TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 01/12/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2149 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 08.07.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
Parte_1 (P.IVA P.IVA_1 ), corrente in Santa Croce Sull'Arno (PI) via dei
Conciatori n. 44, in persona del legale rappresentante dott. rappresentata e difesa, Parte_2 ed elettivamente giusta procura in atti, dall'avv. Elisabetta Portoghese, C.F. C.F. 1 و
domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Milano piazza Maria Adelaide di Savoia n. 2
- ATTRICE
e
"CP_1 (P.IVA: P.IVA_2 con sede in San Giuliano Terme (PI) fraz. Ghezzano via
Alamanni n. 13/D, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa
Lungarno Galilei n. 2 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Tortorella, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti autenticata dal Notaio Persona_1 di Pisa in data 29/5/2014, repertorio 52399
- CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da inadempimento contrattuale
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 17.4.2025 (quanto a parte attrice)
e il 15.4.2025 (quanto a parte convenuta).
*******************
Breve excursus processuale
Con comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c. notificata il 20.5.2025 la Parte_1 conveniva onde sentir accogliere, nei confronti di in giudizio, dinanzi a questo Tribunale di Pisa, la CP_1 quest'ultima, le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Pisa adito, contrariis rejectis, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, così giudicare: nel merito: accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla P. IVA Parte_1 in persona del legale rappresentante dott. C.F. Parte_2 P.IVA 1
P.IVAin conseguenza della vicenda in atti, condannare la CP_1 C.F._2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della P.IVA_2
a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, della somma Parte_1 complessiva di € 19.303,82 o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo per i motivi di cui alla superiore narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e dei compensi professionali del presente procedimento".
Deduceva, in fatto, parte attrice, che:
- in data 26.02.2009 essa Parte_1 aveva sottoscritto, con la CP_1 un contratto per il controllo e la revisione dei costi relativi ai servizi di energia, in base al quale, a fronte di un corrispettivo annuo della complessiva somma di € 3.200,00 oltre IVA, la controparte si era obbligata a fornire una consulenza professionale e specializzata attraverso la valutazione dei costi relativi ai servizi e alle tariffe applicate di anno in anno dai diversi fornitori energetici;
- nel corso dell'anno 2017 essa istante aveva, altresì, sottoscritto un vantaggioso contratto di fornitura energetica con la EN Controparte 2 sottopostole dalla CP_1
- contravvenendo agli impegni contrattuali, la CP_1 aveva preso contatto direttamente con il fornitore del servizio EN Gas & Luce s.p.a. e dunque, in data 19.02.2018, quest'ultima, per il tramite di un suo dipendente, aveva contattato la CP_1 richiedendo copia del bilancio del 2016 della al fine di deliberare positivamente e con le medesime condizioni di maggior Parte_1 favore;
- in data 03 maggio 2016 la stessa EN Gas e Luce s.p.a. aveva comunicato alla controparte che, per poter utilizzare il bilancio del 2016 fornito dal cliente, sarebbe stato necessario avere anche la ricevuta di avvenuto deposito dello stesso presso la CCIAA di competenza;
Parte_1la CP_1 non aveva reso nota alla la necessità di consegnare anche la ricevuta di avvenuto deposito presso la CCIAA e, soprattutto, nessuno aveva informato la Parte_1 che, in assenza della stessa, la EN Gas e Luce s.p.a. non avrebbe riconfermato il piano di fornitura energetica e che, conseguentemente, la Parte_1 sarebbe inevitabilmente ricaduta nel cosiddetto mercato di salvaguardia, con un incremento di costi pari a € 5.000,00 al mese;
- in mancanza di tale documentazione la EN Gas e Luce s.p.a. non aveva rinnovato il contratto ad che era quindi rientrata, necessariamente, nel mercato di salvaguardia senza essa Parte_1 essere stata tempestivamente informata da CP_1
- a causa della cattiva attività di consulenza e gestione della pratica da parte di CP_1 essa attrice aveva dovuto affidarsi ad altro distributore di energia con costi energetici altamente superiori rispetto alle tariffe applicate da EN Gas e Luce s.p.a.; Parte_1 aveva- a causa dell'inadempimento contrattuale da parte del consulente essa subito un danno economico pari ad € 19.303,82, pari alla differenza tra quanto pagato per i costi di energia tra la fornitura di EN Gas e Luce s.p.a. e le altre forniture;
aveva presentato ricorso al Giudice di Pace di Pisa, chiedendo
