CA
Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 269/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 269/2023 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Oreste Manzi e Valeria Giroldi -appellante- Pt_1 contro on il patrocinio dell'avv. Mattia Ambanelli -appellata- Controparte_1 nonché
, -appellata contumace- CP_2 nonché
, con il patrocinio dell'avv. Tommaso Zamboni -appellata- Controparte_3
in punto di: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 12/2023 del 3/01/2023 e pubblicata il 5/01/2023, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 17/09/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Pt_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita , respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
Nel merito in riforma dell'appellata sentenza Tribunale di Parma n 12/2023 del 03/01/2023, notificata in data 18/01/2023
1. Riconoscere e dichiarare che le lesioni occorse alla Sig.ra quali Controparte_3 conseguenza del sinistro stradale accaduto in PARMA in data 15/03/2017, sono state cagionate, per le ragioni spiegate in premessa, per esclusiva/concorrente responsabilità del Sig. CP_2 conducente e proprietaria dell'autovettura SUZUKI SPLASH targata EL400DT, assicurata per la pagina 1 di 7 responsabilità civile presso circostanza incontestata, con Controparte_1 conseguente radicarsi di analogo diritto, in via surrogatoria e/o diretta, in capo all'ente attore nei confronti di quest'ultima e del relativo ente assicuratore della responsabilità civile;
2. confermare l'inopponibilità ad della pretesa clausola sottoscritta dalla convenuta Pt_1 CP_3 con conseguente esclusione di qualsivoglia effetto liberatorio. In denegata, non creduta ipotesi contraria, riconoscere, altresì, obbligata a ristorare l'eventuale Controparte_3 danno/pregiudizio arrecato all'istituto nella denegata ipotesi e nella misura in cui la clausola da costei sottoscritta dovesse essere eventualmente ritenuta, dall'adita Corte di Appello, idonea a pregiudicare, in tutto o in parte, le pretese dell'Istituto con conseguente condanna
3. Condannare, conseguentemente, le convenute e nelle rispettive CP_1 CP_2 qualità , con o senza vincolo di solidarietà come ritenuto ex lege, al rimborso in favore dell' , Sede Pt_1 Prov.le di Parma- delle somme di - € 108.907,96, di cui € 107.619,94 a titolo di sorte ed € 1.288,02 a titolo di accessori e spese quale capitalizzazione della prestazione assegno di invalidità ordinaria ( art 14 L 222/1984), oltre accessori al saldo. In via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il / giudice adito ritenesse di non aderire alle presentate censure sub 1, in ordine al quantum risarcibile, in accoglimento del 2 motivo di appello ed in ogni caso salvo gravame,
4. in riforma della sentenza di primo grado Si chiede di condannare i convenuti, nelle rispettive qualità , con o senza vincolo di solidarietà come ritenuto ex lege, al rimborso in favore dell' , Sede Prov.le Pt_1 di Parma- delle somme effettivamente erogate alla convenuta nel periodo Controparte_3
APRILE 2017 – 2018 ammontanti ad € 9.545,64 Lordi (Pagamenti 2017 da 04/2017 a Pt_2 12/2017 € 6.715,22- Pagamenti 2018 da 01/2018 a 05/2018 € 2.830,42)
5. In via ulteriormente subordinata condannare i convenuti nelle rispettive qualità a versare all'istituto le diverse somme erogate alla danneggiata nel periodo di riconoscimento Controparte_3 della prestazione assistenziale per cui è causa, anche in via differenziale rispetto ad eventuali importi già versati, come provati in ogni caso 6. Rigettare la domanda di condanna ai sensi dell'art 96 cpc promossa dalla convenuta in primo grado in quanto infondata pretestuosa. CP_3
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio di entrambi i gradi.”
