2014. Il preavviso di fermo n. 07180201500102319000 e la intimazione di pagamento n.
07120189008946408000 non riguardano la cartella de qua. La successiva. intimazione di pagamento n. 07120219007875738 è stata notificata a mani in data 19.11.2021, allorché il termine di prescrizione del 8.11.2019 era già abbondantemente decorso. Il credito dunque risulta prescritto. la cartella 07120140086953266000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc, con raccomandata spedita il 5.11.2014, sicchè la notifica deve considerarsi avvenuta 10 giorni dopo in data 15.11.2014. Il preavviso di fermo n. 07180201500102319000 e la intimazione di pagamento n.
07120189008946408000 non riguardano la cartella de qua. La successiva intimazione di pagamento n. 07120219007875738 è stata notificata a mani in data 19.11.2021, allorché il termine di prescrizione del 15.11.2019 era già abbondantemente decorso. Il credito dunque risulta prescritto. Alla stregua delle considerazioni che precedono va dichiarato che CP_2 non aveva il diritto di procedere all'esecuzione relativamente ai crediti di cui alle cartelle nn. 07120110150424411000, 07120110160950690000, 07120110109004332000, 07120140060253976000, 07120130135891002000, 07120130140909358000,
07120140067542651000 e 07120140086953266000.
§4. Priva di fondamento è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dall CP_1, chiamato in causa per integrazione del contraddittorio. E invero l'Ente erroneamente ha ritenuto di essere stato evocato in causa quale "ente impositore", laddove lo stesso è stato evocato in giudizio quale terzo pignorato, avente veste di litisconsorte necessario.
Tenuto conto del parziale accoglimento della opposizione e della conseguente soccombenza reciproca delle parti, si ritiene che sussistano serie e fondate ragioni per compensare interamente le spese del giudizio di opposizione, ivi comprese quelle della fase cautelare. Parimenti sussistono fondate ragioni per compensare le spese con 1 CP_1, chiamato in causa come terzo pignorato, destinatario dell'ordine di pagamento diretto di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa di merito, introdotta da [...] nei confronti di e dell […] ER 3 Parte_1 relativamente all'opposizione, proposta da Per 3 Controparte_1
[...] avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/73 n.
07120213220000374000, così provvede ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, in contumacia di Persona 3 a) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che
[...] non ha il diritto di procedere all'esecuzioneParte 1 07120110109004332000, relativamente ai crediti di cui alle cartelle nn.
07120110160950690000, 07120130135891002000, 07120110150424411000,
07120130140909358000, 07120140060253976000, 07120140067542651000 e
07120140086953266000, perché estinti per prescrizione.
b) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare.
Così deciso in Napoli il 21.04.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Balletti
REPUBBLICAPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Balletti la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26789/2022 del R.G., vertente
TRA
(codice fiscale Parte 1
P.IVA 1 ), in persona del dott. quale procuratore Parte_2 '
in forza di procura speciale del 28.04.2022 Parte 1dell
, rep. 177893, racc. 11776, elettivamente domiciliata in per Notaio ER 1
Napoli alla Piazza Vanvitelli n°15, presso lo studio dell'avv. Francesco GULIA,
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in ( C.F. 1 calce all'atto di citazione;
fax 081/662108; mail: Email 1 PEC: Email 2 ATTRICE NELLA CAUSA DI MERITO-OPPOSTA
E
ESPOSITO SALVATORE
CONVENUTO NELLA CAUSA DI MERITO-OPPONENTE-CONTUMACE
E
(cf. P.IVA 2 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar Per 2 di Fiumicino (RM) del 23.01.23, rep. 37590. racc. 7131, dall'Avv. Marina Savastano ( ) e con il medesimo C.F. 2 domiciliato in Napoli, in via A. De Gasperi n. 55, c.a.p. 80133, presso l'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli - PEC: Email 3 t;
CONVENUTO NELLA CAUSA DI MERITO-TERZO PIGNORATO
OGGETTO: Opposizione ex art. 615, 2° comma cpc. CONCLUSIONI
L'avv. GULIA per l' CP_2 conclude chiedendo che l'adìto Tribunale Voglia
-1) Accertare e dichiarare che il credito di cui alle cartelle nn°07120110109004332000, 07120110150424411000, 07120110160950690000, 07120120114895558000, 07120130117475479000, 07120130135891002000,
07120130140909358000, 07120140060253976000, 07120140067542651000 e
07120140086953266000, poste a sostegno del pignoramento presso terzi eseguito in danno del sig. Persona 3 , era effettivamente ab origine dovuto, sicchè i versamenti eseguiti dal terzo “a saldo” debbono e dovevano essere considerati pienamente legittimi, in ragione del proposto pignoramento ex art.72 bis del DPR 602/73.
-2) Per l'effetto, rigettare sul punto tutte le domande del sig. Persona 3 siccome inammissibili, infondate e carenti di prova a sostegno. 3) Condannare sempre ed in ogni caso il sig. Persona 3 al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.1.2021, Persona 3 proponeva opposizione all'esecuzione avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/73 n. 07120213220000374000, promosso nei suoi confronti, con atto notificato il con contestuale istanza di sospensione7.12.2021, da Parte 1 ノ
dell'esecuzione.
L'opponente deduceva:
1) l'illegittimità dell'iter di riscossione messo in atto dall' Controparte_3
[...] , non potendosi procedere alla notifica di un ordine diretto di pagamento a terzi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/73, per i crediti in esame;
2) la nullità, inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento per omessa prodromica notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro 5 giorni al pagamento delle somme risultanti dal ruolo, poiché era trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento (art. 50, comma 2, d.p.r. 602/73);
3) la nullità derivata dell'atto di pignoramento impugnato in conseguenza della mancata notificazione delle cartelle, costituenti atti presupposti;
4) la intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti. Con decreto del 2/2/22 il giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti, sospendendo inaudita altera parte l'esecuzione, in ragione della dedotta mancata notifica delle cartelle costituenti atti presupposti del pignoramento.
All'esito della comparizione delle parti il giudice, con ordinanza del 04/10/2022, sospendeva l'esecuzione solo per i crediti originariamente oggetto delle cartelle nn. 07120110109004332000,07120110150424411000,07120110160950690000,0712012
011489555800,0712013011747547900,07120130135891002000,0712013014090935
8000,07120140060253976000,07120140067542651000,0712014008695326600, mentre per i crediti, oggetto delle restanti cartelle, rigettava l'istanza di sospensione. Assegnava alla parte interessata il termine perentorio di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della causa, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., ridotti della metà. Con atto di citazione notificato a ER 3 in data 15/11/2022 CP 2 introduceva il giudizio di merito chiedendo: 1) Accertare e dichiarare che il credito di cui alle cartelle nn 07120110109004332000, 07120110150424411000, 07120110160950690000,
07120120114895558000, 07120130117475479000, 07120130135891002000,
07120130140909358000, 07120140060253976000,07120140060253976000, e 07120140067542651000
07120140086953266000, poste a sostegno del pignoramento presso terzi eseguito in danno del sig. ER 3 era effettivamente ab origine dovuto, sicchè i ノ
versamenti eseguiti dal terzo "a saldo” dovevano essere considerati pienamente legittimi in ragione del proposto pignoramento ex art. 72 bis DPR n. 602/73.
2) Per l'effetto, rigettare sul punto tutte le domande del sig. Persona 3 siccome inammissibili, infondate e carenti di prova a sostegno.
3) Condannare sempre ed in ogni caso il sig. ER 3 al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. Nonostante rituale notifica dell'atto di citazione, ER 3 non si costituiva in giudizio. Con provvedimento reso all'esito della trattazione scritta dell'udienza dell'8.03.23, questo giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato CP 1, da effettuarsi nei termini di legge.
Con comparsa depositata il 5.10.2023, si costituiva l'ente deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva. All'udienza del 3 aprile 2024, tenutasi a trattazione scritta, la causa, precisate le conclusioni, era assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ordinanza del 04/10/2022, il GU, in funzione di G.E., sospendeva l'esecuzione relativamente ai crediti di cui alle cartelle 07120110109004332000,
07120110160950690000, 07120120114895558000, 07120110150424411000, 07120130135891002000, 07120130140909358000, 07120130117475479000,
07120140060253976000, 07120140067542651000 e 07120140086953266000 e rigettava l'istanza di sospensione relativamente ai crediti di cui alle rimanenti cartelle, poste a base del pignoramento diretto ex art. 72 bis cpc. Parte 1 ha introdotto il giudizio di merito solo con riferimento ai crediti di cui alle cartelle per cui è stato sospeso il pignoramento. Secondo l'ente il giudice erroneamente avrebbe ritenuto che i crediti in questione fossero estinti per avvenuto pagamento. La doglianza è fondata.
