Accoglimento
Sentenza 4 maggio 2022
Ordinanza cautelare 14 settembre 2022
Inammissibile
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/05/2025, n. 4608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4608 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04608/2025REG.PROV.COLL.
N. 05950/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5950 del 2022, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, preso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Donato Pennetta, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n.-OMISSIS-2, resa tra le parti.
visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025, il consigliere Francesco Frigida;
udito l’avvocato Donato Pennetta per parte resistente e viste le conclusioni scritte depositate dall’avvocato dello Stato Maurizio Greco per parte ricorrente;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di revocazione, proposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, ex art. 295, comma 1, numeri 3 e) 4), c.p.c., contro la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n.-OMISSIS-2 che ha accolto in parte l’appello proposto dal signor -OMISSIS- avverso la sentenza del T.a.r. per la Campania, sez. VI, sentenza n.-OMISSIS-. La sentenza n. -OMISSIS-, a sua volta, aveva respinto la domanda di risarcimento del danno derivante dall’annullamento del provvedimento del Comandante interregionale dell’Italia meridionale della Guardia di finanza del 6 settembre 2012, con cui era stata disposta la decadenza dal servizio del maresciallo -OMISSIS-.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) con provvedimento del Comando regionale Campania della Guardia di finanza prot. n. 0374687/12 del 2 luglio 2012, il maresciallo -OMISSIS- venne diffidato a cessare entro 15 giorni dalla carica di Presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa edilizia;
b) detto provvedimento venne impugnato dall’interessato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania con ricorso n. 3733 del 2012;
c) con il provvedimento indicato al paragrafo 1, venne disposta la decadenza dal servizio dell’interessato per aver svolto un’attività extraprofessionale continuativa all’interno di una cooperativa edilizia anche dopo il conseguimento dello scopo sociale, reputata incompatibile con lo status di militare della Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 894 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
d) tale provvedimento venne impugnato con atto di motivi aggiunti;
e) dopo la riammissione in ruolo con riserva dell’interessato con decorrenza 11 dicembre 2012 a seguito di favorevole provvedimento cautelare del Consiglio di Stato (ordinanza n. 4825 del 12 dicembre 2012), il T.a.r. per la Campania, con sentenza n.-OMISSIS-, accolse il ricorso e i motivi aggiunti;
f) conseguentemente l’interessato venne reintegrato in servizio con decorrenza dal 6 settembre 2012;
g) con verbale n. 201488 del 15 gennaio 2014, l’interessato venne giudicato dal Dipartimento militare di medicina legale non idoneo permanentemente al servizio d’istituto nella Guardia di finanza e dichiarato idoneo al transito, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali dei ruoli civili dell’amministrazione di appartenenza, con la controindicazione per l’impiego « in mansioni di elevato contenuto stressogeno e psico fisico intenso »;
h) l’interessato propose ricorso n. 1440 del 2014 dinanzi al T.a.r. per la Campania, veicolando, contro l’amministrazione di appartenenza, domanda di risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dai provvedimenti di diffida e di decadenza dal servizio annullati;
i) nelle more, con decreto n. 680 del 22 febbraio 2017, il Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di finanza riconobbe come dipendente da causa di servizio la patologia « disturbo dell’adattamento con umore depresso e ansia »;
l) con sentenza n.-OMISSIS- il T.a.r. per la Campania, sezione sesta, respinse il ricorso e compensò tra le parti le spese processuali;
m) con ricorso n. 7060 del 2017 l’interessato propose appello dinanzi al Consiglio di Stato contro la suddetta pronuncia;
n) con sentenza n.-OMISSIS-2, il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha accolto in parte l’appello e, per l’effetto, ha condannato l’amministrazione al risarcimento, in favore dell’interessato, dei danni liquidati in euro 90.000, oltre agli interessi legali dalla data della pronuncia fino alla data di effettivo soddisfo; ha, inoltre, compensato tra le parti le spese di lite.
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 14 luglio 2022 e in data 20 luglio 2022 – il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto domanda di revocazione della su menzionata sentenza, ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395, numeri 3) e 4), c.p.c., articolando un unico composito motivo di « ERRORE DI FATTO REVOCATORIO EX ARTT. 106 CPA, 395 E 396 C.P.C. -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO CHIESTO PRONUNCIATO (112 CPC) E ARTT. 30 CPA, 2043 E 2047 CC. VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E DEL DIRITTO DI DIFESA (ARTT.24, CO.2 E 111, CO.2, COST.) OMESSO ESAME DI UN DOCUMENTO SOPRAVVENUTO (FATTO NUOVO) MOTIVO DI IMPUGNAZIONE. FALSA PERCEZIONE DEGLI ATTI DI CAUSA IN ORDINE ALLA NATURA DELLA COOPERATIVA. VIOLAZIONE ART 894 DLGS 66/2010 » – esteso da pagina 4 a pagina 19 del gravame – e formulando altresì istanza cautelare.
