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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8228/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 04.02.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 8228/2022 vertente
TRA Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Leonardo Goffredo e Donato N.
Miccolis
- ricorrente –
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
- resistente –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 27.07.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentir accogliere CP_1 le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' che CP_1 resisteva alla domanda ex adverso proposta. In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché, ancora, tutte quelle di natura urgente ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 provenienti dai ruoli di colleghi trasferiti ad altri
Uffici – dott.ssa , , , , Dott. Per_1 Per_2 CP_2 CP_3 CP_4
Ariola, , – e assegnate a questo Giudice, la causa, Per_3 Per_4
trattata ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd., veniva decisa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Preliminarmente si osserva che il ricorso introduttivo del presente giudizio ha ad oggetto, sostanzialmente, la domanda di accertamento della sussistenza e validità, ai fini previdenziali, delle prestazioni di lavoro agricolo asseritamente svolte dall'istante alle dipendenze dell'azienda agricola “Lavetrana s.r.l.” nell'anno 2018 e oggetto di disconoscimento da parte dell' . CP_1
2 La parte ricorrente, a sostegno del proprio assunto difensivo, ha dedotto di aver espletato attività lavorativa quale OTD, alle dipendenze della citata azienda agricola per 102 giornate nel 2018.
Ha dedotto che l' dapprima aveva eseguito l'iscrizione CP_1 nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli del 2018 per tali giornate, successivamente aveva disposto la loro cancellazione, mercè provvedimento del 11.04.2022.
Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto che la cancellazione del CP_1
lavoratore dagli elenchi dei lavoratori agricoli derivava da un accesso ispettivo e ha concluso per la reiezione della domanda.
In via pregiudiziale deve darsi atto della proponibilità della domanda avanzata con ricorso depositato il 27.07.2022.
È noto che avverso i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli, l'interessato, ai sensi del comma 1 dell'art.11 del D. Lgs.
375/1993, ha facoltà di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla Commissione Provinciale per la manodopera agricola, che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto. Il 2° comma del suddetto articolo prevede che, contro le decisioni della Commissione Provinciale,
l'interessato può proporre, entro trenta giorni, ricorso alla
Commissione Centrale che decide entro novanta giorni. Anche in questo caso, decorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto.
Nell'ambito di tale contesto normativo trova collocazione l'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, il quale, facendo riferimento ai provvedimenti definitivi, notificati all'interessato, deve necessariamente intendersi
(come chiarito dalla giurisprudenza) comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano
3 acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine, pari a 30 giorni, stabilito dall'art. 11 del d.lgs. 375/93, per la presentazione dei due previsti rimedi amministrativi.
Nella seconda ipotesi, invece, il dies a quo decorre dalla scadenza del termine concesso all'autorità amministrativa (di 90 giorni) per pronunciarsi sul ricorso, la cui inerzia, pertanto, assume valore di provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato
(cfr: Cass. Sez. Lav., n. 19787/17; Cass. Sez. Lav., n. 5563/16;
Cass. Sez. Lav. n. 19251/07; Cass. Sez. Lav. n. 8650/08).
Applicando i predetti principi alla fattispecie in disamina risulta che l'azione giudiziaria è tempestiva in quanto proposta prima dello spirare del termine decadenziale di centoventi giorni. E infatti: il disconoscimento delle giornate di lavoro espletate dal ricorrente è avvenuto con provvedimento del 11.04.2022.
Tale provvedimento non ha formato oggetto di tempestivo ricorso amministrativo alla Commissione CISOA;
pertanto, il disconoscimento ha acquisito carattere di definitività alla data del giorno 11.05.2022. Conseguentemente il termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria, iniziato a decorrere dal giorno 11.05.2022, era destinato a scadere in data 09.10.2022.
Il ricorso giudiziario è stato depositato in data 27.07.2022 e dunque prima dello spirare del termine di decadenza previsto.
Venendo al merito della controversia, come noto, anche nel rito del lavoro trovano applicazione tutte le regole generali in materia di onere della prova. A tal proposito, infatti, l'art. 2697 c.c. stabilisce espressamente che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
4 Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale regola, sul piano processuale, va posta in diretta correlazione con l'art. 115 c.p.c. secondo cui il giudice deve decidere iuxta alligata et probata e quindi deve portare alla base della decisione unicamente le allegazioni delle parti, cioè le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda o dell'eccezione, e le prove offerte dalle parti medesime (si veda ex plurimis Cass. n. 1667/1983). Il ricorrente, dunque, deve, con il ricorso introduttivo del giudizio allegare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere e produrre tutte le prove, costituite e costituende, che ritiene necessarie a sostenere il proprio diritto.
Va, tuttavia, precisato che detto onere si atteggia in modo peculiare nei giudizi di cancellazione o mancata iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli conseguenti ad accertamenti ispettivi presso il datore di lavoro.
Infatti, in tali giudizi si discute della legittimità e fondatezza della decisione dell' di operare il disconoscimento di un diritto per il CP_1
quale il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso
, cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi all'esito CP_5
delle procedure di legge (cfr. art. 9 ter, comma 2, l. n. 608/1966) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, d. lgs.
n.375/1993, “fa fede a tutti gli effetti”.
Dunque, in tali giudizi l' fa valere e deduce la natura simulata o CP_1 fittizia del rapporto di lavoro subordinato denunziato dall'impresa agricola e posto alla base dell'iscrizione negli elenchi;
ditalchè è onere dell' contestare specificamente l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro, fornendo elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge.
5 Il lavoratore, per converso, è gravato dall'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l' pone a base della cancellazione o della CP_1
mancata iscrizione, essendo evidente che il lavoratore già vanta a suo favore una presunzione legale di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera dello stesso che CP_1 costituisce valido titolo per ritenere sussistente il rapporto di lavoro ovvero la denunzia fidefacente del datore di lavoro.
In tale prospettiva, quindi, va considerato che nel presente giudizio tutte le cancellazioni o le mancate iscrizioni sono state disposte all'esito di accertamenti ispettivi nei confronti dei datori di lavoro e non dei lavoratori e che, pertanto, il motivo delle cancellazioni o delle mancate iscrizioni verte sempre o sull'irregolarità amministrativa del datore di lavoro (che spettava all' CP_1 controllare) o sulla ritenuta inesistenza giuridica del datore di lavoro risultante dall'anagrafe gestita dallo stesso CP_1
Dunque, quella in esame “è una fattispecie complessa, che non si esaurisce nella prova di un qualsiasi rapporto di lavoro, ma anche dell'accertamento della regolarità amministrativa del datore di lavoro
e dello svolgimento del rapporto di lavoro secondo le forme e le modalità e sui luoghi indicati nelle denunzia aziendali;
ne consegue , per un verso, che dev'essere l' ad indicare il fatto che intende CP_1
porre a fondamento della supposta simulazione o fittizietà del rapporto di lavoro (e solo a quel punto il ricorrente è tenuto ad indicare i mezzi di prova a confutazione delle circostanze indicate dall' ) e, dall'altro, che l' non può limitarsi a disconoscere, CP_1 CP_1
visto che deve provare la fondatezza delle proprie prospettazioni” (cfr.
C. App. Bari, n. n. 533/2016).
Ebbene, le prove offerte dall' sono di natura documentale in CP_1
quanto trattasi di accertamenti ispettivi formalizzati in atti redatti sulla base di attività compiute da pubblici ufficiali che fanno fede nei limiti degli artt. 2699 e ss. c.c..
6 Invero, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la fede privilegiata del verbale di accertamento opera in un ambito notevolmente circoscritto (cfr., ex plurimis, Cass.
SS.UU. n.12545/1992). Ed infatti una fede privilegiata non può essere attribuita né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi controllare e verificare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento. Ne consegue che il controinteressato che intenda contestare la veridicità degli apprezzamenti e delle valutazioni del verbalizzante non è neppure tenuto a proporre la querela di falso, che, per converso, è necessaria tutte le volte in cui, non sussistendo alcun margine di apprezzamento, la percezione sensoriale del pubblico ufficiale risulti staticamente organizzata (come, ad esempio, per la descrizione di uno stato dei luoghi), permettendo all'atto di dispiegare la sua fede privilegiata. Più in generale, la fede privilegiata attiene all'attestazione che certi fatti ovvero certe rilevazioni documentali siano avvenuti alla presenza del P.U. ovvero siano state da lui compiute, ma non anche all'effettiva corrispondenza alla realtà dei contenuti di tali fatti o dei risultati di dette operazioni deduttive che, se contestata, dev'essere provata dal soggetto onerato.
Quindi, essi possono essere posti a fondamento del convincimento e della valutazione giudiziale ai fini della pronuncia, avendo il Giudice ampia libertà di utilizzazione e interpretazione dell'attività probatoria, anche se di valore indiziario, con il solo limite derivante dal fatto che il materiale di prova debba considerarsi ontologicamente inesistente (cfr. Cass. n. 15073/2008).
7 Inoltre, occorre considerare che, la Corte di Cassazione, con i più recenti arresti (Cass. civ. sez. lav., 08/03/2021, n. 6300; Cass. civ. sez. lav., 12/06/2020, n.11371; Cass. civ. sez. lav., 16/10/2019, n.
26230; Cass. civ. sez. lav., 07/02/2019, n. 3650), ha chiarito che
“quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova”. La Corte ha precisato poi che il verbale ispettivo, “come qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, costituisce una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice”. Cosicché, in caso di produzione in giudizio dei verbali da parte dell' , “l'esistenza CP_1
della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa”. Il Giudice del merito, in altri termini, deve procedere “al confronto delle fonti di prova concretamente richieste ed offerte dalle parti” non potendosi pervenire al giudizio di effettività o fittizietà del rapporto disconosciuto “su basi di mero confronto tra astratte presunzioni” (Cass. civ. sez. lav., 07/02/2019,
n. 3650).
Tanto premesso, l'istante, in ossequio ai surriferiti canoni di ripartizione degli oneri probatori, ha fornito la prova del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per il periodo, con le mansioni e per il numero di giornate di cui al ricorso.
Infatti, come noto, anche nel settore agricolo l'elemento centrale del rapporto di lavoro subordinato, desumibile dall'art. 2094 c.c., è ravvisabile nella collaborazione nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. La collaborazione, peraltro comune anche ad altre tipologie contrattuali, descrive il fenomeno della partecipazione del lavoratore all'attività del datore di lavoro e si concretizza nell'inserimento del primo nell'organizzazione produttiva
8 del secondo. Il fulcro della subordinazione consiste, invece, nella soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (si veda ex plurimis Cass. n. 5534/2003, Cass. n. 4889/2002, Cass. n.
7608/1991). Intesa come eterodeterminazione spaziale e temporale della prestazione lavorativa, non è, nella pratica, sempre agevolmente individuabile. Ecco perché la giurisprudenza ricorre ad una serie di indici sussidiari, rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro quali la vincolatività dell'orario, l'esclusività del rapporto, la retribuzione fissa a tempo, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, l'inerenza della prestazione al ciclo produttivo del datore (si veda ex plurimis Cass. n. 849/2004, Cass. n. 2970/2001
e Cass. n. 224/2001, e, da ultimo, Cass. n. 1536/09). Peraltro, va detto che i suddetti indici hanno natura sussidiaria perché svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo (si veda ex plurimis Cass. n. 3745/1995, nonché Cass. n. 326/1996). In tale situazione, vale rammentare che incombe evidentemente sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio (si veda, Cass. n.
13877/2012, Cass. n. 28716/2011).
Sulla scorta di queste premesse, è dunque necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra il ricorrente e l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura svoltosi secondo le modalità dedotte dalla ricorrente nell'atto introduttivo di lite.
9 L'istruttoria svolta e gli elementi di prova acquisiti al giudizio consentono di avvalorare l'assunto secondo cui il ricorrente ha intrattenuto con l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato continuativamente nel periodo indicato in ricorso. In altri termini, risultano adeguatamente comprovati gli indici della subordinazione, la continuità ed onerosità della collaborazione,
l'assenza di rischio, la presenza costante al lavoro secondo un orario prestabilito tendenzialmente uniforme nel tempo, nonché il concreto inserimento dell'istante nell'attività agricola secondo i parametri sopra delineati. I testi escussi, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, infatti, hanno confermato in buona sostanza il periodo di lavoro, le mansioni della parte ricorrente, i luoghi nei quali quest'ultima ha espletato l'attività agricola, nonché gli orari di lavoro e le giornate indicate in ricorso. Trattasi di dichiarazioni precise, puntuali e caratterizzate dalla specificità ed intrinseca coerenza logica che asseverano la piena attendibilità dei testi.
Il teste , escusso all'udienza del 28.09.2023 ha Testimone_1
dichiarato di aver lavorato insieme al ricorrente come bracciante agricolo per la ditta di Lavetrana nell'anno 2018, precisando che la prestazione lavorativa dell'istante si è sviluppata per circa 100 giornate, da marzo 2018 a settembre 2018.
Sui luoghi di lavoro ha confermato sia l'ubicazione in agro di
SA sia le mansioni svolte dal ricorrente ed indicate al capitolo sub 2) del ricorso, vale a dire a) raccolta di ciliegie;
b) legatura tralci;
c) posizionamento teloni;
d) apertura reti;
e) defogliamento precisando:“Confermo che il ricorrente, durante detto periodo di lavoro, si è occupato delle mansioni relative al vigneto in contrada Mazzaro in agro di SA nei pressi del ristorante
Antica Masseria e tanto so poiché anch'io svolgevo la stessa attività; specificamente il ricorrente si è occupato della legatura tralci,
10 apertura retine antigrandine, defogliamento, preciso che nel mese di giugno si è occupato della raccolta delle ciliege”.
Il teste ha riferito anche i nominativi di altri colleghi.
Il teste ha dichiarato altresì che l'orario di lavoro osservato era pari a sette ore, con inizio all'alba e - in merito all'organizzazione del lavoro - che era il titolare sig. ad impartire le Parte_2 disposizioni lavorative. Quanto alla retribuzione il teste ha dichiarato che era a provvedere al pagamento delle Pt_2
retribuzioni in contanti e di non aver subito la cancellazione delle giornate in agricoltura.
Successivamente, segnatamente all'udienza del 27.02.2024 è stato ascoltato anche il quale ha dichiarato di Testimone_2 conoscere il ricorrente per aver lavorato insieme per la ditta
Lavetrana di Aiello F. come braccianti agricoli, precisando di aver lavorato con lui nel 2018, dal mese di marzo a luglio, per circa 100 giornate.
Sul luogo di lavoro il teste ha affermato di aver lavorato sui fondi ubicati a SA, denominati Contrada Mazzaro. Quanto alle mansioni ha confermato di aver visto il ricorrente provvedere alle mansioni “riguardanti l'uva ovvero tiratura sermenti, pulitura tralci e legatura tralci e zappatura sotto i ceppi”.
In ordine all'organizzazione del lavoro il teste ha dichiarato che era ad impartire le disposizioni lavorative e che veniva osservato Pt_2 un orario di lavoro di sette ore con inizio alle prime luci dell'alba.
In merito alla retribuzione il teste ha chiarito che veniva corrisposta da in contanti sui terreni. Infine, la teste ha dichiarato di non Pt_2
aver avuto il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo e ricordato i nominativi di altri colleghi.
Quanto alla credibilità soggettiva dei citati testimoni, mette conto di segnalare che quest'ultimi non hanno subito il disconoscimento dei
11 rispettivi rapporti di lavoro agricolo per gli anni oggetto di accertamento alle dipendenze della citata Azienda.
Deve peraltro evidenziarsi che al di là delle indubbie irregolarità riscontrate a carico dell'azienda, non è stata fornita la prova che il ricorrente non abbia svolto attività lavorativa, basandosi l'accertamento ispettivo su una serie di presunzioni (in relazione all'estensione dei terreni nelle disponibilità della Lavetrana) che, tuttavia, non sono sufficienti a far ritenere che il ricorrente non abbia prestato la propria attività lavorativa per conto dell'azienda
Lavetrana, ciò in considerazione della prova fornita in tal senso per mezzo delle ricordate dichiarazioni testimoniali.
Si evidenzia, inoltre, che le risultanze dell'accertamento, confluite nel suddetto verbale, sono irrilevanti ai fini della decisione in quanto esso è privo di riferimenti alla specifica posizione del ricorrente.
L'accertamento, per come risulta dal relativo verbale, è focalizzato sulle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni di alcuni lavoratori ingaggiati con la Lavetrana, confrontate con le denunce CP_6
aziendali e la dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro
[...]
. Dalle risultanze dell'ispezione emergerebbe che l'azienda Per_5
abbia ingaggiato manodopera in misura superiore all'effettivo fabbisogno. Questo significa che almeno una parte degli ingaggi corrisponde a effettive prestazioni di lavoro.
Ciò posto, si deve osservare che né dalle dichiarazioni riportate nel verbale ispettivo né dalle ulteriori indagini condotte dai funzionari di
Vigilanza sono emersi elementi idonei ad inficiare il rapporto di lavoro del ricorrente presso la Società Lavetrana.
Peraltro, lo stesso verbale ispettivo evidenzia la disponibilità della ditta agricola di terreni in agro di SA (nei pressi del
Ristorante Antica Masseria) coltivato a vite (vedasi tabella 3 del verbale ispettivo, indice resistente).
12 In conclusione, va dichiarato che l'istante ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta Lavetrana quale bracciante agricolo a tempo determinato con qualifica di operaio comune per le giornate disconosciute indicate in ricorso e pertanto, va condannato l' a reiscrivere l'istante negli elenchi anagrafici dei braccianti CP_5 agricoli per tutte le anzidette giornate;
l' va condannato altresì CP_1 ad accreditare sulla posizione assicurativa dell'istante la contribuzione previdenziale afferente alle suddette giornate e ad accreditare/mantenere i contributi figurativi relativi alle prestazioni di disoccupazione percepite, con declaratoria del diritto a trattenere le somme percepite per il trattamento di disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia per l'anno 2018, calcolato sulla base di 102 giornate lavorative.
È solo il caso di aggiungere che l'accredito dei contributi (sia quelli relativi alle giornate di lavoro disconosciute sia quelli figurativi per le prestazioni di disoccupazione) discende “ope legis” dal riconoscimento delle giornate di lavoro (quanto alla contribuzione
“effettiva”) e dal diritto all'indennità di disoccupazione per le predette giornate (quanto alla contribuzione “figurativa”).
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
La spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell' CP_1
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
27.07.2022 da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1
provvede: ogni altra domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
13 - Dichiara che l'istante ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta “Lavetrana s.r.l. società agricola” quale bracciante agricolo a tempo determinato con qualifica di operaio comune per
102 giornate per l'anno 2018;
- Condanna l' a reiscrivere l'istante negli elenchi anagrafici dei CP_1
braccianti agricoli per tutte le giornate disconosciute;
- Condanna l' ad accreditare sulla posizione assicurativa CP_1
dell'istante la contribuzione previdenziale afferente alle suddette giornate e ad accreditare/mantenere i contributi figurativi relativi alle prestazioni di disoccupazione percepite;
- Dichiara il diritto del ricorrente a trattenere il trattamento di disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia per l'anno 2018, calcolato sulla base di 102 giornate lavorative;
- Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle CP_1 spese di lite in complessivi € 4.638,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore dei procuratori antistatari.
Bari, 04.02.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 04.02.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 8228/2022 vertente
TRA Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Leonardo Goffredo e Donato N.
Miccolis
- ricorrente –
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
- resistente –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 27.07.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentir accogliere CP_1 le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' che CP_1 resisteva alla domanda ex adverso proposta. In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché, ancora, tutte quelle di natura urgente ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 provenienti dai ruoli di colleghi trasferiti ad altri
Uffici – dott.ssa , , , , Dott. Per_1 Per_2 CP_2 CP_3 CP_4
Ariola, , – e assegnate a questo Giudice, la causa, Per_3 Per_4
trattata ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd., veniva decisa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Preliminarmente si osserva che il ricorso introduttivo del presente giudizio ha ad oggetto, sostanzialmente, la domanda di accertamento della sussistenza e validità, ai fini previdenziali, delle prestazioni di lavoro agricolo asseritamente svolte dall'istante alle dipendenze dell'azienda agricola “Lavetrana s.r.l.” nell'anno 2018 e oggetto di disconoscimento da parte dell' . CP_1
2 La parte ricorrente, a sostegno del proprio assunto difensivo, ha dedotto di aver espletato attività lavorativa quale OTD, alle dipendenze della citata azienda agricola per 102 giornate nel 2018.
Ha dedotto che l' dapprima aveva eseguito l'iscrizione CP_1 nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli del 2018 per tali giornate, successivamente aveva disposto la loro cancellazione, mercè provvedimento del 11.04.2022.
Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto che la cancellazione del CP_1
lavoratore dagli elenchi dei lavoratori agricoli derivava da un accesso ispettivo e ha concluso per la reiezione della domanda.
In via pregiudiziale deve darsi atto della proponibilità della domanda avanzata con ricorso depositato il 27.07.2022.
È noto che avverso i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli, l'interessato, ai sensi del comma 1 dell'art.11 del D. Lgs.
375/1993, ha facoltà di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla Commissione Provinciale per la manodopera agricola, che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto. Il 2° comma del suddetto articolo prevede che, contro le decisioni della Commissione Provinciale,
l'interessato può proporre, entro trenta giorni, ricorso alla
Commissione Centrale che decide entro novanta giorni. Anche in questo caso, decorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto.
Nell'ambito di tale contesto normativo trova collocazione l'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, il quale, facendo riferimento ai provvedimenti definitivi, notificati all'interessato, deve necessariamente intendersi
(come chiarito dalla giurisprudenza) comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano
3 acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine, pari a 30 giorni, stabilito dall'art. 11 del d.lgs. 375/93, per la presentazione dei due previsti rimedi amministrativi.
Nella seconda ipotesi, invece, il dies a quo decorre dalla scadenza del termine concesso all'autorità amministrativa (di 90 giorni) per pronunciarsi sul ricorso, la cui inerzia, pertanto, assume valore di provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato
(cfr: Cass. Sez. Lav., n. 19787/17; Cass. Sez. Lav., n. 5563/16;
Cass. Sez. Lav. n. 19251/07; Cass. Sez. Lav. n. 8650/08).
Applicando i predetti principi alla fattispecie in disamina risulta che l'azione giudiziaria è tempestiva in quanto proposta prima dello spirare del termine decadenziale di centoventi giorni. E infatti: il disconoscimento delle giornate di lavoro espletate dal ricorrente è avvenuto con provvedimento del 11.04.2022.
Tale provvedimento non ha formato oggetto di tempestivo ricorso amministrativo alla Commissione CISOA;
pertanto, il disconoscimento ha acquisito carattere di definitività alla data del giorno 11.05.2022. Conseguentemente il termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria, iniziato a decorrere dal giorno 11.05.2022, era destinato a scadere in data 09.10.2022.
Il ricorso giudiziario è stato depositato in data 27.07.2022 e dunque prima dello spirare del termine di decadenza previsto.
Venendo al merito della controversia, come noto, anche nel rito del lavoro trovano applicazione tutte le regole generali in materia di onere della prova. A tal proposito, infatti, l'art. 2697 c.c. stabilisce espressamente che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
4 Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale regola, sul piano processuale, va posta in diretta correlazione con l'art. 115 c.p.c. secondo cui il giudice deve decidere iuxta alligata et probata e quindi deve portare alla base della decisione unicamente le allegazioni delle parti, cioè le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda o dell'eccezione, e le prove offerte dalle parti medesime (si veda ex plurimis Cass. n. 1667/1983). Il ricorrente, dunque, deve, con il ricorso introduttivo del giudizio allegare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere e produrre tutte le prove, costituite e costituende, che ritiene necessarie a sostenere il proprio diritto.
Va, tuttavia, precisato che detto onere si atteggia in modo peculiare nei giudizi di cancellazione o mancata iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli conseguenti ad accertamenti ispettivi presso il datore di lavoro.
