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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/07/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 166/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 166, dell'anno 2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc, tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni – Via San Nicandro n. 104, presso lo studio dell'avvocato Stefania Capponi che, unitamente e disgiuntamente all'avvocato Filippo Liti, lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 sede in Terni, Via Pacifici n. 16
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19 febbraio 2024, ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Terni, la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. chiedendo al giudice: Controparte_1
- di dichiarare che il ricorrente è creditore nei confronti della Controparte_1 della somma di euro 10.079,68 per la prestazione di lavoro come operaio,
[...] mansione conducente di autocarro, inquadrato al livello 2 del CCNL Edilizia- Industria, Settore Edilizia e Legno, in forza di assunzione full time a tempo indeterminato, dallo stesso espletata nel periodo che va dal 24.05.2022 al 24.05.2023; - di condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 10.079,68 per i titoli anzidetti, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A sostegno del ricorso deduceva: - di essere stato dipendente della ditta
[...] con la qualifica di operaio, mansione di conducente di autocarro, Controparte_1 inquadrato al livello 2 del CCNL Edilizia-Industria, Settore Edilizia e Legno, co contratto di lavoro full time a tempo indeterminato del 24/05/2022; - di aver svolto la prestazione lavorativa dal 24/05/2022 al 24/05/2023, quando rassegnava le dimissioni per giusta causa;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 08:00 alle ore 17:00, con un'ora di pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00, nei giorni dal lunedì al venerdì. Deduceva, inoltre, che la società resistente aveva omesso i pagamenti delle retribuzioni spettanti da febbraio 2023 a maggio 2023 di consegnargli le buste paga dei mesi da gennaio 2023 a maggio 2023, nonostante formale richiesta a mezzo pec (Cfr. All. 3 al ricorso); - di non aver percepito, alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, le differenze retributive dovute alla luce dell'inquadramento come operaio, mansione conducente di autocarro, inquadrato al livello 2 del CCNL Edilizia -Industria, Settore Edilizia e Legno, per un totale di euro 8.130,13, oltre al TFR per euro 1.949,55 (Cfr. All. 4 al ricorso – conteggi analitici UIC CONFSAL di Terni). La società convenuta, pur ritualmente citata in giudizio, rimaneva contumace. La causa, istruita mediante produzione documentale, escussione dei testi di parte ricorrente ed esperito – con esito negativo – l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, viene decisa ai sensi dell'art.127 ter cpc. Il ricorso è fondato e va, dunque, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate. E, invero, risulta dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 24.05.2022 fino al 24.05.2023, per lo svolgimento delle mansioni di conducente di autocarro con inquadramento al Livello 2, previsto dalla classificazione unica del vigente C.C.N.L. – Edilizia ed Industria, di fatto, di aver svolto anche le mansioni di manovale e di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00, con un'ora di pausa pranzo. A supporto delle proprie rivendicazioni, il ricorrente ha prodotto il contratto di assunzione a tempo indeterminato (Cfr. All. 1 al ricorso) e il modulo di recesso anticipato dal rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa decorrenti dal Con 24.05.2023 (Cfr. All. 2 al ricorso), nonché la diffida accertativa dell' di Terni. È pacifico che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare, in primis, l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro, che eccepisca l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire prova di siffatta corresponsione. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, nonché per la 13° e 14° mensilità (qualora dovute in base al CCNL di settore), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985). Deduce,il ricorrente di aver sempre osservato, per tutto il periodo di permanenza del rapporto l'orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 e di svolgere le mansioni disposte dal datore di lavoro. Tali circostanze, per come allegate in ricorso, sono state confermate in sede di escussione dei testi e . Testimone_1 Tes_2
