Articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254
Articolo 65Articolo 67
Versione
18 agosto 1999
Art. 66. (Norme transitorie e finali) 1. Sulle procedure e sui tempi di attuazione delle stabili modifiche degli assetti organizzativi di cui all'articolo 54, comma 2, per cio' che puo' attenere agli orari di lavoro, viene data informazione preventiva ai COCER, i quali entro 15 giorni formulano pareri. I COCER possono esprimere i predetti pareri anche nell'ambito di incontri con le Amministrazioni, dei quali viene redatto verbale.
2. L'Indennita' prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173- al punto b) dell'annessa tabella A, compete, nella misura del 50%, al personale delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico- addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalita' previste per il personale imbarcato.
Note all'articolo 66
-Il testo dell'art. 1, comma 1 del DPR 11 ottobre 1988, con l'allegata tabella I, e' riportato nelle note all'articolo 39.
Entrata in vigore il 18 agosto 1999
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