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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 09/07/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1993/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1993/2020 promossa da: in persona del legale rappresentante ONroparte_1 CP_2
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale P.E.C.
[...]
rappresentata e difesa nel Email_1 presente procedimento dalla giusta ONroparte_3 procura speciale allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
ONroparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t. ,
[...] CP_5 elettivamente domiciliata in , via XX Settembre n. 27, presso l'ufficio CP_4 legale dell'ente, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv.
Andreina Gabini e dall'Avv. Michela Terra, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e
, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, ONroparte_6 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di nei CP_4 cui uffici domicilia ope legis, in via Buccio da Ranallo (complesso monumentale San Domenico); pagina 1 di 16 CONVENUTI nonché in persona del ONroparte_7 legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliata in Roma, CP_8
Corso d'Italia n. 92, presso lo studio dell'Avv. Valentina Paglia, che lo rappresenta e difende nel presente procedimento, giusta procura speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI
INI S.p.A., con la nota di trattazione scritta del 25.11.2024, insisteva per l'ammissione delle prove già rigettate ed in subordine si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione, la parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 06.12.2024, insisteva per l'ammissione della C.T.U. richiesta ed in subordine si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre la , con la nota di trattazione scritta del 09.12.2024, Pt_1 si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 04.12.2020 ONroparte_1
(breviter, ) adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza: 1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto di
[...] quale cessionaria dei crediti ceduti dalla INI – ISTITUTO CP_1
NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO, ad ottenere il pagamento a titolo contrattuale da parte delle odierne convenute del saldo relativo alle fatture di cui in narrativa, per un importo complessivo di € 46.624,47, ovvero della
pagina 2 di 16 diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, P per l'effetto, condannare l' e ONroparte_9 CP_6
, in persona di chi legalmente le rappresenta, in solido o
[...] disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità, al pagamento in favore di dell'importo di € 46.624,47, ovvero della ONroparte_1 diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa per i titoli esposti in narrativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs.
231/2002 e interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. come richiesti;
2) in via subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., accertare e dichiarare il diritto di quale cessionaria dei crediti ONroparte_1 ceduti dalla società INI – ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO
ITALIANO, ad ottenere il pagamento da parte delle odierne convenute del saldo relativo alle fatture di cui al prospetto superiore, per un importo complessivo di € 46.624,47, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare l'
[...]
e la , in persona di chi ONroparte_9 ONroparte_6 legalmente le rappresenta, in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità, al pagamento in favore di ONroparte_1 dell'importo di € 46.624,47, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria, anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi ex artt. 4 e 5,
D.Lgs. 231/2002 e in subordine interessi legali con le decorrenze di legge;
3) in via di ulteriore subordine, ai sensi degli art. 1218 e/o 2043 c.c., accertare e dichiarare il diritto di quale cessionaria dei crediti ONroparte_1 ceduti dalla società INI – ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO
ITALIANO, ad ottenere il pagamento da parte delle odierne convenute del saldo relativo alle fatture di cui al prospetto superiore, per un importo complessivo di € 46.624,47, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare l'
[...]
e la , in persona di chi ONroparte_9 ONroparte_6 legalmente le rappresenta, in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità per tutti i motivi sopra esposti, al pagamento in favore di dell'importo di € 46.624,47, ovvero dell'importo che ONroparte_1 risulterà all'esito della istruttoria, anche a seguito di disponenda CTU, oltre pagina 3 di 16 interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002 e in subordine interessi legali con le decorrenze di legge;
4) in via ulteriormente subordinata, accertare
l'arricchimento senza giusta causa ex art 2041 c.c. conseguita dalle convenute, in danno dell'attore e, per l'effetto, condannarle al pagamento in favore di
, quale cessionaria dei crediti ceduti dalla società INI – ONroparte_1
ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO, dell'importo di €
46.624,47, ovvero di quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002 ovvero più in subordine interessi legali e rivalutazione monetaria con le decorrenze previste dalla legge, rivalutazione monetaria e maggior danno;
5) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di procedura da attribuirsi alla scrivente ONroparte_3
e per essa al sottoscritto difensore antistatario”.
Il procedimento, inizialmente sul ruolo del dott. veniva Persona_1 assegnato allo scrivente in data 22.12.2020 per competenza tabellare.
In data 04.04.2021 si costituiva in giudizio la , al fine di ONroparte_6 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito - previo differimento dell'udienza di comparizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c. -: 1) in primis, dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della soc. in assoluto e comunque in relazione ONroparte_1
a qualsivoglia domanda avanzata nei confronti della;
2) in ONroparte_6 ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , ONroparte_6 nonchè l'insussistenza di qualsivoglia vincolo di solidarietà passiva fra
l' e la e/o di qualsiasi obbligo di pagamento ONroparte_4 CP_6
a carico della;
3) comunque, rigettare ogni pretesa azionata ONroparte_6 nei confronti dell'Amministrazione regionale. Con ogni conseguenza in ordine alle spese”.
Con decreto del 15.04.2021 veniva autorizzata la chiamata in causa di richiesta dalla , ONroparte_7 ONroparte_6 con differimento della prima udienza al 19.10.2021.
Il successivo 30.04.2021 si costituiva in giudizio l'
[...]
ON
(breviter, , che concludeva ONroparte_4
pagina 4 di 16 nei seguenti termini: “chiede che Codesto On.Le Tribunale, in accoglimento di tutte le eccezioni e deduzioni espresse nella presente comparsa, rigetti le domande avverse in quanto inammissibili. Con ogni provvedimento conseguente anche in merito alle spese di lite”.
Infine, il 28.09.2021 si costituiva anche il terzo chiamato
[...]
(di seguito breviter, INI), al fine di sentir ONroparte_7 accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito, in via principale, per
l'inammissibilità o il rigetto della domanda avanzata dalla CP_6
perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra
[...] rappresentate;
In via subordinata riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della Parte_3 quale titolare del credito, ad ottenere il pagamento a titolo contrattuale da parte delle odierne convenute del saldo relativo alle fatture di cui in narrativa, per un importo complessivo di € 46.624,47, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare l' e la , in ONroparte_9 ONroparte_6 persona di chi legalmente le rappresenta, in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità, al pagamento in favore di
[...] dell'importo di € Parte_3
46.624,47, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa per i titoli esposti in narrativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002 e interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. come richiesti ovvero in altra forma ritenuta di giustizia;
in via ulteriormente subordinata riconvenzionale, a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c., accertare e dichiarare il diritto della società
[...]
quale titolare del credito, ad Parte_3 ottenere il pagamento da parte delle odierne convenute del saldo relativo alle fatture di cui al prospetto superiore, per un importo complessivo di €
46.624,47, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona di chi legalmente le ONroparte_10 rappresenta, in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità, al pagamento in favore di INI – ISTITUTO pagina 5 di 16 dell'importo di € 46.624,47, Parte_3 ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria, anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002 e in subordine interessi legali con le decorrenze di legge;
in via di ulteriore subordinata riconvenzionale, ai sensi degli art. 1218 e/o 2043 c.c., accertare e dichiarare il diritto della società INI – ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO
ITALIANO, ad ottenere il pagamento da parte delle odierne convenute del saldo relativo alle fatture di cui al prospetto superiore, per un importo complessivo di € 46.624,47, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare l'
[...]
e , in persona di chi ONroparte_9 ONroparte_10 legalmente le rappresenta, in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità per tutti i motivi sopra esposti, al pagamento in favore di dell'importo Parte_3 di € 46.624,47, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria, anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs.
231/2002 e in subordine interessi legali con le decorrenze di legge;
in via ulteriormente subordinata riconvenzionale, accertare l'arricchimento senza giusta causa ex art 2041 c.c. conseguita dalle convenute e, per l'effetto, condannarle al pagamento in favore di
[...]
quale titolare dei crediti, Parte_3 dell'importo di € 46.624,47, ovvero di quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002 ovvero più in subordine interessi legali
e rivalutazione monetaria con le decorrenze previste dalla legge, rivalutazione monetaria e maggior danno;
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procedura”.
Alla prima udienza del 19.10.2021 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del 27.09.2022, veniva rigettata la richiesta di C.T.U. formulata da INI e rinviata la controversia per la precisazione delle conclusioni al 07.11.2023, successivamente differita al pagina 6 di 16 10.12.2024 in ragione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione scritta tempestivamente depositate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. rappresenta che con contratto quadro di cessione di crediti, CP_1 disciplinato dalla Legge n. 130/99 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritto il 28/31.07.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del ON 03.08.2017 e comunicato a mezzo P.E.C. all' convenuta in data
04.08.2017, INI cedeva taluni crediti alla società Con atto di ONroparte_11 cessione dei portafogli successivi del 14/16.11.2018, notificato al debitore ceduto in data 16.11.2018, INI cedeva a tra le altre, le ONroparte_11 seguenti tre fatture: i) fattura n. 263CAP del 2.11.2018 di € 36.418,57, per il residuo importo non pagato di € 2.231,47; ii) fattura n. 264CAP del 2.11.2018 di € 39.888,87; iii) fattura n. 265CAP del 2.11.2018 di € 4.504,13. Evidenzia che in data 24.05.2019, con successiva operazione di cartolarizzazione sempre ai sensi della L. n. 130/99, cedeva a sua volta i crediti all'odierna CP_11 ricorrente con cessione pubblicata sulla G.U. n. 63 ONroparte_1 del 30.05.2019 e successivamente notificata al debitore ceduto
[...] in data 04.06.2019. ONroparte_9
Quanto al merito del credito azionato, rappresenta che lo stesso è CP_1
ON vantato da INI nei confronti della e della , secondo le ONroparte_6 previsioni di cui al D.lgs. n. 502 del 30.12.1992, art. 8quinquies e s.m.i., per aver regolarmente erogato, per l'annualità 2018, le prestazioni nell'ambito di propria competenza. Precisa che le fatture sono state inviate elettronicamente ON all' e non sono state rifiutate né tantomeno contestate, né i convenuti hanno mai contestato l'esecuzione delle prestazioni ovvero la debenza delle somme reclamate in giudizio. ON Chiede pertanto la condanna dell' e della , in solido ONroparte_6 tra loro, al pagamento del complessivo importo di € 46.624,47 oltre interessi moratori ex D. lgs. 231/2002 ovvero, in subordine, nella misura legale e pagina 7 di 16 interessi ex art. 1283 c.c. In subordine, chiede la condanna dei convenuti al pagamento del medesimo importo a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., ovvero di responsabilità extracontrattuale ovvero, infine, di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
La nel costituirsi in giudizio, eccepisce sia il difetto di CP_6 legittimazione attiva di , in ragione della inopponibilità nei suoi confronti CP_1 delle cessioni del credito intercorse, che il proprio difetto di legittimazione passiva, evocando in giudizio INI per essere manlevata dall'eventuale pronuncia di condanna al pagamento delle somme reclamate dall'attrice. ON La nella propria comparsa di risposta, contesta la legittimazione attiva di , in ragione della inefficacia delle cessioni effettuate dal INI, CP_1 sulla scorta del contratto di servizio stipulato. Nel merito, eccepisce l'insussistenza dei crediti reclamati dalla parte attrice, sia a titolo contrattuale che per i titoli indicati in via subordinata.
Il terzo chiamato INI, nel costituirsi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità della chiamata in causa da parte della per carenza di interesse ONroparte_6 ad agire, anche in ragione della piena validità della cessione del credito effettuata nei confronti di ONroparte_11
ON In subordine, insiste in via riconvenzionale per la condanna dell' e della in solido tra loro, al pagamento dell'imposto di € 46.624,47 oltre CP_6 interessi moratori ex D. lgs. 231/2002 ovvero, in subordine, nella misura legale e interessi ex art. 1283 c.c. In ulteriore subordine, chiede la condanna dei convenuti al pagamento del medesimo importo a titolo di indebito ex art. 2033
c.c., ovvero di responsabilità extracontrattuale ovvero, infine, di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
2. Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di difetto di ON legittimazione attiva di sollevata sia dall' che dalla CP_1 CP_6
.
[...]
Sul punto, l'attrice ha dedotto che ai sensi del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 9, che ha modificato la legge 30 aprile
1999, n. 130 (legge sulla cartolarizzazione dei crediti), “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano pagina 8 di 16 formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge.
Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lett.
c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”, con la conseguenza che non sarebbe prevista né richiesta alcuna formalità ulteriore rispetto a quelle indicate dalla predetta legge speciale, ovvero la notifica al debitore ceduto.
Orbene, è principio solido nella giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della amministrazione, di cui al R.D. 18 novembre
1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, - in deroga al principio generale previsto dal codice civile - il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, per l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 15.09.2021, n.
24758; Cass. civ., Sez. III, 27.08.2014, n. 18339). La legge di contabilità di
Stato stabilisce che, quale condizione di efficacia della cessione è necessaria, oltre che la notificazione, l'espressa accettazione da parte della
Amministrazione interessata della cessione in parola (cfr. Cass. civ., Sez. III,
06.02.2007, n. 2541).
