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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 7006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7006 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1833 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. AT Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1833 /2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ST QU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VICO, 45 04100
LATINA presso il difensore avv. ST QU
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ST Parte_2 C.F._2
QU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VICO, 45 04100 LATINA presso il difensore avv. ST QU;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. BARBIERI LORENZO e dell'avv. REBECCHI PIER GIORGIO
1 ( ) VIA EMILIA OVEST 141 MODENA;
, elettivamente C.F._3
domiciliato in C/O RINALDI S. VIALE BRUNO BUOZZ IN PROPRIO ED IN
QUALITÀ DI PROCURATRICE;
Controparte_2
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Latina n. 346 del 2022
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora e il signore hanno impugnato la sentenza Parte_3 Parte_1
n.346/2022 emessa dal Tribunale di Latina con cui è stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2368/201- recante la condanna della sig.ra quale Pt_2
debitrice principale, e del sig.re quale fideiussore, al pagamento in Parte_1
favore di della somma di € 114.173,71 oltre Controparte_3
interessi e spese, dovuti in virtù del contratto di leasing concluso in data 08.04.2017 ed avente ad oggetto un'autovettura Porsche 911 carrera 4 GT.
Più precisamente, in primo grado gli opponenti hanno dedotto che, a seguito di incidente stradale, la vettura oggetto di leasing era rimasta totalmente distrutta;
hanno eccepito l'incertezza del credito vantato, la non corretta determinazione dello stesso,
l'ingiusto arricchimento del concedente per impossibilità dell'utilizzatore di usufruire del bene e la violazione -da parte della opposta società Controparte_3
- della regola di buona fede contrattuale.
[...]
Hanno chiesto altresì di chiamare in causa la società allegando di Controparte_2
aver subito un danno a causa della illegittima segnalazione, da parte degli esponenti, del credito a sofferenza nella Centrale rischi della Banca d'Italia; in particolare gli opponenti hanno richiesto la condanna in via solidale dell'opposta società
[...]
e della società al risarcimento dei danni Controparte_3 Controparte_2
patiti sia per la difficoltà di accedere al credito, costituente danno patrimoniale, sia per
2 il danno all'immagine ed al buon nome commerciale subìto, costituente danno non patrimoniale, con liquidazione anche equitativa ex art 1226 CC.
Si è costituita in giudizio , contestando la Controparte_3
fondatezza dei motivi di opposizione e rappresentando che, in applicazione dell'art. 11 delle condizioni generali del contratto, in seguito alla distruzione totale del veicolo, era intervenuta la risoluzione di diritto del contratto di leasing e, pertanto, l'utilizzatore era tenuto a versare tutte le rate di leasing residue, sia scadute che non ancora scadute.
Si è costituita altresì in giudizio contestando le avverse difese e Controparte_2
chiedendo- in via preliminare- di dichiarare inammissibile e/o improcedibile la chiamata di terzo e- in via principale- di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in merito alla domanda risarcitoria, nonché di rigettare Controparte_2
l'anzidetta domanda poiché infondata e/o comunque non provata.
Il Tribunale di Latina ha respinto l'opposizione, evidenziando che la richiesta monitoria era fondata in quanto corrispondente alle previsioni contrattuali e, in particolare, all'art. 11 delle condizioni generali. In virtù di tale clausola contrattuale, infatti, in ipotesi di distruzione totale del mezzo o di totale inservibilità del bene locato, qualunque sia la causa (anche in caso di forza maggiore o di caso fortuito) ed indipendentemente dall'esistenza di un'effettiva copertura assicurativa, il contratto si risolve di diritto.
L'utilizzatore è quindi “tenuto al pagamento, in unica soluzione ed entro 40 (quaranta) giorni dall'evento, oltrechè dei canoni scaduti, anche, a titolo di indennizzo, di un importo pari a tutti i canoni a scadere e non ancora pagati al momento dell'evento, attualizzati […], nonché al prezzo previsto per l'esercizio dell'opzione di acquisto.”
Il Tribunale sul punto ha osservato che, sempre in forza dell'art. 11 del contratto, in caso di ricezione di indennizzo da parte del concedente, quest'ultimo è tenuto al versamento in favore dell'utilizzatore, operando una compensazione rispetto alle somme già versate dallo stesso utilizzatore.
Il Tribunale ha preso atto anche della precisazione del credito.
3 Ha ritenuto, altresì, che le domande volte all'accertamento della illegittima segnalazione della debitrice alla Centrale Rischi ed alla condanna al risarcimento del danno non meritavano accoglimento per difetto di prova.
Sotto il profilo delle spese, infine, il Tribunale ha ritenuto sussistente una valida ragione di compensazione delle spese di lite, considerata la complessità dei fatti oggetto di accertamento, della reciproca soccombenza e della condotta di parte opposta, che - secondo quanto emerge dalla documentazione in atti- non aveva agito tempestivamente per ridurre le spese a carico di parte opponente e per ottenere somme a titolo di indennizzo o di risarcimento del danno, in relazione al sinistro in cui il veicolo è stato distrutto.
Ha revocato il decreto ingiuntivo in considerazione della precisazione del credito e così deciso: revoca il decreto ingiuntivo n. 2368/2018;
- condanna e , in solido, al pagamento in favore di parte Parte_2 Parte_1
opposta di € 110.568,45, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta le ulteriori domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Avverso l'anzidetta sentenza hanno proposto appello gli opponenti , e Parte_2
proponendo cinque motivi di grave. Parte_1
Quale primo motivo di appello hanno dedotto:
a) Violazione dell'art 115 cpc e sua rilevanza causale
Hanno esposto che il Tribunale aveva respinto le istanze di prova relative alla richiesta di risarcimento del danno da illegittima segnalazione con motivazione assolutamente di stile e che non aveva minimamente indicato per ogni singolo capo il vizio di cui lo stesso era affetto.