- in data 15.06.2019 la CP_1
Parte_1 di decreto di ingiunzione avente ad oggetto il l'emissione, nei confronti della pagamento della somma di € 3.904,00, in forza della fattura n. 43 del 26 febbraio 2019;
- il Giudice di Pace di Pisa in data 22 luglio 2019 aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 846/2019 depositato in Cancelleria in data 21 agosto 2019 e notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., alla Parte_1 in data 17 settembre 2019 per la complessiva somma di € 3.904,00, oltre agli interessi moratori e oltre alle spese di lite, liquidate in € 450,00 per compensi e € 76,00 per esborsi;
-detto decreto ingiuntivo era stato opposto dalla con atto di citazione in Parte_1 opposizione contenente domanda riconvenzionale finalizzata a ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali -pari ad € 19.303,82- subiti, dall'opponente, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale dell'ingiungente opposta;
il Giudice di Pace di Pisa, rilevata la propria incompetenza per valore in ordine alla domanda riconvenzionale, aveva onerato essa opponente della riassunzione della causa innanzi al Tribunale in relazione alla sola domanda di risarcimento danno, riassunzione che era avvenuta, in effetti, con l'atto introduttivo del presente procedimento.
Con comparsa depositata il 14.09.2021 si costituiva la CP_1 chiedendo il rigetto della domanda attrice adducendo il corretto svolgimento dell'incarico da parte del consulente ed eccependo come il mancato rinnovo contrattuale con la EN Gas e Luce s.p.a. fosse dipeso dalle mutate condizioni economiche della cliente. In particolare evidenziava come la società di consulenza avesse più volte sollecitato l'invio della documentazione richiesta da EN Gas e Luce s.p.a. e come, una volta appurata l'impossibilità del rinnovo contrattuale da parte di EN Gas e Luce s.p.a., avesse provveduto tempestivamente a reperire al cliente un contratto di fornitura a tariffe quasi identiche a quelle applicate da EN Gas e Luce s.p.a.. Assumendo, quindi, il proprio corretto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché l'impossibilità di rinnovo del contratto con EN Gas e Luce s.p.a. a causa delle mutate condizioni economiche della Parte_1 e non per fatti imputabili ad essa consulente, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.
Completata l'istruttoria mediante ammissione ed espletamento di prove orali, la causa perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.04.2025, in esito alla quale, tenutasi in forma cartolare, la causa medesima veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 8.7.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Merito della lite e motivi in fatto e in diritto della decisione
Il contendere trae origine dalla domanda, avanzata da parte attrice, di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall'asserito inadempimento contrattuale della società convenuta, inadempimento consistito nel non avere quest'ultima svolto correttamente l'attività di consulenza oggetto del contratto stipulato il 26.2.2009 (doc. 1 di parte attrice) e, segnatamente, nell'essersi resa responsabile di una scorretta -o, quantomeno, inadeguata- prestazione nel reperire, in favore di essa
Parte_1 la fornitura energetica più conveniente, oltre che nell'avere intrattenuto contatti economici diretti con l'ente fornitore, in violazione delle pattuizioni di cui all'art. 7 del contratto medesimo
In particolare, la Parte_1 sostiene di aver sofferto un danno economico pari a € 19.303,82, rappresentanti i maggiori costi sopportati per il consumo di energia rispetto a quelli risultanti dalle tariffe di favore applicate dal fornitore EN Gas e Luce s.p.a., il quale non ha rinnovato il contratto con essa attrice a causa della cattiva gestione dell'attività di consulenza e intermediazione da parte della CP_1
Deducendo una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. di quest'ultima, ha pertanto chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa della negligenza nell'espletamento dell'incarico della società convenuta, danni quantificati nel suindicato ammontare di € 19.303,82.
Di contro parte convenuta ha negato ogni responsabilità deducendo il suo corretto svolgimento dell'incarico professionale, eccependo in particolare che il mancato rinnovo del contratto con la EN
Gas e Luce s.p.a. era dipeso dalle mutate condizioni economiche dell'azienda cliente, e ha rappresentando come, in ogni caso, essa società di consulenza avesse tempestivamente prospettato all'odierna istante la possibilità di concludere un contratto di fornitura con tariffe molto simili a quelle applicate in precedenza, di modo che, se la Parte_1 vi avesse aderito, non avrebbe sopportato i maggiori costi di cui in questa sede chiede di essere ristorata.