4. Il signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda revocatoria.
5. Con ordinanza n. 5950 del 14 settembre 2022, il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora e ha compensato tra le parti le spese di lite della relativa fase.
6. In vista dell’udienza di discussione, in data 17 marzo 2025, il resistente ha depositato memoria.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’8 aprile 2025.
8. In via pregiudiziale, si specifica che non si terrà conto della memoria depositata dal resistente in data 17 marzo 2025 e, pertanto, in violazione del termine perentorio, recato dall’art. 73, comma 1, c.p.a., di trenta giorni liberi prima dell’udienza.
9. Va innanzitutto precisato che l’inammissibilità della revocazione è stata espressamente eccepita da parte resistente e che, in ogni caso, la sussistenza dei requisiti di proposizione della revocazione costituisce un presupposto dell’azione, la sua ammissibilità deve essere esaminata prioritariamente nel giudizio rescindente.
10. La domanda di revocazione è inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni.
11. Va premesso che la revocazione, sia ordinaria che straordinaria, è un mezzo di gravame di carattere eccezionale e si compendia in un’impugnazione limitata e a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
Essa, in ambedue le forme, è caratterizzata da un procedimento costituito da due fasi: rescindente sulla sentenza revocanda (necessaria) e rescissoria (eventuale e conseguente all’accoglimento di quella rescindente), diretta a sostituire la predetta sentenza.
11.1. In relazione alla revocazione di cui al n. 3) dell’art. 395 c.p.c., è indefettibile, ai fini della sussistenza del relativo vizio, la decisività del documento, che si ha laddove da esso risultino fatti che se valutati dal giudice sarebbe stati idonei a formare un diverso convincimento del giudice, e dunque lo avrebbero condotto a una decisione diversa in forza di un nesso di causalità stringente tra documento ed esito del giudizio.
Condizione di ammissibilità della revocazione ex art. 395, n. 3), c.p.c. è che il documento decisivo preesista alla decisione impugnata, non essendo sufficiente che anteriore alla decisione sia il fatto rappresentato dal documento medesimo, stante l’uso dell’espressione « sono stati trovati » contenuta nel citato n. 3), a cui fa riscontro il termine « recupero », adottato nei successivi articoli 396 e 398 c.p.c. (cfr., ex aliis , Cass. civ., sez. lav., 20 dicembre 2021, n. 40895 e 18 agosto 1997, n. 7653).
L’impossibilità della produzione in giudizio, per potersi giustificare, deve dipendere da cause di forza maggiore o da fatto dell’avversario.
La forza maggiore deve avere determinato non l’indisponibilità del documento, bensì l’ignoranza incolpevole del medesimo, sicché incombe su chi agisce in revocazione l'onere di dimostrare che l’ignoranza dell’esistenza dei documenti e dei luoghi ove essi si trovano non dipende da sua colpa (cfr., ex aliis , Cass. civ., sez. V, 19 ottobre 2023, n. 29122; sez. II, 16 gennaio 2018, n. 885; Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2009, n. 3).
11.2. Tanto premesso, si rileva che nel caso di specie i documenti che il ricorrente richiama erano ben noti alla Guardia di Finanza e nella sua piena disponibilità e ciononostante essi non vennero prodotti in giudizio, in assenza si alcun oggettivo impedimento.
Ne deriva la manifesta inammissibilità di siffatto rimedio revocatorio di cui al n. 3) dell’art. 395 c.p.c.
11.3. Con specifico riferimento alla revocazione di cui al n. 4) dell’art. 395 c.p.c., si osserva che: « a) l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione (per lo meno a far tempo da Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3, ribadita da Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; successivamente cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099; sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347; sez. IV 28 ottobre 2013, n. 5187; 6 agosto 2013, n. 4156; sez. III 29 ottobre 2012, n. 5510; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587); b) conseguentemente, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21); c) non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198); d) non può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ad es., di un allegato a una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando , non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3); e) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826); la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099); f) l’errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5) » (Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3022).
Inoltre « la contestazione dell’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall’esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al “principio di ragionevole durata del processo” e al connesso divieto di protrazione all’infinito dei giudizi; tale decisività non sussiste qualora l’impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome rationes decidendi rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo » (Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2024, n. 16503; cfr. in tal senso anche Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2022, n. 4678; sez. I, 31 ottobre 2017, n. 25871).
L’errore di fatto deducibile ai fini della revocazione deve dunque consistere in una mera svista di carattere materiale, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o dai documenti stessi risulti positivamente accertato. « Deve quindi trattarsi di un errore che attiene alla sfera della mera percezione e di conseguenza essere un mero abbaglio dei sensi, che non può coinvolgere l’attività valutativa e interpretativa del giudice e cadere sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti » (Cons. Stato, sez. II, 13 dicembre 2024, n. 10072 e 30 agosto 2024, n. 7320).
In particolare, la giurisprudenza sia amministrativa che ordinaria (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. V, 29 febbraio 2024, n. 1986 e 30 ottobre 2015, n. 4975; sez. VI, 23 febbraio 2024, n. 1811; sez. II, 11 gennaio 2023, n. 361; sez. IV, sentenza 21 aprile 2017, n. 1869; Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2023, n. 4466 e 11 maggio 2022, n. 14952) ha in più occasioni rimarcato che l’errore revocatorio deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. Esso, inoltre, investe l’attività preliminare del giudice di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale, mentre non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita. Tali ipotesi danno luogo, infatti, ad un errore di diritto, non censurabile mediante la revocazione che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento.
Ne discende che l’errore revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale, l’interpretazione e la corretta lettura dei documenti di causa e delle risultanze processuali, esattamente percepite nella loro oggettività dal giudicante (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1986/2024 cit.).
Esso non può altresì essere invocato con riguardo ad una questione che sia stata decisa in base all’apprezzamento delle risultanze processuali, alla loro valutazione e alla loro interpretazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 febbraio 2024, n. 1919), né si identifica con l’omesso esame di un’argomentazione esposta da una parte a sostegno di una sua censura o eccezione, poiché ciò attiene all’ampiezza della motivazione della sentenza che abbia rigettato la censura o l’eccezione e non integra un errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 19 ottobre 2023, n. 9100; sez. II, 9 ottobre 2023, n. 8825). Correlativamente, nemmeno può costituire motivo di revocazione la reiezione di una domanda o di un motivo fondata su un’autonoma interpretazione degli atti processuali da parte del giudice.
11.4. Delineato il su descritto quadro ordinamentale e giurisprudenziale, si rileva l’insussistenza del vizio revocatorio di cui all’art. 395, n. 4), c.p.c., in quanto, pur potendo in generale anche derivare, a differenza di quanto sostenuto dal resistente, da una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, affinché tale violazione abbia rilievo revocatorio, l’errore deve essere « configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura e alla percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non può coinvolgere la successiva attività di ragionamento, di apprezzamento, di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio » (Cons. Stato, sez. VI, 27 marzo 2024, n. 2906), il che tuttavia non si riscontra nel caso di specie.
Al riguardo si evidenzia che il ricorrente ha sostenuto che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3842/2022, avrebbe riqualificato in modo autonomo il titolo della domanda risarcitoria, violando, per tal via, il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.) e comprimendo peraltro il diritto di difesa dell’amministrazione.
Tale deduzione non trova riscontro in atti, poiché l’interessato aveva proposto (in primo grado e in appello) una domanda per il risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale derivanti dall’annullamento di un atto illegittimo di decadenza dal servizio, idonea a ricomprendere differenti qualificazioni giuridiche.
Ad ogni modo e in via assorbente ogni ulteriore considerazione, detta domanda è stata respinta dal T.a.r., stante, in sostanza, la presenza di uno « scusabile l’errore di interpretazione della norma sulle cooperative sociali » con conseguente esclusione della colpa dell’amministrazione, mentre è stata accolta dal Consiglio di Stato, che ha escluso la scusabilità dell’errore, in ragione della chiarezza della disposizione normativa.
Pertanto le diverse conclusioni a cui sono giunti i collegi di primo e di secondo grado non si fondano sulla supposizione o non supposizione di un fatto, ma sulla diversa interpretazione e valutazione di una norma di diritto.
Nella fattispecie in esame non sussiste, quindi, alcun contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti, una, dalla sentenza e, l’altra, dagli atti e documenti processuali, bensì vi è un tentativo di sindacare pretesi errori riguardanti la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche o comunque un tentativo di censurare asseriti errori che si sarebbero formati, semmai, sulla base di una errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali e, dunque, errori di giudizio e non di fatto.
Ne consegue che il ricorso mira di fatto ad un’inammissibile rivalutazione dell’ iter logico seguito dalla sentenza di cui si chiede la revocazione, in quanto il Consiglio di Stato ha vagliato un punto controverso della causa tramite un’attività valutativa in diritto su situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività, cosicché non si riscontra alcun elemento che consenta di ravvisare l’errore di fatto revocatorio.
12. In conclusione, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile con conseguente preclusione dell’esame delle censure formulate in via rescissoria.
13. In applicazione del principio della soccombenza, alla dichiarata inammissibilità del ricorso per revocazione segue la condanna dell’amministrazione ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 5950 del 2022, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze a rimborsare al signor -OMISSIS- le spese di lite del presente giudizio di revocazione, liquidate in euro 5.000 (cinquemila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 5, 6 e 9, paragrafo 1, del regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte resistente, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.