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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/05/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 101/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 101 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 10 aprile 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi Parte_1
residente a[...] C.F.: e C.F._1 Pt_2
nata a [...] il [...] residente in [...] Novembre n. 27
[...]
Quattro Castella (RE) C.F.: elettivamente C.F._2
domiciliati in Marano di Napoli alla Via G. Bruno n. 24 presso e nello studio dell'avv. Spinosa che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 10 gennaio 2025 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso, del matrimonio celebratosi in Marano di Napoli in data
02/10/1997 dal quale sono nati due figli: nato a [...] il Persona_1
13/08/1999); (nata a [...] il [...]), entrambi Persona_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con procedimento per la separazione mediante accordo presso il Procuratore degli affari civili del Tribunale di Napoli
Nord N. 67/23 N.A. autorizzato in data 08 /03/2023 e che dalla predetta data non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del 09/04/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51
c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del
10/04/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 17/01/2025
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data del 08/03/2023 in cui il
Procuratore degli affari civili ha autorizzato l'accordo di separazione e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
I figli vivranno con il padre nella casa di Pt_1 Parte_3
la madre si impegna a versare la somma di €. 400,00 mensili per il Pt_2
loro mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese mediante bonifico bancario direttamente ai figli, oltre il 50% delle spese straordinarie, vale a dire spese mediche, per attività sportive, spese universitarie e scolastiche;
rinunciano entrambi al mantenimento
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marano di Napoli in data
02/10/1997 tra , nato a [...] Parte_1 Parte_3
05/12/1971 e nata a [...] il [...] – (Atto n. 171 Parte_2
Parte II, s. A, Anno 1997);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marano di Napoli (Na) le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 6/5/2025.
La Giudice est.
Veronica Vernetti
La Presidente
Nadia Zampogna