Ciò posto, va in primo luogo osservato che alla luce delle risultanze degli atti deve ritenersi provato, nella sua oggettività, l'inadempimento contrattuale di parte convenuta. nonIn particolare, dalla corrispondenza via mail allegata da parte attrice è emerso che la CP_1 ha rispettato la clausola n. 7 del contratto stipulato inter partes, avendo tenuto rapporti diretti con il fornitore, e non risulta, nel contempo, provato che la stessa CP_1 resa edotta da Eni Gas e Luce
s.p.a. dell'impossibilità del rinnovo del contratto con quest'ultima se non fosse stata fornito il bilancio
2016 corredato dalla ricevuta di avvenuto deposito presso la CC.I.AA., abbia tempestivamente avvisato di ciò la società sua cliente (alla mail ricevuta, da CP_1 il 3.5.2018 da parte di EN
Gas e Luce s.p.a. non risulta, infatti, aver fatto seguito altra corrispondenza tra l'odierna convenuta e l'odierna attrice fino al settembre 2018).
Va tuttavia ricordato che costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, anche nel caso di responsabilità contrattuale, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare, comunque, sull'attore la prova dell'esistenza del nesso causale fra la condotta inadempiente dell'obbligato e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento, rimanendo a carico della parte asseritamente inadempiente -o non esattamente adempiente- l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza di esso, ovvero del fatto che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile (cfr.
Cass. Sez. 6 3, n. 8849 del 31/03/2021)
La decisione citata descrive il doppio ciclo causale. Il primo, che consiste nella dimostrazione del nesso eziologico ed è a carico dell'attore danneggiato;
il secondo, che individua l'onere probatorio a carico del presunto inadempiente, sorge solo ove il danneggiato abbia dimostrato l'esistenza del nesso eziologico tra la condotta della controparte e l'evento dannoso.
L'evento di danno è comune ad ogni ipotesi di responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale.
Esiste, quindi, un "tronco comune" delle azioni di danno, in cui gli oneri di prova del danneggiato sono uguali. Sia nella responsabilità contrattuale, che in quella extracontrattuale, l'attore deve provare il nesso causale.
Principio, quest'ultimo, enunciato anche dalle sentenze del cd "progetto sanità". In particolare, le due sentenze gemelle, nn. 28991-2 del 2019 hanno ribadito che, nel caso di responsabilità contrattuale, il danneggiato deve provare il nesso di causalità tra il danno e la condotta del contraente, anche a mezzo di presunzioni. Sotto tale profilo occorre distinguere il concetto di causalità, che è criterio oggettivo, dal concetto di imputazione, che riguarda invece la colpa e che è soggettivo.
Infatti la causalità attiene alla relazione probabilistica, svincolata da ogni riferimento alla prevedibilità soggettiva (cioè all'imputazione), tra condotta del contraente ed evento di danno. Ma la causalità attiene, anche, al rapporto tra evento di danno e conseguenze risarcibili. Mentre non riguarda la colpa e comunque l'elemento soggettivo.
Il principio secondo cui anche la responsabilità contrattuale richiede la prova del nesso causale costituisce un effetto dell'interpretazione del primo comma dell'articolo 1227 c.c., che disciplina il fenomeno della causalità materiale, rispetto un danno evento, occupandosi del concorso del fatto colposo del creditore.
L'art. 1227 c.c., applicabile anche alla responsabilità contrattuale, si occupa dell'apporto di terzi elementi esterni alla condotta di chi è obbligato e richiede una verifica sulla rilevanza della causalità, cioè sulla relazione probabilistica tra condotta ed evento di danno, onde acclarare l'esistenza di eventuali fattori estranei, costituiti dalla condotta di un terzo o dalla condotta del danneggiato.
Nelle obbligazioni di dare o facere non professionale, poiché la soddisfazione dell'interesse è in tutto direttamente affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione, la lesione dell'interesse, in cui si concretizza il danno evento, è cagionata dall'inadempimento. In tal caso la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non
è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al danno evento. In tal caso, gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento ed egli è, quindi, esonerato dalla prova del nesso di causa tra condotta inadempiente e danno.
Ciò in quanto si verifica quel che è stato definito "assorbimento pratico" della causalità materiale nell'inadempimento (anche se sarebbe più appropriato parlare di "prova evidenziale", poiché quel che accade in questi casi è che la stessa fattispecie legale sta a dimostrare ex se il nesso causale tra condotta inadempiente e danno).
In tali casi il creditore-danneggiato non è tenuto a dar prova del danno poiché, come affermato da
Cass. S.U. n. 13533 del 2001, è onere del debitore provare l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione (art. 1218 c.c.), mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale, deve essere solo allegato dal creditore.
Tale ragionamento vale, però, fin quando tema di controversia sia l'evento di danno rappresentato dalla lesione dell'interesse sotteso al contratto, la cui soddisfazione è, come detto, affidata alla prestazione dedotta ad oggetto dell'obbligazione assunta dalla controparte.
Pertanto, nel momento in cui ci si sposta a valutare la sussistenza di eventuali conseguenze ulteriori, si ricade nell'ambito della "causalità giuridica", vale a dire del nesso che deve intercorrere tra evento di danno e le conseguenze di quest'ultimo, ad esso legate da un rapporto di consequenzialità immediata e diretta (art. 1223 cod. civ.).
Rispetto a tale ulteriore segmento della serie causale, non coperto dal descritto "assorbimento pratico", la causalità riacquista autonomia di valutazione e rivive per essa l'onere probatorio a carico della parte attrice, tenuta a dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa (cfr. da ultimo, Cass.
2520/2025). Dalle considerazioni sopra svolte discende, pertanto, che nel caso di specie, ai fini dell'accoglibilità della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, quest'ultima, oltre a provare l'inadempimento della controparte, avrebbe dovuto fornire adeguata dimostrazione del fatto che la dedotta inesatta prestazione della società convenuta le ha causato il danno patrimoniale consistito nei maggiori costi sostenuti, da essa per la fornitura di energia elettrica.Parte_3
Orbene, ritiene questo giudice che la società attrice non abbia assolto a detto onere probatorio in quanto, pur potendosi ritenere dimostrato, alla luce di quanto evidenziato, l'inadempimento contrattuale di parte convenuta, non può ritenersi raggiunta, di contro, la prova del suindicato nesso causale tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato.
E, invero, dalla documentazione prodotta e dall'espletata istruttoria orale è emerso da un lato che sulla base della documentazione messa a disposizione di EN Gas e Luce s.p.a. non sarebbe stato, in ogni caso, possibile rinnovare il contratto di fornitura energetica alle preesistenti, più vantaggiose condizioni, stante il deterioramento delle condizioni economiche della società odierna istante quale emergeva dal bilancio 2015 e l'inidoneità della documentazione fornita a consentire di superare tale problematica (cfr., in particolare, le mail in atti e le deposizioni dei testi Testimone_1 e Tes_2
[...] escussi rispettivamente all'udienza del 21.11.2022 e del 14.2.2023); dall'altro che la documentazione richiesta da EN Gas e Luce s.p.a. -in particolare: il bilancio 2016 della società attrice con la prova del deposito dello stesso presso la Camera di Commercio- era necessaria proprio per permettere di verificare se sussistessero le condizioni di affidabilità della Parte_1 idonee a consentire il mantenimento delle tariffe.
Quindi parte attrice, al fine di provare l'esistenza del nesso eziologico tra l'inadempimento della controparte e il danno subito, avrebbe dovuto dimostrare, allegando idonea documentazione, che le proprie condizioni economiche avrebbero consentito, ove la documentazione completa richiesta da
EN Gas e Luce s.p.a. fosse stata messa tempestivamente a disposizione di quest'ultima, il rinnovo del contratto di fornitura a condizioni tali da scongiurare il determinarsi dei maggiori costi lamentati.
E, poiché, tale prova non è stata fornita, la domanda avanzata dalla deve essere Parte_1 respinta.
Le spese di lite- liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014 e successivi aggiornamenti, seguono la soccombenza.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
I) RESPINGE la domanda di risarcimento danni avanzata dalla Parte_1
II) CONDANNA la stessa Parte_1 in persona del suo legale rappresentante, a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 4.896,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 III)
c.p.c..
