TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 5027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5027 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa EL HI, chiamato il procedimento iscritto al n. 15489/2023 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
alle ore 10.30 sono presenti l'avv. SCIANGULA ALFONSO per parte ricorrente nonché
l'avv. Cernigliaro Deli per la parte resistente
L'avv. Sciangula si riporta agli atti e alla memoria difensiva, nonché alle osservazioni alla
CTU, insiste nel riconoscimento della prestazione come calcolata dalla CTU con integrazione al minimo (ipotesi 2).
Precisa ai fine della liquidazione di gratuito patrocinio, che la richiesta di liquidazione viene contenuta con riferimento allo scaglione tra 26.000 e 52.000.
L'avv. Cernigliaro si riporta alla memoria di costituzione
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.40 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott. ssa EL HI pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15489 / 2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...] ( c.f: , e residente Parte_1 C.F._1
in Palermo, via Trabucco n. 109/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Sciangula per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via CP_2
Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Capotorti per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 19/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso
- Riconosce il diritto di alla pensione di vecchiaia. Parte_1 - Condanna l' a corrispondere alla ricorrente la prestazione previdenziale così come calcolata CP_2
dal CTU, pari ad euro 603,40 mensili, nonché a corrispondere gli arretrati maturati dal mese successivo alla domanda amministrativa, (ottobre 2021) sino a settembre 2025 pari ad euro 30.610,66
vi compresi gli interessi calcolati fino al 5.11.2025., oltre gli ulteriori interessi maturati da tale data fino all'effettivo pagamento.
- Compensa le spese del giudizio
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU, come liquidate con separati decreto;
CP_2
- Pone a carico dell'AR le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio,
come liquidate con separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.12.2023, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_2
chiedendo di riconoscere e corrispondere la pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 2 comma 3 del
D.Lgs. n. 503 del 1992, con decorrenza dalla data dell'1.10.2021 con i relativi supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla liquidazione con interessi come per legge.
Premetteva di avere presentato in data domanda per la pensione di vecchiaia che l' con CP_1
provvedimento del 30.09.2022 respingeva con la seguente motivazione “ la deroga per i requisiti
alla pensione di vecchiaia ex art 2 comma 3, lett. b) d.lgs. 503/1992 non opera nei confronti dei
lavoratori occupati per l'intero anno ai quali venga attribuito, per l'anno solare, un numero di
contributi settimanali inferiore a 52…”; deduceva altresì -di avere proposto ricorso amministrativo
CP_ al Comitato Provinciale che però parimenti rigettava il ricorso in quanto “ nel conteggio dei 10
anni, indicati dal ricorrente, l'anno 2019 deve essere escluso, poiché contenente esclusivamente
contribuzione figurativa, generata da prestazioni di disoccupazione.”
A sostegno del ricorso deduceva di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall' art. 2 comma 3
del D.Lgs. n. 503 del 1992(c.d. terza deroga e di avere diritto a veder riconosciuta la pensione Pt_2
di vecchiaia anche escludendo l'anno 2019.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto della domanda per carenza del requisito CP_2 contributivo” La tesi di controparte è completamente errata;
in relazione alla richiesta di prestazione
avanzata dal ricorrente, come da circolare n.65 del 06/03/1995 , punto 2.1.3. interpretativa della
norma in questione, nel caso specifico, la deroga non può essere applicata perchè il richiedente negli
anni 1989 e 1991, ha prestato attività lavorativa come lavoratore domestico per l'intero periodo non
coperto totalmente, non rispettando quindi, il minimale delle 24 ore settimanali utili per la copertura
contributiva dei domestici.”
La causa, istruita a mezzo di CTU viene decisa all'odierna udienza.
È opportuno precisare che con il D. Lgs. 503/92 sono state apportate importanti novità al sistema normativo riguardante la materia pensionistica, novità che si sono poi consolidate nella successiva
L.335/95. Tra queste, spicca l'innalzamento del requisito minimo pari a vent'anni di contribuzione per l'accesso al trattamento pensionistico rispetto ai quindici anni previsti dalla previgente normativa.
