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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/07/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. LU VI, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 2270/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Isola del Liri, FR, Via Parte_1
Roma 62, presso lo studio dell'avv.to Lorenzo Prospero, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliata presso la propria sede in Cassino via Po, 45, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria A. Tuminelli e Mariateresa Nasso, in virtù di delega in atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. premesso di aver ricevuto Parte_1 dall' comunicazione di intervenuta decadenza dal diritto al reddito CP_1 di cittadinanza, con motivazione “Mancata Comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art 3, comma 8 e comma 9 L. 26/2019)”, ha poi
1 esposto di essersi in realtà recato presso l' per comunicare la CP_1 variazione occupazionale, e che in tal sede l'impiegato gli ha CP_1 consigliato di redigere la dichiarazione di variazione su carta bianca, protocollata poi come “rinuncia reddito di cittadinanza”, senza essere invece informato, in violazione degli principi di correttezza, buona fede, legittimo affidamento e buon andamento della pubblica amministrazione,, della necessità di utilizzare un apposito modulo per la comunicazione.
Evidenziando dunque che “la richiesta da parte del Pt_1
d'informazioni orali o scritte agli uffici dell' di Sora – Isola del Liri, CP_1 trasfuse in un vero e proprio atto amministrativo addirittura protocollato dall' , assume la consistenza dei cd. atti di conoscenza”, e rilevando CP_2 comunque la condotta negligente dell' ha agito in giudizio CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale:
1. Accogliere il ricorso e dichiarare corretta e tempestiva la comunicazione di variazione occupazionale presentata dal Sig. in data Parte_1
15/03/2022 e conseguentemente annullare il provvedimento di decadenza
n. – RDC – 2020-3265923 e per l'effetto condannare l' al pagamento CP_1 CP_1 della prestazione economica dovuta;
In via di subordine
2. Accogliere il ricorso e, accertata e dichiara la responsabilità dell' , CP_1 condannare la stessa al risarcimento del danno subito dal Sig. Parte_1
da quantificarsi, per equivalente, corrispondente agli importi non
[...] percepiti dal ricorrente a decorrere dal 03/2022 fino ad oggi.
3. con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del diritto al saldo
; 4.con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali 15%,
CPA e IVA”.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la parte resistente, che ha precisato in punto di fatto che il provvedimento DC – 2020-3265923, con cui l' ha disposto la decadenza, con decorrenza da marzo 2022, del CP_1 ricorrente dal diritto al reddito di cittadinanza per violazione dall' art 3, comma 8 e comma 9 D.L. 4/2019, data la mancata comunicazione della variazione del regime occupazionale è stato adottato in quanto è risultato
2 un rapporto di lavoro subordinato instaurato il 21/2/2022 con la azienda
CI IO, matricola 4009977501 fino al 21/5/2022, in assenza di comunicazione della costituzione del relativo rapporto lavorativo.
Ha dunque ricordato che per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge
n. 234 del 30 dicembre 2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, la notizia della variazione della condizione occupazionale deve essere comunicata all' CP_1 entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto lavorativo a pena di decadenza dal beneficio ex art. 3 D.L. 4/2019.
Ha poi precisato in punto di fatto che il ricorrente ha presentato la sua dichiarazione in maniera irrituale e tardiva, e che peraltro lo stesso ricorrente, impegnato come beneficiario del RDC presso il Comune di
Pescosolido, attraverso i PUC è risultato assente come dettagliato nella citata segnalazione.
Ha dunque concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, è stata istruita in via documentale, e ritenuta matura per la decisione è stata rinviata per la discussione autorizzando le parti al deposito di note scritte difensive, ove la parte ricorrente ha dedotto in merito alla giustificazione per le assenze ai PUC, e all'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte e lette le note depositate dalle parti, è stata decisa con la presente pronuncia.
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La domanda non è fondata e va respinta, per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito, la domanda è volta all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento adottato dall' di decadenza dal beneficio del reddito CP_1 di cittadinanza, o in subordine della responsabilità dell'ente previdenziale convenuto per la condotta tenuta in relazione all'acquisizione della dichiarazione.
L'art. 3, comma 8, del D.L. n. 4 del 2019 fa obbligo al beneficiario del reddito di cittadinanza di comunicare all' l'avvio della sua attività di CP_1 lavoro dipendente, secondo modalità definite dall'Istituto., che prevedono in
3 particolare la comunicazione attraverso il modello RdC/PdC – Com Esteso, pena la decadenza dal beneficio.
