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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 679/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
- dott. Guido Campli Presidente
- dott. Alessandro Chiauzzi Giudice rel.
- dott. Francesco Turco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 679/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Maria Maddalena Gaeta, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Marilena Martuscelli, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
Pubblico Ministero in sede,
parte necessaria;
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 13 novembre 2024, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha rappresentato, tra l'altro, che: ha contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con il resistente nel Comune di AV de' RR Controparte_1 (SA) in data 28 ottobre 2011 e che dal matrimonio è nato il figlio , in data 30 luglio Persona_1
2015; l'unione coniugale è venuta meno, tanto che tra le parti pende procedimento di separazione giudiziale dei coniugi dinanzi al Tribunale di Salerno e in data 8 gennaio 2021 il predetto Tribunale di Salerno ha pronunciato sentenza non definitiva dichiarativa della separazione (sentenza n. 60/2021, pubblicata in data 8 gennaio 2021); pertanto la intende chiedere la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b legge n.
898/70 e non essendovi possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza.
Sulla base di quanto esposto ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, per quanto riguarda le condizioni personali e patrimoniali, che siano stabilite secondo quanto specificamente richiesto nel ricorso introduttivo.
Il resistente si è costituito chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio, sospendendo ogni provvedimento in ordine all'affidamento del piccolo , essendo in corso ancora il procedimento di decadenza della responsabilità genitoriale Per_1
della madre davanti al Tribunale di Salerno, quale giudice della separazione, ed essendo assolutamente necessario che il minore prosegua il percorso terapeutico presso la comunità alla quale
è stato affidato. In subordine, ha chiesto che il Tribunale di Chieti voglia disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre con collocamento presso quest'ultimo.
Al di là delle contrapposte posizioni, in ogni caso le parti congiuntamente hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di divorzio, sicché la causa è giunta all'odierna decisione.
Va evidenziato, preliminarmente, che nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio.
Invero è decorso il termine legale di osservazione di cui all'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b) legge n. 898/70
a partire dalla emissione della sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale, emessa dal Tribunale di Salerno e pubblicata in data 8 gennaio 2021, e non constano fatti riconciliativi.
Tale situazione obiettiva e l'inutile tentativo di riconciliazione (stante la persistente volontà delle parti di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio) evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente annotazione della presente sentenza nei competenti Registri dello Stato Civile.
Quanto alle ulteriori istanze, va necessariamente disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
(C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], celebrato in
[...] C.F._2
AV de' RR (SA) in data 28 ottobre 2011, con atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di AV de' RR al n. 285, parte 2, serie A, anno 2011;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
- dott. Guido Campli Presidente
- dott. Alessandro Chiauzzi Giudice rel.
- dott. Francesco Turco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 679/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Maria Maddalena Gaeta, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Marilena Martuscelli, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
Pubblico Ministero in sede,
parte necessaria;
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 13 novembre 2024, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha rappresentato, tra l'altro, che: ha contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con il resistente nel Comune di AV de' RR Controparte_1 (SA) in data 28 ottobre 2011 e che dal matrimonio è nato il figlio , in data 30 luglio Persona_1
2015; l'unione coniugale è venuta meno, tanto che tra le parti pende procedimento di separazione giudiziale dei coniugi dinanzi al Tribunale di Salerno e in data 8 gennaio 2021 il predetto Tribunale di Salerno ha pronunciato sentenza non definitiva dichiarativa della separazione (sentenza n. 60/2021, pubblicata in data 8 gennaio 2021); pertanto la intende chiedere la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b legge n.
898/70 e non essendovi possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza.
Sulla base di quanto esposto ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, per quanto riguarda le condizioni personali e patrimoniali, che siano stabilite secondo quanto specificamente richiesto nel ricorso introduttivo.
Il resistente si è costituito chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio, sospendendo ogni provvedimento in ordine all'affidamento del piccolo , essendo in corso ancora il procedimento di decadenza della responsabilità genitoriale Per_1
della madre davanti al Tribunale di Salerno, quale giudice della separazione, ed essendo assolutamente necessario che il minore prosegua il percorso terapeutico presso la comunità alla quale
è stato affidato. In subordine, ha chiesto che il Tribunale di Chieti voglia disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre con collocamento presso quest'ultimo.
Al di là delle contrapposte posizioni, in ogni caso le parti congiuntamente hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di divorzio, sicché la causa è giunta all'odierna decisione.
Va evidenziato, preliminarmente, che nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio.
Invero è decorso il termine legale di osservazione di cui all'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b) legge n. 898/70
a partire dalla emissione della sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale, emessa dal Tribunale di Salerno e pubblicata in data 8 gennaio 2021, e non constano fatti riconciliativi.
Tale situazione obiettiva e l'inutile tentativo di riconciliazione (stante la persistente volontà delle parti di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio) evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente annotazione della presente sentenza nei competenti Registri dello Stato Civile.
Quanto alle ulteriori istanze, va necessariamente disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
(C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], celebrato in
[...] C.F._2
AV de' RR (SA) in data 28 ottobre 2011, con atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di AV de' RR al n. 285, parte 2, serie A, anno 2011;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi