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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 01/10/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Stefano Billet Presidente
Dott.ssa Elena Piccinni Giudice rel.
Dott. Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1264/2025 avente ad oggetto Mutamento di sesso, vertente
TRA
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(PT) e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Matteo Mammini, presso lo studio del quale elegge domicilio in Firenze, via Francesco Puccinotti, n. 56,
Ricorrente
E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 19/06/2025, (nel prosieguo la Parte_1 parte è identificata al femminile, nel rispetto della sua identità di genere), premettendo di non aver figli e di essere celibe, chiedeva di disporre la rettifica degli atti dello Stato Civile con l'attribuzione del sesso “femminile” in luogo di quello “maschile” originariamente indicato e del nome, sostituendo il prenome da
” a ”. Pt_1 Persona_1
1 A fondamento della domanda, parte ricorrente deduceva che, pur essendo nata con caratteri biologici – anatomici – genitali di tipo maschile, sin dall'infanzia aveva vissuto la propria identità psicosessuale come femminile e si era rappresentata come tale nei rapporti con gli altri bambini e anche con gli adulti.
La ricorrente deduceva, poi, che il Centro di Andrologia, Endocrinologia
Femminile e Incongruenza di Genere dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di
Careggi, aveva attestato un quadro di Incongruenza/Disforia di Genere e aveva reputato adeguatamente motivata la sua richiesta di riassegnazione chirurgica di sesso da maschile a femminile, consigliando la modifica dei dati anagrafici.
Parte ricorrente deduceva, poi, di aver intrapreso una terapia ormonale volta alla modificazione dei caratteri secondari, affiancata da una terapia di supporto psicologico.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia nulla opponeva.
Sentita parte ricorrente all'udienza del 25/09/2025, la causa è stata riservata al
Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
2.1. Si ricordi che l'art. 1, co. 1, 1. 14 aprile 1982, n. 164 stabilisce che “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'ordinamento giuridico accoglie un concetto di identità sessuale che attribuisce rilievo non già esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale accreditando una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori (cfr. Corte Cost. 6.5.1985, n. 161).
La norma citata costituisce, invero, l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale - da declinarsi nel senso che ogni persona ha diritto di scegliere la propria identità sessuale, femminile o maschile, a prescindere dal dato biologico come rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 Cost.
2.2. In ossequio ai suesposti principi di diritto, ritiene il Collegio che le domande formulate da parte ricorrente debbano essere accolte.
2 Dall'esame della documentazione medica in atti e, in particolare, dalla relazione psicologica conclusiva datata 03/03/2025, sottoscritta dalla Dott.ssa Persona_2 del Centro di Andrologia, Endocrinologia Femminile e Incongruenza di Genere si rileva che la sig.ra presenta quadro di Incongruenza/Disforia di genere Parte_1 secondo ICD-11 e DSM 5-TR, del quale è perfettamente consapevole e che le provoca elevato livello di sofferenza psichica;
esprime necessità di rettificare il nome e il genere sui documenti dal momento che non rispecchiano correttamente la sua identità di genere femminile.
La sig.ra si è presentata all'udienza del 25/09/2025 in abiti e con fattezze Parte_1 femminili, ha osservato durante tutto l'esame una condotta adeguata al contesto, mantenendo una postura e manifestando una gestualità tipicamente femminile.
La ricorrente esprime invero una consapevole, effettiva e irreversibile volontà di essere riconosciuta quale appartenente al genere femminile, nel cui ambito peraltro si riconosce e si integra da diversi anni secondo un percorso che prosegue senza incertezze, con la costante assunzione di farmaci e i periodici colloqui con gli specialisti.
Nel caso di specie, alla luce dei contenuti della relazione medica e tenuto conto delle allegazioni di parte ricorrente, la domanda di rettificazione dei dati anagrafici deve, quindi, essere accolta al fine di assicurare la piena tutela dei diritti fondamentali della personalità della ricorrente e, in particolare, della sua salute psico-fisica.
3. La Corte costituzionale, con sentenza n. 221 del 2015, ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, non configurandosi quest'ultimo “come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Ribadendo che il percorso di affermazione di genere ben può compiersi mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, con sentenza n. 143 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del
d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute
3 dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Come già osservato, nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione anagrafica giacché l'accertato percorso psicologico e il trattamento ormonale intrapresi dalla ricorrente appaiono sufficienti a ritenere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia funzionale a garantire la piena tutela della salute psico-fisica di costei.
Ne consegue che nel caso di specie non è richiesta alcuna autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
4. Spese irripetibili in considerazione della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ordina con riguardo a (C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
22/10/2004 in Pescia (PT) e residente in [...], la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da maschile a femminile) e al nome (da ” a ”), con tutti gli adempimenti susseguenti Pt_1 Persona_1 ai sensi della legge 164 del 1982;
2) accerta la non necessità dell'autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte ricorrente da maschile a femminile;
3) irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Piccinni Dott. Stefano Billet
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Stefano Billet Presidente
Dott.ssa Elena Piccinni Giudice rel.
