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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1445/23 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio da
nato a [...] in data [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANO AUGELLO, PEC
ed ELISABETTA MARIA FATIMA Email_1
BELLANCA, PEC Email_2
appellante
contro
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA DI C.F._2
BENEDETTO, PEC ed ENRICO L. DI Email_3
BENEDETTO, PEC Email_4 appellata
Pag. 1 di 12 AVV. (C.F. ) n.q. di curatore del Controparte_2 C.F._3
minore , nato a [...] il [...], PEC Persona_1
Email_5 curatore del minore
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 423/2022, pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in composizione collegiale, in data 11/10/2022
OGGETTO: regime visita paterno del minore nato fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante:
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta:
Nel merito, in accoglimento dei presenti motivi di appello ed in riforma dell'impugnata sentenza:
Nel merito,
In via principale:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 423/2022 R.G. Sent. pubblicata in data 11.10.2022 nel procedimento civile n.
1275/2018 R.G. disporre che il sig. possa incontrare e tenere con sé il figlio Parte_1 minore, dopo il compimento del quinto anno di età, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14:00 sino alle ore 09,00 del giorno successivo, con facoltà di pernottamento infrasettimanale presso il domicilio paterno ovvero secondo tempi e modalità ritenute dall'On.le Corte di Appello di Palermo adeguate;
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare o, comunque, revocare il provvedimento (n. Cron. 3416/2023) emesso all'esito del procedimento di correzione di errore materiale n. 1275/2018-2 R.G.A.C. in data
19.07.2023 e disporre che a pag. 10 successivamente al periodo “dopo il compimento del
Pag. 2 di 12 quinto anno di età del minore: nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì” venga ripristinata la seguente dicitura: “dalle 14,00 sino alle 9,00 del giorno successivo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno”.
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, procedere alla correzione della sentenza n. 423/2022, pubblicata in data 11.10.2022, sopprimendo le parole “per sei ore consecutive” (pag. 10 rigo 11 e 12);
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
Rigettare l'Atto di Appello per cui si procede per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, e conseguentemente confermare la sentenza definitiva n. 423/2022 resa dal Tribunale di Sciacca in data
11.10.2022 così come corretta con Ordinanza n. Cron. 3416/2023 del 20.07.2023, con il conseguente passaggio in giudicato, oggi oggetto di gravame;
condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Si allegano gli atti di cui all'indice del fascicolo
Dichiarazione di valore: la presente comparsa di risposta non modifica il valore dichiarato della lite.
Salvis Iuribus.
Conclusioni curatore:
Nel caso di specie, ci si rimette alla decisione dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita. per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20/11/2018 - dopo aver Parte_1
premesso di avere intrattenuto per due anni una relazione sentimentale con
, dalla cui unione era nato, nel novembre 2018, – Controparte_1 Per_1
ha adito il Tribunale di Sciacca, chiedendo l'autorizzazione al riconoscimento del minore e l'attribuzione del proprio cognome al figlio, nonché Persona_1
Pag. 3 di 12 l'adozione degli ulteriori provvedimenti specificati nella domanda con riguardo alle modalità di affidamento congiunto del figlio minore e ai correlativi obblighi di mantenimento.
2. La resistente si è costituita nel relativo giudizio, aderendo alla domanda di riconoscimento, tuttavia si è opposta alla domanda di affido congiunto del figlio minore e all'ulteriore richiesta relativa l'acquisizione del minore del cognome Per_1 paterno.
3. Preliminarmente nominato il curatore del minore, Avv. Controparte_2 con sentenza non definitiva n. 264/2019 del 24 giugno 2019 e n. 423/2020 del 19 dicembre 2020 il Tribunale ha dichiarato che il minore nato a Persona_1
Mazara del Vallo il 6.11.18 è figlio del , ed ha disposto che il minore Pt_1 assumesse anche il cognome paterno anteponendolo a quello materno, in modo da chiamarsi LO NI EA.
4. Istruita la causa mediante C.T.U. incentrata sulle capacità genitoriali delle parti, con sentenza definitiva n. 423/2022 del 11/10/2022, il Tribunale di Sciacca, dichiarando integralmente compensate le spese di lite tra le parti, confermava il riconoscimento del nei confronti del minore disponeva che il minore Pt_1 Per_1
acquisisse anche il cognome paterno e contestualmente adottava i seguenti provvedimenti relativamente l'affido condiviso accordato.