Infatti, in tali giudizi si discute della legittimità e fondatezza della decisione dell' di operare il disconoscimento di un diritto per il CP_1
quale il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso
, cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi all'esito CP_5
delle procedure di legge (cfr. art. 9 ter, comma 2, l. n. 608/1966) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, d. lgs.
n.375/1993, “fa fede a tutti gli effetti”.
Dunque, in tali giudizi l' fa valere e deduce la natura simulata o CP_1 fittizia del rapporto di lavoro subordinato denunziato dall'impresa agricola e posto alla base dell'iscrizione negli elenchi;
ditalchè è onere dell' contestare specificamente l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro, fornendo elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge.
5 Il lavoratore, per converso, è gravato dall'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l' pone a base della cancellazione o della CP_1
mancata iscrizione, essendo evidente che il lavoratore già vanta a suo favore una presunzione legale di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera dello stesso che CP_1 costituisce valido titolo per ritenere sussistente il rapporto di lavoro ovvero la denunzia fidefacente del datore di lavoro.
In tale prospettiva, quindi, va considerato che nel presente giudizio tutte le cancellazioni o le mancate iscrizioni sono state disposte all'esito di accertamenti ispettivi nei confronti dei datori di lavoro e non dei lavoratori e che, pertanto, il motivo delle cancellazioni o delle mancate iscrizioni verte sempre o sull'irregolarità amministrativa del datore di lavoro (che spettava all' CP_1 controllare) o sulla ritenuta inesistenza giuridica del datore di lavoro risultante dall'anagrafe gestita dallo stesso CP_1
Dunque, quella in esame “è una fattispecie complessa, che non si esaurisce nella prova di un qualsiasi rapporto di lavoro, ma anche dell'accertamento della regolarità amministrativa del datore di lavoro
e dello svolgimento del rapporto di lavoro secondo le forme e le modalità e sui luoghi indicati nelle denunzia aziendali;
ne consegue , per un verso, che dev'essere l' ad indicare il fatto che intende CP_1
porre a fondamento della supposta simulazione o fittizietà del rapporto di lavoro (e solo a quel punto il ricorrente è tenuto ad indicare i mezzi di prova a confutazione delle circostanze indicate dall' ) e, dall'altro, che l' non può limitarsi a disconoscere, CP_1 CP_1
visto che deve provare la fondatezza delle proprie prospettazioni” (cfr.
C. App. Bari, n. n. 533/2016).
Ebbene, le prove offerte dall' sono di natura documentale in CP_1
quanto trattasi di accertamenti ispettivi formalizzati in atti redatti sulla base di attività compiute da pubblici ufficiali che fanno fede nei limiti degli artt. 2699 e ss. c.c..
6 Invero, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la fede privilegiata del verbale di accertamento opera in un ambito notevolmente circoscritto (cfr., ex plurimis, Cass.
SS.UU. n.12545/1992). Ed infatti una fede privilegiata non può essere attribuita né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi controllare e verificare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento. Ne consegue che il controinteressato che intenda contestare la veridicità degli apprezzamenti e delle valutazioni del verbalizzante non è neppure tenuto a proporre la querela di falso, che, per converso, è necessaria tutte le volte in cui, non sussistendo alcun margine di apprezzamento, la percezione sensoriale del pubblico ufficiale risulti staticamente organizzata (come, ad esempio, per la descrizione di uno stato dei luoghi), permettendo all'atto di dispiegare la sua fede privilegiata. Più in generale, la fede privilegiata attiene all'attestazione che certi fatti ovvero certe rilevazioni documentali siano avvenuti alla presenza del P.U. ovvero siano state da lui compiute, ma non anche all'effettiva corrispondenza alla realtà dei contenuti di tali fatti o dei risultati di dette operazioni deduttive che, se contestata, dev'essere provata dal soggetto onerato.
Quindi, essi possono essere posti a fondamento del convincimento e della valutazione giudiziale ai fini della pronuncia, avendo il Giudice ampia libertà di utilizzazione e interpretazione dell'attività probatoria, anche se di valore indiziario, con il solo limite derivante dal fatto che il materiale di prova debba considerarsi ontologicamente inesistente (cfr. Cass. n. 15073/2008).
7 Inoltre, occorre considerare che, la Corte di Cassazione, con i più recenti arresti (Cass. civ. sez. lav., 08/03/2021, n. 6300; Cass. civ. sez. lav., 12/06/2020, n.11371; Cass. civ. sez. lav., 16/10/2019, n.
26230; Cass. civ. sez. lav., 07/02/2019, n. 3650), ha chiarito che
“quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova”. La Corte ha precisato poi che il verbale ispettivo, “come qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, costituisce una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice”. Cosicché, in caso di produzione in giudizio dei verbali da parte dell' , “l'esistenza CP_1
della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa”. Il Giudice del merito, in altri termini, deve procedere “al confronto delle fonti di prova concretamente richieste ed offerte dalle parti” non potendosi pervenire al giudizio di effettività o fittizietà del rapporto disconosciuto “su basi di mero confronto tra astratte presunzioni” (Cass. civ. sez. lav., 07/02/2019,
n. 3650).