Così deciso in Pisa, 28.11.2025 Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2149 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 08.07.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
Parte_1 (P.IVA P.IVA_1 ), corrente in Santa Croce Sull'Arno (PI) via dei
Conciatori n. 44, in persona del legale rappresentante dott. rappresentata e difesa, Parte_2 ed elettivamente giusta procura in atti, dall'avv. Elisabetta Portoghese, C.F. C.F. 1 و
domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Milano piazza Maria Adelaide di Savoia n. 2
- ATTRICE
e
"CP_1 (P.IVA: P.IVA_2 con sede in San Giuliano Terme (PI) fraz. Ghezzano via
Alamanni n. 13/D, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa
Lungarno Galilei n. 2 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Tortorella, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti autenticata dal Notaio Persona_1 di Pisa in data 29/5/2014, repertorio 52399
- CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da inadempimento contrattuale
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 17.4.2025 (quanto a parte attrice)
e il 15.4.2025 (quanto a parte convenuta).
*******************
Breve excursus processuale
Con comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c. notificata il 20.5.2025 la Parte_1 conveniva onde sentir accogliere, nei confronti di in giudizio, dinanzi a questo Tribunale di Pisa, la CP_1 quest'ultima, le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Pisa adito, contrariis rejectis, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, così giudicare: nel merito: accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla P. IVA Parte_1 in persona del legale rappresentante dott. C.F. Parte_2 P.IVA 1
P.IVAin conseguenza della vicenda in atti, condannare la CP_1 C.F._2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della P.IVA_2
a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, della somma Parte_1 complessiva di € 19.303,82 o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo per i motivi di cui alla superiore narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e dei compensi professionali del presente procedimento".
Deduceva, in fatto, parte attrice, che:
- in data 26.02.2009 essa Parte_1 aveva sottoscritto, con la CP_1 un contratto per il controllo e la revisione dei costi relativi ai servizi di energia, in base al quale, a fronte di un corrispettivo annuo della complessiva somma di € 3.200,00 oltre IVA, la controparte si era obbligata a fornire una consulenza professionale e specializzata attraverso la valutazione dei costi relativi ai servizi e alle tariffe applicate di anno in anno dai diversi fornitori energetici;
- nel corso dell'anno 2017 essa istante aveva, altresì, sottoscritto un vantaggioso contratto di fornitura energetica con la EN Controparte 2 sottopostole dalla CP_1
- contravvenendo agli impegni contrattuali, la CP_1 aveva preso contatto direttamente con il fornitore del servizio EN Gas & Luce s.p.a. e dunque, in data 19.02.2018, quest'ultima, per il tramite di un suo dipendente, aveva contattato la CP_1 richiedendo copia del bilancio del 2016 della al fine di deliberare positivamente e con le medesime condizioni di maggior Parte_1 favore;
- in data 03 maggio 2016 la stessa EN Gas e Luce s.p.a. aveva comunicato alla controparte che, per poter utilizzare il bilancio del 2016 fornito dal cliente, sarebbe stato necessario avere anche la ricevuta di avvenuto deposito dello stesso presso la CCIAA di competenza;
Parte_1la CP_1 non aveva reso nota alla la necessità di consegnare anche la ricevuta di avvenuto deposito presso la CCIAA e, soprattutto, nessuno aveva informato la Parte_1 che, in assenza della stessa, la EN Gas e Luce s.p.a. non avrebbe riconfermato il piano di fornitura energetica e che, conseguentemente, la Parte_1 sarebbe inevitabilmente ricaduta nel cosiddetto mercato di salvaguardia, con un incremento di costi pari a € 5.000,00 al mese;
- in mancanza di tale documentazione la EN Gas e Luce s.p.a. non aveva rinnovato il contratto ad che era quindi rientrata, necessariamente, nel mercato di salvaguardia senza essa Parte_1 essere stata tempestivamente informata da CP_1
- a causa della cattiva attività di consulenza e gestione della pratica da parte di CP_1 essa attrice aveva dovuto affidarsi ad altro distributore di energia con costi energetici altamente superiori rispetto alle tariffe applicate da EN Gas e Luce s.p.a.; Parte_1 aveva- a causa dell'inadempimento contrattuale da parte del consulente essa subito un danno economico pari ad € 19.303,82, pari alla differenza tra quanto pagato per i costi di energia tra la fornitura di EN Gas e Luce s.p.a. e le altre forniture;
aveva presentato ricorso al Giudice di Pace di Pisa, chiedendo
- in data 15.06.2019 la CP_1
Parte_1 di decreto di ingiunzione avente ad oggetto il l'emissione, nei confronti della pagamento della somma di € 3.904,00, in forza della fattura n. 43 del 26 febbraio 2019;
- il Giudice di Pace di Pisa in data 22 luglio 2019 aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 846/2019 depositato in Cancelleria in data 21 agosto 2019 e notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., alla Parte_1 in data 17 settembre 2019 per la complessiva somma di € 3.904,00, oltre agli interessi moratori e oltre alle spese di lite, liquidate in € 450,00 per compensi e € 76,00 per esborsi;
-detto decreto ingiuntivo era stato opposto dalla con atto di citazione in Parte_1 opposizione contenente domanda riconvenzionale finalizzata a ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali -pari ad € 19.303,82- subiti, dall'opponente, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale dell'ingiungente opposta;
il Giudice di Pace di Pisa, rilevata la propria incompetenza per valore in ordine alla domanda riconvenzionale, aveva onerato essa opponente della riassunzione della causa innanzi al Tribunale in relazione alla sola domanda di risarcimento danno, riassunzione che era avvenuta, in effetti, con l'atto introduttivo del presente procedimento.
Con comparsa depositata il 14.09.2021 si costituiva la CP_1 chiedendo il rigetto della domanda attrice adducendo il corretto svolgimento dell'incarico da parte del consulente ed eccependo come il mancato rinnovo contrattuale con la EN Gas e Luce s.p.a. fosse dipeso dalle mutate condizioni economiche della cliente. In particolare evidenziava come la società di consulenza avesse più volte sollecitato l'invio della documentazione richiesta da EN Gas e Luce s.p.a. e come, una volta appurata l'impossibilità del rinnovo contrattuale da parte di EN Gas e Luce s.p.a., avesse provveduto tempestivamente a reperire al cliente un contratto di fornitura a tariffe quasi identiche a quelle applicate da EN Gas e Luce s.p.a.. Assumendo, quindi, il proprio corretto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché l'impossibilità di rinnovo del contratto con EN Gas e Luce s.p.a. a causa delle mutate condizioni economiche della Parte_1 e non per fatti imputabili ad essa consulente, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.
Completata l'istruttoria mediante ammissione ed espletamento di prove orali, la causa perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.04.2025, in esito alla quale, tenutasi in forma cartolare, la causa medesima veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 8.7.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Merito della lite e motivi in fatto e in diritto della decisione
Il contendere trae origine dalla domanda, avanzata da parte attrice, di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall'asserito inadempimento contrattuale della società convenuta, inadempimento consistito nel non avere quest'ultima svolto correttamente l'attività di consulenza oggetto del contratto stipulato il 26.2.2009 (doc. 1 di parte attrice) e, segnatamente, nell'essersi resa responsabile di una scorretta -o, quantomeno, inadeguata- prestazione nel reperire, in favore di essa
Parte_1 la fornitura energetica più conveniente, oltre che nell'avere intrattenuto contatti economici diretti con l'ente fornitore, in violazione delle pattuizioni di cui all'art. 7 del contratto medesimo
In particolare, la Parte_1 sostiene di aver sofferto un danno economico pari a € 19.303,82, rappresentanti i maggiori costi sopportati per il consumo di energia rispetto a quelli risultanti dalle tariffe di favore applicate dal fornitore EN Gas e Luce s.p.a., il quale non ha rinnovato il contratto con essa attrice a causa della cattiva gestione dell'attività di consulenza e intermediazione da parte della CP_1
Deducendo una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. di quest'ultima, ha pertanto chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa della negligenza nell'espletamento dell'incarico della società convenuta, danni quantificati nel suindicato ammontare di € 19.303,82.
Di contro parte convenuta ha negato ogni responsabilità deducendo il suo corretto svolgimento dell'incarico professionale, eccependo in particolare che il mancato rinnovo del contratto con la EN
Gas e Luce s.p.a. era dipeso dalle mutate condizioni economiche dell'azienda cliente, e ha rappresentando come, in ogni caso, essa società di consulenza avesse tempestivamente prospettato all'odierna istante la possibilità di concludere un contratto di fornitura con tariffe molto simili a quelle applicate in precedenza, di modo che, se la Parte_1 vi avesse aderito, non avrebbe sopportato i maggiori costi di cui in questa sede chiede di essere ristorata.