Tuttavia, l'art. 2 c. 3 lett. B del Decreto Legislativo suddetto, in deroga a quanto sopra, consente l'applicazione dei requisiti previsti dalla previgente normativa prevedendo, quindi, al verificarsi delle condizioni di seguito specificate, la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per vecchiaia con l'anzianità minima pari a quindici anni di contribuzione. In particolare, questa deroga opera nei confronti dei lavoratori subordinati i quali possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare.
Come correttamente chiarito dal CTU “ la ricorrente, ha un'anzianità assicurativa risalente al 1976;
nei periodi corrispondenti ai seguenti dieci anni 1976, 1977,1989, 1990, 1991, 1993, 1996, 2003,
2012 e 2017, la ricorrente risulta essere stata occupata per una durata inferiore alle 52 settimane
nell'arco di ciascun anno solare.
Con riferimento a questi punti, è opportuno richiamare la Circolare dell' stesso n. 16 del 1° CP_2
febbraio 2013 la quale, a chiarimento di quanto previsto dall'art. 2 c. 3 lett. b) del D. Lgs. 503/92,
formula le seguenti precisazioni:
il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente
al 31 dicembre 1992;
per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane
nell'anno solare, a nulla rileva la circostanza che nell'anno solare nel quale il lavoratore sia stato
occupato per periodi di durata inferiore a 52 settimane sussista anche contribuzione diversa da
quella obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di settimane tale che, sommato a
quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia raggiungere le 52 settimane.
Dalla lettura dei suddetti punti della Circolare, è possibile fare le seguenti considerazioni:
la ricorrente consegue un'anzianità assicurativa superiore a venticinque anni usufruendo dei
periodi successivi al 1992;
parimenti, l'arco temporale per il quale sussistono i requisiti dei dieci anni con durata inferiore
alle 52 settimane vengono conseguiti tenendo conto anche dei periodi successivi al 1992.
In particolare, il 2003 si può considerare utile in quanto risultano 51 settimane con cessazione del
rapporto lavorativo in data 19 dicembre;
i periodi di lavoro domestico sono anch'essi tutti utili in
quanto denunciati per frazioni di anno (il 1989 dal 5 novembre, il 1990 dal 1° aprile e il 1991 fino
al 9 febbraio). Infine il CTU non ha tenuto conto dell'anno 2019 in quanto interamente coperto
esclusivamente da contribuzione figurativa.
In considerazione di quanto sopra, tenendo conto anche degli anni successivi al 1992, si può
affermare che la ricorrente può far valere oltre venticinque anni di anzianità assicurativa nonché
dieci anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare.
Conseguentemente, sussistono i requisiti per la deroga prevista dalla norma sopra richiamata e,
pertanto, alla ricorrente è possibile applicare la normativa previgente (rectius L..297/82) ai fini
dell'anzianità contributiva minima per l'accesso al trattamento pensionistico che, in questo caso, è
pari a quindici anni.”
Dall'esame della CTU emerge dunque che la ricorrente può far valere oltre venticinque anni di anzianità assicurativa nonché dieci anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare.
Inoltre, come precisato dallo stesso CTU, dall'esame dell'estratto contributivo risulta un'anzianità
contributiva complessiva corrispondente a 799 settimane pari a 15 e 4 mesi di servizio, ne consegue che la ricorrente alla data della domanda (settembre 2021), all'età di 67 anni compiuti, risultava in possesso dei requisiti contributivi ed anagrafici necessari per l'accesso alla prestazione pensionistica di vecchiaia.
Per tali motivi il ricorso merita accoglimento.
In conclusione, all'esito del giudizio, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia così come calcolata dal CTU (a seguito sulle osservazioni di parte ricorrente) con l'integrazione al trattamento minimo (art. 6 del D.L. 463/1983,) nonché il diritto agli arretrati maturati dal mese successivo alla domanda amministrativa e agli interessi di legge.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e del comportamento processuale delle parti,
sussistono gravi motivi per compensare tra le stesse le spese del giudizio.
Rimangono definitivamente a carico dell' le spese della CTU liquidate con separato decreto di CP_2
pagamento.
Vanno poste a carico dell'AR le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio,
liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 19.11.2025
Il Giudice Onorario
EL HI