CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 29/01/2026, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1420/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE ZO, Presidente
RA AN, OR
DI LONARDO SALVATORE, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18248/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 55952- 12696 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21416/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti: RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTI: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.9.2024 Nominativo_1, nella sua qualità di I.r. della società "Ricorrente_1 srl", ha impugnato l'avviso di accertamento n. 55952/12696, notificato il 25.6.2024, emesso da Napoli
Obiettivo Valore srl, quale concessionario del comune di Napoli, in relazione al mancato pagamento della
Tari relativa all'anno 2022, dovuta per l'immobile sito in Indirizzo_1.
Il ricorrente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della Napoli Obiettivo Valore srl, la nullità dell'atto impugnato per assenza degli elementi essenziali, la mancata applicazione delle detrazioni dovute, posto che l'azienda ricorrente in questione provvede in autonomia allo smaltimento dei rifiuti speciali;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al difensore.
Con atto del 13.1.2025 si è costituita la Napoli Obiettivo Valore srl, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
Con memorie del 30.1.2025 e dell'11.6.2025 il ricorrente ha ribadito i motivi di ricorso di cui sopra, ed ha eccepito motivi ulteriori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
In ordine al rilievo riguardante la legittimazione della società Napoli Obiettivo Valore srl all'emissione dell'atto impugnato, deve osservarsi come la Corte di Cassazione, investita da questa Corte di rinvio pregiudiziale, con la recente sentenza n. 7495/2025 del 22/1/2025, ha ritenuto che tale questione sia ormai superata per effetto dell'intervento normativo di interpretazione autentica di cui alla legge 21 febbraio 2025 n. 15, che ha convertito il d.l. 27 dicembre 2024 n. 202 (c.d. decreto 'milleproroghe 2025'), con la quale è stato previsto (art. 14 septies) che "...le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società...". Scrive la Corte che "il legislatore è (...) direttamente intervenuto, con norma dichiaratamente interpretativa, a chiarire il significato e la portata della disposizione oggetto di rinvio pregiudiziale, in modo tale che quest'ultimo risulta privo, per effetto dello jus superveniens, di uno dei suoi presupposti tipici ed essenziali, costituito dalla presenza, nella questione dedotta, di "gravi difficoltà interpretative" ex art. 363 bis co. 1^ n. 2) cod. proc. civ.".
Aderendo a tale interpretazione, questa Corte ritiene la eccepita questione ormai destituita di fondamento.
In relazione alla carenza di motivazione dell'atto impugnato, va detto che in esso sono indicati tutti gli elementi necessari al ricorrente per potersi difendere;
in particolare, la ubicazione dei locali da esso occupati, le relative superfici, l'importo dovuto con relative sanzioni, interessi e spese di notifica.
Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla esclusiva produzione di rifiuti speciali smaltiti autonomamente, va detto che l'art. 7 del regolamento comunale prevede che per fruire dell'esclusione gli interessati devono indicare nella denuncia originaria (o in quella di variazione) il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER, allegando piantina planimetrica catastale corredata da relazione tecnica asseverata, redatta da un tecnico abilitato, con la specifica descrizione delle destinazioni d'uso espressa in metri quadri, e ogni altra adeguata documentazione tecnica che evidenzi la tipologia di rifiuto prodotto, le modalità previste di smaltimento, i diversi reparti di formazione rifiuti, così da consentire il computo delle superfici di formazione dei rifiuti assimilati e di quelli non assimilati;
inoltre, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, va comunicato al competente Servizio Gestione IUC i quantitativi dei rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la seguente documentazione: modello Mud dell'anno di competenza, per gli operatori obbligati per legge, e modello FIR, attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero, copia del registro di carico e scarico, copia dell'autorizzazione dell'impianto di recupero.
Nulla di tutto ciò ha fatto il ricorrente;
pertanto alcuna esenzione o agevolazione può essere concessa.
In relazione ai motivi ulteriori illustrati nelle memorie integrative è pacifico che essi sono inammissibili.
