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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 3568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3568 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1640/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Il Presidente delegato, dott.ssa Laura Sara Tragni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1640/2025 R.G. promossa da
Avv. BENZI Andrea (C.F. ), in proprio, domiciliato presso il suo C.F._1 studio in Milano, alla via Giacomo Boni 26
ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Ministro in carica, nel domicilio Controparte_1 P.IVA_1 legale presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Milano, via Freguglia 1
convenuto contumace
OGGETTO: ricorso in opposizione avverso il decreto della Corte d'Appello di Milano,
Sezione V penale, emesso in data 22 aprile 2025 e notificato il 28 maggio 2025
Conclusioni per il ricorrente:
“1. In via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso professionale del ricorrente, emesso dalla
Corte d'Appello di Milano, sezione V penale, in data 22 aprile 2025 (Proc. N. 4998/23 Reg.
App.- SIAMM 4707/24), per i motivi in atto esposti.
pagina 1 di 5
2. In via istruttoria, acquisire copia o comunque il fascicolo del procedimento Reg. App.
4998/23, relativo alla decisione qui impugnata, presso la Corte d'Appello di Milano sezione V penale.
3. In via principale, nel merito, annullare e revocare il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso professionale del ricorrente, emesso dalla Corte d'Appello di
Milano, sezione V penale, in data 22 aprile 2025 (SIAMM 4707/24), per i motivi in atto esposti
e per gli effetti ordinare la liquidazione a favore del resistente della somma richiesta in liquidazione, pari a complessivi 345,00 euro, o di altra somma anche inferiore il Presidente della Corte d'Appello intenda con equità liquidare, oltre le spese generali forfetarie del 15%, ed oneri previdenziali e fiscali.
4. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali forfetarie, ed oneri previdenziali e fiscali, e totale refusione del contributo unificato delle spese di giustizia e dell'imposta di bollo eventualmente pagata dal ricorrente.
5. Ordinare non dovuto il pagamento, in caso di accoglimento del presente ricorso, da parte del ricorrente opponente dell'imposta di registro sul provvedimento emanando, con registrazione e prenotazione a debito del medesimo, ex art. 59, comma 1, D.P.R. 31/1986.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv. Andrea Benzi, premesso di essere regolarmente iscritto nelle liste per esercitare la difesa d'ufficio presso l'Ordine degli Avvocati di Milano nonché nelle liste dei patrocinanti a spese dello Stato, ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione emesso il 28 maggio 2025 dalla V sezione penale della Corte d'Appello di Milano, esponendo quanto segue: in data 10 ottobre 2024 veniva nominato difensore d'ufficio di , nel Persona_1 procedimento n. 4998/2023 R.G.A., a seguito della rinuncia al mandato del precedente difensore di fiducia, ricevendo contestuale comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione per il 7 novembre 2024. Ricevuta la nomina, l'Avv. Benzi chiedeva la rimessione in termini per la discussione orale e si recava in cancelleria per esaminare il fascicolo, constatando che l'imputato, nel corso del primo grado, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Nelle more, studiava la documentazione acquisita in vista dell'udienza o dell'eventuale redazione di note scritte nell'ipotesi di rigetto della richiesta di discussione orale.
Recatosi nuovamente in cancelleria, al fine di visionare le note scritte del Procuratore Generale, il difensore apprendeva dell'intervenuta nuova nomina di un difensore di fiducia, senza averne mai ricevuto alcuna comunicazione. Non dovendo, dunque, più partecipare all'udienza e pagina 2 di 5 avendo già svolto attività di studio, visionato gli atti, richiesto la rimessione in termini e letto le note del P.G., l'Avv. Benzi redigeva un'istanza di liquidazione del compenso per l'attività fino ad allora eseguita, secondo il protocollo vigente fra l'Ordine degli Avvocati e la Corte
d'Appello di Milano.
2. Il decreto opposto è stato emesso ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 115/20021 in quanto il procedimento penale a carico di si è concluso, all'esito dell'udienza Persona_1 camerale a trattazione orale, con sentenza n. 5841/2024 emessa il 7/11/2024 dalla V Sezione penale della Corte, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto per genericità dei relativi motivi.
La sentenza, impugnata in Cassazione, è passata in giudicato stante il rigetto del ricorso pronunciato dalla Suprema Corte il 29.5.2025.
3. A sostegno del ricorso introduttivo, il difensore ha contestato il provvedimento di rigetto della liquidazione affermando di non avere “coltivato” l'appello poiché “l'atto relativo era stato redatto e depositato evidentemente dal difensore di fiducia in seguito rinunciante” e,
d'altro canto, essendo l'incarico d'ufficio di natura obbligatoria, non avrebbe comunque potuto rilevare eventuali vizi dell'impugnazione se non dopo aver preso visione del fascicolo e studiato la documentazione, né sarebbe rientrato nei suoi poteri esporre tale vizio, stante “il dovere di difesa nei confronti del pur reo”.
Il ricorrente ha concluso deducendo l'assenza di qualsiasi profilo di responsabilità a suo carico, ritenendo di non poter essere né chiamato a rispondere di un atto non proprio, né privato “del diritto costituzionale ad essere remunerato per il lavoro eseguito”.
4. Disposta l'acquisizione del fascicolo penale n. 4998/2023 R.G.A., all'udienza del
02.12.2025, l'Avv. Benzi, rispondendo alla richiesta di chiarimenti del Presidente delegato, ha precisato di non avere attivato le azioni esecutive nei confronti dell'assistito, aggiungendo di aver presentato l'istanza di liquidazione nella qualità di difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorrente ha dunque precisato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito, il Presidente delegato ha trattenuto la causa in decisione.
5. Il ricorso in opposizione è infondato e non può pertanto essere accolto. Dalla documentazione in atti risulta che l'imputato, assistito dall'Avv. Benzi quale difensore d'ufficio, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. 115/2002.
L'art. 106 del citato decreto, norma posta a fondamento del provvedimento di rigetto impugnato, non si applica, tuttavia, al difensore d'ufficio poiché l'art. 116 del medesimo D.P.R. estende a tale difensore la disciplina prevista per il patrocinio a spese dello Stato limitatamente alle norme che regolano le forme e la misura della liquidazione dei crediti professionali a lui spettanti, nei casi in cui dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il loro recupero.
La Corte di cassazione ha avuto infatti modo di chiarire che la norma dell'art. 106 D.P.R. n.
115 del 2002 riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non si applica al difensore d'ufficio che, viceversa, in base all'art. 31 disp att. c.p.p. ha diritto di essere retribuito. Secondo l'orientamento espresso sul punto dalla Suprema Corte, l'art. 106 D.P.R. n. 115 del 2002 “riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non si applica al difensore d'ufficio. In primo luogo, il Titolo III della parte III del D.P.R. 115/2002 prevede
l'estensione, solo a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale ed inoltre il successivo art. 116 del citato decreto si limita a disporre che "l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84" mentre lo Stato, che ha evidentemente l'obbligo di versare al difensore le somme così liquidate, ha il diritto "di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore
d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”, circoscrivendo in tal modo il novero delle disposizioni suscettibili di applicazione alla difesa d'ufficio, senza contemplare anche
l'art. 106 del citato decreto. In definitiva, risultano applicabili al difensore d'ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, "quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali" (Cass. 32764/2019).” (Cass., sez. VI civ., ord. 4 maggio
2022, n. 14085).
Nel caso di specie il ricorrente, come dichiarato dallo stesso a verbale, non ha previamente esperito le procedure civilistiche per il recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione professionale, condizione alla quale l'art. 116 subordina la possibilità, per il difensore nominato d'ufficio, di vedersi corrisposto il compenso dallo Stato, compresi gli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, riferendosi la stessa strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale, comunque resa anche nell'interesse dello Stato, di talché risulterebbe iniquo accollare al professionista pagina 4 di 5 l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all'avvocato (Cass. n. 30483/2025; Cass. n. 14085/2022; Cass. n. 15006/2021; Cass. n.
30484/2017).
Ne consegue che, nel caso in esame, non può trovare applicazione la normativa relativa alla difesa d'ufficio, ma quella riguardante il patrocinio a spese dello Stato e, in particolare, l'art. 106 D.P.R. n. 115 del 2002. Il ricorrente, subentrato al difensore di fiducia, ha infatti proseguito, mediante le attività analiticamente descritte nel ricorso, l'iniziativa processuale intrapresa dal precedente difensore sfociata in una sentenza di inammissibilità (ab origine) dell'appello per genericità dei motivi, sicché la Corte ha correttamente ritenuto insussistenti i presupposti per la liquidazione del compenso.
L'art. 106 intende infatti scoraggiare, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 16 del 2018, la proposizione, a spese dello Stato, di impugnazioni del tutto superflue e meramente dilatorie, il cui esito d'inammissibilità risulti ex ante prevedibile, senza peraltro limitare irragionevolmente il diritto di difesa poiché sollecita una particolare attenzione in capo al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato proprio perché, altrimenti, i costi delle attività difensive superflue sarebbero a carico della collettività.
6. Non si provvede alla regolazione delle spese di lite a carico del soccombente stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
il Presidente delegato, visti gli artt. 281 undecies e ss. c.p.c.:
1) rigetta l'opposizione;
2) nulla sulle spese.
Milano, 22 dicembre 2025.
Il Presidente delegato
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ART. 106 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)
1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.
pagina 3 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Il Presidente delegato, dott.ssa Laura Sara Tragni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1640/2025 R.G. promossa da
Avv. BENZI Andrea (C.F. ), in proprio, domiciliato presso il suo C.F._1 studio in Milano, alla via Giacomo Boni 26
ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Ministro in carica, nel domicilio Controparte_1 P.IVA_1 legale presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Milano, via Freguglia 1
convenuto contumace
OGGETTO: ricorso in opposizione avverso il decreto della Corte d'Appello di Milano,
Sezione V penale, emesso in data 22 aprile 2025 e notificato il 28 maggio 2025
Conclusioni per il ricorrente:
“1. In via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso professionale del ricorrente, emesso dalla
Corte d'Appello di Milano, sezione V penale, in data 22 aprile 2025 (Proc. N. 4998/23 Reg.
App.- SIAMM 4707/24), per i motivi in atto esposti.
pagina 1 di 5
2. In via istruttoria, acquisire copia o comunque il fascicolo del procedimento Reg. App.
4998/23, relativo alla decisione qui impugnata, presso la Corte d'Appello di Milano sezione V penale.
3. In via principale, nel merito, annullare e revocare il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso professionale del ricorrente, emesso dalla Corte d'Appello di
Milano, sezione V penale, in data 22 aprile 2025 (SIAMM 4707/24), per i motivi in atto esposti
e per gli effetti ordinare la liquidazione a favore del resistente della somma richiesta in liquidazione, pari a complessivi 345,00 euro, o di altra somma anche inferiore il Presidente della Corte d'Appello intenda con equità liquidare, oltre le spese generali forfetarie del 15%, ed oneri previdenziali e fiscali.
4. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali forfetarie, ed oneri previdenziali e fiscali, e totale refusione del contributo unificato delle spese di giustizia e dell'imposta di bollo eventualmente pagata dal ricorrente.
5. Ordinare non dovuto il pagamento, in caso di accoglimento del presente ricorso, da parte del ricorrente opponente dell'imposta di registro sul provvedimento emanando, con registrazione e prenotazione a debito del medesimo, ex art. 59, comma 1, D.P.R. 31/1986.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv. Andrea Benzi, premesso di essere regolarmente iscritto nelle liste per esercitare la difesa d'ufficio presso l'Ordine degli Avvocati di Milano nonché nelle liste dei patrocinanti a spese dello Stato, ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione emesso il 28 maggio 2025 dalla V sezione penale della Corte d'Appello di Milano, esponendo quanto segue: in data 10 ottobre 2024 veniva nominato difensore d'ufficio di , nel Persona_1 procedimento n. 4998/2023 R.G.A., a seguito della rinuncia al mandato del precedente difensore di fiducia, ricevendo contestuale comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione per il 7 novembre 2024. Ricevuta la nomina, l'Avv. Benzi chiedeva la rimessione in termini per la discussione orale e si recava in cancelleria per esaminare il fascicolo, constatando che l'imputato, nel corso del primo grado, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Nelle more, studiava la documentazione acquisita in vista dell'udienza o dell'eventuale redazione di note scritte nell'ipotesi di rigetto della richiesta di discussione orale.
Recatosi nuovamente in cancelleria, al fine di visionare le note scritte del Procuratore Generale, il difensore apprendeva dell'intervenuta nuova nomina di un difensore di fiducia, senza averne mai ricevuto alcuna comunicazione. Non dovendo, dunque, più partecipare all'udienza e pagina 2 di 5 avendo già svolto attività di studio, visionato gli atti, richiesto la rimessione in termini e letto le note del P.G., l'Avv. Benzi redigeva un'istanza di liquidazione del compenso per l'attività fino ad allora eseguita, secondo il protocollo vigente fra l'Ordine degli Avvocati e la Corte
d'Appello di Milano.
2. Il decreto opposto è stato emesso ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 115/20021 in quanto il procedimento penale a carico di si è concluso, all'esito dell'udienza Persona_1 camerale a trattazione orale, con sentenza n. 5841/2024 emessa il 7/11/2024 dalla V Sezione penale della Corte, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto per genericità dei relativi motivi.
La sentenza, impugnata in Cassazione, è passata in giudicato stante il rigetto del ricorso pronunciato dalla Suprema Corte il 29.5.2025.
3. A sostegno del ricorso introduttivo, il difensore ha contestato il provvedimento di rigetto della liquidazione affermando di non avere “coltivato” l'appello poiché “l'atto relativo era stato redatto e depositato evidentemente dal difensore di fiducia in seguito rinunciante” e,
d'altro canto, essendo l'incarico d'ufficio di natura obbligatoria, non avrebbe comunque potuto rilevare eventuali vizi dell'impugnazione se non dopo aver preso visione del fascicolo e studiato la documentazione, né sarebbe rientrato nei suoi poteri esporre tale vizio, stante “il dovere di difesa nei confronti del pur reo”.
Il ricorrente ha concluso deducendo l'assenza di qualsiasi profilo di responsabilità a suo carico, ritenendo di non poter essere né chiamato a rispondere di un atto non proprio, né privato “del diritto costituzionale ad essere remunerato per il lavoro eseguito”.
4. Disposta l'acquisizione del fascicolo penale n. 4998/2023 R.G.A., all'udienza del
02.12.2025, l'Avv. Benzi, rispondendo alla richiesta di chiarimenti del Presidente delegato, ha precisato di non avere attivato le azioni esecutive nei confronti dell'assistito, aggiungendo di aver presentato l'istanza di liquidazione nella qualità di difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorrente ha dunque precisato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito, il Presidente delegato ha trattenuto la causa in decisione.
5. Il ricorso in opposizione è infondato e non può pertanto essere accolto. Dalla documentazione in atti risulta che l'imputato, assistito dall'Avv. Benzi quale difensore d'ufficio, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. 115/2002.
L'art. 106 del citato decreto, norma posta a fondamento del provvedimento di rigetto impugnato, non si applica, tuttavia, al difensore d'ufficio poiché l'art. 116 del medesimo D.P.R. estende a tale difensore la disciplina prevista per il patrocinio a spese dello Stato limitatamente alle norme che regolano le forme e la misura della liquidazione dei crediti professionali a lui spettanti, nei casi in cui dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il loro recupero.
La Corte di cassazione ha avuto infatti modo di chiarire che la norma dell'art. 106 D.P.R. n.
115 del 2002 riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non si applica al difensore d'ufficio che, viceversa, in base all'art. 31 disp att. c.p.p. ha diritto di essere retribuito. Secondo l'orientamento espresso sul punto dalla Suprema Corte, l'art. 106 D.P.R. n. 115 del 2002 “riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non si applica al difensore d'ufficio. In primo luogo, il Titolo III della parte III del D.P.R. 115/2002 prevede
l'estensione, solo a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale ed inoltre il successivo art. 116 del citato decreto si limita a disporre che "l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84" mentre lo Stato, che ha evidentemente l'obbligo di versare al difensore le somme così liquidate, ha il diritto "di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore
d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”, circoscrivendo in tal modo il novero delle disposizioni suscettibili di applicazione alla difesa d'ufficio, senza contemplare anche
l'art. 106 del citato decreto. In definitiva, risultano applicabili al difensore d'ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, "quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali" (Cass. 32764/2019).” (Cass., sez. VI civ., ord. 4 maggio
2022, n. 14085).
Nel caso di specie il ricorrente, come dichiarato dallo stesso a verbale, non ha previamente esperito le procedure civilistiche per il recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione professionale, condizione alla quale l'art. 116 subordina la possibilità, per il difensore nominato d'ufficio, di vedersi corrisposto il compenso dallo Stato, compresi gli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, riferendosi la stessa strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale, comunque resa anche nell'interesse dello Stato, di talché risulterebbe iniquo accollare al professionista pagina 4 di 5 l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all'avvocato (Cass. n. 30483/2025; Cass. n. 14085/2022; Cass. n. 15006/2021; Cass. n.
30484/2017).
Ne consegue che, nel caso in esame, non può trovare applicazione la normativa relativa alla difesa d'ufficio, ma quella riguardante il patrocinio a spese dello Stato e, in particolare, l'art. 106 D.P.R. n. 115 del 2002. Il ricorrente, subentrato al difensore di fiducia, ha infatti proseguito, mediante le attività analiticamente descritte nel ricorso, l'iniziativa processuale intrapresa dal precedente difensore sfociata in una sentenza di inammissibilità (ab origine) dell'appello per genericità dei motivi, sicché la Corte ha correttamente ritenuto insussistenti i presupposti per la liquidazione del compenso.
L'art. 106 intende infatti scoraggiare, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 16 del 2018, la proposizione, a spese dello Stato, di impugnazioni del tutto superflue e meramente dilatorie, il cui esito d'inammissibilità risulti ex ante prevedibile, senza peraltro limitare irragionevolmente il diritto di difesa poiché sollecita una particolare attenzione in capo al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato proprio perché, altrimenti, i costi delle attività difensive superflue sarebbero a carico della collettività.
6. Non si provvede alla regolazione delle spese di lite a carico del soccombente stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
il Presidente delegato, visti gli artt. 281 undecies e ss. c.p.c.:
1) rigetta l'opposizione;
2) nulla sulle spese.
Milano, 22 dicembre 2025.
Il Presidente delegato
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ART. 106 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)
1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.
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