Tanto premesso, l'istante, in ossequio ai surriferiti canoni di ripartizione degli oneri probatori, ha fornito la prova del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per il periodo, con le mansioni e per il numero di giornate di cui al ricorso.
Infatti, come noto, anche nel settore agricolo l'elemento centrale del rapporto di lavoro subordinato, desumibile dall'art. 2094 c.c., è ravvisabile nella collaborazione nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. La collaborazione, peraltro comune anche ad altre tipologie contrattuali, descrive il fenomeno della partecipazione del lavoratore all'attività del datore di lavoro e si concretizza nell'inserimento del primo nell'organizzazione produttiva
8 del secondo. Il fulcro della subordinazione consiste, invece, nella soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (si veda ex plurimis Cass. n. 5534/2003, Cass. n. 4889/2002, Cass. n.
7608/1991). Intesa come eterodeterminazione spaziale e temporale della prestazione lavorativa, non è, nella pratica, sempre agevolmente individuabile. Ecco perché la giurisprudenza ricorre ad una serie di indici sussidiari, rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro quali la vincolatività dell'orario, l'esclusività del rapporto, la retribuzione fissa a tempo, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, l'inerenza della prestazione al ciclo produttivo del datore (si veda ex plurimis Cass. n. 849/2004, Cass. n. 2970/2001
e Cass. n. 224/2001, e, da ultimo, Cass. n. 1536/09). Peraltro, va detto che i suddetti indici hanno natura sussidiaria perché svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo (si veda ex plurimis Cass. n. 3745/1995, nonché Cass. n. 326/1996). In tale situazione, vale rammentare che incombe evidentemente sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio (si veda, Cass. n.
13877/2012, Cass. n. 28716/2011).
Sulla scorta di queste premesse, è dunque necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra il ricorrente e l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura svoltosi secondo le modalità dedotte dalla ricorrente nell'atto introduttivo di lite.
9 L'istruttoria svolta e gli elementi di prova acquisiti al giudizio consentono di avvalorare l'assunto secondo cui il ricorrente ha intrattenuto con l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato continuativamente nel periodo indicato in ricorso. In altri termini, risultano adeguatamente comprovati gli indici della subordinazione, la continuità ed onerosità della collaborazione,
l'assenza di rischio, la presenza costante al lavoro secondo un orario prestabilito tendenzialmente uniforme nel tempo, nonché il concreto inserimento dell'istante nell'attività agricola secondo i parametri sopra delineati. I testi escussi, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, infatti, hanno confermato in buona sostanza il periodo di lavoro, le mansioni della parte ricorrente, i luoghi nei quali quest'ultima ha espletato l'attività agricola, nonché gli orari di lavoro e le giornate indicate in ricorso. Trattasi di dichiarazioni precise, puntuali e caratterizzate dalla specificità ed intrinseca coerenza logica che asseverano la piena attendibilità dei testi.
Il teste , escusso all'udienza del 28.09.2023 ha Testimone_1
dichiarato di aver lavorato insieme al ricorrente come bracciante agricolo per la ditta di Lavetrana nell'anno 2018, precisando che la prestazione lavorativa dell'istante si è sviluppata per circa 100 giornate, da marzo 2018 a settembre 2018.
Sui luoghi di lavoro ha confermato sia l'ubicazione in agro di
SA sia le mansioni svolte dal ricorrente ed indicate al capitolo sub 2) del ricorso, vale a dire a) raccolta di ciliegie;
b) legatura tralci;
c) posizionamento teloni;
d) apertura reti;
e) defogliamento precisando:“Confermo che il ricorrente, durante detto periodo di lavoro, si è occupato delle mansioni relative al vigneto in contrada Mazzaro in agro di SA nei pressi del ristorante
Antica Masseria e tanto so poiché anch'io svolgevo la stessa attività; specificamente il ricorrente si è occupato della legatura tralci,
10 apertura retine antigrandine, defogliamento, preciso che nel mese di giugno si è occupato della raccolta delle ciliege”.
Il teste ha riferito anche i nominativi di altri colleghi.
Il teste ha dichiarato altresì che l'orario di lavoro osservato era pari a sette ore, con inizio all'alba e - in merito all'organizzazione del lavoro - che era il titolare sig. ad impartire le Parte_2 disposizioni lavorative. Quanto alla retribuzione il teste ha dichiarato che era a provvedere al pagamento delle Pt_2
retribuzioni in contanti e di non aver subito la cancellazione delle giornate in agricoltura.
Successivamente, segnatamente all'udienza del 27.02.2024 è stato ascoltato anche il quale ha dichiarato di Testimone_2 conoscere il ricorrente per aver lavorato insieme per la ditta
Lavetrana di Aiello F. come braccianti agricoli, precisando di aver lavorato con lui nel 2018, dal mese di marzo a luglio, per circa 100 giornate.