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, previa integrale conferma della sentenza n. 12/2023 resa dal G.U. del Tribunale di Parma dott. Marco Vittoria il 3.1.2023 e notificata il 18.1.2023, previe le declaratorie del caso e di legge, previe le declaratorie incidentali:
1) respingere l'appello promosso da parte e per l'effetto contestualmente respingere le domande Pt_1 tutte formulate nei confronti di , siccome inammissibili, improcedibili, Controparte_1 improponibili e comunque infondate o come meglio;
2) in denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle impugnative di parte o di Pt_1 qualsivoglia incidentale impugnativa delle controparti:
2 a) : in via preliminare dichiarare carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire di stante Pt_1 l'inesistenza del diritto al quale medesima pretenderebbe di surrogarsi ex art. 1916 c.c., posto che Pt_1 la creditrice principale Sig.ra è stata integralmente risarcita ed ha espressamente Controparte_3 dichiarato di non avere diritto a prestazioni da parte di;
Pt_1
2 b) in via ulteriormente preliminare e subordinata, dichiarare che la legittimazione attiva di è Pt_1 limitata alla sola porzione di somme effettivamente erogate alla Sig.ra e dunque Controparte_3 non oltre il 7.5.2018; pagina 2 di 7 3) in ogni caso vittoria di spese ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio".
Per l'appellata Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. Pt_1 12/2023 del Tribunale di Parma, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, conveniva davanti al Tribunale di Parma Pt_1 [...]
e al fine di ottenere in via surrogatoria la Controparte_1 CP_2 Controparte_3 restituzione delle somme erogate a a seguito del sinistro patito in data 15/03/2017, Controparte_3 quando era stata investita dalla autovettura Suzuki, targata EL400DT di proprietà di e le CP_2 cui lesioni erano state risarcite stragiudizialmente da assicuratrice di Controparte_1 CP_2
ed indennizzate da;
allegava, quindi, di aver riconosciuto a assegno
[...] Pt_1 Controparte_3 mensile di invalidità ordinaria ex L 222/1984 il cui importo capitalizzato ammontava ad € 107.619,94 e revocato a partire dal mese di maggio 2018.
Si costituiva che, non contestando la dinamica del sinistro e la Controparte_1 responsabilità della propria assicurata, eccepiva il valore liberatorio della clausola sottoscritta dalla ai sensi dell'art 142 cod ass.ni ed in ogni caso l'inammissibilità della domanda tesa alla CP_3 rifusione di una somma rappresentante la capitalizzazione ex lege della prestazione riconosciuta, attesa l'intervenuta revoca
Si costituiva che, non contestando la dinamica del sinistro, sosteneva di avere Controparte_3 sottoscritto la clausola ex art 142 C.d.A. citata da e di aver ricevuto il Controparte_1 risarcimento per il solo danno biologico differenziale;
sosteneva l'inopponibilità ad della clausola Pt_1 sottoscritta dal momento che l' aveva già esercitato tempestivamente il proprio diritto risarcitorio Pt_1 nei confronti di contestava infine il diritto dell' di chiedere la rifusione Controparte_1 Pt_1 dell'intera somma rappresentante la capitalizzazione della prestazione riconosciuta, attesa l'intervenuta revoca della stessa
Non si costituiva che veniva dichiarata contumace. CP_2
Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 12/2023, pronunciando nella causa R.G. n. 3209/2021, accoglieva la domanda e condannava e al pagamento in Controparte_1 CP_2 favore dell' della somma di € 5.612,15 oltre interessi al saggio legale dalll'1/10/2019 al saldo, Pt_1 oltre spese di lite, compensando tra le altre parti le spese di lite.
Il Tribunale, rilevato che agiva in surrogatoria per la somma di € 108.907,96 riconosciuta a Pt_1 a titolo di indennità ex legge 222/1984, mediante assegno di invalidità e che Controparte_3 Pt_1 aveva revocato il predetto assegno in quanto la posizione della danneggiata era stata presa in carico dall' , quale infortunio in itinere e con riconoscimento della relativa rendita versatale a partire dal CP_4 mese di giungo 2018, riteneva che il diritto di regresso in favore dell' andava riconosciuto entro i Pt_1 limiti del trattamento effettivamente erogato ed accertato nella minor somma di € 5.612,15.
***
La sentenza del Tribunale di Parma che ha deciso nei termini sopra indicati è stata impugnata da Pt_1 che ne ha richiesto l'integrale riforma reiterando le richieste così come formulate in primo grado.
pagina 3 di 7 Si è costituita l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della gravata sentenza.
Si è costituita l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_3 gravata sentenza.
