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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel ed est ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 429/2025 R.G., avente ad oggetto “Divorzio congiunto”
e promossa
DA
, C.F.: , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa daLL'Avv. MOSCA MARINA e da C.F. Controparte_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. DI C.F._2
GREGORIO ANTONELLA
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025. In data 25.3.2025 il PM apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 26.02.2025, e Parte_1 Controparte_1 proponevano domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio da essi contratto il
28.12.1991.
All'uopo, i ricorrenti esponevano che:
- dall'unione coniugale erano nati tre figli, e , tutti maggiorenni;
Per_1 Per_2 Per_3 - a seguito della crisi familiare, con decreto del 10/01/2006, il Tribunale di Sant'Angelo dei
Lombardi omologava la separazione consensuale dei coniugi;
- dalla data della separazione, la convivenza era cessata senza mai riprendere e non sussisteva più alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti, essendo venuta meno ogni comunione sia materiale sia spirituale.
La domanda avanzata congiuntamente dalle parti è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi pubblicato il 10.01.2006.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonchè dalla L. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2006 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L.
n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare il divorzio alle condizioni indicate in ricorso, come richiamate nelle note di trattazione scritta depositate il 13.03.2025 e il 17.03.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Tali condizioni, invero, non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e possono essere poste a base della presente decisione.
La domanda congiunta va pertanto accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, le condizioni concordate tra i coniugi.
Spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1.- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Bisaccia in data 28 dicembre 1991 da
e da (Registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 Controparte_1
Bisaccia anno 1991 atto n.
7- parte I- Ufficio 1), alle condizioni concordate dalle parti;
2.- compensa le spese di lite tra le parti;
3.- ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n.
396 sia trasmessa, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bisaccia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano