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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/07/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2777/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Irene Lupo Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2777/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), NQ DI PROC. SPEC. DI e Parte_1 C.F._1 CP_1
TUTTI E DUE IN QUALITA' DI GENITORI DEL DEFUNTO Controparte_2 E IN QUALITA' DI RAPP.LEG.DEI MINORI Persona_1 [...]
e Persona_2 Controparte_3
IN QUALITA' DI NONNA PATERNA DEL DEFUNTO
[...] [...]
Persona_1
IN QUALITA' DI NONNO MATERNO DEL DEFUNTO Parte_2 Persona_3
[...]
IN QUALITA' DI NONNA MATERNA DEL DEFUNTO Parte_3 [...]
Persona_1 elettivamente domiciliati in VIA DELLA GIULIANA 70 ROMA presso lo studio dell'avv. MASSATANI MAURIZIO, che li rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLANTI CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_4 P.IVA_1 LARGO PORTO DI CLASSE, 8 20133 MILANO presso lo studio dell'avv. CANTONI GIONATA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA S. Controparte_5 C.F._2 ALESSIO, 22 37129 VERONA presso lo studio dell'avv. LICATA VALERIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
pagina 1 di 16 avente ad oggetto: Morte
sulle seguenti conclusioni.
Per NQ DI PROC. SPEC. DI e Parte_1 CP_1 Controparte_2 TUTTI E DUE IN QUALITA' DI GENITORI DEL DEFUNTO E Persona_1 IN QUALITA' DI RAPP.LEG.DEI MINORI e Persona_2
IN QUALITA' DI NONNA Controparte_3 CP_6 DEL DEFUNTO IN QUALITA' DI NONNO Persona_1 Parte_2 MATERNO DEL DEFUNTO IN QUALITA' Persona_1 Parte_3 DI NONNA MATERNA DEL DEFUNTO Persona_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano , contrariis reiectis :
– in via preliminare istruttoria disporre ctu modale in contradditorio tra le parti sul materiale in atti
,richiesta rigettata in primo grado ,ritualmente proposta in sede di pc di quel grado di giudizio
,riproposta in atto di appello e qui reiterata , in quanto accertamento tecnico indispensabile al fine di chiarire in modo oggettivo e scientifico ,in ossequio al principio del contraddittorio , le contestazioni sollevate dalla scrivente difesa alle conclusioni del ct del PM in punto di omissione di analisi e ascientificità dell'elaborato di quest'ultimo, posto che non è affatto certo che il punto di inizio scarrocciamento cioè quello dopo l'attraversamento pedonale sia anche il punto d'urto così come non è affatto certo, sotto il profilo tecnico, che la signora abbia prima sterzato e poi frenato. dal momento che in detta perizia la velocità della vettura e' stata calcolata come se il tragitto post urto fosse stato effettuato con un lenta frenata, cosa che appare non verosimile. Il punto di impatto va indietreggiato di almeno 2,6 metri rispetto all'inizio della prima frenata per tener conto del spazio di frenata volvente ovvero quella frenata che non lascia tracce,dal momento che a vettura era munita di 'ABS. E solo con l'ABS si e' in grado di direzionare il veicolo come ha fatto la signora Ne consegue che appare tecnicamente verosimile che la ct del Pm sia errata su questo punto e che la fase post urto sia stata effettuata sotto l'azione dell'ABS e tanto conduce ad una velocità di circa 60 km/h. non solo superiore a quella consentita ,ma totalmente inadeguata rispetto all'avvistamento del ciclista, in prossimità dell'attraversamento pedonale
-sempre in via preliminare istruttoria ammettere l'interrogatorio formale della convenuta signora
, sui seguenti capitoli di prova Controparte_5 1.Vero che in data 17.04.2016, alle ore 15.00 circa, nel territorio del Comune di Buttapietra (VR) lungo la Strada Statale 275+800 ed il km 275+900, nel tratto denominato Via Verona, alla guida del veicolo Wolkswagen targato CA859CC di sua proprietà mentre percorreva la detta strada con direzione di marcia sud a distanza di circa 100 metri dalla intersezione con la via dell'Industria
,osservava il signor ,alla guida di una bicicletta, fermo sul lato opposto della via , Persona_4 all'altezza della intersezione pedonale ivi esistente, con la parte anteriore del velocipede rivolto nella medesima sua direzione di marcia
2.Vero che giunta all'attraversamento pedonale non ebbe ad arrestare la sua automobile
3.Vero che non pose in essere alcuna manovra di rallentamento
4.Vero che al contrario ebbe a compiere una accelerazione
-ancora e sempre in via istruttoria ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli 1.Vero che tutti gli attori ovvero (padre) (moglie ) CP_1 Controparte_2 Persona_5
(LL ) (LL) (NA ER ) (
[...] Persona_6 Controparte_3 Parte_2 nonno materno ) ( NA materna ) hanno convissuto e convivono presso la casa Persona_7 familiare sita in campagna nel villaggio di Grumazesti ,comune di Gramazesti, provincia di Neamnt, Romania pagina 2 di 16 2.Vero che in detta abitazione ha convissuto dalla nascita ovvero dal 25.6.1997 il loro congiunto fino al momento in cui ebbe a recarsi in Italia ,ovvero nel mese di gennaio 2016 Persona_4
3. Vero che allorché' nel novembre del 2017 ebbe a fare ritorno a casa, in Persona_4 Romania non era in grado di svolgere alcuna funzione elementare in via autonoma quale il lavarsi o il vestirsi o l'alimentarsi e che di tali fatti è a conoscenza per avere avuto modo di constatarne personalmente la esistenza ,durante le visite effettuate ,presso la abitazione dei sita nel Per_1 villaggio di Grumazesti
4.Vero che ha osservato di persona come al ragazzo erano stati applicati dei cerotti sulle palpebre al fine di consentire la apertura degli occhi
5.Vero che ha osservato personalmente nell'arco temporale inizi 2018 fino alla data della morte del ragazzo avvenuta nel luglio 2018 i genitori pulire il figlio dei propri escrementi ,dopo aver dovuto effettuare manovre affinché questi evacuasse oltre a pulire il catetere
6..Vero che ha avuto modo di constatare personalmente ,durante le visite effettuate ,presso la abitazione dei ,come, oltre a quanto di cui al punto precedente, alla pulizia corporale ed alla Per_1 vestizione provvedevano i genitori mentre i nonni provvedevano a preparare la alimentazione dedicata e al cambio della biancheria del letto
7.Vero che ha assistito personalmente nell'arco temporale inizi 2018 luglio 2018 ,data della morte del ragazzo ad episodi di autolesionismo, posti in essere dal medesimo , quali il picchiare la testa contro il muro ,tentare di strapparsi il catetere ,o i cerotti dalle palpebre mentre pronunciava parole senza senso, atti posti in essere dal almeno in 10 occasioni Persona_4
Si chiede che sui capitoli di prova testimoniale di cui alla presente memoria dal numero 1 al numero 7 venga escusso il signor residente nel comune di Grumazesti, judet Neamnt Testimone_1
,Romania innanzi l'odierno Giudicante. Per mero scrupolo difensivo, qualora per qualsivoglia ragione non fosse possibile la presenza innanzi il Magistrato italiano si avanza la subordinata richiesta di escutere il teste in Romania, attraverso il regolamento UE 2020/1783
– in via principale e nel merito, dichiarata nulla/annullabile la transazione conclusa dai signori e in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli CP_1 Controparte_2 accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.7714 /2024 , resa inter partes dal Tribunale di Milano , Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Iori R.G.n 31670./2022 pubblicata il 20 agosto 2024 , notificata via Pec in data 2 settembre 2024 dall'avvocato Valeria Licata difensore della signora accertare Controparte_5 che il sinistro per il quale è giudizio si è verificato per colpa e fatto esclusivo, ovvero concorrente, della signora ,conducente del veicolo Wolkswagen targato CA859CC di proprietà Controparte_5 della medesima. conseguentemente e per l'effetto, condannare - ai sensi del combinato disposto di cui agli i artt. 2, 3, 29,30,31,32,35,38 cost., 1226, 2043,2054, 2055,2056, 2059 cod. civ.. –la in persona Controparte_7 del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Milano unitamente signora Controparte_5 proprietaria del veicolo Wolkswagen targato CA859CC al risarcimento del danno non patrimoniale definito parentale da macrolesione di congiunto, subito dai rappresentati dal signor con Parte_1 la sorte liquidata alla attualità della data della pubblicazione della sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore, dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal comma 4 dell'art.1284 cc come modificato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 in ossequio all'arresto delle SSUU n.1712 del 1995 sulla sorte dapprima devalutata al momento del fatto e poi via via rivalutata fino alla data della pubblicazione della sentenza e quelli successivi da tale data fino al reale soddisfo al medesimo tasso pagina 3 di 16 In ogni caso, si chiede a prescindere da quanto sopra che il tasso degli interessi compensativi da corrispondere in aggiunta alla sorte capitale, a decorrere dal momento del fatto fino alla data di pubblicazione della sentenza venga liquidato in misura non inferiore al tasso di rendimento medio dei titoli di Stato BTP, e non già a tasso legale, in base alle disposizioni di cui alla sentenza delle SSUU del 17 .
2.1995 n 1712 che consentono al Giudice di applicare un tasso medio ponderato in alternativa a quello legale . indicazioni riprese ,per alcuni aspetti anche da Cass. Civ. n.19499/2008, tasso qui indicato e richiesto nella misura media ponderata del 3,60 % e, dalla data del provvedimento a quella dell'effettivo soddisfo ,a tasso legale. La richiesta è in linea con la più recente giurisprudenza ,che per la liquidazione degli interessi compensativi, visto l'andamento del tasso legale, utilizza ,ai fini di un giusto risarcimento, il criterio del tasso medio ponderato .Questa alternativa consente di bilanciare in anni, in cui il tasso legale è stato ridotto ai minimi termini di rendimento e addirittura, in certi periodi, vicino allo zero, la mancata disponibilità della somma al momento dell' accadimento , somma che qualora tempestivamente corrisposta sarebbe stata impiegata ,trattandosi del primario investimento, proposto da banche e da poste nell'acquisto di prodotti quali i BTP, prodotti che, come è notorio, non necessitano di alcuna specifica conoscenza dei prodotti finanziari, da parte dell'acquirente, per essere a rischio zero. Con vittoria di onorari spese generali ex art.15 tariffe pari al 15% degli onorari del presente e del primo grado di giudizio, oltre a IVA e CPA in relazione alla somma che verrà concretamente liquidata, in applicazione del DM in vigore con l'aumento in quota percentuale ivi previsto per la assistenza a più persone all'interno del medesimo giudizio in quanto si tratta di litisconsorti non necessari, per i quali sarebbe stato pienamente legittimo avanzare una richiesta singola per ognuno di essi, con conseguente liquidazione di maggiori spese processuali, e attraverso il semplice calcolo dell'aumento, in ogni caso tutte da distrarsi in favore del procuratore antistatario, come da procura in calce all'atto di citazione.
Per Controparte_4 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così giudicare:
- In principalità:
* rigettare l'appello principale e confermare la impugnata sentenza n. 7714/2024 resa dal Tribunale di Milano in data 19 agosto 2024 e pubblicata in data 20 agosto 2024.
- In (denegata) ipotesi di riforma della impugnata sentenza, anche in via di appello incidentale ove occorra:
* rigettare comunque le domande svolte dagli appellanti principali, essendo l'incidente per cui è causa in ogni caso ascrivibile a colpa di in considerazione ed accoglimento, se del caso, Persona_8 anche dell'appello incidentale svolto da Controparte_7
* respingere comunque le domande svolte nell'interesse dei signori e in CP_1 Controparte_2 proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori e Persona_2 [...]
essendo i relativi diritti azionati oggetto di pregressa transazione e quindi rinunciati CP_3 ed estinti, rigettando le eccezioni al riguardo proposte dagli appellanti principali perché inammissibili e/o tardive e/o infondate, in fatto ed in diritto;
* respingere in ogni caso le domande risarcitorie svolte da tutti gli appellanti principali perché infondate e/o indimostrate, in fatto ed in diritto;
* limitare l'esposizione di al massimale di polizza di euro 6.000.000,00 Controparte_7
(considerando anche gli importi già erogati);
pagina 4 di 16 * in via subordinata, detrarre dall'eventuale (non creduto) risarcimento liquidato agli appellanti principali le somme già corrisposte ed in particolare l'importo di euro 40.000,00 erogato nel settembre del 2017.