Sul luogo di lavoro il teste ha affermato di aver lavorato sui fondi ubicati a SA, denominati Contrada Mazzaro. Quanto alle mansioni ha confermato di aver visto il ricorrente provvedere alle mansioni “riguardanti l'uva ovvero tiratura sermenti, pulitura tralci e legatura tralci e zappatura sotto i ceppi”.
In ordine all'organizzazione del lavoro il teste ha dichiarato che era ad impartire le disposizioni lavorative e che veniva osservato Pt_2 un orario di lavoro di sette ore con inizio alle prime luci dell'alba.
In merito alla retribuzione il teste ha chiarito che veniva corrisposta da in contanti sui terreni. Infine, la teste ha dichiarato di non Pt_2
aver avuto il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo e ricordato i nominativi di altri colleghi.
Quanto alla credibilità soggettiva dei citati testimoni, mette conto di segnalare che quest'ultimi non hanno subito il disconoscimento dei
11 rispettivi rapporti di lavoro agricolo per gli anni oggetto di accertamento alle dipendenze della citata Azienda.
Deve peraltro evidenziarsi che al di là delle indubbie irregolarità riscontrate a carico dell'azienda, non è stata fornita la prova che il ricorrente non abbia svolto attività lavorativa, basandosi l'accertamento ispettivo su una serie di presunzioni (in relazione all'estensione dei terreni nelle disponibilità della Lavetrana) che, tuttavia, non sono sufficienti a far ritenere che il ricorrente non abbia prestato la propria attività lavorativa per conto dell'azienda
Lavetrana, ciò in considerazione della prova fornita in tal senso per mezzo delle ricordate dichiarazioni testimoniali.
Si evidenzia, inoltre, che le risultanze dell'accertamento, confluite nel suddetto verbale, sono irrilevanti ai fini della decisione in quanto esso è privo di riferimenti alla specifica posizione del ricorrente.
L'accertamento, per come risulta dal relativo verbale, è focalizzato sulle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni di alcuni lavoratori ingaggiati con la Lavetrana, confrontate con le denunce CP_6
aziendali e la dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro
[...]
. Dalle risultanze dell'ispezione emergerebbe che l'azienda Per_5
abbia ingaggiato manodopera in misura superiore all'effettivo fabbisogno. Questo significa che almeno una parte degli ingaggi corrisponde a effettive prestazioni di lavoro.
Ciò posto, si deve osservare che né dalle dichiarazioni riportate nel verbale ispettivo né dalle ulteriori indagini condotte dai funzionari di
Vigilanza sono emersi elementi idonei ad inficiare il rapporto di lavoro del ricorrente presso la Società Lavetrana.
Peraltro, lo stesso verbale ispettivo evidenzia la disponibilità della ditta agricola di terreni in agro di SA (nei pressi del
Ristorante Antica Masseria) coltivato a vite (vedasi tabella 3 del verbale ispettivo, indice resistente).
12 In conclusione, va dichiarato che l'istante ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta Lavetrana quale bracciante agricolo a tempo determinato con qualifica di operaio comune per le giornate disconosciute indicate in ricorso e pertanto, va condannato l' a reiscrivere l'istante negli elenchi anagrafici dei braccianti CP_5 agricoli per tutte le anzidette giornate;
l' va condannato altresì CP_1 ad accreditare sulla posizione assicurativa dell'istante la contribuzione previdenziale afferente alle suddette giornate e ad accreditare/mantenere i contributi figurativi relativi alle prestazioni di disoccupazione percepite, con declaratoria del diritto a trattenere le somme percepite per il trattamento di disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia per l'anno 2018, calcolato sulla base di 102 giornate lavorative.
È solo il caso di aggiungere che l'accredito dei contributi (sia quelli relativi alle giornate di lavoro disconosciute sia quelli figurativi per le prestazioni di disoccupazione) discende “ope legis” dal riconoscimento delle giornate di lavoro (quanto alla contribuzione
“effettiva”) e dal diritto all'indennità di disoccupazione per le predette giornate (quanto alla contribuzione “figurativa”).
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
La spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell' CP_1
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
27.07.2022 da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1
provvede: ogni altra domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
13 - Dichiara che l'istante ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta “Lavetrana s.r.l. società agricola” quale bracciante agricolo a tempo determinato con qualifica di operaio comune per
102 giornate per l'anno 2018;
- Condanna l' a reiscrivere l'istante negli elenchi anagrafici dei CP_1
braccianti agricoli per tutte le giornate disconosciute;
- Condanna l' ad accreditare sulla posizione assicurativa CP_1
dell'istante la contribuzione previdenziale afferente alle suddette giornate e ad accreditare/mantenere i contributi figurativi relativi alle prestazioni di disoccupazione percepite;
- Dichiara il diritto del ricorrente a trattenere il trattamento di disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia per l'anno 2018, calcolato sulla base di 102 giornate lavorative;
- Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle CP_1 spese di lite in complessivi € 4.638,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore dei procuratori antistatari.
Bari, 04.02.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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