5. Segnatamente, disponeva l'affidamento del minorenne ad entrambi i Per_1
genitori, individuando il domicilio prevalente della medesima presso la residenza materna e regolamentando il regime di visita del nelle seguenti modalità (cf. Pt_1 pag. 10-11):
- fino al compimento del quinto anno di età del minore: nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì, per sei ore consecutive, dalle 14:00 alle 20:00, con facoltà di recare con sé il minore anche fuori dal domicilio materno;
a settimane alterne nel giorno di domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00, con facoltà di recare con sé il minore anche fuori dal domicilio materno;
nel giorno di Natale o nel giorno di Capodanno, ad anni alterni, e nel giorno di Pasqua o nel giorno del lunedì dell'Angelo, ad anni alterni dalle ore 10:00 alle ore 19:00;
Pag. 4 di 12 - dopo il compimento del quinto anno di età del minore: nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì, per sei ore consecutive, dalle 14:00 sino 9:00 del giorno successivo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
a settimane alterne dalle 20:00 del sabato sino alle 20:00 della domenica, con facoltà pernottamento presso il domicilio paterno;
ad anni alterni dalle ore 20:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 25 dicembre ovvero dalle ore 20:00 del 31 di-cembre alle ore 20:00 del 1 gennaio, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
ad anni alterni dalle ore 20:00 della vigilia del giorno di Pasqua sino alle ore 20:00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua sino alle 20:00 del lunedì dell'Angelo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
durante le vacanze estive per un periodo continuativo di 15 giorni con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
- poneva a carico dell'odierno appellante l'obbligo di corrispondere in favore dell'appellata un assegno mensile dell'importo di 300,00 euro a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne, nonché l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie sostenute in favore della stessa nella misura del 50%;
6. Con ricorso del 29/11/22 notificato in data 03/01/2023, la CP_1
presentava istanza di correzione errore materiale della sentenza di cui sopra, chiedendo che venisse sostituita la frase “… sino alle 9:00 del giorno successivo…” di cui al rigo 12 della pagina 10 della sentenza suddetta con “…sino alle 20…” e che conseguentemente venisse eliminata la frase “… con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno” di cui al rigo 12 e 13 a pag. 10, in quanto evidente refuso di stampa, ritenendo che non fosse intenzione del Collegio disporre il pernottamento infrasettimanale del piccolo presso il padre. Per_1
7. Con comparsa di costituzione del 11/03/2023, il , premettendo di aver Pt_1
già proposto ricorso per la correzione di errore materiale depositato il 03/11/2022, si opponeva alle richieste formulate dalla , di contro, reiterando istanza di CP_1
correzione materiale, chiedeva al tribunale che venisse soppressa la frase “per 6 ore consecutive” di cui alla pagina 10 “nella parte in cui viene disposta la modalità di attuazione del diritto di visita del padre dopo il compimento del quinto anno di età del figlio”, confermando nel resto la sentenza.
Pag. 5 di 12
8. Con ordinanza n. 3416/23 del 20/7/23, il Tribunale di Sciacca, accogliendo la domanda della disponeva la correzione della sentenza definitiva CP_1
423/22 del 11.10.2022 mediante la sostituzione a pagina dieci, rigo dodici, della dicitura “… sino 9:00 del giorno successivo …” con quella corretta “… sino alle 20:00 …”;
e la successiva eliminazione della dicitura “… con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno …” a pagina dieci righe dodici e tredici.
9. Con ricorso depositato in data 17/8/2023, ha proposto Parte_1
appello avverso la predetta pronuncia, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe ed ha eccepito, in via preliminare il difetto di nullità dell'ordinanza n. 3416/23 di correzione dell'errore materiale e dunque della sentenza all'esito della correzione, e nel merito, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado. Segnatamente ha censurato, l'errata valutazione in sede di ordinanza di correzione di errore materiale, del regime di visita del figlio minorenne, eludendo il pernottamento infrasettimanale alternato presso il padre, violando il suo diritto alla bigenitorialità in assenza di pregiudizi specifici.
10. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
11. Si è costituita che domandando la conferma della Controparte_1
sentenza corretta appellata ha respinto l'eccezione formulate da controparte, e nel merito, ha chiesto di rigettare il gravame poiché infondato in fatto e in diritto.
12. Con comparsa del 04.04.2024 si è costituito l'avv. n.q. di Controparte_2
curatore del minore il quale, premettendo che la aveva Per_1 CP_1 effettivamente omesso, in violazione del principio del contraddittorio, di notificare l'istanza di correzione e il decreto di fissazione dell'udienza al suddetto curatore, si è rimesso alla decisione della Corte d'Appello.
13. Sostituita l'udienza del giorno 13 dicembre 2024 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
14. Con unico articolato motivo di impugnazione, chiede, Parte_1
in riforma del provvedimento impugnato, la pronuncia di nullità del provvedimento
Pag. 6 di 12 di correzione, anche in violazione del principio del contraddittorio, con il ripristino del regime di visita come disposto dalla sentenza genetica ( e con ciò il pernotto presso di lui nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì) e conseguentemente l'adozione di una conferma alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore improntata sulla collocazione alternata e paritetica dello stesso presso Per_1
entrambi i genitori.