Si è anche precisato che l'art. 69 R.D. n. 2440 del 1923 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica – per quanto di interesse nel caso di specie - nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 13.12.2019, n. 32788; Cass. civ., Sez. III, 21.12.2017,
n. 30658).
pagina 9 di 16 Nondimeno, nel caso di specie sono state le parti, nell'ambito della loro sovrana autonomia negoziale, a prevedere la necessità dell'accettazione ON espressa dell' e della per l'efficacia della cessione. ONroparte_6
A mente dell'art. 15 del contratto per l'erogazione di prestazioni ospedaliere e di quello per la specialistica per l'anno 2018, infatti, “
1. L'Erogatore ha
l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente accordo contrattuale all' competente Parte_4 territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa, nel termine di trenta giorni dalla avvenuta ricezione – avvenuta a seguito di raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale e attestata dalla acquisizione del relativo atto di notifica al protocollo – da parte della
[...]
e e che la cessione del credito potrà Parte_5 Pt_6 ONroparte_6 essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente accordo contrattuale.
3. L'accettazione espressa da parte della di Parte_4 pertinenza e della di cui al secondo comma è comunicata ONroparte_6 mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale. Analoga modalità di comunicazione è prevista per il diniego espresso.
4. L' di pertinenza e della possono Parte_4 ONroparte_6 opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente accordo contrattuale.
5. Restano fermi e impregiudicati gli eventuali ulteriori adempimenti connessi al presente accordo contrattuale.
6. In conseguenza di quanto sopra, l'Erogatore si impegna a mantenere indenne
l' e la per eventuali cessioni effettuate al di fuori Parte_4 ONroparte_6 delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo. 7.
Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo e, in conseguenza di quanto sopra, l'Erogatore si impegna a mantenere indenne l' e la per eventuali cessioni Parte_4 ONroparte_6 effettuate al di fuori di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo” (cfr. doc. n. 4 e 7 fascicolo attore). pagina 10 di 16 Le parti hanno quindi espressamente previsto una normativa sovrapponibile a quella sulla contabilità di Stato con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, da farsi con assenso formale, così estendendo al loro negozio e alle sue successive vicende la più stringente disciplina prevista per i contratti della amministrazione statale, imponendo un quid pluris alla condizione di efficacia della cessione nei confronti del ceduto, e cioè una esplicita manifestazione di consenso all'altrui negozio e quindi, di conseguenza, la forma scritta ad substantiam di detta adesione. D'altronde, la prevalenza del dato negoziale in relazione alla deroga alla disciplina normativa sulla cessione del credito, anche relativa alle cartolarizzazioni, è stata recentemente ribadita dalla Cassazione, in relazione ad una controversia analoga (cfr. Cass. civ., Sez. I, 24.10.2023, n. 29420).
Nella specie, da un lato, le cessioni non risultano mai nemmeno notificate ON alla dall'altro, l' ha fornito la prova di averle ONroparte_6 espressamente rifiutate con la nota del 03.04.2019 (cfr. doc. n. 14 fascicolo ON
. Per l'effetto, attesa la palese violazione dell'art. 15 dei contratti per l'erogazione di prestazioni ospedaliere sottoscritti tra le parti, le suddette cessioni dovranno ritenersi inefficaci nei confronti degli odierni convenuti, con conseguente difetto di legittimazione attiva di rispetto alla domanda di CP_1 pagamento dell'importo di € 46.624,47.
3.1 Rileva il Tribunale che, tuttavia, la ha evocato in ONroparte_6 giudizio INI, ovvero l'unico soggetto che sarebbe legittimato a pretendere il credito oggetto di causa.
Rispetto a tale chiamata INI ha eccepito il difetto di interesse ad agire.
Tuttavia, l'eccezione non coglie nel segno, quantomeno in relazione ai pregiudizi che in astratto sarebbero potuti derivare dall'inosservanza delle forme sulla cessione del credito, in quanto la manleva, come in precedenza osservato, è espressamente prevista dall'art. 15 dei contratti intercorsi tra le parti.
Pertanto, dovrà essere valutata nel merito la domanda riconvenzionale subordinata, spiegata da INI, di accertamento e condanna dei convenuti al pagamento del credito di € 46.624,47.
pagina 11 di 16 3.2 Quanto alla fattura n. 263CAP del 2.11.2018, la stessa risulta emessa per € 36.418,57 e, secondo la prospettazione attorea, residuerebbe l'importo ON non pagato di € 2.231,47. L sostiene che l'importo non sia dovuto, in quanto derivante da extrabudget mensile oltre che oggetto di decurtazione per il codice DGR n. 317 (ricovero per dialisi renale), ossia per inappropriatezza della prestazione per cui la INI non aveva il necessario accreditamento a seguito della riconversione in monospecialistica di Ortopedia e Traumatologia.
Con riferimento a tale ultima circostanza, INI nulla ha replicato in sede di costituzione in giudizio e nemmeno nei successivi scritti difensivi.
Del resto, la circostanza che la struttura sanitaria non fosse accreditata alla prestazione di cui al codice DGR 317 emerge anche dalla delibera di ON liquidazione n. 772 del 30.04.2019 (cfr. doc. n. 2 fascicolo . Nonostante il silenzio delle parti sul punto, l'importo della decurtazione per tale prestazione ON si evince dalla tabella prodotta dalla laddove si indicata per il codice ON DGR 317 la somma di € 734,40 (cfr. doc. n. 3 fascicolo , con la conseguenza che tale importo non potrà essere riconosciuto ad INI.
In relazione all'eccezione relativa al superamento del budget, giova rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – condiviso dal Tribunale - in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.11.2024, n. 29474; Cass. civ., Sez.
I, 19.09.2024, n. 25184, Cass. civ., Sez. I, 22.02.2022, n. 5745; Cass. civ., Sez.
VI, 16.04.2021, n. 10182).
Con riferimento alle prestazioni ambulatoriali rese nel mese di ottobre
2018, oggetto della fattura n. 263CAP, da un lato INI ha fornito la prova della ON loro effettiva esecuzione (cfr. doc. n. 4 e 5 fascicolo INI), dall'altro, la non ha documentato l'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget. Pertanto, rispetto alla richiesta di € 2.231,47, potrà essere riconosciuto ad INI il minor importo di € 1.497,07 (€ 2.231,47 - € 734,40). pagina 12 di 16 3.3 Per quanto riguarda le fatture n. 264CAP e 265CAP del 02.11.2018, per l'importo complessivo di € 44.393,00, le stesse trovano fondamento nel ON contratto del 20.09.2018 intercorso tra INI, la e la , ONroparte_6 relativo alle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale rese dalla struttura accreditata nel periodo compreso tra il 1° gennaio al 31 dicembre 2018
(cfr. doc. n. 7 fascicolo attore). Anche in tal caso, INI ha fornito la prova di aver ON reso le prestazioni per cui è richiesto il pagamento. L tuttavia, nulla ha dedotto in sede di costituzione in giudizio, se non il generico superamento del budget mensile del quale, tuttavia, come già osservato in precedenza, non ha fornito supporto documentale adeguato a mezzo del pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget. ON Soltanto nella prima memoria istruttoria, dunque in maniera tardiva, l' ha eccepito – in relazione alle fatture in parola – il superamento dell'oscillabilità mensile del 10% come stabilito dall'art. 5 del contratto senza la relativa autorizzazione e giusta DGR 276/2018 punto 13, sia in quanto INI non avrebbe provveduto a specifici adempimenti contrattuali ex art. 13, comma 5, cui era ON tenuta nei confronti della quale la rimessione delle note di credito per fatture non dovute anche riferite ad altre annualità, per extrabudget e/o riferite a decurtazioni derivanti dalle verifiche ispettive dei competenti NOC.
Tali contestazioni, come detto, devono ritenersi tardive e dunque inammissibili. Nondimeno, pur volendole esaminare nel merito, in primo luogo
ON l' non ha fornito alcun supporto probatorio sul superamento dell'oscillabilità mensile del 10% ai sensi dell'art. 5 del contratto, con la conseguenza che la circostanza resta una mera deduzione di parte. In secondo luogo, quanto alla violazione dell'art. 13, comma V del contratto, è necessario
ON rilevare che la disposizione prevede unicamente la facoltà per l' di risolvere il contratto per grave inadempimento, ma non anche la sospensione del pagamento per le prestazioni effettivamente eseguite. Ad ogni buon conto,
ON nemmeno nelle note prodotte dalla emerge che l' abbia mai Pt_4 eccepito l'inadempimento ex art. 1460 c.c. in relazione alle fatture per cui è chiesta in questa sede il pagamento (cfr. doc. n. 7 allegato alla seconda memoria
ON istruttoria di .
pagina 13 di 16 Alla luce di tali considerazioni, dunque, potrà essere riconosciuto ad INI
l'importo di € 44.393,00 relativo alle fatture n. 264CAP e 265CAP del
02.11.2018, nonché € 1.497,07 per la fattura n. 263CAP del 02.11.2018, per complessivi € 45.890,07.
4. Sulle somme dovute, inoltre, saranno dovuti, nei termini richiesti da INI, gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002, che secondo pacifica giurisprudenza della Cassazione si applica anche alle prestazioni sanitarie fornite a individui assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale da strutture private operate in base al preaccreditamento (cfr. Cass. civ., Sez. I,
02.09.2024, n. 23477). Tali interessi, a mente dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 e dell'art. 13, comma I del contratto, saranno dovuti dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della relativa fattura e sino all'effettivo soddisfo. ON 5. Infine, INI ha chiesto la condanna non solo dell' ma anche della in solido. Posto che nessun dubbio si pone in relazione alla ONroparte_6
ON legittimazione al pagamento della quanto alla posizione della Regione si osserva innanzitutto che, nello ambito della disciplina del sistema sanitario regionale, dettata dalla legge regionale n. 146 del 1996, la stessa risulta priva di competenze operative e decisionali, idonee a consentirle d'instaurare rapporti diretti con le strutture private operanti in regime di convenzionamento o ON accreditamento, spettando tali competenze alle ai sensi dell'art. 4, e restando riservate alla Regione esclusivamente le funzioni di governo e di controllo, ai sensi degli artt. 2 e 3. Tale regime di estraneità alla concreta gestione dei rapporti con gli operatori privati non è venuto meno neppure per effetto della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma centottantesimo, il quale non ha attribuito alle regioni alcun potere operativo, ma si è limitato a prevedere che, ON in presenza di disavanzi di gestione delle o d'inadempimento degli obblighi di programmazione, monitoraggio e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario da parte delle regioni, le stesse debbano procedere ad una ricognizione delle cause ed elaborare un programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del Servizio sanitario regionale, nonché stipulare un apposito accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, per l'individuazione degli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, subordinando alla sottoscrizione di pagina 14 di 16 tale accordo e alla verifica dell'effettiva attuazione del programma l'attribuzione di maggiori finanziamenti.
Allo stesso modo, nei contratti ripassati tra le parti non è espressamente previsto alcun obbligo di pagamento o garanzia da parte della CP_6
, non essendo evidentemente sufficienti i poteri di controllo o sanzione
[...] ad essa spettanti. D'Altronde, le somme riconosciute ad INI attengono a ON prestazioni rese all'interno del budget assegnato ed erogato all' non avendo quest'ultima dimostrato il contrario. Per l'effetto, non sussiste alcuna obbligazione solidale di pagamento in capo alla relativamente ONroparte_6
ON all'importo di € 45.890,07 dovuto dall' come peraltro già riconosciuto anche dalla Cassazioni in fattispecie analoga (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02.03.2023,
n. 6300).
6. Per quanto attiene alle spese di lite, sarà tenuta a sopportare CP_1
ON quelle sostenute dall' e dalla , in ragione del difetto di ONroparte_6
ON legittimazione attiva riscontrato, mentre l' sarà tenuta al pagamento delle spese sostenute dal terzo chiamato INI, in ragione del principio della soccombenza.
Sulla quantificazione, le spese saranno liquidate come da dispositivo, sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice, ai sensi dell'art. 5, comma I
D.M. n. 55/2014, tenuto conto della attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione e decisione della controversia, facendo riferimento ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal
D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1993/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di ONroparte_1
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal terzo chiamato, condanna l' ONroparte_4 al pagamento in favore di
[...] [...]
per le causali di cui in motivazione, della ONroparte_7
pagina 15 di 16 somma pari ad € 45.890,07, oltre interessi moratori di cui al d.lgs. n.
231/2002, determinati come in parte motiva;
3) condanna al pagamento delle spese del presente ONroparte_1 procedimento in favore dell' ONroparte_4
e della che liquida, per
[...] ONroparte_6 ciascuna parte, in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., se dovute;
4) condanna, infine, l' ONroparte_4 al pagamento delle spese del presente
[...] procedimento in favore di ONroparte_7 che liquida in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge.