In particolare, il teste escusso all'udienza del 21.01.2025, ha Testimone_1 dichiarato di essere stato collega del ricorrente dal giugno 2022 e di essersi dimesso a dicembre 2022 perché non percepiva la retribuzione. Il teste ha confermato le mansioni per come dedotte in ricorso, precisando che il ricorrente svolgeva le mansioni di manovale e di conducente di furgone, e l'orario di lavoro. Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal secondo teste padre e Tes_2 collega di parte ricorrente, il quale ha ulteriormente precisato: “ADR io ho lavorato per quasi tre anni per la convenuta e mio figlio ha lavorato dopo di me per la convenuta. Abbiamo lavorato per un periodo insieme. ADR mio figlio era manovale e guidava anche il furgone. Cap. 3 è vero. Cap. 4 io andavo presso i cantieri di cui al capitolo ovvero siti in Ferentillo (TR), nei quartieri Villaggio Matteotti e Borgo Rivo di Terni, di Strada di Larviano (Terni), Strada di San Rocco (Terni), e e anche mio figlio”.. “Cap. 5 io lavoravo Pt_2 Parte_3 dalle ore 08:00 alle ore 17:00, con un'ora di pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00, nei giorni dal lunedì al venerdì e anche mio figlio rispettava lo stesso orario”…..“…mio figlio non è stato pagato per i mesi di Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio dell'anno 2023 e nemmeno io”. (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 21.01.2025) Pacifiche, pertanto, risultano le mansioni svolte dal ricorrente, il periodo in cui si è svolta l'attività lavorativa e il suo assoggettamento al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro. Le deposizioni rese dai testi appaiono pienamente attendibili, sia per la precisione con cui sono state descritte le situazioni, avendo riferito su circostanze apprese direttamente e di cui, pertanto, hanno avuto una cognizione diretta, essendo stati colleghi del ricorrente. Al contempo, il legale rappresentate della società convenuta, ritualmente citato per l'udienza del 21.01.2025, non è comparso a rendere interrogatorio. Sul punto, va osservato che la mancata risposta all'interrogatorio formale può essere valutata, unitamente agli elementi sopra descritti, quale argomento di prova a conferma delle circostanze dedotte dalla parte ricorrente. Infatti, in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo,
“valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario;
il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22407; 20 aprile 2006, n. 9254; 10 marzo 2006, n. 5240). La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (cfr. Cass. 26 aprile 2013, n. 10099). Nella fattispecie in esame il quadro probatorio acquisito, sia documentale sia testimoniale, è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte della parte convenuta la quale, oltre ad essere rimasta contumace, non si è presentata per rispondere all'interrogatorio formale richiesto dalla parte ricorrente. In ordine alla quantificazione delle somme spettanti osserva il tribunale che le stesse dovranno essere parametrate al II Livello del CCNL applicato, secondo i condivisibili conteggi depositati da parte ricorrente, che appaiono corretti e immuni da vizi logici e ricostruttivi e, come tali, meritevoli di accoglimento, perché elaborati sulla base del CCNL o applicato in via parametrica. Come noto, una volta dimostrato lo svolgimento di prestazioni lavorative per un determinato periodo di tempo è onere del datore di lavoro fornire la prova di avere erogato al lavoratore le somme contrattualmente dovute per i titoli indicati in ricorso. Senonché, tale prova è mancata. Sono, pertanto, dovute al ricorrente le spettanze non corrisposte a titolo di retribuzione ordinaria e di TFR, per come richieste. In riferimento allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, si deve precisare, in generale, che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass. 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695). Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario fissato dal contratto;
peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione
“minimale” delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. 12 maggio 2001, n. 6623). In merito al godimento delle ferie, secondo la giurisprudenza più recente, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n. 12311). Gli stessi principi sono esportabili anche con riferimento al mancato godimento dei permessi. Nessuno dei testi escussi ha riferito in maniera specifica in ordine al mancato godimento dei permessi e festività, ferie. Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà quindi emettersi, sulla base dei condivisibili conteggi depositati dal ricorrente, pronuncia di condanna della società convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 9.405,49 (di cui euro 7.526,22 per retribuzione ordinaria spettante ed euro 1883,28 a titolo di TFR). Le somme oggetto di condanna dovranno essere maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 429 c.p.c. La regolamentazione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente sulla domanda proposta da con ricorso iscritto in Parte_1 data 19 febbraio 2024, così provvede:
1. Accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 24 maggio 2022 al 23 maggio 2023 con inquadramento al II livello - CCNL di settore Edilizia-Industria;
2. Condanna la società convenuta in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., a pagare al ricorrente, a titolo di crediti retributivi per rapporto di lavoro dipendente, la complessiva somma di euro 9.405,49 per i titoli di cui in motivazione (di cui euro 1883,28 a titolo di TFR), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
3. Condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre Iva e CAP come per legge ed € 118,50 per rimborso C.U., da distrarsi in favore dei procuratori costituiti avvocato Stefania Capponi e avvocato Filippo Liti, dichiaratisi antistatari. Terni, 10 luglio 2025 Si comunichi
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 166, dell'anno 2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc, tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni – Via San Nicandro n. 104, presso lo studio dell'avvocato Stefania Capponi che, unitamente e disgiuntamente all'avvocato Filippo Liti, lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 sede in Terni, Via Pacifici n. 16
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19 febbraio 2024, ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Terni, la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. chiedendo al giudice: Controparte_1
- di dichiarare che il ricorrente è creditore nei confronti della Controparte_1 della somma di euro 10.079,68 per la prestazione di lavoro come operaio,
[...] mansione conducente di autocarro, inquadrato al livello 2 del CCNL Edilizia- Industria, Settore Edilizia e Legno, in forza di assunzione full time a tempo indeterminato, dallo stesso espletata nel periodo che va dal 24.05.2022 al 24.05.2023; - di condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 10.079,68 per i titoli anzidetti, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A sostegno del ricorso deduceva: - di essere stato dipendente della ditta
[...] con la qualifica di operaio, mansione di conducente di autocarro, Controparte_1 inquadrato al livello 2 del CCNL Edilizia-Industria, Settore Edilizia e Legno, co contratto di lavoro full time a tempo indeterminato del 24/05/2022; - di aver svolto la prestazione lavorativa dal 24/05/2022 al 24/05/2023, quando rassegnava le dimissioni per giusta causa;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 08:00 alle ore 17:00, con un'ora di pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00, nei giorni dal lunedì al venerdì. Deduceva, inoltre, che la società resistente aveva omesso i pagamenti delle retribuzioni spettanti da febbraio 2023 a maggio 2023 di consegnargli le buste paga dei mesi da gennaio 2023 a maggio 2023, nonostante formale richiesta a mezzo pec (Cfr. All. 3 al ricorso); - di non aver percepito, alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, le differenze retributive dovute alla luce dell'inquadramento come operaio, mansione conducente di autocarro, inquadrato al livello 2 del CCNL Edilizia -Industria, Settore Edilizia e Legno, per un totale di euro 8.130,13, oltre al TFR per euro 1.949,55 (Cfr. All. 4 al ricorso – conteggi analitici UIC CONFSAL di Terni). La società convenuta, pur ritualmente citata in giudizio, rimaneva contumace. La causa, istruita mediante produzione documentale, escussione dei testi di parte ricorrente ed esperito – con esito negativo – l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, viene decisa ai sensi dell'art.127 ter cpc. Il ricorso è fondato e va, dunque, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate. E, invero, risulta dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 24.05.2022 fino al 24.05.2023, per lo svolgimento delle mansioni di conducente di autocarro con inquadramento al Livello 2, previsto dalla classificazione unica del vigente C.C.N.L. – Edilizia ed Industria, di fatto, di aver svolto anche le mansioni di manovale e di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00, con un'ora di pausa pranzo. A supporto delle proprie rivendicazioni, il ricorrente ha prodotto il contratto di assunzione a tempo indeterminato (Cfr. All. 1 al ricorso) e il modulo di recesso anticipato dal rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa decorrenti dal Con 24.05.2023 (Cfr. All. 2 al ricorso), nonché la diffida accertativa dell' di Terni. È pacifico che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare, in primis, l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro, che eccepisca l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire prova di siffatta corresponsione. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, nonché per la 13° e 14° mensilità (qualora dovute in base al CCNL di settore), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985). Deduce,il ricorrente di aver sempre osservato, per tutto il periodo di permanenza del rapporto l'orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 e di svolgere le mansioni disposte dal datore di lavoro. Tali circostanze, per come allegate in ricorso, sono state confermate in sede di escussione dei testi e . Testimone_1 Tes_2
In particolare, il teste escusso all'udienza del 21.01.2025, ha Testimone_1 dichiarato di essere stato collega del ricorrente dal giugno 2022 e di essersi dimesso a dicembre 2022 perché non percepiva la retribuzione. Il teste ha confermato le mansioni per come dedotte in ricorso, precisando che il ricorrente svolgeva le mansioni di manovale e di conducente di furgone, e l'orario di lavoro. Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal secondo teste padre e Tes_2 collega di parte ricorrente, il quale ha ulteriormente precisato: “ADR io ho lavorato per quasi tre anni per la convenuta e mio figlio ha lavorato dopo di me per la convenuta. Abbiamo lavorato per un periodo insieme. ADR mio figlio era manovale e guidava anche il furgone. Cap. 3 è vero. Cap. 4 io andavo presso i cantieri di cui al capitolo ovvero siti in Ferentillo (TR), nei quartieri Villaggio Matteotti e Borgo Rivo di Terni, di Strada di Larviano (Terni), Strada di San Rocco (Terni), e e anche mio figlio”.. “Cap. 5 io lavoravo Pt_2 Parte_3 dalle ore 08:00 alle ore 17:00, con un'ora di pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00, nei giorni dal lunedì al venerdì e anche mio figlio rispettava lo stesso orario”…..“…mio figlio non è stato pagato per i mesi di Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio dell'anno 2023 e nemmeno io”. (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 21.01.2025) Pacifiche, pertanto, risultano le mansioni svolte dal ricorrente, il periodo in cui si è svolta l'attività lavorativa e il suo assoggettamento al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro. Le deposizioni rese dai testi appaiono pienamente attendibili, sia per la precisione con cui sono state descritte le situazioni, avendo riferito su circostanze apprese direttamente e di cui, pertanto, hanno avuto una cognizione diretta, essendo stati colleghi del ricorrente. Al contempo, il legale rappresentate della società convenuta, ritualmente citato per l'udienza del 21.01.2025, non è comparso a rendere interrogatorio. Sul punto, va osservato che la mancata risposta all'interrogatorio formale può essere valutata, unitamente agli elementi sopra descritti, quale argomento di prova a conferma delle circostanze dedotte dalla parte ricorrente. Infatti, in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo,
“valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario;
il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22407; 20 aprile 2006, n. 9254; 10 marzo 2006, n. 5240). La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (cfr. Cass. 26 aprile 2013, n. 10099). Nella fattispecie in esame il quadro probatorio acquisito, sia documentale sia testimoniale, è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte della parte convenuta la quale, oltre ad essere rimasta contumace, non si è presentata per rispondere all'interrogatorio formale richiesto dalla parte ricorrente. In ordine alla quantificazione delle somme spettanti osserva il tribunale che le stesse dovranno essere parametrate al II Livello del CCNL applicato, secondo i condivisibili conteggi depositati da parte ricorrente, che appaiono corretti e immuni da vizi logici e ricostruttivi e, come tali, meritevoli di accoglimento, perché elaborati sulla base del CCNL o applicato in via parametrica. Come noto, una volta dimostrato lo svolgimento di prestazioni lavorative per un determinato periodo di tempo è onere del datore di lavoro fornire la prova di avere erogato al lavoratore le somme contrattualmente dovute per i titoli indicati in ricorso. Senonché, tale prova è mancata. Sono, pertanto, dovute al ricorrente le spettanze non corrisposte a titolo di retribuzione ordinaria e di TFR, per come richieste. In riferimento allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, si deve precisare, in generale, che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass. 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695). Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario fissato dal contratto;
peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione
“minimale” delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. 12 maggio 2001, n. 6623). In merito al godimento delle ferie, secondo la giurisprudenza più recente, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n. 12311). Gli stessi principi sono esportabili anche con riferimento al mancato godimento dei permessi. Nessuno dei testi escussi ha riferito in maniera specifica in ordine al mancato godimento dei permessi e festività, ferie. Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà quindi emettersi, sulla base dei condivisibili conteggi depositati dal ricorrente, pronuncia di condanna della società convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 9.405,49 (di cui euro 7.526,22 per retribuzione ordinaria spettante ed euro 1883,28 a titolo di TFR). Le somme oggetto di condanna dovranno essere maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 429 c.p.c. La regolamentazione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente sulla domanda proposta da con ricorso iscritto in Parte_1 data 19 febbraio 2024, così provvede:
1. Accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 24 maggio 2022 al 23 maggio 2023 con inquadramento al II livello - CCNL di settore Edilizia-Industria;
2. Condanna la società convenuta in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., a pagare al ricorrente, a titolo di crediti retributivi per rapporto di lavoro dipendente, la complessiva somma di euro 9.405,49 per i titoli di cui in motivazione (di cui euro 1883,28 a titolo di TFR), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
3. Condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre Iva e CAP come per legge ed € 118,50 per rimborso C.U., da distrarsi in favore dei procuratori costituiti avvocato Stefania Capponi e avvocato Filippo Liti, dichiaratisi antistatari. Terni, 10 luglio 2025 Si comunichi
Il giudice
Michela Francorsi