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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 25 febbraio 2025 celebratasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3370 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020, promossa
da
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, dott. , con sede in , in via Castello n. Persona_1 Parte_1
6, elettivamente domiciliato a Pescara, in via Tiburtina Valeria, n. 83, presso e nello studio dell'Avv. Veronica Imparato, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso in appello.
- parte appellante -
e
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1 giorno 10 settembre 1953, residente a [...], elettivamente domiciliato a Teramo, in via A. Cipollone, n. 44, presso e nello studio dell'Avv. Luca Quartapelle, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in data 11 giugno 2022.
- parte appellata -
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 253/2020 emessa dal Giudice di
Pace di Teramo nell'ambito del giudizio contraddistinto dal R.G. n. 1910/2019, depositata in data 24 aprile 2020, non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza di discussione del 25 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 13 dicembre 2020 e regolarmente notificato in data 12 gennaio 2021, il ha Parte_1 proposto impugnazione avverso la sentenza n. 253/2020 depositata in data 24 aprile 2020 dal Giudice di Pace di Teramo, che, in accoglimento del ricorso ex art. 204 bis C.d.S. presentato dal sig. ha annullato il verbale Controparte_1 di contestazione n. SSX 104/2019 del 22 maggio 2019 elevato dalla Polizia
Municipale del che aveva contestato all'allora Parte_1 ricorrente, odierno appellato, la violazione dell'art. 142, commi I e VIII d.lgs.
n. 285/1992 (d'ora poi anche solo “Codice della Strada” o “C.d.s.”), poiché, quale proprietario del veicolo, percorreva alla velocità di 81 km/h un tratto di strada nel Comune di , località S.S. 150, sottoposto a limitazione di Parte_1 velocità di 50 km/h.
Il ha affidato l'appello ad un unico motivo, Parte_1 consistente nella “violazione e falsa applicazione degli articoli 200 e 201 del CdS”, sostenendo l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il verbale di accertamento e la relativa sanzione ivi comminata nei confronti del trasgressore, odierno appellato, per omessa contestazione immediata, sul presupposto per cui le circostanze di cui alla lett. e) del comma
1 bis dell'art. 201 C.d.S. (norma derogatoria rispetto alla regola sancita dall'art. 200 C.d.s. della contestazione immediata) non ricorrano nell'ipotesi di accertamento a mezzo “Scout Speed”, concretamente utilizzato nel caso di specie dagli agenti accertatori per rilevare l'infrazione commessa dal sig.
CP_1
In particolare, l'ente pubblico ha precisato che l'ipotesi eccezionale di cui alla citata lett. e) del comma 1 bis dell'art. 201 C.d.S. viene in rilievo anche con riferimento alle rilevazioni effettuate tramite l'apparecchiatura installata sui veicoli in dotazione agli organi di Polizia denominata “Scout Speed”, in quanto, in considerazione della dinamicità dell'accertamento compiuto nel
2 momento in cui sia l'autovettura del trasgressore sia quella degli agenti accertatori si trovano in movimento, sarebbe impossibile o comunque altamente rischioso per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale provvedere all'immediato fermo del veicolo trasgressore;
pertanto, l'ente appellante ha chiesto la integrale riforma della sentenza gravata, con conseguente annullamento della stessa e conferma del verbale di accertamento impugnato in primo grado.
Si è costituito nell'odierno giudizio il sig. chiedendo di CP_1 dichiarare inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché il rigetto dello stesso, in quanto infondato e proponendo querela di falso incidentale avverso il verbale di accertamento oggetto di causa.
Più in particolare, l'appellato ha contestato che l'unico motivo avversario di gravame confligga “con il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui la contestazione differita è possibile solo se il veicolo oggetto di rilievo si trova a distanza dal posto di accertamento o, comunque, non può essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari, circostanze che non si verificano in caso di utilizzo dello Scout-Speed”, sostenendo come il c.d. Scout
Speed sia un autovelox installato all'interno dei veicoli della Polizia
Municipale che può operare anche laddove l'automobile di servizio sia in movimento, “proprio in ragione della dinamicità del rilevamento che non consente margini di fuga, rendendo possibile la contestazione immediata”, sottolineando come, ai sensi della lett. e), comma 1 bis art. 201 C.d.S., la contestazione differita è possibile invero solo in tre diversi casi, tra loro alternativi (quali la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento, la impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile, la impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari), nessuno dei quali ricorre nel caso di specie.
Inoltre, l'appellato ha aggiunto la mancata emersione, nel caso concreto, di “fondate ragioni che giustificano l'impossibilità di procedere a contestazione immediata”, giacché il rilevamento è avvenuto in avvicinamento e non in un momento successivo al passaggio del veicolo, oltre al fatto che l'infrazione è stata commessa in un tratto di carreggiata a doppio senso di circolazione, in orario diurno, di primo pomeriggio e, pertanto, con scarso traffico;
peraltro, nel verbale, non è neppure indicata la distanza fra il veicolo
3 sottoposto a rilevamento e l'auto civetta, né il senso di marcia del veicolo sottoposto a rilevamento.
A questo punto, l'appellato ha riproposto in sede di appello gli altri motivi coltivati nel ricorso introduttivo di primo grado, non esaminati nella sentenza impugnata siccome ivi rimasti assorbiti, volti a far emergere la nullità del verbale di contestazione per: “1. Mancata indicazione nel verbale degli estremi del decreto prefettizio autorizzativo” di individuazione delle strade o tratti di esse ove poter installare dispositivi automatici per il controllo delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità, ai sensi dell'art. 4 D.L.
n. 121/2002; “
2. Mancata contestazione immediata dell'infrazione - omessa e/o inesatta e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa la mancata contestazione immediata”; “
3. Mancata indicazione sul verbale della direzione di marcia del veicolo sanzionato” e “
4. Mancata segnalazione sul bollettino di comunicazione del mese di Maggio della Prefettura di Teramo dell'uso dell'apparecchio “SCOUT SPEED” appena entrato in uso.”.
Infine, l'appellato ha proposto querela di falso incidentale avverso il verbale di contestazione oggetto di causa, richiamando il contenuto di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Teramo, in funzione di riesame, da cui emergerebbe la dedotta falsa attestazione circa le dichiarazioni rese dai P.U. nel verbale impugnato relative alle verifiche di funzionalità e taratura e alle operazioni di accertamento dell'illecito e successiva verbalizzazione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 14 settembre 2021, l'appellato ha dichiarato espressamente di rinunciare alla querela di falso incidentalmente formulata in comparsa di costituzione, con contestuale accettazione, da parte del Comune appellante, della rinuncia avversaria;
pertanto, il Giudice all'epoca titolare del procedimento, verificata la regolarità della rinuncia e dell'accettazione, non ha ammesso la proposizione della querela e ha rinviato la causa per la discussione e la decisione all'udienza del 7 dicembre 2021, concedendo termine per il deposito di note conclusive.
La predetta udienza è stata invero dal precedente titolare rinviata diverse volte, da ultimo, con provvedimento adottato il 22 febbraio 2023, al 15 gennaio 2025.
4 Lo scrivente magistrato, divenuto titolare del fascicolo in data 12 marzo
2024, ha differito, mediante provvedimento adottato in data 13 agosto 2024, la discussione e la decisione della causa all'udienza odierna (25 febbraio 2025), celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
Pertanto, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come di seguito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve chiarirsi che, in ordine alla eccezione sollevata dalla difesa del sig. relativa alla inammissibilità del gravame per CP_1 mancanza di specificità dei motivi di appello, Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo cui, in applicazione del principio della effettività della tutela giurisdizionale, ai fini della specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., deve ritenersi necessario e sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenendo anche conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. ex multis Cass. civ. n. 13535/2018).
Di conseguenza, essendo il ricorso in appello sufficientemente motivato in ordine alle censure, recte alla censura prospettata, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'appellato.
Passando al vaglio del merito della controversia, la censura mossa dal appellante avverso la motivazione resa nella sentenza qui gravata si Pt_1 rivela fondata, non potendosi condividere l'assunto del Giudice di Pace secondo cui il verbale di contestazione n. SSX 104/2019 del 22 maggio 2019 elevato dalla Polizia Municipale del sarebbe illegittimo Parte_1 in quanto “l'accertamento in tempi successivi è possibile solo se il veicolo oggetto di rilievo si trova a distanza dal posto di accertamento o, comunque, non può essere
5 fermato in tempo utile nei modi regolamentari, circostanze che non si verificano in caso di utilizzo dello Scout Speed” (cfr. p. 3 sentenza impugnata).