Ne consegue che il ricorso va rigettato;
deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Napoli Obiettivo Valore srl, che si liquidano in euro 1.500,00 oltre Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Napoli Obiettivo
Valore, che liquida in euro 1.500,00 oltre oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli in data 4 dicembre 2025
Il Presidente Il OR
CE AF ZO AP OR
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE ZO, Presidente
RA AN, OR
DI LONARDO SALVATORE, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18248/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 55952- 12696 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21416/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti: RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTI: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.9.2024 Nominativo_1, nella sua qualità di I.r. della società "Ricorrente_1 srl", ha impugnato l'avviso di accertamento n. 55952/12696, notificato il 25.6.2024, emesso da Napoli
Obiettivo Valore srl, quale concessionario del comune di Napoli, in relazione al mancato pagamento della
Tari relativa all'anno 2022, dovuta per l'immobile sito in Indirizzo_1.
Il ricorrente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della Napoli Obiettivo Valore srl, la nullità dell'atto impugnato per assenza degli elementi essenziali, la mancata applicazione delle detrazioni dovute, posto che l'azienda ricorrente in questione provvede in autonomia allo smaltimento dei rifiuti speciali;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al difensore.
Con atto del 13.1.2025 si è costituita la Napoli Obiettivo Valore srl, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
Con memorie del 30.1.2025 e dell'11.6.2025 il ricorrente ha ribadito i motivi di ricorso di cui sopra, ed ha eccepito motivi ulteriori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
In ordine al rilievo riguardante la legittimazione della società Napoli Obiettivo Valore srl all'emissione dell'atto impugnato, deve osservarsi come la Corte di Cassazione, investita da questa Corte di rinvio pregiudiziale, con la recente sentenza n. 7495/2025 del 22/1/2025, ha ritenuto che tale questione sia ormai superata per effetto dell'intervento normativo di interpretazione autentica di cui alla legge 21 febbraio 2025 n. 15, che ha convertito il d.l. 27 dicembre 2024 n. 202 (c.d. decreto 'milleproroghe 2025'), con la quale è stato previsto (art. 14 septies) che "...le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società...". Scrive la Corte che "il legislatore è (...) direttamente intervenuto, con norma dichiaratamente interpretativa, a chiarire il significato e la portata della disposizione oggetto di rinvio pregiudiziale, in modo tale che quest'ultimo risulta privo, per effetto dello jus superveniens, di uno dei suoi presupposti tipici ed essenziali, costituito dalla presenza, nella questione dedotta, di "gravi difficoltà interpretative" ex art. 363 bis co. 1^ n. 2) cod. proc. civ.".
Aderendo a tale interpretazione, questa Corte ritiene la eccepita questione ormai destituita di fondamento.
In relazione alla carenza di motivazione dell'atto impugnato, va detto che in esso sono indicati tutti gli elementi necessari al ricorrente per potersi difendere;
in particolare, la ubicazione dei locali da esso occupati, le relative superfici, l'importo dovuto con relative sanzioni, interessi e spese di notifica.
Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla esclusiva produzione di rifiuti speciali smaltiti autonomamente, va detto che l'art. 7 del regolamento comunale prevede che per fruire dell'esclusione gli interessati devono indicare nella denuncia originaria (o in quella di variazione) il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER, allegando piantina planimetrica catastale corredata da relazione tecnica asseverata, redatta da un tecnico abilitato, con la specifica descrizione delle destinazioni d'uso espressa in metri quadri, e ogni altra adeguata documentazione tecnica che evidenzi la tipologia di rifiuto prodotto, le modalità previste di smaltimento, i diversi reparti di formazione rifiuti, così da consentire il computo delle superfici di formazione dei rifiuti assimilati e di quelli non assimilati;
inoltre, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, va comunicato al competente Servizio Gestione IUC i quantitativi dei rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la seguente documentazione: modello Mud dell'anno di competenza, per gli operatori obbligati per legge, e modello FIR, attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero, copia del registro di carico e scarico, copia dell'autorizzazione dell'impianto di recupero.
Nulla di tutto ciò ha fatto il ricorrente;
pertanto alcuna esenzione o agevolazione può essere concessa.
In relazione ai motivi ulteriori illustrati nelle memorie integrative è pacifico che essi sono inammissibili.
Ne consegue che il ricorso va rigettato;
deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Napoli Obiettivo Valore srl, che si liquidano in euro 1.500,00 oltre Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Napoli Obiettivo
Valore, che liquida in euro 1.500,00 oltre oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli in data 4 dicembre 2025
Il Presidente Il OR
CE AF ZO AP OR