Dott. Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1264/2025 avente ad oggetto Mutamento di sesso, vertente
TRA
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(PT) e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Matteo Mammini, presso lo studio del quale elegge domicilio in Firenze, via Francesco Puccinotti, n. 56,
Ricorrente
E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 19/06/2025, (nel prosieguo la Parte_1 parte è identificata al femminile, nel rispetto della sua identità di genere), premettendo di non aver figli e di essere celibe, chiedeva di disporre la rettifica degli atti dello Stato Civile con l'attribuzione del sesso “femminile” in luogo di quello “maschile” originariamente indicato e del nome, sostituendo il prenome da
” a ”. Pt_1 Persona_1
1 A fondamento della domanda, parte ricorrente deduceva che, pur essendo nata con caratteri biologici – anatomici – genitali di tipo maschile, sin dall'infanzia aveva vissuto la propria identità psicosessuale come femminile e si era rappresentata come tale nei rapporti con gli altri bambini e anche con gli adulti.
La ricorrente deduceva, poi, che il Centro di Andrologia, Endocrinologia
Femminile e Incongruenza di Genere dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di
Careggi, aveva attestato un quadro di Incongruenza/Disforia di Genere e aveva reputato adeguatamente motivata la sua richiesta di riassegnazione chirurgica di sesso da maschile a femminile, consigliando la modifica dei dati anagrafici.
Parte ricorrente deduceva, poi, di aver intrapreso una terapia ormonale volta alla modificazione dei caratteri secondari, affiancata da una terapia di supporto psicologico.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia nulla opponeva.
Sentita parte ricorrente all'udienza del 25/09/2025, la causa è stata riservata al
Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
2.1. Si ricordi che l'art. 1, co. 1, 1. 14 aprile 1982, n. 164 stabilisce che “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'ordinamento giuridico accoglie un concetto di identità sessuale che attribuisce rilievo non già esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale accreditando una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori (cfr. Corte Cost. 6.5.1985, n. 161).
La norma citata costituisce, invero, l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale - da declinarsi nel senso che ogni persona ha diritto di scegliere la propria identità sessuale, femminile o maschile, a prescindere dal dato biologico come rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 Cost.
2.2. In ossequio ai suesposti principi di diritto, ritiene il Collegio che le domande formulate da parte ricorrente debbano essere accolte.
2 Dall'esame della documentazione medica in atti e, in particolare, dalla relazione psicologica conclusiva datata 03/03/2025, sottoscritta dalla Dott.ssa Persona_2 del Centro di Andrologia, Endocrinologia Femminile e Incongruenza di Genere si rileva che la sig.ra presenta quadro di Incongruenza/Disforia di genere Parte_1 secondo ICD-11 e DSM 5-TR, del quale è perfettamente consapevole e che le provoca elevato livello di sofferenza psichica;
esprime necessità di rettificare il nome e il genere sui documenti dal momento che non rispecchiano correttamente la sua identità di genere femminile.
La sig.ra si è presentata all'udienza del 25/09/2025 in abiti e con fattezze Parte_1 femminili, ha osservato durante tutto l'esame una condotta adeguata al contesto, mantenendo una postura e manifestando una gestualità tipicamente femminile.
La ricorrente esprime invero una consapevole, effettiva e irreversibile volontà di essere riconosciuta quale appartenente al genere femminile, nel cui ambito peraltro si riconosce e si integra da diversi anni secondo un percorso che prosegue senza incertezze, con la costante assunzione di farmaci e i periodici colloqui con gli specialisti.
Nel caso di specie, alla luce dei contenuti della relazione medica e tenuto conto delle allegazioni di parte ricorrente, la domanda di rettificazione dei dati anagrafici deve, quindi, essere accolta al fine di assicurare la piena tutela dei diritti fondamentali della personalità della ricorrente e, in particolare, della sua salute psico-fisica.
3. La Corte costituzionale, con sentenza n. 221 del 2015, ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, non configurandosi quest'ultimo “come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Ribadendo che il percorso di affermazione di genere ben può compiersi mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, con sentenza n. 143 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del
d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute
3 dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Come già osservato, nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione anagrafica giacché l'accertato percorso psicologico e il trattamento ormonale intrapresi dalla ricorrente appaiono sufficienti a ritenere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia funzionale a garantire la piena tutela della salute psico-fisica di costei.
Ne consegue che nel caso di specie non è richiesta alcuna autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
4. Spese irripetibili in considerazione della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ordina con riguardo a (C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
22/10/2004 in Pescia (PT) e residente in [...], la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da maschile a femminile) e al nome (da ” a ”), con tutti gli adempimenti susseguenti Pt_1 Persona_1 ai sensi della legge 164 del 1982;
2) accerta la non necessità dell'autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte ricorrente da maschile a femminile;
3) irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Piccinni Dott. Stefano Billet
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