Dall'esame della documentazione allegata all'atto di citazione risulta infatti che i crediti in questione sono stati saldati dal terzo pignorato CP_1 con bonifico in data 14/15.02.2022 proprio in esecuzione del pignoramento opposto.
§2. Occorre a questo punto accertare se sussisteva il diritto di CP_2 di procedere all'esecuzione relativamente alle cartelle 07120110109004332000,
07120110160950690000, 07120120114895558000, 07120110150424411000,
07120130135891002000, 07120130140909358000, 07120130117475479000,
07120140060253976000, 07120140067542651000 e 07120140086953266000 alla luce dei motivi di opposizione, articolati da ER 3 col ricorso introduttivo, depositato il 5.01.2021. In primo luogo quest'ultimo ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, lamentando la nullità del pignoramento per omessa notifica degli atti presupposti, vale a dire delle cartelle, nonché dell'intimazione di pagamento n°07120219007875738000 (motivi di cui ai punti 2 e 3 di cui sopra).
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure l'opposizione ex art. 617 cpc è inammissibile, perché tardivamente proposta. Infatti il pignoramento è stato notificato il 7.12.2020, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato in data 5.01.2021, ben oltre il termine di 20 giorni previsto dal codice di rito.
§3. In secondo luogo Persona 3 ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, di cui alle cartelle in questione. La domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione, per la cui proposizione la normativa non precede alcun termine. L'opposizione è parzialmente fondata.
Emerge dalla documentazione prodotta da CP_2 che: la cartella 07120110109004332000 è stata notificata il 26.05.2011 a mani del
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destinatario. Il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto dalla notifica del preavviso di fermo n. n°07180201500102319000, notificato ai sensi dell'art. 140 cpc, con raccomandata spedita il 26.01.2016, sicchè la notifica deve considerarsi avvenuta 10 giorni dopo in data 5.02.2016. La intimazione di pagamento n. 07120189008946408000 non riguarda la cartella de qua. La successiva intimazione di pagamento n. 07120219007875738 è stata notificata a mani in data 19.11.2021, allorché il termine di prescrizione del 5.02.2021 era già decorso. Il credito dunque risulta prescritto. La cartella 07120110150424411000 è stata notificata il 03.11.2011 a mani di familiare convivente. Il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto dalla notifica del preavviso di fermo n. n°07180201500102319000, notificato ai sensi dell'art. 140 cpc, con raccomandata spedita il 26.01.2016, sicchè la notifica deve considerarsi avvenuta 10 giorni dopo in data 5.02.2016. La intimazione di pagamento n. 07120189008946408000 non riguarda la cartella de qua. La successiva intimazione di pagamento n. 07120219007875738 è stata notificata a mani in data 19.11.2021, allorché il termine di prescrizione del 5.02.2021 era già decorso. Il credito dunque risulta prescritto. La cartella 07120110160950690000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc,
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con raccomandata spedita il 28.12.2012, sicchè la notifica deve considerarsi avvenuta 10 giorni dopo in data 7.01.2013. Il termine quinquennale di
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prescrizione è stato interrotto dalla notifica del preavviso di fermo n.
n°07180201500102319000, notificato ai sensi dell'art. 140 cpc, con raccomandata spedita il 26.01.2016, sicchè la notifica deve considerarsi avvenuta 10 giorni dopo in data 5.02.2016. La intimazione di pagamento n. 07120189008946408000 non riguarda la cartella de qua. La successiva intimazione di pagamento n. 07120219007875738 è stata notificata a mani in data 19.11.2021, allorché il termine di prescrizione del 5.02.2021 era già decorso. Il credito dunque risulta prescritto. La cartella 07120120114895558000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc, con raccomandata spedita il 4.09.2013, sicchè la notifica deve considerarsi avvenuta 10 giorni dopo in data 14.09.2013. Il termine è stato interrotto prima dalla notifica della intimazione di pagamento n. 07120189008946408000 e, poi, dalla successiva intimazione di pagamento n. 07120219007875738 notificata a mani in data 19.11.2021.
La cartella 07120130117475479000 è stata notificata ai sensi dell'art. 1400 cpc, con raccomandata spedita il 21.11.2013, sicchè la notifica deve considerarsi avvenuta 10 giorni dopo in data 1.12.2013. Il termine è stato interrotto prima dalla notifica della intimazione di pagamento n. 07120189008946408000 e, poi, dalla successiva intimazione di pagamento n. 07120219007875738 notificata a mani in data 19.11.2021.
La cartella 07120130135891002000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc, con raccomandata spedita il 28.05.2014, sicchè la notifica deve considerarsi avvenuta 10 giorni dopo in data 7.06.2014. Il preavviso di fermo n. 07180201500102319000 e la intimazione di pagamento n.
07120189008946408000 non riguardano la cartella de qua. La successival intimazione di pagamento n. 07120219007875738 è stata notificata a mani in data 19.11.2021, allorché il termine di prescrizione del 7.06.2019 era già abbondantemente decorso. Il credito dunque risulta prescritto. la cartella 07120130140909358000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc, con raccomandata spedita il 27.05.2014, sicchè la notifica deve considerarsi avvenuta 10 giorni dopo in data 6.06.2014. Il preavviso di fermo n. 07180201500102319000 e la intimazione di pagamento n.
07120189008946408000 non riguardano la cartella de qua. La successiva intimazione di pagamento n. 07120219007875738 è stata notificata a mani in data 19.11.2021, allorché il termine di prescrizione del 6.06.2019 era già abbondantemente decorso. Il credito dunque risulta prescritto. la cartella 07120140060253976000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc,
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con raccomandata spedita l'11.09.2014, sicchè la notifica deve considerarsi avvenuta 10 giorni dopo in data 21.11.2014. Il preavviso di fermo n. 07180201500102319000 e la intimazione di pagamento n.
07120189008946408000 non riguardano la cartella de qua. La successiva intimazione di pagamento n. 07120219007875738 è stata notificata a mani in data 19.11.2021, allorché il termine di prescrizione del 21.11.2019 era già. abbondantemente decorso. Il credito dunque risulta prescritto. la cartella 07120140067542651000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc, con raccomandata spedita il 29.10.2014, sicchè la notifica deve considerarsi avvenuta 10 giorni dopo in data 8.11.2014. Il preavviso di fermo n. 07180201500102319000 e la intimazione di pagamento n.
07120189008946408000 non riguardano la cartella de qua. La successiva. intimazione di pagamento n. 07120219007875738 è stata notificata a mani in data 19.11.2021, allorché il termine di prescrizione del 8.11.2019 era già abbondantemente decorso. Il credito dunque risulta prescritto. la cartella 07120140086953266000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc, con raccomandata spedita il 5.11.2014, sicchè la notifica deve considerarsi avvenuta 10 giorni dopo in data 15.11.2014. Il preavviso di fermo n. 07180201500102319000 e la intimazione di pagamento n.
07120189008946408000 non riguardano la cartella de qua. La successiva intimazione di pagamento n. 07120219007875738 è stata notificata a mani in data 19.11.2021, allorché il termine di prescrizione del 15.11.2019 era già abbondantemente decorso. Il credito dunque risulta prescritto. Alla stregua delle considerazioni che precedono va dichiarato che CP_2 non aveva il diritto di procedere all'esecuzione relativamente ai crediti di cui alle cartelle nn. 07120110150424411000, 07120110160950690000, 07120110109004332000, 07120140060253976000, 07120130135891002000, 07120130140909358000,
07120140067542651000 e 07120140086953266000.
§4. Priva di fondamento è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dall CP_1, chiamato in causa per integrazione del contraddittorio. E invero l'Ente erroneamente ha ritenuto di essere stato evocato in causa quale "ente impositore", laddove lo stesso è stato evocato in giudizio quale terzo pignorato, avente veste di litisconsorte necessario.
Tenuto conto del parziale accoglimento della opposizione e della conseguente soccombenza reciproca delle parti, si ritiene che sussistano serie e fondate ragioni per compensare interamente le spese del giudizio di opposizione, ivi comprese quelle della fase cautelare. Parimenti sussistono fondate ragioni per compensare le spese con 1 CP_1, chiamato in causa come terzo pignorato, destinatario dell'ordine di pagamento diretto di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa di merito, introdotta da [...] nei confronti di e dell […] ER 3 Parte_1 relativamente all'opposizione, proposta da Per 3 Controparte_1
[...] avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/73 n.
07120213220000374000, così provvede ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, in contumacia di Persona 3 a) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che
[...] non ha il diritto di procedere all'esecuzioneParte 1 07120110109004332000, relativamente ai crediti di cui alle cartelle nn.
07120110160950690000, 07120130135891002000, 07120110150424411000,
07120130140909358000, 07120140060253976000, 07120140067542651000 e
07120140086953266000, perché estinti per prescrizione.
b) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare.
Così deciso in Napoli il 21.04.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Balletti