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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/11/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
nella persona del Dott. Massimo Lisi, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.1221 R.G. dell'anno 2024 del
Tribunale di Frosinone, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Gatta, Parte_1 come da procura in allegato al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Alatri (FR), Via Sisto
Vinciguerra n.1 contro
, in persona Controparte_1 del legale rappr.te p.t.. elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede di Frosinone, presso l'Avv. Maria A. CP_1
Tuminelli, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
Oggetto: trattamento di famiglia
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.4.2024 e ritualmente notificato,
[...]
ha proposto ricorso ex art.442 c.p.c. nei confronti dell' Parte_1 CP_1 innanzi all'intestato Tribunale per accertare e dichiarare il suo diritto alla liquidazione dei ratei dell'assegno integrativo (cd. trattamento di famiglia) sulla pensione di reversibilità in godimento, con decorrenza dal luglio 2018, data di insorgenza del suo stato di inabilità ad un proficuo lavoro, e/o dalla diversa data risultante di giustizia, sussistendo anche il necessario requisito reddituale. Per l'effetto, l'attrice ha chiesto di condannare l' al CP_1 pagamento delle relative provvidenze, nella misura mensile di €.52,91.
Regolarmente notificato il ricorso, l' si è costituito deducendo che, CP_1 alla luce della normativa in materia di assegno di vedovanza e dei fatti accertati dall'ente, la domanda avanzata da parte ricorrente non poteva trovare accoglimento alcuno, stante la carenza dei requisiti previsti dalla legge. In particolare, l'attrice non aveva fornito prova né del requisito sanitario richiesto dalla legge (stato di inabilità di chi, a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa in base ai parametri stabiliti dall'art. 8, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222 ); né del requisito reddituale (70% di reddito da lavoro dipendente e possesso di reddito inferiore al limite annuale determinato) In particolare quanto al requisito sanitario, prova dello stato di inabilità ex L 222/81 non poteva essere considerato il certificato SS3 asseritamente inviato all' dal dott. CP_1
ma in realtà mai allegato alla domanda amministrativa Persona_1 del 10.10.2022, né al ricorso amministrativo considerato che lo stesso era solamente il certificato del medico curante introduttivo per l'istanza di invalidità assistenziale-previdenziale, il cui accertamento è demandato all' esclusiva competenza dell'ente. Quanto al requisito reddituale, l'attrice attraverso la produzione documentale in atti (CUD 2022 e CUD 2023) aveva documentato il possesso del requisito reddituale solo a far data dal 2021 e non dal 2018, data dalla quale richiedeva la decorrenza della prestazione.
Espletata C.T.U. medico legale, la causa è stata discussa all'udienza del
9.10.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, e quindi è stata decisa con sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso non può essere accolto.
L'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art.2 del D.L.
13.3.1988 n.69, convertito nella L. 13.5.1988 n.153, che al 1° comma così dispone: “per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e i pensionati degli enti pubblici anche non territoriali,
a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art 5, D.L. 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazione, dalla l 25 marzo 1983, n 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalla disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare”.
Il secondo comma del citato articolo prevede che la corresponsione della prestazione in oggetto in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo la tabella allegata al decreto;
che i livelli di reddito sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Il comma 8° - che viene in rilievo nel presente giudizio - stabilisce che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona, qualora sia titolare di pensione ai superstiti di lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore ai 18 anni ovvero si trovi nell'assoluta e permanete impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
In base alla richiamata normativa, dunque, per i titolari di pensione indiretta derivante esclusivamente da contribuzione da lavoro dipendente o di pensione di reversibilità liquidata nel Fondo lavoratori dipendenti, è
3 prevista la possibilità di richiedere l'assegno al nucleo familiare per se stessi, anche se il nucleo è formato da un solo componente, ovvero il titolare di pensione, purché inabile oppure orfano minore.
E' quanto espressamente previsto dall' nella circolare n.98 del 6 CP_1 maggio 1998, che ha recito l'orientamento espresso dalla sentenza n.7668/1996 della Corte di Cassazione.
La prestazione viene riconosciuta solo in presenza dei richiamati requisiti di legge e nei limiti di reddito previsti dalla legge ed è possibile la liquidazione degli arretrati nell'ambito della prescrizione quinquennale decorrente dalla data della domanda.
Quanto, in particolare, al requisito sanitario richiesto dalla legge e quindi alla inabilità rilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, va precisato che deve farsi riferimento alla nozione di inabilità delineata dall'art.2, comma 1, della L. n.222/1984, secondo cui è considerato inabile chi “a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
La Cassazione ha chiarito che l'accertamento del requisito della
«inabilità» di cui all'art.2 della L. n.222/1984, richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità “deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del 100% della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico” (Cass.
17 ottobre 2011 n.21425; conf. Cass. n.12765/04).
Va evidenziato che l'inabilità prevista per la prestazione di cui è causa è nozione distinta da quella prevista per le prestazioni di invalidità civile.
Pertanto, coloro che hanno già un riconoscimento dello status di invalido civile - invalidità del 100% o del “100% con necessità di assistenza continua”
4 - non hanno diritto automaticamente alla prestazione dell'A.N.F., in quanto devono essere riconosciuti “inabili al lavoro” ai sensi e per gli effetti del richiamato art.2 della L. n.222/1984 e, quindi, si ripete, devono trovarsi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Ebbene, nel caso di specie, la domanda attorea avente ad oggetto il riconoscimento dell' non può trovare accoglimento, stante CP_2
l'inesistenza del requisito sanitario dell'inabilità al lavoro ex art.2 della L.
n.222/1984 come accertato dall'espletata C.T.U..
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate,
l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico- legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il
C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente. Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Ne consegue l'inevitabile rigetto del ricorso.
Dichiara l'attrice non tenuta a rimborsare all'Istituto le spese di lite, essendo la stessa titolare di un reddito imponibile I.R.P.E.F. inferiore ai limiti fissati dall'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara l'attrice non tenuta a rimborsare all'Istituto le spese di lite.
Frosinone, 4.11.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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