Ciò posto, va in primo luogo osservato che alla luce delle risultanze degli atti deve ritenersi provato, nella sua oggettività, l'inadempimento contrattuale di parte convenuta. nonIn particolare, dalla corrispondenza via mail allegata da parte attrice è emerso che la CP_1 ha rispettato la clausola n. 7 del contratto stipulato inter partes, avendo tenuto rapporti diretti con il fornitore, e non risulta, nel contempo, provato che la stessa CP_1 resa edotta da Eni Gas e Luce
s.p.a. dell'impossibilità del rinnovo del contratto con quest'ultima se non fosse stata fornito il bilancio
2016 corredato dalla ricevuta di avvenuto deposito presso la CC.I.AA., abbia tempestivamente avvisato di ciò la società sua cliente (alla mail ricevuta, da CP_1 il 3.5.2018 da parte di EN
Gas e Luce s.p.a. non risulta, infatti, aver fatto seguito altra corrispondenza tra l'odierna convenuta e l'odierna attrice fino al settembre 2018).
Va tuttavia ricordato che costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, anche nel caso di responsabilità contrattuale, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare, comunque, sull'attore la prova dell'esistenza del nesso causale fra la condotta inadempiente dell'obbligato e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento, rimanendo a carico della parte asseritamente inadempiente -o non esattamente adempiente- l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza di esso, ovvero del fatto che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile (cfr.
Cass. Sez. 6 3, n. 8849 del 31/03/2021)
La decisione citata descrive il doppio ciclo causale. Il primo, che consiste nella dimostrazione del nesso eziologico ed è a carico dell'attore danneggiato;
il secondo, che individua l'onere probatorio a carico del presunto inadempiente, sorge solo ove il danneggiato abbia dimostrato l'esistenza del nesso eziologico tra la condotta della controparte e l'evento dannoso.
L'evento di danno è comune ad ogni ipotesi di responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale.
Esiste, quindi, un "tronco comune" delle azioni di danno, in cui gli oneri di prova del danneggiato sono uguali. Sia nella responsabilità contrattuale, che in quella extracontrattuale, l'attore deve provare il nesso causale.
Principio, quest'ultimo, enunciato anche dalle sentenze del cd "progetto sanità". In particolare, le due sentenze gemelle, nn. 28991-2 del 2019 hanno ribadito che, nel caso di responsabilità contrattuale, il danneggiato deve provare il nesso di causalità tra il danno e la condotta del contraente, anche a mezzo di presunzioni. Sotto tale profilo occorre distinguere il concetto di causalità, che è criterio oggettivo, dal concetto di imputazione, che riguarda invece la colpa e che è soggettivo.
Infatti la causalità attiene alla relazione probabilistica, svincolata da ogni riferimento alla prevedibilità soggettiva (cioè all'imputazione), tra condotta del contraente ed evento di danno. Ma la causalità attiene, anche, al rapporto tra evento di danno e conseguenze risarcibili. Mentre non riguarda la colpa e comunque l'elemento soggettivo.
Il principio secondo cui anche la responsabilità contrattuale richiede la prova del nesso causale costituisce un effetto dell'interpretazione del primo comma dell'articolo 1227 c.c., che disciplina il fenomeno della causalità materiale, rispetto un danno evento, occupandosi del concorso del fatto colposo del creditore.
L'art. 1227 c.c., applicabile anche alla responsabilità contrattuale, si occupa dell'apporto di terzi elementi esterni alla condotta di chi è obbligato e richiede una verifica sulla rilevanza della causalità, cioè sulla relazione probabilistica tra condotta ed evento di danno, onde acclarare l'esistenza di eventuali fattori estranei, costituiti dalla condotta di un terzo o dalla condotta del danneggiato.
Nelle obbligazioni di dare o facere non professionale, poiché la soddisfazione dell'interesse è in tutto direttamente affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione, la lesione dell'interesse, in cui si concretizza il danno evento, è cagionata dall'inadempimento. In tal caso la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non
è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al danno evento. In tal caso, gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento ed egli è, quindi, esonerato dalla prova del nesso di causa tra condotta inadempiente e danno.