15. Il provvedimento impugnato, al riguardo, come da correzione operata con ordinanza n. 3416.23 ha regolamentato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori minore disponendone il collocamento prevalente presso la madre e prevedendo che lo stesso possa pernottare con il padre, salvi diversi accordi tra i genitori, esclusivamente a settimane alterne dalle 20:00 del sabato alle 20:00 della domenica, di fatto limitando, come dedotto dall'appellante, il diritto del alla bigenitorialità Pt_1
piena ed equa.
16. La richiesta di collocamento con pernottamento infrasettimanale del minore avanzata dall'odierno appellante è stata respinta dal giudice di primo grado con il provvedimento di correzione, sulla base del rilievo che sussiste già in atto una misura assai alta della condivisione del ruolo genitoriale da parte del padre per il quale è stato disposto in ogni caso un percorso di riconoscimento della propria figura genitoriale e di riavvicinamento graduale al piccolo in considerazione della Per_1 sua tenera età, e la circostanza per cui le intenzioni del Collegio, riguardanti la disciplina del regime di visita del , fossero chiare già nella motivazione della Pt_1
sentenza genetica impugnata.
17. È stato evidenziato, in particolare, che sebbene tale modalità di frequentazione non sia del tutto paritetica rispetto alla collocazione del minore, che rimane prevalentemente fissata presso il domicilio materno, soprattutto per quanto riguarda il pernottamento, essa appare nondimeno di tale ampiezza da assolvere, almeno quantitativamente, all'esigenza di un'assidua e sistematica presenza del padre nella quotidianità del figlio.
18. Il predetto regime di vita è stato ritenuto preferibile dal Tribunale di Sciacca, anche tenuto conto dell'età del minore, che all'epoca della pronuncia avrebbe a breve
Pag. 7 di 12 compiuto i 4 anni e, da quanto esaminato nell'elaborato peritale a firma della Dott.ssa la quale nonostante riconoscesse nel una valida ed amorevole figura Per_2 Pt_1
genitoriale per il piccolo sottolineava la criticità e l'alta conflittualità dei Per_1 rapporti intercorrenti tra le parti.
19. A fronte di tali analitiche considerazioni, l'odierno appellante contesta l'elusione del proprio diritto alla bigenitorialità e la mancanza di serie ragioni ostative al pernottamento tendenzialmente paritario del bambino presso i genitori, che si imporrebbe nell'esclusivo e primario interesse di quest'ultimo.
20. L'odierna appellata si è opposta all'accoglimento dei motivi di appello in esame, rilevando l'assenza di un clima collaborativo tra i genitori, la necessità che il minore abbia un luogo prevalente di vita, per garantirgli quei punti di riferimento materiali che lo possano agevolare nel suo processo di sviluppo, e l'assenza di un ambiente adeguato, a lui dedicato in via esclusiva, presso l'abitazione dell'appellante.
21. Così riassunte le deduzioni delle parti, si osserva quanto segue.
22. Superata la generica eccezione di nullità sollevata dall'appellante, poiché sanata dalla costituzione nel presente giudizio della parte del curatore, il quale ha avuto contezza della correzione intervenuta dal Tribunale sulla sentenza in esame, spiegando le proprie difese nell'odierno giudizio, passando alla disamina del merito, la sentenza gravata va parzialmente riformata nei limiti di cui infra.
23. Invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il regime legale dell'affidamento condiviso, orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria con il figlio, tuttavia, nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente a! suo benessere (Cass., ord. n. 4790 del 2022; Cass. n. 19323 del 2020; Cass.
n. 9764 del 2019).
24. Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una
Pag. 8 di 12 valutazione ponderata che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alia sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo (così Cass. n. 3652 del 2020).
25. Nel caso in esame, va tenuto, innanzitutto, conto del fatto che le parti vivono separate dal 2018, da quando, cioè, il piccolo è nato, e che sin dall'epoca Per_1
della separazione lo stesso ha vissuto prevalentemente presso la madre, incontrando il padre con una cadenza assimilabile a quella stabilita dal Tribunale di Sciacca.
26. Tale stato di fatto induce ad adottare una particolare cautela nell'introduzione di modifiche nel regime di vita del minore, per evitare che lo stesso subisca dei cambiamenti troppo bruschi nel suo ménage quotidiano, con conseguenti difficoltà di adattamento.
27. Va, tuttavia, considerato che il figlio delle parti ha, nelle more del giudizio, raggiunto l'età di sei anni, il che induce a ritenere che abbia conseguito maggiori ambiti di autonomia personale e che i due genitori abitano in luoghi vicini tra loro, di tal che gli spostamenti del minore dalle rispettive abitazioni degli stessi non lo sottopone a defatiganti tragitti.