- In via istruttoria:
* Ammettere, occorrendo, prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che ho reso e sottoscritto, al Corpo Intercomunale della Polizia Locale dei Comuni di Castel d'Azzano, Buttapietra, Vigasio, e , la dichiarazione che mi si mostra (doc. Parte_4 Parte_5 6 da mostrare al teste), il cui contenuto confermo;
2) vero che in data 17 aprile 2016, h. 15,00 circa, a bordo del mio ciclomotore percorrevo via Verona di Buttapietra in direzione Verona e, giunta ad una distanza di circa 100 mt dall'intersezione che la statale ha con via dell'Industria, ho visto un ciclista provenire contromano dal senso opposto di marcia e venirmi incontro;
3) vero che successivamente il ciclista, oltrepassate le strisce pedonali presenti “in loco”, ha atteso sul margine della carreggiata che passasse un veicolo che aveva di fronte a sé e che mi aveva superato, dopo di che ha impegnato trasversalmente la sede stradale senza guardare sulla destra, proprio quando stava sopraggiungendo un'autovettura che lo ha urtato. Si indica quale teste, con riserva di altri indicarne, la signora residente in [...], da escutersi a mezzo prova delegata presso il competente Tribunale di Verona.
- In ogni caso:
* emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.
* con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su avverse domande nuove.
Per Controparte_5
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
− per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare l'impugnazione proposta dall'appellante siccome infondata, pretestuosa e strumentale, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 7714/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano il 20 agosto 2024 all'esito del procedimento RG n. 31670/2022;
− spese di lite e compensi professionali, anche del primo grado, interamente rifusi;
accogliere integralmente le conclusioni formulate da nel giudizio di primo Controparte_5 grado, per come integrate nelle memorie istruttorie ex articolo 183, comma 6 c.p.c., conclusioni che di seguito si riportano:
“in via principale, accertare e dichiarare che per lo stesso petitum del presente giudizio è intervenuta tra parte attrice e la Compagnia di Assicurazioni, una transazione (di cui Controparte_5 dichiara di voler profittare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1304, I comma c.c.) a fronte della qual e la Compagnia di Assicurazioni ha liquidato il danno per il sinistro occorso a Persona_4
per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
[...]
- accertare e dichiarare che l'autorizzazione del Giudice Tutelare non è necessaria per i congiunti signori e e che pertanto questi ultimi non potevano CP_1 Controparte_2 legittimamente agire per il risarcimento del danno parentale successivamente alla firma della transazione e per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
-accertare e dichiarare che parte attrice ha sottoscritto la transazione con la Compagnia di assicurazione anche per il danno parentale dei congiunti fratelli minori, seppure, contrariamente a pagina 5 di 16 quanto pattuito, non ha mai formalizzato la richiesta al Giudice Tutelare per l'autorizzazione all'incasso delle somme liquidate a tale titolo dall'Assicurazione e per l'effetto dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
- accertare e dichiarare che parte attrice ha sottoscritto la transazione con la Compagnia di assicurazione anche per il danno parentale dei congiunti fratelli minori, seppure contrariamente a quanto pattuito, non ha mai formalizzato la richiesta al Giudice Tutelare per l'autorizzazione all'incasso delle somme liquidate a tale titolo dall'Assicurazione e per l'effetto dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
-accertare e dichiarare la mancanza di colpa della signora nella causazione del Controparte_5 sinistro in cui riportava lesioni e per l'effetto rigettare la domanda di Persona_4 risarcimento formulata da parte attrice, poiché manifestamente infondata in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare che il sinistro del 17 aprile 2016 si è verificato per fatto esclusivo del signor e per l'effetto rigettare la domanda di risarcimento formulata da parte Persona_4 attrice poiché manifestamente infondata in fatto e in diritto;
In via subordinata, - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice non ritenga fondate le eccezioni preliminari e principali, e ritenga invece di accogliere la domanda di parte attrice, dichiarare che la Compagnia di Assicurazione è tenuta a tenere Controparte_7 integralmente indenne e a manlevare da qualsivoglia pretesa pecuniaria Controparte_5 avanzata da parte attrice con riguardo al danno lamentato dalla stessa, e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto Controparte_7 la convenuta fosse eventualmente tenuta a risarcire in favore dell'attrice; Controparte_5
- In ogni caso, - con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge- , condannare parte attrice al risarcimento dei danni ex articolo 96 comma I e II c.p.c. per tutti i motivi esposti;
In via istruttoria, si ribadisce che la causa - che non poteva essere legittimamente promossa – abbia natura prettamente documentale con conseguente inutilità dell'espletamento dell'istruttoria. Si ribadisce altresì l'irrilevanza della documentazione prodotta e in particolare il documento n. 5 (certificato medico a firma della dott.ssa . Si contesta recisamente la Persona_9 capitolazione istruttoria formulata da parte attrice in quanto: - capitolo 1: irrilevante e valutativo. Inoltre non è chiaro come il teste - la cui qualità non è indicata - che dovrebbe risiedere in Romania, possa sapere se , una volta in Italia abbia assistito il figlio “nei limiti delle sue possibilità” CP_1 presso i vari nosocomi (relativamente ai quali non risulta prodotta alcuna documentazione); Capitolo 2: irrilevante e valutativo. Apre inoltre la strada ad un'ulteriore osservazione/contestazione. Stante il parere contrario ad ogni tipo di spostamento della Dott.ssa , del 30 agosto 2016, Persona_10 presente negli atti del fascicolo penale (cfr. all. doc. n. 6) perché mai il danneggiato venne trasportato fino in Romania? Chi può dire che le sue condizioni non siano peggiorate proprio a seguito di quel trasporto? Il
[...] era stato dichiarato “assolutamente intrasportabile”. È chiaro che sussistono dei Persona_4 problemi anche in ordine al nesso di causalità con il lamentato danno parentale;
Capitolo 3: ininfluente nel giudizio atteso che la mera convivenza (qualora fosse accertata) nulla prova circa il lamentato danno parentale;
Capitolo 4: ininfluente e formulato in maniera suggestiva;
Capitolo 5: ininfluente e formulato in maniera suggestiva;
Capitolo 6: ininfluente, valutativo e formulato in maniera suggestiva;
Capitolo 7: valutativo, formulato in maniera suggestiva. Si precisa anche che nessuna informazione è stata fornita da parte attrice circa le precedenti abitudini e condizioni di vita della famiglia;
in ogni caso, il danneggiato viveva in Italia da tempo avendo lasciato la casa familiare e avendovi fatto ritorno solo dopo il 2017. Il decedeva l'8 luglio 2018. E' intercorso dunque Per_1 un breve lasso di tempo dal rientro del in Romania al giorno del suo decesso;
di talché la Per_1 pagina 6 di 16 lunga sofferenza dei congiunti, anche sotto questo profilo, rimane indimostrata. Tanto premesso, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di dover procedere con l'istruttoria, codesto patrocinio chiede: A. di essere abilitati alla prova contraria sulle istanze istruttorie di parte attrice eventualmente ammesse;
B. l'ammissione della prova per testi sui seguenticapitoli di prova:
1. Vero che il giorno del sinistro, il 17 aprile 2016, a bordo del proprio Parte_6 velocipede, superate le strisce pedonali, ha attraversato la strada senza guardare se provenissero altri veicoli da dietro? Si rammostra al teste il documento n. 6 di Controparte_7
2. Vero che il giorno del sinistro, 17 aprile 2016, a bordo del proprio Persona_4 velocipede, proveniente dal senso opposto di marcia, le veniva incontro? Si rammostra al teste il documento n. 6 di ALLIANZDIRECT S.P.A.;
3. Vero che il giorno del sinistro, 17 aprile 2016, a bordo del proprio Per_1 Persona_4 velocipede, procedeva nel senso opposto a quello di marcia? Si rammostra al teste il documento n. 6 di;
CP_7
4. Vero che il Pubblico Ministero del Tribunale di Verona l'ha nominata Consulente tecnico nel procedimento penale a carico della signora ? Si rammostra al teste il Controparte_5 documento n. 2 di;
Controparte_5
5. Vero che al momento dell'impatto la signora procedeva ad una velocità di Controparte_5 45/50 km/h? Si rammostra al teste il documento n. 2 di;
Controparte_5
6. Vero che dalle tracce impresse sul manto è emerso che ha tentato di evitare Controparte_5 l'impatto deviando inizialmente verso il margine destro della carreggiata, per poi frenare e deviare verso sinistra nel momento in cui il sinistro è divenuto inevitabile? Si rammostra al teste il documento n. 2 di;
Controparte_5
7. Vero che sulla base degli accertamenti effettuati è emerso che al Controparte_8 momento dell'impatto stava effettuando una manovra non consentita all'altezza dello scontro? Si rammostra al teste il documento n. 2 di . Controparte_5 Si indicano quali testimoni, con riserva di indicarne altri nei termini di legge:
residente in [...] sui capitoli 1, 2 e 3; Testimone_2 Ingegnere Emiliano Adami, con studio professionale in 37138 - Verona (VR), Via Cristofoli n. 50. Nell'eventualità in cui il Giudice ritenesse necessario e/o opportuno istruire il presente procedimento, si chiede che i testi sopra indicati vengano escussi dal Tribunale di Verona, quale giudice delegato ai sensi dell'articolo 203 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7714/2024 pubblicata il 28/08/2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 31670/2022 promossa da in qualità procuratore speciale Parte_1 Co di e , anche in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Controparte_2
e , nonché di , di e di Persona_2 Persona_11 Controparte_3 Parte_2 Per_7
nei confronti di e ha così deciso:
[...] Controparte_5 Controparte_7
“- accertata l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro per cui Persona_4
è causa, occorso in data 17.4.2016, rigetta tutte le domande proposte da , in qualità di Parte_1 Co procuratore speciale di e , anche in qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_2 genitoriale sui minori e , nonché di , di Persona_2 Controparte_3 Controparte_3
e di , nel presente giudizio;
Parte_2 Persona_7 Co
- condanna , in qualità di procuratore speciale di e , anche in Parte_1 Controparte_2 qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_2 Per_6 pagina 7 di 16 , nonché di , di e di , a rifondere in favore di Persona_6 Controparte_3 Parte_2 Persona_7
le spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro 5.260,00 per Controparte_5 compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.; Co
- condanna , in qualità di procuratore speciale di e , anche in Parte_1 Controparte_2 qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_2 [...]
, nonché di , di e di , a rifondere in favore di Persona_6 Controparte_3 Parte_2 Persona_7 le spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro 5.260,00 per Controparte_7 compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, I.V.A., se dovuta, e C.P.A”.
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo: Co
“Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di procuratore speciale di e Parte_1
, genitori del defunto e in qualità di rappresentanti legali dei Controparte_2 Persona_4 minori e , nonché di , di e di Persona_2 Controparte_3 Controparte_3 Parte_2
(rispettivamente NA ER, nonno materno e NA materna del defunto Persona_7 [...]
) ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, e Persona_4 Controparte_5 [...] al fine di ottenere l'accertamento dell'esclusiva, o concorrente responsabilità di CP_7 [...]
nella determinazione del sinistro, occorso in data 17.4.2016, alle ore 15,00 circa, nel CP_5 Comune di Buttapietra (VR), lungo la Strada Statale 12, tra il km 275 + 800 ed il km 275 + 900, e la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da loro patiti, oltre agli interessi e rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese di lite. A fondamento della propria pretesa l'attore ha dedotto che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate è stato investito dalla vettura Volkswagen Sharan, tg. CA869CC, Persona_4 condotta e di proprietà di , che, nonostante lo abbia visto in procinto di intraprendere Controparte_5 l'attraversamento della carreggiata in sella alla sua bicicletta, ha tenuto una velocità superiore al limite vigente in loco di 50 km/h, non si è arrestata, né ha rallentato in prossimità delle strisce pedonali. Sussistendo la responsabilità di , almeno in via concorrente nella Controparte_5 determinazione del sinistro, diversamente dalle risultanze degli accertamenti disposti in sede penale nel procedimento promosso innanzi al Tribunale di Verona, che ne hanno condotto all'archiviazione, i congiunti di , che è deceduto dopo circa due anni dal sinistro, all'esito del quale Persona_4 ha riportato postumi permanenti stimati nella misura del 90%, hanno diritto al risarcimento dei danni da compromissione del rapporto parentale per la macrolesione riportata dal congiunto;
la parte attrice ha dedotto che essi hanno prestato in favore del congiunto sostegno ed assistenza nel periodo di inabilità temporanea ed all'esito della stabilizzazione dei postumi, dopo averlo ritrasferito in Romania, senza soluzione di continuità, avendo perso completamente la propria autonomia Persona_4
e al fine di prestargli il necessario supporto in ragione del grave decadimento cognitivo, che lo portava anche ad episodi di autolesionismo. Con deposito di comparsa di costituzione e risposta in data 18.1.2023, si è costituita in giudizio
[...]
, chiedendo il rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate nell'an e nel quantum ed CP_5 eccependo, da un lato, l'intervenuta transazione tra gli attori e la compagnia assicuratrice convenuta, dichiarando di voler profittare, e, dall'altro lato, l'assenza di una sua responsabilità nella determinazione del sinistro, come accertato in sede penale anche all'esito di consulenza cinematica, che ha determinato il GIP presso il Tribunale di Verona a disporre l'archiviazione del procedimento. Con deposito di comparsa di risposta nella stessa data si è costituita nel presente giudizio anche CP_7
pagina 8 di 16 svolgendo difese ed eccezioni del tutto analoghe a quelle formulate da e CP_7 Controparte_5 contestando la fondatezza della pretese degli attori nell'an e nel quantum, chiedendo preliminarmente di dichiarare cessata la materia del contendere in ragione della transazione stipulata con CP_1 e in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori Controparte_2 [...]
e Persona_2 Controparte_3
Respinta l'eccezione di nullità della citazione formulata da ed assegnati i termini per Controparte_5 il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. il procedimento è stato istruito documentalmente”.
Il Tribunale di Milano ha deciso nei termini di cui sopra, ritenendo l'esclusiva responsabilità del ciclista nella produzione dell'evento danno e non provate le generiche contestazioni sollevate dalla parte attrice circa la velocità sostenuta dall'autovettura della (non supportate da alcun CP_5 documento di natura tecnica) e alla relazione tecnica disposta nel giudizio penale. Il primo giudice riteneva che il sinistro si fosse verificato per esclusivo fatto e colpa del ciclista il cui contegno di guida era ritenuto marcatamente imprudente e in violazione delle norme del codice della strada Co Avverso la sentenza è stato proposto appello da in qualità procuratore speciale di e Parte_1
, anche in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Controparte_2
e , nonché di , di e di Persona_2 Persona_11 Controparte_3 Parte_2 Per_7
, che insiste per l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella produzione
[...] Controparte_5 dell'evento dannoso e la condanna della stessa, e per essa della compagnia assicurativa Controparte_7
al risarcimento del danno parentale da macrolesione di congiunto subito dai parenti del .
[...] Per_1
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_7
Si costituiva preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e Controparte_5 348 bis cpc. Nel merito il rigetto dell'appello
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 19/06/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione processuale proposta dalla parte appellata , CP_5 di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. Alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, della norma fornita dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, consente di desumere senza incertezze quali parti della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali sono le circostanze da cui derivano le dedotte violazioni di legge e la loro rilevanza e quali siano le modifiche richieste. Da rigettarsi altresì l'eccezione ex art 348 bis cpc: deve osservarsi in proposito che l'eccezione ex art.348 bis cpc va intesa non in termini espansivi, tali da precludere il superamento dello scoglio dell'inammissibilità anche a quegli appelli che, ad una valutazione più o meno sommaria, non abbiano "significative" probabilità di accoglimento, ma restrittivamente, nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito), evenienza non manifesta nel caso di specie, per come meglio evidenziato nel prosieguo.
Con il primo motivo l'appellante si duole che il primo giudice non abbia valutato la violazione della normativa riguardante il comportamento da tenere in prossimità degli attraversi pedonali secondo l'Art 191 codice strada che prevedeva l'arresto dell'automobilista in prossimità delle strisce pedonali. Lamenta anche la violazione dell'art.140 cod. strada, secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche delle imprudenze purché prevedibili. Si duole poi dell'erroneità pagina 9 di 16 della sentenza nella parte in cui ha addebitato la responsabilità esclusiva al ciclista, e con il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, si duole dell'errata ricostruzione dell'evento insistendo affinché sia disposta ctu.
Assume l'appellante che il nuovo articolo 191 co. codice strada, obbliga i conducenti delle autovetture a dare la precedenza e a rallentare ai pedoni che transitano sulle strisce pedonali o si trovano nelle immediate vicinanze. Nella fattispecie, la non si sarebbe fermata né avrebbe rallentato in CP_5 prossimità dell'attraversamento pedonale, nonostante avesse notato la presenza del ciclista sul lato opposto della strada con il muso della bicicletta rivolto verso l'attraversamento. Ciclista che era fermo osservando il traffico e ha lasciato passare una vettura prima di immettersi sulla strada. Quindi, contesta la motivazione della sentenza, laddove sostiene l'imprevedibilità del comportamento del ciclista che invece era del tutto prevedibile. Insiste poi a ritenere che abbia attraversato la Per_1 strada sulle strisce pedonali lì presenti e che la velocità dell'autovettura della fosse superiore CP_5 ai limiti imposti in quel tratto di strada.
La censura deve essere parzialmente accolta
Osserva questa Corte che ai fini dell'imputazione della responsabilità, è necessario accertare se la condotta integrante la violazione abbia avuto un'incidenza causale concreta nella produzione dell'evento dannoso. In presenza di una condotta di guida imprudente e pericolosa di un conducente, tale da costituire causa efficiente ed esclusiva del sinistro, la violazione di altra norma del codice della strada da parte di un diverso soggetto non assume rilevanza causale e non inficia l'esclusiva responsabilità del primo, superando la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 del codice civile.
Nello specifico campo della circolazione stradale, il principio dell'affidamento, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché rientri nel limite della prevedibilità. (Cassazione civile, Sez. IV, n. 27513 del 1/06/2017; Cassazione penale, Sez. IV, n. 12260 del 24 /03/2015). Di conseguenza, è stata ripetutamente affermata la necessità di tener conto degli elementi di spazio e di tempo, e di valutare se l'agente abbia avuto qualche possibilità di evitare il sinistro: la prevedibilità ed evitabilità vanno cioè valutate in concreto.
Osserva la Corte che a tali principi non si è ispirata la sentenza impugnata quando, nell'esaminare il caso, evoca la ragionevole non prevedibilità della condotta del ciclista e la rapporta, con implicita evidenza, alle particolarità del caso concreto. Non convince, invero, il ragionamento del giudice di prime cure che ha ritenuto esente da responsabilità la conducente dell'autovettura, solo perché ha osservato il limite di velocità (per altro quella mantenuta, come ritenuta in sentenza, era prossima al massimo consentito) e che nessuna altra condotta di guida si poteva da lei esigere a fronte del comportamento altamente imprudente del ciclista sbucato all'improvviso.
Invero la ha dichiarato di aver avvistato, anche in ragione dell'orario diurno, il ciclista fermo CP_5 sul lato sinistro della carreggiata, peraltro in prossimità dell'attraversamento pedonale, che già di per sé avrebbe dovuto indurre maggiore prudenza. Diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, proprio nel momento dell'avvistamento del ciclista fermo sul bordo della strada, si ritiene che l'automobilista avrebbe dovuto moderare la velocità come richiesto dalla norma di cui all'art. 141 C.d.S., dovendo prevedere la possibilità che il ciclista, fermo sul bordo della strada, potesse improvvisamente compiere la manovra di attraversamento della carreggiata per immettersi nella circolazione. In tale situazione di fatto appare adeguatamente supportato il giudizio di "ragionevole prevedibilità" della condotta della vittima ed è, proprio in riferimento al contesto in cui è avvenuto il fatto che si rileva una non pagina 10 di 16 plausibilità della motivazione della sentenza impugnata, per la mancata valutazione, circa il giudizio di prevedibilità dell'evento, di dati oggettivamente evincibili.
Nel caso che ci occupa, al di là del rispetto accertato da parte dell'appellata del limite di velocità, era richiesto alla conducente, a cagione della presenza di un ciclista fermo sul bordo della strada, in prossimità dell'attraversamento pedonale, di giungere in prossimità dell'attraversamento e in vista del ciclista fermo sul bordo della strada, in condizioni di estrema sicurezza, anche riducendo la velocità al minimo per evitare chi, ancorché in maniera imprudente e repentina, avrebbe prevedibilmente potuto attraversare la strada.
Risulta, dunque, certo alla Corte che l'appellata abbia con la sua condotta, sia pure in maniera ridotta, determinato proprio quella concretizzazione del rischio che le regole del codice della strada stesse erano intese a prevenire e che, sul piano soggettivo, avrebbero reso l'evento evitabile o perlomeno meno grave. Va, infatti, anche rammentata la consolidata giurisprudenza che afferma il principio secondo cui l'agente può essere responsabile dell'evento seppur dovuto anche al comportamento imprudente altrui sempreché questo sia stato ragionevolmente prevedibile nelle condizioni concrete;
di talché la colpa della vittima, rientrando nella normale prevedibilità, non elide la colpa dell'agente per quanto residuale (Sez. 4, n. 4923 dei 20/10/2022, dep. 2023; Sez. 4, n. 24414 del 6/05/2021; Sez. 4, n. 7664 del 6/12/2017; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017; Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017; Sez. 4, n. 5691 del 2/02/2016).
Se la conducente dell'autovettura avesse ridotto la velocità di marcia, una volta compiuta la manovra imprudente da parte del ciclista avrebbe avuto modo di spostarsi a destra e frenare con maggiore spazio. E' pur vero che la viaggiava nel rispetto del limite di velocità imposto, ma è altresì CP_5 vero che non ha provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spazio-temporali di guida e, segnatamente, della presenza del ciclista sul bordo della strada peraltro in prossimità dell'attraversamento pedonale.
Lo stesso consulente tecnico, nella relazione cinematica resa in sede penale, ha precisato che “ se la sig.ra avesse immediatamente frenato, mantenendosi all'interno della carreggiata e Controparte_5 posizionandosi al centro della corsia di pertinenza, il ciclista avrebbe potuto “in via teorica” evadere il contatto”.
Va dunque, ad avviso della Corte, riaffermato il principio che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.
Se questi sono i principi giuridici di riferimento, va perciò osservato come, nel caso che ci occupa, nella situazione di fatto di una strada semi cittadina, in prossimità di un attraversamento pedonale, con un ciclista fermo sul bordo della strada, appaia adeguatamente supportato il giudizio di "ragionevole prevedibilità" della condotta della vittima. Difatti, perché possa essere affermata la colpa esclusiva del ciclista, come ritenuto dal primo giudice, è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso e, inoltre, che prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente il quale ha, peraltro, l'obbligo di ispezionare la strada costantemente, mantenere sempre il controllo del veicolo e prevedere tutte le pagina 11 di 16 situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende (Cassazione Sez. 4, n. 44651 del 12.10.2005).
A questo punto, appare opportuno chiarire che, in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31702 del 07.12.2018).
Con riferimento alla fattispecie in esame, deve comunque essere evidenziata la particolare imprudenza della condotta di , essendo di tutta evidenza la condotta colposa di chi, dalla Controparte_9 posizione di sosta, attraversava la carreggiata da sinistra verso destra in un punto ove non era consentita tale manovra, immettendosi nel flusso veicolare senza preventivamente accertarsi della sopravvenienza di altri veicoli, “pur potendosi avvedere di tutti i veicoli transitanti sull'arteria”, come ritenuto nella consulenza cinematica espletata in sede penale. Essendo quindi agevole ritenere la condotta del ciclista preminente nella causazione dell'evento dannoso.
Difatti, nella consulenza cinematica, il perito precisa che “il comportamento della conducente può essere dipeso dall'evolversi della manovra del ciclista, che avrebbe potuto anche mantenersi al centro strada, per poi, una volta passata l'autovettura, spostarsi a destra” e che “il ciclista ha eseguito una manovra di spostamento dal margine sinistro della carreggiata verso quello di destra, nell'intenzione di portarsi attendibilmente lungo il margine opposto della strada per proseguire poi verso il centro di Buttapietra;
tale manovra non era consentita all'altezza della zona dello scontro…”
La dichiarazione della testimone non lascia dubbi sulla condotta del che Testimone_2 Per_1 procedeva contromano e che, “…improvvisamente, ho visto che appena superato le strisce pedonali, il ciclista ha attraversato la strada mentre da dietro, da Verona, proveniva un'autovettura…Non ha guardato se provenivano veicoli da dietro”, con ciò evidenziando, altresì, che il ciclista, nel compiere l'incauta manovra, non ha neppure utilizzato l'attraversamento pedonale posto nelle vicinanze, né si è preventivamente assicurato che non sopraggiungessero veicolo da tergo.
Osserva questa Corte che, nel caso in esame il danneggiato ha svolto un ruolo determinante nella causazione dell'evento; in particolare quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. (Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).
Alla luce delle superiori considerazioni, si può affermare che il sinistro di cui è causa è stato provocato da comportamenti poco avveduti delle parti posti in essere in violazione delle normali norme di prudenza e diligenza previste dal codice della strada, determinando di fatto un concorso di colpa a carico delle stesse. Ad ogni modo, occorre evidenziare che in corso di causa è emerso che la CP_5 abbia fatto di tutto per evitare l'evento e per impedire o attenuare gli esiti dello stesso, pur avendo omesso di adeguatamente valutare l'altrui imprudenza. Al contrario il non ha fornito alcuna Per_1 prova di aver né valutato né cercato di evitare il rischio, ponendo in atto un comportamento imprudente e contrario alle norme di legge.
Pertanto, in rapporto alla situazione concreta, si ritiene che – in presenza di un tangibile accertamento sull'apporto causale alla verificazione del sinistro ascrivibile alla condotta di entrambe le parti, essendo pagina 12 di 16 però la colpa della residuale rispetto alla colpa del danneggiato - il concorso di colpa nella CP_5 verificazione sia stimabile nella misura del 80% a carico di (perciò i danni Controparte_9 imputabili alla dovranno essere ridotti in misura proporzionale). CP_5
In ultimo la Corte ritiene esplorativa la richiesta di CTU, in virtù della totale mancanza, come rilevato dal primo giudice, di alcun documento tecnico a supporto delle argomentazioni soprattutto in ordine alla velocità tenuta dalla . Così come generici, irrilevanti o inconferenti, nonché valutativi, si CP_5 mostrano i capitoli di prova richiesti.
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce l'annullabilità, ai sensi dell'articolo 1442 c.c., dell'atto transattivo intervenuto con la compagnia assicurativa
Ritiene infatti l'appellante, che l'atto transattivo sia nullo principalmente a causa della mancanza del decreto di autorizzazione rilasciato dal giudice tutelare competente, posto che la validità dell'atto era subordinata all'emissione del detto decreto. Assume infatti, che il risarcimento per il danno riflesso per i germani, minori, di avrebbe dovuto essere soggetto all'autorizzazione del giudice tutelare ex Per_1 art 320 c.c.. Insiste per la nullità dell'atto derivante dalla scarsa conoscenza dell'italiano dei genitori del LE
Il motivo è parzialmente fondato nei limiti appresso indicati.
Va premesso che la transazione avente ad oggetto la controversia relativa al risarcimento del danno, stipulata dal genitore nell'interesse del figlio minore, costituisce atto di straordinaria amministrazione quando abbia ad oggetto un danno che, per la sua natura e la sua entità, possa incidere profondamente sulla vita presente e futura del minore danneggiato. In questo caso è necessaria, per la validità della transazione, l'autorizzazione del giudice tutelare ex. art. 320 c.c. (Cass. 22 maggio 1997, n. 4562)
Nel caso in esame, l'importo transatto, pari ad € 40.000,0, era comprensivo anche del risarcimento in favore dei minori, germani di e nell'atto non venivano espressamente specificate le Persona_12 quote spettanti ai minori.
Di tal che, il giudice di merito, in sede di interpretazione del contratto, deve identificare le quote riconosciute in favore dei minori e e valutare se la Persona_5 Persona_6 validità della transazione implichi l'autorizzazione del giudice tutelare alla luce delle quote di spettanza dei minori così identificate.
Questa Corte ritiene che la somma di spettanza per ciascuno dei germani di sia Controparte_9 pari ad € 10.000,00, osservando, altresì, che la mancata precisa indicazione, nella transazione, delle somme spettanti ai minori, ha determinato una compromissione dei loro diritti. Inoltre, alla luce dell'ingente danno subito dal loro LL, l'atto transattivo avrebbe necessitato l'intervento del giudice tutelare, posto che la natura stessa del danno e la sua entità, avrebbe potuto profondamente incidere sulla vita dei minori e la sua quantificazione avrebbe richiesto l'intervento del Giudice al fine di tutelare i diritti dei fratelli che avrebbero, potenzialmente, potuto avere accesso a somme maggiori.
Quanto agli altri vizi reclamati relativi alla mancata comprensione delle clausole dell'accordo a causa della nazionalità rumena dei genitori, la Corte considera che i coniugi sono stati assistiti da un Per_1 proprio legale nella stesura della transazione a nulla quindi rilevando la loro scarsa conoscenza dell'italiano.
Quindi la corte ritiene la transazione valida ed efficace nei confronti dei coniugi e annullabile Per_1 solo nei confronti dei minori.
pagina 13 di 16 Quanto poi ritenuto sul punto dalla compagnia assicurativa, che chiede il rigetto dell'eccezione di nullità della transazione poiché proposta dall'attore e non dal convenuto, si osserva che la giurisprudenza ha ritenuto che l'annullabilità di un contratto o di una sua clausola, ben può essere dedotta anche in via di eccezione, quando il convenuto tenda con le sue difese all'esclusivo fine della reiezione, totale o parziale, della domanda dell'attore, opponendo al diritto da questi azionato una situazione giuridica idonea a paralizzarlo. (Cassazione civile sez. III, 26/06/2012, n.10638)
Sulla quantificazione del danno ai germani Per_1
La Corte di Cassazione è da tempo orientata a riconoscere il risarcimento del danno anche in favore dei prossimi congiunti di persona che, pur sopravvissuta a seguito di sinistro stradale, abbia tuttavia patito un danno talmente grave da comportare immediati riflessi anche sulle persone a sé più vicine.
Con riguardo alla prova del pregiudizio, questa Corte si pone nel solco tracciato della migliore giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta” (Cass. ord. 11212/19; sentenza n. 2788/2019).
Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (cfr. Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020).
La Suprema Corte, (n. 13540 del 17/05/2023), ha anche puntualizzato che non sussiste in effetti alcun limite normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova, ricorda la Suprema Corte: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare.
Nella fattispecie, tenuto conto che al momento dell'incidente il ciclista aveva due fratelli minori, è credibile l'esistenza di un riflesso immediato sulla vita dei fratelli, sulle abitudini di questi, sulla possibilità di relazionarsi al LL. Tali considerazioni inducono a ritenere in via presuntiva l'esistenza di un pregiudizio in capo ai fratelli della vittima senz'altro dotato – per la sua consistenza – di dignità risarcitoria.
Dopo aver accertato l'an, questa Corte analizza il profilo del quantum, evidenziando che l'appellante non ha né allegato né provato quali fossero le abitudini dei germani prima dell'incidente, per Per_1 cui non è possibile conoscere in quale misura concretamente il danno grave del LL abbia inciso sulle vite dei fratelli. Al contrario si rileva che il danno patito nel contesto di fratelli abituati a vivere insieme, a svolgere attività ludiche e sociali è diverso da quello patito da fratelli aventi una importante differenza di età, che abitano in nazioni diverse con frequentazioni limitate come nel caso in esame. Nella fattispecie, non avendo gli appellanti allegato le abitudini specifiche dei fratelli si può adottare solo un criterio presuntivo/equitativo in considerazione dei soli scarni dati forniti.
Quanto all'applicazione delle tabelle da utilizzare, la suprema Corte ha affermato che “al fine di liquidare il danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto LE, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come pagina 14 di 16 le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, a differenza dalle tabelle del Tribunale di Milano, che – pur essendosi adeguate, nella loro più recente versione, alle indicazioni della Suprema Corte, prevedendo una liquidazione “a punti” in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del LE”.(Cassazione III sez civ , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023).
Le tabelle del Tribunale di Roma, per liquidare tale voce di danno, tengono conto di diverse componenti quali la relazione affettiva, il numero dei familiari, l'età del danneggiato, l'età del soggetto da risarcire da rapportare, obbligatoriamente, alla percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato.
Nel caso in esame, però, non risulta possibile liquidare il danno sulla base delle tabelle più pertinenti predisposte dal Tribunale di Roma, non avendo gli appellanti, fornito piena prova del reclamato danno permanente subito dal loro congiunto e del quale esigono il risarcimento. Pur non potendosi negare la gravità delle lesioni riportate, infatti, non risulta depositata in atti una perizia medico/legale atta a valutare la percentuale di danno permanente riportato da , fondamentale per Persona_4 valutare la natura e l'entità della lesione, né alcun referto medico utile in tal senso.
Ma anche a voler applicare le tabelle milanesi, applicando il valore monetario minimo per la perdita del LL, ridotto all'80% in ragione del concorso di colpa accertato in capo alla vittima ed ulteriormente ridotto in via equitativa in misura del 30% in ragione della permanenza in vita del LE (la riduzione è giustificata dal fatto che non è possibile equiparare tout court la compromissione da macrolesione a quella da perdita completa e definitiva del rapporto parentale per morte, quest'ultima ipotesi la sola prevista dalle tabelle milanesi), la somma liquidabile, pari ad € 10.023,00, coincide con quanto già liquidato dalla compagnia assicurativa a ciascuno dei fratelli di
. Controparte_9
Sul danno subito dai nonni
La domanda ha un epilogo negativo non avendo gli appellanti– in ossequio al principio dell'onere della prova – dimostrato (né tantomeno allegato) il presupposto costitutivo della fattispecie risarcitoria, id est la ricorrenza di un pregiudizio attuale e concreto.
La Corte considera che, per i nonni non è possibile applicare alcuna presunzione in ordine alla ricorrenza del pregiudizio. Il solo fatto di avere un rapporto parentale con il LE non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del danno secondo l'id quod plerumeque accidit: i nonni, se pur conviventi, infatti, avrebbero dovuto quantomeno allegare gli anni di convivenza con il nipote;
la frequenza dei rapporti tra loro e il nipote;
la modifica di tale frequentazione a seguito dell'evento; il contributo materiale fornito nell'assistenza del nipote;
la modifica delle loro condizioni di vita a seguito della macrolesione patita dal nipote. Solo in questo modo sarebbe stato possibile valutare, anche facendo uso di un criterio presuntivo, l'effettiva esistenza di un rapporto meritevole di tutela risarcitoria.
* * * * *
L'appello, non può dar luogo, dunque, a riforma della impugnata sentenza n. 7714/2024 resa in data 20/08/2024 dal Tribunale di Milano, pur se parzialmente fondato con riguardo all'an debeatur, il che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado (ferma restando invece la statuizione di primo grado non oggetto di specifica impugnazione in ordine al capo delle spese, se non di riflesso all'accoglimento del gravame). pagina 15 di 16
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 7714/2024 resa in data 20/08/2024 dal Tribunale di Milano, integralmente compensando tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Milano il 9 luglio 2025
Il Consigliere est Paola Ambruosi
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Irene Lupo Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2777/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), NQ DI PROC. SPEC. DI e Parte_1 C.F._1 CP_1
TUTTI E DUE IN QUALITA' DI GENITORI DEL DEFUNTO Controparte_2 E IN QUALITA' DI RAPP.LEG.DEI MINORI Persona_1 [...]
e Persona_2 Controparte_3
IN QUALITA' DI NONNA PATERNA DEL DEFUNTO
[...] [...]
Persona_1
IN QUALITA' DI NONNO MATERNO DEL DEFUNTO Parte_2 Persona_3
[...]
IN QUALITA' DI NONNA MATERNA DEL DEFUNTO Parte_3 [...]
Persona_1 elettivamente domiciliati in VIA DELLA GIULIANA 70 ROMA presso lo studio dell'avv. MASSATANI MAURIZIO, che li rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLANTI CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_4 P.IVA_1 LARGO PORTO DI CLASSE, 8 20133 MILANO presso lo studio dell'avv. CANTONI GIONATA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA S. Controparte_5 C.F._2 ALESSIO, 22 37129 VERONA presso lo studio dell'avv. LICATA VALERIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
pagina 1 di 16 avente ad oggetto: Morte
sulle seguenti conclusioni.
Per NQ DI PROC. SPEC. DI e Parte_1 CP_1 Controparte_2 TUTTI E DUE IN QUALITA' DI GENITORI DEL DEFUNTO E Persona_1 IN QUALITA' DI RAPP.LEG.DEI MINORI e Persona_2
IN QUALITA' DI NONNA Controparte_3 CP_6 DEL DEFUNTO IN QUALITA' DI NONNO Persona_1 Parte_2 MATERNO DEL DEFUNTO IN QUALITA' Persona_1 Parte_3 DI NONNA MATERNA DEL DEFUNTO Persona_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano , contrariis reiectis :
– in via preliminare istruttoria disporre ctu modale in contradditorio tra le parti sul materiale in atti
,richiesta rigettata in primo grado ,ritualmente proposta in sede di pc di quel grado di giudizio
,riproposta in atto di appello e qui reiterata , in quanto accertamento tecnico indispensabile al fine di chiarire in modo oggettivo e scientifico ,in ossequio al principio del contraddittorio , le contestazioni sollevate dalla scrivente difesa alle conclusioni del ct del PM in punto di omissione di analisi e ascientificità dell'elaborato di quest'ultimo, posto che non è affatto certo che il punto di inizio scarrocciamento cioè quello dopo l'attraversamento pedonale sia anche il punto d'urto così come non è affatto certo, sotto il profilo tecnico, che la signora abbia prima sterzato e poi frenato. dal momento che in detta perizia la velocità della vettura e' stata calcolata come se il tragitto post urto fosse stato effettuato con un lenta frenata, cosa che appare non verosimile. Il punto di impatto va indietreggiato di almeno 2,6 metri rispetto all'inizio della prima frenata per tener conto del spazio di frenata volvente ovvero quella frenata che non lascia tracce,dal momento che a vettura era munita di 'ABS. E solo con l'ABS si e' in grado di direzionare il veicolo come ha fatto la signora Ne consegue che appare tecnicamente verosimile che la ct del Pm sia errata su questo punto e che la fase post urto sia stata effettuata sotto l'azione dell'ABS e tanto conduce ad una velocità di circa 60 km/h. non solo superiore a quella consentita ,ma totalmente inadeguata rispetto all'avvistamento del ciclista, in prossimità dell'attraversamento pedonale
-sempre in via preliminare istruttoria ammettere l'interrogatorio formale della convenuta signora
, sui seguenti capitoli di prova Controparte_5 1.Vero che in data 17.04.2016, alle ore 15.00 circa, nel territorio del Comune di Buttapietra (VR) lungo la Strada Statale 275+800 ed il km 275+900, nel tratto denominato Via Verona, alla guida del veicolo Wolkswagen targato CA859CC di sua proprietà mentre percorreva la detta strada con direzione di marcia sud a distanza di circa 100 metri dalla intersezione con la via dell'Industria
,osservava il signor ,alla guida di una bicicletta, fermo sul lato opposto della via , Persona_4 all'altezza della intersezione pedonale ivi esistente, con la parte anteriore del velocipede rivolto nella medesima sua direzione di marcia
2.Vero che giunta all'attraversamento pedonale non ebbe ad arrestare la sua automobile
3.Vero che non pose in essere alcuna manovra di rallentamento
4.Vero che al contrario ebbe a compiere una accelerazione
-ancora e sempre in via istruttoria ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli 1.Vero che tutti gli attori ovvero (padre) (moglie ) CP_1 Controparte_2 Persona_5
(LL ) (LL) (NA ER ) (
[...] Persona_6 Controparte_3 Parte_2 nonno materno ) ( NA materna ) hanno convissuto e convivono presso la casa Persona_7 familiare sita in campagna nel villaggio di Grumazesti ,comune di Gramazesti, provincia di Neamnt, Romania pagina 2 di 16 2.Vero che in detta abitazione ha convissuto dalla nascita ovvero dal 25.6.1997 il loro congiunto fino al momento in cui ebbe a recarsi in Italia ,ovvero nel mese di gennaio 2016 Persona_4
3. Vero che allorché' nel novembre del 2017 ebbe a fare ritorno a casa, in Persona_4 Romania non era in grado di svolgere alcuna funzione elementare in via autonoma quale il lavarsi o il vestirsi o l'alimentarsi e che di tali fatti è a conoscenza per avere avuto modo di constatarne personalmente la esistenza ,durante le visite effettuate ,presso la abitazione dei sita nel Per_1 villaggio di Grumazesti
4.Vero che ha osservato di persona come al ragazzo erano stati applicati dei cerotti sulle palpebre al fine di consentire la apertura degli occhi
5.Vero che ha osservato personalmente nell'arco temporale inizi 2018 fino alla data della morte del ragazzo avvenuta nel luglio 2018 i genitori pulire il figlio dei propri escrementi ,dopo aver dovuto effettuare manovre affinché questi evacuasse oltre a pulire il catetere
6..Vero che ha avuto modo di constatare personalmente ,durante le visite effettuate ,presso la abitazione dei ,come, oltre a quanto di cui al punto precedente, alla pulizia corporale ed alla Per_1 vestizione provvedevano i genitori mentre i nonni provvedevano a preparare la alimentazione dedicata e al cambio della biancheria del letto
7.Vero che ha assistito personalmente nell'arco temporale inizi 2018 luglio 2018 ,data della morte del ragazzo ad episodi di autolesionismo, posti in essere dal medesimo , quali il picchiare la testa contro il muro ,tentare di strapparsi il catetere ,o i cerotti dalle palpebre mentre pronunciava parole senza senso, atti posti in essere dal almeno in 10 occasioni Persona_4
Si chiede che sui capitoli di prova testimoniale di cui alla presente memoria dal numero 1 al numero 7 venga escusso il signor residente nel comune di Grumazesti, judet Neamnt Testimone_1
,Romania innanzi l'odierno Giudicante. Per mero scrupolo difensivo, qualora per qualsivoglia ragione non fosse possibile la presenza innanzi il Magistrato italiano si avanza la subordinata richiesta di escutere il teste in Romania, attraverso il regolamento UE 2020/1783
– in via principale e nel merito, dichiarata nulla/annullabile la transazione conclusa dai signori e in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli CP_1 Controparte_2 accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.7714 /2024 , resa inter partes dal Tribunale di Milano , Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Iori R.G.n 31670./2022 pubblicata il 20 agosto 2024 , notificata via Pec in data 2 settembre 2024 dall'avvocato Valeria Licata difensore della signora accertare Controparte_5 che il sinistro per il quale è giudizio si è verificato per colpa e fatto esclusivo, ovvero concorrente, della signora ,conducente del veicolo Wolkswagen targato CA859CC di proprietà Controparte_5 della medesima. conseguentemente e per l'effetto, condannare - ai sensi del combinato disposto di cui agli i artt. 2, 3, 29,30,31,32,35,38 cost., 1226, 2043,2054, 2055,2056, 2059 cod. civ.. –la in persona Controparte_7 del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Milano unitamente signora Controparte_5 proprietaria del veicolo Wolkswagen targato CA859CC al risarcimento del danno non patrimoniale definito parentale da macrolesione di congiunto, subito dai rappresentati dal signor con Parte_1 la sorte liquidata alla attualità della data della pubblicazione della sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore, dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal comma 4 dell'art.1284 cc come modificato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 in ossequio all'arresto delle SSUU n.1712 del 1995 sulla sorte dapprima devalutata al momento del fatto e poi via via rivalutata fino alla data della pubblicazione della sentenza e quelli successivi da tale data fino al reale soddisfo al medesimo tasso pagina 3 di 16 In ogni caso, si chiede a prescindere da quanto sopra che il tasso degli interessi compensativi da corrispondere in aggiunta alla sorte capitale, a decorrere dal momento del fatto fino alla data di pubblicazione della sentenza venga liquidato in misura non inferiore al tasso di rendimento medio dei titoli di Stato BTP, e non già a tasso legale, in base alle disposizioni di cui alla sentenza delle SSUU del 17 .
2.1995 n 1712 che consentono al Giudice di applicare un tasso medio ponderato in alternativa a quello legale . indicazioni riprese ,per alcuni aspetti anche da Cass. Civ. n.19499/2008, tasso qui indicato e richiesto nella misura media ponderata del 3,60 % e, dalla data del provvedimento a quella dell'effettivo soddisfo ,a tasso legale. La richiesta è in linea con la più recente giurisprudenza ,che per la liquidazione degli interessi compensativi, visto l'andamento del tasso legale, utilizza ,ai fini di un giusto risarcimento, il criterio del tasso medio ponderato .Questa alternativa consente di bilanciare in anni, in cui il tasso legale è stato ridotto ai minimi termini di rendimento e addirittura, in certi periodi, vicino allo zero, la mancata disponibilità della somma al momento dell' accadimento , somma che qualora tempestivamente corrisposta sarebbe stata impiegata ,trattandosi del primario investimento, proposto da banche e da poste nell'acquisto di prodotti quali i BTP, prodotti che, come è notorio, non necessitano di alcuna specifica conoscenza dei prodotti finanziari, da parte dell'acquirente, per essere a rischio zero. Con vittoria di onorari spese generali ex art.15 tariffe pari al 15% degli onorari del presente e del primo grado di giudizio, oltre a IVA e CPA in relazione alla somma che verrà concretamente liquidata, in applicazione del DM in vigore con l'aumento in quota percentuale ivi previsto per la assistenza a più persone all'interno del medesimo giudizio in quanto si tratta di litisconsorti non necessari, per i quali sarebbe stato pienamente legittimo avanzare una richiesta singola per ognuno di essi, con conseguente liquidazione di maggiori spese processuali, e attraverso il semplice calcolo dell'aumento, in ogni caso tutte da distrarsi in favore del procuratore antistatario, come da procura in calce all'atto di citazione.
Per Controparte_4 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così giudicare:
- In principalità:
* rigettare l'appello principale e confermare la impugnata sentenza n. 7714/2024 resa dal Tribunale di Milano in data 19 agosto 2024 e pubblicata in data 20 agosto 2024.
- In (denegata) ipotesi di riforma della impugnata sentenza, anche in via di appello incidentale ove occorra:
* rigettare comunque le domande svolte dagli appellanti principali, essendo l'incidente per cui è causa in ogni caso ascrivibile a colpa di in considerazione ed accoglimento, se del caso, Persona_8 anche dell'appello incidentale svolto da Controparte_7
* respingere comunque le domande svolte nell'interesse dei signori e in CP_1 Controparte_2 proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori e Persona_2 [...]
essendo i relativi diritti azionati oggetto di pregressa transazione e quindi rinunciati CP_3 ed estinti, rigettando le eccezioni al riguardo proposte dagli appellanti principali perché inammissibili e/o tardive e/o infondate, in fatto ed in diritto;
* respingere in ogni caso le domande risarcitorie svolte da tutti gli appellanti principali perché infondate e/o indimostrate, in fatto ed in diritto;
* limitare l'esposizione di al massimale di polizza di euro 6.000.000,00 Controparte_7
(considerando anche gli importi già erogati);
pagina 4 di 16 * in via subordinata, detrarre dall'eventuale (non creduto) risarcimento liquidato agli appellanti principali le somme già corrisposte ed in particolare l'importo di euro 40.000,00 erogato nel settembre del 2017.
- In via istruttoria:
* Ammettere, occorrendo, prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che ho reso e sottoscritto, al Corpo Intercomunale della Polizia Locale dei Comuni di Castel d'Azzano, Buttapietra, Vigasio, e , la dichiarazione che mi si mostra (doc. Parte_4 Parte_5 6 da mostrare al teste), il cui contenuto confermo;
2) vero che in data 17 aprile 2016, h. 15,00 circa, a bordo del mio ciclomotore percorrevo via Verona di Buttapietra in direzione Verona e, giunta ad una distanza di circa 100 mt dall'intersezione che la statale ha con via dell'Industria, ho visto un ciclista provenire contromano dal senso opposto di marcia e venirmi incontro;
3) vero che successivamente il ciclista, oltrepassate le strisce pedonali presenti “in loco”, ha atteso sul margine della carreggiata che passasse un veicolo che aveva di fronte a sé e che mi aveva superato, dopo di che ha impegnato trasversalmente la sede stradale senza guardare sulla destra, proprio quando stava sopraggiungendo un'autovettura che lo ha urtato. Si indica quale teste, con riserva di altri indicarne, la signora residente in [...], da escutersi a mezzo prova delegata presso il competente Tribunale di Verona.
- In ogni caso:
* emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.
* con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su avverse domande nuove.
Per Controparte_5
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
− per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare l'impugnazione proposta dall'appellante siccome infondata, pretestuosa e strumentale, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 7714/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano il 20 agosto 2024 all'esito del procedimento RG n. 31670/2022;
− spese di lite e compensi professionali, anche del primo grado, interamente rifusi;
accogliere integralmente le conclusioni formulate da nel giudizio di primo Controparte_5 grado, per come integrate nelle memorie istruttorie ex articolo 183, comma 6 c.p.c., conclusioni che di seguito si riportano:
“in via principale, accertare e dichiarare che per lo stesso petitum del presente giudizio è intervenuta tra parte attrice e la Compagnia di Assicurazioni, una transazione (di cui Controparte_5 dichiara di voler profittare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1304, I comma c.c.) a fronte della qual e la Compagnia di Assicurazioni ha liquidato il danno per il sinistro occorso a Persona_4
per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
[...]
- accertare e dichiarare che l'autorizzazione del Giudice Tutelare non è necessaria per i congiunti signori e e che pertanto questi ultimi non potevano CP_1 Controparte_2 legittimamente agire per il risarcimento del danno parentale successivamente alla firma della transazione e per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
-accertare e dichiarare che parte attrice ha sottoscritto la transazione con la Compagnia di assicurazione anche per il danno parentale dei congiunti fratelli minori, seppure, contrariamente a pagina 5 di 16 quanto pattuito, non ha mai formalizzato la richiesta al Giudice Tutelare per l'autorizzazione all'incasso delle somme liquidate a tale titolo dall'Assicurazione e per l'effetto dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
- accertare e dichiarare che parte attrice ha sottoscritto la transazione con la Compagnia di assicurazione anche per il danno parentale dei congiunti fratelli minori, seppure contrariamente a quanto pattuito, non ha mai formalizzato la richiesta al Giudice Tutelare per l'autorizzazione all'incasso delle somme liquidate a tale titolo dall'Assicurazione e per l'effetto dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
-accertare e dichiarare la mancanza di colpa della signora nella causazione del Controparte_5 sinistro in cui riportava lesioni e per l'effetto rigettare la domanda di Persona_4 risarcimento formulata da parte attrice, poiché manifestamente infondata in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare che il sinistro del 17 aprile 2016 si è verificato per fatto esclusivo del signor e per l'effetto rigettare la domanda di risarcimento formulata da parte Persona_4 attrice poiché manifestamente infondata in fatto e in diritto;
In via subordinata, - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice non ritenga fondate le eccezioni preliminari e principali, e ritenga invece di accogliere la domanda di parte attrice, dichiarare che la Compagnia di Assicurazione è tenuta a tenere Controparte_7 integralmente indenne e a manlevare da qualsivoglia pretesa pecuniaria Controparte_5 avanzata da parte attrice con riguardo al danno lamentato dalla stessa, e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto Controparte_7 la convenuta fosse eventualmente tenuta a risarcire in favore dell'attrice; Controparte_5
- In ogni caso, - con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge- , condannare parte attrice al risarcimento dei danni ex articolo 96 comma I e II c.p.c. per tutti i motivi esposti;
In via istruttoria, si ribadisce che la causa - che non poteva essere legittimamente promossa – abbia natura prettamente documentale con conseguente inutilità dell'espletamento dell'istruttoria. Si ribadisce altresì l'irrilevanza della documentazione prodotta e in particolare il documento n. 5 (certificato medico a firma della dott.ssa . Si contesta recisamente la Persona_9 capitolazione istruttoria formulata da parte attrice in quanto: - capitolo 1: irrilevante e valutativo. Inoltre non è chiaro come il teste - la cui qualità non è indicata - che dovrebbe risiedere in Romania, possa sapere se , una volta in Italia abbia assistito il figlio “nei limiti delle sue possibilità” CP_1 presso i vari nosocomi (relativamente ai quali non risulta prodotta alcuna documentazione); Capitolo 2: irrilevante e valutativo. Apre inoltre la strada ad un'ulteriore osservazione/contestazione. Stante il parere contrario ad ogni tipo di spostamento della Dott.ssa , del 30 agosto 2016, Persona_10 presente negli atti del fascicolo penale (cfr. all. doc. n. 6) perché mai il danneggiato venne trasportato fino in Romania? Chi può dire che le sue condizioni non siano peggiorate proprio a seguito di quel trasporto? Il
[...] era stato dichiarato “assolutamente intrasportabile”. È chiaro che sussistono dei Persona_4 problemi anche in ordine al nesso di causalità con il lamentato danno parentale;
Capitolo 3: ininfluente nel giudizio atteso che la mera convivenza (qualora fosse accertata) nulla prova circa il lamentato danno parentale;
Capitolo 4: ininfluente e formulato in maniera suggestiva;
Capitolo 5: ininfluente e formulato in maniera suggestiva;
Capitolo 6: ininfluente, valutativo e formulato in maniera suggestiva;
Capitolo 7: valutativo, formulato in maniera suggestiva. Si precisa anche che nessuna informazione è stata fornita da parte attrice circa le precedenti abitudini e condizioni di vita della famiglia;
in ogni caso, il danneggiato viveva in Italia da tempo avendo lasciato la casa familiare e avendovi fatto ritorno solo dopo il 2017. Il decedeva l'8 luglio 2018. E' intercorso dunque Per_1 un breve lasso di tempo dal rientro del in Romania al giorno del suo decesso;
di talché la Per_1 pagina 6 di 16 lunga sofferenza dei congiunti, anche sotto questo profilo, rimane indimostrata. Tanto premesso, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di dover procedere con l'istruttoria, codesto patrocinio chiede: A. di essere abilitati alla prova contraria sulle istanze istruttorie di parte attrice eventualmente ammesse;
B. l'ammissione della prova per testi sui seguenticapitoli di prova:
1. Vero che il giorno del sinistro, il 17 aprile 2016, a bordo del proprio Parte_6 velocipede, superate le strisce pedonali, ha attraversato la strada senza guardare se provenissero altri veicoli da dietro? Si rammostra al teste il documento n. 6 di Controparte_7
2. Vero che il giorno del sinistro, 17 aprile 2016, a bordo del proprio Persona_4 velocipede, proveniente dal senso opposto di marcia, le veniva incontro? Si rammostra al teste il documento n. 6 di ALLIANZDIRECT S.P.A.;
3. Vero che il giorno del sinistro, 17 aprile 2016, a bordo del proprio Per_1 Persona_4 velocipede, procedeva nel senso opposto a quello di marcia? Si rammostra al teste il documento n. 6 di;
CP_7
4. Vero che il Pubblico Ministero del Tribunale di Verona l'ha nominata Consulente tecnico nel procedimento penale a carico della signora ? Si rammostra al teste il Controparte_5 documento n. 2 di;
Controparte_5
5. Vero che al momento dell'impatto la signora procedeva ad una velocità di Controparte_5 45/50 km/h? Si rammostra al teste il documento n. 2 di;
Controparte_5
6. Vero che dalle tracce impresse sul manto è emerso che ha tentato di evitare Controparte_5 l'impatto deviando inizialmente verso il margine destro della carreggiata, per poi frenare e deviare verso sinistra nel momento in cui il sinistro è divenuto inevitabile? Si rammostra al teste il documento n. 2 di;
Controparte_5
7. Vero che sulla base degli accertamenti effettuati è emerso che al Controparte_8 momento dell'impatto stava effettuando una manovra non consentita all'altezza dello scontro? Si rammostra al teste il documento n. 2 di . Controparte_5 Si indicano quali testimoni, con riserva di indicarne altri nei termini di legge:
residente in [...] sui capitoli 1, 2 e 3; Testimone_2 Ingegnere Emiliano Adami, con studio professionale in 37138 - Verona (VR), Via Cristofoli n. 50. Nell'eventualità in cui il Giudice ritenesse necessario e/o opportuno istruire il presente procedimento, si chiede che i testi sopra indicati vengano escussi dal Tribunale di Verona, quale giudice delegato ai sensi dell'articolo 203 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7714/2024 pubblicata il 28/08/2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 31670/2022 promossa da in qualità procuratore speciale Parte_1 Co di e , anche in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Controparte_2
e , nonché di , di e di Persona_2 Persona_11 Controparte_3 Parte_2 Per_7
nei confronti di e ha così deciso:
[...] Controparte_5 Controparte_7
“- accertata l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro per cui Persona_4
è causa, occorso in data 17.4.2016, rigetta tutte le domande proposte da , in qualità di Parte_1 Co procuratore speciale di e , anche in qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_2 genitoriale sui minori e , nonché di , di Persona_2 Controparte_3 Controparte_3
e di , nel presente giudizio;
Parte_2 Persona_7 Co
- condanna , in qualità di procuratore speciale di e , anche in Parte_1 Controparte_2 qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_2 Per_6 pagina 7 di 16 , nonché di , di e di , a rifondere in favore di Persona_6 Controparte_3 Parte_2 Persona_7
le spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro 5.260,00 per Controparte_5 compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.; Co
- condanna , in qualità di procuratore speciale di e , anche in Parte_1 Controparte_2 qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_2 [...]
, nonché di , di e di , a rifondere in favore di Persona_6 Controparte_3 Parte_2 Persona_7 le spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro 5.260,00 per Controparte_7 compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, I.V.A., se dovuta, e C.P.A”.
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo: Co
“Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di procuratore speciale di e Parte_1
, genitori del defunto e in qualità di rappresentanti legali dei Controparte_2 Persona_4 minori e , nonché di , di e di Persona_2 Controparte_3 Controparte_3 Parte_2
(rispettivamente NA ER, nonno materno e NA materna del defunto Persona_7 [...]
) ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, e Persona_4 Controparte_5 [...] al fine di ottenere l'accertamento dell'esclusiva, o concorrente responsabilità di CP_7 [...]
nella determinazione del sinistro, occorso in data 17.4.2016, alle ore 15,00 circa, nel CP_5 Comune di Buttapietra (VR), lungo la Strada Statale 12, tra il km 275 + 800 ed il km 275 + 900, e la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da loro patiti, oltre agli interessi e rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese di lite. A fondamento della propria pretesa l'attore ha dedotto che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate è stato investito dalla vettura Volkswagen Sharan, tg. CA869CC, Persona_4 condotta e di proprietà di , che, nonostante lo abbia visto in procinto di intraprendere Controparte_5 l'attraversamento della carreggiata in sella alla sua bicicletta, ha tenuto una velocità superiore al limite vigente in loco di 50 km/h, non si è arrestata, né ha rallentato in prossimità delle strisce pedonali. Sussistendo la responsabilità di , almeno in via concorrente nella Controparte_5 determinazione del sinistro, diversamente dalle risultanze degli accertamenti disposti in sede penale nel procedimento promosso innanzi al Tribunale di Verona, che ne hanno condotto all'archiviazione, i congiunti di , che è deceduto dopo circa due anni dal sinistro, all'esito del quale Persona_4 ha riportato postumi permanenti stimati nella misura del 90%, hanno diritto al risarcimento dei danni da compromissione del rapporto parentale per la macrolesione riportata dal congiunto;
la parte attrice ha dedotto che essi hanno prestato in favore del congiunto sostegno ed assistenza nel periodo di inabilità temporanea ed all'esito della stabilizzazione dei postumi, dopo averlo ritrasferito in Romania, senza soluzione di continuità, avendo perso completamente la propria autonomia Persona_4
e al fine di prestargli il necessario supporto in ragione del grave decadimento cognitivo, che lo portava anche ad episodi di autolesionismo. Con deposito di comparsa di costituzione e risposta in data 18.1.2023, si è costituita in giudizio
[...]
, chiedendo il rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate nell'an e nel quantum ed CP_5 eccependo, da un lato, l'intervenuta transazione tra gli attori e la compagnia assicuratrice convenuta, dichiarando di voler profittare, e, dall'altro lato, l'assenza di una sua responsabilità nella determinazione del sinistro, come accertato in sede penale anche all'esito di consulenza cinematica, che ha determinato il GIP presso il Tribunale di Verona a disporre l'archiviazione del procedimento. Con deposito di comparsa di risposta nella stessa data si è costituita nel presente giudizio anche CP_7
pagina 8 di 16 svolgendo difese ed eccezioni del tutto analoghe a quelle formulate da e CP_7 Controparte_5 contestando la fondatezza della pretese degli attori nell'an e nel quantum, chiedendo preliminarmente di dichiarare cessata la materia del contendere in ragione della transazione stipulata con CP_1 e in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori Controparte_2 [...]
e Persona_2 Controparte_3
Respinta l'eccezione di nullità della citazione formulata da ed assegnati i termini per Controparte_5 il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. il procedimento è stato istruito documentalmente”.
Il Tribunale di Milano ha deciso nei termini di cui sopra, ritenendo l'esclusiva responsabilità del ciclista nella produzione dell'evento danno e non provate le generiche contestazioni sollevate dalla parte attrice circa la velocità sostenuta dall'autovettura della (non supportate da alcun CP_5 documento di natura tecnica) e alla relazione tecnica disposta nel giudizio penale. Il primo giudice riteneva che il sinistro si fosse verificato per esclusivo fatto e colpa del ciclista il cui contegno di guida era ritenuto marcatamente imprudente e in violazione delle norme del codice della strada Co Avverso la sentenza è stato proposto appello da in qualità procuratore speciale di e Parte_1
, anche in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Controparte_2
e , nonché di , di e di Persona_2 Persona_11 Controparte_3 Parte_2 Per_7
, che insiste per l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella produzione
[...] Controparte_5 dell'evento dannoso e la condanna della stessa, e per essa della compagnia assicurativa Controparte_7
al risarcimento del danno parentale da macrolesione di congiunto subito dai parenti del .
[...] Per_1
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_7
Si costituiva preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e Controparte_5 348 bis cpc. Nel merito il rigetto dell'appello
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 19/06/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione processuale proposta dalla parte appellata , CP_5 di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. Alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, della norma fornita dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, consente di desumere senza incertezze quali parti della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali sono le circostanze da cui derivano le dedotte violazioni di legge e la loro rilevanza e quali siano le modifiche richieste. Da rigettarsi altresì l'eccezione ex art 348 bis cpc: deve osservarsi in proposito che l'eccezione ex art.348 bis cpc va intesa non in termini espansivi, tali da precludere il superamento dello scoglio dell'inammissibilità anche a quegli appelli che, ad una valutazione più o meno sommaria, non abbiano "significative" probabilità di accoglimento, ma restrittivamente, nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito), evenienza non manifesta nel caso di specie, per come meglio evidenziato nel prosieguo.
Con il primo motivo l'appellante si duole che il primo giudice non abbia valutato la violazione della normativa riguardante il comportamento da tenere in prossimità degli attraversi pedonali secondo l'Art 191 codice strada che prevedeva l'arresto dell'automobilista in prossimità delle strisce pedonali. Lamenta anche la violazione dell'art.140 cod. strada, secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche delle imprudenze purché prevedibili. Si duole poi dell'erroneità pagina 9 di 16 della sentenza nella parte in cui ha addebitato la responsabilità esclusiva al ciclista, e con il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, si duole dell'errata ricostruzione dell'evento insistendo affinché sia disposta ctu.
Assume l'appellante che il nuovo articolo 191 co. codice strada, obbliga i conducenti delle autovetture a dare la precedenza e a rallentare ai pedoni che transitano sulle strisce pedonali o si trovano nelle immediate vicinanze. Nella fattispecie, la non si sarebbe fermata né avrebbe rallentato in CP_5 prossimità dell'attraversamento pedonale, nonostante avesse notato la presenza del ciclista sul lato opposto della strada con il muso della bicicletta rivolto verso l'attraversamento. Ciclista che era fermo osservando il traffico e ha lasciato passare una vettura prima di immettersi sulla strada. Quindi, contesta la motivazione della sentenza, laddove sostiene l'imprevedibilità del comportamento del ciclista che invece era del tutto prevedibile. Insiste poi a ritenere che abbia attraversato la Per_1 strada sulle strisce pedonali lì presenti e che la velocità dell'autovettura della fosse superiore CP_5 ai limiti imposti in quel tratto di strada.
La censura deve essere parzialmente accolta
Osserva questa Corte che ai fini dell'imputazione della responsabilità, è necessario accertare se la condotta integrante la violazione abbia avuto un'incidenza causale concreta nella produzione dell'evento dannoso. In presenza di una condotta di guida imprudente e pericolosa di un conducente, tale da costituire causa efficiente ed esclusiva del sinistro, la violazione di altra norma del codice della strada da parte di un diverso soggetto non assume rilevanza causale e non inficia l'esclusiva responsabilità del primo, superando la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 del codice civile.
Nello specifico campo della circolazione stradale, il principio dell'affidamento, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché rientri nel limite della prevedibilità. (Cassazione civile, Sez. IV, n. 27513 del 1/06/2017; Cassazione penale, Sez. IV, n. 12260 del 24 /03/2015). Di conseguenza, è stata ripetutamente affermata la necessità di tener conto degli elementi di spazio e di tempo, e di valutare se l'agente abbia avuto qualche possibilità di evitare il sinistro: la prevedibilità ed evitabilità vanno cioè valutate in concreto.
Osserva la Corte che a tali principi non si è ispirata la sentenza impugnata quando, nell'esaminare il caso, evoca la ragionevole non prevedibilità della condotta del ciclista e la rapporta, con implicita evidenza, alle particolarità del caso concreto. Non convince, invero, il ragionamento del giudice di prime cure che ha ritenuto esente da responsabilità la conducente dell'autovettura, solo perché ha osservato il limite di velocità (per altro quella mantenuta, come ritenuta in sentenza, era prossima al massimo consentito) e che nessuna altra condotta di guida si poteva da lei esigere a fronte del comportamento altamente imprudente del ciclista sbucato all'improvviso.
Invero la ha dichiarato di aver avvistato, anche in ragione dell'orario diurno, il ciclista fermo CP_5 sul lato sinistro della carreggiata, peraltro in prossimità dell'attraversamento pedonale, che già di per sé avrebbe dovuto indurre maggiore prudenza. Diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, proprio nel momento dell'avvistamento del ciclista fermo sul bordo della strada, si ritiene che l'automobilista avrebbe dovuto moderare la velocità come richiesto dalla norma di cui all'art. 141 C.d.S., dovendo prevedere la possibilità che il ciclista, fermo sul bordo della strada, potesse improvvisamente compiere la manovra di attraversamento della carreggiata per immettersi nella circolazione. In tale situazione di fatto appare adeguatamente supportato il giudizio di "ragionevole prevedibilità" della condotta della vittima ed è, proprio in riferimento al contesto in cui è avvenuto il fatto che si rileva una non pagina 10 di 16 plausibilità della motivazione della sentenza impugnata, per la mancata valutazione, circa il giudizio di prevedibilità dell'evento, di dati oggettivamente evincibili.
Nel caso che ci occupa, al di là del rispetto accertato da parte dell'appellata del limite di velocità, era richiesto alla conducente, a cagione della presenza di un ciclista fermo sul bordo della strada, in prossimità dell'attraversamento pedonale, di giungere in prossimità dell'attraversamento e in vista del ciclista fermo sul bordo della strada, in condizioni di estrema sicurezza, anche riducendo la velocità al minimo per evitare chi, ancorché in maniera imprudente e repentina, avrebbe prevedibilmente potuto attraversare la strada.
Risulta, dunque, certo alla Corte che l'appellata abbia con la sua condotta, sia pure in maniera ridotta, determinato proprio quella concretizzazione del rischio che le regole del codice della strada stesse erano intese a prevenire e che, sul piano soggettivo, avrebbero reso l'evento evitabile o perlomeno meno grave. Va, infatti, anche rammentata la consolidata giurisprudenza che afferma il principio secondo cui l'agente può essere responsabile dell'evento seppur dovuto anche al comportamento imprudente altrui sempreché questo sia stato ragionevolmente prevedibile nelle condizioni concrete;
di talché la colpa della vittima, rientrando nella normale prevedibilità, non elide la colpa dell'agente per quanto residuale (Sez. 4, n. 4923 dei 20/10/2022, dep. 2023; Sez. 4, n. 24414 del 6/05/2021; Sez. 4, n. 7664 del 6/12/2017; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017; Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017; Sez. 4, n. 5691 del 2/02/2016).
Se la conducente dell'autovettura avesse ridotto la velocità di marcia, una volta compiuta la manovra imprudente da parte del ciclista avrebbe avuto modo di spostarsi a destra e frenare con maggiore spazio. E' pur vero che la viaggiava nel rispetto del limite di velocità imposto, ma è altresì CP_5 vero che non ha provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spazio-temporali di guida e, segnatamente, della presenza del ciclista sul bordo della strada peraltro in prossimità dell'attraversamento pedonale.
Lo stesso consulente tecnico, nella relazione cinematica resa in sede penale, ha precisato che “ se la sig.ra avesse immediatamente frenato, mantenendosi all'interno della carreggiata e Controparte_5 posizionandosi al centro della corsia di pertinenza, il ciclista avrebbe potuto “in via teorica” evadere il contatto”.
Va dunque, ad avviso della Corte, riaffermato il principio che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.
Se questi sono i principi giuridici di riferimento, va perciò osservato come, nel caso che ci occupa, nella situazione di fatto di una strada semi cittadina, in prossimità di un attraversamento pedonale, con un ciclista fermo sul bordo della strada, appaia adeguatamente supportato il giudizio di "ragionevole prevedibilità" della condotta della vittima. Difatti, perché possa essere affermata la colpa esclusiva del ciclista, come ritenuto dal primo giudice, è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso e, inoltre, che prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente il quale ha, peraltro, l'obbligo di ispezionare la strada costantemente, mantenere sempre il controllo del veicolo e prevedere tutte le pagina 11 di 16 situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende (Cassazione Sez. 4, n. 44651 del 12.10.2005).
A questo punto, appare opportuno chiarire che, in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31702 del 07.12.2018).
Con riferimento alla fattispecie in esame, deve comunque essere evidenziata la particolare imprudenza della condotta di , essendo di tutta evidenza la condotta colposa di chi, dalla Controparte_9 posizione di sosta, attraversava la carreggiata da sinistra verso destra in un punto ove non era consentita tale manovra, immettendosi nel flusso veicolare senza preventivamente accertarsi della sopravvenienza di altri veicoli, “pur potendosi avvedere di tutti i veicoli transitanti sull'arteria”, come ritenuto nella consulenza cinematica espletata in sede penale. Essendo quindi agevole ritenere la condotta del ciclista preminente nella causazione dell'evento dannoso.
Difatti, nella consulenza cinematica, il perito precisa che “il comportamento della conducente può essere dipeso dall'evolversi della manovra del ciclista, che avrebbe potuto anche mantenersi al centro strada, per poi, una volta passata l'autovettura, spostarsi a destra” e che “il ciclista ha eseguito una manovra di spostamento dal margine sinistro della carreggiata verso quello di destra, nell'intenzione di portarsi attendibilmente lungo il margine opposto della strada per proseguire poi verso il centro di Buttapietra;
tale manovra non era consentita all'altezza della zona dello scontro…”
La dichiarazione della testimone non lascia dubbi sulla condotta del che Testimone_2 Per_1 procedeva contromano e che, “…improvvisamente, ho visto che appena superato le strisce pedonali, il ciclista ha attraversato la strada mentre da dietro, da Verona, proveniva un'autovettura…Non ha guardato se provenivano veicoli da dietro”, con ciò evidenziando, altresì, che il ciclista, nel compiere l'incauta manovra, non ha neppure utilizzato l'attraversamento pedonale posto nelle vicinanze, né si è preventivamente assicurato che non sopraggiungessero veicolo da tergo.
Osserva questa Corte che, nel caso in esame il danneggiato ha svolto un ruolo determinante nella causazione dell'evento; in particolare quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. (Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).
Alla luce delle superiori considerazioni, si può affermare che il sinistro di cui è causa è stato provocato da comportamenti poco avveduti delle parti posti in essere in violazione delle normali norme di prudenza e diligenza previste dal codice della strada, determinando di fatto un concorso di colpa a carico delle stesse. Ad ogni modo, occorre evidenziare che in corso di causa è emerso che la CP_5 abbia fatto di tutto per evitare l'evento e per impedire o attenuare gli esiti dello stesso, pur avendo omesso di adeguatamente valutare l'altrui imprudenza. Al contrario il non ha fornito alcuna Per_1 prova di aver né valutato né cercato di evitare il rischio, ponendo in atto un comportamento imprudente e contrario alle norme di legge.
Pertanto, in rapporto alla situazione concreta, si ritiene che – in presenza di un tangibile accertamento sull'apporto causale alla verificazione del sinistro ascrivibile alla condotta di entrambe le parti, essendo pagina 12 di 16 però la colpa della residuale rispetto alla colpa del danneggiato - il concorso di colpa nella CP_5 verificazione sia stimabile nella misura del 80% a carico di (perciò i danni Controparte_9 imputabili alla dovranno essere ridotti in misura proporzionale). CP_5
In ultimo la Corte ritiene esplorativa la richiesta di CTU, in virtù della totale mancanza, come rilevato dal primo giudice, di alcun documento tecnico a supporto delle argomentazioni soprattutto in ordine alla velocità tenuta dalla . Così come generici, irrilevanti o inconferenti, nonché valutativi, si CP_5 mostrano i capitoli di prova richiesti.
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce l'annullabilità, ai sensi dell'articolo 1442 c.c., dell'atto transattivo intervenuto con la compagnia assicurativa
Ritiene infatti l'appellante, che l'atto transattivo sia nullo principalmente a causa della mancanza del decreto di autorizzazione rilasciato dal giudice tutelare competente, posto che la validità dell'atto era subordinata all'emissione del detto decreto. Assume infatti, che il risarcimento per il danno riflesso per i germani, minori, di avrebbe dovuto essere soggetto all'autorizzazione del giudice tutelare ex Per_1 art 320 c.c.. Insiste per la nullità dell'atto derivante dalla scarsa conoscenza dell'italiano dei genitori del LE
Il motivo è parzialmente fondato nei limiti appresso indicati.
Va premesso che la transazione avente ad oggetto la controversia relativa al risarcimento del danno, stipulata dal genitore nell'interesse del figlio minore, costituisce atto di straordinaria amministrazione quando abbia ad oggetto un danno che, per la sua natura e la sua entità, possa incidere profondamente sulla vita presente e futura del minore danneggiato. In questo caso è necessaria, per la validità della transazione, l'autorizzazione del giudice tutelare ex. art. 320 c.c. (Cass. 22 maggio 1997, n. 4562)
Nel caso in esame, l'importo transatto, pari ad € 40.000,0, era comprensivo anche del risarcimento in favore dei minori, germani di e nell'atto non venivano espressamente specificate le Persona_12 quote spettanti ai minori.
Di tal che, il giudice di merito, in sede di interpretazione del contratto, deve identificare le quote riconosciute in favore dei minori e e valutare se la Persona_5 Persona_6 validità della transazione implichi l'autorizzazione del giudice tutelare alla luce delle quote di spettanza dei minori così identificate.
Questa Corte ritiene che la somma di spettanza per ciascuno dei germani di sia Controparte_9 pari ad € 10.000,00, osservando, altresì, che la mancata precisa indicazione, nella transazione, delle somme spettanti ai minori, ha determinato una compromissione dei loro diritti. Inoltre, alla luce dell'ingente danno subito dal loro LL, l'atto transattivo avrebbe necessitato l'intervento del giudice tutelare, posto che la natura stessa del danno e la sua entità, avrebbe potuto profondamente incidere sulla vita dei minori e la sua quantificazione avrebbe richiesto l'intervento del Giudice al fine di tutelare i diritti dei fratelli che avrebbero, potenzialmente, potuto avere accesso a somme maggiori.
Quanto agli altri vizi reclamati relativi alla mancata comprensione delle clausole dell'accordo a causa della nazionalità rumena dei genitori, la Corte considera che i coniugi sono stati assistiti da un Per_1 proprio legale nella stesura della transazione a nulla quindi rilevando la loro scarsa conoscenza dell'italiano.
Quindi la corte ritiene la transazione valida ed efficace nei confronti dei coniugi e annullabile Per_1 solo nei confronti dei minori.
pagina 13 di 16 Quanto poi ritenuto sul punto dalla compagnia assicurativa, che chiede il rigetto dell'eccezione di nullità della transazione poiché proposta dall'attore e non dal convenuto, si osserva che la giurisprudenza ha ritenuto che l'annullabilità di un contratto o di una sua clausola, ben può essere dedotta anche in via di eccezione, quando il convenuto tenda con le sue difese all'esclusivo fine della reiezione, totale o parziale, della domanda dell'attore, opponendo al diritto da questi azionato una situazione giuridica idonea a paralizzarlo. (Cassazione civile sez. III, 26/06/2012, n.10638)
Sulla quantificazione del danno ai germani Per_1
La Corte di Cassazione è da tempo orientata a riconoscere il risarcimento del danno anche in favore dei prossimi congiunti di persona che, pur sopravvissuta a seguito di sinistro stradale, abbia tuttavia patito un danno talmente grave da comportare immediati riflessi anche sulle persone a sé più vicine.
Con riguardo alla prova del pregiudizio, questa Corte si pone nel solco tracciato della migliore giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta” (Cass. ord. 11212/19; sentenza n. 2788/2019).
Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (cfr. Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020).
La Suprema Corte, (n. 13540 del 17/05/2023), ha anche puntualizzato che non sussiste in effetti alcun limite normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova, ricorda la Suprema Corte: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare.
Nella fattispecie, tenuto conto che al momento dell'incidente il ciclista aveva due fratelli minori, è credibile l'esistenza di un riflesso immediato sulla vita dei fratelli, sulle abitudini di questi, sulla possibilità di relazionarsi al LL. Tali considerazioni inducono a ritenere in via presuntiva l'esistenza di un pregiudizio in capo ai fratelli della vittima senz'altro dotato – per la sua consistenza – di dignità risarcitoria.
Dopo aver accertato l'an, questa Corte analizza il profilo del quantum, evidenziando che l'appellante non ha né allegato né provato quali fossero le abitudini dei germani prima dell'incidente, per Per_1 cui non è possibile conoscere in quale misura concretamente il danno grave del LL abbia inciso sulle vite dei fratelli. Al contrario si rileva che il danno patito nel contesto di fratelli abituati a vivere insieme, a svolgere attività ludiche e sociali è diverso da quello patito da fratelli aventi una importante differenza di età, che abitano in nazioni diverse con frequentazioni limitate come nel caso in esame. Nella fattispecie, non avendo gli appellanti allegato le abitudini specifiche dei fratelli si può adottare solo un criterio presuntivo/equitativo in considerazione dei soli scarni dati forniti.
Quanto all'applicazione delle tabelle da utilizzare, la suprema Corte ha affermato che “al fine di liquidare il danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto LE, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come pagina 14 di 16 le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, a differenza dalle tabelle del Tribunale di Milano, che – pur essendosi adeguate, nella loro più recente versione, alle indicazioni della Suprema Corte, prevedendo una liquidazione “a punti” in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del LE”.(Cassazione III sez civ , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023).
Le tabelle del Tribunale di Roma, per liquidare tale voce di danno, tengono conto di diverse componenti quali la relazione affettiva, il numero dei familiari, l'età del danneggiato, l'età del soggetto da risarcire da rapportare, obbligatoriamente, alla percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato.
Nel caso in esame, però, non risulta possibile liquidare il danno sulla base delle tabelle più pertinenti predisposte dal Tribunale di Roma, non avendo gli appellanti, fornito piena prova del reclamato danno permanente subito dal loro congiunto e del quale esigono il risarcimento. Pur non potendosi negare la gravità delle lesioni riportate, infatti, non risulta depositata in atti una perizia medico/legale atta a valutare la percentuale di danno permanente riportato da , fondamentale per Persona_4 valutare la natura e l'entità della lesione, né alcun referto medico utile in tal senso.
Ma anche a voler applicare le tabelle milanesi, applicando il valore monetario minimo per la perdita del LL, ridotto all'80% in ragione del concorso di colpa accertato in capo alla vittima ed ulteriormente ridotto in via equitativa in misura del 30% in ragione della permanenza in vita del LE (la riduzione è giustificata dal fatto che non è possibile equiparare tout court la compromissione da macrolesione a quella da perdita completa e definitiva del rapporto parentale per morte, quest'ultima ipotesi la sola prevista dalle tabelle milanesi), la somma liquidabile, pari ad € 10.023,00, coincide con quanto già liquidato dalla compagnia assicurativa a ciascuno dei fratelli di
. Controparte_9
Sul danno subito dai nonni
La domanda ha un epilogo negativo non avendo gli appellanti– in ossequio al principio dell'onere della prova – dimostrato (né tantomeno allegato) il presupposto costitutivo della fattispecie risarcitoria, id est la ricorrenza di un pregiudizio attuale e concreto.
La Corte considera che, per i nonni non è possibile applicare alcuna presunzione in ordine alla ricorrenza del pregiudizio. Il solo fatto di avere un rapporto parentale con il LE non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del danno secondo l'id quod plerumeque accidit: i nonni, se pur conviventi, infatti, avrebbero dovuto quantomeno allegare gli anni di convivenza con il nipote;
la frequenza dei rapporti tra loro e il nipote;
la modifica di tale frequentazione a seguito dell'evento; il contributo materiale fornito nell'assistenza del nipote;
la modifica delle loro condizioni di vita a seguito della macrolesione patita dal nipote. Solo in questo modo sarebbe stato possibile valutare, anche facendo uso di un criterio presuntivo, l'effettiva esistenza di un rapporto meritevole di tutela risarcitoria.
* * * * *
L'appello, non può dar luogo, dunque, a riforma della impugnata sentenza n. 7714/2024 resa in data 20/08/2024 dal Tribunale di Milano, pur se parzialmente fondato con riguardo all'an debeatur, il che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado (ferma restando invece la statuizione di primo grado non oggetto di specifica impugnazione in ordine al capo delle spese, se non di riflesso all'accoglimento del gravame). pagina 15 di 16
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 7714/2024 resa in data 20/08/2024 dal Tribunale di Milano, integralmente compensando tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Milano il 9 luglio 2025
Il Consigliere est Paola Ambruosi
Il Presidente Francesco Distefano
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