Ciò in quanto si verifica quel che è stato definito "assorbimento pratico" della causalità materiale nell'inadempimento (anche se sarebbe più appropriato parlare di "prova evidenziale", poiché quel che accade in questi casi è che la stessa fattispecie legale sta a dimostrare ex se il nesso causale tra condotta inadempiente e danno).
In tali casi il creditore-danneggiato non è tenuto a dar prova del danno poiché, come affermato da
Cass. S.U. n. 13533 del 2001, è onere del debitore provare l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione (art. 1218 c.c.), mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale, deve essere solo allegato dal creditore.
Tale ragionamento vale, però, fin quando tema di controversia sia l'evento di danno rappresentato dalla lesione dell'interesse sotteso al contratto, la cui soddisfazione è, come detto, affidata alla prestazione dedotta ad oggetto dell'obbligazione assunta dalla controparte.
Pertanto, nel momento in cui ci si sposta a valutare la sussistenza di eventuali conseguenze ulteriori, si ricade nell'ambito della "causalità giuridica", vale a dire del nesso che deve intercorrere tra evento di danno e le conseguenze di quest'ultimo, ad esso legate da un rapporto di consequenzialità immediata e diretta (art. 1223 cod. civ.).
Rispetto a tale ulteriore segmento della serie causale, non coperto dal descritto "assorbimento pratico", la causalità riacquista autonomia di valutazione e rivive per essa l'onere probatorio a carico della parte attrice, tenuta a dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa (cfr. da ultimo, Cass.
2520/2025). Dalle considerazioni sopra svolte discende, pertanto, che nel caso di specie, ai fini dell'accoglibilità della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, quest'ultima, oltre a provare l'inadempimento della controparte, avrebbe dovuto fornire adeguata dimostrazione del fatto che la dedotta inesatta prestazione della società convenuta le ha causato il danno patrimoniale consistito nei maggiori costi sostenuti, da essa per la fornitura di energia elettrica.Parte_3
Orbene, ritiene questo giudice che la società attrice non abbia assolto a detto onere probatorio in quanto, pur potendosi ritenere dimostrato, alla luce di quanto evidenziato, l'inadempimento contrattuale di parte convenuta, non può ritenersi raggiunta, di contro, la prova del suindicato nesso causale tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato.
E, invero, dalla documentazione prodotta e dall'espletata istruttoria orale è emerso da un lato che sulla base della documentazione messa a disposizione di EN Gas e Luce s.p.a. non sarebbe stato, in ogni caso, possibile rinnovare il contratto di fornitura energetica alle preesistenti, più vantaggiose condizioni, stante il deterioramento delle condizioni economiche della società odierna istante quale emergeva dal bilancio 2015 e l'inidoneità della documentazione fornita a consentire di superare tale problematica (cfr., in particolare, le mail in atti e le deposizioni dei testi Testimone_1 e Tes_2
[...] escussi rispettivamente all'udienza del 21.11.2022 e del 14.2.2023); dall'altro che la documentazione richiesta da EN Gas e Luce s.p.a. -in particolare: il bilancio 2016 della società attrice con la prova del deposito dello stesso presso la Camera di Commercio- era necessaria proprio per permettere di verificare se sussistessero le condizioni di affidabilità della Parte_1 idonee a consentire il mantenimento delle tariffe.
Quindi parte attrice, al fine di provare l'esistenza del nesso eziologico tra l'inadempimento della controparte e il danno subito, avrebbe dovuto dimostrare, allegando idonea documentazione, che le proprie condizioni economiche avrebbero consentito, ove la documentazione completa richiesta da
EN Gas e Luce s.p.a. fosse stata messa tempestivamente a disposizione di quest'ultima, il rinnovo del contratto di fornitura a condizioni tali da scongiurare il determinarsi dei maggiori costi lamentati.
E, poiché, tale prova non è stata fornita, la domanda avanzata dalla deve essere Parte_1 respinta.
Le spese di lite- liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014 e successivi aggiornamenti, seguono la soccombenza.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
I) RESPINGE la domanda di risarcimento danni avanzata dalla Parte_1
II) CONDANNA la stessa Parte_1 in persona del suo legale rappresentante, a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 4.896,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 III)
c.p.c..
Così deciso in Pisa, 28.11.2025 Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza