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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 17141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17141 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma SECONDA SEZIONE CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa ES AT, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5563 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “risarcimento danni da inadempimento di
Direttive Eurounitarie”, e vertente tra
1. Controparte_1
2. CP_2
3. CP_3
4. LA Controparte_4
5. LA US SA
6. LA RE NE
7. Controparte_5
8. Controparte_6
9. Controparte_7
10. CP_8
11. CP_9
12. ER CP_10
13. Controparte_11
14. CP_12
15. CP_13
16. OS SE
17. CP_14
18. CP_15
19. CP_16
20. LIBANORI CP_17
1 2
21. CP_18
22. Testimone_1
23. CP_19
24. CP_20
25. Controparte_21
26. CP_22
27. LO TI AB
28. LO ER RI US
29. Controparte_23
30. Controparte_24
31. Controparte_25
32. Controparte_26
33. Email_1
34. CP_27
35. LO IA
36. Email_2
37. Controparte_28
38. LO MO
39. Email_3
40. Controparte_29
41. Email_4
42. LUCIDI CP_30
43. CP_31
44. Email_5
45. Email_6
46. Controparte_32
47. Controparte_33
48. Email_7
49. CP_34
50. GI CP_35
51. GI RE
52. MA OS
53. Email_8
54. GR CA
2 3
55. GR ON
56. Controparte_36
57. CP_37
58. Email_9
59. CP_38
60. Email_10
61. MANNILE CP_39
62. CP_40
63. MANZI CP_41
64. Email_11
65. Controparte_42
66. Parte_1
67. Email_12
68. CP_43
69. CP_44
70. CP_45
71. Controparte_46
72. Controparte_47
73. AR BI
74. Controparte_48
75. MASSAGRANDE CP_49
76. MASSARI CP_50
77. CP_51
78. CP_52
79. Controparte_53
80. Controparte_54
81. Controparte_55
82. Controparte_56
83. CP_57
84. Email_13
85. ZZ DE
86. CP_58
87. Controparte_59
88. Controparte_60
3 4
89. ME RI
90. CP_61
[...
CP_62
92. Controparte_63
93. ES OL
94. ZZ AR
95. Controparte_64
96. CP_65
97. CP_66
98. CP_67
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102. MO FA
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114. MORMILE CP_72
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116. LI VA
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129. AN TT Tes_1
130. Email_20
131. Controparte_77
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134. ASSUNTA CP_78
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136. ZZ VA
137. Controparte_79
138. AZ ER
139.LA CA
140. Email_23
141. CP_80
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143. PA OSRIA
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147. Controparte_83
148. Controparte_84
149. EG AN
150. Controparte_85
151. PERILLO Tes_2
152. Parte_2
tutti elettivamente domiciliati ex d.l. 179/2012 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Tommaso De Grandis che li rappresenta e difenda in virtù di procure depositate nel fascicolo telematico attori
5 6
e in persona del Presidente pro tempore, Controparte_86
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma, via dei Portoghesi n. 12 convenuto
Motivi della Decisione
1. fatti controversi.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite le parti attrici in epigrafe, esponendo di essere tutti insegnanti di religione cattolica (di seguito per brevità IRC) presso la scuola pubblica con oltre trentasei mesi di servizio, attualmente titolari di contratti a termine, hanno lamentato di aver subito discriminazione in quanto esclusi dalla possibilità di essere stabilizzati, anche tramite procedure concorsuali “straordinarie”, quali previste invece per gli insegnanti di altre discipline.
In particolare, hanno dedotto che: (a) l'amministrazione non avesse previsto concorsi straordinari ai fini delle immissioni in ruolo, così violando gli artt. 51 e 97 Cost. nonché tutte le disposizioni Eurounitarie in materia di principio di uguaglianza e non discriminazione, nonché in materia di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione; (b) il legislatore italiano avesse, con il d.l. n. 126/209, art.
1-bis, indetto un concorso ordinario, con la possibilità di riservare peraltro la sola quota del 50% agli IRC con almeno 36 mesi di servizio, ma al contempo disponendo che, nelle more dell'espletamento del concorso, sarebbero proseguite le immissioni in ruolo attingendo alle graduatorie di merito di cui al precedente concorso del 2004, sì da pregiudicare, di fatto, la possibilità di accedere ai posti messi a concorso;
(c) con il d.m. n. 93/2020 l'Amministrazione avesse ridotto il numero dei posti a concorso al 70% di quelli effettivamente vacanti e disponibili, sì che, a fronte di 6.600 dichiarate vacanze organiche, era stata autorizzata l'immissione in ruolo, per l'a.s. 2020/21, di soli 472 posti.
Hanno aggiunto che tale complesso di norme e disposizioni avesse comportato la sostanziale precarizzazione degli IRC, in quanto, a fronte di una provvista di almeno 6.600 posti vacanti e disponibili, agli IRC non era stata data la possibilità di essere immessi in ruolo con il sistema del doppio canale, attraverso le graduatorie ad esaurimento, ai sensi della L.
124/1999, né, tantomeno, per mezzo della L. 107/2015.
Per tali ragioni, hanno lamentato la grave violazione della Clausola 5 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/Ce, così come già acclarato dalla Corte di Giustizia dell'UE con sentenza del 13.01.2022, nonché confermato dalla sentenza nr. 1720
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dell'11.05.2022 della Corte di Cassazione;
hanno menzionato altri precedenti delle alte Corti, con cui si era acclarato l'abuso dei contratti a termine da parte dello Stato italiano.
Per tali ragioni, richiamata la normativa nazionale prevista per gli insegnanti di religione cattolica e le norme costituzionali ed europee violate, hanno chiesto che il tribunale adito liquidasse “il danno comunitario” subito in misura eventualmente uguale quello liquidabile alla luce dei criteri indicati dalla Cassazione, nella sentenza S.U. n.5072/2016.
Hanno pertanto richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) previo accertamento e declaratoria del contrasto dell'art.
1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, nonché dell'art. 2 della legge n. 186/2003, nonché del d.m. 93/2020 con i principi di «equivalenza e di effettività, di uguaglianza e di non discriminazione» proclamati dai
Trattati e dalle norme di diritto dell'Unione Europea .. ivi compresa la Clausola 4 della Direttiva
1999/70/CE, previa disapplicazione delle norme interne che non hanno contemplato alcun concorso straordinario per la stabilizzazione degli IRC, non hanno contemplato il computo di tutti i posti vacanti e disponibili, ma solo il 70% di questi .. ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, per l'effetto condannare la al risarcimento Controparte_86
del danno, in via diretta e in forma specifica, in applicazione degli artt. 11 e 117 Cost., dell'art. 2058 c.c. e dell'art.47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, in quanto il diverso trattamento costituisce una discriminazione per motivi religiosi, ai sensi dell'art. 21 della Carta di Nizza e della Direttiva 2000/78/CE;
b) per l'effetto, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lett. a) della Direttiva 2000/78/CE, in materia di tutela del principio di non discriminazione per motivi religiosi nonché, per la stessa ragione, ai sensi del citato art. 21, disporre la immissione in ruolo con riqualificazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, a far data dal superamento dei 36 mesi dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione convenuta, su “tutti” i posti vacanti e disponibili, rilevati alla data di introduzione del presente giudizio;
c) in via subordinata, disporre il risarcimento del danno per equivalente, per violazione delle
Clausole 4 e 5 della Direttiva 1999/70/CE, degli artt. 2 e 4 della Direttiva 2000/78/CE, degli artt. 1,
4, 5, 6, 24 e punto E della Carta sociale europea, degli artt. 17, 20 e 21 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea, dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, e dell'art. 14 della medesima Convenzione, secondo equità, ai sensi degli artt. 2058 c.c. e 2043 c.c., o secondo i criteri ermeneutici indicati dalle SS.UU. con la sentenza n. 5072/2016, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge».
Il tutto, oltre rifusione delle spese della lite, da distrarsi in favore del procuratore
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antistatario.
1.2 La , costituitasi tempestivamente in giudizio, ha eccepito la Controparte_86
prescrizione del diritto azionato e, nel merito, l'infondatezza delle domande delle parti attrici.
A tal fine ha evidenziato che gli IRC, non equiparabili agli insegnanti curricolari, fossero destinatari di una specifica regolamentazione in materia di assunzione e di rapporto di servizio, giustificata dal recepimento degli Accordi con la Santa Sede;
in particolare, ha richiamato la legge n. 186/2003, secondo cui la dotazione organica degli incarichi di ruolo, ossia a tempo indeterminato avrebbe dovuto coprire solo il 70% dei posti d'insegnamento funzionanti nel territorio di ciascuna diocesi (asili e scuole di infanzia compresi); alla stregua della legge n. 186/2003, l'accesso ai posti di ruolo (a tempo indeterminato) sarebbe dovuto avvenire tramite concorso per titoli ed esami, sulla base dei criteri fissati nell'intesa tra lo
Stato italiano e la Conferenza episcopale italiana, di cui al d.P.R. n. 751/1985; per converso, il residuo 30% dei posti d'insegnamento, qualificabili come posti non di ruolo, avrebbe potuto per legge essere coperto soltanto da incarichi a tempo determinato, essendo ciò giustificato avuto riguardo all'indubbia variabilità della domanda di insegnamento di tale specifica materia.
L'Avvocatura ha quindi negato che, agli Insegnanti di Religione Cattolica, potessero applicarsi direttamente o per analogia le disposizioni relative alle immissioni nei ruoli d'insegnamento curriculare, non configurandosi delle graduatorie permanenti quali previste dalla legge n. 124/1999, bensì degli elenchi di soggetti idonei, da nominare d'intesa e previo benestare dell'ordinario diocesano competente per territorio (art. 3, legge n. 186/2003).
Ancora, ha evidenziato che non vi fosse prova che gli incarichi vantati dagli odierni attori fossero stati assegnati in supplenza e a copertura annuale dei posti vacanti e disponibili componenti il c.d. organico di diritto (70% dei posti di insegnamento destinati ad essere coperti con contratto a tempo indeterminato), e che in caso di assegnazione di supplenze sull'organico di fatto (30% dei posti d'insegnamento non di ruolo) non potesse configurarsi l'abuso dei contratti a termine, così come sancito dalla Corte di Cassazione (nelle sentenze n. 22552/2016; n. 22557/2016) e dalla Corte di Giustizia (nella sentenza in cause riunite ed altri C-22/13, C-61/13. C-62/13. C-63/13, C-418/13). Pt_3
Ha contestato sussistere violazione della Clausola n. 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo indeterminato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in presenza di ragioni obiettive per ricorrere ai contratti a termine per la copertura dell'organico di fatto (c.d. 30% dei posti non di ruolo, ossia non destinati ad essere coperti tempo indeterminato), dovendo lo Stato
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rispondere adeguatamente alla mutevole domanda d'insegnamento della religione cattolica, nonché evitare di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello necessario.
1.3 All'esito dell'assegnazione dei termini per appendice scritta all'udienza di trattazione
(art. 183 comma 6 c.p.c.) la difesa attrice ha controdedotto in ordine alle eccezioni e agli argomenti della Difesa Erariale.
In particolare, ha evidenziato (i) che il credito da indennizzo o da risarcimento del danno eurounitario vantato in citazione fosse soggetto a prescrizione decennale, non già quinquennale;
(ii) che, secondo le conclusioni rassegnate dall'Avvocato Generale presso la
Corte di Giustizia, nell'ambito della causa C-282/19, così come nel parere della Commissione
UE, fosse accreditata la violazione degli artt. 4 e 5 dell'Accordo Quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, non configurando una ragione obiettiva sufficiente al divieto di reiterazione di contratti a termine la circostanza che gli IRC dovessero essere nominati d'intesa e con il benestare dell'ordinario diocesano, né il contenuto e le specifiche materie dell'insegnamento, altrimenti configurandosi una discriminazione per motivi religiosi, consumata in violazione degli artt. 20, 21 e 47 della CDFUE;
(iii) che non vi fosse distinzione tra organico di diritto ed organico di fatto, dovendosi in ogni caso imputare le percentuali del 70% e del 30% (indicate dall'art. 2, legge n. 186/2003) ai posti d'insegnamento complessivamente funzionanti, sì da prefigurarsi la palese violazione del divieto di precarizzazione, da ultimo per effetto del d.m. n. 93/2020, con cui, a fronte di n. 6600 posti vacanti e disponibili, si erano autorizzate esclusivamente n. 472 immissioni in ruolo, per l'anno scolastico 2020-2021; (iv) che fosse falso l'assunto secondo cui lo scorrimento delle graduatorie formate all'esito del concorso del 2004 avesse determinato la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, per quanto evidenziato dalle stesse tabelle di ripartizione dei posti relativi all'a.s. 2020/2021, da cui emergente che, a fronte di totali 6600 vacanze, anche considerando il numero delle immissioni in ruolo da scorrimento delle graduatorie del concorso del 2004 (totali 1914), lo Stato aveva concesso la stabilizzazione esclusivamente a n. 472 precari.
La causa, istruita mediante produzione documentale, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni. In quella sede la difesa attrice ha richiesto:
«c) dichiarare ed accertare, il risarcimento del danno, per equivalente, per violazione delle
Clausola 4 e 5 della Direttive 1999/70/Ce, dell'art. 2 e 4 della Direttive 2000/78/Ce, degli artt.1,4,5,6,24 e punto E della Carta sociale europea, degli artt. 17, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione
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per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e dell'articolo 14 della medesima Convenzione, secondo equità, ai sensi degli artt. 2058 c.c. e 2043 c.c. ed ai sensi dell'art. 12 del D.L. n.131 del 16.09.2024, nel previsto range tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, “tenuto conto della gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”, con conseguente condanna alla liquidazione della suddetta indennità».
In sede di comparsa conclusionale, la difesa attrice ha controdedotto in ordine alle questioni sollevate e alle istanze formulate, dall'Avvocatura Generale, in sede di precisazione delle conclusioni;
ha invocato l'applicazione dei parametri liquidatori del danno
Eurounitario (o danno comunitario) da abusiva protrazione di contratti a termine, quali introdotti da dal d.l. n.131/2024 (cd. “Salva-infrazioni”), prevedendosi il pagamento di un'indennità tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
La Difesa Erariale ha allegato (negli scritti conclusionali) che l'Amministrazione avesse bandito, per gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, dei concorsi ordinari e straordinari riservati ai docenti che avessero svolto almeno tre annualità di servizio, a copertura del 100% dei posti disponibili per l'insegnamento della religione cattolica. Ha sostenuto che tali procedure concorsuali avessero sanato ed integralmente eliso le pregresse violazioni del diritto dell'Unione, ove in concreto ravvisabili.
2. questioni pregiudiziali.
2.1 Va rilevata la tardività dell'istanza di mutamento delle forme del rito - da ordinario a rito “lavoro” - quale formulata dall'Avvocatura Generale in sede di precisazione delle conclusioni, ed allorché il giudizio si era già concluso, quantomeno per le fasi introduttiva, di trattazione ed istruttoria in senso stretto.
D'altronde, è noto che «l'introduzione del processo con forme diverse da quelle proprie integra un motivo di impugnazione solo ove sia dedotto che tale errore abbia comportato la lesione del diritto di difesa e non inficia la validità degli atti posti in essere secondo le regole del procedimento impropriamente utilizzato, in quanto il rito non costituisce condizione necessaria perché il giudice possa decidere nel merito la causa» (così, per tutte Cass. Sez. 2,
17/10/2014, n. 22075): poiché l'Avvocatura istante non ha finanche dedotto che l'eventuale errore sul rito abbia comportato lesione per il diritto di difesa, non si comprende la concludenza e la valenza giuridica dell'istanza.
Questo, senza considerare che la lite de qua agitur non è stata introdotta nei riguardi
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dell'Amministrazione-datrice di lavoro ) bensì della Controparte_87 CP_86
, a motivo della violazione dell'obbligo di rispettare, in ambito interno, le
[...]
prescrizioni Eurounitarie in materia di rapporti di lavoro a termine;
donde la corretta scelta del rito ordinario.
2.2 Parimenti tardiva - quindi non considerabile ai fini della decisione - l'eccezione sollevata, dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1227, comma 2 c.c. in sede di precisazione delle conclusioni.
Difatti, l'Avvocatura ha sostenuto, in quella sede, che i lavoratori odierne parti attrici avrebbero concorso, con la propria condotta omissiva, all'aggravamento del danno, non avendo tempestivamente reagito alla reiterazione dei contratti a termine, ove ritenuta abusiva.
In merito, giova ricordare (con Cass. Sez. 3, 19/07/2018, n. 19218) che «in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella
(disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione»: tale secondo caso, quale previsto dall'art. 1227 comma 2 c.c., è quello invocato dalla Difesa erariale;
senonché, «mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede».
Donde l'inammissibilità - per tardività - della questione qui menzionata.
3. merito della lite.
3.1 Come già detto, la lite ora pervenuta alla decisione del tribunale è stata introdotta da alcuni insegnanti di religione cattolica (IRC), assunti dal con una Controparte_87
serie di contratti di lavoro a tempo determinato, nel complesso reiterati per oltre 36 mesi.
Gli attori hanno lamentano di avere subito un trattamento discriminatorio, non avendo potuto beneficiare dei meccanismi di immissione in ruolo previsti dalla legge per i docenti precari di altre materie, diverse dalla religione cattolica.
Hanno chiesto la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno comunitario
(per equivalente), a fronte della ingiusta precarizzazione;
dopo avere inizialmente richiesto di quantificare l'indennizzo dovuto secondo i criteri liquidatori indicati dalle SS.UU., nella
11 12
sentenza n. 5072/2016 (parametrati tra un limite minimo di 2,5 e un limite massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto), a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n.
131/2024 (convertito con l. n.166/2024) hanno chiesto il pagamento di un'indennità tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Tale - in estrema sintesi - il merito del contendere, giova sinteticamente ripercorrere la normativa di riferimento.
La legge n. 186/2003 detta le “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”, prevedendo una regolamentazione del tutto peculiare rispetto agli altri docenti, in considerazione delle esigenze particolari che caratterizzano l'insegnamento della materia.
Tale fonte normativa, adottata in attuazione dell'Accordo modificativo del Concordato
Lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge n.
121/1985, nonché dell'Intesa tra il e il Presidente della Controparte_88
C.E.I., resa esecutiva con dPR n. 751/1985, ha previsto per tali docenti l'istituzione di appositi ruoli regionali (art. 1, co. 1) ed ha stabilito che ai predetti insegnanti “si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva” (art. 1, co.2).
Ai sensi dell'art. 2, è stato affidato all'Amministrazione il compito di stabilire la dotazione organica dei posti per l'insegnamento della religione cattolica, “articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti” (co. 1), percentuale ribadita con riferimento sia alla scuola secondaria (co. 2) sia alla scuola dell'infanzia ed elementare (co. 3), prevedendo che solo per “i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede[sse] mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio”.
In definitiva la legge n.186/2003, così come in precedenza l'art. 309 del d.lgs. 297/1994, pure mantenendo per il docente di religione cattolica uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curricolari, ha predisposto una disciplina di reclutamento del personale a termine, connotata da caratteri di specialità.
Orbene le parti attrici lamentano che la stessa previsione di una quota percentuale (30%) dei posti vacanti e disponibili in ambito regionale, da destinare a rapporti di lavoro precari (a
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termine), e comunque l'abuso di reiterazione dei contratti a termine, ben oltre il limite di 36 mensilità, configuri violazione del diritto Eurounitario, che vieta il rinnovo sine die dei contratti a termine per sopperire ad esigenze datoriali durevoli.
3.2 Ciò posto, la questione di prescrizione, su cui lungamente si sofferma l'Avvocatura dello Stato, è palesemente infondata.
Basti considerare che:
(i) il diritto indennitario/risarcitorio vantato in giudizio è assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale, non già a prescrizione quinquennale, essendo inquadrabile nella più ampia fattispecie della responsabilità dello Stato per inadempimento dell'obbligazione di conformare l'ordinamento interno al diritto Eurounitario (v. per tutte
Cass. Sez. 3, 22/11/2019, n. 30502: «Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 c.c. - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione»);
(ii) il termine prescrizionale (decennale) deve dirsi decorso, per ciascuna delle posizioni degli attori, dalla cessazione dell'ultimo contratto a termine in ordine di tempo;
in tal senso
Cass. Sez. L., 12/12/2023, n. 34741, e la restante giurisprudenza di legittimità, che enuncia:
«nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente» (v. da ultimo
Cassazione civile sez. lav., 01/12/2025, n.31343, in motivazione: «è consolidato e va ribadito l'orientamento per cui "nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente" (Cass. 12 dicembre 2023, n. 34741; Cass. 8 novembre 2023, n. 31104; Cass. 24 luglio
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2025, n. 21136; sul termine decennale, v. anche già Cass. 3 marzo 2020, n. 5740)»);
(iii) nel caso che ne occupa, tutti gli attori hanno dedotto (ed autocertificato), in sede d'introduzione della lite, di avere ottenuto l'ultimo contratto a termine in ordine di tempo per l'anno scolastico 2019-2021; nelle note conclusionali, hanno dedotto di essere ancora precari, non avendo ottenuto alcuna stabilizzazione, nelle more della lite.
Non essendo dimostrato (né dedotto) il contrario, da parte della convenuta, CP_86 non si pone dunque alcuna questione di prescrizione (decennale o quinquennale che sia); è appena il caso di aggiungere che risulta inconferente, alla fattispecie considerata, il richiamo dell'art. 4, comma 43, legge n. 183/2011, piuttosto applicabile al caso (diverso da quello che ne occupa) di tardiva o inesatta trasposizione, in ambito interno, di direttive Eurounitarie non auto-esecutive.
Del pari, è inconcludente - e smentito dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamata
- l'assunto secondo cui, ai fini della stima del quantum debeatur e del credito indennitario de quo agitur, non possano considerarsi i contratti scaduti da oltre un decennio prima dell'introduzione della lite.
3.3 Nel merito, la domanda è fondata.
La questione è stata oggetto di pronuncia da parte della Corte di Giustizia 13 gennaio
2022, YT e altri, secondo la quale “La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”.
Diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità hanno affrontato la questione del regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica di cui alla legge n. 186/2003. Tra le altre, si segnala la sentenza Cass. Sez. L,
09/06/2022, n. 18698 che, richiamando i principi espressi in materia dalla pronuncia della
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Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, ha statuito che “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l.
n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
L'orientamento del giudice di legittimità è, sul punto, del tutto unanime;
giova citare, per tutte, la recente sentenza Cass. sez. lav., 01/12/2025, n.31343, ove si illustra in motivazione, con ampi richiami alla giurisprudenza precedente:
«2.1 Richiamata quanto all'evoluzione storica la disamina svolta da Cass. 9 giugno 2022, n.
18698 (punti 3, 3.1 e 3.2), va altresì detto come, rispetto al tema di reiterazione di contratti a termine dei docenti di religione, l'assetto giuridico si sia sostanzialmente consolidato nel senso che:
- il sistema di rispondenza del sistema scolastico al fabbisogno di tali docenti è caratterizzato da una quota di insegnanti di ruolo (70% dell'organico) con contratto a tempo indeterminato ed una quota non di ruolo (30%), sulla base di contratti annuali, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 186 del 2003;
- per previsione della contrattazione collettiva (art. 47, co. 6 e 7 del CCNL 1994/1997) i contratti annuali, se non mutino le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si rinnovano automaticamente;
- sono da considerare comunque precari non solo i docenti per i quali i mutamenti del fabbisogno realizzino discontinuità nelle assunzioni annuali, ma anche i docenti i cui rapporti annuali a termine nel tempo si siano costantemente rinnovati e ciò per l'assenza, anche rispetto ad essi, di garanzie di stabilità paragonabili a quelle dei docenti di ruolo ed a tempo indeterminato (Cass. 18698/2022 cit., punto 8);
- in tale quadro, il superamento dei trentasei mesi di durata continuativa o discontinua - così apprezzati sulla base della regola legale di svolgimento dei concorsi ogni triennio (art. 3,
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co. 2, legge n. 186 del 2003) ed in coerenza le conclusioni in generale assunte da questa S.C. con la sentenza 2016 n. 22552, in cui appunto fu individuato quello di 36 mesi come parametro tendenziale di durata massima delle assunzioni a termine – è stato ritenuto fonte di responsabilità per la P.A. nei termini del c.d. danno eurounitario da precarizzazione;
- da ciò il conseguente diritto alla tutela in base al sistema di tale danno eurounitario
(Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072), ovverosia con presunzione di sussistenza del danno nei limiti del risarcimento secondo i parametri di cui all'art. 32, co. 5, della legge n. 183 del 2010, salva prova di maggiore pregiudizio.
Come si detto, le conclusioni di Cass. 18698/2022 sono state confermate da tutta la giurisprudenza successiva di questa S.C. (Cass. 21 maggio 2025, n. 13640; Cass. 28 aprile 2023,
n. 11227; Cass. 27 aprile 2023, n. 11169) e sono da aversi per acquisite, anche per la loro coerenza rispetto a Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, YT e altri, la quale, pur avendo ritenuto in sé sostanzialmente non in contrasto con la Direttiva il sistema di inquadramento degli insegnanti di religione secondo le quote del 70 e 30 % di cui si è detto, ha richiesto che si verifichi tuttavia in concreto se il rinnovo dei contratti a termine con lo stesso docente soddisfi effettivamente esigenze provvisorie, considerando tutte le circostanze del caso, tra cui il numero dei rinnovi per lo svolgimento del medesimo lavoro».
Venendo al caso di specie, è pacifico che gli attori abbiano lavorato con contratti a termine reiterati ben oltre le tre annualità scolastiche, senza potere usufruire dell'indizione dei concorsi previsti dalla legge. Né l'Amministrazione ha finanche lumeggiato, quindi tantomeno dimostrato, che la reiterazione dei contratti annuali abbia soddisfatto, per talune o per tutte le posizioni, delle peculiari e contingenti esigenze dell'Amministrazione datrice di lavoro.
Ne consegue che, essendo gli attori titolari di contratti a termine in condizioni di precarietà, deve ritenersi realizzato l'abuso connesso al mantenimento della precarietà, nei termini indicati dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Né - giova ripetere - la parte convenuta ha allegato elementi probatori utili a ritenere sussistenti profili di esenzione da responsabilità. In tal senso, diversamente da quanto eccepito dall'Avvocatura, ritiene il Tribunale che la normativa emanata successivamente all'introduzione del presente giudizio (volta ad offrire delle mere chances di stabilizzazione), non consenta di escludere la sussistenza dell'illecito, essendo incontestata l'attuale condizione di precarietà degli attori e non potendo essa elidere né il diritto, già maturato, ad ottenere indennizzo per l'abusiva protrazione dei contratti a termine, né la condotta antigiuridica antecedente.
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A tal proposito, giova di nuovo attingere alla motivazione della sentenza Cass. sez. lav.,
01/12/2025, n.31343, già sopra richiamata.
In questa si legge:
«3. Il tema dell'attuale contenzioso si inserisce nel contesto sopra descritto e concerne la possibilità di ravvisare, nelle procedure di reclutamento per l'immissione in ruolo regolate dal legislatore con l'art.
1-bis del D.L. n. 126 del 2019, conv. con mod. in legge n. 159 del 2019 e poi attuate con D.M. n. 9 del 2024, misure idonee a sanare l'illecito eurounitario in ipotesi verificatosi verso singoli docenti e qui, in specie, della lavoratrice parte della presente causa.
3.1 È in proposito necessario delineare l'evolversi della normativa appena richiamata.
L'art.
1-bis, cit. è stato introdotto dalla legge di conversione del D.L. n. 126 del 2019 ed esso originariamente prevedeva che fosse bandito, entro l'anno 2020, un concorso per la copertura dei posti vacanti per l'insegnamento della religione cattolica e disponibili negli a.s. 2020/2021 e
2022/2023, con riserva di una quota non superiore al 50% ai docenti che avessero svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive.
Il termine per il bando del concorso è stato quindi prorogato dapprima (D.L. n. 183 del 2022) al 2021, con spostamento delle annate di riferimento al periodo dal 2021/2022 al 2023/2024 e quindi (D.L. n. 228 del 2020) all'anno 2022.
Con l'art. 47, co. 9, del D.L. n. 36 del 2002, conv. con mod. in legge n. 79 del 2022, la previsione, ancora non attuata, è stato oggetto di una significativa rielaborazione.
È stato infatti previsto che il concorso riguardasse la copertura del 50 % dei posti (co. 1) e che ad esso si affiancasse una procedura "straordinaria", riservata agli insegnanti che avessero svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.
A quest'ultima procedura era da destinare il 50 % dei posti vacanti e disponibili per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024//2025 e la norma ha rimesso ad apposito decreto ministeriale la formazione del bando con la previsione, tra l'altro, delle "modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica", nonché delle modalità di "valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito".
Il termine di svolgimento delle procedure è stato quindi ulteriormente prorogato al 2023
(D.L. n. 198 del 2022) ed al 2024 (D.L. n. 132 del 2023) e le quote sono state modificate nel senso di destinare il 30 % dei posti al concorso ed il 70 % dei posti alla procedura straordinaria (D.L. n.
75 del 2023).
3.2 Con D.M. n. 9 del 2024 la procedura straordinaria è stata avviata ed è pacifico che essa sia stata svolta e che, alla data della pronuncia di appello, la docente non fosse stata tuttavia
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assunta, come anche alla data dell'udienza pubblica di trattazione del ricorso per cassazione.
4. Tutto ciò posto, si rileva che, secondo la giurisprudenza di questa S.C. già consolidata e cui va data continuità, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria (Cass. 27 maggio 2021 n. 14815 – in relazione alla procedura di procedura di reclutamento, per titoli ed esami, prevista per gli operatori dei servizi scolastici dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 101 del 2013, conv., con mod., dalla L. n. 125 del 2013 – e poi, in senso conforme, tra le altre, Cass. 18698/2022 cit., punto 12.1, sul tema proprio dei docenti di religione;
Cass. 15 dicembre 2023, n. 35145; Cass. 6 aprile 2025, n. 9049).
Il precedente cardine di Cass. 14815/2021 cit., ha fatto leva su Corte di Giustizia 19 marzo
2020, punti 100 e 101, ove si è ritenuto che l'organizzazione di Persona_1 Persona_2
procedure in cui i lavoratori già occupati in modo abusivo possono solo avere occasione, in concorrenza con altri candidati, di tentare di accedere ad un impiego stabile "essendo indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a contratti a tempo determinato" risulta non idonea a "sanzionare debitamente il ricorso abusivo a siffatti rapporti di lavoro e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" e quindi a "consentire di raggiungere la finalità perseguita dalla clausola 5 dell'accordo quadro".
Su tale base si è ritenuto che non siano idonei a sanare l'illecito concorsi riservati, ma destinati a svolgersi "per titoli ed esami" e quindi destinati solo ad offrire "al dipendente precario una mera chance di assunzione" (Cass. 14815/2021 cit.).
Analogamente, secondo Cass. 9049/2025 cit., riguardante l'immissione in ruolo di docenti presso la Regione Val D'Aosta, "non rilevano... la qualificazione del concorso come
"straordinario", la dichiarata finalità di superare il precariato, né la previsione di una sola
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prova scritta su quesiti a risposta multipla (rispetto alle due prove scritte e alla prova orale previste per il concorso ordinario), essendo dirimente il carattere "automatico" della procedura", sicché non poteva dirsi sanante una procedura, come quella ivi impostata, organizzata attraverso "una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, la formazione di una graduatoria di vincitori sulla base del punteggio riportato......., l'immissione in ruolo nei limiti dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4".
Tali conclusioni vanno qui pienamente confermate.
5. Per altro verso, non vi è dubbio che già Corte Costituzionale 20 luglio 2016 n. 187 valorizzò, quale misura idonea ad incidere sull'illecito eurounitario "cancellandolo" rispetto alle situazioni più risalenti di precariato e comunque pregresse, il realizzarsi della stabilizzazione grazie "o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande".
Ipotesi ravvisata come sussistente nel piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, co.
95 ss. della legge n. 107 del 2015 e nel mantenimento per i precari della possibilità di accesso ai ruoli "fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento" (co. 109 della legge citata).
Tale assetto – che costituisce in sostanza applicazione del criterio di alternatività delle sanzioni, alla condizione di un loro carattere proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo (Corte di Giustizia 26 novembre 2014, , punti 77-79 e Corte di Pt_3
Giustizia 3 luglio 2014, punti 64-65) - è stato poi ripreso dal noto arresto di Cass. 7 novembre
2016, n. 22552, secondo la quale la quale si realizzerebbe invece una "astratta "chance" di stabilizzazione", come tale inidonea a cancellare l'illecito, nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non sia "certo" ovvero non sia "conseguibile in tempi ravvicinati" (in quel caso ravvisati in quelli "compresi tra l'entrata in vigore della legge n.107 del 2015 ed il totale scorrimento delle graduatorie").
Anche perché, come rileva Cass. 28 febbraio 2024, n. 5244, "il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante".
6. Tirando le fila del ragionamento, il punto di convergenza tra le selezioni "blande" di cui a
Cass. 22552/2016 cit. e l'automatismo richiesto da Cass. 14815/2021 cit. e dalle altre pronunce conformi successive, sta nel ritenere che la stabilizzazione, per essere sanante dell'illecito eurounitario, non deve essere condizionata da una valutazione di merito del candidato, potendosi soltanto posizionare i candidati secondo mere regole di priorità tra coloro che
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devono essere immessi in ruolo, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, a tal fine necessari.
6.1 Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata emerge che la procedura di stabilizzazione svolta nel 2024 non ha tuttora portato alla stabilizzazione della ricorrente, per quanto essa sia collocata in graduatoria.
Soprattutto, poi, in via assorbente, la Corte territoriale ha accertato che la procedura indetta ha natura selettiva, risultando caratterizzata da una prova orale – che evidentemente può avere esito positivo come no.
Dal controricorso si evince che la prova orale era di natura didattico-metodologica, con riferimento anche all'uso didattico delle tecnologie e che vi era prova di lingua inglese, oltre a valutazione dei titoli.
La selettività è dunque in re ipsa e del resto, al di là degli accertamenti in fatto, era la stessa norma a prevedere che il D.M. regolasse le "modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica", nonché le modalità di "valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito".
Tale caratteristica, al di là del momento in cui il collocamento in graduatoria della docente esitasse in un'immissione in ruolo, esclude quindi che si possa parlare di
"cancellazione" dell'illecito.
[..]
Va espresso il seguente principio, in relazione a quanto deciso con il primo motivo: "In tema di pubblico impiego e di docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, non costituisce misura idonea a sanare l'illecito conseguente alla reiterazione abusiva di contratti a termine di supplenza conclusi secondo le regole di cui alla legge n. 186 del 2003, la procedura straordinaria e riservata di immissione in ruolo di cui all'art.
1-bis, comma 2, del D.L. n. 126 del
2019, conv. con mod. in legge n. 159 del 2019 (quale modificato dall'art. 47, co. 9, del D.L. n. 36 del 2022, conv. con mod. in legge n. 79 del 2022, e poi dall'art. 20, co. 6, del D.L. n. 75 del 2023, conv. con mod. in L. n. 112 del 2023), poi attuata con D.M. n. 9 del 2024, in quanto non caratterizzata da automatismo, ma consistente in una verifica selettiva, da svolgersi mediante prova orale di natura didattico-metodologica, con riferimento anche all'uso didattico delle tecnologie ed alla conoscenza della lingua inglese, oltre a valutazione dei titoli, mentre hanno portata riparatoria le procedure caratterizzate da forme di blanda selezione, per tali intendendosi quelle che, fermo l'automatismo dell'immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, necessari per l'attribuzione del posto».
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3.4 Alla luce delle chiarissime indicazioni della giurisprudenza di legittimità, testé riportata, persiste il credito vantato dalle parti attrici, traente ragione nel fatto stesso di avere gli attori subito una procrastinata e attuale situazione di precarietà, non ovviata dalle procedure di reclutamento recentemente indette dall'Amministrazione e non ancora portate a compimento.
Riguardo ai criteri di liquidazione, ad avviso del Tribunale, può farsi riferimento, trattandosi di una liquidazione equitativa, ai criteri previsti dalla normativa intervenuta nelle more del presente giudizio, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria da parte dello Stato per l'abusivo utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 12, del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 di modifica dell'art. 36 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), che ha previsto una quantificazione del danno tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Deve altresì tenersi conto che secondo la giurisprudenza di legittimità “poiché il danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità” (cfr. Cass. Sez. Lav., 01/02/2021, n.2175).
Ne consegue che, nel caso di specie, nella quantificazione in via equitativa del danno - e nell'ambito del limite minimo e massimo sopra indicato, avuto riguardo a ciascuno degli attori - si dovrà tenere conto, ai fini della valutazione della gravità del pregiudizio, del numero dei contratti a termine intervenuti tra le parti e della durata complessiva del rapporto.
Alla luce dei principi sopra esposti deve essere riconosciuto il risarcimento del danno agli attori nella misura di seguito esposta, in accordo ai precedenti del Tribunale, cui si ritiene di dare continuità:
1.per gli attori con durata complessiva del rapporto fino a 8 anni una indennità risarcitoria pari a 4 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda;
2. per gli attori con durata complessiva del rapporto da 9 a 15 anni una indennità pari a 9 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda;
3.per gli attori con durata complessiva del rapporto da 16 a 20 una indennità pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda;
4. per gli attori con durata complessiva del rapporto oltre 20 anni una indennità pari a 18
21 22
mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda
Sono altresì dovuti, per tutti, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei limiti dei parametri di cui al dm. n. 55/2014, e successivi aggiornamenti ex art. d.m. 147/2022, e del valore della domanda (valore indeterminabile medio), tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta l'esistenza dell'illecito in danno di tutti gli attori;
- condanna parte convenuta al risarcimento del danno, in favore di ciascuno degli altri attori indicati in epigrafe, come di seguito quantificato:
1. nella misura di 4 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della
Controparte_2 domanda nei confronti di , , , , CP_12 Parte_4 CP_31 Pt_5
, , , ;
[...] Parte_6 Parte_1 Parte_7
2. nella misura di 9 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda nei confronti di , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , , , , CP_9 CP_89 CP_20 Controparte_90 Controparte_23 CP_28
, , , , ,
[...] CP_91 CP_92 Controparte_93 Controparte_94
, , RO ME, CP_95 Controparte_32 CP_96 CP_97
, , , , , CP_38 Controparte_98 Controparte_42 CP_44 CP_45 [...]
, , , CP_47 Controparte_54 Controparte_56 CP_99 [...]
, , , , , CP_100 CP_58 CP_101 CP_61 CP_62 Controparte_63
, , , , Controparte_102 CP_103 Controparte_64 CP_66 CP_67
, , Controparte_104 Controparte_69 CP_70 Controparte_105 [...]
, , RI ND, , CP_106 CP_107 CP_74 CP_108 CP_109
, , , , , Controparte_77 CP_110 Controparte_111 CP_112 CP_113 [...]
, ; CP_83 CP_114
3.nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda nei confronti di , , , Controparte_1 Controparte_115 Controparte_116 CP_117
, , , ,
[...] CP_118 CP_15 CP_119 CP_19 CP_22 [...]
, , , , Controparte_120 Controparte_25 CP_27 CP_121 CP_122
, , , , CP_123 CP_124 CP_125 Controparte_36 CP_37 CP_126
, , ,
[...] CP_40 Controparte_127 CP_128 Controparte_48
22 23
, , , , Controparte_129 CP_130 CP_51 CP_52 CP_53
, , , , ,
[...] Controparte_55 CP_57 Controparte_60 CP_65
, , Controparte_68 CP_131 Controparte_132 Controparte_133 [...]
, , , , , CP_134 Controparte_135 CP_73 CP_136 Controparte_137 CP_138
, , , ,
[...] Controparte_139 CP_140 Controparte_141 CP_142
, , , , ; CP_81 CP_143 CP_144 Controparte_82 CP_145 Parte_2
4.nella misura di 18 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda nei confronti di , , , , CP_2 CP_3 CP_8 Controparte_11 [...]
, , , , , , CP_13 CP_14 CP_16 CP_18 Testimone_1 Controparte_21
, , , , , Controparte_26 Controparte_29 Controparte_33 Parte_8 CP_34
RO TT, , , , Parte_9 CP_43 Controparte_46 CP_59
, , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 CP_71
, , , ,
[...] Parte_14 Parte_15 Controparte_75 CP_76
, , Palazzo Fernanda, , , Parte_16 Controparte_79 Parte_17 CP_80 [...]
, CP_84 Controparte_85
in ogni caso, per tutti, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
- condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore delle parti attrici in solido, delle spese di giudizio, che liquida in € 545,00 per esborsi, € 15.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dell'Avv. Tommaso De Grandis, dichiaratosi antistatario.
Roma 7 dicembre 2025 Il Giudice
ES AT
23
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma SECONDA SEZIONE CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa ES AT, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5563 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “risarcimento danni da inadempimento di
Direttive Eurounitarie”, e vertente tra
1. Controparte_1
2. CP_2
3. CP_3
4. LA Controparte_4
5. LA US SA
6. LA RE NE
7. Controparte_5
8. Controparte_6
9. Controparte_7
10. CP_8
11. CP_9
12. ER CP_10
13. Controparte_11
14. CP_12
15. CP_13
16. OS SE
17. CP_14
18. CP_15
19. CP_16
20. LIBANORI CP_17
1 2
21. CP_18
22. Testimone_1
23. CP_19
24. CP_20
25. Controparte_21
26. CP_22
27. LO TI AB
28. LO ER RI US
29. Controparte_23
30. Controparte_24
31. Controparte_25
32. Controparte_26
33. Email_1
34. CP_27
35. LO IA
36. Email_2
37. Controparte_28
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39. Email_3
40. Controparte_29
41. Email_4
42. LUCIDI CP_30
43. CP_31
44. Email_5
45. Email_6
46. Controparte_32
47. Controparte_33
48. Email_7
49. CP_34
50. GI CP_35
51. GI RE
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54. GR CA
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56. Controparte_36
57. CP_37
58. Email_9
59. CP_38
60. Email_10
61. MANNILE CP_39
62. CP_40
63. MANZI CP_41
64. Email_11
65. Controparte_42
66. Parte_1
67. Email_12
68. CP_43
69. CP_44
70. CP_45
71. Controparte_46
72. Controparte_47
73. AR BI
74. Controparte_48
75. MASSAGRANDE CP_49
76. MASSARI CP_50
77. CP_51
78. CP_52
79. Controparte_53
80. Controparte_54
81. Controparte_55
82. Controparte_56
83. CP_57
84. Email_13
85. ZZ DE
86. CP_58
87. Controparte_59
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90. CP_61
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92. Controparte_63
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151. PERILLO Tes_2
152. Parte_2
tutti elettivamente domiciliati ex d.l. 179/2012 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Tommaso De Grandis che li rappresenta e difenda in virtù di procure depositate nel fascicolo telematico attori
5 6
e in persona del Presidente pro tempore, Controparte_86
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma, via dei Portoghesi n. 12 convenuto
Motivi della Decisione
1. fatti controversi.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite le parti attrici in epigrafe, esponendo di essere tutti insegnanti di religione cattolica (di seguito per brevità IRC) presso la scuola pubblica con oltre trentasei mesi di servizio, attualmente titolari di contratti a termine, hanno lamentato di aver subito discriminazione in quanto esclusi dalla possibilità di essere stabilizzati, anche tramite procedure concorsuali “straordinarie”, quali previste invece per gli insegnanti di altre discipline.
In particolare, hanno dedotto che: (a) l'amministrazione non avesse previsto concorsi straordinari ai fini delle immissioni in ruolo, così violando gli artt. 51 e 97 Cost. nonché tutte le disposizioni Eurounitarie in materia di principio di uguaglianza e non discriminazione, nonché in materia di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione; (b) il legislatore italiano avesse, con il d.l. n. 126/209, art.
1-bis, indetto un concorso ordinario, con la possibilità di riservare peraltro la sola quota del 50% agli IRC con almeno 36 mesi di servizio, ma al contempo disponendo che, nelle more dell'espletamento del concorso, sarebbero proseguite le immissioni in ruolo attingendo alle graduatorie di merito di cui al precedente concorso del 2004, sì da pregiudicare, di fatto, la possibilità di accedere ai posti messi a concorso;
(c) con il d.m. n. 93/2020 l'Amministrazione avesse ridotto il numero dei posti a concorso al 70% di quelli effettivamente vacanti e disponibili, sì che, a fronte di 6.600 dichiarate vacanze organiche, era stata autorizzata l'immissione in ruolo, per l'a.s. 2020/21, di soli 472 posti.
Hanno aggiunto che tale complesso di norme e disposizioni avesse comportato la sostanziale precarizzazione degli IRC, in quanto, a fronte di una provvista di almeno 6.600 posti vacanti e disponibili, agli IRC non era stata data la possibilità di essere immessi in ruolo con il sistema del doppio canale, attraverso le graduatorie ad esaurimento, ai sensi della L.
124/1999, né, tantomeno, per mezzo della L. 107/2015.
Per tali ragioni, hanno lamentato la grave violazione della Clausola 5 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/Ce, così come già acclarato dalla Corte di Giustizia dell'UE con sentenza del 13.01.2022, nonché confermato dalla sentenza nr. 1720
6 7
dell'11.05.2022 della Corte di Cassazione;
hanno menzionato altri precedenti delle alte Corti, con cui si era acclarato l'abuso dei contratti a termine da parte dello Stato italiano.
Per tali ragioni, richiamata la normativa nazionale prevista per gli insegnanti di religione cattolica e le norme costituzionali ed europee violate, hanno chiesto che il tribunale adito liquidasse “il danno comunitario” subito in misura eventualmente uguale quello liquidabile alla luce dei criteri indicati dalla Cassazione, nella sentenza S.U. n.5072/2016.
Hanno pertanto richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) previo accertamento e declaratoria del contrasto dell'art.
1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, nonché dell'art. 2 della legge n. 186/2003, nonché del d.m. 93/2020 con i principi di «equivalenza e di effettività, di uguaglianza e di non discriminazione» proclamati dai
Trattati e dalle norme di diritto dell'Unione Europea .. ivi compresa la Clausola 4 della Direttiva
1999/70/CE, previa disapplicazione delle norme interne che non hanno contemplato alcun concorso straordinario per la stabilizzazione degli IRC, non hanno contemplato il computo di tutti i posti vacanti e disponibili, ma solo il 70% di questi .. ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, per l'effetto condannare la al risarcimento Controparte_86
del danno, in via diretta e in forma specifica, in applicazione degli artt. 11 e 117 Cost., dell'art. 2058 c.c. e dell'art.47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, in quanto il diverso trattamento costituisce una discriminazione per motivi religiosi, ai sensi dell'art. 21 della Carta di Nizza e della Direttiva 2000/78/CE;
b) per l'effetto, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lett. a) della Direttiva 2000/78/CE, in materia di tutela del principio di non discriminazione per motivi religiosi nonché, per la stessa ragione, ai sensi del citato art. 21, disporre la immissione in ruolo con riqualificazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, a far data dal superamento dei 36 mesi dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione convenuta, su “tutti” i posti vacanti e disponibili, rilevati alla data di introduzione del presente giudizio;
c) in via subordinata, disporre il risarcimento del danno per equivalente, per violazione delle
Clausole 4 e 5 della Direttiva 1999/70/CE, degli artt. 2 e 4 della Direttiva 2000/78/CE, degli artt. 1,
4, 5, 6, 24 e punto E della Carta sociale europea, degli artt. 17, 20 e 21 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea, dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, e dell'art. 14 della medesima Convenzione, secondo equità, ai sensi degli artt. 2058 c.c. e 2043 c.c., o secondo i criteri ermeneutici indicati dalle SS.UU. con la sentenza n. 5072/2016, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge».
Il tutto, oltre rifusione delle spese della lite, da distrarsi in favore del procuratore
7 8
antistatario.
1.2 La , costituitasi tempestivamente in giudizio, ha eccepito la Controparte_86
prescrizione del diritto azionato e, nel merito, l'infondatezza delle domande delle parti attrici.
A tal fine ha evidenziato che gli IRC, non equiparabili agli insegnanti curricolari, fossero destinatari di una specifica regolamentazione in materia di assunzione e di rapporto di servizio, giustificata dal recepimento degli Accordi con la Santa Sede;
in particolare, ha richiamato la legge n. 186/2003, secondo cui la dotazione organica degli incarichi di ruolo, ossia a tempo indeterminato avrebbe dovuto coprire solo il 70% dei posti d'insegnamento funzionanti nel territorio di ciascuna diocesi (asili e scuole di infanzia compresi); alla stregua della legge n. 186/2003, l'accesso ai posti di ruolo (a tempo indeterminato) sarebbe dovuto avvenire tramite concorso per titoli ed esami, sulla base dei criteri fissati nell'intesa tra lo
Stato italiano e la Conferenza episcopale italiana, di cui al d.P.R. n. 751/1985; per converso, il residuo 30% dei posti d'insegnamento, qualificabili come posti non di ruolo, avrebbe potuto per legge essere coperto soltanto da incarichi a tempo determinato, essendo ciò giustificato avuto riguardo all'indubbia variabilità della domanda di insegnamento di tale specifica materia.
L'Avvocatura ha quindi negato che, agli Insegnanti di Religione Cattolica, potessero applicarsi direttamente o per analogia le disposizioni relative alle immissioni nei ruoli d'insegnamento curriculare, non configurandosi delle graduatorie permanenti quali previste dalla legge n. 124/1999, bensì degli elenchi di soggetti idonei, da nominare d'intesa e previo benestare dell'ordinario diocesano competente per territorio (art. 3, legge n. 186/2003).
Ancora, ha evidenziato che non vi fosse prova che gli incarichi vantati dagli odierni attori fossero stati assegnati in supplenza e a copertura annuale dei posti vacanti e disponibili componenti il c.d. organico di diritto (70% dei posti di insegnamento destinati ad essere coperti con contratto a tempo indeterminato), e che in caso di assegnazione di supplenze sull'organico di fatto (30% dei posti d'insegnamento non di ruolo) non potesse configurarsi l'abuso dei contratti a termine, così come sancito dalla Corte di Cassazione (nelle sentenze n. 22552/2016; n. 22557/2016) e dalla Corte di Giustizia (nella sentenza in cause riunite ed altri C-22/13, C-61/13. C-62/13. C-63/13, C-418/13). Pt_3
Ha contestato sussistere violazione della Clausola n. 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo indeterminato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in presenza di ragioni obiettive per ricorrere ai contratti a termine per la copertura dell'organico di fatto (c.d. 30% dei posti non di ruolo, ossia non destinati ad essere coperti tempo indeterminato), dovendo lo Stato
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rispondere adeguatamente alla mutevole domanda d'insegnamento della religione cattolica, nonché evitare di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello necessario.
1.3 All'esito dell'assegnazione dei termini per appendice scritta all'udienza di trattazione
(art. 183 comma 6 c.p.c.) la difesa attrice ha controdedotto in ordine alle eccezioni e agli argomenti della Difesa Erariale.
In particolare, ha evidenziato (i) che il credito da indennizzo o da risarcimento del danno eurounitario vantato in citazione fosse soggetto a prescrizione decennale, non già quinquennale;
(ii) che, secondo le conclusioni rassegnate dall'Avvocato Generale presso la
Corte di Giustizia, nell'ambito della causa C-282/19, così come nel parere della Commissione
UE, fosse accreditata la violazione degli artt. 4 e 5 dell'Accordo Quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, non configurando una ragione obiettiva sufficiente al divieto di reiterazione di contratti a termine la circostanza che gli IRC dovessero essere nominati d'intesa e con il benestare dell'ordinario diocesano, né il contenuto e le specifiche materie dell'insegnamento, altrimenti configurandosi una discriminazione per motivi religiosi, consumata in violazione degli artt. 20, 21 e 47 della CDFUE;
(iii) che non vi fosse distinzione tra organico di diritto ed organico di fatto, dovendosi in ogni caso imputare le percentuali del 70% e del 30% (indicate dall'art. 2, legge n. 186/2003) ai posti d'insegnamento complessivamente funzionanti, sì da prefigurarsi la palese violazione del divieto di precarizzazione, da ultimo per effetto del d.m. n. 93/2020, con cui, a fronte di n. 6600 posti vacanti e disponibili, si erano autorizzate esclusivamente n. 472 immissioni in ruolo, per l'anno scolastico 2020-2021; (iv) che fosse falso l'assunto secondo cui lo scorrimento delle graduatorie formate all'esito del concorso del 2004 avesse determinato la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, per quanto evidenziato dalle stesse tabelle di ripartizione dei posti relativi all'a.s. 2020/2021, da cui emergente che, a fronte di totali 6600 vacanze, anche considerando il numero delle immissioni in ruolo da scorrimento delle graduatorie del concorso del 2004 (totali 1914), lo Stato aveva concesso la stabilizzazione esclusivamente a n. 472 precari.
La causa, istruita mediante produzione documentale, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni. In quella sede la difesa attrice ha richiesto:
«c) dichiarare ed accertare, il risarcimento del danno, per equivalente, per violazione delle
Clausola 4 e 5 della Direttive 1999/70/Ce, dell'art. 2 e 4 della Direttive 2000/78/Ce, degli artt.1,4,5,6,24 e punto E della Carta sociale europea, degli artt. 17, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione
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per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e dell'articolo 14 della medesima Convenzione, secondo equità, ai sensi degli artt. 2058 c.c. e 2043 c.c. ed ai sensi dell'art. 12 del D.L. n.131 del 16.09.2024, nel previsto range tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, “tenuto conto della gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”, con conseguente condanna alla liquidazione della suddetta indennità».
In sede di comparsa conclusionale, la difesa attrice ha controdedotto in ordine alle questioni sollevate e alle istanze formulate, dall'Avvocatura Generale, in sede di precisazione delle conclusioni;
ha invocato l'applicazione dei parametri liquidatori del danno
Eurounitario (o danno comunitario) da abusiva protrazione di contratti a termine, quali introdotti da dal d.l. n.131/2024 (cd. “Salva-infrazioni”), prevedendosi il pagamento di un'indennità tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
La Difesa Erariale ha allegato (negli scritti conclusionali) che l'Amministrazione avesse bandito, per gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, dei concorsi ordinari e straordinari riservati ai docenti che avessero svolto almeno tre annualità di servizio, a copertura del 100% dei posti disponibili per l'insegnamento della religione cattolica. Ha sostenuto che tali procedure concorsuali avessero sanato ed integralmente eliso le pregresse violazioni del diritto dell'Unione, ove in concreto ravvisabili.
2. questioni pregiudiziali.
2.1 Va rilevata la tardività dell'istanza di mutamento delle forme del rito - da ordinario a rito “lavoro” - quale formulata dall'Avvocatura Generale in sede di precisazione delle conclusioni, ed allorché il giudizio si era già concluso, quantomeno per le fasi introduttiva, di trattazione ed istruttoria in senso stretto.
D'altronde, è noto che «l'introduzione del processo con forme diverse da quelle proprie integra un motivo di impugnazione solo ove sia dedotto che tale errore abbia comportato la lesione del diritto di difesa e non inficia la validità degli atti posti in essere secondo le regole del procedimento impropriamente utilizzato, in quanto il rito non costituisce condizione necessaria perché il giudice possa decidere nel merito la causa» (così, per tutte Cass. Sez. 2,
17/10/2014, n. 22075): poiché l'Avvocatura istante non ha finanche dedotto che l'eventuale errore sul rito abbia comportato lesione per il diritto di difesa, non si comprende la concludenza e la valenza giuridica dell'istanza.
Questo, senza considerare che la lite de qua agitur non è stata introdotta nei riguardi
10 11
dell'Amministrazione-datrice di lavoro ) bensì della Controparte_87 CP_86
, a motivo della violazione dell'obbligo di rispettare, in ambito interno, le
[...]
prescrizioni Eurounitarie in materia di rapporti di lavoro a termine;
donde la corretta scelta del rito ordinario.
2.2 Parimenti tardiva - quindi non considerabile ai fini della decisione - l'eccezione sollevata, dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1227, comma 2 c.c. in sede di precisazione delle conclusioni.
Difatti, l'Avvocatura ha sostenuto, in quella sede, che i lavoratori odierne parti attrici avrebbero concorso, con la propria condotta omissiva, all'aggravamento del danno, non avendo tempestivamente reagito alla reiterazione dei contratti a termine, ove ritenuta abusiva.
In merito, giova ricordare (con Cass. Sez. 3, 19/07/2018, n. 19218) che «in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella
(disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione»: tale secondo caso, quale previsto dall'art. 1227 comma 2 c.c., è quello invocato dalla Difesa erariale;
senonché, «mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede».
Donde l'inammissibilità - per tardività - della questione qui menzionata.
3. merito della lite.
3.1 Come già detto, la lite ora pervenuta alla decisione del tribunale è stata introdotta da alcuni insegnanti di religione cattolica (IRC), assunti dal con una Controparte_87
serie di contratti di lavoro a tempo determinato, nel complesso reiterati per oltre 36 mesi.
Gli attori hanno lamentano di avere subito un trattamento discriminatorio, non avendo potuto beneficiare dei meccanismi di immissione in ruolo previsti dalla legge per i docenti precari di altre materie, diverse dalla religione cattolica.
Hanno chiesto la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno comunitario
(per equivalente), a fronte della ingiusta precarizzazione;
dopo avere inizialmente richiesto di quantificare l'indennizzo dovuto secondo i criteri liquidatori indicati dalle SS.UU., nella
11 12
sentenza n. 5072/2016 (parametrati tra un limite minimo di 2,5 e un limite massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto), a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n.
131/2024 (convertito con l. n.166/2024) hanno chiesto il pagamento di un'indennità tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Tale - in estrema sintesi - il merito del contendere, giova sinteticamente ripercorrere la normativa di riferimento.
La legge n. 186/2003 detta le “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”, prevedendo una regolamentazione del tutto peculiare rispetto agli altri docenti, in considerazione delle esigenze particolari che caratterizzano l'insegnamento della materia.
Tale fonte normativa, adottata in attuazione dell'Accordo modificativo del Concordato
Lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge n.
121/1985, nonché dell'Intesa tra il e il Presidente della Controparte_88
C.E.I., resa esecutiva con dPR n. 751/1985, ha previsto per tali docenti l'istituzione di appositi ruoli regionali (art. 1, co. 1) ed ha stabilito che ai predetti insegnanti “si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva” (art. 1, co.2).
Ai sensi dell'art. 2, è stato affidato all'Amministrazione il compito di stabilire la dotazione organica dei posti per l'insegnamento della religione cattolica, “articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti” (co. 1), percentuale ribadita con riferimento sia alla scuola secondaria (co. 2) sia alla scuola dell'infanzia ed elementare (co. 3), prevedendo che solo per “i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede[sse] mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio”.
In definitiva la legge n.186/2003, così come in precedenza l'art. 309 del d.lgs. 297/1994, pure mantenendo per il docente di religione cattolica uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curricolari, ha predisposto una disciplina di reclutamento del personale a termine, connotata da caratteri di specialità.
Orbene le parti attrici lamentano che la stessa previsione di una quota percentuale (30%) dei posti vacanti e disponibili in ambito regionale, da destinare a rapporti di lavoro precari (a
12 13
termine), e comunque l'abuso di reiterazione dei contratti a termine, ben oltre il limite di 36 mensilità, configuri violazione del diritto Eurounitario, che vieta il rinnovo sine die dei contratti a termine per sopperire ad esigenze datoriali durevoli.
3.2 Ciò posto, la questione di prescrizione, su cui lungamente si sofferma l'Avvocatura dello Stato, è palesemente infondata.
Basti considerare che:
(i) il diritto indennitario/risarcitorio vantato in giudizio è assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale, non già a prescrizione quinquennale, essendo inquadrabile nella più ampia fattispecie della responsabilità dello Stato per inadempimento dell'obbligazione di conformare l'ordinamento interno al diritto Eurounitario (v. per tutte
Cass. Sez. 3, 22/11/2019, n. 30502: «Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 c.c. - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione»);
(ii) il termine prescrizionale (decennale) deve dirsi decorso, per ciascuna delle posizioni degli attori, dalla cessazione dell'ultimo contratto a termine in ordine di tempo;
in tal senso
Cass. Sez. L., 12/12/2023, n. 34741, e la restante giurisprudenza di legittimità, che enuncia:
«nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente» (v. da ultimo
Cassazione civile sez. lav., 01/12/2025, n.31343, in motivazione: «è consolidato e va ribadito l'orientamento per cui "nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente" (Cass. 12 dicembre 2023, n. 34741; Cass. 8 novembre 2023, n. 31104; Cass. 24 luglio
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2025, n. 21136; sul termine decennale, v. anche già Cass. 3 marzo 2020, n. 5740)»);
(iii) nel caso che ne occupa, tutti gli attori hanno dedotto (ed autocertificato), in sede d'introduzione della lite, di avere ottenuto l'ultimo contratto a termine in ordine di tempo per l'anno scolastico 2019-2021; nelle note conclusionali, hanno dedotto di essere ancora precari, non avendo ottenuto alcuna stabilizzazione, nelle more della lite.
Non essendo dimostrato (né dedotto) il contrario, da parte della convenuta, CP_86 non si pone dunque alcuna questione di prescrizione (decennale o quinquennale che sia); è appena il caso di aggiungere che risulta inconferente, alla fattispecie considerata, il richiamo dell'art. 4, comma 43, legge n. 183/2011, piuttosto applicabile al caso (diverso da quello che ne occupa) di tardiva o inesatta trasposizione, in ambito interno, di direttive Eurounitarie non auto-esecutive.
Del pari, è inconcludente - e smentito dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamata
- l'assunto secondo cui, ai fini della stima del quantum debeatur e del credito indennitario de quo agitur, non possano considerarsi i contratti scaduti da oltre un decennio prima dell'introduzione della lite.
3.3 Nel merito, la domanda è fondata.
La questione è stata oggetto di pronuncia da parte della Corte di Giustizia 13 gennaio
2022, YT e altri, secondo la quale “La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”.
Diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità hanno affrontato la questione del regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica di cui alla legge n. 186/2003. Tra le altre, si segnala la sentenza Cass. Sez. L,
09/06/2022, n. 18698 che, richiamando i principi espressi in materia dalla pronuncia della
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Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, ha statuito che “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l.
n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
L'orientamento del giudice di legittimità è, sul punto, del tutto unanime;
giova citare, per tutte, la recente sentenza Cass. sez. lav., 01/12/2025, n.31343, ove si illustra in motivazione, con ampi richiami alla giurisprudenza precedente:
«2.1 Richiamata quanto all'evoluzione storica la disamina svolta da Cass. 9 giugno 2022, n.
18698 (punti 3, 3.1 e 3.2), va altresì detto come, rispetto al tema di reiterazione di contratti a termine dei docenti di religione, l'assetto giuridico si sia sostanzialmente consolidato nel senso che:
- il sistema di rispondenza del sistema scolastico al fabbisogno di tali docenti è caratterizzato da una quota di insegnanti di ruolo (70% dell'organico) con contratto a tempo indeterminato ed una quota non di ruolo (30%), sulla base di contratti annuali, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 186 del 2003;
- per previsione della contrattazione collettiva (art. 47, co. 6 e 7 del CCNL 1994/1997) i contratti annuali, se non mutino le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si rinnovano automaticamente;
- sono da considerare comunque precari non solo i docenti per i quali i mutamenti del fabbisogno realizzino discontinuità nelle assunzioni annuali, ma anche i docenti i cui rapporti annuali a termine nel tempo si siano costantemente rinnovati e ciò per l'assenza, anche rispetto ad essi, di garanzie di stabilità paragonabili a quelle dei docenti di ruolo ed a tempo indeterminato (Cass. 18698/2022 cit., punto 8);
- in tale quadro, il superamento dei trentasei mesi di durata continuativa o discontinua - così apprezzati sulla base della regola legale di svolgimento dei concorsi ogni triennio (art. 3,
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co. 2, legge n. 186 del 2003) ed in coerenza le conclusioni in generale assunte da questa S.C. con la sentenza 2016 n. 22552, in cui appunto fu individuato quello di 36 mesi come parametro tendenziale di durata massima delle assunzioni a termine – è stato ritenuto fonte di responsabilità per la P.A. nei termini del c.d. danno eurounitario da precarizzazione;
- da ciò il conseguente diritto alla tutela in base al sistema di tale danno eurounitario
(Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072), ovverosia con presunzione di sussistenza del danno nei limiti del risarcimento secondo i parametri di cui all'art. 32, co. 5, della legge n. 183 del 2010, salva prova di maggiore pregiudizio.
Come si detto, le conclusioni di Cass. 18698/2022 sono state confermate da tutta la giurisprudenza successiva di questa S.C. (Cass. 21 maggio 2025, n. 13640; Cass. 28 aprile 2023,
n. 11227; Cass. 27 aprile 2023, n. 11169) e sono da aversi per acquisite, anche per la loro coerenza rispetto a Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, YT e altri, la quale, pur avendo ritenuto in sé sostanzialmente non in contrasto con la Direttiva il sistema di inquadramento degli insegnanti di religione secondo le quote del 70 e 30 % di cui si è detto, ha richiesto che si verifichi tuttavia in concreto se il rinnovo dei contratti a termine con lo stesso docente soddisfi effettivamente esigenze provvisorie, considerando tutte le circostanze del caso, tra cui il numero dei rinnovi per lo svolgimento del medesimo lavoro».
Venendo al caso di specie, è pacifico che gli attori abbiano lavorato con contratti a termine reiterati ben oltre le tre annualità scolastiche, senza potere usufruire dell'indizione dei concorsi previsti dalla legge. Né l'Amministrazione ha finanche lumeggiato, quindi tantomeno dimostrato, che la reiterazione dei contratti annuali abbia soddisfatto, per talune o per tutte le posizioni, delle peculiari e contingenti esigenze dell'Amministrazione datrice di lavoro.
Ne consegue che, essendo gli attori titolari di contratti a termine in condizioni di precarietà, deve ritenersi realizzato l'abuso connesso al mantenimento della precarietà, nei termini indicati dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Né - giova ripetere - la parte convenuta ha allegato elementi probatori utili a ritenere sussistenti profili di esenzione da responsabilità. In tal senso, diversamente da quanto eccepito dall'Avvocatura, ritiene il Tribunale che la normativa emanata successivamente all'introduzione del presente giudizio (volta ad offrire delle mere chances di stabilizzazione), non consenta di escludere la sussistenza dell'illecito, essendo incontestata l'attuale condizione di precarietà degli attori e non potendo essa elidere né il diritto, già maturato, ad ottenere indennizzo per l'abusiva protrazione dei contratti a termine, né la condotta antigiuridica antecedente.
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A tal proposito, giova di nuovo attingere alla motivazione della sentenza Cass. sez. lav.,
01/12/2025, n.31343, già sopra richiamata.
In questa si legge:
«3. Il tema dell'attuale contenzioso si inserisce nel contesto sopra descritto e concerne la possibilità di ravvisare, nelle procedure di reclutamento per l'immissione in ruolo regolate dal legislatore con l'art.
1-bis del D.L. n. 126 del 2019, conv. con mod. in legge n. 159 del 2019 e poi attuate con D.M. n. 9 del 2024, misure idonee a sanare l'illecito eurounitario in ipotesi verificatosi verso singoli docenti e qui, in specie, della lavoratrice parte della presente causa.
3.1 È in proposito necessario delineare l'evolversi della normativa appena richiamata.
L'art.
1-bis, cit. è stato introdotto dalla legge di conversione del D.L. n. 126 del 2019 ed esso originariamente prevedeva che fosse bandito, entro l'anno 2020, un concorso per la copertura dei posti vacanti per l'insegnamento della religione cattolica e disponibili negli a.s. 2020/2021 e
2022/2023, con riserva di una quota non superiore al 50% ai docenti che avessero svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive.
Il termine per il bando del concorso è stato quindi prorogato dapprima (D.L. n. 183 del 2022) al 2021, con spostamento delle annate di riferimento al periodo dal 2021/2022 al 2023/2024 e quindi (D.L. n. 228 del 2020) all'anno 2022.
Con l'art. 47, co. 9, del D.L. n. 36 del 2002, conv. con mod. in legge n. 79 del 2022, la previsione, ancora non attuata, è stato oggetto di una significativa rielaborazione.
È stato infatti previsto che il concorso riguardasse la copertura del 50 % dei posti (co. 1) e che ad esso si affiancasse una procedura "straordinaria", riservata agli insegnanti che avessero svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.
A quest'ultima procedura era da destinare il 50 % dei posti vacanti e disponibili per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024//2025 e la norma ha rimesso ad apposito decreto ministeriale la formazione del bando con la previsione, tra l'altro, delle "modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica", nonché delle modalità di "valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito".
Il termine di svolgimento delle procedure è stato quindi ulteriormente prorogato al 2023
(D.L. n. 198 del 2022) ed al 2024 (D.L. n. 132 del 2023) e le quote sono state modificate nel senso di destinare il 30 % dei posti al concorso ed il 70 % dei posti alla procedura straordinaria (D.L. n.
75 del 2023).
3.2 Con D.M. n. 9 del 2024 la procedura straordinaria è stata avviata ed è pacifico che essa sia stata svolta e che, alla data della pronuncia di appello, la docente non fosse stata tuttavia
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assunta, come anche alla data dell'udienza pubblica di trattazione del ricorso per cassazione.
4. Tutto ciò posto, si rileva che, secondo la giurisprudenza di questa S.C. già consolidata e cui va data continuità, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria (Cass. 27 maggio 2021 n. 14815 – in relazione alla procedura di procedura di reclutamento, per titoli ed esami, prevista per gli operatori dei servizi scolastici dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 101 del 2013, conv., con mod., dalla L. n. 125 del 2013 – e poi, in senso conforme, tra le altre, Cass. 18698/2022 cit., punto 12.1, sul tema proprio dei docenti di religione;
Cass. 15 dicembre 2023, n. 35145; Cass. 6 aprile 2025, n. 9049).
Il precedente cardine di Cass. 14815/2021 cit., ha fatto leva su Corte di Giustizia 19 marzo
2020, punti 100 e 101, ove si è ritenuto che l'organizzazione di Persona_1 Persona_2
procedure in cui i lavoratori già occupati in modo abusivo possono solo avere occasione, in concorrenza con altri candidati, di tentare di accedere ad un impiego stabile "essendo indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a contratti a tempo determinato" risulta non idonea a "sanzionare debitamente il ricorso abusivo a siffatti rapporti di lavoro e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" e quindi a "consentire di raggiungere la finalità perseguita dalla clausola 5 dell'accordo quadro".
Su tale base si è ritenuto che non siano idonei a sanare l'illecito concorsi riservati, ma destinati a svolgersi "per titoli ed esami" e quindi destinati solo ad offrire "al dipendente precario una mera chance di assunzione" (Cass. 14815/2021 cit.).
Analogamente, secondo Cass. 9049/2025 cit., riguardante l'immissione in ruolo di docenti presso la Regione Val D'Aosta, "non rilevano... la qualificazione del concorso come
"straordinario", la dichiarata finalità di superare il precariato, né la previsione di una sola
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prova scritta su quesiti a risposta multipla (rispetto alle due prove scritte e alla prova orale previste per il concorso ordinario), essendo dirimente il carattere "automatico" della procedura", sicché non poteva dirsi sanante una procedura, come quella ivi impostata, organizzata attraverso "una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, la formazione di una graduatoria di vincitori sulla base del punteggio riportato......., l'immissione in ruolo nei limiti dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4".
Tali conclusioni vanno qui pienamente confermate.
5. Per altro verso, non vi è dubbio che già Corte Costituzionale 20 luglio 2016 n. 187 valorizzò, quale misura idonea ad incidere sull'illecito eurounitario "cancellandolo" rispetto alle situazioni più risalenti di precariato e comunque pregresse, il realizzarsi della stabilizzazione grazie "o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande".
Ipotesi ravvisata come sussistente nel piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, co.
95 ss. della legge n. 107 del 2015 e nel mantenimento per i precari della possibilità di accesso ai ruoli "fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento" (co. 109 della legge citata).
Tale assetto – che costituisce in sostanza applicazione del criterio di alternatività delle sanzioni, alla condizione di un loro carattere proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo (Corte di Giustizia 26 novembre 2014, , punti 77-79 e Corte di Pt_3
Giustizia 3 luglio 2014, punti 64-65) - è stato poi ripreso dal noto arresto di Cass. 7 novembre
2016, n. 22552, secondo la quale la quale si realizzerebbe invece una "astratta "chance" di stabilizzazione", come tale inidonea a cancellare l'illecito, nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non sia "certo" ovvero non sia "conseguibile in tempi ravvicinati" (in quel caso ravvisati in quelli "compresi tra l'entrata in vigore della legge n.107 del 2015 ed il totale scorrimento delle graduatorie").
Anche perché, come rileva Cass. 28 febbraio 2024, n. 5244, "il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante".
6. Tirando le fila del ragionamento, il punto di convergenza tra le selezioni "blande" di cui a
Cass. 22552/2016 cit. e l'automatismo richiesto da Cass. 14815/2021 cit. e dalle altre pronunce conformi successive, sta nel ritenere che la stabilizzazione, per essere sanante dell'illecito eurounitario, non deve essere condizionata da una valutazione di merito del candidato, potendosi soltanto posizionare i candidati secondo mere regole di priorità tra coloro che
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devono essere immessi in ruolo, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, a tal fine necessari.
6.1 Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata emerge che la procedura di stabilizzazione svolta nel 2024 non ha tuttora portato alla stabilizzazione della ricorrente, per quanto essa sia collocata in graduatoria.
Soprattutto, poi, in via assorbente, la Corte territoriale ha accertato che la procedura indetta ha natura selettiva, risultando caratterizzata da una prova orale – che evidentemente può avere esito positivo come no.
Dal controricorso si evince che la prova orale era di natura didattico-metodologica, con riferimento anche all'uso didattico delle tecnologie e che vi era prova di lingua inglese, oltre a valutazione dei titoli.
La selettività è dunque in re ipsa e del resto, al di là degli accertamenti in fatto, era la stessa norma a prevedere che il D.M. regolasse le "modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica", nonché le modalità di "valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito".
Tale caratteristica, al di là del momento in cui il collocamento in graduatoria della docente esitasse in un'immissione in ruolo, esclude quindi che si possa parlare di
"cancellazione" dell'illecito.
[..]
Va espresso il seguente principio, in relazione a quanto deciso con il primo motivo: "In tema di pubblico impiego e di docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, non costituisce misura idonea a sanare l'illecito conseguente alla reiterazione abusiva di contratti a termine di supplenza conclusi secondo le regole di cui alla legge n. 186 del 2003, la procedura straordinaria e riservata di immissione in ruolo di cui all'art.
1-bis, comma 2, del D.L. n. 126 del
2019, conv. con mod. in legge n. 159 del 2019 (quale modificato dall'art. 47, co. 9, del D.L. n. 36 del 2022, conv. con mod. in legge n. 79 del 2022, e poi dall'art. 20, co. 6, del D.L. n. 75 del 2023, conv. con mod. in L. n. 112 del 2023), poi attuata con D.M. n. 9 del 2024, in quanto non caratterizzata da automatismo, ma consistente in una verifica selettiva, da svolgersi mediante prova orale di natura didattico-metodologica, con riferimento anche all'uso didattico delle tecnologie ed alla conoscenza della lingua inglese, oltre a valutazione dei titoli, mentre hanno portata riparatoria le procedure caratterizzate da forme di blanda selezione, per tali intendendosi quelle che, fermo l'automatismo dell'immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, necessari per l'attribuzione del posto».
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3.4 Alla luce delle chiarissime indicazioni della giurisprudenza di legittimità, testé riportata, persiste il credito vantato dalle parti attrici, traente ragione nel fatto stesso di avere gli attori subito una procrastinata e attuale situazione di precarietà, non ovviata dalle procedure di reclutamento recentemente indette dall'Amministrazione e non ancora portate a compimento.
Riguardo ai criteri di liquidazione, ad avviso del Tribunale, può farsi riferimento, trattandosi di una liquidazione equitativa, ai criteri previsti dalla normativa intervenuta nelle more del presente giudizio, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria da parte dello Stato per l'abusivo utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 12, del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 di modifica dell'art. 36 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), che ha previsto una quantificazione del danno tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Deve altresì tenersi conto che secondo la giurisprudenza di legittimità “poiché il danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità” (cfr. Cass. Sez. Lav., 01/02/2021, n.2175).
Ne consegue che, nel caso di specie, nella quantificazione in via equitativa del danno - e nell'ambito del limite minimo e massimo sopra indicato, avuto riguardo a ciascuno degli attori - si dovrà tenere conto, ai fini della valutazione della gravità del pregiudizio, del numero dei contratti a termine intervenuti tra le parti e della durata complessiva del rapporto.
Alla luce dei principi sopra esposti deve essere riconosciuto il risarcimento del danno agli attori nella misura di seguito esposta, in accordo ai precedenti del Tribunale, cui si ritiene di dare continuità:
1.per gli attori con durata complessiva del rapporto fino a 8 anni una indennità risarcitoria pari a 4 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda;
2. per gli attori con durata complessiva del rapporto da 9 a 15 anni una indennità pari a 9 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda;
3.per gli attori con durata complessiva del rapporto da 16 a 20 una indennità pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda;
4. per gli attori con durata complessiva del rapporto oltre 20 anni una indennità pari a 18
21 22
mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda
Sono altresì dovuti, per tutti, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei limiti dei parametri di cui al dm. n. 55/2014, e successivi aggiornamenti ex art. d.m. 147/2022, e del valore della domanda (valore indeterminabile medio), tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta l'esistenza dell'illecito in danno di tutti gli attori;
- condanna parte convenuta al risarcimento del danno, in favore di ciascuno degli altri attori indicati in epigrafe, come di seguito quantificato:
1. nella misura di 4 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della
Controparte_2 domanda nei confronti di , , , , CP_12 Parte_4 CP_31 Pt_5
, , , ;
[...] Parte_6 Parte_1 Parte_7
2. nella misura di 9 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda nei confronti di , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , , , , CP_9 CP_89 CP_20 Controparte_90 Controparte_23 CP_28
, , , , ,
[...] CP_91 CP_92 Controparte_93 Controparte_94
, , RO ME, CP_95 Controparte_32 CP_96 CP_97
, , , , , CP_38 Controparte_98 Controparte_42 CP_44 CP_45 [...]
, , , CP_47 Controparte_54 Controparte_56 CP_99 [...]
, , , , , CP_100 CP_58 CP_101 CP_61 CP_62 Controparte_63
, , , , Controparte_102 CP_103 Controparte_64 CP_66 CP_67
, , Controparte_104 Controparte_69 CP_70 Controparte_105 [...]
, , RI ND, , CP_106 CP_107 CP_74 CP_108 CP_109
, , , , , Controparte_77 CP_110 Controparte_111 CP_112 CP_113 [...]
, ; CP_83 CP_114
3.nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda nei confronti di , , , Controparte_1 Controparte_115 Controparte_116 CP_117
, , , ,
[...] CP_118 CP_15 CP_119 CP_19 CP_22 [...]
, , , , Controparte_120 Controparte_25 CP_27 CP_121 CP_122
, , , , CP_123 CP_124 CP_125 Controparte_36 CP_37 CP_126
, , ,
[...] CP_40 Controparte_127 CP_128 Controparte_48
22 23
, , , , Controparte_129 CP_130 CP_51 CP_52 CP_53
, , , , ,
[...] Controparte_55 CP_57 Controparte_60 CP_65
, , Controparte_68 CP_131 Controparte_132 Controparte_133 [...]
, , , , , CP_134 Controparte_135 CP_73 CP_136 Controparte_137 CP_138
, , , ,
[...] Controparte_139 CP_140 Controparte_141 CP_142
, , , , ; CP_81 CP_143 CP_144 Controparte_82 CP_145 Parte_2
4.nella misura di 18 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda nei confronti di , , , , CP_2 CP_3 CP_8 Controparte_11 [...]
, , , , , , CP_13 CP_14 CP_16 CP_18 Testimone_1 Controparte_21
, , , , , Controparte_26 Controparte_29 Controparte_33 Parte_8 CP_34
RO TT, , , , Parte_9 CP_43 Controparte_46 CP_59
, , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 CP_71
, , , ,
[...] Parte_14 Parte_15 Controparte_75 CP_76
, , Palazzo Fernanda, , , Parte_16 Controparte_79 Parte_17 CP_80 [...]
, CP_84 Controparte_85
in ogni caso, per tutti, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
- condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore delle parti attrici in solido, delle spese di giudizio, che liquida in € 545,00 per esborsi, € 15.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dell'Avv. Tommaso De Grandis, dichiaratosi antistatario.
Roma 7 dicembre 2025 Il Giudice
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