In termini generali, deve premettersi, sul piano normativo, che l'art. 200
C.d.s. prevede che - fuori dei casi di cui all'art. 201, comma 1 bis, C.d.s. - la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata (tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta) e, nell'ipotesi in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, l'art. 201, comma 1 C.d.s. prevede che il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato all'effettivo trasgressore entro novanta giorni dall'accertamento.
La regola generale in materia di contestazione, pertanto, è, quella, posta dall'art. 200 C.d.s., della immediatezza, onde consentire al trasgressore di discolparsi rispetto alla stessa.
Tuttavia, l'art. 201, al comma 1 bis C.d.s., elenca i casi nei quali non è necessaria la contestazione immediata ed all'interessato è sufficiente la notifica degli estremi della violazione, e tra queste ipotesi eccezionali, è ricompreso espressamente, alla lettera e), l' “accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di
Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.
Inoltre, ad ulteriore specificazione, il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, prevede, all'art. 384 - rubricato “Casi di impossibilità della contestazione immediata” - che “
1. I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti: (…) e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di in tempo successivo ovvero rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (…)”.
6 A questo punto, si tratta di capire se lo Scout Speed, ossia l'apparecchio di rilevazione concretamente utilizzato dagli agenti accertatori nel caso di specie, possa o meno essere ricompresso nell'alveo di quelli di cui alla citata lettera e) dell'art. 201 comma 1 bis C.d.s., che consente la contestazione non immediata dell'infrazione, verifica, questa, risolta in maniera apoditticamente negativa dal Giudice di Pace.
Ebbene, lo Scout Speed è un dispositivo installato su veicoli in dotazione agli organi di Polizia predisposto per un accertamento (anche) dinamico e cioè quando il veicolo è (anche) in movimento, e consiste in una telecamera posta all'altezza dello specchietto retrovisore interno, che riprende i veicoli che circolano sia nello stesso senso di marcia, che nella semicarreggiata opposta.
Quindi esso altro non è che un particolare tipo di autovelox (come peraltro espressamente affermato anche dall'appellato nella propria comparsa di costituzione a cfr. p. 5), con cui viene rilevata la velocità dei veicoli tramite un apparecchio che, anziché essere fisso, ossia posizionato in maniera statica ai margini della strada, è mobile, essendo collocato all'interno dell'auto civetta, ossia l'auto della polizia, in movimento, sicché è in grado di rilevare la velocità dei veicoli che provengono da ambedue i sensi di circolazione.
Ciò chiarito, non v'è ragione per non ritenere applicabile alla fattispecie in esame i principi espressi dalla giurisprudenza in materia di rilevazioni tramite lo strumento “autovelox”, che viene pacificamente annoverato fra gli apparecchi ex lettera e) dell'art. 201 comma 1 bis C.d.s.: infatti, nonostante le differenze di funzionamento fra i due sistemi, in entrambi i casi l'eccesso di velocità viene rilevato al momento stesso della violazione ai limiti imposti sul tratto di strada considerato e, allo stesso modo, in entrambe le casistiche, si rende giustificata la contestazione differita, al fine di evitare pericoli alla circolazione della strada ed alla incolumità degli utenti di essa.
A ciò si aggiunga che la circostanza secondo cui tale strumento possa operare, come accaduto nella vicenda oggetto di causa, anche nel caso in cui l'auto di servizio sia in movimento non consente, ex se ed automaticamente,
l'immediatezza della contestazione dell'infrazione, ma anzi, a ben vedere, la rende più difficoltosa, non essendo affatto condivisibile quanto affermato dal
7 Giudice di Pace nella sentenza gravata secondo cui la dinamicità del rilevamento dello Scout Speed sarebbe tale “da non consentire alcun margine di fuga o alcuna manovra elusiva da parte di eventuali trasgressori”, rendendo possibile la contestazione immediata.
Per comprendere l'affermazione che precede, occorre muove dall'analisi del verbale impugnato in primo grado, nel quale le ragioni di impossibilità della contestazione immediata sono ben enunciate, essendo infatti in esso riportato: “MANCATA CONTESTAZIONE IMMEDIATA (Art.
201 comma 1 bis lettera e) D.L.vo): Accertamento violazione a mezzo di apposita apparecchiatura di rilevamento su veicolo in movimento, direttamente gestita dagli organi di P.M. e nella loro disponibilità, che consente la determinazione dell'illecito in un tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento e in quanto non era possibile effettuare l'inversione di marcia in tempo utile e senza creare pericolo per gli altri utenti della strada ed intralcio alla circolazione
o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari;
giusto l'art. 201 c. 1 bis (lettera e) D.L.vo 285 del 92 modificato con Legge 214/2003.”
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, deve anzitutto evidenziarsi che nel verbale sono esplicitate e risultano adeguate le motivazioni di contestazione non immediata.
Al riguardo, occorre rammentare, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che “l'indicazione nel verbale di contestazione notificato d'una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine
d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione” (cfr. ex multis Cass. civ., n. 18023 del 9 luglio 2018; altresì, cfr. Cass. civ, sez. VI, n.
24751 del 5 dicembre 2016, in cui la Suprema Corte ha specificato che, tra dette modalità, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all'espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, deve annoverarsi anche quella di interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata della
8 infrazione ad un solo contravventore); o ancora, la Cassazione, a Sezioni
Unite, ha affermato che “l'indicazione, nel verbale di contestazione notificato, di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 reg. esec. C.d.S., che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 3936 del 13 marzo 2012).
Ciò in quanto la contestazione immediata deve essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.
Alteris verbis, la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile, nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (cfr.
Cassazione civile sez. VI, n. 20595 del 12 ottobre 2016).
Quindi, applicando le coordinate ermeneutiche sin qui descritte al caso per cui è processo, ritiene il Tribunale che il verbale di accertamento in esame presenti adeguata motivazione in ordine alle esigenze che hanno precluso agli agenti accertatori di effettuare la contestazione immediata dell'infrazione rilevata, non essendo infatti semplicemente – e correttamente – richiamato il contenuto della disposizione di riferimento, i.e. l'art. 201 co. 1 bis lettera e)
C.d.S., ma venendo ulteriormente specificato che, per effettuare il fermo immediato del veicolo condotto dal sig. quello in uso agli agenti CP_1 accertatori avrebbe dovuto effettuare in tempo utile una inversione di marcia, manovra che non sarebbe stata possibile senza mettere a repentaglio la sicurezza della circolazione stradale.
9 Non è quindi affatto vero che “non emergono, nel caso concreto, fondate ragioni che giustificano l'impossibilità di procedere a contestazione immediata.” (cfr.
p. 6 comparsa di costituzione): dal verbale, emerge che (a) “il veicolo di rilevamento percorreva la direzione di marcia opposta rispetto al veicolo sanzionato”,
(b) viaggiando “ad una velocità di 81 km/h” (cfr. doc. 2 fascicolo appellato); pertanto, la circolazione in sensi opposti di marcia della vettura civetta e di quella condotta dal trasgressore, unitamente alla sostenuta velocità di crociera di quest'ultima, rendono evidente e ragionevole l'impossibilità di “effettuare inversione di marcia in tempo utile e senza creare pericolo per gli altri utenti della strada ed intralcio alla circolazione”.
Non assume rilievo il fatto che si trattava di “orario diurno, di primo pomeriggio, e, pertanto, con scarso traffico veicolare” (cfr. p. 7 comparsa di costituzione), trattandosi di una circostanza semplicemente presunta dall'appellato; inoltre, la circostanza che “Nel verbale non viene nemmeno indicato il senso di marcia del veicolo sottoposto a rilevamento” (cfr. p. 7 comparsa di costituzione) è facilmente superabile attraverso la semplice visione dei fotogrammi frontali della commessa violazione prodotti sin dal primo grado di giudizio (sub doc. 5) dall'ente comunale, in cui il senso di marcia è ben evincibile, essendo in particolare opposto rispetto a quello del veicolo civetta accertatore, senso di marcia opposto che rende, inevitabilmente, ancor più difficoltoso e rischioso il fermo immediato del veicolo trasgressore.
Deve infatti essere ribadito che trattasi di accertamento avvenuto a mezzo di apposito dispositivo che rileva all'istante l'eccesso di velocità in un momento molto prossimo all'incrociarsi delle due vetture, quella della Polizia
Municipale e quella del trasgressore, con il corollario per cui ogni manovra per tentare di fermare il veicolo del contravventore non potrebbe che essere pericolosa per tutti gli altri utenti della strada, specie se i veicoli in questione, come accaduto, viaggiano in sensi opposti di marcia.
Quindi, dal verbale della Polizia, emerge la condivisibile e pregevole volontà della stessa di evitare il rischio che una repentina inversione di marcia eventualmente posta in essere dagli agenti accertatori potesse cagionare intralcio alla circolazione e/o pericolo agli utenti della strada.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sin qui affermato, la rilevazione per mezzo dello strumento “Scout Speed” va ricondotta nell'alveo delle
10 eccezioni alla regola generale della contestazione immediata, ben adattandosi alla definizione delineata dall'art 201 comma 1 bis, lett. e), e ciò in quanto, proprio tenuto conto della dinamicità dell'accertamento nonché della circostanza che entrambe le vetture sono in movimento, risulta materialmente impossibile provvedere al fermo del veicolo in sicurezza, ancor di più, poi, nel caso di specie, per tutte le ragioni sopra evidenziate.
In relazione a tale ultimo aspetto, alcuna valenza sostanziale può spiegare la pronuncia di merito richiamata dall'appellato (sentenza del
Tribunale di Reggio Emilia n. 511 del 4 giugno 2020), atteso che il verbale di accertamento di cui alla relativa fattispecie “non indica (n.d.r.: neppure) le ragioni della mancata contestazione immediata”, mentre, nel caso di specie, come visto, è espressamente specificato non solo il richiamo alla normativa del
Codice di Strada, ma altresì il motivo che ha reso impossibile procedere ad immediata contestazione, in quanto “non era possibile effettuare l'inversione di marcia in tempo utile e senza creare pericolo per gli altri utenti della strada ed intralcio alla circolazione”, motivazione che, lungi dall'essere “meramente apparente” come sostenuto dall'appellato, è dimostrata e condivisibile.
Ciò rende del tutto legittimo il verbale impugnato con riferimento alla contestazione differita dell'infrazione, con conseguente fondatezza del predetto motivo di appello proposto dal . Parte_1
Volgendo a questo punto alla disamina dei motivi di impugnazione coltivati in primo grado dall'allora ricorrente, odierno appellato, e non vagliati - per il principio dell'assorbimento - dal Giudice di prime cure e chiarita l'ammissibilità della loro riproposizione in secondo grado senza che sia a tal fine necessaria la proposizione dell'appello incidentale, ben potendosi ritenere sufficiente la loro riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, n. 20129 del 22 giugno 2022; Cass. Sez. Un. n.
11799/2017), il motivo riproposto dal sig. inerente la “Mancata CP_1 indicazione nel verbale degli estremi del decreto prefettizio autorizzativo” è infondato (specificandosi da subito che quello concernente la “Mancata contestazione immediata dell'infrazione - omessa e/o inesatta e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa la mancata contestazione immediata” è stato sopra funditus affrontato e deve essere, nella versione coltivata dall'odierno appellato, rigettato sulla scorta di tutte le superiori argomentazioni).
11 Ciò chiarito, deve essere sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del sig. l'art. 4 D.L. 121/2002 non risulta CP_1 invero applicabile in relazione ai dispositivi “Speed Scout” (rivelandosi per l'effetto irrilevante ogni osservazione in ordine alla tipologia/natura della strada oggetto dell'accertamento).
Infatti, come ricordato proprio dalla stessa parte appellata, l'art. 4 D.L.
121/2002, ratione temporis applicabile al caso di specie (non essendo applicabile, viceversa, la modifica introdotta successivamente dal D-L n.
76/2020 conv. con modif. dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), prevede espressamente al comma I che “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C
e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.”; al successivo comma II stabilisce che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma
1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.”, mentre al comma IV dispone che “Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”
12 Sotto altro aspetto, invece, il sopra citato art. 201, comma 1 bis C.d.S., stabilisce, alle lettere e) ed f), rispettivamente, che: “Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma
1: (…) e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168,
e successive modificazioni”.
Ebbene, in base alla lettura congiunta delle disposizioni normative in commento, si può pertanto affermare che: (i) in caso di accertamento della violazione effettuato mediante l'utilizzo dei dispositivi di cui al richiamato art. 4 D.L. 121/2002 (“dispositivi o mezzi tecnici di controllo…finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni”), è necessario il decreto prefettizio di individuazione della strada o del tratto di strada, e ciò per tutte le strade diverse da quelle autostradali ed extraurbane principali (ivi incluse quelle urbane non di scorrimento: cfr. a tale ultimo riguardo, Cassazione civile sez.
II, 15 gennaio 2021, n. 623 nonché, in senso meramente ricognitivo, le modifiche apportate all'art 4, co. I dal D.L. n. 76/2020, conv. con modif. dalla
L. 11 settembre 2020, n. 120); (ii) diversamente, in caso di violazione riscontrata per mezzo di “apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”, oltre a non esser necessaria la contestazione immediata, non occorre alcuna preventiva autorizzazione del Prefetto localmente competente,
e ciò a prescindere dalla tipologia di strada ove è effettuata la rilevazione.
In altri termini, il discrimen tra le due tipologie di strumenti risiede nella gestione diretta o meno del dispositivo ad opera dell'agente, atteso che solo nell'ipotesi negativa il legislatore ha previsto la necessità del decreto prefettizio, da emanarsi sulla base di una valutazione preventiva relativa al
13 tratto di strada ed alle sue caratteristiche (elevato tasso di incidentalità e conformazione plano-altimetrica), che rendono difficile l'applicazione degli ordinari moduli operativi che prevedono l'immediata contestazione della violazione accertata, mentre, nell'ipotesi positiva, la valutazione dei presupposti che consentono la contestazione differita è effettuata direttamente dal legislatore (“veicolo .. a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”).
Tale interpretazione ha trovato l'avallo, oltre che proprio del Tribunale adito in precedenti pronunce rese sulla materia (cfr. a titolo di esempio
Tribunale di Teramo, n. 798/2022, depositata il 14 luglio 2022; Tribunale di
Teramo, n. 750/2022, depositata il 29 giugno 2022), anche di numerose sentenze della Corte di Cassazione, in cui: (a) viene confermata la distinzione tra “dispositivi finalizzati al controllo remoto delle violazioni” ex art. 4 D.L. n. 121 del 2002 da un lato ed “apparecchi elettronici mobili presidiati con la presenza di un organo di polizia stradale” dall'altro lato, questi ultimi non rientranti nel novero del citato art. 4 e sottratti alla predeterminazione della distanza chilometrica di cui all'art. 25 co. 2 L. n. 120/2010 (cfr. Cass. Civ. sez. II, n. 32104 del 9 dicembre 2019); (b) è stato osservato che, nel caso di utilizzazione di apparecchiature direttamente gestite dagli agenti di polizia, deve essere esclusa la necessità dell'apposito decreto prefettizio, essendo quest'ultimo necessario solo ove al violazione al C.d.S. avvenga attraverso l'utilizzazione di apparecchiature di rilevamento “a distanza” (cfr. Cass. Civ. n. 536/2018 e
Cass. Civ. n. 376/2008 e arg. da Cass. n. 16622/2019); (c) è stato puntualizzato che l'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox) nei centri urbani è consentita con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia, senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio (necessario solo “ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità”: Cass. n.
776/2021) del quale riprodurre i dati identificativi nel verbale di contestazione
(cfr. Cass. sez. VI, n. 18560 del 9 giugno 2022).
Pertanto, alla luce del quadro normativo di riferimento e del richiamato orientamento e di merito e di legittimità, la doglianza riproposta in appello dal sig. deve essere rigettata, atteso che, indipendentemente dalla CP_1
14 classificazione della strada ove è stata accertata l'infrazione, la violazione oggetto di contestazione è stata effettuata mediante “Speed Scout”, in modalità dinamica, installato cioè a bordo dei veicoli impiegati dalla Polizia
Municipale e, dunque, rientrante tra i dispositivi per i quali non è prevista la necessità del decreto dell'autorità prefettizia.
Allo stesso modo infondato si rivela il motivo riproposto afferente la
“Mancata indicazione sul verbale della direzione di marcia del veicolo sanzionato”, che comporterebbe, nella prospettiva dell'allora ricorrente, odierno appellato, la violazione del rispettivo diritto di difesa.
Sul punto, deve rammentarsi che l'art. 383 del sopra citato Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) dispone testualmente che “Il verbale deve contenere
l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione”, così delineando la struttura formale del verbale ed indicando precisamente gli elementi essenziali dello stesso.