Più precisamente, hanno osservato che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto mancante l'allegazione della conseguenza dannosa della condotta dell'intermediario mentre tutti i fatti rilevanti erano stati evidenziati nei paragrafi 13,14 e 17 delle
4 memorie e sulle stesse erano state chieste le prove orali sui capi 8,9 e 10, non ammessi dal Giudice con un provvedimento tuttavia assolutamente non motivato.
Quale secondo motivo di appello hanno dedotto:
b) Violazione dell'art 116 cpc nonché degli artt. 1362, 1365 e 1371 CC in relazione all'art 11 contratto di leasing 57736 del 08/04/2017 e sua rilevanza causale
Hanno esposto che il Tribunale aveva deciso la controversia sulla base della interpretazione letterale dell'art 11 del contratto in essere tra le parti.
Al riguardo, ad avviso degli appellanti, in realtà i documenti depositati in atti dalle difese di parte opponente ed opposta dimostravano all'evidenza che la concedente aveva sì risolto il contratto ma aveva ingenerato o meglio palesato per tabulas alla la certezza che- all'ottenimento da parte di del risarcimento dei danni Pt_2 CP_3
derivanti dal gravissimo sinistro stradale del 26/12/2017 da parte della compagnia
Cattolica di assicurazione garante per la RCA- sarebbero state effettuate le dovute compensazioni a favore della utilizzatrice medesima.
Le parti dunque avevano sottratto la vicenda degli effetti patrimoniali della risoluzione alla disciplina dettata dall'art 11. L'interpretazione dal Tribunale, invece, si era fermata al mero senso letterale dell'art 11, senza alcuna effettiva attività di correlazione di tale clausola con la volontà palesata per iscritto dalle parti, consistente nella di risolvere certamente il contratto per la totale distruzione del bene ma di rimandare la definitiva liquidazione dei conteggi alla fase immediatamente seguente all'incameramento della liquidazione del sinistro, la cui dinamica inoltre era favorevole all'utilizzatore.
Nel caso in esame secondo l'appellante, in applicazione dell'art 1365 CC, tenendo conto della comune volontà delle parti, per sua stessa scelta, avrebbe dovuto CP_3
attendere l'esito della procedura risarcitoria per poter dirsi titolare di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'utilizzatore
Quale terzo motivo di appello hanno dedotto:
c) Violazione degli articoli 1218, 1256, 1259 in relazione all'art 1588 e 1589 II CC e sua rilevanza causale
5 Nell'opposizione gli appellanti avevano evidenziato come la distruzione del bene fosse stata causata dalla altrui responsabilità nella dinamica del sinistro.
Da tali fatti doveva discendere sicuramente la pronuncia dell'estinzione della obbligazione per impossibilità sopravvenuta, senza che parte concedente perdesse nulla del suo credito.
Quale quarto motivo di appello hanno dedotto:
d) Violazione dell'art 116 in relazione agli articoli 1175 e 1375 CC e sua rilevanza causale.
Nella sentenza impugnata il Magistrato ha censurato la condotta della concedente perché non aveva agito tempestivamente per ridurre le spese a carico di parte opponente e per ottenere somme a titolo di indennizzo o di risarcimento del danno, in relazione al sinistro in cui il veicolo è stato distrutto.
Tuttavia, da tale accertamento, in maniera contraddittoria, non aveva fatto discendere le dovute conseguenze giuridiche anche di natura negoziale.
Quale ultimo motivo di appello hanno dedotto:
e) Violazione dell'art 115 cpc e 116 cpc, degli artt. 1175, 1373, 2043 CC nonché
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 luglio 2012, n. 663
Nella parte dedicata al rigetto della domanda risarcitoria il Tribunale aveva ritenuto che mancasse l'allegazione della conseguenza dannosa della condotta dell'intermediario.
In realtà nella memoria assertiva ex art 183 VI cpc le circostanze dannose erano state ben evidenziate ai paragrafi 13,14 e 17 (stop ai finanziamenti per l'azienda agricola e rifiuto di nuove linee di credito per e su tali circostanze nella memoria Persona_1
istruttoria erano state chieste le prove orali sui capi 8,9 e 10, non ammessi dal Giudice.
In aggiunta agli errori sopra richiamati l'analisi del Tribunale si era soffermata alla sola segnalazione a sofferenza.
Invece, a causa del comportamento negligente della Porsche Finacial Service spa nella richiesta risarcitoria che avrebbe estinto il debito degli appellanti, a tutt'oggi i loro nominativi sono continuativamente segnalati per un importo finanziario di cui in realtà non godono.
6 Hanno concluso chiedendo:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di dell'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza
n 346/2022 del Tribunale di Latina notificata in data 18 febbraio 2022
Sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la gravata sentenza alla luce di quanto sopra esposto;
Dichiarare in accoglimento della opposizione originariamente proposta, non dovuta la somma di € 110.564 addebitata erroneamente agli appellanti in applicazione dell'art
11 del contratto di leasing;
Accertare che il credito di parte appellata non è certo né liquido né esigibile e ciò sino all'esito della conclusione del procedimento per la richiesta risarcitoria avverso la compagnia Cattolica garante per la RCA nel sinistro del 26 dicembre 2017, tra l'altro attivato da parte appellata in pendenza del giudizio di opposizione e dopo due anni dal sinistro;
Prendere atto del grave ritardo con cui la società finanziaria ha attivato la richiesta di risarcimento dei danni alla compagnia garante per la RCA Cattolica di assicurazione
Accertare la violazione del principio di correttezza e buona fede nello svolgimento del contratto da parte di nonostante la collaborazione mostrata dall'utilizzatore CP_3
nelle fasi iniziali della vicenda;
Accertare che illegittimamente a causa del comportamento contrario alla CP_3
buona fede e per il ritardo nella gestione della pratica risarcitoria, ha mantenuto la segnalazione del contratto di leasing quale elemento pregiudizievole di natura finanziaria in danno degli appellanti
Condannare gli appellati in solido tra loro, per l'effetto della violazione del principio della buna fede e per la colpevole inerzia nell'attivare la richiesta dei danni vero
al risarcimento dei danni subiti dagli appellanti medesimi, Controparte_4
imprenditori noti nella provincia di Latina, per la persistenza di un finanziamento a scadenza ormai risolto ovvero costituente sofferenza non anticipata da alcuna attività di istruttoria preliminare con valutazione equitativa ai sensi dell'art 1226 CC.
7 La in proprio ed in qualità di procuratrice Controparte_5 [...]
i è costituita in giudizio chiedendo preliminarmente Controparte_6
di dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., stante l'assenza del fumus boni iuris necessario per l'impugnativa.
Nel merito, ha chiesto di rigettare l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Ha altresì proposto appello in via incidentale per il cui tramite ha chiesto riformarsi la sentenza nella parte in cui ha quantificato erroneamente il credito di
[...]
in una somma pari ad € 110.568,45 nonché nella parte in cui, in Controparte_5
merito alle spese di lite, compensa integralmente le stesse tra le parti ex art. 92 c.p.c. in ragione sia della complessità dei fatti oggetto di accertamento, sia della reciproca soccombenza e della condotta della società medesima che non agiva tempestivamente per ridurre le spese a carico della parte opponente.
Ha così concluso:
Ogni contraria eccezione disattesa o respinta, voglia l'Eccellentissima Corte
D'Appello adita:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'impugnazione in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolta ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c.;
- in via principale, rigettare l'appello proposto da e , Parte_2 Parte_1
respingendo le domande di riforma dell'impugnata sentenza in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
- in via subordinata e incidentale, modificare l'impugnata sentenza nel punto in cui quantifica erroneamente il credito di e per Controparte_5
l'effetto condannare gli appellanti al pagamento della diversa somma di € 112.135,44, detratto l'importo nel frattempo versato da in nome e per conto Controparte_4
dell'assicurato, ovvero €110.568,45, e quindi residui € 1.566,99, nonché accertare che nessun ritardo è imputabile alla convenuta nella gestione della vertenza risarcitoria e per l'effetto condannare gli attori opponenti alle spese di lite del primo grado di
8 giudizio, in virtù del principio di soccombenza. Con vittoria di spese e competenze come per Legge anche del presente grado di giudizio”.
L'appello principale è infondato
In via preliminare, non può essere accolta la richiesta di dichiarare l'appello principale inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c, non sussistendo nel caso di specie il presupposto della mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento.
Nella fattispecie in esame, infatti, l'appello principale, pur non potendo essere accolto, solleva comunque questioni non manifestamente infondate e suscettibili di un vaglio pieno da parte del giudice del gravame.
Nel merito, il primo e l'ultimo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto relativi alla domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi.
L'appello si fonda sulla mancata ammissione delle prove e sul rigetto della domanda perché non provata.
In realtà nel provvedimento del Tribunale il rigetto di questa domanda si fonda alla mancata prova della esistenza di una segnalazione alla Centrale dei rischi, posto che in atti vi era solo l'indicazione dei “rischi in scadenza” e non anche l'indicazione di debiti in “sofferenza”.
A prescindere dalla mancata ammissione delle prove sul danno sofferto, pertanto, manca la prova del presupposto del danno e cioè l'avvenuta segnalazione dei debiti in sofferenza. Questo aspetto della sentenza di primo grado non risulta in alcun modo impugnato.
Infatti, nella sentenza del Tribunale si legge: Non vi è prova, pertanto, che a carico della debitrice principale sia stata iscritta una posizione debitoria rilevante e, in particolare, sia stata effettuata una cd. “segnalazione a sofferenza” alla Centrale
Rischi.
9 Non essendo stata formalizzata una posizione a sofferenza, non può quindi essere delibata la eccepita illegittimità della segnalazione. Non vi è prova, pertanto, che a carico della debitrice principale sia stata iscritta una posizione debitoria rilevante e, in particolare, sia stata effettuata una cd. “segnalazione a sofferenza” alla Centrale
Rischi.
In particolare, come emerge dalla documentazione allegata in atti dagli appellanti, non risulta che o abbiano effettuato una segnalazione a sofferenza dei CP_3 CP_2
debitori ingiunti, atteso che in nessuno degli estratti prodotti dagli appellanti medesimi la voce “Categoria” risulta compilata con la dicitura “Sofferenze”.
E difatti gli istituti di credito non hanno rilevato alcuna segnalazione a sofferenza, bensì solamente la presenza del debito scaduto nei confronti di Porsche FSI.
Sul punto, infatti, occorre osservare come la segnalazione in sofferenza e la segnalazione dei rischi alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia costituiscano due fattispecie ontologicamente differenti.
La segnalazione in sofferenza presuppone una valutazione dell'intermediario circa l'irrecuperabilità del credito e, sotto il profilo delle finalità, è volta a rappresentare una situazione di insolvenza o di grave e generale difficoltà finanziaria.
Diversamente, la segnalazione dei rischi creditizi alla Centrale dei Rischi consiste nella registrazione di debiti che superano una determinata soglia e non implica di per sé una valutazione in termini di insolvenza.
Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante lamenta l'applicazione dell'art. 11 da parte del Tribunale senza tenere conto che dalla documentazione allegata, dal carteggio e dal comportamento delle parti era emersa la volontà congiunta di rinunziare di fatto alla disciplina di cui sopra e di attendere l'esito del contenzioso nascente dal sinistro.
In realtà questa comune volontà di soprassedere all'applicazione della disciplina dell'art. 11 del contratto non emerge dalla documentazione allegata.
La documentazione invocata dall'appellante, infatti, non conduce in alcun modo a ritenere che le parti abbiano inteso derogare la disciplina contrattuale.
10 La frase citata dall'appellante per cui: “Una volta avuta tale conferma (sinistro totale) procederemo alla risoluzione contrattuale. Al momento della risoluzione tutti i canoni fatturati successivamente alla data del sinistro verranno stornati attraverso
l'emissione di apposite note di credito ……” (doc. 10 fascicolo monitorio) e quella del
Doc 11 fascicolo monitorio contenente il conteggio estintivo da inoltrare alla CP_3
compagnia per cui “solo all'esito della liquidazione assicurativa si procederà ai conteggi definitivi” costituiscono solo l'indicazione delle modalità, non difformi da quanto previsto in contratto, per la concreta gestione dei rapporti di dare /avere derivanti dal sinistro.
Dunque, nessuna volontà di non applicare l'art. 11 è stata provata e correttamente il
Tribunale ha regolato i rapporti delle parti in forza dell'art. 11 citato e il cui contenuto di per sé non è stato oggetto di rilievi.
Quanto alla impossibilità sopravvenuta della prestazione, è sufficiente osservare che proprio l'ipotesi di distruzione del bene è regolata e disciplinata dall'art. 11 il cui contenuto, peraltro, l'appellante non pone in discussione.
Il quarto motivo relativo ai ritardi di nella gestione del sinistro appare CP_3
infondato.
Eventuali inerzie, infatti, peraltro integralmente contestate, non incidono sugli obblighi nascenti dal contratto e dall'art. 11 ed eventualmente avrebbero potuto incidere sotto altri profili di responsabilità dell'appellato ma non possono essere invocati per sottrarsi alle conseguenze previste dagli accordi.
Dalle considerazioni che precedono deriva, dunque, il rigetto dell'appello principale.
L'appello incidentale di e di è, invece, fondato per le ragioni che CP_3 CP_2
seguono.
La richiesta di rettifica della quantificazione effettuata nella sentenza di primo grado del credito merita accoglimento, posto che gli importi richiesti, derivanti dalle spese sostenute per la perizia e per la custodia del veicolo, sono previsti tra i pesi a carico dell'utilizzatore.
11 Tali voci di spesa risultano adeguatamente documentate dalla parte appellata mediante la produzione degli atti allegati al fascicolo di causa, che comprovano la sussistenza e l'entità delle spese sostenute.
Il credito degli appellanti, tenuto conto degli indennizzi versati nel corso del procedimento, è pari ad euro 1.566,99, tenuto conto dell'originario credito di euro €
112.135,44 (calcolato tenendo conto anche delle spese riconosciute all'esito del giudizio di appello) cui va detratto l'importo nel frattempo versato da
[...]
in nome e per conto dell'assicurato, ovvero euro 110.568,45, oltre agli CP_4
interessi legali maturati dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo saldo.
Parimenti fondata risulta la richiesta di riforma del capo della sentenza di primo grado relativo alla regolazione delle spese di lite.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che ha disposto la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c, il Collegio osserva che non ricorrono i presupposti per derogare al principio di soccombenza per le seguenti ragioni.
Quanto all'asserita complessità della questione trattata, infatti, il Collegio rileva che la materia oggetto del giudizio non presenta profili di particolare complessità, trattandosi dell'applicazione di normativa contrattuale, in relazione alla quale non sussistono né contrasti giurisprudenziali, né incertezze interpretative di natura normativa.
Parimenti, quando alla dedotta mancanza di tempestività da parte di nella CP_3
gestione della vertenza risarcitoria, il Collegio osserva che tale circostanza non abbia avuto alcuna incidenza causale nella determinazione delle somme dovute dalla parte appellante in via principale.
Le spese del doppio grado di giudizio liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
Ricorrono in capo all'appellante principale i presupposti per il versamento di una somma parti al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002.
12
P.Q.M
La Corte di appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 346/2022 emessa dal Tribunale di Latina, così provvede:
1) respinge l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e , in solido, al pagamento in Parte_2 Parte_1
favore di in proprio ed in qualità di Controparte_5
procuratrice di ella somma di €. 1.566,99 per Controparte_2
le ragioni indicate in motivazione oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
3) Condanna e , in solido, alla rifusione in Parte_2 Parte_1
favore di in proprio ed in qualità di Controparte_5
procuratrice di elle spese del doppio grado di Controparte_2
giudizio che liquida per il primo grado di giudizio in € 9.000,00 per compensi e per il grado di appello i € 10.000,00 per compensi, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
4) Dà atto che ricorrono in capo all'appellante principale i presupposti per il versamento di una somma parti al contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002.
Roma 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. AT Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
N.B. Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Roberta Donizzetti
13 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. AT Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1833 /2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ST QU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VICO, 45 04100
LATINA presso il difensore avv. ST QU
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ST Parte_2 C.F._2
QU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VICO, 45 04100 LATINA presso il difensore avv. ST QU;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. BARBIERI LORENZO e dell'avv. REBECCHI PIER GIORGIO
1 ( ) VIA EMILIA OVEST 141 MODENA;
, elettivamente C.F._3
domiciliato in C/O RINALDI S. VIALE BRUNO BUOZZ IN PROPRIO ED IN
QUALITÀ DI PROCURATRICE;
Controparte_2
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Latina n. 346 del 2022
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora e il signore hanno impugnato la sentenza Parte_3 Parte_1
n.346/2022 emessa dal Tribunale di Latina con cui è stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2368/201- recante la condanna della sig.ra quale Pt_2
debitrice principale, e del sig.re quale fideiussore, al pagamento in Parte_1
favore di della somma di € 114.173,71 oltre Controparte_3
interessi e spese, dovuti in virtù del contratto di leasing concluso in data 08.04.2017 ed avente ad oggetto un'autovettura Porsche 911 carrera 4 GT.
Più precisamente, in primo grado gli opponenti hanno dedotto che, a seguito di incidente stradale, la vettura oggetto di leasing era rimasta totalmente distrutta;
hanno eccepito l'incertezza del credito vantato, la non corretta determinazione dello stesso,
l'ingiusto arricchimento del concedente per impossibilità dell'utilizzatore di usufruire del bene e la violazione -da parte della opposta società Controparte_3
- della regola di buona fede contrattuale.
[...]
Hanno chiesto altresì di chiamare in causa la società allegando di Controparte_2
aver subito un danno a causa della illegittima segnalazione, da parte degli esponenti, del credito a sofferenza nella Centrale rischi della Banca d'Italia; in particolare gli opponenti hanno richiesto la condanna in via solidale dell'opposta società
[...]
e della società al risarcimento dei danni Controparte_3 Controparte_2
patiti sia per la difficoltà di accedere al credito, costituente danno patrimoniale, sia per
2 il danno all'immagine ed al buon nome commerciale subìto, costituente danno non patrimoniale, con liquidazione anche equitativa ex art 1226 CC.
Si è costituita in giudizio , contestando la Controparte_3
fondatezza dei motivi di opposizione e rappresentando che, in applicazione dell'art. 11 delle condizioni generali del contratto, in seguito alla distruzione totale del veicolo, era intervenuta la risoluzione di diritto del contratto di leasing e, pertanto, l'utilizzatore era tenuto a versare tutte le rate di leasing residue, sia scadute che non ancora scadute.
Si è costituita altresì in giudizio contestando le avverse difese e Controparte_2
chiedendo- in via preliminare- di dichiarare inammissibile e/o improcedibile la chiamata di terzo e- in via principale- di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in merito alla domanda risarcitoria, nonché di rigettare Controparte_2
l'anzidetta domanda poiché infondata e/o comunque non provata.
Il Tribunale di Latina ha respinto l'opposizione, evidenziando che la richiesta monitoria era fondata in quanto corrispondente alle previsioni contrattuali e, in particolare, all'art. 11 delle condizioni generali. In virtù di tale clausola contrattuale, infatti, in ipotesi di distruzione totale del mezzo o di totale inservibilità del bene locato, qualunque sia la causa (anche in caso di forza maggiore o di caso fortuito) ed indipendentemente dall'esistenza di un'effettiva copertura assicurativa, il contratto si risolve di diritto.
L'utilizzatore è quindi “tenuto al pagamento, in unica soluzione ed entro 40 (quaranta) giorni dall'evento, oltrechè dei canoni scaduti, anche, a titolo di indennizzo, di un importo pari a tutti i canoni a scadere e non ancora pagati al momento dell'evento, attualizzati […], nonché al prezzo previsto per l'esercizio dell'opzione di acquisto.”
Il Tribunale sul punto ha osservato che, sempre in forza dell'art. 11 del contratto, in caso di ricezione di indennizzo da parte del concedente, quest'ultimo è tenuto al versamento in favore dell'utilizzatore, operando una compensazione rispetto alle somme già versate dallo stesso utilizzatore.
Il Tribunale ha preso atto anche della precisazione del credito.
3 Ha ritenuto, altresì, che le domande volte all'accertamento della illegittima segnalazione della debitrice alla Centrale Rischi ed alla condanna al risarcimento del danno non meritavano accoglimento per difetto di prova.
Sotto il profilo delle spese, infine, il Tribunale ha ritenuto sussistente una valida ragione di compensazione delle spese di lite, considerata la complessità dei fatti oggetto di accertamento, della reciproca soccombenza e della condotta di parte opposta, che - secondo quanto emerge dalla documentazione in atti- non aveva agito tempestivamente per ridurre le spese a carico di parte opponente e per ottenere somme a titolo di indennizzo o di risarcimento del danno, in relazione al sinistro in cui il veicolo è stato distrutto.
Ha revocato il decreto ingiuntivo in considerazione della precisazione del credito e così deciso: revoca il decreto ingiuntivo n. 2368/2018;
- condanna e , in solido, al pagamento in favore di parte Parte_2 Parte_1
opposta di € 110.568,45, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta le ulteriori domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Avverso l'anzidetta sentenza hanno proposto appello gli opponenti , e Parte_2
proponendo cinque motivi di grave. Parte_1
Quale primo motivo di appello hanno dedotto:
a) Violazione dell'art 115 cpc e sua rilevanza causale
Hanno esposto che il Tribunale aveva respinto le istanze di prova relative alla richiesta di risarcimento del danno da illegittima segnalazione con motivazione assolutamente di stile e che non aveva minimamente indicato per ogni singolo capo il vizio di cui lo stesso era affetto.