L'Aquila, 5 luglio 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1993/2020 promossa da: in persona del legale rappresentante ONroparte_1 CP_2
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale P.E.C.
[...]
rappresentata e difesa nel Email_1 presente procedimento dalla giusta ONroparte_3 procura speciale allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
ONroparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t. ,
[...] CP_5 elettivamente domiciliata in , via XX Settembre n. 27, presso l'ufficio CP_4 legale dell'ente, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv.
Andreina Gabini e dall'Avv. Michela Terra, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e
, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, ONroparte_6 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di nei CP_4 cui uffici domicilia ope legis, in via Buccio da Ranallo (complesso monumentale San Domenico); pagina 1 di 16 CONVENUTI nonché in persona del ONroparte_7 legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliata in Roma, CP_8
Corso d'Italia n. 92, presso lo studio dell'Avv. Valentina Paglia, che lo rappresenta e difende nel presente procedimento, giusta procura speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI
INI S.p.A., con la nota di trattazione scritta del 25.11.2024, insisteva per l'ammissione delle prove già rigettate ed in subordine si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione, la parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 06.12.2024, insisteva per l'ammissione della C.T.U. richiesta ed in subordine si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre la , con la nota di trattazione scritta del 09.12.2024, Pt_1 si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 04.12.2020 ONroparte_1
(breviter, ) adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza: 1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto di
[...] quale cessionaria dei crediti ceduti dalla INI – ISTITUTO CP_1
NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO, ad ottenere il pagamento a titolo contrattuale da parte delle odierne convenute del saldo relativo alle fatture di cui in narrativa, per un importo complessivo di € 46.624,47, ovvero della
pagina 2 di 16 diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, P per l'effetto, condannare l' e ONroparte_9 CP_6
, in persona di chi legalmente le rappresenta, in solido o
[...] disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità, al pagamento in favore di dell'importo di € 46.624,47, ovvero della ONroparte_1 diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa per i titoli esposti in narrativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs.
231/2002 e interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. come richiesti;
2) in via subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., accertare e dichiarare il diritto di quale cessionaria dei crediti ONroparte_1 ceduti dalla società INI – ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO
ITALIANO, ad ottenere il pagamento da parte delle odierne convenute del saldo relativo alle fatture di cui al prospetto superiore, per un importo complessivo di € 46.624,47, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare l'
[...]
e la , in persona di chi ONroparte_9 ONroparte_6 legalmente le rappresenta, in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità, al pagamento in favore di ONroparte_1 dell'importo di € 46.624,47, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria, anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi ex artt. 4 e 5,
D.Lgs. 231/2002 e in subordine interessi legali con le decorrenze di legge;
3) in via di ulteriore subordine, ai sensi degli art. 1218 e/o 2043 c.c., accertare e dichiarare il diritto di quale cessionaria dei crediti ONroparte_1 ceduti dalla società INI – ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO
ITALIANO, ad ottenere il pagamento da parte delle odierne convenute del saldo relativo alle fatture di cui al prospetto superiore, per un importo complessivo di € 46.624,47, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare l'
[...]
e la , in persona di chi ONroparte_9 ONroparte_6 legalmente le rappresenta, in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità per tutti i motivi sopra esposti, al pagamento in favore di dell'importo di € 46.624,47, ovvero dell'importo che ONroparte_1 risulterà all'esito della istruttoria, anche a seguito di disponenda CTU, oltre pagina 3 di 16 interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002 e in subordine interessi legali con le decorrenze di legge;
4) in via ulteriormente subordinata, accertare
l'arricchimento senza giusta causa ex art 2041 c.c. conseguita dalle convenute, in danno dell'attore e, per l'effetto, condannarle al pagamento in favore di
, quale cessionaria dei crediti ceduti dalla società INI – ONroparte_1
ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO, dell'importo di €
46.624,47, ovvero di quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002 ovvero più in subordine interessi legali e rivalutazione monetaria con le decorrenze previste dalla legge, rivalutazione monetaria e maggior danno;
5) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di procedura da attribuirsi alla scrivente ONroparte_3
e per essa al sottoscritto difensore antistatario”.
Il procedimento, inizialmente sul ruolo del dott. veniva Persona_1 assegnato allo scrivente in data 22.12.2020 per competenza tabellare.
In data 04.04.2021 si costituiva in giudizio la , al fine di ONroparte_6 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito - previo differimento dell'udienza di comparizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c. -: 1) in primis, dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della soc. in assoluto e comunque in relazione ONroparte_1
a qualsivoglia domanda avanzata nei confronti della;
2) in ONroparte_6 ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , ONroparte_6 nonchè l'insussistenza di qualsivoglia vincolo di solidarietà passiva fra
l' e la e/o di qualsiasi obbligo di pagamento ONroparte_4 CP_6
a carico della;
3) comunque, rigettare ogni pretesa azionata ONroparte_6 nei confronti dell'Amministrazione regionale. Con ogni conseguenza in ordine alle spese”.
Con decreto del 15.04.2021 veniva autorizzata la chiamata in causa di richiesta dalla , ONroparte_7 ONroparte_6 con differimento della prima udienza al 19.10.2021.
Il successivo 30.04.2021 si costituiva in giudizio l'
[...]
ON
(breviter, , che concludeva ONroparte_4
pagina 4 di 16 nei seguenti termini: “chiede che Codesto On.Le Tribunale, in accoglimento di tutte le eccezioni e deduzioni espresse nella presente comparsa, rigetti le domande avverse in quanto inammissibili. Con ogni provvedimento conseguente anche in merito alle spese di lite”.
Infine, il 28.09.2021 si costituiva anche il terzo chiamato
[...]
(di seguito breviter, INI), al fine di sentir ONroparte_7 accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito, in via principale, per
l'inammissibilità o il rigetto della domanda avanzata dalla CP_6
perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra
[...] rappresentate;
In via subordinata riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della Parte_3 quale titolare del credito, ad ottenere il pagamento a titolo contrattuale da parte delle odierne convenute del saldo relativo alle fatture di cui in narrativa, per un importo complessivo di € 46.624,47, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare l' e la , in ONroparte_9 ONroparte_6 persona di chi legalmente le rappresenta, in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità, al pagamento in favore di
[...] dell'importo di € Parte_3
46.624,47, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa per i titoli esposti in narrativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002 e interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. come richiesti ovvero in altra forma ritenuta di giustizia;
in via ulteriormente subordinata riconvenzionale, a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c., accertare e dichiarare il diritto della società
[...]
quale titolare del credito, ad Parte_3 ottenere il pagamento da parte delle odierne convenute del saldo relativo alle fatture di cui al prospetto superiore, per un importo complessivo di €
46.624,47, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona di chi legalmente le ONroparte_10 rappresenta, in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità, al pagamento in favore di INI – ISTITUTO pagina 5 di 16 dell'importo di € 46.624,47, Parte_3 ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria, anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002 e in subordine interessi legali con le decorrenze di legge;
in via di ulteriore subordinata riconvenzionale, ai sensi degli art. 1218 e/o 2043 c.c., accertare e dichiarare il diritto della società INI – ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO
ITALIANO, ad ottenere il pagamento da parte delle odierne convenute del saldo relativo alle fatture di cui al prospetto superiore, per un importo complessivo di € 46.624,47, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare l'
[...]
e , in persona di chi ONroparte_9 ONroparte_10 legalmente le rappresenta, in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità per tutti i motivi sopra esposti, al pagamento in favore di dell'importo Parte_3 di € 46.624,47, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria, anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs.
231/2002 e in subordine interessi legali con le decorrenze di legge;
in via ulteriormente subordinata riconvenzionale, accertare l'arricchimento senza giusta causa ex art 2041 c.c. conseguita dalle convenute e, per l'effetto, condannarle al pagamento in favore di
[...]
quale titolare dei crediti, Parte_3 dell'importo di € 46.624,47, ovvero di quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002 ovvero più in subordine interessi legali
e rivalutazione monetaria con le decorrenze previste dalla legge, rivalutazione monetaria e maggior danno;
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procedura”.
Alla prima udienza del 19.10.2021 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del 27.09.2022, veniva rigettata la richiesta di C.T.U. formulata da INI e rinviata la controversia per la precisazione delle conclusioni al 07.11.2023, successivamente differita al pagina 6 di 16 10.12.2024 in ragione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione scritta tempestivamente depositate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. rappresenta che con contratto quadro di cessione di crediti, CP_1 disciplinato dalla Legge n. 130/99 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritto il 28/31.07.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del ON 03.08.2017 e comunicato a mezzo P.E.C. all' convenuta in data
04.08.2017, INI cedeva taluni crediti alla società Con atto di ONroparte_11 cessione dei portafogli successivi del 14/16.11.2018, notificato al debitore ceduto in data 16.11.2018, INI cedeva a tra le altre, le ONroparte_11 seguenti tre fatture: i) fattura n. 263CAP del 2.11.2018 di € 36.418,57, per il residuo importo non pagato di € 2.231,47; ii) fattura n. 264CAP del 2.11.2018 di € 39.888,87; iii) fattura n. 265CAP del 2.11.2018 di € 4.504,13. Evidenzia che in data 24.05.2019, con successiva operazione di cartolarizzazione sempre ai sensi della L. n. 130/99, cedeva a sua volta i crediti all'odierna CP_11 ricorrente con cessione pubblicata sulla G.U. n. 63 ONroparte_1 del 30.05.2019 e successivamente notificata al debitore ceduto
[...] in data 04.06.2019. ONroparte_9
Quanto al merito del credito azionato, rappresenta che lo stesso è CP_1
ON vantato da INI nei confronti della e della , secondo le ONroparte_6 previsioni di cui al D.lgs. n. 502 del 30.12.1992, art. 8quinquies e s.m.i., per aver regolarmente erogato, per l'annualità 2018, le prestazioni nell'ambito di propria competenza. Precisa che le fatture sono state inviate elettronicamente ON all' e non sono state rifiutate né tantomeno contestate, né i convenuti hanno mai contestato l'esecuzione delle prestazioni ovvero la debenza delle somme reclamate in giudizio. ON Chiede pertanto la condanna dell' e della , in solido ONroparte_6 tra loro, al pagamento del complessivo importo di € 46.624,47 oltre interessi moratori ex D. lgs. 231/2002 ovvero, in subordine, nella misura legale e pagina 7 di 16 interessi ex art. 1283 c.c. In subordine, chiede la condanna dei convenuti al pagamento del medesimo importo a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., ovvero di responsabilità extracontrattuale ovvero, infine, di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
La nel costituirsi in giudizio, eccepisce sia il difetto di CP_6 legittimazione attiva di , in ragione della inopponibilità nei suoi confronti CP_1 delle cessioni del credito intercorse, che il proprio difetto di legittimazione passiva, evocando in giudizio INI per essere manlevata dall'eventuale pronuncia di condanna al pagamento delle somme reclamate dall'attrice. ON La nella propria comparsa di risposta, contesta la legittimazione attiva di , in ragione della inefficacia delle cessioni effettuate dal INI, CP_1 sulla scorta del contratto di servizio stipulato. Nel merito, eccepisce l'insussistenza dei crediti reclamati dalla parte attrice, sia a titolo contrattuale che per i titoli indicati in via subordinata.
Il terzo chiamato INI, nel costituirsi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità della chiamata in causa da parte della per carenza di interesse ONroparte_6 ad agire, anche in ragione della piena validità della cessione del credito effettuata nei confronti di ONroparte_11
ON In subordine, insiste in via riconvenzionale per la condanna dell' e della in solido tra loro, al pagamento dell'imposto di € 46.624,47 oltre CP_6 interessi moratori ex D. lgs. 231/2002 ovvero, in subordine, nella misura legale e interessi ex art. 1283 c.c. In ulteriore subordine, chiede la condanna dei convenuti al pagamento del medesimo importo a titolo di indebito ex art. 2033
c.c., ovvero di responsabilità extracontrattuale ovvero, infine, di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
2. Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di difetto di ON legittimazione attiva di sollevata sia dall' che dalla CP_1 CP_6
.
[...]
Sul punto, l'attrice ha dedotto che ai sensi del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 9, che ha modificato la legge 30 aprile
1999, n. 130 (legge sulla cartolarizzazione dei crediti), “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano pagina 8 di 16 formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge.
Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lett.
c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”, con la conseguenza che non sarebbe prevista né richiesta alcuna formalità ulteriore rispetto a quelle indicate dalla predetta legge speciale, ovvero la notifica al debitore ceduto.
Orbene, è principio solido nella giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della amministrazione, di cui al R.D. 18 novembre
1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, - in deroga al principio generale previsto dal codice civile - il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, per l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 15.09.2021, n.
24758; Cass. civ., Sez. III, 27.08.2014, n. 18339). La legge di contabilità di
Stato stabilisce che, quale condizione di efficacia della cessione è necessaria, oltre che la notificazione, l'espressa accettazione da parte della
Amministrazione interessata della cessione in parola (cfr. Cass. civ., Sez. III,
06.02.2007, n. 2541).