28. Sulla scorta di tali considerazioni, pur condividendosi, in linea di massima, la valutazione del Tribunale di Sciacca circa l'opportunità di una tendenziale stabilità dell'ambiente domestico del piccolo deve, tuttavia, ritenersi che vi siano i Per_1
presupposti per un regime di vita dello stesso che, pur non realizzando la perfetta parità dei tempi di permanenza, come richiesto dall'odierno appellante, venga comunque ispirata a una maggiore compresenza dei genitori nella quotidianità del minore.
29. Invero, la garanzia per il minore di intrattenere una relazione equilibrata con entrambe le figure genitoriali non presuppone necessariamente la perfetta parità dei tempi di frequentazione ma, piuttosto, un'organizzazione della vita del figlio che consenta a ciascuno dei genitori di svolgere il proprio ruolo educativo,
Pag. 9 di 12 accompagnandolo e seguendolo sia nei momenti dedicati agli impegni scolastici ed extrascolastici, che in quelli dedicati allo svago.
31. Dunque, nel caso di specie, tenuto conto della tenera età del minore, è necessario contemperare le contrastanti esigenze di garantirgli una stabilità abitativa e di assicurargli la possibilità di trascorrere con entrambi i genitori momenti significativi della sua quotidianità. Ciò conduce a individuare un regime di vita che, osservato rispetto a una cadenza bisettimanale, sia coerente con le finalità appena richiamate e, pur prevedendo una oggettiva preponderanza della permanenza del minore presso il domicilio materno, garantisca all'altro genitore di poter essere presente nella quotidianità del minore, prevedendo congrui spazi sia infrasettimanali che nel fine settimana, nonché un numero complessivo di sei giorni e due pernottamenti ogni due settimane.
32. Alla luce di tali considerazioni, nell'ottica anche di un ampliamento graduale, che tenga conto dei tempi di crescita e delle esigenze personali del minore, devono ritenersi sussistere i presupposti per prevedere che, in assenza di diversi accordi liberamente stretti tra i genitori, ferma restando la residenza prevalente del minore presso la madre, quest'ultimo possa permanere con il padre con le seguenti modalità:
- tre pomeriggi alla settimana (da individuarsi, in mancanza di accordo, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) dal termine dell'orario scolastico (o dalle ore 13,00, nei periodi di assenza da scuola) sino alle ore 20,00, con onere per il padre di prelevare il minore da scuola (o dal domicilio materno in assenza di scuola) e ricondurlo presso detto domicilio al termine del periodo;
- a settimane alterne, nei fine settimana, dal termine dell'orario scolastico (o dalle ore 13,00, nei periodi di assenza da scuola) del sabato fino alle ore 18,00 della domenica, con facoltà di pernottamento nella notte intermedia;
- nelle settimane in cui padre e figlio non trascorreranno insieme il fine settimana, in uno dei tre giorni di frequenza infrasettimanale suindicati il padre potrà pernottare con il figlio con onere di riaccompagnarlo a scuola il mattino seguente o, in assenza di lezioni scolastiche, presso l'abitazione materna;
Pag. 10 di 12 - durante il periodo natalizio per 5 giorni consecutivi decorrenti, ad anni alterni, dal 24 dicembre o dal 30 dicembre, previo accordo con l'altro genitore;
- ad anni alterni nel giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni;
- durante il periodo estivo, per un periodo di quindici giorni (anche frazionato in due periodi) a luglio o agosto, da concordare con l'altro genitore entro il mese di giugno di ciascun anno.
33. Va, inoltre, previsto che ciascun genitore, durante la permanenza del minore presso il proprio domicilio, debba garantire all'altro genitore la possibilità di contattare quotidianamente il figlio tramite telefonata o videochiamata da svolgersi in una fascia oraria prestabilita che, in caso di mancato accordo, va individuata nella fascia compresa tra le ore 19 e le ore 20.
34. Tale regime di vita, pur mantenendo una prevalenza di pernottamenti presso la residenza materna, comporta una tendenziale parità di tempi di permanenza con entrambi i genitori, deve ritenersi ampiamente confacente a garantire al minore lo sviluppo di un adeguato e solido rapporto con entrambe le figure genitoriali.