Pertanto, soltanto nell'ipotesi in cui sia totalmente assente l'indicazione del giorno, dell'ora e/o della località nei quali la violazione è avvenuta, e/o delle generalità (o della residenza) del trasgressore o del proprietario del veicolo, e/o del tipo di veicolo (compresa la targa di riconoscimento) e/o dell'esposizione sommaria del fatto ovvero ancora della disposizione normativa violata e delle eventuali dichiarazioni di cui il trasgressore ha chiesto l'inserzione, allora il verbale è radicalmente affetto da nullità insanabile, essendo sottesa al predetto vizio la ratio di tutela del diritto di difesa del trasgressore.
Al contrario, alcuna nullità può profilarsi nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia stato messo nelle condizioni di conoscere il fatto a lui ascritto e la contestazione nei suoi confronti elevata, debitamente circostanziata secondo i parametri appena riferiti, sia idonea a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale la contestazione è preordinata.
15 Ebbene, nel caso di specie, il verbale riporta tutti gli elementi essenziali indicati dal citato art. 383, per cui esso non può dirsi nullo per mancata indicazione della direzione di marcia del veicolo sanzionato.
A ciò si aggiunga, come sopra già rilevato, che il senso di marcia risulta nitidamente dai fotogrammi frontali della commessa violazione prodotti sin dal primo grado di giudizio (sub doc. 5) dall in cui il senso di CP_2 marcia è ben evincibile, essendo in particolare opposto rispetto a quello del veicolo civetta.
Infine, parimenti non meritevole di accoglimento è il motivo riproposto dal sig. concernente la “Mancata segnalazione sul bollettino di CP_1 comunicazione del mese di Maggio della Prefettura di Teramo dell'uso dell'apparecchio “SCOUT SPEED” appena entrato in uso.”
Al riguardo, è sufficiente rilevare come non esista invero alcuna norma
(difatti neppure richiamata dalla difesa dell'allora ricorrente, oggi appellato) che preveda l'obbligo di avvisare gli automobilisti di un controllo mediante diffusione online dei calendari dei controlli pianificati da un organo di polizia, essendo l'informazione de qua resa attraverso apposita cartellonistica, rispetto alla quale, tuttavia, non vi è contestazione di sorta, essendosi l'appellato limitato a censurare che “Sul bollettino del mese di maggio della Prefettura di
Teramo non è stato segnalato, per il tratto di SS 150, l'uso dell'apparecchio di rilevamento dinamico “Scout Speed”. La suddetta informazione avrebbe indotto gli utenti della strada a una maggiore prevenzione, con relativo abbassamento della velocità a beneficio anche della sicurezza per la circolazione, oltre che delle tasche dei contravvenzionati.” (cfr. p. 13 comparsa di costituzione, che riportato la contestazione mossa in primo grado).
Peraltro, è doveroso evidenziare che, sin dal primo grado di giudizio, il ha fornito prova documentale dell'apposizione di Parte_1 cartelli verticali di preavvertimento recanti la dicitura “controllo elettronico della velocità”, come agevolmente evincibile dalla documentazione fotografica depositata;
ed ancora, dal verbale impugnato, risulta che il veicolo civetta sul quale è stato installato il dispositivo di rilevamento della velocità era “dotato di scritta luminosa tale da rendere visibile agli utenti della strada la postazione di controllo in maniera dinamica”.
16 Da ultimo, la censura relativa alla falsità del verbale di accertamento oggetto di causa deve intendersi radicalmente abbandonata dall'appellato, alla luce della (i) rinuncia espressa, alla prima udienza del 14 settembre 2021, alla querela di falso incidentalmente formulata in comparsa, contestualmente accettata da parte del appellante, con conseguente provvedimento, Pt_1 emesso dal Giudice all'epoca titolare del procedimento, di non ammissione della proposizione della querela e della (ii) (coerente) mancata riproposizione della censura de qua nei successivi scritti difensivi (da ultimo nelle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, in cui tale profilo non è neppure menzionato).
In aggiunta alla dirimente considerazione appena svolta, vale la pena, sia pur solo ad abundantiam, osservare che la censura proposta di nullità del verbale impugnato per falsa attestazione di fatti come compiuti o avvenuti alla presenza degli agenti della Polizia Municipale, lungi dal concretizzare un motivo di appello, è inquadrabile a ben vedere alla stregua di un motivo di impugnazione del verbale amministrativo, motivo proposto per la prima volta in sede di appello (non essendo stato formulato in primo grado) e che, sebbene ammissibile (in quanto fondato su documentazione sopravvenuta), nel merito risulterebbe, in ogni caso, infondato, giacché, precisato l'erroneo inquadramento del vizio lamentato in termini di nullità - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di tale vizio dell'atto amministrativo di cui all'art. 21 septies l. 241/90 - potendosi al più configurare una ipotesi di mera annullabilità del provvedimento per violazione di legge, tuttavia, la parte non ha dedotto alcunché in termini di specificità della contestazione, ed in particolare in ordine alla peculiare incidenza che l'eventuale accertamento della falsa attestazione avrebbe cagionato sul contenuto finale del provvedimento impugnato. L'appellante, in particolare, ha dedotto meri vizi formali del provvedimento, senza peraltro indicarne la violazione in termini di diritto, e senza chiarire l'idoneità di tali vizi ad incidere sul suo contenuto sostanziale
(ad esempio eccependo che, in concreto, l'accertamento del superamento del limite di velocità era da considerarsi inesistente o errato) ovvero – per ciò che rileva ai fini del presente giudizio – sul diritto di difesa del trasgressore, con il corollario per cui la mancata indicazione del pregiudizio in concreto patito per effetto della dedotta invalidità non consente di dar rilievo al vizio
17 lamentato, essendo infatti noto che l'eventuale mera violazione di legge, astrattamente dedotta, non comporta ex se l'annullabilità del verbale impugnato, laddove il vizio formale non sia stato idoneo ad incidere sul contenuto sostanziale del provvedimento medesimo. D'altro canto, ma ciò lo si rileva, come già anticipato, solo ad abundantiam, nel caso di specie, alcun dubbio può sorgere circa la corretta funzionalità degli apparecchi, atteso che il , sin dal primo grado di giudizio, ha dato prova Parte_1 dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità degli stessi, fornendo dimostrazione documentale dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento utilizzato (cfr. in particolare i documenti allegati sub nn. 11 e 12 al fascicolo di primo grado, e cioè, rispettivamente, la certificazione di conformità ed il certificato di taratura), elementi sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità (cfr. Cass. civ. sez. II, n. 29093 del 18 dicembre 2020; Cass. civ., n. 14597 del 26 maggio 2021), contrariamente alle indicazioni degli agenti nel verbale di accertamento circa tale funzionalità, essendo frutto della mera percezione sensoriale degli stessi circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura
(tanto che, con riguardo a tali indicazioni, si ritiene inammissibile la proposizione della querela di falso: cfr. Cass. Civ., sez. VI-II, ordinanza n.
32369 del 13 dicembre 2018).
In definitiva, sulla base delle superiori considerazioni, l'appello interposto dal merita accoglimento, essendo emersa, Parte_1 dall'esame della documentazione in atti e dalla considerazione del quadro normativo di riferimento, come interpretato dalla giurisprudenza, la legittimità del verbale di accertamento elevato nei confronti del sig.
da questi impugnato in primo grado di giudizio. CP_1
Passando infine alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale che la presenza di un articolato quadro normativo (per ciò che attiene alla esatta interpretazione del disposto di cui all'art. 4 DL 121/02 e dei confini tra i dispositivi rientranti sotto l'egida di tale norma e quelli menzionati dalla lett. e) dell'art. 201 comma 1 bis C.d.S.), lo strumento di rilevazione impiegato, lo “Scout speed”, costituente una nuova tecnologia non espressamente disciplinata dal legislatore, nonché la presenza di pronunce di merito, allegate dall'appellato, di diversa interpretazione, sono
18 tutte circostanze idonee ad integrare quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che la
Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 77/2018, ha affermato poter giustificare la compensazione, parziale o integrale, delle spese di lite anche oltre rispetto ai casi individuati dall'art. 92 c.p.c.; pertanto, in ragione di quanto detto, si stima equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sulla causa contraddistinta dal numero di R.G.
3370/2020, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto dal e Parte_1 quindi in riforma della sentenza n. 253/2020 emessa dal Giudice di Pace di Teramo, pubblicata in data 24 aprile 2020, conferma il verbale di accertamento n. SSX 104/2019 del 22 maggio 2019 elevato dalla Polizia
Municipale del nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 25 febbraio 2025 celebratasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3370 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020, promossa
da
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, dott. , con sede in , in via Castello n. Persona_1 Parte_1
6, elettivamente domiciliato a Pescara, in via Tiburtina Valeria, n. 83, presso e nello studio dell'Avv. Veronica Imparato, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso in appello.
- parte appellante -
e
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1 giorno 10 settembre 1953, residente a [...], elettivamente domiciliato a Teramo, in via A. Cipollone, n. 44, presso e nello studio dell'Avv. Luca Quartapelle, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in data 11 giugno 2022.
- parte appellata -
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 253/2020 emessa dal Giudice di
Pace di Teramo nell'ambito del giudizio contraddistinto dal R.G. n. 1910/2019, depositata in data 24 aprile 2020, non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza di discussione del 25 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 13 dicembre 2020 e regolarmente notificato in data 12 gennaio 2021, il ha Parte_1 proposto impugnazione avverso la sentenza n. 253/2020 depositata in data 24 aprile 2020 dal Giudice di Pace di Teramo, che, in accoglimento del ricorso ex art. 204 bis C.d.S. presentato dal sig. ha annullato il verbale Controparte_1 di contestazione n. SSX 104/2019 del 22 maggio 2019 elevato dalla Polizia
Municipale del che aveva contestato all'allora Parte_1 ricorrente, odierno appellato, la violazione dell'art. 142, commi I e VIII d.lgs.
n. 285/1992 (d'ora poi anche solo “Codice della Strada” o “C.d.s.”), poiché, quale proprietario del veicolo, percorreva alla velocità di 81 km/h un tratto di strada nel Comune di , località S.S. 150, sottoposto a limitazione di Parte_1 velocità di 50 km/h.
Il ha affidato l'appello ad un unico motivo, Parte_1 consistente nella “violazione e falsa applicazione degli articoli 200 e 201 del CdS”, sostenendo l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il verbale di accertamento e la relativa sanzione ivi comminata nei confronti del trasgressore, odierno appellato, per omessa contestazione immediata, sul presupposto per cui le circostanze di cui alla lett. e) del comma
1 bis dell'art. 201 C.d.S. (norma derogatoria rispetto alla regola sancita dall'art. 200 C.d.s. della contestazione immediata) non ricorrano nell'ipotesi di accertamento a mezzo “Scout Speed”, concretamente utilizzato nel caso di specie dagli agenti accertatori per rilevare l'infrazione commessa dal sig.
CP_1
In particolare, l'ente pubblico ha precisato che l'ipotesi eccezionale di cui alla citata lett. e) del comma 1 bis dell'art. 201 C.d.S. viene in rilievo anche con riferimento alle rilevazioni effettuate tramite l'apparecchiatura installata sui veicoli in dotazione agli organi di Polizia denominata “Scout Speed”, in quanto, in considerazione della dinamicità dell'accertamento compiuto nel
2 momento in cui sia l'autovettura del trasgressore sia quella degli agenti accertatori si trovano in movimento, sarebbe impossibile o comunque altamente rischioso per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale provvedere all'immediato fermo del veicolo trasgressore;
pertanto, l'ente appellante ha chiesto la integrale riforma della sentenza gravata, con conseguente annullamento della stessa e conferma del verbale di accertamento impugnato in primo grado.
Si è costituito nell'odierno giudizio il sig. chiedendo di CP_1 dichiarare inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché il rigetto dello stesso, in quanto infondato e proponendo querela di falso incidentale avverso il verbale di accertamento oggetto di causa.
Più in particolare, l'appellato ha contestato che l'unico motivo avversario di gravame confligga “con il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui la contestazione differita è possibile solo se il veicolo oggetto di rilievo si trova a distanza dal posto di accertamento o, comunque, non può essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari, circostanze che non si verificano in caso di utilizzo dello Scout-Speed”, sostenendo come il c.d. Scout
Speed sia un autovelox installato all'interno dei veicoli della Polizia
Municipale che può operare anche laddove l'automobile di servizio sia in movimento, “proprio in ragione della dinamicità del rilevamento che non consente margini di fuga, rendendo possibile la contestazione immediata”, sottolineando come, ai sensi della lett. e), comma 1 bis art. 201 C.d.S., la contestazione differita è possibile invero solo in tre diversi casi, tra loro alternativi (quali la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento, la impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile, la impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari), nessuno dei quali ricorre nel caso di specie.
Inoltre, l'appellato ha aggiunto la mancata emersione, nel caso concreto, di “fondate ragioni che giustificano l'impossibilità di procedere a contestazione immediata”, giacché il rilevamento è avvenuto in avvicinamento e non in un momento successivo al passaggio del veicolo, oltre al fatto che l'infrazione è stata commessa in un tratto di carreggiata a doppio senso di circolazione, in orario diurno, di primo pomeriggio e, pertanto, con scarso traffico;
peraltro, nel verbale, non è neppure indicata la distanza fra il veicolo
3 sottoposto a rilevamento e l'auto civetta, né il senso di marcia del veicolo sottoposto a rilevamento.
A questo punto, l'appellato ha riproposto in sede di appello gli altri motivi coltivati nel ricorso introduttivo di primo grado, non esaminati nella sentenza impugnata siccome ivi rimasti assorbiti, volti a far emergere la nullità del verbale di contestazione per: “1. Mancata indicazione nel verbale degli estremi del decreto prefettizio autorizzativo” di individuazione delle strade o tratti di esse ove poter installare dispositivi automatici per il controllo delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità, ai sensi dell'art. 4 D.L.
n. 121/2002; “
2. Mancata contestazione immediata dell'infrazione - omessa e/o inesatta e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa la mancata contestazione immediata”; “
3. Mancata indicazione sul verbale della direzione di marcia del veicolo sanzionato” e “
4. Mancata segnalazione sul bollettino di comunicazione del mese di Maggio della Prefettura di Teramo dell'uso dell'apparecchio “SCOUT SPEED” appena entrato in uso.”.
Infine, l'appellato ha proposto querela di falso incidentale avverso il verbale di contestazione oggetto di causa, richiamando il contenuto di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Teramo, in funzione di riesame, da cui emergerebbe la dedotta falsa attestazione circa le dichiarazioni rese dai P.U. nel verbale impugnato relative alle verifiche di funzionalità e taratura e alle operazioni di accertamento dell'illecito e successiva verbalizzazione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 14 settembre 2021, l'appellato ha dichiarato espressamente di rinunciare alla querela di falso incidentalmente formulata in comparsa di costituzione, con contestuale accettazione, da parte del Comune appellante, della rinuncia avversaria;
pertanto, il Giudice all'epoca titolare del procedimento, verificata la regolarità della rinuncia e dell'accettazione, non ha ammesso la proposizione della querela e ha rinviato la causa per la discussione e la decisione all'udienza del 7 dicembre 2021, concedendo termine per il deposito di note conclusive.
La predetta udienza è stata invero dal precedente titolare rinviata diverse volte, da ultimo, con provvedimento adottato il 22 febbraio 2023, al 15 gennaio 2025.
4 Lo scrivente magistrato, divenuto titolare del fascicolo in data 12 marzo
2024, ha differito, mediante provvedimento adottato in data 13 agosto 2024, la discussione e la decisione della causa all'udienza odierna (25 febbraio 2025), celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
Pertanto, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come di seguito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve chiarirsi che, in ordine alla eccezione sollevata dalla difesa del sig. relativa alla inammissibilità del gravame per CP_1 mancanza di specificità dei motivi di appello, Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo cui, in applicazione del principio della effettività della tutela giurisdizionale, ai fini della specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., deve ritenersi necessario e sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenendo anche conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. ex multis Cass. civ. n. 13535/2018).
Di conseguenza, essendo il ricorso in appello sufficientemente motivato in ordine alle censure, recte alla censura prospettata, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'appellato.
Passando al vaglio del merito della controversia, la censura mossa dal appellante avverso la motivazione resa nella sentenza qui gravata si Pt_1 rivela fondata, non potendosi condividere l'assunto del Giudice di Pace secondo cui il verbale di contestazione n. SSX 104/2019 del 22 maggio 2019 elevato dalla Polizia Municipale del sarebbe illegittimo Parte_1 in quanto “l'accertamento in tempi successivi è possibile solo se il veicolo oggetto di rilievo si trova a distanza dal posto di accertamento o, comunque, non può essere
5 fermato in tempo utile nei modi regolamentari, circostanze che non si verificano in caso di utilizzo dello Scout Speed” (cfr. p. 3 sentenza impugnata).
In termini generali, deve premettersi, sul piano normativo, che l'art. 200
C.d.s. prevede che - fuori dei casi di cui all'art. 201, comma 1 bis, C.d.s. - la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata (tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta) e, nell'ipotesi in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, l'art. 201, comma 1 C.d.s. prevede che il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato all'effettivo trasgressore entro novanta giorni dall'accertamento.
La regola generale in materia di contestazione, pertanto, è, quella, posta dall'art. 200 C.d.s., della immediatezza, onde consentire al trasgressore di discolparsi rispetto alla stessa.
Tuttavia, l'art. 201, al comma 1 bis C.d.s., elenca i casi nei quali non è necessaria la contestazione immediata ed all'interessato è sufficiente la notifica degli estremi della violazione, e tra queste ipotesi eccezionali, è ricompreso espressamente, alla lettera e), l' “accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di
Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.
Inoltre, ad ulteriore specificazione, il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, prevede, all'art. 384 - rubricato “Casi di impossibilità della contestazione immediata” - che “
1. I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti: (…) e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di in tempo successivo ovvero rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (…)”.
6 A questo punto, si tratta di capire se lo Scout Speed, ossia l'apparecchio di rilevazione concretamente utilizzato dagli agenti accertatori nel caso di specie, possa o meno essere ricompresso nell'alveo di quelli di cui alla citata lettera e) dell'art. 201 comma 1 bis C.d.s., che consente la contestazione non immediata dell'infrazione, verifica, questa, risolta in maniera apoditticamente negativa dal Giudice di Pace.
Ebbene, lo Scout Speed è un dispositivo installato su veicoli in dotazione agli organi di Polizia predisposto per un accertamento (anche) dinamico e cioè quando il veicolo è (anche) in movimento, e consiste in una telecamera posta all'altezza dello specchietto retrovisore interno, che riprende i veicoli che circolano sia nello stesso senso di marcia, che nella semicarreggiata opposta.
Quindi esso altro non è che un particolare tipo di autovelox (come peraltro espressamente affermato anche dall'appellato nella propria comparsa di costituzione a cfr. p. 5), con cui viene rilevata la velocità dei veicoli tramite un apparecchio che, anziché essere fisso, ossia posizionato in maniera statica ai margini della strada, è mobile, essendo collocato all'interno dell'auto civetta, ossia l'auto della polizia, in movimento, sicché è in grado di rilevare la velocità dei veicoli che provengono da ambedue i sensi di circolazione.
Ciò chiarito, non v'è ragione per non ritenere applicabile alla fattispecie in esame i principi espressi dalla giurisprudenza in materia di rilevazioni tramite lo strumento “autovelox”, che viene pacificamente annoverato fra gli apparecchi ex lettera e) dell'art. 201 comma 1 bis C.d.s.: infatti, nonostante le differenze di funzionamento fra i due sistemi, in entrambi i casi l'eccesso di velocità viene rilevato al momento stesso della violazione ai limiti imposti sul tratto di strada considerato e, allo stesso modo, in entrambe le casistiche, si rende giustificata la contestazione differita, al fine di evitare pericoli alla circolazione della strada ed alla incolumità degli utenti di essa.
A ciò si aggiunga che la circostanza secondo cui tale strumento possa operare, come accaduto nella vicenda oggetto di causa, anche nel caso in cui l'auto di servizio sia in movimento non consente, ex se ed automaticamente,
l'immediatezza della contestazione dell'infrazione, ma anzi, a ben vedere, la rende più difficoltosa, non essendo affatto condivisibile quanto affermato dal
7 Giudice di Pace nella sentenza gravata secondo cui la dinamicità del rilevamento dello Scout Speed sarebbe tale “da non consentire alcun margine di fuga o alcuna manovra elusiva da parte di eventuali trasgressori”, rendendo possibile la contestazione immediata.
Per comprendere l'affermazione che precede, occorre muove dall'analisi del verbale impugnato in primo grado, nel quale le ragioni di impossibilità della contestazione immediata sono ben enunciate, essendo infatti in esso riportato: “MANCATA CONTESTAZIONE IMMEDIATA (Art.
201 comma 1 bis lettera e) D.L.vo): Accertamento violazione a mezzo di apposita apparecchiatura di rilevamento su veicolo in movimento, direttamente gestita dagli organi di P.M. e nella loro disponibilità, che consente la determinazione dell'illecito in un tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento e in quanto non era possibile effettuare l'inversione di marcia in tempo utile e senza creare pericolo per gli altri utenti della strada ed intralcio alla circolazione
o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari;
giusto l'art. 201 c. 1 bis (lettera e) D.L.vo 285 del 92 modificato con Legge 214/2003.”
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, deve anzitutto evidenziarsi che nel verbale sono esplicitate e risultano adeguate le motivazioni di contestazione non immediata.
Al riguardo, occorre rammentare, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che “l'indicazione nel verbale di contestazione notificato d'una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine
d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione” (cfr. ex multis Cass. civ., n. 18023 del 9 luglio 2018; altresì, cfr. Cass. civ, sez. VI, n.
24751 del 5 dicembre 2016, in cui la Suprema Corte ha specificato che, tra dette modalità, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all'espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, deve annoverarsi anche quella di interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata della
8 infrazione ad un solo contravventore); o ancora, la Cassazione, a Sezioni
Unite, ha affermato che “l'indicazione, nel verbale di contestazione notificato, di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 reg. esec. C.d.S., che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 3936 del 13 marzo 2012).
Ciò in quanto la contestazione immediata deve essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.
Alteris verbis, la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile, nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (cfr.
Cassazione civile sez. VI, n. 20595 del 12 ottobre 2016).
Quindi, applicando le coordinate ermeneutiche sin qui descritte al caso per cui è processo, ritiene il Tribunale che il verbale di accertamento in esame presenti adeguata motivazione in ordine alle esigenze che hanno precluso agli agenti accertatori di effettuare la contestazione immediata dell'infrazione rilevata, non essendo infatti semplicemente – e correttamente – richiamato il contenuto della disposizione di riferimento, i.e. l'art. 201 co. 1 bis lettera e)
C.d.S., ma venendo ulteriormente specificato che, per effettuare il fermo immediato del veicolo condotto dal sig. quello in uso agli agenti CP_1 accertatori avrebbe dovuto effettuare in tempo utile una inversione di marcia, manovra che non sarebbe stata possibile senza mettere a repentaglio la sicurezza della circolazione stradale.
9 Non è quindi affatto vero che “non emergono, nel caso concreto, fondate ragioni che giustificano l'impossibilità di procedere a contestazione immediata.” (cfr.
p. 6 comparsa di costituzione): dal verbale, emerge che (a) “il veicolo di rilevamento percorreva la direzione di marcia opposta rispetto al veicolo sanzionato”,
(b) viaggiando “ad una velocità di 81 km/h” (cfr. doc. 2 fascicolo appellato); pertanto, la circolazione in sensi opposti di marcia della vettura civetta e di quella condotta dal trasgressore, unitamente alla sostenuta velocità di crociera di quest'ultima, rendono evidente e ragionevole l'impossibilità di “effettuare inversione di marcia in tempo utile e senza creare pericolo per gli altri utenti della strada ed intralcio alla circolazione”.
Non assume rilievo il fatto che si trattava di “orario diurno, di primo pomeriggio, e, pertanto, con scarso traffico veicolare” (cfr. p. 7 comparsa di costituzione), trattandosi di una circostanza semplicemente presunta dall'appellato; inoltre, la circostanza che “Nel verbale non viene nemmeno indicato il senso di marcia del veicolo sottoposto a rilevamento” (cfr. p. 7 comparsa di costituzione) è facilmente superabile attraverso la semplice visione dei fotogrammi frontali della commessa violazione prodotti sin dal primo grado di giudizio (sub doc. 5) dall'ente comunale, in cui il senso di marcia è ben evincibile, essendo in particolare opposto rispetto a quello del veicolo civetta accertatore, senso di marcia opposto che rende, inevitabilmente, ancor più difficoltoso e rischioso il fermo immediato del veicolo trasgressore.
Deve infatti essere ribadito che trattasi di accertamento avvenuto a mezzo di apposito dispositivo che rileva all'istante l'eccesso di velocità in un momento molto prossimo all'incrociarsi delle due vetture, quella della Polizia
Municipale e quella del trasgressore, con il corollario per cui ogni manovra per tentare di fermare il veicolo del contravventore non potrebbe che essere pericolosa per tutti gli altri utenti della strada, specie se i veicoli in questione, come accaduto, viaggiano in sensi opposti di marcia.
Quindi, dal verbale della Polizia, emerge la condivisibile e pregevole volontà della stessa di evitare il rischio che una repentina inversione di marcia eventualmente posta in essere dagli agenti accertatori potesse cagionare intralcio alla circolazione e/o pericolo agli utenti della strada.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sin qui affermato, la rilevazione per mezzo dello strumento “Scout Speed” va ricondotta nell'alveo delle
10 eccezioni alla regola generale della contestazione immediata, ben adattandosi alla definizione delineata dall'art 201 comma 1 bis, lett. e), e ciò in quanto, proprio tenuto conto della dinamicità dell'accertamento nonché della circostanza che entrambe le vetture sono in movimento, risulta materialmente impossibile provvedere al fermo del veicolo in sicurezza, ancor di più, poi, nel caso di specie, per tutte le ragioni sopra evidenziate.
In relazione a tale ultimo aspetto, alcuna valenza sostanziale può spiegare la pronuncia di merito richiamata dall'appellato (sentenza del
Tribunale di Reggio Emilia n. 511 del 4 giugno 2020), atteso che il verbale di accertamento di cui alla relativa fattispecie “non indica (n.d.r.: neppure) le ragioni della mancata contestazione immediata”, mentre, nel caso di specie, come visto, è espressamente specificato non solo il richiamo alla normativa del
Codice di Strada, ma altresì il motivo che ha reso impossibile procedere ad immediata contestazione, in quanto “non era possibile effettuare l'inversione di marcia in tempo utile e senza creare pericolo per gli altri utenti della strada ed intralcio alla circolazione”, motivazione che, lungi dall'essere “meramente apparente” come sostenuto dall'appellato, è dimostrata e condivisibile.
Ciò rende del tutto legittimo il verbale impugnato con riferimento alla contestazione differita dell'infrazione, con conseguente fondatezza del predetto motivo di appello proposto dal . Parte_1
Volgendo a questo punto alla disamina dei motivi di impugnazione coltivati in primo grado dall'allora ricorrente, odierno appellato, e non vagliati - per il principio dell'assorbimento - dal Giudice di prime cure e chiarita l'ammissibilità della loro riproposizione in secondo grado senza che sia a tal fine necessaria la proposizione dell'appello incidentale, ben potendosi ritenere sufficiente la loro riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, n. 20129 del 22 giugno 2022; Cass. Sez. Un. n.
11799/2017), il motivo riproposto dal sig. inerente la “Mancata CP_1 indicazione nel verbale degli estremi del decreto prefettizio autorizzativo” è infondato (specificandosi da subito che quello concernente la “Mancata contestazione immediata dell'infrazione - omessa e/o inesatta e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa la mancata contestazione immediata” è stato sopra funditus affrontato e deve essere, nella versione coltivata dall'odierno appellato, rigettato sulla scorta di tutte le superiori argomentazioni).
11 Ciò chiarito, deve essere sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del sig. l'art. 4 D.L. 121/2002 non risulta CP_1 invero applicabile in relazione ai dispositivi “Speed Scout” (rivelandosi per l'effetto irrilevante ogni osservazione in ordine alla tipologia/natura della strada oggetto dell'accertamento).
Infatti, come ricordato proprio dalla stessa parte appellata, l'art. 4 D.L.
121/2002, ratione temporis applicabile al caso di specie (non essendo applicabile, viceversa, la modifica introdotta successivamente dal D-L n.
76/2020 conv. con modif. dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), prevede espressamente al comma I che “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C
e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.”; al successivo comma II stabilisce che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma
1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.”, mentre al comma IV dispone che “Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”
12 Sotto altro aspetto, invece, il sopra citato art. 201, comma 1 bis C.d.S., stabilisce, alle lettere e) ed f), rispettivamente, che: “Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma
1: (…) e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168,
e successive modificazioni”.
Ebbene, in base alla lettura congiunta delle disposizioni normative in commento, si può pertanto affermare che: (i) in caso di accertamento della violazione effettuato mediante l'utilizzo dei dispositivi di cui al richiamato art. 4 D.L. 121/2002 (“dispositivi o mezzi tecnici di controllo…finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni”), è necessario il decreto prefettizio di individuazione della strada o del tratto di strada, e ciò per tutte le strade diverse da quelle autostradali ed extraurbane principali (ivi incluse quelle urbane non di scorrimento: cfr. a tale ultimo riguardo, Cassazione civile sez.
II, 15 gennaio 2021, n. 623 nonché, in senso meramente ricognitivo, le modifiche apportate all'art 4, co. I dal D.L. n. 76/2020, conv. con modif. dalla
L. 11 settembre 2020, n. 120); (ii) diversamente, in caso di violazione riscontrata per mezzo di “apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”, oltre a non esser necessaria la contestazione immediata, non occorre alcuna preventiva autorizzazione del Prefetto localmente competente,
e ciò a prescindere dalla tipologia di strada ove è effettuata la rilevazione.
In altri termini, il discrimen tra le due tipologie di strumenti risiede nella gestione diretta o meno del dispositivo ad opera dell'agente, atteso che solo nell'ipotesi negativa il legislatore ha previsto la necessità del decreto prefettizio, da emanarsi sulla base di una valutazione preventiva relativa al
13 tratto di strada ed alle sue caratteristiche (elevato tasso di incidentalità e conformazione plano-altimetrica), che rendono difficile l'applicazione degli ordinari moduli operativi che prevedono l'immediata contestazione della violazione accertata, mentre, nell'ipotesi positiva, la valutazione dei presupposti che consentono la contestazione differita è effettuata direttamente dal legislatore (“veicolo .. a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”).
Tale interpretazione ha trovato l'avallo, oltre che proprio del Tribunale adito in precedenti pronunce rese sulla materia (cfr. a titolo di esempio
Tribunale di Teramo, n. 798/2022, depositata il 14 luglio 2022; Tribunale di
Teramo, n. 750/2022, depositata il 29 giugno 2022), anche di numerose sentenze della Corte di Cassazione, in cui: (a) viene confermata la distinzione tra “dispositivi finalizzati al controllo remoto delle violazioni” ex art. 4 D.L. n. 121 del 2002 da un lato ed “apparecchi elettronici mobili presidiati con la presenza di un organo di polizia stradale” dall'altro lato, questi ultimi non rientranti nel novero del citato art. 4 e sottratti alla predeterminazione della distanza chilometrica di cui all'art. 25 co. 2 L. n. 120/2010 (cfr. Cass. Civ. sez. II, n. 32104 del 9 dicembre 2019); (b) è stato osservato che, nel caso di utilizzazione di apparecchiature direttamente gestite dagli agenti di polizia, deve essere esclusa la necessità dell'apposito decreto prefettizio, essendo quest'ultimo necessario solo ove al violazione al C.d.S. avvenga attraverso l'utilizzazione di apparecchiature di rilevamento “a distanza” (cfr. Cass. Civ. n. 536/2018 e
Cass. Civ. n. 376/2008 e arg. da Cass. n. 16622/2019); (c) è stato puntualizzato che l'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox) nei centri urbani è consentita con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia, senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio (necessario solo “ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità”: Cass. n.
776/2021) del quale riprodurre i dati identificativi nel verbale di contestazione
(cfr. Cass. sez. VI, n. 18560 del 9 giugno 2022).
Pertanto, alla luce del quadro normativo di riferimento e del richiamato orientamento e di merito e di legittimità, la doglianza riproposta in appello dal sig. deve essere rigettata, atteso che, indipendentemente dalla CP_1
14 classificazione della strada ove è stata accertata l'infrazione, la violazione oggetto di contestazione è stata effettuata mediante “Speed Scout”, in modalità dinamica, installato cioè a bordo dei veicoli impiegati dalla Polizia
Municipale e, dunque, rientrante tra i dispositivi per i quali non è prevista la necessità del decreto dell'autorità prefettizia.
Allo stesso modo infondato si rivela il motivo riproposto afferente la
“Mancata indicazione sul verbale della direzione di marcia del veicolo sanzionato”, che comporterebbe, nella prospettiva dell'allora ricorrente, odierno appellato, la violazione del rispettivo diritto di difesa.
Sul punto, deve rammentarsi che l'art. 383 del sopra citato Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) dispone testualmente che “Il verbale deve contenere
l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione”, così delineando la struttura formale del verbale ed indicando precisamente gli elementi essenziali dello stesso.