Si è anche precisato che l'art. 69 R.D. n. 2440 del 1923 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica – per quanto di interesse nel caso di specie - nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 13.12.2019, n. 32788; Cass. civ., Sez. III, 21.12.2017,
n. 30658).
pagina 9 di 16 Nondimeno, nel caso di specie sono state le parti, nell'ambito della loro sovrana autonomia negoziale, a prevedere la necessità dell'accettazione ON espressa dell' e della per l'efficacia della cessione. ONroparte_6
A mente dell'art. 15 del contratto per l'erogazione di prestazioni ospedaliere e di quello per la specialistica per l'anno 2018, infatti, “
1. L'Erogatore ha
l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente accordo contrattuale all' competente Parte_4 territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa, nel termine di trenta giorni dalla avvenuta ricezione – avvenuta a seguito di raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale e attestata dalla acquisizione del relativo atto di notifica al protocollo – da parte della
[...]
e e che la cessione del credito potrà Parte_5 Pt_6 ONroparte_6 essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente accordo contrattuale.
3. L'accettazione espressa da parte della di Parte_4 pertinenza e della di cui al secondo comma è comunicata ONroparte_6 mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale. Analoga modalità di comunicazione è prevista per il diniego espresso.
4. L' di pertinenza e della possono Parte_4 ONroparte_6 opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente accordo contrattuale.
5. Restano fermi e impregiudicati gli eventuali ulteriori adempimenti connessi al presente accordo contrattuale.
6. In conseguenza di quanto sopra, l'Erogatore si impegna a mantenere indenne
l' e la per eventuali cessioni effettuate al di fuori Parte_4 ONroparte_6 delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo. 7.
Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo e, in conseguenza di quanto sopra, l'Erogatore si impegna a mantenere indenne l' e la per eventuali cessioni Parte_4 ONroparte_6 effettuate al di fuori di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo” (cfr. doc. n. 4 e 7 fascicolo attore). pagina 10 di 16 Le parti hanno quindi espressamente previsto una normativa sovrapponibile a quella sulla contabilità di Stato con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, da farsi con assenso formale, così estendendo al loro negozio e alle sue successive vicende la più stringente disciplina prevista per i contratti della amministrazione statale, imponendo un quid pluris alla condizione di efficacia della cessione nei confronti del ceduto, e cioè una esplicita manifestazione di consenso all'altrui negozio e quindi, di conseguenza, la forma scritta ad substantiam di detta adesione. D'altronde, la prevalenza del dato negoziale in relazione alla deroga alla disciplina normativa sulla cessione del credito, anche relativa alle cartolarizzazioni, è stata recentemente ribadita dalla Cassazione, in relazione ad una controversia analoga (cfr. Cass. civ., Sez. I, 24.10.2023, n. 29420).
Nella specie, da un lato, le cessioni non risultano mai nemmeno notificate ON alla dall'altro, l' ha fornito la prova di averle ONroparte_6 espressamente rifiutate con la nota del 03.04.2019 (cfr. doc. n. 14 fascicolo ON
. Per l'effetto, attesa la palese violazione dell'art. 15 dei contratti per l'erogazione di prestazioni ospedaliere sottoscritti tra le parti, le suddette cessioni dovranno ritenersi inefficaci nei confronti degli odierni convenuti, con conseguente difetto di legittimazione attiva di rispetto alla domanda di CP_1 pagamento dell'importo di € 46.624,47.
3.1 Rileva il Tribunale che, tuttavia, la ha evocato in ONroparte_6 giudizio INI, ovvero l'unico soggetto che sarebbe legittimato a pretendere il credito oggetto di causa.
Rispetto a tale chiamata INI ha eccepito il difetto di interesse ad agire.
Tuttavia, l'eccezione non coglie nel segno, quantomeno in relazione ai pregiudizi che in astratto sarebbero potuti derivare dall'inosservanza delle forme sulla cessione del credito, in quanto la manleva, come in precedenza osservato, è espressamente prevista dall'art. 15 dei contratti intercorsi tra le parti.
Pertanto, dovrà essere valutata nel merito la domanda riconvenzionale subordinata, spiegata da INI, di accertamento e condanna dei convenuti al pagamento del credito di € 46.624,47.
pagina 11 di 16 3.2 Quanto alla fattura n. 263CAP del 2.11.2018, la stessa risulta emessa per € 36.418,57 e, secondo la prospettazione attorea, residuerebbe l'importo ON non pagato di € 2.231,47. L sostiene che l'importo non sia dovuto, in quanto derivante da extrabudget mensile oltre che oggetto di decurtazione per il codice DGR n. 317 (ricovero per dialisi renale), ossia per inappropriatezza della prestazione per cui la INI non aveva il necessario accreditamento a seguito della riconversione in monospecialistica di Ortopedia e Traumatologia.
Con riferimento a tale ultima circostanza, INI nulla ha replicato in sede di costituzione in giudizio e nemmeno nei successivi scritti difensivi.
Del resto, la circostanza che la struttura sanitaria non fosse accreditata alla prestazione di cui al codice DGR 317 emerge anche dalla delibera di ON liquidazione n. 772 del 30.04.2019 (cfr. doc. n. 2 fascicolo . Nonostante il silenzio delle parti sul punto, l'importo della decurtazione per tale prestazione ON si evince dalla tabella prodotta dalla laddove si indicata per il codice ON DGR 317 la somma di € 734,40 (cfr. doc. n. 3 fascicolo , con la conseguenza che tale importo non potrà essere riconosciuto ad INI.
In relazione all'eccezione relativa al superamento del budget, giova rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – condiviso dal Tribunale - in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.11.2024, n. 29474; Cass. civ., Sez.
I, 19.09.2024, n. 25184, Cass. civ., Sez. I, 22.02.2022, n. 5745; Cass. civ., Sez.
VI, 16.04.2021, n. 10182).