35. La complessità della vicenda induce a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale presso questa Corte di
Appello:
• in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 423/2022, pronunciata dal Tribunale di Sciacca in data 11/10/2022 proposto da
[...]
nei confronti di con ricorso del 17/8/2023, Pt_1 Controparte_1
dispone che, fatti salvi diversi accordi liberamente stretti tra le parti, l'appellante possa incontrare e tenere con sé il figlio minore nato a Persona_1
Mazara del Vallo il 6/11/2018, con le modalità specificate in motivazione;
• conferma, nel resto, la sentenza appellata;
Pag. 11 di 12 • dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 19 dicembre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1445/23 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio da
nato a [...] in data [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANO AUGELLO, PEC
ed ELISABETTA MARIA FATIMA Email_1
BELLANCA, PEC Email_2
appellante
contro
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA DI C.F._2
BENEDETTO, PEC ed ENRICO L. DI Email_3
BENEDETTO, PEC Email_4 appellata
Pag. 1 di 12 AVV. (C.F. ) n.q. di curatore del Controparte_2 C.F._3
minore , nato a [...] il [...], PEC Persona_1
Email_5 curatore del minore
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 423/2022, pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in composizione collegiale, in data 11/10/2022
OGGETTO: regime visita paterno del minore nato fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante:
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta:
Nel merito, in accoglimento dei presenti motivi di appello ed in riforma dell'impugnata sentenza:
Nel merito,
In via principale:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 423/2022 R.G. Sent. pubblicata in data 11.10.2022 nel procedimento civile n.
1275/2018 R.G. disporre che il sig. possa incontrare e tenere con sé il figlio Parte_1 minore, dopo il compimento del quinto anno di età, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14:00 sino alle ore 09,00 del giorno successivo, con facoltà di pernottamento infrasettimanale presso il domicilio paterno ovvero secondo tempi e modalità ritenute dall'On.le Corte di Appello di Palermo adeguate;
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare o, comunque, revocare il provvedimento (n. Cron. 3416/2023) emesso all'esito del procedimento di correzione di errore materiale n. 1275/2018-2 R.G.A.C. in data
19.07.2023 e disporre che a pag. 10 successivamente al periodo “dopo il compimento del
Pag. 2 di 12 quinto anno di età del minore: nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì” venga ripristinata la seguente dicitura: “dalle 14,00 sino alle 9,00 del giorno successivo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno”.
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, procedere alla correzione della sentenza n. 423/2022, pubblicata in data 11.10.2022, sopprimendo le parole “per sei ore consecutive” (pag. 10 rigo 11 e 12);
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
Rigettare l'Atto di Appello per cui si procede per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, e conseguentemente confermare la sentenza definitiva n. 423/2022 resa dal Tribunale di Sciacca in data
11.10.2022 così come corretta con Ordinanza n. Cron. 3416/2023 del 20.07.2023, con il conseguente passaggio in giudicato, oggi oggetto di gravame;
condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Si allegano gli atti di cui all'indice del fascicolo
Dichiarazione di valore: la presente comparsa di risposta non modifica il valore dichiarato della lite.
Salvis Iuribus.
Conclusioni curatore:
Nel caso di specie, ci si rimette alla decisione dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita. per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20/11/2018 - dopo aver Parte_1
premesso di avere intrattenuto per due anni una relazione sentimentale con
, dalla cui unione era nato, nel novembre 2018, – Controparte_1 Per_1
ha adito il Tribunale di Sciacca, chiedendo l'autorizzazione al riconoscimento del minore e l'attribuzione del proprio cognome al figlio, nonché Persona_1
Pag. 3 di 12 l'adozione degli ulteriori provvedimenti specificati nella domanda con riguardo alle modalità di affidamento congiunto del figlio minore e ai correlativi obblighi di mantenimento.
2. La resistente si è costituita nel relativo giudizio, aderendo alla domanda di riconoscimento, tuttavia si è opposta alla domanda di affido congiunto del figlio minore e all'ulteriore richiesta relativa l'acquisizione del minore del cognome Per_1 paterno.
3. Preliminarmente nominato il curatore del minore, Avv. Controparte_2 con sentenza non definitiva n. 264/2019 del 24 giugno 2019 e n. 423/2020 del 19 dicembre 2020 il Tribunale ha dichiarato che il minore nato a Persona_1
Mazara del Vallo il 6.11.18 è figlio del , ed ha disposto che il minore Pt_1 assumesse anche il cognome paterno anteponendolo a quello materno, in modo da chiamarsi LO NI EA.
4. Istruita la causa mediante C.T.U. incentrata sulle capacità genitoriali delle parti, con sentenza definitiva n. 423/2022 del 11/10/2022, il Tribunale di Sciacca, dichiarando integralmente compensate le spese di lite tra le parti, confermava il riconoscimento del nei confronti del minore disponeva che il minore Pt_1 Per_1
acquisisse anche il cognome paterno e contestualmente adottava i seguenti provvedimenti relativamente l'affido condiviso accordato.
5. Segnatamente, disponeva l'affidamento del minorenne ad entrambi i Per_1
genitori, individuando il domicilio prevalente della medesima presso la residenza materna e regolamentando il regime di visita del nelle seguenti modalità (cf. Pt_1 pag. 10-11):
- fino al compimento del quinto anno di età del minore: nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì, per sei ore consecutive, dalle 14:00 alle 20:00, con facoltà di recare con sé il minore anche fuori dal domicilio materno;
a settimane alterne nel giorno di domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00, con facoltà di recare con sé il minore anche fuori dal domicilio materno;
nel giorno di Natale o nel giorno di Capodanno, ad anni alterni, e nel giorno di Pasqua o nel giorno del lunedì dell'Angelo, ad anni alterni dalle ore 10:00 alle ore 19:00;
Pag. 4 di 12 - dopo il compimento del quinto anno di età del minore: nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì, per sei ore consecutive, dalle 14:00 sino 9:00 del giorno successivo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
a settimane alterne dalle 20:00 del sabato sino alle 20:00 della domenica, con facoltà pernottamento presso il domicilio paterno;
ad anni alterni dalle ore 20:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 25 dicembre ovvero dalle ore 20:00 del 31 di-cembre alle ore 20:00 del 1 gennaio, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
ad anni alterni dalle ore 20:00 della vigilia del giorno di Pasqua sino alle ore 20:00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua sino alle 20:00 del lunedì dell'Angelo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
durante le vacanze estive per un periodo continuativo di 15 giorni con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
- poneva a carico dell'odierno appellante l'obbligo di corrispondere in favore dell'appellata un assegno mensile dell'importo di 300,00 euro a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne, nonché l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie sostenute in favore della stessa nella misura del 50%;
6. Con ricorso del 29/11/22 notificato in data 03/01/2023, la CP_1
presentava istanza di correzione errore materiale della sentenza di cui sopra, chiedendo che venisse sostituita la frase “… sino alle 9:00 del giorno successivo…” di cui al rigo 12 della pagina 10 della sentenza suddetta con “…sino alle 20…” e che conseguentemente venisse eliminata la frase “… con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno” di cui al rigo 12 e 13 a pag. 10, in quanto evidente refuso di stampa, ritenendo che non fosse intenzione del Collegio disporre il pernottamento infrasettimanale del piccolo presso il padre. Per_1
7. Con comparsa di costituzione del 11/03/2023, il , premettendo di aver Pt_1
già proposto ricorso per la correzione di errore materiale depositato il 03/11/2022, si opponeva alle richieste formulate dalla , di contro, reiterando istanza di CP_1
correzione materiale, chiedeva al tribunale che venisse soppressa la frase “per 6 ore consecutive” di cui alla pagina 10 “nella parte in cui viene disposta la modalità di attuazione del diritto di visita del padre dopo il compimento del quinto anno di età del figlio”, confermando nel resto la sentenza.
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8. Con ordinanza n. 3416/23 del 20/7/23, il Tribunale di Sciacca, accogliendo la domanda della disponeva la correzione della sentenza definitiva CP_1
423/22 del 11.10.2022 mediante la sostituzione a pagina dieci, rigo dodici, della dicitura “… sino 9:00 del giorno successivo …” con quella corretta “… sino alle 20:00 …”;
e la successiva eliminazione della dicitura “… con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno …” a pagina dieci righe dodici e tredici.
9. Con ricorso depositato in data 17/8/2023, ha proposto Parte_1
appello avverso la predetta pronuncia, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe ed ha eccepito, in via preliminare il difetto di nullità dell'ordinanza n. 3416/23 di correzione dell'errore materiale e dunque della sentenza all'esito della correzione, e nel merito, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado. Segnatamente ha censurato, l'errata valutazione in sede di ordinanza di correzione di errore materiale, del regime di visita del figlio minorenne, eludendo il pernottamento infrasettimanale alternato presso il padre, violando il suo diritto alla bigenitorialità in assenza di pregiudizi specifici.
10. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
11. Si è costituita che domandando la conferma della Controparte_1
sentenza corretta appellata ha respinto l'eccezione formulate da controparte, e nel merito, ha chiesto di rigettare il gravame poiché infondato in fatto e in diritto.
12. Con comparsa del 04.04.2024 si è costituito l'avv. n.q. di Controparte_2
curatore del minore il quale, premettendo che la aveva Per_1 CP_1 effettivamente omesso, in violazione del principio del contraddittorio, di notificare l'istanza di correzione e il decreto di fissazione dell'udienza al suddetto curatore, si è rimesso alla decisione della Corte d'Appello.
13. Sostituita l'udienza del giorno 13 dicembre 2024 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
14. Con unico articolato motivo di impugnazione, chiede, Parte_1
in riforma del provvedimento impugnato, la pronuncia di nullità del provvedimento
Pag. 6 di 12 di correzione, anche in violazione del principio del contraddittorio, con il ripristino del regime di visita come disposto dalla sentenza genetica ( e con ciò il pernotto presso di lui nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì) e conseguentemente l'adozione di una conferma alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore improntata sulla collocazione alternata e paritetica dello stesso presso Per_1
entrambi i genitori.
