Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 916/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 916/2025, promossa con ricorso depositato il 06/03/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], C.F. , C.F._1
residente in [...], con l'avv. Elena Vita del Foro di Chieti
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], C.F. , C.F._2
residente in [...], con l'avv. Giacomo Pietro Garancini
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Aci TE (CT) in data 19 luglio 2007 (anno
2007 atto n. 51 parte II serie C)
con i seguenti figli maggiorenni:
1
nata il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 6 marzo 2025 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1- I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente.
2- La casa coniugale sita in Varese alla Via della Calcinessa 15, resta assegnata al sig.
unitamente a tutti gli arredi che la compongono, che vi risiederà insieme ai figli Pt_2
maggiorenni ed economicamente non autosufficienti.
3- La sig.ra ha rilasciato la casa coniugale ritirando i propri effetti e i mobili di sua Pt_1
proprietà secondo le intese intercorse tra i coniugi.
4- Il Sig. – a titolo conciliativo ed al fine della consensualizzazione della presente Pt_2
procedura, e senza che ciò costituisca riconoscimento di sorta - verserà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 1.260,00= mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire dalla data di rilascio della casa coniugale e sino e non oltre alla intestazione e consegna alla signora di immobile attualmente in corso di costruzione di proprietà del sig. sito Pt_1 Pt_2
in Catania, via Napoleone Colajanni n. 50, interno 57, piano 4, in adempimento degli accordi di divorzio già raggiunti tra le Parti.
5- Il Sig. inoltre concede in comodato alla moglie, come le ha già concesso, con Pt_2
possibilità di locare e/o subentrare nel contratto di locazione già in essere l'appartamento di sua proprietà sito in Milano al Viale Legioni Romane n.5 individuato in catasto al foglio 425 par.- 225 sub 761 zona 2 cat. A/3 Vani 2,5 rendita € 290,51. Il contratto di comodato si risolverà solo al momento del passaggio di proprietà in favore della signora dell'immobile sopra descritto, in adempimento degli accordi di Pt_1
divorzio già raggiunti tra le Parti.
6- Il sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento dei figli ed al pagamento Pt_2
delle spese straordinarie.
2 Per_ 7- Il cane razza barboncino di nome resterà nella casa coniugale con il sig. Pt_2
che si farà carico delle spese per il medesimo necessarie. La signora terrà il cane Pt_1
con sé quando i figli o il sig. non potranno occuparsene perché fuori per viaggi. Pt_2
Il cane sarà affidato alla dogsitter quando le parti o i loro figli saranno tutti indisponibili a tenerlo.
8- Le spese per il presente atto sono compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 19 luglio 2007 in Aci TE (CT) con atto trascritto nel Comune di Aci
TE (anno 2007 atto n. 51, parte II serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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