Con riferimento alle prestazioni ambulatoriali rese nel mese di ottobre
2018, oggetto della fattura n. 263CAP, da un lato INI ha fornito la prova della ON loro effettiva esecuzione (cfr. doc. n. 4 e 5 fascicolo INI), dall'altro, la non ha documentato l'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget. Pertanto, rispetto alla richiesta di € 2.231,47, potrà essere riconosciuto ad INI il minor importo di € 1.497,07 (€ 2.231,47 - € 734,40). pagina 12 di 16 3.3 Per quanto riguarda le fatture n. 264CAP e 265CAP del 02.11.2018, per l'importo complessivo di € 44.393,00, le stesse trovano fondamento nel ON contratto del 20.09.2018 intercorso tra INI, la e la , ONroparte_6 relativo alle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale rese dalla struttura accreditata nel periodo compreso tra il 1° gennaio al 31 dicembre 2018
(cfr. doc. n. 7 fascicolo attore). Anche in tal caso, INI ha fornito la prova di aver ON reso le prestazioni per cui è richiesto il pagamento. L tuttavia, nulla ha dedotto in sede di costituzione in giudizio, se non il generico superamento del budget mensile del quale, tuttavia, come già osservato in precedenza, non ha fornito supporto documentale adeguato a mezzo del pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget. ON Soltanto nella prima memoria istruttoria, dunque in maniera tardiva, l' ha eccepito – in relazione alle fatture in parola – il superamento dell'oscillabilità mensile del 10% come stabilito dall'art. 5 del contratto senza la relativa autorizzazione e giusta DGR 276/2018 punto 13, sia in quanto INI non avrebbe provveduto a specifici adempimenti contrattuali ex art. 13, comma 5, cui era ON tenuta nei confronti della quale la rimessione delle note di credito per fatture non dovute anche riferite ad altre annualità, per extrabudget e/o riferite a decurtazioni derivanti dalle verifiche ispettive dei competenti NOC.
Tali contestazioni, come detto, devono ritenersi tardive e dunque inammissibili. Nondimeno, pur volendole esaminare nel merito, in primo luogo
ON l' non ha fornito alcun supporto probatorio sul superamento dell'oscillabilità mensile del 10% ai sensi dell'art. 5 del contratto, con la conseguenza che la circostanza resta una mera deduzione di parte. In secondo luogo, quanto alla violazione dell'art. 13, comma V del contratto, è necessario
ON rilevare che la disposizione prevede unicamente la facoltà per l' di risolvere il contratto per grave inadempimento, ma non anche la sospensione del pagamento per le prestazioni effettivamente eseguite. Ad ogni buon conto,
ON nemmeno nelle note prodotte dalla emerge che l' abbia mai Pt_4 eccepito l'inadempimento ex art. 1460 c.c. in relazione alle fatture per cui è chiesta in questa sede il pagamento (cfr. doc. n. 7 allegato alla seconda memoria
ON istruttoria di .
pagina 13 di 16 Alla luce di tali considerazioni, dunque, potrà essere riconosciuto ad INI
l'importo di € 44.393,00 relativo alle fatture n. 264CAP e 265CAP del
02.11.2018, nonché € 1.497,07 per la fattura n. 263CAP del 02.11.2018, per complessivi € 45.890,07.
4. Sulle somme dovute, inoltre, saranno dovuti, nei termini richiesti da INI, gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002, che secondo pacifica giurisprudenza della Cassazione si applica anche alle prestazioni sanitarie fornite a individui assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale da strutture private operate in base al preaccreditamento (cfr. Cass. civ., Sez. I,
02.09.2024, n. 23477). Tali interessi, a mente dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 e dell'art. 13, comma I del contratto, saranno dovuti dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della relativa fattura e sino all'effettivo soddisfo. ON 5. Infine, INI ha chiesto la condanna non solo dell' ma anche della in solido. Posto che nessun dubbio si pone in relazione alla ONroparte_6
ON legittimazione al pagamento della quanto alla posizione della Regione si osserva innanzitutto che, nello ambito della disciplina del sistema sanitario regionale, dettata dalla legge regionale n. 146 del 1996, la stessa risulta priva di competenze operative e decisionali, idonee a consentirle d'instaurare rapporti diretti con le strutture private operanti in regime di convenzionamento o ON accreditamento, spettando tali competenze alle ai sensi dell'art. 4, e restando riservate alla Regione esclusivamente le funzioni di governo e di controllo, ai sensi degli artt. 2 e 3. Tale regime di estraneità alla concreta gestione dei rapporti con gli operatori privati non è venuto meno neppure per effetto della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma centottantesimo, il quale non ha attribuito alle regioni alcun potere operativo, ma si è limitato a prevedere che, ON in presenza di disavanzi di gestione delle o d'inadempimento degli obblighi di programmazione, monitoraggio e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario da parte delle regioni, le stesse debbano procedere ad una ricognizione delle cause ed elaborare un programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del Servizio sanitario regionale, nonché stipulare un apposito accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, per l'individuazione degli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, subordinando alla sottoscrizione di pagina 14 di 16 tale accordo e alla verifica dell'effettiva attuazione del programma l'attribuzione di maggiori finanziamenti.
Allo stesso modo, nei contratti ripassati tra le parti non è espressamente previsto alcun obbligo di pagamento o garanzia da parte della CP_6
, non essendo evidentemente sufficienti i poteri di controllo o sanzione
[...] ad essa spettanti. D'Altronde, le somme riconosciute ad INI attengono a ON prestazioni rese all'interno del budget assegnato ed erogato all' non avendo quest'ultima dimostrato il contrario. Per l'effetto, non sussiste alcuna obbligazione solidale di pagamento in capo alla relativamente ONroparte_6
ON all'importo di € 45.890,07 dovuto dall' come peraltro già riconosciuto anche dalla Cassazioni in fattispecie analoga (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02.03.2023,
n. 6300).
6. Per quanto attiene alle spese di lite, sarà tenuta a sopportare CP_1
ON quelle sostenute dall' e dalla , in ragione del difetto di ONroparte_6
ON legittimazione attiva riscontrato, mentre l' sarà tenuta al pagamento delle spese sostenute dal terzo chiamato INI, in ragione del principio della soccombenza.
Sulla quantificazione, le spese saranno liquidate come da dispositivo, sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice, ai sensi dell'art. 5, comma I
D.M. n. 55/2014, tenuto conto della attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione e decisione della controversia, facendo riferimento ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal
D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1993/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di ONroparte_1
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal terzo chiamato, condanna l' ONroparte_4 al pagamento in favore di
[...] [...]
per le causali di cui in motivazione, della ONroparte_7
pagina 15 di 16 somma pari ad € 45.890,07, oltre interessi moratori di cui al d.lgs. n.
231/2002, determinati come in parte motiva;
3) condanna al pagamento delle spese del presente ONroparte_1 procedimento in favore dell' ONroparte_4
e della che liquida, per
[...] ONroparte_6 ciascuna parte, in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., se dovute;
4) condanna, infine, l' ONroparte_4 al pagamento delle spese del presente
[...] procedimento in favore di ONroparte_7 che liquida in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge.
L'Aquila, 5 luglio 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
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