Non si è costituita e viene dichiarata contumace l'appellata . CP_2
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti costituite all'udienza del 15/10/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
Con il unico motivo di impugnazione, l'appellante lamenta erronea interpretazione ed applicazione da parte del primo giudice della disposizione di cui all'art. 14 L. 222/1984, ove è previsto che la prestazione di invalidità ordinaria, una volta riconosciuta deve essere recuperata sulla base del valore capitale della stessa determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, per cui l'eventuale successiva revoca dell'assegno di invalidità ordinaria non incide sulla quantificazione delle pretese dell' , Pt_1
“che continuano a doversi rapportare ed a coincidere con la capitalizzazione della prestazione in applicazione dell'art. 14 della L. 222/84, che prevede che l'istituto debba agire per la rifusione del valore capitale della prestazione erogata, in base ai criteri ed alle tariffe fissate con Decreto del Ministero del Lavoro del 20 marzo 1987 (pubblicato in G.U., serie generale, supplemento ordinario, n. 154 del 04 luglio 1987) il quale al punto 4 (pag. 172 della citata G.U.) dispone che “la somma che deve essere rimborsata all' , espressa in termini di valore capitale della prestazione, si ottiene CP_5 moltiplicando l'ammontare della pensione annua erogata per i coefficienti riportati nelle Sezioni della tariffa che corrispondono al caso che ricorre”; sostiene pertanto l' appellante l'erroneità della CP_5 gravata sentenza e reitera la richiesta di riconoscimento della somma originariamente azionata ovvero, in via subordinata, la somma di € 9.545,64 secondo quanto indicato nella memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c.
La doglianza è infondata.
Rileva la Corte che ha agito in giudizio pretendendo di esercitare il diritto di surroga per le Pt_1 somme erogate a titolo di indennità ai sensi della legge n. 222/1984 a favore di ed Controparte_3 indicate in € 108.907,96 a seguito di rituale visita con provvedimento del 14/04/2017; l'assegno mensile, poi, è stato dallo stesso Istituto revocato a seguito della presa in carico della posizione della citata dall' , quale “infortunio in itinere”, che ha provveduto a corrispondere alla CP_3 CP_4 medesima il conseguente assegno a partire dalla data del 1^ giugno 2018.
Ora, il meccanismo di recupero ex art. 1916 c.c. (regresso e surroga) presenta la duplice finalità di precludere al responsabile dell'illecito di beneficiare dell'erogazione riconosciuta alla vittima da parte dell'assicuratore sociale o privato, ottenendo un ingiustificato alleggerimento della sua posizione debitoria e al contempo di impedire di duplicare o cumulare il ristoro per lo stesso danno, procurando un ingiusto vantaggio al danneggiato, così salvaguardando la capacità di deterrenza e di prevenzione (oltre a quella compensativa) della responsabilità civile anche nella materia degli infortuni. Ebbene, l'art. 1916 c.c. prevede che l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso il terzo danneggiante. Il diritto di surrogazione stabilito a favore dell'assicuratore comporta, per effetto del pagamento dell'indennità, una sostituzione ope legis di detto assicuratore all'assicurato-danneggiato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile del danno. Analogamente, l'art. 142 del C.d.A. (d.lgs. n. 209/2005) sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilisce che, qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore di questa pagina 4 di 7 abbia diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, salvo che a quest'ultimo non sia già stato pagato il risarcimento, con previsione del meccanismo dell'interpello.
La surrogazione da parte dell' consente a quest'ultimo di recuperare dal terzo responsabile le Pt_1 spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al danneggiato ed impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa, con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito;
inoltre, l'art. 1916 c.c. dispone l'applicabilità del principio indennitario anche all'assicurazione contro gli infortuni di competenza dell' al fine di precludere Pt_1 all'assicurato-danneggiato il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno, per cui la funzione dell'art. 1916 c.c., “consente di fatto una semplificazione processuale: grazie alla surrogazione, infatti, l'assicuratore sociale è legittimato ad agire contro il responsabile, come fosse il danneggiato, in forza del solo pagamento, evitando così un inutile circuito di azioni e cessioni tra assicurato ed assicuratore” (Cass., n. 3296/2018).
Secondo quanto statuito dalla S.C. (cfr. S.U. nn. 12564-12565-12566-12567/2018 relative alla portata applicativa del principio della compensatio lucri cum damno,) “il risarcimento non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall'illecito”, per cui tale criterio deve operare anche con riferimento alle altre parti del meccanismo della surroga;
infatti, la surroga consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore e non permette, pertanto, che il surrogato goda di prerogative superiori a quelle proprie del creditore, cui si sostituisce., trattandosi di successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, dal lato attivo, il quale non muta a causa della surrogazione. Ancora, va richiamato l'art. 1205 c.c., che esprime il principio per cui la surrogazione opera nei limiti del pagamento effettuato dal terzo a favore del creditore e quindi le limitazioni proprie del credito oggetto di surrogazione si trasferiscono al terzo surrogato;
diversamente argomentando la norma consentirebbe un arricchimento senza causa da parte di quale ente erogante. Pt_1
Ora, secondo quanto condivisibilmente statuito dalla S.C. (cfr., Cass. n. 17966/2021) dopo aver rilevato che l'art. 14 al comma 1 dispone che “l'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione”. Il comma 2, si limita a stabilire che “agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe” demandate ad un decreto ministeriale, nel richiamare il consolidato principio secondo il quale “il congegno della surrogazione non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce neppure quando il ristoro del danno spetti da parte di soggetti diversi: tale eventualità è scongiurata, appunto, dal diritto di surrogazione dell'assicuratore per il recupero delle spese effettivamente sostenute e delle indennità eventualmente versate all'assicurato nei confronti del terzo responsabile del fatto dannoso, fino a concorrenza dell'ammontare della somma erogata, ma entro i limiti del quantum liquidato a favore del danneggiato, senza che possa tenersi conto del concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione del danno”
Ebbene, sulla base dei principi sopra richiamati nell'ipotesi in cui, dopo la liquidazione del danno, dalle risultanze processuali emerga il ridimensionamento del pregiudizio rispetto a quanto era stato ipotizzato al momento della verificazione, occorrerà tenere conto della situazione sopravvenuta;
così, nel caso di danno futuro riferito ad un valore ancorato alla probabilità statistica della sopravvivenza in vita ovvero alla stabilizzazione di una patologia, assumerà rilievo il venir meno dello stato invalidante o una sua riduzione, tale da incidere in maniera migliorativa sul danno per come liquidato. Tale mutato pagina 5 di 7 profilo inciderà anche sulla posizione dell'assicuratore sociale, che abbia riconosciuto l'indennizzo nella forma della rendita e che si surroghi ai sensi dell'art. 14. Quindi, “in conformità al principio che non consente in alcun caso (sia da parte del danneggiato, che dell'ente che agisca in surroga) una locupletazione indebita, non è possibile riferire la surroga all'erogazione di somme in realtà non dovute poiché ciò comporterebbe, a carico del debitore, un sacrificio economico cui lo stesso non deve essere esposto, non potendosi pretendere che egli corrisponda al terzo surrogato somme maggiori di quelle che avrebbe dovuto pagare al creditore originario” (cfr, anche, Cass., n. 17407/2016 e Cass., n. 25618/2018)
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, a seguito del subentro dell' nel trattamento CP_4 indennitario che ha determinato una novazione soggettiva ed oggettiva dell'obbligazione indennitaria con estinzione dell'originario vincolo obbligatorio, il diritto alla surroga dell' deve essere limitato Pt_1 alla somma effettivamente dallo stesso Istituto erogata e pari ad € 5.612.15, (non avendo Pt_1 contestato i conteggi dettagliati indicati da tenendo conto che al soggetto avente diritto al trattamento indennitario l'assegno le è stato revocato non perché non ne aveva diritto ma semplicemente Pt_1 perché la sua posizione è stata assunta dall' , così percependo somme dovutele e, in quanto tali, CP_4 non soggette a restituzione a suo carico nei confronti dell'Ente erogatore, conseguendo il rigetto della doglianza e la conferma della statuizione del primo giudice.
***
-In conclusione, l'appello è rigettato.
-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
-Spese compensate tra le altre parti, sussistendone giustificati motivi individuabili nella natura della causa e degli interessi in rilievo ed in particolare delle difese spiegate nel presente grado, il quale come il primo è stato generato dal comportamento ante iudicium dell'appellata costituita.
-Ricorrono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Pt_1 confronti di e avverso la sentenza n. Controparte_1 CP_2 Controparte_3 12/2023 del Tribunale di Parma, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata Pt_1 [...]
, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Controparte_1 IVA e CPA come per legge.
-Spese compensate tra le altre parti
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da parte dell'appellante.
Bologna, 16.07.2025 Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
pagina 6 di 7 Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 269/2023 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Oreste Manzi e Valeria Giroldi -appellante- Pt_1 contro on il patrocinio dell'avv. Mattia Ambanelli -appellata- Controparte_1 nonché
, -appellata contumace- CP_2 nonché
, con il patrocinio dell'avv. Tommaso Zamboni -appellata- Controparte_3
in punto di: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 12/2023 del 3/01/2023 e pubblicata il 5/01/2023, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 17/09/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Pt_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita , respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
Nel merito in riforma dell'appellata sentenza Tribunale di Parma n 12/2023 del 03/01/2023, notificata in data 18/01/2023
1. Riconoscere e dichiarare che le lesioni occorse alla Sig.ra quali Controparte_3 conseguenza del sinistro stradale accaduto in PARMA in data 15/03/2017, sono state cagionate, per le ragioni spiegate in premessa, per esclusiva/concorrente responsabilità del Sig. CP_2 conducente e proprietaria dell'autovettura SUZUKI SPLASH targata EL400DT, assicurata per la pagina 1 di 7 responsabilità civile presso circostanza incontestata, con Controparte_1 conseguente radicarsi di analogo diritto, in via surrogatoria e/o diretta, in capo all'ente attore nei confronti di quest'ultima e del relativo ente assicuratore della responsabilità civile;
2. confermare l'inopponibilità ad della pretesa clausola sottoscritta dalla convenuta Pt_1 CP_3 con conseguente esclusione di qualsivoglia effetto liberatorio. In denegata, non creduta ipotesi contraria, riconoscere, altresì, obbligata a ristorare l'eventuale Controparte_3 danno/pregiudizio arrecato all'istituto nella denegata ipotesi e nella misura in cui la clausola da costei sottoscritta dovesse essere eventualmente ritenuta, dall'adita Corte di Appello, idonea a pregiudicare, in tutto o in parte, le pretese dell'Istituto con conseguente condanna
3. Condannare, conseguentemente, le convenute e nelle rispettive CP_1 CP_2 qualità , con o senza vincolo di solidarietà come ritenuto ex lege, al rimborso in favore dell' , Sede Pt_1 Prov.le di Parma- delle somme di - € 108.907,96, di cui € 107.619,94 a titolo di sorte ed € 1.288,02 a titolo di accessori e spese quale capitalizzazione della prestazione assegno di invalidità ordinaria ( art 14 L 222/1984), oltre accessori al saldo. In via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il / giudice adito ritenesse di non aderire alle presentate censure sub 1, in ordine al quantum risarcibile, in accoglimento del 2 motivo di appello ed in ogni caso salvo gravame,
4. in riforma della sentenza di primo grado Si chiede di condannare i convenuti, nelle rispettive qualità , con o senza vincolo di solidarietà come ritenuto ex lege, al rimborso in favore dell' , Sede Prov.le Pt_1 di Parma- delle somme effettivamente erogate alla convenuta nel periodo Controparte_3
APRILE 2017 – 2018 ammontanti ad € 9.545,64 Lordi (Pagamenti 2017 da 04/2017 a Pt_2 12/2017 € 6.715,22- Pagamenti 2018 da 01/2018 a 05/2018 € 2.830,42)
5. In via ulteriormente subordinata condannare i convenuti nelle rispettive qualità a versare all'istituto le diverse somme erogate alla danneggiata nel periodo di riconoscimento Controparte_3 della prestazione assistenziale per cui è causa, anche in via differenziale rispetto ad eventuali importi già versati, come provati in ogni caso 6. Rigettare la domanda di condanna ai sensi dell'art 96 cpc promossa dalla convenuta in primo grado in quanto infondata pretestuosa. CP_3
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio di entrambi i gradi.”
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, previa integrale conferma della sentenza n. 12/2023 resa dal G.U. del Tribunale di Parma dott. Marco Vittoria il 3.1.2023 e notificata il 18.1.2023, previe le declaratorie del caso e di legge, previe le declaratorie incidentali:
1) respingere l'appello promosso da parte e per l'effetto contestualmente respingere le domande Pt_1 tutte formulate nei confronti di , siccome inammissibili, improcedibili, Controparte_1 improponibili e comunque infondate o come meglio;
2) in denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle impugnative di parte o di Pt_1 qualsivoglia incidentale impugnativa delle controparti:
2 a) : in via preliminare dichiarare carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire di stante Pt_1 l'inesistenza del diritto al quale medesima pretenderebbe di surrogarsi ex art. 1916 c.c., posto che Pt_1 la creditrice principale Sig.ra è stata integralmente risarcita ed ha espressamente Controparte_3 dichiarato di non avere diritto a prestazioni da parte di;
Pt_1
2 b) in via ulteriormente preliminare e subordinata, dichiarare che la legittimazione attiva di è Pt_1 limitata alla sola porzione di somme effettivamente erogate alla Sig.ra e dunque Controparte_3 non oltre il 7.5.2018; pagina 2 di 7 3) in ogni caso vittoria di spese ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio".
Per l'appellata Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. Pt_1 12/2023 del Tribunale di Parma, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, conveniva davanti al Tribunale di Parma Pt_1 [...]
e al fine di ottenere in via surrogatoria la Controparte_1 CP_2 Controparte_3 restituzione delle somme erogate a a seguito del sinistro patito in data 15/03/2017, Controparte_3 quando era stata investita dalla autovettura Suzuki, targata EL400DT di proprietà di e le CP_2 cui lesioni erano state risarcite stragiudizialmente da assicuratrice di Controparte_1 CP_2
ed indennizzate da;
allegava, quindi, di aver riconosciuto a assegno
[...] Pt_1 Controparte_3 mensile di invalidità ordinaria ex L 222/1984 il cui importo capitalizzato ammontava ad € 107.619,94 e revocato a partire dal mese di maggio 2018.
Si costituiva che, non contestando la dinamica del sinistro e la Controparte_1 responsabilità della propria assicurata, eccepiva il valore liberatorio della clausola sottoscritta dalla ai sensi dell'art 142 cod ass.ni ed in ogni caso l'inammissibilità della domanda tesa alla CP_3 rifusione di una somma rappresentante la capitalizzazione ex lege della prestazione riconosciuta, attesa l'intervenuta revoca
Si costituiva che, non contestando la dinamica del sinistro, sosteneva di avere Controparte_3 sottoscritto la clausola ex art 142 C.d.A. citata da e di aver ricevuto il Controparte_1 risarcimento per il solo danno biologico differenziale;
sosteneva l'inopponibilità ad della clausola Pt_1 sottoscritta dal momento che l' aveva già esercitato tempestivamente il proprio diritto risarcitorio Pt_1 nei confronti di contestava infine il diritto dell' di chiedere la rifusione Controparte_1 Pt_1 dell'intera somma rappresentante la capitalizzazione della prestazione riconosciuta, attesa l'intervenuta revoca della stessa
Non si costituiva che veniva dichiarata contumace. CP_2
Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 12/2023, pronunciando nella causa R.G. n. 3209/2021, accoglieva la domanda e condannava e al pagamento in Controparte_1 CP_2 favore dell' della somma di € 5.612,15 oltre interessi al saggio legale dalll'1/10/2019 al saldo, Pt_1 oltre spese di lite, compensando tra le altre parti le spese di lite.
Il Tribunale, rilevato che agiva in surrogatoria per la somma di € 108.907,96 riconosciuta a Pt_1 a titolo di indennità ex legge 222/1984, mediante assegno di invalidità e che Controparte_3 Pt_1 aveva revocato il predetto assegno in quanto la posizione della danneggiata era stata presa in carico dall' , quale infortunio in itinere e con riconoscimento della relativa rendita versatale a partire dal CP_4 mese di giungo 2018, riteneva che il diritto di regresso in favore dell' andava riconosciuto entro i Pt_1 limiti del trattamento effettivamente erogato ed accertato nella minor somma di € 5.612,15.
***
La sentenza del Tribunale di Parma che ha deciso nei termini sopra indicati è stata impugnata da Pt_1 che ne ha richiesto l'integrale riforma reiterando le richieste così come formulate in primo grado.
pagina 3 di 7 Si è costituita l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della gravata sentenza.
Si è costituita l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_3 gravata sentenza.
