Decreto cautelare 28 marzo 2017
Ordinanza cautelare 13 aprile 2017
Sentenza 29 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/07/2022, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2022
N. 01319/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2017, proposto da
GE CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmen Monopoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e Francesco Trane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Astuto in Lecce, via Umberto I n. 28;
per l'annullamento
della determina dirigenziale prot. n. 4678 del 16.01.2017 notificata in data 18 gennaio 2017 dal Dirigente Responsabile del Settore Attività Produttive del Comune di Brindisi con cui si è revocata la concessione ad uso commerciale del locale sito in Via Ticino/Via Adige n. 1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 21 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, la Sig.ra GE CO ha impugnato – con contestuale richiesta di sospensione in via cautelare – il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui il Comune di Brindisi ha revocato nei suoi confronti la concessione ad uso commerciale di un locale sito alla via Ticino-via Adige; ha chiesto, altresì, che sia accertato il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione intimata in ordine alla richiesta di accatastamento del bene avanzata con diffida del 3.11.2016, con conseguente accertamento del relativo obbligo di provvedere e del diritto al risarcimento del danno ex art. 2- bis, comma 1, della legge n. 241/1990.
1.1. A sostegno del gravame, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: I) Violazione di legge: artt. 1346, 1418, 1337, 1338, 1175, 1176, 1375, 1456, 1218 c.c. - Violazione dei principi di affidamento, correttezza, buona fede, trasparenza e certezza dell’azione amministrativa – Abuso del diritto; II) Violazione di legge ed in particolare degli artt. 3 e segg. legge 241/90 s.m.i.: motivazione inesistente/apparente/insufficiente - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà con precedenti determinazioni - Perplessità dell’azione amministrativa – Sviamento della causa tipica ed ingiustizia manifesta; III) Illegittimità del comportamento omissivo della P.A. anche a seguito di diffida ad adempiere e richiesta di accesso agli atti - Silenzio inadempimento ; IV) Risarcimento del danno.
1.2. Costituitosi in giudizio, il Comune di Brindisi ha avversato le domande attoree, concludendo per il rigetto del ricorso e della connessa istanza cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
1.3. Con ordinanza n. 185/2017 del 13.4.2017, la Sezione ha respinto la domanda di tutela interinale proposta dalla ricorrente.
1.4. All’udienza pubblica del 21 luglio 2022, la causa è stata riservata in decisione, previo avviso alle parti di possibili profili di improcedibilità ed inammissibilità delle domande.
2. Osserva il Collegio che il ricorso è divenuto improcedibile quanto all’azione annullatoria proposta dalla ricorrente, giacché il contratto di concessione del locale , per cui vi è causa, è venuto a scadenza in data 16.11.2017, senza possibilità alcuna di rinnovo (cfr. art. 2 contratto Rep n. 11627 dell’1.12.2011, prodotto in atti, sub doc. n. 2 produzione difesa attrice).
2.1. Conseguentemente, alcuna utilità può trarre la Sig.ra CO dall’eventuale accoglimento della domanda impugnatoria in questa sede proposta avverso il provvedimento di revoca de quo agitur e, pertanto, difetta l’interesse alla relativa decisione.
3. Quanto al capo della domanda con cui la parte assume l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Brindisi sulla diffida dalla stessa presentata, il Collegio reputa che esso sia inammissibile, non essendo individuabile, nel caso all’esame, alcun obbligo di provvedere da parte della P.A. e vertendosi in tema di diritti soggettivi (seppur attratti alla cognizione del G.A.), non di interessi legittimi.
3.1. Ed invero, per la sussistenza di un obbligo di provvedere dell’Amministrazione sull’istanza del privato, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, è anzitutto necessario che il provvedimento amministrativo richiesto dall’interessato sia previsto dalla legge come atto nominato e, cioè, che l’istanza sia idonea ad attivare la sequenza procedimentale che deve ineluttabilmente definirsi con l’adozione di un provvedimento espresso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2008, n. 2462).
3.2. Nella specie, invece, non è ravvisabile alcun procedimento amministrativo avviato su istanza della parte, ma soltanto un invito alla P.A. “ a disporre l'immediato aggiornamento catastale del bene, secondo l'effettiva destinazione d'uso ”, e tale attività è stata espressamente richiesta dalla Sig.ra CO “ in adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di concessione de quo ” (v. nota del 31.10.2016 - doc. n. 20 produzione di parte ricorrente).
4. Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, affinché sia consentito il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione “ è essenziale che esso riguardi l’esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse legittimo, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata dal ricorrente consista in un diritto soggettivo; il silenzio - rifiuto può infatti formarsi esclusivamente in ordine all’inerzia dell’Amministrazione su una domanda intesa ad ottenere l’adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata ma di contenuto discrezionale e, quindi, necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell’ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti (sul punto, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1754)” (in questi termini, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 7 febbraio 2022, n. 84).
5. Dalla accertata insussistenza dell’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione convenuta discende, altresì, quale logico corollario, l’inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dalla parte ex art. 2 bis , comma 1, della legge n. 241/1990 (domanda che risulta, peraltro, anche palesemente infondata, in quanto lo stato di morosità che ha determinato il provvedimento di revoca è maturato prima che fosse formalizzata la richiesta di finanziamento nei confronti della Regione).
6. Per le ragioni suesposte, il ricorso va dichiarato improcedibile quanto all’azione annullatoria ed inammissibile quanto alle domande ex art. 117 c.p.a. e art. 2 bis l. n. 241/1990.
7. Considerata la definizione in rito, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO