Sentenza breve 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 11/06/2025, n. 11413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11413 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11413/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05795/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5795 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento DASPO del Questore della Provincia di Roma n.-OMISSIS-, del 3.2.2025, notificato in data 13.2.2025, con il quale è stato fatto divieto al ricorrente di accedere per anni 6 a tutti gli stadi e gli impianti sportivi sul territorio nazionale e degli altri membri dell’Unione Europea dove si svolgono incontri di calcio, a qualsiasi livello, agonistico ed amichevoli, calendarizzate e pubblicizzate, tale divieto viene esteso anche agli incontri disputati all’estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale italiana di calcio;
- del provvedimento del Questore della Provincia di Roma di rigetto a seguito di istanza ex art. 6 co. 5 l. 401/1989 del 1.4.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il ricorrente impugna il provvedimento DASPO del Questore di Roma n,-OMISSIS-, con il quale gli è stato vietato di accedere per anni sei a tutti gli stadi e gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati dell’U.E. dove si svolgono incontri di calcio, a qualsiasi livello, agonistico ed amichevole, con divieto esteso anche agli incontri disputati all’estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale italiana di calcio;
- è stato altresì impugnato anche il successivo atto di rigetto del 1.4.2025;
- gli atti impugnati sono stati emessi, come emerge dalle relative motivazioni, in quanto il ricorrente è stato denunciato per i reati di cui agli artt. 110 e 112 c.p., 5 l. n. 645/1952 e 2 d.l. n. 122/1993 per avere partecipato alle commemorazioni della c.d. “ strage di Acca Larentia ” che si tiene ogni anno il 7 gennaio a Roma, in via Acca Larentia;
- a seguito di tali fatti la Procura della Repubblica di Roma ha promosso procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R.;
- il ricorso è fondato e merita accoglimento;
- deve, in particolare, essere ritenuta fondata la censura con cui parte ricorrente prospetta che i provvedimenti impugnati sarebbero stati emessi al di fuori dei casi previsti dall’art. 6 comma 1 lettera c) l. n. 401/1989;
- infatti, gli atti impugnati sono stati adottati in dichiarata applicazione dell’art. 6 comma 1 lettera c) l. n. 401/1989 che consente al Questore di prescrivere il divieto di accesso alle manifestazioni sportive nei confronti di “ c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive ”;
- dalla disposizione in esame emerge che il c.d. “DASPO fuori contesto ” può essere applicato solo allorchè il prevenuto sia attinto da una denuncia o da una condanna per uno dei reati ivi tassativamente indicati, ipotesi da ritenersi inestensibili per analogia stante il carattere afflittivo ed eccezionale della disciplina in questione;
- in quest’ottica, l’inciso “ anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive ”, non vale ad estendere le ipotesi delittuose la cui commissione legittima l’applicazione della misura ma costituisce una mera precisazione, introdotta dal d.l. n. 53/2019, finalizzata ad evidenziare che le fattispecie penali precedentemente indicate possono comportare l’irrogazione del DASPO anche se non collegate a manifestazioni sportive; detto altrimenti, il c.d. “DASPO fuori contesto ” presuppone a monte la realizzazione di una delle fattispecie previste dall’art. 6 co. 1 lett. c) cit.;
- senonché, il ricorrente non è stato denunciato per il reato di cui all’art. 2 comma 2 l. n. 122/1993 (secondo cui “ è vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno ”) ma, oltre che per il reato di cui all’art. 5 l. n. 645/52 (non richiamato dall’art. 6 comma 1 l. n. 401/1989 ai fini dell’applicazione del DASPO), per il diverso reato di cui all’art. 2 comma 1 l. n. 122/93 (il quale stabilisce che “ chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 legge 654/1975, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila ”);
- ciò è confermato sia dal contenuto dell’informativa di polizia giudiziaria redatta dalla Questura di Roma che dall’avviso ex art. 415 bis c.p.p., emesso nell’ambito del procedimento penale promosso a seguito della predetta informativa, il quale pur contestando genericamente agli indagati il reato di cui all’art. 2 l. n. 122/93, descrive condotte evidentemente ascrivibili al comma 1 della disposizione in esame;
- i reati di cui agli artt. 5 l. n. 645/52 e 2 comma 1 l. n. 122/93 non rientrano nell’ambito delle fattispecie richiamate dall’art. 6 comma 1 lettera c) l. cit. ai fini dell’applicazione del DASPO che, pertanto, risulta emesso in assenza di una base normativa;
- in proposito, il Collegio ritiene di non potere condividere neppure quanto prospettato dalla Questura di Roma, la quale nella nota del 23.4.2025, depositata in atti il 15.5.2025, deduce che la norma di riconducibilità della misura di prevenzione del DASPO fuori contesto è l’art. 6 comma 1 lett. c della l. 401 del 1989 in cui confluiscono tanto l’ipotesi della previsione normativa di cui all’art. 2 comma 2 della Legge Mancino, quanto il rimando all’ipotesi applicativa prevista dal successivo comma 3; in sostanza, è passibile di DASPO fuori contesto chi accede nei luoghi ove si svolgono competizioni sportive recandosi con simboli ed emblemi (comma 2) ma, altresì, secondo quanto previsto dal co. 3 dell’art. 2, anche colui il quale compia condotte aggravante ai sensi del successivo art. 3 della norma (ipotesi confluite nel 604 bis e 604 ter c.p.);
- l’opzione ermeneutica anzidetta, però, oltre a non risultare dal contenuto dell’atto impugnato (che in neretto fa riferimento esclusivamente all’ipotesi di cui all’art. 2 co. 2 l. 122/1993), non è fondata per l’assorbente considerazione che le aggravanti di cui all’art. 604 ter c.p. non sono contestate al ricorrente, in fatto e in diritto, nemmeno dal Pubblico Ministero (cfr. al riguardo avviso ex art. 415 bis c.p.p.);
- quanto fin qui evidenziato induce il Collegio a ritenere che i provvedimenti risultano emessi al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 6 co. 1 lettera c) l. n. 401/1989, norma insuscettibile di applicazione analogica in forza dei principi di riserva di legge e tassatività applicabili alla fattispecie per il carattere eccezionale ed afflittivo della stessa;
- la fondatezza della censura esaminata comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento degli altri motivi) e l’annullamento degli atti impugnati;
- la peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese di lite ad eccezione del contributo unificato che il Ministero dell’interno deve restituire al ricorrente qualora da questi anticipato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
2) compensa le spese di lite ad eccezione del contributo unificato che il Ministero dell’interno deve restituire al ricorrente qualora da questi anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.