15. Il provvedimento impugnato, al riguardo, come da correzione operata con ordinanza n. 3416.23 ha regolamentato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori minore disponendone il collocamento prevalente presso la madre e prevedendo che lo stesso possa pernottare con il padre, salvi diversi accordi tra i genitori, esclusivamente a settimane alterne dalle 20:00 del sabato alle 20:00 della domenica, di fatto limitando, come dedotto dall'appellante, il diritto del alla bigenitorialità Pt_1
piena ed equa.
16. La richiesta di collocamento con pernottamento infrasettimanale del minore avanzata dall'odierno appellante è stata respinta dal giudice di primo grado con il provvedimento di correzione, sulla base del rilievo che sussiste già in atto una misura assai alta della condivisione del ruolo genitoriale da parte del padre per il quale è stato disposto in ogni caso un percorso di riconoscimento della propria figura genitoriale e di riavvicinamento graduale al piccolo in considerazione della Per_1 sua tenera età, e la circostanza per cui le intenzioni del Collegio, riguardanti la disciplina del regime di visita del , fossero chiare già nella motivazione della Pt_1
sentenza genetica impugnata.
17. È stato evidenziato, in particolare, che sebbene tale modalità di frequentazione non sia del tutto paritetica rispetto alla collocazione del minore, che rimane prevalentemente fissata presso il domicilio materno, soprattutto per quanto riguarda il pernottamento, essa appare nondimeno di tale ampiezza da assolvere, almeno quantitativamente, all'esigenza di un'assidua e sistematica presenza del padre nella quotidianità del figlio.
18. Il predetto regime di vita è stato ritenuto preferibile dal Tribunale di Sciacca, anche tenuto conto dell'età del minore, che all'epoca della pronuncia avrebbe a breve
Pag. 7 di 12 compiuto i 4 anni e, da quanto esaminato nell'elaborato peritale a firma della Dott.ssa la quale nonostante riconoscesse nel una valida ed amorevole figura Per_2 Pt_1
genitoriale per il piccolo sottolineava la criticità e l'alta conflittualità dei Per_1 rapporti intercorrenti tra le parti.
19. A fronte di tali analitiche considerazioni, l'odierno appellante contesta l'elusione del proprio diritto alla bigenitorialità e la mancanza di serie ragioni ostative al pernottamento tendenzialmente paritario del bambino presso i genitori, che si imporrebbe nell'esclusivo e primario interesse di quest'ultimo.
20. L'odierna appellata si è opposta all'accoglimento dei motivi di appello in esame, rilevando l'assenza di un clima collaborativo tra i genitori, la necessità che il minore abbia un luogo prevalente di vita, per garantirgli quei punti di riferimento materiali che lo possano agevolare nel suo processo di sviluppo, e l'assenza di un ambiente adeguato, a lui dedicato in via esclusiva, presso l'abitazione dell'appellante.
21. Così riassunte le deduzioni delle parti, si osserva quanto segue.
22. Superata la generica eccezione di nullità sollevata dall'appellante, poiché sanata dalla costituzione nel presente giudizio della parte del curatore, il quale ha avuto contezza della correzione intervenuta dal Tribunale sulla sentenza in esame, spiegando le proprie difese nell'odierno giudizio, passando alla disamina del merito, la sentenza gravata va parzialmente riformata nei limiti di cui infra.
23. Invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il regime legale dell'affidamento condiviso, orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria con il figlio, tuttavia, nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente a! suo benessere (Cass., ord. n. 4790 del 2022; Cass. n. 19323 del 2020; Cass.
n. 9764 del 2019).
24. Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una
Pag. 8 di 12 valutazione ponderata che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alia sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo (così Cass. n. 3652 del 2020).
25. Nel caso in esame, va tenuto, innanzitutto, conto del fatto che le parti vivono separate dal 2018, da quando, cioè, il piccolo è nato, e che sin dall'epoca Per_1
della separazione lo stesso ha vissuto prevalentemente presso la madre, incontrando il padre con una cadenza assimilabile a quella stabilita dal Tribunale di Sciacca.
26. Tale stato di fatto induce ad adottare una particolare cautela nell'introduzione di modifiche nel regime di vita del minore, per evitare che lo stesso subisca dei cambiamenti troppo bruschi nel suo ménage quotidiano, con conseguenti difficoltà di adattamento.
27. Va, tuttavia, considerato che il figlio delle parti ha, nelle more del giudizio, raggiunto l'età di sei anni, il che induce a ritenere che abbia conseguito maggiori ambiti di autonomia personale e che i due genitori abitano in luoghi vicini tra loro, di tal che gli spostamenti del minore dalle rispettive abitazioni degli stessi non lo sottopone a defatiganti tragitti.