Pertanto, soltanto nell'ipotesi in cui sia totalmente assente l'indicazione del giorno, dell'ora e/o della località nei quali la violazione è avvenuta, e/o delle generalità (o della residenza) del trasgressore o del proprietario del veicolo, e/o del tipo di veicolo (compresa la targa di riconoscimento) e/o dell'esposizione sommaria del fatto ovvero ancora della disposizione normativa violata e delle eventuali dichiarazioni di cui il trasgressore ha chiesto l'inserzione, allora il verbale è radicalmente affetto da nullità insanabile, essendo sottesa al predetto vizio la ratio di tutela del diritto di difesa del trasgressore.
Al contrario, alcuna nullità può profilarsi nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia stato messo nelle condizioni di conoscere il fatto a lui ascritto e la contestazione nei suoi confronti elevata, debitamente circostanziata secondo i parametri appena riferiti, sia idonea a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale la contestazione è preordinata.
15 Ebbene, nel caso di specie, il verbale riporta tutti gli elementi essenziali indicati dal citato art. 383, per cui esso non può dirsi nullo per mancata indicazione della direzione di marcia del veicolo sanzionato.
A ciò si aggiunga, come sopra già rilevato, che il senso di marcia risulta nitidamente dai fotogrammi frontali della commessa violazione prodotti sin dal primo grado di giudizio (sub doc. 5) dall in cui il senso di CP_2 marcia è ben evincibile, essendo in particolare opposto rispetto a quello del veicolo civetta.
Infine, parimenti non meritevole di accoglimento è il motivo riproposto dal sig. concernente la “Mancata segnalazione sul bollettino di CP_1 comunicazione del mese di Maggio della Prefettura di Teramo dell'uso dell'apparecchio “SCOUT SPEED” appena entrato in uso.”
Al riguardo, è sufficiente rilevare come non esista invero alcuna norma
(difatti neppure richiamata dalla difesa dell'allora ricorrente, oggi appellato) che preveda l'obbligo di avvisare gli automobilisti di un controllo mediante diffusione online dei calendari dei controlli pianificati da un organo di polizia, essendo l'informazione de qua resa attraverso apposita cartellonistica, rispetto alla quale, tuttavia, non vi è contestazione di sorta, essendosi l'appellato limitato a censurare che “Sul bollettino del mese di maggio della Prefettura di
Teramo non è stato segnalato, per il tratto di SS 150, l'uso dell'apparecchio di rilevamento dinamico “Scout Speed”. La suddetta informazione avrebbe indotto gli utenti della strada a una maggiore prevenzione, con relativo abbassamento della velocità a beneficio anche della sicurezza per la circolazione, oltre che delle tasche dei contravvenzionati.” (cfr. p. 13 comparsa di costituzione, che riportato la contestazione mossa in primo grado).
Peraltro, è doveroso evidenziare che, sin dal primo grado di giudizio, il ha fornito prova documentale dell'apposizione di Parte_1 cartelli verticali di preavvertimento recanti la dicitura “controllo elettronico della velocità”, come agevolmente evincibile dalla documentazione fotografica depositata;
ed ancora, dal verbale impugnato, risulta che il veicolo civetta sul quale è stato installato il dispositivo di rilevamento della velocità era “dotato di scritta luminosa tale da rendere visibile agli utenti della strada la postazione di controllo in maniera dinamica”.
16 Da ultimo, la censura relativa alla falsità del verbale di accertamento oggetto di causa deve intendersi radicalmente abbandonata dall'appellato, alla luce della (i) rinuncia espressa, alla prima udienza del 14 settembre 2021, alla querela di falso incidentalmente formulata in comparsa, contestualmente accettata da parte del appellante, con conseguente provvedimento, Pt_1 emesso dal Giudice all'epoca titolare del procedimento, di non ammissione della proposizione della querela e della (ii) (coerente) mancata riproposizione della censura de qua nei successivi scritti difensivi (da ultimo nelle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, in cui tale profilo non è neppure menzionato).
In aggiunta alla dirimente considerazione appena svolta, vale la pena, sia pur solo ad abundantiam, osservare che la censura proposta di nullità del verbale impugnato per falsa attestazione di fatti come compiuti o avvenuti alla presenza degli agenti della Polizia Municipale, lungi dal concretizzare un motivo di appello, è inquadrabile a ben vedere alla stregua di un motivo di impugnazione del verbale amministrativo, motivo proposto per la prima volta in sede di appello (non essendo stato formulato in primo grado) e che, sebbene ammissibile (in quanto fondato su documentazione sopravvenuta), nel merito risulterebbe, in ogni caso, infondato, giacché, precisato l'erroneo inquadramento del vizio lamentato in termini di nullità - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di tale vizio dell'atto amministrativo di cui all'art. 21 septies l. 241/90 - potendosi al più configurare una ipotesi di mera annullabilità del provvedimento per violazione di legge, tuttavia, la parte non ha dedotto alcunché in termini di specificità della contestazione, ed in particolare in ordine alla peculiare incidenza che l'eventuale accertamento della falsa attestazione avrebbe cagionato sul contenuto finale del provvedimento impugnato. L'appellante, in particolare, ha dedotto meri vizi formali del provvedimento, senza peraltro indicarne la violazione in termini di diritto, e senza chiarire l'idoneità di tali vizi ad incidere sul suo contenuto sostanziale
(ad esempio eccependo che, in concreto, l'accertamento del superamento del limite di velocità era da considerarsi inesistente o errato) ovvero – per ciò che rileva ai fini del presente giudizio – sul diritto di difesa del trasgressore, con il corollario per cui la mancata indicazione del pregiudizio in concreto patito per effetto della dedotta invalidità non consente di dar rilievo al vizio
17 lamentato, essendo infatti noto che l'eventuale mera violazione di legge, astrattamente dedotta, non comporta ex se l'annullabilità del verbale impugnato, laddove il vizio formale non sia stato idoneo ad incidere sul contenuto sostanziale del provvedimento medesimo. D'altro canto, ma ciò lo si rileva, come già anticipato, solo ad abundantiam, nel caso di specie, alcun dubbio può sorgere circa la corretta funzionalità degli apparecchi, atteso che il , sin dal primo grado di giudizio, ha dato prova Parte_1 dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità degli stessi, fornendo dimostrazione documentale dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento utilizzato (cfr. in particolare i documenti allegati sub nn. 11 e 12 al fascicolo di primo grado, e cioè, rispettivamente, la certificazione di conformità ed il certificato di taratura), elementi sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità (cfr. Cass. civ. sez. II, n. 29093 del 18 dicembre 2020; Cass. civ., n. 14597 del 26 maggio 2021), contrariamente alle indicazioni degli agenti nel verbale di accertamento circa tale funzionalità, essendo frutto della mera percezione sensoriale degli stessi circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura
(tanto che, con riguardo a tali indicazioni, si ritiene inammissibile la proposizione della querela di falso: cfr. Cass. Civ., sez. VI-II, ordinanza n.
32369 del 13 dicembre 2018).
In definitiva, sulla base delle superiori considerazioni, l'appello interposto dal merita accoglimento, essendo emersa, Parte_1 dall'esame della documentazione in atti e dalla considerazione del quadro normativo di riferimento, come interpretato dalla giurisprudenza, la legittimità del verbale di accertamento elevato nei confronti del sig.
da questi impugnato in primo grado di giudizio. CP_1
Passando infine alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale che la presenza di un articolato quadro normativo (per ciò che attiene alla esatta interpretazione del disposto di cui all'art. 4 DL 121/02 e dei confini tra i dispositivi rientranti sotto l'egida di tale norma e quelli menzionati dalla lett. e) dell'art. 201 comma 1 bis C.d.S.), lo strumento di rilevazione impiegato, lo “Scout speed”, costituente una nuova tecnologia non espressamente disciplinata dal legislatore, nonché la presenza di pronunce di merito, allegate dall'appellato, di diversa interpretazione, sono
18 tutte circostanze idonee ad integrare quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che la
Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 77/2018, ha affermato poter giustificare la compensazione, parziale o integrale, delle spese di lite anche oltre rispetto ai casi individuati dall'art. 92 c.p.c.; pertanto, in ragione di quanto detto, si stima equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sulla causa contraddistinta dal numero di R.G.
3370/2020, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto dal e Parte_1 quindi in riforma della sentenza n. 253/2020 emessa dal Giudice di Pace di Teramo, pubblicata in data 24 aprile 2020, conferma il verbale di accertamento n. SSX 104/2019 del 22 maggio 2019 elevato dalla Polizia
Municipale del nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
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