Più precisamente, hanno osservato che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto mancante l'allegazione della conseguenza dannosa della condotta dell'intermediario mentre tutti i fatti rilevanti erano stati evidenziati nei paragrafi 13,14 e 17 delle
4 memorie e sulle stesse erano state chieste le prove orali sui capi 8,9 e 10, non ammessi dal Giudice con un provvedimento tuttavia assolutamente non motivato.
Quale secondo motivo di appello hanno dedotto:
b) Violazione dell'art 116 cpc nonché degli artt. 1362, 1365 e 1371 CC in relazione all'art 11 contratto di leasing 57736 del 08/04/2017 e sua rilevanza causale
Hanno esposto che il Tribunale aveva deciso la controversia sulla base della interpretazione letterale dell'art 11 del contratto in essere tra le parti.
Al riguardo, ad avviso degli appellanti, in realtà i documenti depositati in atti dalle difese di parte opponente ed opposta dimostravano all'evidenza che la concedente aveva sì risolto il contratto ma aveva ingenerato o meglio palesato per tabulas alla la certezza che- all'ottenimento da parte di del risarcimento dei danni Pt_2 CP_3
derivanti dal gravissimo sinistro stradale del 26/12/2017 da parte della compagnia
Cattolica di assicurazione garante per la RCA- sarebbero state effettuate le dovute compensazioni a favore della utilizzatrice medesima.
Le parti dunque avevano sottratto la vicenda degli effetti patrimoniali della risoluzione alla disciplina dettata dall'art 11. L'interpretazione dal Tribunale, invece, si era fermata al mero senso letterale dell'art 11, senza alcuna effettiva attività di correlazione di tale clausola con la volontà palesata per iscritto dalle parti, consistente nella di risolvere certamente il contratto per la totale distruzione del bene ma di rimandare la definitiva liquidazione dei conteggi alla fase immediatamente seguente all'incameramento della liquidazione del sinistro, la cui dinamica inoltre era favorevole all'utilizzatore.
Nel caso in esame secondo l'appellante, in applicazione dell'art 1365 CC, tenendo conto della comune volontà delle parti, per sua stessa scelta, avrebbe dovuto CP_3
attendere l'esito della procedura risarcitoria per poter dirsi titolare di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'utilizzatore
Quale terzo motivo di appello hanno dedotto:
c) Violazione degli articoli 1218, 1256, 1259 in relazione all'art 1588 e 1589 II CC e sua rilevanza causale
5 Nell'opposizione gli appellanti avevano evidenziato come la distruzione del bene fosse stata causata dalla altrui responsabilità nella dinamica del sinistro.
Da tali fatti doveva discendere sicuramente la pronuncia dell'estinzione della obbligazione per impossibilità sopravvenuta, senza che parte concedente perdesse nulla del suo credito.
Quale quarto motivo di appello hanno dedotto:
d) Violazione dell'art 116 in relazione agli articoli 1175 e 1375 CC e sua rilevanza causale.
Nella sentenza impugnata il Magistrato ha censurato la condotta della concedente perché non aveva agito tempestivamente per ridurre le spese a carico di parte opponente e per ottenere somme a titolo di indennizzo o di risarcimento del danno, in relazione al sinistro in cui il veicolo è stato distrutto.
Tuttavia, da tale accertamento, in maniera contraddittoria, non aveva fatto discendere le dovute conseguenze giuridiche anche di natura negoziale.
Quale ultimo motivo di appello hanno dedotto:
e) Violazione dell'art 115 cpc e 116 cpc, degli artt. 1175, 1373, 2043 CC nonché
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 luglio 2012, n. 663
Nella parte dedicata al rigetto della domanda risarcitoria il Tribunale aveva ritenuto che mancasse l'allegazione della conseguenza dannosa della condotta dell'intermediario.
In realtà nella memoria assertiva ex art 183 VI cpc le circostanze dannose erano state ben evidenziate ai paragrafi 13,14 e 17 (stop ai finanziamenti per l'azienda agricola e rifiuto di nuove linee di credito per e su tali circostanze nella memoria Persona_1
istruttoria erano state chieste le prove orali sui capi 8,9 e 10, non ammessi dal Giudice.
In aggiunta agli errori sopra richiamati l'analisi del Tribunale si era soffermata alla sola segnalazione a sofferenza.
Invece, a causa del comportamento negligente della Porsche Finacial Service spa nella richiesta risarcitoria che avrebbe estinto il debito degli appellanti, a tutt'oggi i loro nominativi sono continuativamente segnalati per un importo finanziario di cui in realtà non godono.
6 Hanno concluso chiedendo:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di dell'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza
n 346/2022 del Tribunale di Latina notificata in data 18 febbraio 2022
Sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la gravata sentenza alla luce di quanto sopra esposto;
Dichiarare in accoglimento della opposizione originariamente proposta, non dovuta la somma di € 110.564 addebitata erroneamente agli appellanti in applicazione dell'art
11 del contratto di leasing;
Accertare che il credito di parte appellata non è certo né liquido né esigibile e ciò sino all'esito della conclusione del procedimento per la richiesta risarcitoria avverso la compagnia Cattolica garante per la RCA nel sinistro del 26 dicembre 2017, tra l'altro attivato da parte appellata in pendenza del giudizio di opposizione e dopo due anni dal sinistro;
Prendere atto del grave ritardo con cui la società finanziaria ha attivato la richiesta di risarcimento dei danni alla compagnia garante per la RCA Cattolica di assicurazione
Accertare la violazione del principio di correttezza e buona fede nello svolgimento del contratto da parte di nonostante la collaborazione mostrata dall'utilizzatore CP_3
nelle fasi iniziali della vicenda;
Accertare che illegittimamente a causa del comportamento contrario alla CP_3
buona fede e per il ritardo nella gestione della pratica risarcitoria, ha mantenuto la segnalazione del contratto di leasing quale elemento pregiudizievole di natura finanziaria in danno degli appellanti
Condannare gli appellati in solido tra loro, per l'effetto della violazione del principio della buna fede e per la colpevole inerzia nell'attivare la richiesta dei danni vero
al risarcimento dei danni subiti dagli appellanti medesimi, Controparte_4
imprenditori noti nella provincia di Latina, per la persistenza di un finanziamento a scadenza ormai risolto ovvero costituente sofferenza non anticipata da alcuna attività di istruttoria preliminare con valutazione equitativa ai sensi dell'art 1226 CC.
7 La in proprio ed in qualità di procuratrice Controparte_5 [...]
i è costituita in giudizio chiedendo preliminarmente Controparte_6
di dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., stante l'assenza del fumus boni iuris necessario per l'impugnativa.
Nel merito, ha chiesto di rigettare l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Ha altresì proposto appello in via incidentale per il cui tramite ha chiesto riformarsi la sentenza nella parte in cui ha quantificato erroneamente il credito di
[...]
in una somma pari ad € 110.568,45 nonché nella parte in cui, in Controparte_5
merito alle spese di lite, compensa integralmente le stesse tra le parti ex art. 92 c.p.c. in ragione sia della complessità dei fatti oggetto di accertamento, sia della reciproca soccombenza e della condotta della società medesima che non agiva tempestivamente per ridurre le spese a carico della parte opponente.
Ha così concluso:
Ogni contraria eccezione disattesa o respinta, voglia l'Eccellentissima Corte
D'Appello adita:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'impugnazione in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolta ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c.;
- in via principale, rigettare l'appello proposto da e , Parte_2 Parte_1
respingendo le domande di riforma dell'impugnata sentenza in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
- in via subordinata e incidentale, modificare l'impugnata sentenza nel punto in cui quantifica erroneamente il credito di e per Controparte_5
l'effetto condannare gli appellanti al pagamento della diversa somma di € 112.135,44, detratto l'importo nel frattempo versato da in nome e per conto Controparte_4
dell'assicurato, ovvero €110.568,45, e quindi residui € 1.566,99, nonché accertare che nessun ritardo è imputabile alla convenuta nella gestione della vertenza risarcitoria e per l'effetto condannare gli attori opponenti alle spese di lite del primo grado di
8 giudizio, in virtù del principio di soccombenza. Con vittoria di spese e competenze come per Legge anche del presente grado di giudizio”.
L'appello principale è infondato
In via preliminare, non può essere accolta la richiesta di dichiarare l'appello principale inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c, non sussistendo nel caso di specie il presupposto della mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento.
Nella fattispecie in esame, infatti, l'appello principale, pur non potendo essere accolto, solleva comunque questioni non manifestamente infondate e suscettibili di un vaglio pieno da parte del giudice del gravame.
Nel merito, il primo e l'ultimo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto relativi alla domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi.
L'appello si fonda sulla mancata ammissione delle prove e sul rigetto della domanda perché non provata.
In realtà nel provvedimento del Tribunale il rigetto di questa domanda si fonda alla mancata prova della esistenza di una segnalazione alla Centrale dei rischi, posto che in atti vi era solo l'indicazione dei “rischi in scadenza” e non anche l'indicazione di debiti in “sofferenza”.
A prescindere dalla mancata ammissione delle prove sul danno sofferto, pertanto, manca la prova del presupposto del danno e cioè l'avvenuta segnalazione dei debiti in sofferenza. Questo aspetto della sentenza di primo grado non risulta in alcun modo impugnato.
Infatti, nella sentenza del Tribunale si legge: Non vi è prova, pertanto, che a carico della debitrice principale sia stata iscritta una posizione debitoria rilevante e, in particolare, sia stata effettuata una cd. “segnalazione a sofferenza” alla Centrale
Rischi.
9 Non essendo stata formalizzata una posizione a sofferenza, non può quindi essere delibata la eccepita illegittimità della segnalazione. Non vi è prova, pertanto, che a carico della debitrice principale sia stata iscritta una posizione debitoria rilevante e, in particolare, sia stata effettuata una cd. “segnalazione a sofferenza” alla Centrale
Rischi.
In particolare, come emerge dalla documentazione allegata in atti dagli appellanti, non risulta che o abbiano effettuato una segnalazione a sofferenza dei CP_3 CP_2
debitori ingiunti, atteso che in nessuno degli estratti prodotti dagli appellanti medesimi la voce “Categoria” risulta compilata con la dicitura “Sofferenze”.
E difatti gli istituti di credito non hanno rilevato alcuna segnalazione a sofferenza, bensì solamente la presenza del debito scaduto nei confronti di Porsche FSI.
Sul punto, infatti, occorre osservare come la segnalazione in sofferenza e la segnalazione dei rischi alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia costituiscano due fattispecie ontologicamente differenti.