28. Sulla scorta di tali considerazioni, pur condividendosi, in linea di massima, la valutazione del Tribunale di Sciacca circa l'opportunità di una tendenziale stabilità dell'ambiente domestico del piccolo deve, tuttavia, ritenersi che vi siano i Per_1
presupposti per un regime di vita dello stesso che, pur non realizzando la perfetta parità dei tempi di permanenza, come richiesto dall'odierno appellante, venga comunque ispirata a una maggiore compresenza dei genitori nella quotidianità del minore.
29. Invero, la garanzia per il minore di intrattenere una relazione equilibrata con entrambe le figure genitoriali non presuppone necessariamente la perfetta parità dei tempi di frequentazione ma, piuttosto, un'organizzazione della vita del figlio che consenta a ciascuno dei genitori di svolgere il proprio ruolo educativo,
Pag. 9 di 12 accompagnandolo e seguendolo sia nei momenti dedicati agli impegni scolastici ed extrascolastici, che in quelli dedicati allo svago.
31. Dunque, nel caso di specie, tenuto conto della tenera età del minore, è necessario contemperare le contrastanti esigenze di garantirgli una stabilità abitativa e di assicurargli la possibilità di trascorrere con entrambi i genitori momenti significativi della sua quotidianità. Ciò conduce a individuare un regime di vita che, osservato rispetto a una cadenza bisettimanale, sia coerente con le finalità appena richiamate e, pur prevedendo una oggettiva preponderanza della permanenza del minore presso il domicilio materno, garantisca all'altro genitore di poter essere presente nella quotidianità del minore, prevedendo congrui spazi sia infrasettimanali che nel fine settimana, nonché un numero complessivo di sei giorni e due pernottamenti ogni due settimane.
32. Alla luce di tali considerazioni, nell'ottica anche di un ampliamento graduale, che tenga conto dei tempi di crescita e delle esigenze personali del minore, devono ritenersi sussistere i presupposti per prevedere che, in assenza di diversi accordi liberamente stretti tra i genitori, ferma restando la residenza prevalente del minore presso la madre, quest'ultimo possa permanere con il padre con le seguenti modalità:
- tre pomeriggi alla settimana (da individuarsi, in mancanza di accordo, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) dal termine dell'orario scolastico (o dalle ore 13,00, nei periodi di assenza da scuola) sino alle ore 20,00, con onere per il padre di prelevare il minore da scuola (o dal domicilio materno in assenza di scuola) e ricondurlo presso detto domicilio al termine del periodo;
- a settimane alterne, nei fine settimana, dal termine dell'orario scolastico (o dalle ore 13,00, nei periodi di assenza da scuola) del sabato fino alle ore 18,00 della domenica, con facoltà di pernottamento nella notte intermedia;
- nelle settimane in cui padre e figlio non trascorreranno insieme il fine settimana, in uno dei tre giorni di frequenza infrasettimanale suindicati il padre potrà pernottare con il figlio con onere di riaccompagnarlo a scuola il mattino seguente o, in assenza di lezioni scolastiche, presso l'abitazione materna;
Pag. 10 di 12 - durante il periodo natalizio per 5 giorni consecutivi decorrenti, ad anni alterni, dal 24 dicembre o dal 30 dicembre, previo accordo con l'altro genitore;
- ad anni alterni nel giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni;
- durante il periodo estivo, per un periodo di quindici giorni (anche frazionato in due periodi) a luglio o agosto, da concordare con l'altro genitore entro il mese di giugno di ciascun anno.
33. Va, inoltre, previsto che ciascun genitore, durante la permanenza del minore presso il proprio domicilio, debba garantire all'altro genitore la possibilità di contattare quotidianamente il figlio tramite telefonata o videochiamata da svolgersi in una fascia oraria prestabilita che, in caso di mancato accordo, va individuata nella fascia compresa tra le ore 19 e le ore 20.
34. Tale regime di vita, pur mantenendo una prevalenza di pernottamenti presso la residenza materna, comporta una tendenziale parità di tempi di permanenza con entrambi i genitori, deve ritenersi ampiamente confacente a garantire al minore lo sviluppo di un adeguato e solido rapporto con entrambe le figure genitoriali.
35. La complessità della vicenda induce a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale presso questa Corte di
Appello:
• in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 423/2022, pronunciata dal Tribunale di Sciacca in data 11/10/2022 proposto da
[...]
nei confronti di con ricorso del 17/8/2023, Pt_1 Controparte_1
dispone che, fatti salvi diversi accordi liberamente stretti tra le parti, l'appellante possa incontrare e tenere con sé il figlio minore nato a Persona_1
Mazara del Vallo il 6/11/2018, con le modalità specificate in motivazione;
• conferma, nel resto, la sentenza appellata;
Pag. 11 di 12 • dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 19 dicembre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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