Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14869/2021.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 14869/2021 R.G. e avente ad oggetto la separazione personale pendente tra
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da Avv. Alessandro Barbieri,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2
Avv. Francesco Moramarco,
-convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti risultano già indicate nella sentenza non definitiva n.
3006/2022 del 25.07.2022 con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi ordinando il prosieguo del giudizio per le questioni accessorie.
I.1.- In corso di causa è stato svolto un sub-procedimento.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 8
I.1.1.- Con provvedimento del 25.01.2023 emesso nell'ambito del sub-procedimento contraddistinto al n. 14869-1/2021 il giudice istruttore ha accolto il ricorso ex art. 156 comma VI,
c.c. proposto da disponendo il versamento Parte_1 diretto in favore della ricorrente delle somme dovute a titolo di contribuzione al mantenimento della stessa.
I.2.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'interrogatorio formale del convenuto e l'escussione di due testimoni. Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con termine fino al 28.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: reitera le proprie richieste originarie;
b) parte convenuta: chiede il rigetto della domanda di addebito;
l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale di addebito a carico della moglie;
nulla disporsi in favore della moglie o, in subordine, la conferma di quanto provvisoriamente disposto in sede presidenziale;
l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre;
la fissazione del contributo paterno in misura pari ad € 300,00 oltre al 50% di spese straordinarie;
c) P.M. (con nota del 30.10.2024): chiede la definizione del giudizio con le garanzie a tutela del figlio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito di memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Solo parte attrice ha depositato comparsa conclusionale.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente occorre prendere atto della sentenza non definitiva n. 3006/2022 del 25.07.2022 con cui questo
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
con conseguente rilievo che il presente giudizio pende per le sole questioni accessorie.
III. Le reciproche domande di addebito devono essere esaminate separatamente.
III.1.- La domanda dell'attrice di addebito della separazione al marito è meritevole di accoglimento nei seguenti termini.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 8 R.G. 14869/2021.
La si duole della violazione del dovere di fedeltà Parte_1 coniugale in seguito alla scoperta di relazioni extraconiugali del marito nell'aprile del 2020. Ha altresì lamentato la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte del marito che a settembre 2021 ha posto in essere fatti penalmente rilevanti ai danni del di lei germano precisando che in seguito a questo episodio il si è allontanato CP_1 definitivamente dalla casa coniugale. Ha infine dedotto di essere stata vittima assieme al figlio di atteggiamenti persecutori e violenti da parte del marito.
III.1.1.- Quanto alle presunte relazioni extraconiugali intrattenute dal marito, di esse non vi è prova sufficiente, atteso che il convenuto in sede di interrogatorio formale ne ha negato l'esistenza deducendo piuttosto una crisi pregressa, mentre la teste escussa all'udienza del Testimone_1
16.10.2023, ha dichiarato di aver appreso tale circostanza per il tramite delle confidenze rese dalla stessa attrice e non vi sono ulteriori risultanze probatorie idonee a confermarne la credibilità. La documentazione prodotta dall'attrice (cfr. doc
15 del fascicolo di parte attrice), infatti, è priva di certa riferibilità a persone, tempi e luoghi né il referto allegato da parte attrice nella memoria ex art. 183 c.p.c. del
21.10.2022 da cui emerge la positività del al test CP_1 treponemico non è di per sé sintomatico dell'esistenza di relazioni adulterine.
Ad abundantiam, occorre rilevare che quandanche fosse emersa prova sufficiente degli asseriti rapporti, essi sarebbero stati inidonei a fondare l'invocato addebito poiché privi di efficacia causale rispetto alla separazione. Infatti, circostanza incontestata tra le parti è che i coniugi abbiano continuato a coabitare fino a settembre 2021 allorquando il ha lasciato definitivamente la casa familiare in CP_1 seguito alla scoperta da parte della moglie dell'episodio di furto ai danni del di lei germano.
III.1.2.- Piuttosto hanno trovato riscontro le doglianze della coniuge in ordine alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. In particolare, dalla disamina dell'istruttoria è emerso che il marito abbia posto in essere
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 8 R.G. 14869/2021.
fatti penalmente rilevanti ai danni del germano della a settembre 2021 e che in seguito a tale episodio lo Parte_1 stesso si sia allontanato dalla casa familiare.
Sebbene la difesa attorea non ha prodotto alcuna documentazione che attesti l'esito del procedimento penale, in atti vi è prova del fatto storico de quo (cfr. doc. 11 del ricorso introduttivo et doc. 23 nelle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con termine fino al 06.02.2023) ed entrambi i testi escussi, sulla cui attendibilità oggettiva e soggettiva non vi è motivo di dubitare, hanno riferito con certezza sull'accadimento. La gravità dell'episodio è stata tale da recidere ogni legame di fiducia tra i coniugi al punto da determinare l'immediato allontanamento del marito dalla casa familiare e rappresenta una violazione dei doveri di fedeltà.
Può, dunque, ritenersi sufficientemente provata la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e, per l'effetto, la separazione deve essere addebitata al marito.
III.1.3.- Quanto, invece, agli asseriti atteggiamenti persecutori e violenti posti in essere dal coniuge ai danni della moglie e del figlio, né dall'istruttoria documentale né da quella orale è emerso alcun elemento rilevante ai fini della dimostrazione delle allegazioni dell'attrice. Sicché le lamentate condotte restano del tutto prive di prova.
III.2.- La domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie proposta dal convenuto non è meritevole di accoglimento.
Il convenuto, infatti, non ha fornito specifiche contestazioni di violazioni di doveri coniugali né introdotto alcun elemento idoneo a fondare l'invocato addebito;
e ciò anche in considerazione del fatto che non ha formulato alcuna richiesta istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali.
Deve, dunque, ritenersi non provata la domanda di addebito spiegata dal coniuge.
IV.- La domanda dell'attrice di riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento è meritevole di
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 8 R.G. 14869/2021.
accoglimento con conferma della misura di € 150,00 già stabilita in sede presidenziale.
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che la sia priva di occupazione e si sia dedicata in via Parte_1 pressoché esclusiva alla cura del nucleo familiare. Inoltre, la coniuge ha dedotto di essere stata riconosciuta invalida civile nella misura del 67% con una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta per cui percepisce mensilmente dall'INPS una pensione di invalidità (cfr. doc. 19 del ricorso introduttivo). In particolare, dalla disamina della documentazione reddituale in atti è emerso che ella ha percepito per l'annualità di imposta 2022 redditi pari ad €
14.208.39 e per l'annualità di imposta 2023 € 6.381,35 ed è esclusiva proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale.
Il , invece, presta attività lavorativa a tempo CP_1 indeterminato con contratto part-time con la mansione di idraulico presso l'azienda del di lui germano da gennaio 2022.
È doveroso osservare che, sebbene lo stesso abbia dichiarato in sede di interrogatorio formale che il proprio rapporto lavorativo è cessato ad aprile 2023, non vi è prova in atti dell'asserito licenziamento. Inoltre, egli ha omesso la produzione delle dichiarazioni fiscali aggiornate limitandosi a depositare negli atti introduttivi del giudizio le dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2018-2020 da cui risulta un reddito mensile di circa € 1.100,00 e nelle memorie ex art. 183 c.p.c. alcune buste paga relative all'annualità 2022 da cui emerge un reddito mensile pari a circa € 700,00 mensili.
La disamina di quanto sopra induce il Collegio a ritenere che i coniugi abbiano disponibilità economico-reddituali non omogenee che giustificano la conferma del contributo al mantenimento già provvisoriamente riconosciuto alla : Parte_1 ella, benché dotata di capacità lavorativa sia pure generica, nell'arco della vita matrimoniale si è prevalentemente dedicata alla cura della famiglia. Vieppiù si ritiene che l'età anagrafica (56 anni) e le condizioni fisiche della coniuge possano verosimilmente costituire un ostacolo al ricollocamento della medesima sul mercato del lavoro. Di
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 5 di 8 R.G. 14869/2021.
contro, l'attrice non ha fornito prova della percezione da parte del coniuge di redditi ulteriori né dell'alto tenore di vita goduto dal . CP_1
Alla luce delle suddette argomentazioni ed avendo riguardo al fatto che la convivenza matrimoniale è iniziata nel 2003, il Collegio stima congruo determinare l'obbligo di mantenimento in misura pari ad € 150,00 mensili.
Inoltre, poiché persistono le esigenze di tutela già emerse in sede sub-procedimentale, il pagamento continuerà ad essere effettuato dal datore di lavoro del CP_1
V.- I provvedimenti riguardanti il figlio devono Per_1 essere adottati nei termini che seguono.
V.1.- In primo luogo, deve essere revocato ogni provvedimento personale in conseguenza della maggiore età raggiunta dal figlio che, tuttavia continua ad essere non autosufficiente e a convivere con la madre. Proprietaria esclusiva della casa familiare.
V.2.- Quanto ai provvedimenti economici, il Collegio ritiene congruo confermare l'obbligo paterno di contributo al mantenimento del figlio in misura pari a € 300,00 già provvisoriamente disposto. Infatti, parte attrice, la quale domanda un aumento del contributo paterno in € 500,00 mensili, non ha fornito deduzioni precise che possano consentire una valutazione peculiare delle esigenze di , anche in Per_1 termini di accrescimento delle stesse rispetto alla valutazione già compiuta in sede di udienza presidenziale.
Pertanto, non può che aversi riguardo alle necessità ordinarie di un ragazzo 18 anni.
Invero valutando le capacità reddituali di entrambi i genitori (così come supra precisate, cfr. §.VI) e avendo riguardo alla maggiore valenza dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre, il Collegio ritiene congruo confermare il contributo ordinario paterno in € 300,00 mensili.
V.3.- Le spese straordinarie per graveranno su Per_1 ciascun genitore nella misura del 50% e saranno regolamentate secondo il pertinente protocollo d'intesa sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm..
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 6 di 8 R.G. 14869/2021.
V.4.- L'assegno unico e universale sarà percepito in via esclusiva e al 100% dalla madre in quanto genitrice collocataria prevalente.
VI.- Spese e compensi di giudizio, comprensivi della fase sub-procedimentale, seguono la soccombenza a carico del convenuto che è tenuto alla integrale rifusione.
I compensi sono liquidati così come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in conseguenza all'esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché in base all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 14869/2021 introdotto con ricorso del 25.11.2021 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA che la separazione è addebitata a Controparte_1
2) RIGETTA la domanda di addebito della separazione alla moglie proposta da parte convenuta;
3) DISPONE a carico di l'obbligo di continuare Controparte_1
a pagare in favore di la somma mensile di Parte_1
€ 150,00 a titolo di contributo al di lei mantenimento
(somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2022);
4) CONFERMA l'ordine di versamento a carico del datore di lavoro già impartito nell'ambito del sub-procedimento R.G.
14869-1/2021 con decreto del 28.11.2022 confermato con ordinanza del 25.01.2023;
5) DISPONE a carico di l'obbligo di continuare Controparte_1
a pagare in favore di la somma mensile di Parte_1
€ 300,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 7 di 8 R.G. 14869/2021.
del figlio (somma da aggiornarsi annualmente sulla Per_1 base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2022);
6) CONFERMA l'obbligo a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, di provvedere al pagamento delle spese straordinarie per il figlio nei modi e Per_1 termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm.;
7) DISPONE che l'assegno unico e universale sarà percepito in via esclusiva e al 100% da Parte_1
8) CONDANNA alla rifusione in favore di Controparte_1
di spese e compensi di giudizio che si Parte_1 liquidano in € 5.429,20 (comprensivo di € 98,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 8 di 8