Non si è costituita e viene dichiarata contumace l'appellata . CP_2
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti costituite all'udienza del 15/10/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
Con il unico motivo di impugnazione, l'appellante lamenta erronea interpretazione ed applicazione da parte del primo giudice della disposizione di cui all'art. 14 L. 222/1984, ove è previsto che la prestazione di invalidità ordinaria, una volta riconosciuta deve essere recuperata sulla base del valore capitale della stessa determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, per cui l'eventuale successiva revoca dell'assegno di invalidità ordinaria non incide sulla quantificazione delle pretese dell' , Pt_1
“che continuano a doversi rapportare ed a coincidere con la capitalizzazione della prestazione in applicazione dell'art. 14 della L. 222/84, che prevede che l'istituto debba agire per la rifusione del valore capitale della prestazione erogata, in base ai criteri ed alle tariffe fissate con Decreto del Ministero del Lavoro del 20 marzo 1987 (pubblicato in G.U., serie generale, supplemento ordinario, n. 154 del 04 luglio 1987) il quale al punto 4 (pag. 172 della citata G.U.) dispone che “la somma che deve essere rimborsata all' , espressa in termini di valore capitale della prestazione, si ottiene CP_5 moltiplicando l'ammontare della pensione annua erogata per i coefficienti riportati nelle Sezioni della tariffa che corrispondono al caso che ricorre”; sostiene pertanto l' appellante l'erroneità della CP_5 gravata sentenza e reitera la richiesta di riconoscimento della somma originariamente azionata ovvero, in via subordinata, la somma di € 9.545,64 secondo quanto indicato nella memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c.
La doglianza è infondata.
Rileva la Corte che ha agito in giudizio pretendendo di esercitare il diritto di surroga per le Pt_1 somme erogate a titolo di indennità ai sensi della legge n. 222/1984 a favore di ed Controparte_3 indicate in € 108.907,96 a seguito di rituale visita con provvedimento del 14/04/2017; l'assegno mensile, poi, è stato dallo stesso Istituto revocato a seguito della presa in carico della posizione della citata dall' , quale “infortunio in itinere”, che ha provveduto a corrispondere alla CP_3 CP_4 medesima il conseguente assegno a partire dalla data del 1^ giugno 2018.
Ora, il meccanismo di recupero ex art. 1916 c.c. (regresso e surroga) presenta la duplice finalità di precludere al responsabile dell'illecito di beneficiare dell'erogazione riconosciuta alla vittima da parte dell'assicuratore sociale o privato, ottenendo un ingiustificato alleggerimento della sua posizione debitoria e al contempo di impedire di duplicare o cumulare il ristoro per lo stesso danno, procurando un ingiusto vantaggio al danneggiato, così salvaguardando la capacità di deterrenza e di prevenzione (oltre a quella compensativa) della responsabilità civile anche nella materia degli infortuni. Ebbene, l'art. 1916 c.c. prevede che l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso il terzo danneggiante. Il diritto di surrogazione stabilito a favore dell'assicuratore comporta, per effetto del pagamento dell'indennità, una sostituzione ope legis di detto assicuratore all'assicurato-danneggiato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile del danno. Analogamente, l'art. 142 del C.d.A. (d.lgs. n. 209/2005) sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilisce che, qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore di questa pagina 4 di 7 abbia diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, salvo che a quest'ultimo non sia già stato pagato il risarcimento, con previsione del meccanismo dell'interpello.
La surrogazione da parte dell' consente a quest'ultimo di recuperare dal terzo responsabile le Pt_1 spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al danneggiato ed impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa, con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito;
inoltre, l'art. 1916 c.c. dispone l'applicabilità del principio indennitario anche all'assicurazione contro gli infortuni di competenza dell' al fine di precludere Pt_1 all'assicurato-danneggiato il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno, per cui la funzione dell'art. 1916 c.c., “consente di fatto una semplificazione processuale: grazie alla surrogazione, infatti, l'assicuratore sociale è legittimato ad agire contro il responsabile, come fosse il danneggiato, in forza del solo pagamento, evitando così un inutile circuito di azioni e cessioni tra assicurato ed assicuratore” (Cass., n. 3296/2018).
Secondo quanto statuito dalla S.C. (cfr. S.U. nn. 12564-12565-12566-12567/2018 relative alla portata applicativa del principio della compensatio lucri cum damno,) “il risarcimento non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall'illecito”, per cui tale criterio deve operare anche con riferimento alle altre parti del meccanismo della surroga;
infatti, la surroga consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore e non permette, pertanto, che il surrogato goda di prerogative superiori a quelle proprie del creditore, cui si sostituisce., trattandosi di successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, dal lato attivo, il quale non muta a causa della surrogazione. Ancora, va richiamato l'art. 1205 c.c., che esprime il principio per cui la surrogazione opera nei limiti del pagamento effettuato dal terzo a favore del creditore e quindi le limitazioni proprie del credito oggetto di surrogazione si trasferiscono al terzo surrogato;
diversamente argomentando la norma consentirebbe un arricchimento senza causa da parte di quale ente erogante. Pt_1
Ora, secondo quanto condivisibilmente statuito dalla S.C. (cfr., Cass. n. 17966/2021) dopo aver rilevato che l'art. 14 al comma 1 dispone che “l'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione”. Il comma 2, si limita a stabilire che “agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe” demandate ad un decreto ministeriale, nel richiamare il consolidato principio secondo il quale “il congegno della surrogazione non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce neppure quando il ristoro del danno spetti da parte di soggetti diversi: tale eventualità è scongiurata, appunto, dal diritto di surrogazione dell'assicuratore per il recupero delle spese effettivamente sostenute e delle indennità eventualmente versate all'assicurato nei confronti del terzo responsabile del fatto dannoso, fino a concorrenza dell'ammontare della somma erogata, ma entro i limiti del quantum liquidato a favore del danneggiato, senza che possa tenersi conto del concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione del danno”
Ebbene, sulla base dei principi sopra richiamati nell'ipotesi in cui, dopo la liquidazione del danno, dalle risultanze processuali emerga il ridimensionamento del pregiudizio rispetto a quanto era stato ipotizzato al momento della verificazione, occorrerà tenere conto della situazione sopravvenuta;
così, nel caso di danno futuro riferito ad un valore ancorato alla probabilità statistica della sopravvivenza in vita ovvero alla stabilizzazione di una patologia, assumerà rilievo il venir meno dello stato invalidante o una sua riduzione, tale da incidere in maniera migliorativa sul danno per come liquidato. Tale mutato pagina 5 di 7 profilo inciderà anche sulla posizione dell'assicuratore sociale, che abbia riconosciuto l'indennizzo nella forma della rendita e che si surroghi ai sensi dell'art. 14. Quindi, “in conformità al principio che non consente in alcun caso (sia da parte del danneggiato, che dell'ente che agisca in surroga) una locupletazione indebita, non è possibile riferire la surroga all'erogazione di somme in realtà non dovute poiché ciò comporterebbe, a carico del debitore, un sacrificio economico cui lo stesso non deve essere esposto, non potendosi pretendere che egli corrisponda al terzo surrogato somme maggiori di quelle che avrebbe dovuto pagare al creditore originario” (cfr, anche, Cass., n. 17407/2016 e Cass., n. 25618/2018)
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, a seguito del subentro dell' nel trattamento CP_4 indennitario che ha determinato una novazione soggettiva ed oggettiva dell'obbligazione indennitaria con estinzione dell'originario vincolo obbligatorio, il diritto alla surroga dell' deve essere limitato Pt_1 alla somma effettivamente dallo stesso Istituto erogata e pari ad € 5.612.15, (non avendo Pt_1 contestato i conteggi dettagliati indicati da tenendo conto che al soggetto avente diritto al trattamento indennitario l'assegno le è stato revocato non perché non ne aveva diritto ma semplicemente Pt_1 perché la sua posizione è stata assunta dall' , così percependo somme dovutele e, in quanto tali, CP_4 non soggette a restituzione a suo carico nei confronti dell'Ente erogatore, conseguendo il rigetto della doglianza e la conferma della statuizione del primo giudice.
***
-In conclusione, l'appello è rigettato.
-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
-Spese compensate tra le altre parti, sussistendone giustificati motivi individuabili nella natura della causa e degli interessi in rilievo ed in particolare delle difese spiegate nel presente grado, il quale come il primo è stato generato dal comportamento ante iudicium dell'appellata costituita.
-Ricorrono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Pt_1 confronti di e avverso la sentenza n. Controparte_1 CP_2 Controparte_3 12/2023 del Tribunale di Parma, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata Pt_1 [...]
, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Controparte_1 IVA e CPA come per legge.
-Spese compensate tra le altre parti
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da parte dell'appellante.
Bologna, 16.07.2025 Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
pagina 6 di 7 Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 7 di 7