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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 4497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4497 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 17642 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to BALSAMO MARIAROSARIA Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.07.2024 la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001552295l, notificata in data 12.07.2024, con la quale l' le ordinava il pagamento di una CP_1 sanzione amministrativa per l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali; che la suddetta ordinanza di ingiunzione risulta emessa per un presunto accertamento di illecito amministrativo di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali).
Ha dedotto quali motivi di opposizione che l'ordinanza di ingiunzione era illegittima per violazione dell'art. 18 della legge 689/81, a causa della mancata notifica degli atti prodromici, nonché per difetto di motivazione.
Eccepiva, inoltre, la maturata prescrizione del credito. Pertanto, ha concluso chiedendo di:
“1. In via del tutto preliminare sospendere l'esecuzione a norma dell'art.5 del d.lgs.n.150/11, onde evitare per
l'opponente ingiusti ed illegittimi pregiudizi scaturenti dalla minacciata esecuzione per gli esposti motivi di diritto;
2.Dichiarare nulla, illegittima e comunque ordinanza di ingiunzione n.OI-001552295 per i motivi di diritto di cui al presente ricorso;
3. Nel merito dichiarare nulla, illegittima e comunque ordinanza di ingiunzione n.OI-001552295 per prescrizione del credito previdenziale e per infondatezza dello stesso;
” con vittoria di spese.
1
CP_ L' costituitosi in giudizio, ha evidenziato che in sede di autotutela aveva provveduto ad annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI-001552295l, in quanto a seguito di un riesame della situazione, si era riscontrata la fondatezza delle eccezioni della ricorrente. Pertanto, ha concluso chiedendo di dichiararsi cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
CP_ Nelle note di trattazione scritte sostitutive dell'odierna udienza la ricorrente, tenuto conto che l' nella propria comparsa di costituzione e risposta aveva riconosciuto la fondatezza delle eccezioni da lei promosse, insisteva per l'accoglimento della domanda. All'esito, la causa viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Conformemente alla richiesta di parte resistente, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass.
18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
CP_ L' ha annullato la pretesa restitutoria estrinsecatasi nell'ordinanza ingiunzione per cui è causa. Il CP_ ravvedimento dell' che ha annullato l'ordinanza di ingiunzione solo dopo la notifica del ricorso comporta CP_ la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, liquidate ex dm 147/2022 come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
2 CP_ condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 1.300,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione all'avv. Mariarosaria Balsamo anticipataria.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 21.05.2025
IL GIUDICE
DR. Annamaria Lazzara
3
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 17642 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to BALSAMO MARIAROSARIA Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.07.2024 la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001552295l, notificata in data 12.07.2024, con la quale l' le ordinava il pagamento di una CP_1 sanzione amministrativa per l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali; che la suddetta ordinanza di ingiunzione risulta emessa per un presunto accertamento di illecito amministrativo di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali).
Ha dedotto quali motivi di opposizione che l'ordinanza di ingiunzione era illegittima per violazione dell'art. 18 della legge 689/81, a causa della mancata notifica degli atti prodromici, nonché per difetto di motivazione.
Eccepiva, inoltre, la maturata prescrizione del credito. Pertanto, ha concluso chiedendo di:
“1. In via del tutto preliminare sospendere l'esecuzione a norma dell'art.5 del d.lgs.n.150/11, onde evitare per
l'opponente ingiusti ed illegittimi pregiudizi scaturenti dalla minacciata esecuzione per gli esposti motivi di diritto;
2.Dichiarare nulla, illegittima e comunque ordinanza di ingiunzione n.OI-001552295 per i motivi di diritto di cui al presente ricorso;
3. Nel merito dichiarare nulla, illegittima e comunque ordinanza di ingiunzione n.OI-001552295 per prescrizione del credito previdenziale e per infondatezza dello stesso;
” con vittoria di spese.
1
CP_ L' costituitosi in giudizio, ha evidenziato che in sede di autotutela aveva provveduto ad annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI-001552295l, in quanto a seguito di un riesame della situazione, si era riscontrata la fondatezza delle eccezioni della ricorrente. Pertanto, ha concluso chiedendo di dichiararsi cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
CP_ Nelle note di trattazione scritte sostitutive dell'odierna udienza la ricorrente, tenuto conto che l' nella propria comparsa di costituzione e risposta aveva riconosciuto la fondatezza delle eccezioni da lei promosse, insisteva per l'accoglimento della domanda. All'esito, la causa viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Conformemente alla richiesta di parte resistente, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass.
18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
CP_ L' ha annullato la pretesa restitutoria estrinsecatasi nell'ordinanza ingiunzione per cui è causa. Il CP_ ravvedimento dell' che ha annullato l'ordinanza di ingiunzione solo dopo la notifica del ricorso comporta CP_ la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, liquidate ex dm 147/2022 come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
2 CP_ condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 1.300,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione all'avv. Mariarosaria Balsamo anticipataria.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 21.05.2025
IL GIUDICE
DR. Annamaria Lazzara
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