La segnalazione in sofferenza presuppone una valutazione dell'intermediario circa l'irrecuperabilità del credito e, sotto il profilo delle finalità, è volta a rappresentare una situazione di insolvenza o di grave e generale difficoltà finanziaria.
Diversamente, la segnalazione dei rischi creditizi alla Centrale dei Rischi consiste nella registrazione di debiti che superano una determinata soglia e non implica di per sé una valutazione in termini di insolvenza.
Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante lamenta l'applicazione dell'art. 11 da parte del Tribunale senza tenere conto che dalla documentazione allegata, dal carteggio e dal comportamento delle parti era emersa la volontà congiunta di rinunziare di fatto alla disciplina di cui sopra e di attendere l'esito del contenzioso nascente dal sinistro.
In realtà questa comune volontà di soprassedere all'applicazione della disciplina dell'art. 11 del contratto non emerge dalla documentazione allegata.
La documentazione invocata dall'appellante, infatti, non conduce in alcun modo a ritenere che le parti abbiano inteso derogare la disciplina contrattuale.
10 La frase citata dall'appellante per cui: “Una volta avuta tale conferma (sinistro totale) procederemo alla risoluzione contrattuale. Al momento della risoluzione tutti i canoni fatturati successivamente alla data del sinistro verranno stornati attraverso
l'emissione di apposite note di credito ……” (doc. 10 fascicolo monitorio) e quella del
Doc 11 fascicolo monitorio contenente il conteggio estintivo da inoltrare alla CP_3
compagnia per cui “solo all'esito della liquidazione assicurativa si procederà ai conteggi definitivi” costituiscono solo l'indicazione delle modalità, non difformi da quanto previsto in contratto, per la concreta gestione dei rapporti di dare /avere derivanti dal sinistro.
Dunque, nessuna volontà di non applicare l'art. 11 è stata provata e correttamente il
Tribunale ha regolato i rapporti delle parti in forza dell'art. 11 citato e il cui contenuto di per sé non è stato oggetto di rilievi.
Quanto alla impossibilità sopravvenuta della prestazione, è sufficiente osservare che proprio l'ipotesi di distruzione del bene è regolata e disciplinata dall'art. 11 il cui contenuto, peraltro, l'appellante non pone in discussione.
Il quarto motivo relativo ai ritardi di nella gestione del sinistro appare CP_3
infondato.
Eventuali inerzie, infatti, peraltro integralmente contestate, non incidono sugli obblighi nascenti dal contratto e dall'art. 11 ed eventualmente avrebbero potuto incidere sotto altri profili di responsabilità dell'appellato ma non possono essere invocati per sottrarsi alle conseguenze previste dagli accordi.
Dalle considerazioni che precedono deriva, dunque, il rigetto dell'appello principale.
L'appello incidentale di e di è, invece, fondato per le ragioni che CP_3 CP_2
seguono.
La richiesta di rettifica della quantificazione effettuata nella sentenza di primo grado del credito merita accoglimento, posto che gli importi richiesti, derivanti dalle spese sostenute per la perizia e per la custodia del veicolo, sono previsti tra i pesi a carico dell'utilizzatore.
11 Tali voci di spesa risultano adeguatamente documentate dalla parte appellata mediante la produzione degli atti allegati al fascicolo di causa, che comprovano la sussistenza e l'entità delle spese sostenute.
Il credito degli appellanti, tenuto conto degli indennizzi versati nel corso del procedimento, è pari ad euro 1.566,99, tenuto conto dell'originario credito di euro €
112.135,44 (calcolato tenendo conto anche delle spese riconosciute all'esito del giudizio di appello) cui va detratto l'importo nel frattempo versato da
[...]
in nome e per conto dell'assicurato, ovvero euro 110.568,45, oltre agli CP_4
interessi legali maturati dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo saldo.
Parimenti fondata risulta la richiesta di riforma del capo della sentenza di primo grado relativo alla regolazione delle spese di lite.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che ha disposto la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c, il Collegio osserva che non ricorrono i presupposti per derogare al principio di soccombenza per le seguenti ragioni.
Quanto all'asserita complessità della questione trattata, infatti, il Collegio rileva che la materia oggetto del giudizio non presenta profili di particolare complessità, trattandosi dell'applicazione di normativa contrattuale, in relazione alla quale non sussistono né contrasti giurisprudenziali, né incertezze interpretative di natura normativa.
Parimenti, quando alla dedotta mancanza di tempestività da parte di nella CP_3
gestione della vertenza risarcitoria, il Collegio osserva che tale circostanza non abbia avuto alcuna incidenza causale nella determinazione delle somme dovute dalla parte appellante in via principale.
Le spese del doppio grado di giudizio liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
Ricorrono in capo all'appellante principale i presupposti per il versamento di una somma parti al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002.
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P.Q.M
La Corte di appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 346/2022 emessa dal Tribunale di Latina, così provvede:
1) respinge l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e , in solido, al pagamento in Parte_2 Parte_1
favore di in proprio ed in qualità di Controparte_5
procuratrice di ella somma di €. 1.566,99 per Controparte_2
le ragioni indicate in motivazione oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
3) Condanna e , in solido, alla rifusione in Parte_2 Parte_1
favore di in proprio ed in qualità di Controparte_5
procuratrice di elle spese del doppio grado di Controparte_2
giudizio che liquida per il primo grado di giudizio in € 9.000,00 per compensi e per il grado di appello i € 10.000,00 per compensi, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
4) Dà atto che ricorrono in capo all'appellante principale i presupposti per il versamento di una somma parti al contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002.
Roma 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. AT Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
N.B. Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Roberta Donizzetti
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