L'art. 7 comma 4 del medesimo d.l. prevede poi che la mancata comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito - com'è quella conseguente all'avvio di un'attività retribuita di lavoro dipendente - comporta la "revoca del beneficio con efficacia retroattiva" e la "restituzione di quanto indebitamente percepito" a causa dell'intervenuta revoca.
Nel caso di specie è pacifico che la parte ricorrente, beneficiario del reddito di cittadinanza da ottobre del 2020 abbia iniziato attività di lavoro dipendente, dal 21 febbraio del 2022.
Risulta agli atti copia di una dichiarazione, in carta semplice e sottoscritta dal ricorrente, di “rinuncia” al reddito di cittadinanza”, protocollata dall' in data 15.3.2022, in cui il ricorrente dichiara di CP_1 essere stato assunto “presso la ditta CI IO Impianti.
Tale comunicazione, pur effettivamente protocollata dall' non può CP_1 dirsi in alcun modo equipollente a quella richiesta dalla norma, presentandosi peraltro carente di ogni specificità con riferimento alla natura dell'attività e del reddito atteso.
Come condiviso da giurisprudenza di merito (Corte d'Appello Catanzaro,
Sez. lavoro, Sentenza, 03/04/2025, n. 355; Corte d'Appello Ancona, Sez. lavoro, Sent., 07/03/2025, n. 85), la comunicazione non effettuata nelle modalità che l' ha previsto in attuazione del disposto legislativo è da CP_1 ritenersi effettivamente omessa, a prescindere dalla tempestività della segnalazione inoltrata, con conseguente revoca del beneficio, in conseguenza della mancata comunicazione dell'effettivo mutamento delle condizioni reddituali conseguenti all'avvio dell'attività da lavoro dipendente.
Infatti, ai sensi delle citate disposizioni, l'immediata perdita del beneficio, con effetto retroattivo, rappresenta la conseguenza sanzionatoria sul piano squisitamente civilistico, ricondotta in modo espresso ed univoco alle false ovvero omesse dichiarazioni ed informazioni che gli interessati sono tenuti ad effettuare periodicamente, nel rispetto di precise modalità, a prescindere dalla possibilità che tale contegno integri anche i reati contemplati ai commi
4 precedenti;
ciò evidentemente in funzione della prioritaria esigenza dell'Ordinamento di creare un adeguato meccanismo di dissuasione dei cittadini dall'eludere gli obblighi loro imposti di leale e fattiva collaborazione con le Istituzioni preposte a fornire aiuti economici ai meno abbienti, allo scopo di realizzare in concreto la razionale gestione delle risorse finanziarie, oltre che l'efficienza ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.
Tale profilo risulta assorbente rispetto all'ulteriore elemento, pur allegato dall' e relativo alla mancata presenza alle attività previste, e che CP_1 pertanto non deve essere esaminato nella presente sede.
Per quanto attiene alla domanda articolata in via risarcitoria, non può attribuirsi alcun rilievo alla condotta asseritamente illegittima dell' CP_1 che avrebbe “indotto in errore” il ricorrente, in quanto le circostanze dedotte nel ricorso sono state allegate in modo generico e alcun mezzo di prova è stato articolato rispetto ad esse, e non potendosi desumere, dalla mera accettazione al protocollo della comunicazione in carta libera, che effettivamente al ricorrente sia stato impedito o non sia stato segnalato l'utilizzo della modulistica necessaria.
Peraltro, come emerge dalla domanda prodotta dall' il ricorrente CP_1 ha espressamente dichiarato, all'atto della propria domanda, “di essere consapevole che in caso di variazione della condizione occupazionale durante il godimento della prestazione da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nonché in caso di variazioni del patrimonio immobiliare e del possesso di beni durevoli, dovrà essere compilato il modello RdC/PdC – Com
Esteso, pena la decadenza dal beneficio. Tali comunicazioni devono avvenire ai sensi dell'art. 3, commi 8, 9, 11 del del d.l. n. 4/2019.;”.
A fronte di tale consapevolezza e dichiarazione, alcun profilo di responsabilità in capo all' può cogliersi a giustificare la condotta del CP_1 ricorrente che ha omesso di comunicare, secondo le modalità previste,
l'intervenuto inizio dell'attività lavorativa e il mutamento di reddito.
Le domande proposte con il ricorso introduttivo vanno dunque integralmente respinte.
5 In considerazione della qualità delle parti, e della natura del contenzioso in oggetto, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda;
- spese compensate tra le parti.
Così deciso in Cassino il 11/07/2025
IL GIUDICE
LU VI
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